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Roma, 22 aprile 2004
Circolare n.35/2004
Oggetto: Lavoro – Part-time – Circolare Min. Lavoro n. 9 del 18.3.2004, su G.U. n. 75 del
30.3.2004.
Proseguono i
chiarimenti ministeriali sulla legge Biagi (DLGVO n. 276/2003). Dopo il distacco e il
lavoro a progetto, l’Amministrazione del Lavoro ha ora illustrato la nuova
disciplina del part-time, che é stata semplificata allo scopo di
favorirne una diffusione più ampia.
Si segnalano gli
aspetti di maggior rilievo presi in esame dalla circolare ministeriale.
Ambito di applicazione – E’ stato ribadito che il part-time
é utilizzabile, oltre che nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche
in quelli a termine (ivi compresi l’apprendistato e il contratto di
inserimento) a meno che l’orario ridotto non ostacoli il raggiungimento delle
finalità formative tipiche di questi contratti.
Lavoro supplementare – Il lavoro supplementare, da intendersi come il
lavoro svolto oltre l’orario ridotto ed entro il limite del tempo pieno, é
l’aspetto maggiormente innovato dalla legge Biagi per
semplificarne l’utilizzabilità da parte delle aziende. Al riguardo la circolare
ministeriale ha precisato che:
·
il
ricorso al lavoro supplementare é ammesso non solo in caso di part-time a tempo
indeterminato ma anche di part-time a termine;
·
é
stato soppresso il cosiddetto diritto al
consolidamento, in virtù del quale il lavoratore poteva pretendere di allungare
stabilmente il proprio orario sulla base del lavoro supplementare svolto in via
non occasionale;
·
ferma
restando la necessità del consenso del lavoratore lo stesso deve intendersi
implicitamente prestato qualora il lavoro supplementare sia disciplinato dalla
contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale); in presenza di
una regolamentazione collettiva, il rifiuto del lavoratore a svolgere lavoro
supplementare non può costituire motivo di licenziamento ma può essere
sanzionato sul piano disciplinare;
·
é
stata confermata la facoltà per i contratti collettivi di porre un tetto alla
durata del lavoro supplementare nonché di fissare le causali e i trattamenti
spettanti al lavoratore (maggiorazioni economiche o riposi compensativi);
·
sono
state soppresse le disposizioni che, in assenza di discipline contrattuali, suddividevano
il lavoro supplementare in due fasce: la prima (pari al 10% dell’orario
mensile) da retribuire come ore ordinarie e la seconda (comprendente le ore eccedenti)
da retribuire con la maggiorazione del 50%; per effetto del venir meno di tali
disposizioni, e salvo eventuali accordi a livello aziendale, in caso di CCNL senza
una disciplina specifica (come i CCNL trasporto merci, magazzini generali e autoscuole)
il lavoro supplementare deve ritenersi ammesso senza limiti e va integralmente
retribuito come lavoro ordinario.
Clausole flessibili – Attraverso l’istituto delle clausole flessibili,
da pattuirsi in forma scritta con il singolo lavoratore, il datore di lavoro ha
la facoltà di variare, previo preavviso del lavoratore, la distribuzione
dell’orario di lavoro nel part-time orizzontale,
verticale e misto. La legge Biagi ha eliminato il
cosiddetto diritto di ripensamento, secondo
cui il lavoratore poteva ritirare il proprio consenso alle clausole flessibili,
e ha ridotto da 10 a 2 giorni lavorativi il preavviso minimo per la comunicazione
da parte dell’azienda della nuova distribuzione dell’orario di lavoro.
E’ stato confermato
il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle clausole
flessibili, in particolare per quanto concerne condizioni, modalità e compensi
da riconoscere al lavoratore; la mancata contrattazione collettiva non
impedisce comunque la pattuizione individuale di clausole flessibili.
Clausole elastiche –La legge Biagi ha attribuito
alle parti la possibilità di contrattare le cosiddette clausole elastiche
in virtù delle quali è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di aumentare
anche temporaneamente la durata ordinaria della prestazione lavorativa.
