Confederazione Generale
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Roma, 25 marzo 2004
Circolare n.29/2004
Oggetto: Lavoro – Contratti di inserimento
– Agevolazioni contributive – Circolare INPS n.51 del
16.3.2004.
A seguito dell’accordo
interconfederale dell’11 febbraio, che ha sbloccato l’operatività dei
contratti di inserimento introdotti della legge Biagi
(DLGVO n.276/2003) in sostituzione dei contratti di
formazione e lavoro, l’INPS ha comunicato le modalità applicative delle
agevolazioni contributive spettanti ai datori di lavoro.
Come é noto,
rispetto al passato le agevolazioni sono state limitate alle sole assunzioni di
lavoratori svantaggiati mentre sono state escluse le assunzioni di giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, ferma restando
l’applicazione anche per esse degli altri vantaggi previsti per la generalità
dei contratti di inserimento (possibilità di inquadrare il lavoratore 2 livelli
più in basso e non computabilità della durata del contratto
ai fini degli scatti di anzianità). In base alla circolare in oggetto hanno
pertanto titolo agli sconti contributivi i contratti stipulati con:
·
disoccupati di lunga durata (cioè da oltre 12 mesi) da 29 fino a 32
anni di età;
·
disoccupati con più di 50 anni di età;
·
lavoratori di qualsiasi età che desiderino riprendere un’attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
·
donne di qualsiasi età residenti in zone con bassi tassi di
occupazione femminile (tali zone saranno fissate con decreto ministeriale);
·
lavoratori di qualsiasi età affetti da grave handicap fisico o
mentale.
L’INPS ha inoltre
rammentato la scaletta delle
agevolazioni che riproduce quella già prevista per i contratti di formazione e cioè:
·
imprese del Centro-Nord |
– riduzione del 25% dei
contributi INPS |
·
imprese del Sud |
– fiscalizzazione
come per apprendisti |
·
imprese artigiane ovunque ubicate |
– fiscalizzazione
come per apprendisti |
·
datori di lavoro non imprese (es. associazioni di categoria) |
- riduzione del 25% (50% al Sud) dei contributi INPS |
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.18/2004 |
|
Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS -Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
Circolare n.51 del 16.03.2004
OGGETTO: Articoli 54-59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Contratto di inserimento.
SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione dei benefici
contributivi previsti per le assunzioni con contratto di inserimento
Premessa.
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30” (1), ha introdotto tra l’altro, rivisitando le
tipologie di contratto di lavoro a contenuto formativo, il nuovo istituto
giuridico del contratto di inserimento
(articoli 54-59, allegato 1).
Per l’attuazione delle nuove disposizioni, il legislatore
ha tuttavia scelto di affidare, mediante rinvio, l’individuazione di modalità e condizioni alla contrattazione collettiva
nazionale, territoriale e aziendale e, in assenza di accordi tra le parti
sociali, di ricorrere al potere sostitutivo del Ministero del Lavoro.
In data 11 febbraio 2004, le parti sociali hanno
sottoscritto l’accordo interconfederale finalizzato a garantire una fase di
prima applicazione dei contratti di inserimento e di
reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03.
Di conseguenza, è possibile per i datori di lavoro
procedere alla stipula di contratti di inserimento,
nel rispetto di quanto previsto sia dalla legge sia dall’accordo
interconfederale.
Si sottolinea comunque che
l’efficacia di quest’ultimo è transitoria e sussidiaria
rispetto alla contrattazione collettiva, protraendosi fino a quando la materia
verrà disciplinata, in funzione della peculiarità settoriale e/o delle
specifiche condizioni professionali del lavoratore, dai contratti collettivi ai
vari livelli.
Con la presente circolare si illustra
la normativa in materia, con particolare riferimento al contenuto del citato
accordo interconfederale, e si forniscono le modalità operative per la
fruizione pratica dei benefici contributivi correlati ai contratti di inserimento.
