Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 marzo 2004

 

Circolare n.21/2004

Oggetto: Notizie in breve.

 

Codice della strada – Giubbotti e bretelle riflettenti – Scatta dall’1 aprile prossimo l’obbligo di indossare giubbotti o bretelle riflettenti nel caso di discesa dal veicolo fermo sulla carreggiata o sulla corsia di emergenza; dall’1 gennaio 2005, inoltre, sui veicoli adibiti al trasporto di cose dovranno essere apposte strisce retroriflettenti posteriori e laterali - Articolo 5 D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47 su G.U. n.48 del 27.2.2004.

 

Trasporto Combinato – La validità temporale degli incentivi per il trasporto combinato di cui all’articolo 38 della legge 166/2002 è stata differita al triennio 2004/2006; per l’effettiva operatività degli incentivi si è ancora in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi – Articolo 7 D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47, su G.U. n.48 del 27.2.2004.

 

Albo Autotrasportatori – I rappresentanti del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali dell’Albo Autotrasportatori rimarranno in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione dell’Albo, che dovrebbe essere realizzata entro il 2005 – Articolo 8 D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47, su G.U. n.48 del 27.2.2004.

 

Autostrade – Sono state introdotte disposizioni per contenere gli aumenti dei pedaggi autostradali; in particolare, è stato previsto che gli incrementi tariffari legati a nuovi investimenti realizzati dai concessionari autostradali saranno subordinati all’approvazione dei progetti d’investimento e alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori; inoltre gli aumenti tariffari conseguenti ai suddetti progetti d’investimento dovranno essere distribuiti su un periodo di dieci anni; per quest’anno l’aumento del 2,26% dei pedaggi dovuti sulla reste gestita dal Gruppo Autostrade decorrerà dal prossimo mese di luglio - Articolo 21 D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47, su G.U. n.48 del 27.2.2004.

 

Cooperative – E’ stato prorogato al 31 dicembre 2004 (in precedenza 31 dicembre 2003) il termine entro il quale le cooperative devono dotarsi, in base alla legge n.142/2001, di un regolamento interno che precisi la natura dei rapporti di lavoro con i singoli soci nonché, relativamente ai rapporti di lavoro subordinato, il contratto collettivo applicabile – Articolo 23 sexies D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47, su G.U. n.48 del 27.2.2004.

 

Condoni fiscali – Il termine per avvalersi dei condoni fiscali previsti dalla legge finanziaria 2003 rimane aperto fino al 16 aprile 2004 - Articolo 23 decies D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47, su G.U. n.48 del 27.2.2004.

 

Trasporti eccezionali – L’Ufficio trasporti eccezionali dell’ANAS Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna ha comunicato che le autorizzazioni periodiche per i trasporti eccezionali scadute il 29.02.2004 sono prorogate a tutto il 31 marzo prossimo.

 

Codice della strada – Il Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito disposizioni per la conversione diretta della patente argentina in patente italiana, senza necessità di sostenere gli esami come avveniva in precedenza; il Ministero ha inoltre fornito l’elenco aggiornato dei Paesi extracomunitari con i quali vige l’accordo per la conversione delle patenti in regime di reciprocità – Circolare ministeriale prot. n.543/M340 del 16.2.2004.

 

Valichi alpini - Il traforo del Monte Bianco sarà chiuso dalle ore 22 di lunedì 15 alle ore 6 di martedì 16 marzo 2004 per una esercitazione interna di sicurezza (www.traforomontebianco.it).

 

A partire dal 15 aprile fino alla fine del mese di novembre 2004 verranno effettuati lavori di rifacimento dei tunnel di Glion (Svizzera), situati sull’autostrada A9 Losanna-St.Maurice, che comporteranno la circolazione a doppio senso di marcia in un’unica galleria (www.glion-fute.ch).

 

Cariche e nomine - Silvano Fusi è stato eletto Presidente dell’ASSO.To.S.C.A. (Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori).

 

Enzo Solaro è stato designato rappresentante della Fedit (Federazione Italiana Trasportatori già Federcorrieri) nel Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori.

 

Antonella Straulino è il nuovo Segretario Generale dell’A.N.TE.P. (Associazione Nazionale Terminalisti Portuali).

 

A tutti congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.

 

Cariche e nomine - Sergio Billè è stato confermato alla Presidenza di Confcommercio fino al 2008.