Altre semplificazioni – Il Ministero del Lavoro ha riepilogato gli
ulteriori alleggerimenti introdotti dalla legge Biagi,
tra cui la soppressione dell’obbligo a carico delle aziende di comunicare le
assunzioni part-time alla Direzione provinciale del lavoro e la soppressione
del diritto di precedenza dei lavoratori part-time in caso di assunzioni a
tempo pieno da parte della stessa azienda.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
n.124/2003 e n.89/2001 |
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Allegato uno |
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M/t |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G. U. n. 75 del 30.3.2004 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 18 marzo 2004, n. 9
Il lavoro a tempo parziale.1. Il sostegno legislativo al lavoro a tempo parzialeIl decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 ha introdotto,con l'articolo 46 e in adempimento di quanto previsto all'articolo 3della legge delega n. 30 del 2003, rilevanti modifiche alladisciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Disciplinacontenuta, come noto, nel decreto legislativo n. 61 del 2000, cosi'come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001.Come illustrato nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreton. 276 del 2003, le modifiche introdotte sono volte a favorire ilricorso a questa tipologia contrattuale, che in tutti i Paesi europeiha dimostrato di fornire occasione di lavoro di qualita' rispetto aprestazioni flessibile o atipiche prive di tutele adeguate per ilavoratori, soprattutto per le fasce deboli altrimenti escluse dalmercato del lavoro (donne, giovani in cerca di prima occupazione eanziani). Tali modifiche sono attuate principalmente mediante unanuova regolamentazione degli strumenti di flessibilita' del rapportoa tempo parziale, attraverso la valorizzazione del ruolo dellaautonomia collettiva e, in mancanza di questa, della autonomiaindividuale, fermo restando il rispetto di standard minimi di tuteladel lavoratore secondo quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE.Per facilitare la lettura della nuova disciplina del lavoro a tempoparziale, si allega alla presente circolare il testo consolidato deldecreto legislativo n. 61 del 2000, cosi' come modificato dal decretolegislativo n. 100 del 2001 e ora dal decreto legislativo n. 276 del2003.Si ritiene, comunque, doveroso puntualizzare come il lavoro a tempoparziale largamente valorizzato dal legislatore comunitario, vengaancora utilizzato in Italia in misura ridotta rispetto agli altripaesi a causa di una regolamentazione eccessivamente rigida eformalistica che si e' inteso superare con le nuove disposizionicontenute nel decreto legislativo 276. Pertanto, nel presupposto chela promozione del lavoro a tempo parziale passi necessariamenteattraverso una notevole semplificazione normativa, la riforma Biagiagli incentivi normativi gia' previsti, ne aggiunge di nuovi-eliminando inutili appesantimenti burocratici e restituendo allacontrattazione collettiva e individuale piena operativita- al fine divalorizzare pienamente tutte le potenzialita' dell'istituto econsentire allo stesso di contemperare impegni lavorativi eresponsabilita' familiari oltre a rappresentare un canale di accesso
al mercato del lavoro regolare.2. Ambito di applicazione e modalita' tipologicheLe modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003 nonsi applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche per espressa previsione dell'articolo 3,comma 1, della legge n. 30 del 2003, nonche' in base all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. L'eventualearmonizzazione tra settore pubblico e settore privato, ipotizzatadall'articolo 86 dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003, e'subordinata a un confronto tra Ministero della Funzione pubblica eorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendentidelle amministrazioni pubbliche e impone un espresso interventolegislativo di modifica del quadro previgente. Le modificheintrodotte alla disciplina del decreto legislativo n. 61 del 2000trovano dunque applicazione esclusivamente per il settore privato.In base all'articolo 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativon. 276 del 2003, che ha abrogato l'articolo 7 del decreto legislativon. 61 del 2000, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parzialee' ora integralmente applicabile al settore agricolo.Nel tentativo di estendere il piu' possibile il raggio di azione delnuovo lavoro a tempo parziale e' possibile stipulare detto contrattoanche con riferimento ad ogni ipotesi di contratto a termine. Sebbeneil decreto non lo affermi espressamente, non si ravvisa, in linea diprincipio, neppure una incompatibilita' tra il rapporto a tempoparziale e il contratto di apprendistato o di inserimento ove lapeculiare articolazione dell'orario non sia di ostacolo alraggiungimento delle finalita' - formative ovvero di adattamentodelle competenze professionali - tipiche di questi contratti(1).3. DefinizioniL'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000, che contiene ladefinizione di lavoro a tempo