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Roma, 22 aprile 2004
Circolare n.36/2004
Il 16 aprile è stato rinnovato il CCNL dirigenti che
era scaduto il 31 dicembre 2002. Sul piano economico l’accordo, confermando un
meccanismo già adottato nei precedenti rinnovi, prevede per il biennio
2003/2004 aumenti differenziati assorbibili, anziché in cifra fissa uguali per
tutti. Per il
resto l’accordo adegua la contribuzione ai fondi integrativi di previdenza e di
assistenza sanitaria, introduce incentivi per favorire l’assunzione di nuovi
dirigenti e armonizza gli articoli sulle ferie e sulla conciliazione delle
controversie alle novità legislative in materia.
Aumenti – Gli aumenti dovranno essere calcolati nel
seguente modo:
·
in primo luogo occorrerà considerare la retribuzione
lorda di fatto percepita dal dirigente, cioè quella composta da:
a) minimo
contrattuale mensile;
b) eventuale
importo ex scatti di anzianità;
c)
eventuale importo ex elemento di maggiorazione;
d) superminimi
corrisposti ad personam;
e) altri
elementi derivanti dalla contrattazione aziendale o individuale aventi carattere
continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di
produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a
carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione
di programmi aziendali;
·
con
decorrenza dall’1 gennaio 2003 dovrà essere riconosciuta una somma pari al 2,5%
della retribuzione di fatto relativa al mese di dicembre 2002; analoga percentuale
dovrà essere applicata sulla retribuzione di fatto relativa al mese di dicembre
2003 per determinare l’aumento decorrente dall’1 gennaio 2004;
·
gli
importi derivanti dai conteggi di cui sopra saranno assorbiti fino a concorrenza
da qualsiasi incremento economico riconosciuto dalle aziende (con la sola esclusione
di somme erogate una tantum a titolo di liberalità) dall’1 gennaio 2003 sino al
presente rinnovo;
·
gli
aumenti andranno corrisposti a titolo di superminimo in quanto non
incidono sul minimo contrattuale mensile;
·
ai
dirigenti assunti nel corso del 2003 dovrà essere corrisposto unicamente
l’aumento previsto per il 2004;
·
gli
arretrati spettanti ai dirigenti attualmente in servizio dovranno essere corrisposti
entro il mese di luglio 2004.
Minimo
contrattuale – E’
stato convenuto di arrotondare l’importo del minimo contrattuale mensile. A
decorrere dall’1 luglio 2004 il minimo sarà pertanto pari a euro 2.214
(attualmente 2.213,53) per i dirigenti assunti dall’1 settembre 1997 e a euro
2.780 (attualmente 2.779,05) per i dirigenti assunti precedentemente a tale data.
Fondo
Mario Negri – La
contribuzione annua a carico delle aziende è stata elevata di euro 12 per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Per
il versamento degli arretrati bisognerà attendere le istruzioni del Fondo.
Fasdac – A decorrere dall’1 gennaio 2004 è stata elevata a euro
45.940 (in precedenza 44.194,25) la retribuzione convenzionale annua su cui
calcolare i contributi al Fasdac. Considerato che con
la stessa decorrenza è stata abbassata all’1,87% (in precedenza 1,95%)
l’aliquota contributiva a carico dei dirigenti mentre è rimasta ferma al 5,70%
quella a carico delle aziende, i nuovi importi annui dei contributi sono pari
a:
azienda: euro 2.618,58 (in precedenza 2.519,07)
dirigente:
euro 859,08 (in precedenza 861,79)
La
contribuzione al Fasdac continua ad essere pienamente
deducibile sul piano fiscale in quanto la somma delle quote a carico
dell’azienda e del dirigente è inferiore al limite di deducibilità
attualmente in vigore (3.615 euro annui); al riguardo Confetra e Manageritalia si sono impegnate a procedere alle necessarie
modifiche contrattuali qualora il suddetto limite non dovesse essere confermato
per il 2005.