1. Definizione.
L’art. 54 del D. Lgs. n. 276/2003 definisce il contratto di inserimento come un
contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro di particolari categorie di persone.
2. Soggetti con i quali è
possibile stipulare contratti di inserimento.
E’ ammessa la stipula di
contratti di inserimento con le seguenti categorie:
a) soggetti di età compresa tra i
diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di
età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una
area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con
apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per
cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In relazione alla categoria di cui alla lett. b), si fa presente che devono intendersi
disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o
cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione
da più di dodici mesi (2).
Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina alla
categoria di cui alla lett. e), si rinvia al previsto decreto ministeriale, che
determini le aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione
femminile.
Con riferimento, infine, alla nozione di grave handicap
fisico, mentale o psichico, rileva l’insieme di disposizioni di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”,
come integrata - con particolare riferimento all'accertamento delle condizioni
di disabilità - dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 (“Atto di indirizzo
e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma
dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”) (3).
3. Datori di lavoro ammessi alla stipula
dei contratti di inserimento.
Ai sensi dell’art. 54, c. 2, i contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a)
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b)
gruppi di imprese;
c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d)
fondazioni;
e)
enti di ricerca, pubblici e privati;
f)
organizzazioni e associazioni di categoria.
4. Condizioni per procedere ad assunzioni con
contratto di inserimento.
4.1.
Progetto individuale di inserimento.
Condizione essenziale per l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento é la definizione, con il
consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato
a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso
al contesto lavorativo (4).
Come già accennato, compete ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, anche
all’interno degli enti bilaterali, la definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla
realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali
per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000, in
funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore;
parimenti, la contrattazione collettiva determinerà le modalità di definizione
e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento degli obiettivi (5).
Nelle more di detta contrattazione collettiva di settore,
o di livello più specifico, è l’accordo interconfederale 11 febbraio 2004 ad
aver regolamentato più nel dettaglio il progetto
individuale di inserimento, prevedendo che nello stesso debbano essere
indicati:
-
la qualificazione al conseguimento della quale è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
-
la durata e le modalità della formazione.
L’accordo interconfederale richiede inoltre che il
progetto preveda una formazione teorica non inferiore
a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite
anche con modalità di e-learning, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Per espressa previsione di legge (6), inoltre, in caso di
gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro é tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4.2.
Mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti ogni
assunzione.
Per poter assumere mediante contratti di
inserimento, è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in
servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Al riguardo, il legislatore (7) precisa inoltre che:
-
nell’operazione di verifica del requisito non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, nonché i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro contratti;
-
si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di
lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione limitativa sopra illustrata non trova
applicazione qualora, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione
del lavoratore, sia venuto a scadere un unico contratto di inserimento.
4.3.
Forma del contratto.
Il contratto é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale
di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (8).
L’accordo interconfederale, oltre a chiarire che il
contratto può essere stipulato sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ha
stabilito che nello stesso devono essere indicati:
- la durata, fissata
entro i limiti di cui al successivo punto 4.4;
-
l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo
applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento
attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento;
-
l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato;
-
la categoria di inquadramento del lavoratore,
determinata secondo quanto si dirà al successivo punto 6.1;
-
un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo
quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di
formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda,
riproporzionato in base alla durata del rapporto
prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e
comunque non inferiore a settanta giorni.
4.4.
Durata del contratto.
Il contratto di inserimento ha
una durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi, elevabili
a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
Nel computo del limite massimo di durata non deve tenersi
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o
di quello civile, nonché dei periodi di astensione per
maternità.
Inoltre, si sottolinea che il
contratto di inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti e che eventuali
proroghe del contratto sono ammesse esclusivamente fino al raggiungimento del
limite massimo di durata sopra descritto (9).
5. Disciplina del rapporto di lavoro.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, ai
contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 in
materia di lavoro a tempo determinato.
I contratti collettivi, inoltre, potranno stabilire le
percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento
(10).