parziale, e' stato modificato(2) allalettera a) del comma 2 per adeguare le disposizioni in materia dilavoro a tempo parziale a quelle recentemente dettate in materia diorario di lavoro con il decreto legislativo n. 66 del 2003. E' lavoroa tempo parziale il contratto con orario inferiore a quello normale,come definito dalle norme di legge e contratto collettivo. Piu'precisamente, il lavoro a tempo pieno e' ora definito, attraverso ilrinvio all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66del 2003, come orario normale fissato in 40 ore settimanali ovvero ilminor orario previsto dai contratti collettivi. Per quanto nonesplicitamente richiamato deve intendersi come orario normale, aisensi del comma 2 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 66del 2003, anche quello stabilito dai contratti collettivi conriferimento alla durata media delle prestazioni lavorative per unperiodo non superiore all'anno. Per l'individuazione dell'orarionormale giornaliero, ex articolo 1, comma 2, lettera c), lacontrattazione collettiva ben potra' dettare, ai sensi dell'articoloarticolo 1, comma 3, una definizione specifica di tale orario che,ovviamente, avra' valore ai soli fini del lavoro a tempo parziale ditipo orizzontale.Rimangono, invece, invariate le altre definizioni contenute nel comma2 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000.I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati daorganizzazioni comparativamente piu' rappresentative, nonche' icontratti collettivi aziendali, non piu' con la necessaria assistenzadei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contrattonazionale applicato, possono stabilire le condizioni e le modalita'della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo parziale.Permane la facolta' per i contratti collettivi nazionali diprevedere, per specifiche figure o livelli professionali, modalita'particolari di attuazione della disciplina rimessa allacontrattazione collettiva (3).Tale disposizione consente, quindi, una regolamentazionedifferenziata riguardo ai contenuti applicativi degli aspettidemandati alla contrattazione ad esempio con riferimento al lavorosupplementare, clausole flessibili ed elastiche e via dicendo.4. Forma e contenuto.Non e' stata modificata la norma che disciplina la forma delcontratto a tempo parziale. E' pertanto richiesta la forma scritta aisoli fini della prova. Il contratto di lavoro a tempo parziale deveindicare puntualmente la durata della prestazione e la collocazioneoraria della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, almese e all'anno. Tale ultima prescrizione puo' essere derogata soloove le parti introducano nel contratto una clausola di tipoflessibile o di tipo elastico, che sono ammissibili nei limitiprevisti dalla legge (vedi infra). Come vedremo successivamente, lamancanza di tali indicazioni non comporta, cosi' come stabilito gia'dalla disciplina previgente, la nullita' del contratto (4).L'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 hatuttavia abrogato l'obbligo, contenuto nell'articolo 2 del decretolegislativo n. 61 del 2000, di inviare alla Direzione provinciale dellavoro competente per territorio copia del contratto di lavoro atempo parziale entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Siricorda, peraltro, l'obbligo generale di comunicare l'assunzioneentro 5 giorni dalla stessa, previsto dall'articolo 9 bis, comma 2,del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del1996. Tale obbligo dovra' essere adempiuto contestualmente allaassunzione con l'entrata in vigore, subordinata all'emanazione deldecreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, deldecreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, della nuovaformulazione dell'articolo 9 bis come modificato dall'articolo 6,comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 2002 (5).5. Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parzialeLavoro supplementareIl lavoro supplementare e' definito, ex articolo 1, comma 2, letterae), come il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contrattoindividuale entro il limite del tempo pieno.La nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede espressamenteche nel part-time di tipo orizzontale sia consentito il ricorso allavoro supplementare e che il lavoro supplementare possa esseresvolto in ogni ipotesi di contratto a tempo determinato.Cio' non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche
nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volteche la prestazione pattuita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, siainferiore all'orario normale settimanale.Nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la regolamentazionedel lavoro supplementare rimane affidata ai contratti collettivistipulati dai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 3, deldecreto legislativo n. 61 del 2000, cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera b). Rispetto alla precedenteformulazione, e' stato tuttavia eliminato il riferimento al contrattocollettivo effettivamente applicato. Pertanto, puo' ritenersi che ildatore di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta illavoro supplementare possa mutuare la regolamentazione contenuta inun contratto diverso da quello applicato.Alla autonomia collettiva e' conseguentemente rimessal'individuazione del numero massimo di ore di lavoro supplementareeffettuabili, le causali nonche' le conseguenze del superamento deilimiti massimi consentiti (6). La nuova formulazione non predeterminail periodo di riferimento entro cui detti limiti massimi devonoessere stabiliti, e non vincola le parti del contratto collettivo adindividuare causali di tipo oggettivo di ricorso al lavorosupplementare, di modo che possono essere previste anche causali ditipo soggettivo.In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavorosupplementare il termine "conseguenze" deve essere interpretato nelsenso che tali conseguenze non devono essere di naturanecessariamente economica (per esempio riposi compensativi).L'articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276del 2003 ha, inoltre, abolito il comma 6 dell'articolo 3 del decretolegislativo n. 61 del 2000; conseguentemente e' stata abrogata ladisciplina legale sussidiaria che prevedeva, in caso di superamentodei limiti consentiti e in assenza di specifica previsione delcontratto collettivo, una maggiorazione del 50 per cento sullaretribuzione oraria globale di fatto, nonche' la previsione legaleche attribuiva alla contrattazione collettiva la facolta' diregolamentare il consolidamento dell'orario di lavoro svolto in vianon meramente occasionale.In presenza della regolamentazione collettiva non e' necessario, inbase alla esplicita previsione di legge, il consenso al lavorosupplementare da parte del lavoratore. L'eventuale rifiuto non puo'in ogni caso integrare un giustificato motivo di licenziamento.Il venir meno del riferimento all'illecito disciplinare, contemplatodalla normativa previgente, deve essere interpretato nel senso chel'illegittimo rifiuto a rendere la prestazione supplementare puo'acquisire rilevanza disciplinare.In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare e'comunque ammesso su base volontaria, ma e' venuto meno, in forzadell'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 276del 2003, il limite del 10 per cento rispetto all'orario concordato,previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 3, comma 2 deldecreto legislativo n. 61 del 2000. In assenza di regolamentazionecollettiva, e previo accordo individuale, il lavoro supplementare e'pertanto ammesso senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno.A fronte del principio di liberta' della forma non e' richiesto cheil consenso, a differenza che per le ipotesi di lavoro flessibile edelastico, sia prestato con una forma predeterminata. Pertanto, ilconsenso, oltre che essere manifestato per fatti concludenti, potra'essere anche preventivamente acquisito, ad esempio all'inizio delturno/settimana/mese.La necessita' del consenso, per contro, comporta che il rifiuto, inquesta ipotesi, non puo' costituire ne' giustificato motivo oggettivodi licenziamento ne' un fatto disciplinarmente rilevante.La disciplina legale non prevede una maggiorazione per il lavorosupplementare. I contratti collettivi hanno tuttavia facolta' diintrodurre una maggiorazione per il lavoro supplementare sullaretribuzione oraria globale di fatto.I contratti collettivi possono stabilire che l'incidenza sugliistituti retributivi indiretti e differiti della retribuzione per leore supplementari, sia applicata attraverso una maggiorazioneforfetaria della retribuzione oraria globale di fatto.La nuova disciplina del lavoro supplementare e' immediatamenteapplicabile. Riguardo alle discipline vigenti nei contratticollettivi, in considerazione della espressa abrogazione delladisciplina transitoria introdotta dall'articolo 3, comma 15, deld.lgs. n. 61 del 2000, decadono tutte le clausole dei contratti
collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) vigenti alla entratain vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 incompatibili con la nuovadisciplina di legge ovvero stipulate sul presupposto o, comunque, inapplicazione della norma legale coeva. Verranno meno, di conseguenza,anche le clausole dei contratti individuali apposte in applicazionedella disciplina collettiva oramai caducata.Il lavoro straordinarioNel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto e' ammesso ilricorso al lavoro straordinario (7). E' possibile il ricorso allavoro straordinario anche nella ipotesi in cui il rapporto a tempoparziale sia stipulato a termine (8).Il lavoro straordinario e' disciplinato dalle regole vigenti, legalie contrattuali, per i lavoratori a tempo pieno. Sara' possibile ilricorso al lavoro straordinario solo ove il tempo pieno settimanalesia stato raggiunto. In caso contrario, la variazione in aumentodell'orario potra' essere gestita mediante il ricorso a clausoleelastiche ovvero mediante il ricorso al lavoro supplementare.Come per i lavoratori a tempo pieno non e' previsto alcun obbligo diforma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.Clausole flessibiliNel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita unapuntuale regolamentazione della collocazione oraria della prestazionecon riferimento al giorno, alla settimana al mese o all'anno (9).Il datore di lavoro non puo' modificare unilateralmente lacollocazione della prestazione lavorativa rispetto a quellacontrattualmente stabilita. Le parti del contratto individuale hannola facolta' di stipulare un patto, in forma scritta, avente adoggetto una clausola flessibile (10). Il patto puo' essere stipulatoanche quando il rapporto di lavoro a tempo parziale e' stipulato atermine (11).Il patto puo' essere stipulato contestualmente o successivamenteall'assunzione (12). Nella stipulazione di detto patto il lavoratorepuo' chiedere di farsi assistere da un rappresentante sindacale in
