Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 10 marzo 2004

 

Circolare n.25/2004

Oggetto: Camere di Commercio – Obbligo di iscrizione delle imprese di facchinaggio – Precisazioni sul campo di applicazione – Circolare Min. Attività Produttive prot. n. 548552 del 9/3/2004 – Lettera del Min. Lavoro prot. n. 5/25899/70/FAC dell’8/3/2004.

 

Su richiesta della Confetra i Ministeri delle Attività Produttive e del Lavoro hanno confermato l’esclusione delle imprese di trasporto, spedizione, logistica e trasloco dal campo di applicazione del D.M. n. 221/2003 che ha introdotto l’obbligo per le imprese di facchinaggio di iscriversi in un’apposita sezione del registro imprese presso le Camere di Commercio.

 

Il chiarimento si é reso necessario a seguito dell’interpretazione estensiva della nozione di facchinaggio fornita da alcune Camere di Commercio.

In particolare da parte ministeriale é stato precisato che gli obblighi derivati dal citato decreto 221 non scattano qualora l’oggetto principale dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso e l’attività di facchinaggio, qualora svolta, sia solo strumentale alla prima.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

M/t

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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi

Servizio Centrale delle Camere di Commercio – Ufficio B4

Prot.548552 del 9 marzo 2004

 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

loro sedi

 

 

Oggetto: Specificazioni in merito all’ambito di applicazione del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.221 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n.57., in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”).

 

 

L'entrata in vigore del decreto ministeriale richiamato in oggetto, adottato da questa Amministrazione con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha dato luogo ad una serie di problemi interpretativi, in particolare con riferimento all’ambito di applicazione del decreto medesimo, problemi che nemmeno l’emanazione, da parte della Scrivente, della circolare n.3570/C del 30 dicembre 2003 (redatta, sul punto, seguendo le indicazioni fornite dal citato Dicastero del lavoro) ha permesso di risolvere.

 

Diverse Camere di commercio e Commissioni provinciali per l'artigianato hanno, a questo proposito, evidenziato la difficoltà di decidere, alla luce delle indicazioni fornite con la predetta circolare, se svariate attività, non riconducibili immediatamente a quella di facchinaggi, dovessero essere assoggettate o meno alla disciplina in parola.

Si fa riferimento, ad esempio, alle imprese di traslochi, di logistica, ai corrieri, agli spedizionieri, ai "pony express", alle imprese esercenti l’attività di imballaggio, di presa e consegna, di recapiti in loco.

 

Alcune associazioni delle imprese in ultimo richiamate hanno, d'altra parte, manifestato una netta contrarietà ad una applicazione in senso estensivo della richiamata normativa, tale da ricomprendervi imprese che non svolgano in via prevalente l’attività di facchinaggio.

 

Consapevole della rilevanza di tali questioni questa Amministrazione ha ritenuto opportuno consultare nuovamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di ottenere dallo stesso un ulteriore pronunciamento in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 2 del decreto, che tenesse conto dei sopra evidenziati problemi.

 

Con l'occasione, sempre al fine di meglio definire l'ambito di applicazione della normativa in questione, è stato richiesto al predetto Ministero di volere fornire una definizione delle attività di: 1) imballaggio; 2) presa e consegna; 3) recapiti in loco di cui alla lettera "b" dell' articolo 2 del decreto, nei termini che le rendano allo stesso assoggettabili.

 

Sul punto, l’Amministrazione del lavoro ha fatto sollecitamente pervenire (con nota prot. n. 5/25899/70/FAC dell' 8 marzo 2004) il richiesto parere, che sembra, rispetto a quanto prospettato - si ripete, sulla base del precedente parere dello stesso Dicastero - nella predetta circolare n. 3570/C, notevolmente restringere l'ambito di applicazione della disciplina in oggetto.

 

Considerata l'estrema urgenza della questione, si provvede immediatamente a trasmettere copia del predetto parere, con l’avvertenza che eventuali indicazioni della Scrivente circa le conseguenze derivanti dallo stesso ai fini dell’applicazione del decreto n. 221 saranno inserite - anche alla luce dei quesiti che a questo proposito codeste Camere avranno fatto nel frattempo pervenire - nell'imminente seconda circolare in materia di facchinaggio.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Mario Spigarelli

 

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro

DIV. V

Prot. 5/25899/70/FAC del 8.3.2004

 

Al Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Commercio

le Assicurazioni e i Servizi

Servizio Centrale delle Camere

di Commercio

Ufficio B4 – Registro delle Imprese

                            Roma

 

OGGETTO: regolamento per le imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci ex art.17 l.57/01. Chiarimenti.

 

Con riferimento al chiarimenti richiesti, con la nota in epigrafe, relativamente alla nota 5/27162/70/FAC del 4 agosto 2003, con la quale la scrivente aveva espresso parere sull'art.17 della legge 57/01, recante "misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e dì movimentazione delle merci", si precisa quanto segue.

Con riferimento al DM del 30 giugno 2003, che ha definito le attività che devono ricondursi al facchinaggio, si è considerato, conformemente al pensiero di codesta Direzione Generale, che la lettera a) si riferisse alle attività di facchinaggio “principali” mentre la lettera b) a quelle “preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti”.

Nella nota richiamata si era, altresì, precisato che le attività di cui alla lettera b), funzionalmente complementari a quelle di cui alla lettera a), dovessero essere considerate nella loro specificità al fini dell’individuazione dell'oggetto sociale, per la verifica dell'applicabilità all’impresa della disciplina in questione e che pertanto non fosse “ipotizzabile limitare l'applicazione della stessa alle attività rientranti nella sola lettera a) ed escludere quelle di cui alla lettera b)”.

Si concludeva, inoltre, che le attività di cui alle lettere a) e b) integrassero e definissero la qualificazione giuridica del facchinaggio.

Le conclusioni raggiunte, che qui si ribadiscono, tuttavia, devono ovviamente essere lette alla luce di quanto richiamato nel secondo e nel terzo capoverso nel senso, quindi, che le attività di cui alla lettera b) rientrino nella definizione di facchinaggio qualora “preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti”.

Per quanto predetto, e considerando che per la qualificazione dell'attività di un’impresa è necessario avere riferimento alla attività principale svolta, solo qualora l'attività dell'impresa (rientrante nella lettera b) si ponga quale preliminare e complementare all'attività di facchinaggio, essa potrà essere soggetta alla normativa in questione.

Qualora, inoltre, oggetto principale dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica,  il trasporto espresso e l’attività di facchinaggio qualora svolta, sia solo strumentale alla prima (tale ipotesi è esattamente inversa a quella prospettata dalla norma ove sono le altre attività ad essere strumentali alle attività di facchinaggio di cui alla lettera a) all’impresa non potrà essere applicata la normativa in questione.

In relazione, infine, alle attività di imballaggio, presa e consegna e recapiti in loco si evidenzia che una loro definizione non rientra tra le attribuzioni di questa Direzione Generale e, peraltro, appare inconferente rispetto alla soluzione dell'attuale problematica.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to dr. Paolo Onelli

 

IL DIRIGENTE

f.to. dr. Giuseppe De Cicco