6. Forme di incentivazione.
L’art. 59 riunisce le disposizioni sostanzialmente di favore, con le quali il
legislatore ha chiaramente inteso incentivare - in
diversi modi e a diversi fini - il ricorso ai contratti di inserimento.
6.1.
Incentivi normativi.
In primo luogo, si prevede che la categoria di inquadramento del lavoratore con contratto di inserimento
può essere inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali é preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
L’accordo interconfederale ha comunque
stabilito che l'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo
stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare l'esclusione
dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e
trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive
eventualmente corrisposte al personale dipendente, nonché di tutte le maggiorazioni
connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa
previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo,
ecc.).
Salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento sono inoltre
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (11).
Infine, l’accordo ha anche previsto che, nei casi in cui
il contratto venga trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento deve essere
computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla
legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di
anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità
professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano
progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.
6.2.
Incentivi economici.
Il terzo comma dell’art. 59 prevede che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento
trovino applicazione gli incentivi economici previsti dalla disciplina in
materia di contratto di formazione e lavoro.
Da tali incentivi sono tuttavia esclusi i soggetti di cui
all’articolo 54, comma, 1, lettera a (soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni).
7. Ambito di applicazione
delle agevolazioni contributive.
Stante l’esplicita esclusione operata dal legislatore,
danno titolo ai benefici contributivi i soli contratti
di inserimento/reinserimento stipulati con:
-
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
-
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano
privi di un posto di lavoro;
-
lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
-
donne di qualsiasi età residenti in una area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10
per cento quello maschile;
- persone riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale
o psichico.
Si fa rinvio, al riguardo, alle precisazioni contenute al
precedente punto 2.
8. Durata e misura delle agevolazioni contributive.
Le agevolazioni contributive trovano applicazione
esclusivamente per la durata dei contratti di inserimento
o reinserimento che, come sopra indicato, non può essere inferiore a nove
mesi e superiore ai diciotto, salva l’ipotesi di assunzione di persone affette
da grave handicap, per le quali il beneficio potrà avere una durata massima di
trentasei mesi.
Inoltre, per espressa previsione di legge (12), restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni
di cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di
contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati (13).
Per quanto riguarda la misura
dell’agevolazione contributiva spettante, in considerazione dell’esplicito
richiamo ex art. 59, c. 3, del D. Lgs.
n. 276/2003, occorre far riferimento alle diverse
misure già previste in materia di contratti di formazione e lavoro articolate
in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed
all’ubicazione territoriale.
Di conseguenza, la misura della riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali posti a carico del
datore di lavoro risulta così determinata:
Natura del datore di lavoro |
Ubicazione territoriale (14) |
Misura dell’agevolazione |
Datori di lavoro non aventi
natura di impresa |
Centro - Nord |
25% contribuzione a carico d.l. |
Mezzogiorno |
50% contribuzione a carico d.l. |
|
|
||
Imprese |
Centro - Nord |
25% contribuzione a carico d.l. |
Mezzogiorno |
contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti |
|
|
||
Imprese del settore Commerciale e
Turistico con meno di 15 dipendenti |
Centro - Nord |
40% contribuzione a carico d.l. |
Mezzogiorno |
contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti |
|
|
||
Imprese artigiane |
Ovunque ubicate |
contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti |
9. Modalità operative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive,
occorre sottolineare primariamente quanto segue.
Con particolare riferimento all’attestazione dello stato
di disoccupazione di lunga durata, che la legge affida ai competenti centri per
l’impiego, risulta necessario che le Sedi
dell’Istituto attivino le più efficaci sinergie con questi ultimi.
Al riguardo, occorre osservare che, in sede di Conferenza
Unificata Stato - Regioni (15), è stato stabilito che
mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti che percepiscano nell’anno
solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla
base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali (16).