azienda da lui indicato (13).La regolamentazione del lavoro flessibile e' demandata all'autonomiacollettiva che individua le condizioni e le modalita' di eserciziodel potere unilaterale del datore di lavoro di variare lacollocazione temporale della prestazione (14).La disciplina legale prevede in favore del lavoratore un preavviso didue giorni lavorativi (15). Le parti, anche del contrattoindividuale, possono stabilire una diversa misura del preavviso manon eliminarlo completamente.In caso di lavoro flessibile il lavoratore ha inoltre diritto aspecifiche compensazioni. La determinazione della forma e dellamisura di tali compensazioni e' rinviata alla autonomia collettivatenuto conto che l'articolo 3, comma 1, lettera b), della leggedelega n. 30 del 2003 prevede che sia comunque prevista unamaggiorazione di carattere retributivo da riconoscere al lavoratore.La nuova formulazione del testo di legge non ripropone il requisitodel contratto effettivamente applicato. Anche, in questa ipotesi,pertanto, puo' ritenersi che il datore di lavoro che applichi uncontratto che non regolamenta il lavoro flessibile possa mutuare laregolamentazione contenuta in un contratto diverso da quelloapplicato. In tal caso, occorre tuttavia che il contratto individualedi lavoro indichi espressamente quale sia il contratto collettivo cuisi intende far riferimento. E cio' per l'evidente esigenza di rendereedotto il lavoratore della disciplina contrattuale cui e'assoggettato.In mancanza di una regolamentazione per via collettiva le partipossono, comunque accordarsi per lo svolgimento di lavoro flessibile(16) ma devono regolamentarne condizioni e modalita', nonche'stabilire le forme e la misura della compensazione.Il rifiuto del prestatore di lavoro di stipulare la clausolaflessibile non costituisce in ogni caso, e cioe' ancheindipendentemente dal fatto che esista o meno regolamentazionecollettiva della materia, giustificato motivo di licenziamento (17).L'articolo 46 del decreto legislativo n. 276/2003, modificando iltesto previgente, ha abolito la regolamentazione legale del dirittodi ripensamento con cui era possibile per il prestatore di lavororecedere dal patto di flessibilita' (18).Infine, si sottolinea, che non integrano una ipotesi di clausolaflessibile le previsioni dei contratti collettivi, stipulati daisoggetti individuati dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61del 2000 come modificato dall'art. 46, comma 1 d.lgs. n. 276 del2003, che, nel determinare le modalita' della prestazione lavorativaa tempo parziale, prevedano che la stessa possa essere programmatacon riferimento a turni articolati su fasce orarie prestabilite dimodo che ove tale indicazione sia recepita nel contratto individuale(per relationem) deve essere considerato soddisfatto il requisitodella puntuale indicazione della collocazione temporale dellaprestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese eall'anno (19).Clausole elasticheL'articolo 46 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha introdotto,limitatamente al part-time verticale e misto, la facolta' per leparti del contratto di lavoro di stipulare una clausola elasticarelativa cioe' alla variazione in aumento della prestazionelavorativa. Tale clausola si differenzia dalla clausola flessibileperche' non concerne dunque, semplicemente, la collocazione del monte
ore concordato ma attiene invece alla possibilita' - vietata dallanormativa previgente - di ampliare il numero di ore concordato.La clausola elastica e' regolamentata dalla medesima disciplinaprevista per la clausola flessibile ma all'autonomia collettiva e'demandata, oltre che la regolamentazione delle condizioni e modalita'di esercizio del potere datoriale di variare in aumento laprestazione lavorativa, anche l'individuazione dei limiti entro cuie' legittimo il ricorso al lavoro elastico.In assenza di regolamentazione collettiva tali limiti devono essereprevisti dalle parti del contratto individuale che stipulino il pattoavente ad oggetto la clausola elastica.La clausola elastica determina un incremento definitivo dellaquantita' della prestazione, a differenza dello straordinario o del
