Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 marzo 2004
Circolare n.21/2004
Oggetto: Notizie in breve.
Codice della strada – Giubbotti e bretelle riflettenti – Scatta dall’1 aprile prossimo l’obbligo
di indossare giubbotti o bretelle riflettenti nel caso di discesa dal veicolo
fermo sulla carreggiata o sulla corsia di emergenza; dall’1 gennaio 2005, inoltre,
sui veicoli adibiti al trasporto di cose dovranno essere apposte strisce retroriflettenti posteriori e laterali - Articolo 5 D.L.
355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47 su
G.U. n.48 del 27.2.2004.
Trasporto Combinato – La validità temporale degli incentivi per il
trasporto combinato di cui all’articolo 38 della legge 166/2002 è stata
differita al triennio 2004/2006; per l’effettiva operatività degli incentivi si
è ancora in attesa dell’emanazione dei decreti
attuativi – Articolo 7 D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47, su G.U. n.48 del 27.2.2004.
Albo Autotrasportatori – I rappresentanti del Comitato
Centrale e dei Comitati Provinciali dell’Albo Autotrasportatori rimarranno in
carica fino alla data di entrata in vigore del decreto
di riorganizzazione dell’Albo, che dovrebbe essere realizzata entro il 2005 – Articolo
8 D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47,
su G.U. n.48 del 27.2.2004.
Autostrade – Sono state introdotte disposizioni per contenere gli
aumenti dei pedaggi autostradali; in particolare, è stato previsto che gli
incrementi tariffari legati a nuovi investimenti realizzati dai concessionari autostradali
saranno subordinati all’approvazione dei progetti d’investimento e alla
verifica dello stato di avanzamento dei lavori;
inoltre gli aumenti tariffari conseguenti ai suddetti progetti d’investimento dovranno essere distribuiti su un
periodo di dieci anni; per quest’anno l’aumento del
2,26% dei pedaggi dovuti sulla reste gestita dal Gruppo Autostrade decorrerà
dal prossimo mese di luglio - Articolo 21 D.L. 355/2003 convertito dalla legge
27.2.2004, n.47, su G.U. n.48
del 27.2.2004.
Cooperative – E’ stato prorogato al 31 dicembre 2004 (in precedenza 31
dicembre 2003) il termine entro il quale le cooperative devono dotarsi, in base
alla legge n.142/2001, di un regolamento interno che precisi la natura dei rapporti di lavoro
con i singoli soci nonché, relativamente ai rapporti
di lavoro subordinato, il contratto collettivo applicabile – Articolo 23 sexies D.L. 355/2003 convertito dalla legge 27.2.2004, n.47, su G.U. n.48 del 27.2.2004.
Condoni fiscali – Il termine per avvalersi dei condoni fiscali previsti
dalla legge finanziaria 2003 rimane aperto fino al 16 aprile 2004 - Articolo 23
decies D.L. 355/2003 convertito dalla legge
27.2.2004, n.47, su G.U. n.48
del 27.2.2004.
Trasporti eccezionali – L’Ufficio trasporti eccezionali dell’ANAS
Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna ha comunicato che le
autorizzazioni periodiche per i trasporti eccezionali scadute
il 29.02.2004 sono prorogate a tutto il 31 marzo prossimo.
Codice della strada – Il Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito
disposizioni per la conversione diretta della patente argentina in patente
italiana, senza necessità di sostenere gli esami come avveniva in precedenza; il
Ministero ha inoltre fornito l’elenco aggiornato dei Paesi extracomunitari con
i quali vige l’accordo per la conversione delle patenti in regime di
reciprocità – Circolare ministeriale prot. n.543/M340 del 16.2.2004.
Valichi alpini - Il traforo del Monte Bianco sarà chiuso dalle ore 22 di
lunedì 15 alle ore 6 di martedì 16 marzo 2004 per una esercitazione
interna di sicurezza (www.traforomontebianco.it).
A partire dal 15
aprile fino alla fine del mese di novembre 2004 verranno
effettuati lavori di rifacimento dei tunnel di Glion
(Svizzera), situati sull’autostrada A9 Losanna-St.Maurice,
che comporteranno la circolazione a doppio senso di marcia in un’unica galleria
(www.glion-fute.ch).
Cariche e nomine -
Silvano Fusi è stato eletto Presidente dell’ASSO.To.S.C.A. (Associazione Toscana Spedizionieri
Corrieri e Autotrasportatori).
Enzo Solaro è stato designato rappresentante
della Fedit (Federazione Italiana Trasportatori già Federcorrieri)
nel Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori.
Antonella Straulino è il nuovo Segretario Generale dell’A.N.TE.P. (Associazione
Nazionale Terminalisti Portuali).
A
tutti congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.
Cariche e nomine - Sergio Billè è stato confermato alla Presidenza di Confcommercio fino al 2008.
Alberto Chiovelli è il nuovo Direttore Generale
Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in avvicendamento
a Enzo Celli, ora al Servizio
Controllo Interno dello stesso Ministero.
Raffaele Morese è il nuovo Presidente della Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi).
Bertil Dahlin
è stato eletto nuovo Presidente del Comitato di Collegamento Trasporti di Merci dell’
Prezzo gasolio auto al 1 marzo 2004
(fonte Ministero Industria) euro/litro
Prezzo al consumo |
Accisa |
Iva |
Prezzo al netto da imposte |
Variazione da settimana prec. |
Variazione da inizio anno |
|
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0,3252 |
+ 0,0040 |
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno |
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D/M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.48
del 27.2.2004 (fonte Guritel)
LEGGE 27 febbraio 2004, n.47
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative
*** OMISSIS ***
Art. 5.