Alla luce di quanto sopra, si precisa che, ai fini
dell’accesso alle agevolazioni, dovrà ritenersi sufficiente - unitamente alla
dichiarazione di responsabilità (17) prodotta dal lavoratore al competente
centro per l’impiego ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002 - l’attestazione da
parte del centro medesimo della permanenza del soggetto nello stato di
disoccupazione.
In tal senso, peraltro, deve intendersi modificata la previsione contenuta al punto 3 della circolare n. 117
del 30 giugno 2003.
Per quanto riguarda, invece, la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 54, c. 1, lett. c) e d) del decreto
legislativo n. 276/2003, potrà considerarsi utile una dichiarazione di
responsabilità da parte del lavoratore, attestante il possesso dei requisiti di
legge. Resta ferma per le Sedi la
necessità di coinvolgere i competenti centri per l’impiego.
10. Modalità di
compilazione del modello DM10/2.
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai
soggetti assunti con contratto di inserimento o
reinserimento, dovranno essere osservate le seguenti modalità.
I lavoratori in questione devono essere indicati nel
quadro “A” del modello DM10/2, nella casella “n. dipendenti occupati”
mentre non devono essere riportati nella casella “lavoratori a
tempo determinato”.
Gli stessi, inoltre, non devono essere
inseriti nel numero complessivo dei soggetti facenti parte della “forza
aziendale” (codice quadri “B/C del modello DM10/2 “FZ”).
Dovranno invece essere indicati nei previsti
codici statistici “MA00”, FE00 e NR00”.
Per l’individuazione dei suddetti lavoratori sono
stati istituiti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri
dove:
-
il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: (“1”
operaio full time, “2” impiegato full time, “O” operaio part-time, “Y”
impiegato part-time ecc.)
-
il secondo carattere è alfabetico ed individua la tipologia del lavoratore
inserito o reinserito (es. disoccupato di lunga durata, lavoratore con più di
50 anni, ecc,). Vedi tabella 1:
-
il terzo carattere è di tipo numerico ed individua la misura del beneficio
spettante. Al riguardo si precisa che i soggetti di cui
all’articolo 54, lettera a), non ammessi ai benefici economici, dovranno
essere contraddistinti con il carattere “0”. Vedi tabella 2;
-
il quarto carattere potrà essere “0” ovvero “M” e “P” nei casi previsti.
Tabella 1
codice |
Tipologia dei soggetti ammessi ai
contratti di inserimento/reinserimento |
A |
Soggetti di età compresa tra i 18 e 29
anni (no benefici economici) |
B |
Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni |
C |
Lavoratori con più di 50 anni di età che
siano privi di un posto di lavoro |
D |
Lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni |
E |
Donne di qualsiasi età residenti in una area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del
20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del 10% quello maschile |
F |
Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da
un grave handicap fisico, mentale o psichico |
Tabella 2
Misura del beneficio |
Codice |
Assente |
0 |
25% |
1 |
40% |
2 |
50% |
3 |
100% |
4 |
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti esempi:
a)
soggetto disoccupato di lunga durata
da 29 e fino a 32 anni, assunto con contratto di reinserimento full-time e con
qualifica di operaio, da un datore di lavoro operante
al Centro Nord (cod. 1B10) dove:
Codice |
Significato |
1 |
Operaio full-time |
B |
Disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni |
1 |
Beneficio spettante pari al 25% della contribuzione a carico d.l. |
b)
lavoratore con più di 50 anni di età assunto con contratto di reinserimento part-time e
con qualifica di impiegato, da una impresa operante nei territori del
Mezzogiorno (cod. YC40) dove:
Codice |
Significato |
Y |
Impiegato part-time |
C |
Lavoratore con più di 50 anni di età |
4 |
Beneficio spettante pari al 100% della contribuzione a carico d.l. |
11. Modalità di versamento.
Ai fini del versamento della contribuzione riferita ai
soggetti assunti con contratto di inserimento o reinserimento,
i datori di lavoro opereranno come segue:
-
nella casella “n. dipendenti” riporteranno il numero dei soggetti interessati
con i codici sopra descritti;
-
compileranno le caselle “n. giornate” e “retribuzioni” secondo le consuete modalità;
-
nella casella “somme a debito” riporteranno l’ammontare complessivo della
contribuzione dovuta al netto della riduzione contributiva spettante e
dell’eventuale esenzione CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000.
