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Roma, 11 febbraio 2004

 

Circolare n.16/2004

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2004 – D.M. 30.1.2004, su G.U. n.30 del 6.2.2004.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2004 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia, Polonia, Ungheria e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000 (collegato alla finanziaria 2000), le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.13/2003

 

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.30 del 6.2.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2004

Determinazione,  per l'anno 2004, delle retribuzioni convenzionali di

cui  all'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

 

           IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

                     Retribuzioni convenzionali

  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2004 e fino

a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31 dicembre  2004, le

retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei

contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori

italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio

1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre

1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da

lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 8-bis, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, introdotto con art. 36,

comma  1,  della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella

misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che

costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 2.

                        Fasce di retribuzione

  Per  i  lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,

la  retribuzione  convenzionale  imponibile e' determinata sulla base

del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,

di cui alle tabelle citate all'art. 1.

 

                               Art. 3.

                 Frazionabilita' delle retribuzioni

  I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso di

assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o

per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di

ventisei giornate.

 

                               Art. 4.

     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

  Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il

trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori

italiani rimpatriati.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 30 gennaio 2004

                                           Il Ministro del lavoro

                                          e delle politiche sociali

                                                   Maroni

         Il Ministro

dell'economia e delle finanze

          Tremonti

 

 

 

 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2004

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

SETTORE

 

QUALIFICHE

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Operai

I

Fino a 1527,17

1527,17

 

 

II

da 1527,18 a 1594,41

1594,41

 

 

III

da 1594,42 a 1661,66

1661,66

 

 

IV

da 1661,67 in poi

1796,13

 

 

 

 

 

 

 

Impiegati

I

Fino a 1796,13

1796,13

 

 

II

da 1796,14 a 2134,53

2134,53

 

 

III

da 2134,54 a 2472,94

2472,94

 

 

IV

da 2472,95 a 2940,68

2940,68

 

 

V

da 2940,69 in poi

3149,74

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

SETTORE

 

QUADRI

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Fascia

I

Fino a 3149,74

3149,74

 

 

II

da 3149,75 a 3637,17

3637,17

 

 

III

da 3637,18 a 4124,59

4124,59

 

 

IV

da 4124,60 a 4683,56

4683,56

 

 

 

V

da 4683,57 a 5242,51

5242,51

 

 

 

VI

da 5242,52 in poi

6142,75

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

SETTORE

 

DIRIGENTI

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Fascia

I

Fino a 4683,56

4683,56

 

 

II

da 4683,57 a 6142,74

6142,74

 

 

III

da 6142,75 a 7042,97

7042,97

 

 

IV

da 7042,98 a 7601,93

7601,93

 

 

 

V

da 7601,94 a 7943,19

7943,19

 

 

 

VI

da 7943,20 a 8160,89

8160,89

 

 

 

 

VII

da 8160,90 a 8843,42

8843,42

 

 

 

 

VIII

da 8843,43 in poi

12444,31

 

 

 

*** OMISSIS ***