Confederazione Generale
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Roma,20 febbraio
2004
Oggetto: Lavoro – Disciplina del contratto di inserimento – Accordo Interconfederale dell’11.2.2004.
Prosegue la fase attuativa della legge Biagi
(DGLVO n. 276/2003) attraverso la stipula di accordi
interconfederali tra le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori (tra
cui la
Come è noto, il nuovo contratto
conserva alcune caratteristiche del precedente, quali il campo di applicazione
(imprese, associazioni di categoria, fondazioni, ecc.), la durata a tempo
determinato (da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi elevabili a 36 in caso
di assunzione di disabili), gli alleggerimenti economici (possibilità per le
imprese di inquadrare il lavoratore 2 livelli più in basso rispetto alla categoria
di destinazione), i limiti di età per l’assunzione (tra i 18 e i 29 anni salvo
che non si tratti di particolari categorie come disoccupati di lunga durata,
donne residenti in aree con bassi tassi di occupazione femminile, persone
affette da gravi handicap, ecc.), i vincoli di trasformazione (almeno il 60%
dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti deve essere trasformato a tempo
indeterminato pena l’impossibilità di stipulare nuovi contratti di inserimento;
a tal fine non si computano i dipendenti dimessi o licenziati per giusta causa
o che non abbiano superato il periodo di prova, nonché i contratti non trasformati
in numero non superiore a 4). Il contratto di inserimento
differisce da quello di F/L sia per la minore incidenza degli obblighi formativi,
che per la riduzione delle agevolazioni contributive a favore delle imprese
(sono state limitate alle sole assunzioni di lavoratori svantaggiati).
L’accordo, mirando a rendere immediatamente utilizzabile il contratto di inserimento, ne disciplina gli elementi essenziali in
attesa che sulla materia intervenga la contrattazione collettiva dei singoli
settori. In particolare il contratto dovrà indicare, oltre a durata, livello di inquadramento, periodo di prova e orario di lavoro (per
quest’ultimi due elementi sarà sufficiente far riferimento al CCNL applicato),
il cosiddetto progetto individuale di inserimento previsto dal decreto
276. Nel progetto dovrà essere specificata la qualificazione a cui è
finalizzato il contratto di inserimento, la durata e
le modalità della formazione che dovrà prevedere una fase teorica di almeno 16
ore, da destinare alla prevenzione antinfortunistica e alla disciplina del
rapporto del lavoro e dell’organizzazione aziendale, più un’eventuale fase di
addestramento specifico.
Relativamente al
trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, l’accordo in esame rinvia
a quanto stabilito negli accordi sui contratti di formazione e lavoro dei vari
settori per determinare il periodo di conservazione del posto di lavoro. Al riguardo
si rammenta che, in base all’accordo Confetra del 18.12.1989, nel caso di
contratti fino a 18 mesi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
per 120 giorni di calendario.
E’ stato infine precisato che, in caso di
trasformazione del contratto di inserimento in
rapporto a tempo indeterminato, il relativo periodo sarà considerato
nell’anzianità di servizio ai fini del TFR e degli istituti contrattuali con
l’esclusione degli scatti di anzianità.
I prossimi incontri tra le parti sociali per l’attuazione della legge Biagi saranno dedicati ai temi della somministrazione di
manodopera, dell’apprendistato e dell’appalto di servizi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 124 e 126/2003 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Addì 11 febbraio 2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA,
CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI,
CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM,
CONFEDERTECNICA, APLA
e
CGIL, CISL, UIL
premesso che:
Ø
con il
presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia
transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i
livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che
disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali
per consentire ai datori di lavoro in tutti i
comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento
e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di
evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione,
specie delle cosiddette fasce deboli;
Ø
il
presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere
dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito
dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai
vari livelli;
Ø
con il
presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione
collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento
in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni
professionali del lavoratore;
Ø
le parti
in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa
che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di
inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60%
dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a
scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di
contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di
reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in
servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed
organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche
nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in
materia;
con le finalità ed alle
condizioni descritte
si
conviene sulle seguenti modalità
1. Il
contratto di inserimento è un contratto di lavoro
diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con
contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per
"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto
stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come
sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro
che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il
contratto di inserimento è stipulato in forma scritta
e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento.
In
mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel
contratto verranno indicati:
·
la durata,
individuata ai sensi del successivo punto 5);
·
l’eventuale
periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);
·
l’orario
di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione
dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
·
fermo
restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla
categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato,
spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto
di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
4. Il
progetto individuale di inserimento è definito con il
consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già
acquisite.
Nel
progetto verranno indicati:
a)
la
qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b)
la durata
e le modalità della formazione.
5. Il
contratto di inserimento potrà prevedere una durata
minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti
riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali
il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei
mesi.
Nell'ipotesi
di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate
inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione
collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal
lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di
reinserimento.
6. Il
progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore,
ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di
disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata
da congrue fasi di addestramento specifico, impartite
anche con modalità di e-learning, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà
necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti
utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente
stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett.
i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.
In
attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett.
i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata
a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di
auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito
dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le parti, infine, si riservano di
verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua,
la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di
reinserimento.
7. Nel
contratto di inserimento verrà altresì indicato:
·
l’eventuale
periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la
categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in
contratto di inserimento/reinserimento;
·
un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato
secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto,
dagli accordi collettivi applicati
in azienda, riproporzionato in base alla durata del
rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non
inferiore a settanta giorni.
8. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo
stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento,
non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento
dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal
godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al
personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni
connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa
previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo,
ecc.).
9. Nei casi in cui il contratto
di inserimento/reinserimento venga trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di
inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini
degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione
dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere
economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle
clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in
funzione del mero trascorrere del tempo.
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