 

Alberto Chiovelli è il nuovo Direttore Generale Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in avvicendamento a Enzo Celli, ora al Servizio Controllo Interno dello stesso Ministero.

 

Raffaele Morese è il nuovo Presidente della Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi).

 

Bertil Dahlin è stato eletto nuovo Presidente del Comitato di Collegamento Trasporti di Merci dell’IRU per il biennio 2004-2005; Vice Presidente è stato eletto Miklos Hinfener.

 

Prezzo gasolio auto al 1 marzo 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro

 

Prezzo al consumo

Accisa

Iva

Prezzo al netto da imposte

Variazione da

settimana prec.

Variazione da inizio anno


0,8740


0,4032


0,1457

0,3252

+ 0,0040


+ 0,0021

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

 

G.U. n.48 del 27.2.2004 (fonte Guritel)

LEGGE 27 febbraio 2004, n.47

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,

n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

                                *** OMISSIS ***

 

                                   Art. 5.

                             Codice della strada

      1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile

    1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: «1° gennaio

    2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

      2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,

    n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.

    214,  le  parole:  «1° luglio  2004»  sono sostituite dalle seguenti:

    «1° gennaio 2005».

 

                               *** OMISSIS ***

 

                                  Art. 7.

       Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

      1.  All'articolo 38,  comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto

    2002,  n.  166,  come  modificato  dall'articolo 1-bis,  comma 2, del

    decreto-legge  7 febbraio  2003, n. 15 convertito, con modificazioni,

    dalla   legge   8 aprile  2003,  n.  62,  le  parole:  «nel  triennio

    2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».

      Al  comma 7,  primo  periodo,  del medesimo articolo 38, le parole:

    «Per  il triennio 2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «Per il

    triennio 2004-2006».

 

 

                                    Art. 8.

    Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l'albo degli

                autotrasportatori di cose per conto di terzi

      1.  I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e

    provinciali  per  l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di

    terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,

    nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e

    6  della  legge  6 giugno  1974,  n. 298, e successive modificazioni,

    restano  in  carica  fino  alla data di entrata in vigore del decreto

    legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e

    degli  organismi  pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di

    merci,  e  comunque  non  oltre  la  data  del 31 dicembre 2005. Alla

    scadenza  del  mandato  dei  componenti  dei comitati, determinata ai

    sensi  del  presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7

    della citata legge n. 298 del 1974.

 

                                *** OMISSIS ***

 

                                  Art. 21.

                          Concessioni autostradali

       1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, compor-

    tante  rilevanti investimenti,  l'intervallo temporale tra revisioni

    successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di

    cui  alla delibera  del CIPE n.319 del 20 dicembre 1996,  pubblicata

    nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato

    in  un  periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE e' accertata

    la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.

       2.  La  congrua  remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come

    definiti  ai  sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei

    concessionari  autostradali  viene calcolata sulla base di un ritorno

    sul   capitale  investito  addizionale  pari  al  WACC  (Costo  medio

    ponderato    delle    fonti    di   finanziamento),   attraverso   la

    predisposizione  di  piani  di  convalida  economica per ogni singolo

    nuovo  investimento,  utilizzando  il metodo dell'attualizzazione dei

    flussi di cassa.

       3.  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge

    di   conversione   del   presente   decreto,   il   Ministero   delle

    infrastrutture  e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa

    a  integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione e

    verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita'

    e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale.

    La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e

    verificabili   dei   risultati  ottenuti.  Essa  dovra'  essere  resa

    operativa  in  tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze

    previste  dagli  impegni  contrattuali vigenti o a far tempo dal loro

    rinnovo.

       4.   Le   modifiche   delle  convenzioni  vigenti,  anche  laddove

    comportino  variazioni  o modificazioni al piano degli investimenti e

    al  parametro  X  della formula di adeguamento tariffario di cui alla

    citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1.996, sono approvate

    con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti di

    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

       5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il

    30  settembre  di  ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente

    provvede  a  verificare,  nei  quarantacinque  giorni  successivi  al

    ricevimento   della  predetta  comunicazione,  la  correttezza  delle

    variazioni  tariffarie.  Fermo  restando  quanto  sopra stabilito, in

    presenza  di  un  nuovo  piano  di interventi aggiuntivi, comportante

    rilevanti  investimenti,  il  concessionario provvede a comunicare al

    concedente   entro   il  15  novembre  di  ogni  anno  la  componente

    investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi

    aggiuntivi,  che  va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate

    dal  concessionario  entro  il 30 settembre. Il concedente provvede a

    verificare  nei  quindici  giorni  successivi  al  ricevimento  della

    predetta  comunicazione  la  correttezza  delle suddette integrazioni

    tariffarie.