Dirigenti
di prima nomina –
E’ stato convenuto di ridurre in via sperimentale, per tutte le assunzioni
effettuate a tempo indeterminato sino al 31 dicembre 2006, la contribuzione a
carico delle aziende per la previdenza integrativa (Fondo Mario Negri e
Associazione Antonio Pastore). L’agevolazione, che comporterà un risparmio pro
capite di circa 9.200 euro l’anno, spetterà per le assunzioni di dirigenti di
età fino a 39 anni compiuti, ovvero per la promozione a dirigenti di quadri
fino a 45 anni compiuti che abbiano maturato presso la stessa azienda
un’anzianità con tale qualifica di almeno 5 anni. La minore contribuzione si
applicherà per 3 anni (6 al Sud) dalla data di assunzione e sarà rimessa alla
discrezionalità dell’azienda che potrà optare per i versamenti in misura piena.
Si
fa osservare che l’operatività della disposizione in esame, interessando le
stesse forme previdenziali delle aziende commerciali, è subordinata alla
sottoscrizione di analogo accordo tra Manageritalia e
Confcommercio.
Ferie – E’ stato riformulato l’art. 15
per adeguarlo al DLGVO n. 66/2003 che, come è noto, ha fissato in 4 settimane
la quantità minima di ferie che deve essere necessariamente goduta dai
lavoratori ogni anno.
Collegio
di conciliazione e arbitrato – Sono stati parimenti riformulati gli articoli sulla conciliazione
di controversie di lavoro a seguito delle disposizioni normative (DLGVO n. 80 e
n. 387 del 1998) che hanno esteso il tentativo obbligatorio di conciliazione ad
ogni tipo di controversie.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn. 2/2004, 61/2003, |
|
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
tra
la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica - CONFETRA
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti,
Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario
Avanzato
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 23
dicembre 1999, come modificato dall’accordo del 20 settembre 2001, per i
dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende
di servizi logistici e di trasporto combinato.
Il comma 8
dell’art.1 del ccnl 23
dicembre 1999 è sostituito dal seguente:
“8. Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, di
assistenza e di assicurazioni, e le prestazioni previste dal presente
contratto, si garantiscono ai dirigenti iscritti a Manageritalia
e hanno piena efficacia, sussistendo il requisito di cui sopra, dalla data di
attribuzione della qualifica di dirigente, previa comunicazione agli enti
preposti da parte delle aziende, con lettera raccomandata a.r.
o altro mezzo idoneo, della avvenuta nomina o assunzione.“
Art. 2 – Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1° luglio 2004,
l’attuale minimo contrattuale mensile è arrotondato in Euro 2.214,00
(duemiladuecentoquattordici/00) lorde per i dirigenti assunti o nominati dal 1°
settembre 1997 ed in Euro 2.780,00 (duemilasettecentoottanta/00) per i
dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
Art. 3 – Aumento retributivo
1. Fermi restando
i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi
nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione
mensile di fatto (1) un aumento in percentuale da calcolarsi come segue:
§
2,5 % della retribuzione lorda
mensile relativa al mese di dicembre 2002, per la determinazione dell'aumento
retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2003;
§
2,5 % della retribuzione lorda
mensile relativa al mese di dicembre 2003, per la determinazione dell'aumento
retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
2. Ai
dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003
verrà corrisposto unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio
2004.
3. Gli aumenti
mensili di cui al comma precedente saranno assorbiti, fino a concorrenza, da
incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2003 e sino
alla data di stipula del presente accordo, con esclusione di eventuali importi
erogati una tantum a titolo di liberalità.
4. Le
competenze arretrate e gli eventuali conguagli – da effettuarsi nel caso in cui
gli incrementi economici erogati dalle aziende siano stati inferiori agli
aumenti indicati al comma 1 – spettanti ai dirigenti in servizio al momento della
stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei
mesi interi prestati in servizio, entro il mese di luglio 2004.
Chiarimento a verbale
Le parti convengono che la “retribuzione di fatto” ai soli
effetti di cui all’art. 3 del presente accordo si debba intendere costituita
dalle seguenti voci:
a)
minimo contrattuale mensile;
b)
eventuale importo ex scatti di
anzianità;
c)
eventuale importo ex elemento di
maggiorazione;
d)
superminimi corrisposti ad personam;
e)
altri elementi derivanti dalla
contrattazione aziendale/individuale aventi carattere continuativo e non
occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni
agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale
strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
aziendali.