supplementare ove si verifica un aumento temporaneo dellaprestazione, riferito ad ogni singola giornata nella quale vienerichiesta una prestazione aggiuntiva. Tale incremento puo' ovviamenteessere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale.6. La trasformazione del rapporto.Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per trasformare ilrapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Il rifiuto daparte del lavoratore di trasformare il rapporto non integra in nessuncaso un giustificato motivo di licenziamento (20).L'accordo con cui le parti stabiliscono la trasformazione delrapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato informa scritta e deve essere convalidato davanti alla DirezioneProvinciale del Lavoro competente per territorio non essendo piu'prevista la facolta' per il lavoratore di richiedere l'assistenza diun rappresentante sindacale in azienda da lui indicato (21). L'attodi convalida ben puo' intervenire successivamente alla stipuladell'accordo e non presuppone la necessaria presenza del lavoratore.Nell' ipotesi di trasformazione a tempo pieno di un rapporto a tempoparziale, cosi' come nell'ipotesi di aumento o diminuzione definitividella durata della prestazione dedotta nel contratto, non sonoprevisti obblighi di forma ne' di convalida in sede amministrativa.Si ricorda, peraltro, che l'articolo 4 bis, comma 5, del decretolegislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'articolo 6, comma1, del decreto legislativo n. 297 del 2002, la cui entrata in vigoree' subordinata all'emanazione del decreto interministeriale di cuiall'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181 del 21aprile 2000, prevede l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, aiservizi competenti, la trasformazione del rapporto da tempo parzialea tempo pieno (22).La nuova disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo parziale haabolito il diritto legale di precedenza per la trasformazione delrapporto da tempo parziale a tempo pieno nell'ipotesi di nuoveassunzioni a tempo pieno, per mansioni uguali o equivalenti in unita'produttive site nello stesso ambito comunale (23). Tale diritto,pero', puo' essere inserito dalle parti nel contratto individuale
(24).E' rimasta invariata la precedente regolamentazione del diritto diprecedenza nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale eccezionfatta per il venir meno dell'obbligo legale, da parte del datore dilavoro, di motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto a fronte di unaspecifica richiesta del lavoratore (25).7. Computo dei lavoratori part timeAi fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo ilavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devonoessere computati nell'organico. aziendale in proporzione al tempoeffettivo di lavoro. A tal fine dunque occorre considerare anchel'eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtu' diclausole elastiche.8. SanzioniL'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 e'rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito dellaforma scritta esclusivamente a fini probatori.In difetto di prova, relativamente alla stipulazione del contratto dilavoro come contratto a tempo parziale, il lavoratore potra' chiedereche il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data incui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata,fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazioneeffettivamente resa nel periodo anteriore.L'articolo 46, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 276del 2003 ha modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decretolegislativo n. 61 del 2000.La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di indicazionipuntuali, relativamente alla collocazione e alla durata dellaprestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comportala nullita' dello stesso.Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, illavoratore potra' agire per far dichiarare che il rapporto di lavoroe' a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto allaretribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma illavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodoanteriore alla sentenza.Nell'ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione dellacollocazione oraria questa potra' essere definita in giudizio.Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettiviin materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili adeterminare la collocazione della prestazione. In mancanza dovra'tenersi conto delle responsabilita' famigliari del lavoratore, dellanecessita' che questi possa avere di integrare il reddito derivante
dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altraattivita' lavorativa nonche' delle esigenze organizzative del datore
di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto allaretribuzione per la prestazione effettivamente resa, e' previsto unulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, daliquidarsi con valutazione equitativa, per il periodo anteriore allasentenza. Si preserva la facolta' per le parti di introdurresuccessivamente clausole elastiche o flessibili.Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovveroalla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria dellaprestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediantele procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratticollettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamentepiu' rappresentative.