I datori di lavoro, ai quali compete l’agevolazione
contributiva nella misura del 100% dei contributi a loro carico, sono tenuti, come noto, al versamento della contribuzione
fissa settimanale nella misura prevista per le aziende non artigiane.
A tal fine, dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi
codici dei quadri B/C del modello DM10/2:
-
S125 per i lavoratori soggetti all’INAIL;
-
S126 per i lavoratori non soggetti all’INAIL.
A titolo esemplificativo si forniscono i seguenti esempi:
a)
soggetto disoccupato di lunga durata
da 29 e fino a 32 anni, assunto con contratto di reinserimento full-time e con
qualifica di operaio, da un datore di lavoro operante
al Centro Nord (cod. 1B10):
Natura del datore di lavoro |
azienda industriale fino a 15 dipendenti |
|
CSC/CA |
CSC
1.06.61 CA 1S |
|
Aliquota complessiva piena |
41,57% |
|
Esenzione CUAF |
0,80% |
|
Quota a carico lavoratore |
8,89% |
|
Riduzione applicabile |
25% contribuzione carico d.l. pari a 7,97% |
|
Aliquota dovuta |
32,80% |
41,57% - 0,80 = 40,77 – 7,97 =
32,80 |
Esposizione sul modello DM10/2
Codice |
n. dip. |
n. giornate |
Retribuzioni |
Somme a debito |
1B10 |
1 |
26 |
1.100,00 |
361,00 |
b)
lavoratore con più di 50 anni di età assunto con contratto di reinserimento part-time e
con qualifica di impiegato, da una impresa operante nei territori del
Mezzogiorno (cod. YC40):
Natura del datore di lavoro |
impresa industriale con oltre 15 dipendenti |
|
CSC/CA |
CSC
1.06.61 CA 1S |
|
Aliquota complessiva piena |
40,55% |
|
Esenzione CUAF |
0,80% |
|
Quota a carico lavoratore |
9,19% |
|
Riduzione applicabile |
100% contribuzione carico d.l. pari a 30,56% |
|
Aliquota dovuta |
9,19% |
40,55% - 0,80 = 39,75 – 30,56 =
9,19 |
Esposizione sul modello DM10/2:
Codice |
n. dip. |
n. giornate |
Retribuzioni |
Somme a debito |
YC40 |
1 |
26 |
1.100,00 |
101,00 |
S125 |
1 |
4 |
|
12,00 |
Alla luce di quanto premesso, per i soggetti assunti con
contratto di inserimento o reinserimento agevolato
non dovrà essere evidenziato, nel quadro “D” del DM10/2, l’esonero Cuaf spettante ex art. 120 della legge n. 388/2000, per il
quale si utilizzano i previsti codici “R600”, “R601”, “R602” e “R603”.
Questi ultimi, ovviamente, continueranno ad operare per
tutti gli altri lavoratori interessati compresi i
soggetti con contratto di inserimento non agevolato.
La procedura di gestione delle denunce contributive di
mod. DM10/2 provvederà direttamente alla rilevazione contabile della riduzione
CUAF e del beneficio contributivo spettanti per i lavoratori con contratto di inserimento agevolato.
Le modalità di compilazione sopra
esposte dovranno essere osservate da tutti i datori di lavoro compresi gli Enti
creditizi, le Aziende elettriche e telefoniche ed i Pubblici servizi di
trasporto.
Modalità operative CUD 770.