Codice della
strada
1. All'articolo 162,
comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio
2004» sono sostituite
dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, le
parole: «1° luglio 2004»
sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
*** OMISSIS ***
Art. 7.
Interventi per incrementare il trasporto
di merci per ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto
2002, n.
166, come modificato
dall'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio
2003, n. 15 convertito, con modificazioni,
dalla legge
8 aprile 2003, n. 62, le
parole: «nel triennio
2003-2005»" sono
sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».
Al comma 7, primo
periodo, del medesimo articolo
38, le parole:
«Per il triennio 2003-2005»" sono sostituite
dalle seguenti: «Per il
triennio
2004-2006».
Art. 8.
Comitato centrale e comitati regionali e
provinciale per l'albo degli
autotrasportatori
di cose per conto di terzi
1. I componenti del
comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per
l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi,
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nella
qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli
3, 4, 5 e
6 della
legge 6 giugno 1974,
n. 298, e successive modificazioni,
restano in
carica fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo
in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e
degli organismi
pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di
merci, e
comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza del
mandato dei componenti
dei comitati, determinata ai
sensi del
presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7
della
citata legge n. 298 del 1974.
*** OMISSIS ***
Art. 21.
Concessioni
autostradali
1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, compor-
tante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni
successive
della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di
cui
alla delibera del CIPE n.319 del
20 dicembre 1996, pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 1996, può
essere fissato
in un
periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE e' accertata
la
rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.
2. La
congrua remunerazione degli
investimenti aggiuntivi, come
definiti ai
sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei
concessionari autostradali
viene calcolata sulla base di un ritorno
sul capitale
investito addizionale pari
al WACC (Costo
medio
ponderato delle
fonti di finanziamento), attraverso
la
predisposizione di
piani di convalida
economica per ogni singolo
nuovo investimento,
utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei
flussi
di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione
del presente decreto,
il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una
proposta intesa
a integrare gli standard di qualita'
e le modalita' di misurazione e
verifica
dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita'
e
sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale.
La formulazione
integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e
verificabili dei
risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa
operativa in
tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze
previste dagli
impegni contrattuali vigenti o a
far tempo dal loro
rinnovo.
4. Le
modifiche delle convenzioni
vigenti, anche laddove
comportino
variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e
al parametro
X della formula di adeguamento
tariffario di cui alla
citata
delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1.996, sono approvate
con decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il
concessionario provvede a comunicare al concedente,
entro il
30 settembre
di ogni
anno, le variazioni tariffarie. Il concedente
provvede a
verificare, nei quarantacinque giorni
successivi al
ricevimento della
predetta comunicazione, la
correttezza delle
variazioni tariffarie.
Fermo restando quanto
sopra stabilito, in
presenza di
un nuovo piano
di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti,
il concessionario provvede a
comunicare al
concedente entro
il 15 novembre
di ogni anno
la componente
investimenti
del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va
ad integrare le variazioni tariffarie comunicate
dal concessionario entro
il 30 settembre. Il concedente provvede a
verificare nei
quindici giorni successivi
al ricevimento della
predetta comunicazione
la correttezza delle suddette integrazioni
tariffarie.
6. Le
variazioni tariffarie, come
sopra determinate, sono
comunicate tempestivamente dal
concedente ai Ministeri
delle
infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e delle finanze e si
applicano
dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Il IV
atto aggiuntivo alla
vigente convenzione tra ANAS e
Autostrade Spa, ora
Autostrade per l'Italia Spa,
stipulato il 23
dicembre 2002,
e' approvato a
tutti gli effetti con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia
e delle finanze. Ai soli fini di tale atto
aggiuntivo, lo
stesso subordina l'applicazione del primo incremento
tariffario annuale
relativo a ciascuno
dei nuovi interventi
aggiuntivi all'approvazione del
relativo progetto ai sensi della
vigente normativa;
i successivi incrementi tariffari annuali devono
essere
applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei
lavori
di realizzazione del singolo intervento».
*** OMISSIS ***
Art.23-sexies.
Regolamento interno delle societa' cooperative
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre
2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione
dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile.
*** OMISSIS ***
Art.23-decies.
Disposizioni in materia di definizioni agevolate.
Copertura finanziaria
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n.143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole:
"16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio
2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile
2004" e "16 marzo 2004".
3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da
ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile 2004", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al
comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"15 giugno 2004".
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione
versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa
misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del
predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con decreto
ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate
per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno
2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis,
valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per
l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro
a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro
per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000
euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da
1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006 e a 84.300.000 curo a decorrere dall'anno 2007, mediante
corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3
dell'articolo 23.
*** OMISSIS ***
FINE TESTO
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI CHE POSSONO
ESSERE
CONVERTITE, AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2004
ALGERIA ARGENTINA AUSTRIA BELGIO CROAZIA DANIMARCA FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRAN BRETAGNA |
GRECIA IRLANDA ISLANDA LIBANO LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO MACEDONIA MALTA MAROCCO NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA |
PORTOGALLO PRINCIPATODI MONACO REPUBBLICA DI COREA ROMANIA SAN MARINO SPAGNA SRI‑LANKA SVEZIA SVIZZERA TURCHIA UNGHERIA |