       6.   Le   variazioni  tariffarie,  come  sopra  determinate,  sono

    comunicate   tempestivamente   dal   concedente  ai  Ministeri  delle

    infrastrutture  e  dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si

    applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

       7.  Il  IV  atto  aggiuntivo  alla  vigente convenzione tra ANAS e

    Autostrade  Spa,  ora  Autostrade  per  l'Italia Spa, stipulato il 23

    dicembre  2002,  e'  approvato  a  tutti  gli effetti con decreto del

    Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il

    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze. Ai soli fini di tale atto

    aggiuntivo,  lo  stesso subordina l'applicazione del primo incremento

    tariffario   annuale   relativo   a  ciascuno  dei  nuovi  interventi

    aggiuntivi  all'approvazione  del  relativo  progetto  ai sensi della

    vigente  normativa;  i successivi incrementi tariffari annuali devono

    essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei

    lavori di realizzazione del singolo intervento».

 

                                *** OMISSIS ***

 

                                 Art.23-sexies. 
               Regolamento interno delle societa' cooperative
       1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 
    2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al  31 dicembre
    2004.  Il  mancato  rispetto   del   termine  comporta  l'applicazione
    dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile.

 

                                *** OMISSIS ***

 

                               Art.23-decies.
            Disposizioni  in  materia di definizioni agevolate.
                          Copertura   finanziaria
    1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n.143, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
    dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, converti-
    to, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole:
    "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite,
    rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".
       2.  Al  comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
    n.  289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge
    30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
    24  novembre  2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio
    2004"  sono  sostituite,  rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile
    2004" e "16 marzo 2004".
       3.  All'articolo  16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da
    ultimo  modificato  dall'articolo  34  del decreto-legge 30 settembre
    2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
    2003,  n.  326,  al  comma  6,  le  parole: "30 aprile 2004", ovunque
    ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al
    comma  8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
    "15 giugno 2004".
       4.  All'articolo  2  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
       a)  ai  commi  da  44  a  49,  le parole: "16 marzo 2004", ovunque
    ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";
       b)  al  comma  48,  terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono
    sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";
       c)  al  comma  49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono
    sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
       5.  Gli  ulteriori  termini connessi, contenuti nelle disposizioni
    degli  articoli  7,  8,  9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27
    dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
    telematica  delle  dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
    rideterminati,    rispettivamente,    con    decreti   del   Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze  e  del direttore dell'Agenzia delle
    entrate.
       6.  I  concessionari  o i commissari governativi della riscossione
    versano,  entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9,
    comma  1,  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79, convertito, con
    modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, nella stessa
    misura  fissata,  per  l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del
    predetto   articolo   9.   L'acconto   e'   determinato  con  decreto
    ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate
    per  il  bilancio  dello  Stato  pari a 79 milioni di euro per l'anno
    2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
       7.   All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  23-bis,
    valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per
    l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro
    a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro
    per  l'anno  2004,  a  69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000
    euro  per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da
    1  a  6  e,  quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
    2006  e  a  84.300.000  curo  a  decorrere  dall'anno  2007, mediante
    corrispondente  quota  delle  maggiori  entrate  di  cui  al  comma 3
    dell'articolo 23.

 

                                *** OMISSIS ***

FINE TESTO

 

 

 

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI CHE POSSONO ESSERE

CONVERTITE, AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2004

 

ALGERIA

ARGENTINA

AUSTRIA

BELGIO

CROAZIA

DANIMARCA

FILIPPINE

FINLANDIA

FRANCIA

GERMANIA

GIAPPONE

GRAN BRETAGNA

GRECIA

IRLANDA

ISLANDA

LIBANO

LIECHTENSTEIN

LUSSEMBURGO

MACEDONIA

MALTA

MAROCCO

NORVEGIA

PAESI BASSI

POLONIA

PORTOGALLO

PRINCIPATODI MONACO

REPUBBLICA DI COREA

ROMANIA

SAN MARINO

SPAGNA

SRI‑LANKA

SVEZIA

SVIZZERA

TURCHIA

UNGHERIA