1. Ferma
restando la retribuzione convenzionale di cui al comma 5 dell’art. 24 del ccnl 23 dicembre 1999, come modificato dall’accordo del 19
dicembre 2002, le aliquote per il computo della contribuzione di cui ai commi 3
e 4 dell’articolo 24 medesimo sono modificate come segue:
§
a decorrere dal 1° gennaio 2003,
- contributo ordinario azienda |
10,14% |
- contributo ordinario dirigente |
1,00% |
- contributo integrativo azienda |
1,48% ; |
§
a decorrere dal 1° gennaio 2004,
- contributo ordinario azienda |
10,14% |
- contributo ordinario dirigente |
1,00% |
- contributo integrativo azienda |
1,50% . |
§
a decorrere dal 1° gennaio 2005,
- contributo ordinario azienda |
10,14% |
- contributo ordinario dirigente |
1,00% |
- contributo integrativo azienda |
1,52% . |
§
a decorrere dal 1° gennaio 2006,
- contributo ordinario azienda |
10,14% |
- contributo ordinario dirigente |
1,00% |
- contributo integrativo azienda |
1,54% . |
2. Accordi
individuali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori
di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa
contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria,
sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo
Mario Negri.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, il
comma 1 dell’art. 26 del ccnl 23 dicembre 1999, come
modificato dall’accordo del 18 febbraio 2002, è sostituito dal seguente:
“1. A
favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente
contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale,
finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è
fissato nella misura del 5,7% a carico dell’azienda e dell’1,87% a carico del
dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00,
comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo
sindacale o della quota di servizio. Le
maggiori entrate derivanti dall’incremento della contribuzione rispetto
all’anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di
prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio ed i prosecutori volontari”.
Qualora per l’anno 2005 non venisse nuovamente
confermato dal legislatore l’attuale limite annuo di deducibilità
(corrispondente a euro 3.615,20) per i contributi versati ai fondi di
assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo
18 febbraio 2000, n. 41, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente
al fine di concordare i necessari provvedimenti.
1. A
titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai
sensi degli artt. 24 e 25 del ccnl,
le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai
dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
2. Ai
sensi del precedente comma 1, sono considerati DPN i dirigenti con un’età
anagrafica fino a 39 anni e i quadri che, avendo maturato un’anzianità nella
qualifica nella stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengano nominati
dirigenti entro il compimento del 45° anno di età.
3. La
permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, al
dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale
generale. In caso di nomina di DPN
residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro nel sud Italia, la
permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore
triennio.
4. Stante
il carattere sperimentale della presente norma, le parti concordano nel
limitarne l’applicabilità ai soli dirigenti assunti o nominati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dal 1° giorno del mese successivo la data di
stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2006. Le parti si riservano, quindi, di valutare
l’impatto della norma e di confermarne l’applicabilità in occasione del
prossimo rinnovo del ccnl.
5. Tutto
ciò premesso, con riferimento ai DPN come sopra definiti, la contribuzione dovuta
dalla data di nomina/assunzione e fino al compimento di un triennio di
anzianità nella qualifica potrà essere la seguente:
·
art. 24 – previdenza integrativa
comma 4 bis – Fermo restando il contributo
ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a
carico del datore di lavoro per i Dirigenti di prima nomina (DPN), per l’anno
2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5,
mentre il contributo integrativo all’1,50% della retribuzione convenzionale
annua medesima.
·
art. 25 – previdenza integrativa
individuale e coperture assicurative
comma 3 bis – Ai Dirigenti di prima nomina (DPN)
saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità
dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un
contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative
previste nella citata convenzione, come da tabella allegata. La suddetta contribuzione dovrà essere
versata all’Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative
convenzioni assicurative.
Art. 7 – Ferie
I commi 4 e 5 dell’art. 15 del ccnl 23 dicembre 1999 sono sostituiti dai seguenti:
“4. Le
ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il
periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del Decreto legislativo
n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
relativa indennità per ferie non godute.
