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Roma, 9 aprile 2004
Circolare n.33/2004
Oggetto: Ambiente – Energy Manager – Scadenza del 30 aprile.
Si ricorda che entro
il 30 aprile le imprese che lo scorso anno abbiano avuto un
consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio
(corrispondenti a circa 1.160.000 litri di gasolio) devono comunicare al
Ministero dell’Industria il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy
Manager), secondo quanto previsto dalla legge n.10/1991
di attuazione del Piano energetico nazionale.
La comunicazione del
nominativo - che è obbligatoria anche se lo stesso risulta
invariato rispetto all’anno precedente - va redatta secondo lo schema
disponibile sul sito www.fire-italia.it
e deve essere spedita mediante raccomandata R/R alla stessa FIRE (Federazione
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia).
Come
è noto, il
tecnico responsabile può essere scelto tra il personale dell’impresa, tenendo
presente che le disposizioni non stabiliscono requisiti professionali obbligatori
per l’Energy Manager.
Si rammenta che la
legge n.10/1991 prevede in caso di omessa
o ritardata comunicazione sanzioni amministrative da 5.165 a 51.646 euro.
Peraltro si rileva che fino ad oggi dette sanzioni sono state scarsamente
applicate per le difficoltà dei controlli.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le
n.47/1993 |
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