Ai fini della compilazione del riquadro dati Previdenziali
e assistenziali Parte C del modelloCUD
e 770/Semplificato dovranno essere evidenziate i seguenti punti:
Sezione 1
Nel punto 1 Qualifica assicurativa e punto 2 Tempo pieno
/tempo parziale andranno indicati i codici qualifica già in uso.
Nel punto 20 “Tipo rapporto” dovranno essere evidenziati i
codici di nuova istituzione alfanumerici composti dai codici di cui alla
tabella 1 del punto 10 (tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di inserimento /reinserimento) e da quelli di cui alla
tabella 2 (misura del beneficio - codice).
A titolo esemplificativo si forniscono i seguenti esempi:
a)
soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto con
contratto di reinserimento full-time e con qualifica di operaio,
da un datore di lavoro operante al Centro Nord
Codice tipo qualifica |
1FD |
Codice tipo rapporto |
B1 |
b)
lavoratore con più di 50 anni di età assunto con
contratto di reinserimento part-time e con qualifica di impiegato, da una
impresa operante nei territori del Mezzogiorno
Codice tipo qualifica |
2PD |
Codice tipo rapporto |
C4 |
Il Direttore
Generale Crecco |
(1) Il decreto citato è stato
pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 235 del 9
ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159 ed è entrato in vigore il 24 ottobre
2003.
(2) Ciò in base a quanto
stabilito all'art. 1, c. 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come
sostituito dall'art. 1, c. 1 del decreto legislativo n. 297/2002.
(3) Il decreto citato è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.
(4) Art. 55, c. 1, del D. Lgs. n. 276/2003.
(5) Art. 55, c.2, del D. Lgs. n. 276/2003.
(6) Art. 55, c. 5, D. Lgs. n. 276/2003.
(7) Art.
54, commi 3 e 4,
(8) Art. 56, commi 1 e 2, del D.
Lgs. n. 276/2003.
(9) Art. 57 del D. Lgs. n. 276/2003.
(10) Art. 58 del D. Lgs. n. 276/2003.
(11) A titolo di esempio, la
disposizione ha rilevanza ai fini della determinazione del requisito occupazionale
per:
- contributo in misura
ridotta per Cig ordinaria (1,90%) dovuto dalle
aziende industriali fino a 50 dipendenti (art. 12 della legge, n. 164/1975);
-
contributo Cigs (art. 1, c. 1, della legge n.
223/1991);
-
contributo di mobilità (art. 16 della legge n. 223/1991);
- contributo
aggiuntivo per lavoro straordinario (art. 2 della legge n. 549/1995);
- determinazione della
quota di riserva per lavoratori disabili (art. 3 della legge n. 68/1999).
(12) Art. 54, c. 5, del D. Lgs. n. 276/2003.
(13) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 215 del 14
agosto 1991 e la circolare n. 148 del 5 luglio 1993.
(14) La normativa in materia di CFL fa riferimento
all’art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218), ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Latina e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi
nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi
nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della
provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba
e gli interi territori dei comuni di Isola del Giglio
e di Capraia Isola.
Si intende quindi per Centro - Nord ogni area geografica non ricompresa nell’elencazione legislativa sopra riportata.
La disciplina in materia di CFL
prevede anche (art. 8, c. 2, della legge n. 407/1990) che la quota dei
contributi previdenziali ed assistenziali sia dovuta
in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti nel caso di CFL
stipulati da imprese operanti in circoscrizioni - individuate annualmente con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - che presentano un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (con il
D.M. 14/01/2003 sono state concesse le agevolazioni per i lavoratori assunti
nell’anno 2002).
(15) Accordo sancito dalla Conferenza
Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003.
(16) Il limite, per l’anno 2003, è stato di €. 7500 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati e
di €. 4500 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di
professione.
Nel caso di concorso di diverse tipologie lavorative, si
prevede che il cumulo di redditi non possa superare l’importo di €. 7500, purché ogni tipologia rimanga entro il proprio limite
massimo.
(17) Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445