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Roma,20 febbraio 2004

 

Circolare n.18/2004

Oggetto: Lavoro – Disciplina del contratto di inserimento – Accordo Interconfederale dell’11.2.2004.

 

Prosegue la fase attuativa della legge Biagi (DGLVO n. 276/2003) attraverso la stipula di accordi interconfederali tra le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) e i sindacati. Dopo quello sulla disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro è stato infatti sottoscritto un nuovo accordo che sblocca l’operatività del contratto di inserimento introdotto dal citato decreto 276 proprio in sostituzione del contratto di F/L.

 

Come è noto, il nuovo contratto conserva alcune caratteristiche del precedente, quali il campo di applicazione (imprese, associazioni di categoria, fondazioni, ecc.), la durata a tempo determinato (da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi elevabili a 36 in caso di assunzione di disabili), gli alleggerimenti economici (possibilità per le imprese di inquadrare il lavoratore 2 livelli più in basso rispetto alla categoria di destinazione), i limiti di età per l’assunzione (tra i 18 e i 29 anni salvo che non si tratti di particolari categorie come disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree con bassi tassi di occupazione femminile, persone affette da gravi handicap, ecc.), i vincoli di trasformazione (almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti deve essere trasformato a tempo indeterminato pena l’impossibilità di stipulare nuovi contratti di inserimento; a tal fine non si computano i dipendenti dimessi o licenziati per giusta causa o che non abbiano superato il periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in numero non superiore a 4). Il contratto di inserimento differisce da quello di F/L sia per la minore incidenza degli obblighi formativi, che per la riduzione delle agevolazioni contributive a favore delle imprese (sono state limitate alle sole assunzioni di lavoratori svantaggiati).

 

L’accordo, mirando a rendere immediatamente utilizzabile il contratto di inserimento, ne disciplina gli elementi essenziali in attesa che sulla materia intervenga la contrattazione collettiva dei singoli settori. In particolare il contratto dovrà indicare, oltre a durata, livello di inquadramento, periodo di prova e orario di lavoro (per quest’ultimi due elementi sarà sufficiente far riferimento al CCNL applicato), il cosiddetto progetto individuale di inserimento previsto dal decreto 276. Nel progetto dovrà essere specificata la qualificazione a cui è finalizzato il contratto di inserimento, la durata e le modalità della formazione che dovrà prevedere una fase teorica di almeno 16 ore, da destinare alla prevenzione antinfortunistica e alla disciplina del rapporto del lavoro e dell’organizzazione aziendale, più un’eventuale fase di addestramento specifico.

 

Relativamente al trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, l’accordo in esame rinvia a quanto stabilito negli accordi sui contratti di formazione e lavoro dei vari settori per determinare il periodo di conservazione del posto di lavoro. Al riguardo si rammenta che, in base all’accordo Confetra del 18.12.1989, nel caso di contratti fino a 18 mesi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 120 giorni di calendario.

 

E’ stato infine precisato che, in caso di trasformazione del contratto di inserimento in rapporto a tempo indeterminato, il relativo periodo sarà considerato nell’anzianità di servizio ai fini del TFR e degli istituti contrattuali con l’esclusione degli scatti di anzianità.

 

I prossimi incontri tra le parti sociali per l’attuazione della legge Biagi saranno dedicati ai temi della somministrazione di manodopera, dell’apprendistato e dell’appalto di servizi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 124 e 126/2003

 

Allegato uno

 

M/t

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ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO

 

Addì 11 febbraio 2004

Tra

 

CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA

 

e

 

CGIL, CISL, UIL

  

premesso che:

 

Ø        con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;

 

Ø        il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;

 

Ø        con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore;

 

Ø        le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;  

 

con le finalità ed alle condizioni descritte

 

si conviene sulle seguenti modalità

 

1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

 

2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

 

3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

·          la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);

·          l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);

·          l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;

·          fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.

 

4. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

a)                  la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b)                  la durata e le modalità della formazione.

 

5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. 

Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.

 

6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.

In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento.

 

7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:

·          l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento;

·          un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.

 

8. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).

 

9. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.

 

CONFINDUSTRIA

CONFCOMMERCIO

CONFAPI

CONFESERCENTI

ABI

ANIA

CONFSERVIZI

CONFETRA

LEGACOOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

UNCI

AGCI

COLDIRETTI

CIA

CONFAGRICOLTURA

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CONFINTERIM

CONFEDERTECNICA

APLA

 

CGIL

CISL

UIL