L'articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del2003 ha inoltre introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo n.61 del 2000 il comma 2 bis. In base a tale norma lo svolgimento dellavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legalinonche', ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al
lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulterioreemolumento a titolo di risarcimento del danno.A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nelpassaggio da tempo parziale a tempo pieno, non piu' previsto perlegge, ma eventualmente solo sulla base del contratto individuale, lasanzione prevista dall'articolo 8 comma 3, che prevede lacorresponsione, in caso di violazione del diritto, di un risarcimentopari alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita equella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei seimesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti,introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare laconseguenza della sua violazione.A fronte dell'abrogazione dell'obbligo di comunicazione allaDirezione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamenteabrogata anche la relativa sanzione prevista dal comma 4dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000.Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazioneil principio di irretroattivita' delle leggi che prevedono sanzioniamministrative di cui all'articolo 1 della legge n. 689/1981. Neconsegue che, anche nel caso di emissione di ordinanza diingiunzione, avente ad oggetto violazioni anteriori all'entrata invigore della nuova disciplina, troveranno applicazione le sanzioniriferite alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla DirezioneProvinciale del Lavoro.A tal riguardo e' significativa la decisione della Suprema Corte n.16699 del 26 novembre 2002, la quale stabilisce che "in materia diilleciti amministrativi, l'adozione del principio di legalita', diirretroattivita' e di divieto di applicazione dell'analogia,
risultante dall'articolo 1 della L. n. 689/1981, comportal'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo delsuo verificarsi, con conseguente inapplicabilita' della disciplinaposteriore piu' favorevole"; inoltre la medesima pronuncia chiarisceche la nuova disciplina non opera "limitatamente ai rapporti nonesauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, ne' inrelazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le qualil'ordinanza ingiunzione e' stata emessa dopo l'entrata in vigoredella legge, atteso che l'ordinanza ingiunzione non e' esercizio diun potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma attopuramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di uncredito gia' per effetto della violazione commessa".8. Trasformazione del rapporto in favore di lavoratori affetti dapatologie oncologiche.Il decreto legislativo n 276 del 2003, valorizzando il ruolo delcontratto di lavoro a tempo parziale come strumento per contemperarele esigenze di competitivita' delle imprese con le istanze di tuteladel lavoratore, introduce anche una disciplina promozionale a favoredei lavoratori affetti da patologie oncologiche.L'articolo 46, comma 1, lettera t), del decreto ha infatti aggiuntoal decreto legislativo n. 61 del 2000 l'articolo 12 bis, tipizzandouna ipotesi speciale di trasformazione del rapporto in favore dilavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui unaridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidantidi terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituitapresso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,si prevede infatti il diritto alla trasformazione del rapporto dilavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale oorizzontale.La norma prevede, inoltre, che, a fronte della richiesta dellavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale debba nuovamenteessere trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.(1)Con riferimento all'utilizzo dell'orario di lavoro a tempoparziale nell'ambito del contratto di apprendistato o di formazione elavoro si veda gia' la Circ. Min. Lav. n. 46/2001.(2)Articolo 46, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 276/2003.(3)Articolo 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 276/2003.(4)Articolo 8, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 276/2003.(5) Cfr. Circ. Min. Lav. del 24 novembre 2003, n. 37.(6)Articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 276/2003.(7)Articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276/2003.(8)Articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276/2003.(9) Articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 61/2000.(10)Articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera j) del d.lgs. n. 276/2003 earticolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 276/2003.(11)Articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera m) del d.lgs. n. 276/2003.(12)Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 276/2003.(13)Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 276/2003.(14)Articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera j) del d.lgs. n. 276/2003.(15)Articolo 3, comma 8, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera k) del d.lgs. n. 276/2003.(16)Articolo 8 ter, d.lgs. n. 61/2000 introdotto dall'articolo 46,comma 1, lettera s) del d.lgs. n. 276/2003.(17)Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 276/2003.(18)Articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 61/2000 ora modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 276/2003 cheesplicita la possibilita' di inserire clausole flessibili edelastiche nei contratti a termine.(19) Cfr. Circ. Min.Lav. n. 37/93(20)Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.lgs. n. 276/2003.(21)Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.lgs. n. 276/2003.(22) Cfr. Circ. Min. Lav. del 24 novembre 2003, n. 37.(23)articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.lgs. n. 276/2003.(24)articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.lgs. n. 276/2003.(25)articolo 5, comma 3, d.lgs. n. 61/2000 cosi' come modificatodall'articolo 46, comma 1, lettera o) del d.lgs. n. 276/2003.Roma, 18 marzo 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni