Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 10 marzo 2004
Circolare n.25/2004
Oggetto: Camere di Commercio – Obbligo di iscrizione delle imprese di facchinaggio – Precisazioni
sul campo di applicazione – Circolare Min. Attività
Produttive prot. n. 548552
del 9/3/2004 – Lettera del Min. Lavoro prot. n. 5/25899/70/FAC
dell’8/3/2004.
Su richiesta della Confetra i Ministeri delle Attività
Produttive e del Lavoro hanno confermato l’esclusione delle imprese di
trasporto, spedizione, logistica e trasloco dal campo di applicazione del D.M.
n. 221/2003 che ha introdotto l’obbligo per le imprese di facchinaggio di
iscriversi in un’apposita sezione del registro imprese
presso le Camere di Commercio.
Il chiarimento si é reso necessario a seguito dell’interpretazione
estensiva della nozione di facchinaggio fornita da alcune Camere di Commercio.
In
particolare da parte ministeriale é stato precisato che gli obblighi derivati
dal citato decreto 221 non scattano qualora l’oggetto principale
dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto
espresso e l’attività di facchinaggio, qualora svolta, sia solo strumentale
alla prima.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione Generale
per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi
Servizio Centrale
delle Camere di Commercio – Ufficio B4
Prot.548552 del 9 marzo 2004
ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
loro sedi
Oggetto:
Specificazioni in merito all’ambito di applicazione
del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.221 (“Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n.57., in materia di riqualificazione delle imprese di
facchinaggio”).
L'entrata in vigore del decreto ministeriale richiamato in
oggetto, adottato da questa Amministrazione con il
concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha dato luogo ad
una serie di problemi interpretativi, in particolare con riferimento all’ambito
di applicazione del decreto medesimo, problemi che nemmeno l’emanazione, da
parte della Scrivente, della circolare n.3570/C del
30 dicembre 2003 (redatta, sul punto, seguendo le indicazioni fornite dal
citato Dicastero del lavoro) ha permesso di risolvere.
Diverse Camere di commercio e Commissioni provinciali per
l'artigianato hanno, a questo proposito, evidenziato la difficoltà di decidere,
alla luce delle indicazioni fornite con la predetta circolare, se svariate attività, non riconducibili immediatamente a quella
di facchinaggi, dovessero essere assoggettate o meno alla disciplina in parola.
Si fa riferimento, ad esempio, alle imprese di traslochi,
di logistica, ai corrieri, agli spedizionieri, ai "pony express",
alle imprese esercenti l’attività di imballaggio, di
presa e consegna, di recapiti in loco.
Alcune associazioni delle imprese in ultimo richiamate
hanno, d'altra parte, manifestato una netta contrarietà ad una
applicazione in senso estensivo della richiamata normativa, tale da ricomprendervi imprese che non svolgano in via prevalente
l’attività di facchinaggio.
Consapevole della rilevanza di tali questioni questa Amministrazione ha ritenuto opportuno consultare
nuovamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di
ottenere dallo stesso un ulteriore pronunciamento in merito alla corretta
interpretazione dell’articolo 2 del decreto, che tenesse conto dei sopra
evidenziati problemi.
Con l'occasione, sempre al fine di meglio definire
l'ambito di applicazione della normativa in questione,
è stato richiesto al predetto Ministero di volere fornire una definizione delle
attività di: 1) imballaggio; 2) presa e consegna; 3) recapiti in loco di cui
alla lettera "b" dell' articolo 2 del decreto, nei termini che le
rendano allo stesso assoggettabili.
Sul punto, l’Amministrazione del lavoro ha fatto
sollecitamente pervenire (con nota prot. n. 5/25899/70/FAC dell' 8 marzo 2004) il richiesto parere,
che sembra, rispetto a quanto prospettato - si ripete, sulla base del
precedente parere dello stesso Dicastero - nella predetta circolare n. 3570/C,
notevolmente restringere l'ambito di applicazione della disciplina in oggetto.
Considerata l'estrema urgenza della questione, si provvede
immediatamente a trasmettere copia del predetto parere, con l’avvertenza che
eventuali indicazioni della Scrivente circa le conseguenze derivanti dallo
stesso ai fini dell’applicazione del decreto n. 221 saranno inserite - anche
alla luce dei quesiti che a questo proposito codeste Camere avranno fatto nel
frattempo pervenire - nell'imminente seconda circolare
in materia di facchinaggio.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario Spigarelli
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione
Generale tutela delle condizioni di lavoro
DIV. V
Prot. 5/25899/70/FAC del 8.3.2004
Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Commercio
le Assicurazioni e i Servizi
Servizio Centrale delle Camere
di Commercio
Ufficio B4 – Registro delle Imprese
Roma
OGGETTO: regolamento per le imprese
di facchinaggio e di movimentazione delle merci ex art.17
l.57/01. Chiarimenti.
Con riferimento al chiarimenti richiesti,
con la nota in epigrafe, relativamente alla nota 5/27162/70/FAC del 4 agosto
2003, con la quale la scrivente aveva espresso parere sull'art.17 della legge 57/01, recante "misure atte a favorire
la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e dì movimentazione delle
merci", si precisa quanto segue.
Con riferimento al DM del 30 giugno 2003, che ha definito
le attività che devono ricondursi al facchinaggio, si è considerato,
conformemente al pensiero di codesta Direzione Generale, che la lettera a) si riferisse alle attività di facchinaggio “principali”
mentre la lettera b) a quelle “preliminari e complementari alla movimentazione
delle merci e dei prodotti”.
Nella nota richiamata si era, altresì, precisato che le
attività di cui alla lettera b), funzionalmente complementari a quelle di cui
alla lettera a), dovessero essere considerate nella loro specificità al fini dell’individuazione dell'oggetto sociale, per la
verifica dell'applicabilità all’impresa della disciplina in questione e che
pertanto non fosse “ipotizzabile limitare l'applicazione della stessa alle
attività rientranti nella sola lettera a) ed escludere quelle di cui alla
lettera b)”.
Si concludeva, inoltre, che le
attività di cui alle lettere a) e b) integrassero e definissero la
qualificazione giuridica del facchinaggio.
Le conclusioni raggiunte, che qui si ribadiscono,
tuttavia, devono ovviamente essere lette alla luce di quanto richiamato nel
secondo e nel terzo capoverso nel senso, quindi, che le attività di cui alla
lettera b) rientrino nella definizione di facchinaggio qualora “preliminari e
complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti”.
Per quanto predetto, e considerando che per la
qualificazione dell'attività di un’impresa è necessario avere riferimento alla attività principale svolta, solo qualora l'attività
dell'impresa (rientrante nella lettera b) si ponga quale preliminare e
complementare all'attività di facchinaggio, essa potrà essere soggetta alla
normativa in questione.
Qualora, inoltre, oggetto principale dell’impresa sia la spedizione, il
trasloco, la logistica, il trasporto espresso
e l’attività di facchinaggio qualora svolta, sia solo strumentale alla prima
(tale ipotesi è esattamente inversa a quella prospettata dalla norma ove sono
le altre attività ad essere strumentali alle attività di facchinaggio di cui
alla lettera a) all’impresa non potrà essere applicata la normativa in
questione.
In relazione, infine, alle attività di imballaggio,
presa e consegna e recapiti in loco si evidenzia che una loro definizione non
rientra tra le attribuzioni di questa Direzione Generale e, peraltro, appare inconferente rispetto alla soluzione dell'attuale
problematica.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Paolo Onelli
IL DIRIGENTE
f.to. dr. Giuseppe De Cicco