A tal fine al dirigente è fatto obbligo di segnalare all’azienda - entro
il 31 gennaio dell’anno successivo - il periodo di ferie eccezionalmente non
fruite e l’azienda darà atto di ricezione della comunicazione. In tal caso,
qualora il dirigente non avanzi per iscritto diversa richiesta, gli verrà
corrisposta per il periodo non goduto un’indennità pari alla normale
retribuzione di fatto da versarsi entro il primo mese del secondo semestre
dell’anno successivo a quello di spettanza delle ferie.
5. L’indennità
sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventidue la retribuzione
mensile di fatto. Per coloro che sono
retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la
retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli
emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo
di servizio prestato”.
Le parti, in considerazione della rilevanza sociale
assunta dalle problematiche derivanti dalla pratica del cd. “mobbing”, concordano sulla necessità di operare
congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti
stipulanti il presente accordo, dalle organizzazioni datoriali
facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia
è firmataria di ccnl.
Tale Commissione avrà l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e
porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.
In relazione all’impegno assunto
con la Dichiarazione delle Parti in calce all’art. 27 del ccnl
23 dicembre 1999, si convengono le seguenti modifiche agli articoli 27, 28, 32,
39 e 39bis del ccnl stesso:
·
l’art. 27 – Collegio di
conciliazione e arbitrato – è sostituito dal seguente
“1. E'
istituito, a cura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle
organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione e arbitrato che dovrà
pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il
Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente
da ciascuna delle due organizzazioni territoriali aderenti alle organizzazioni
stipulanti ed un terzo, con funzioni di presidente, viene scelto di comune
accordo sempre dalle due organizzazioni succitate.
3. In
caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in
una apposita lista di nomi non superiori a sei preventivamente concordata o, in
mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le
organizzazioni predette, dal presidente del tribunale competente per
territorio.
4. Alla
designazione del supplente del presidente si procede con gli stessi criteri
sopra indicati per la scelta di quest’ultimo.
5. Il
Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
6. Ognuno
dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di
volta in volta.
7. Le
funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una
delle organizzazioni territoriali competenti.
8. Se
il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410, 1° comma, del
codice di procedura civile o all’art. 39bis del presente contratto non riesca o
comunque è decorso il termine previsto, per il suo espletamento, nel 1° comma
dell’art. 410-bis del codice di procedura civile, ciascuna delle parti può promuovere
il deferimento della controversia al Collegio di arbitrato, secondo le norme
previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l’autorità
giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73
n. 533.
Il Collegio sarà investito della
vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a Manageritalia. La
citata organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente entro i trenta
giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso, in base al quarto comma
dell’art. 28.
9. Copia
dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della
organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione
territoriale imprenditoriale e, per conoscenza, all’azienda interessata.
10. La
competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con
riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente.
11. Il
Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuto ricevimento
dell'istanza di cui sopra da parte dell'organizzazione imprenditoriale.
12. Il
Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori,
rinnoverà il tentativo di conciliazione e, avuta l’irrevocabile adesione
esplicita alla procedura arbitrale di entrambe le parti alla prima riunione
avanti il Collegio, procederà all’interrogatorio e all’istruttoria. Le parti saranno interrogate su quanto
costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto
verbale. Il Collegio, su istanza di
parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al
fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per
deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo
verbale.
13. Ove
non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto anche
dell’eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento nonché
dell’eventuale assenza immotivata di una delle parti, emetterà il proprio lodo
entro sessanta giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione
alle parti interessate, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga
fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità
inerenti lo svolgimento della procedura.
14. Durante
i mesi di agosto e dicembre sono sospesi i termini di cui al presente articolo,
nonchè quello di cui al quarto comma dell'art. 28.
15. Ove
il Collegio con motivato giudizio riconosca che il licenziamento è ingiustificato
ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore
del dirigente ed a carico dell’azienda, a titolo risarcitorio,
una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto.
16. Sulla
base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in
esame, con particolare riferimento all’anzianità di servizio ed all’età del
dirigente, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente
misura graduabile tra:
- un minimo pari alle
mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 29;
- ed un massimo pari al doppio
delle mensilità di preavviso spettanti al dirigente ai sensi dello stesso art.
29.
17. In
caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente
prestato in azienda, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni,
l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del
dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 53 ed i 64 anni, nelle
seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità in corrispondenza del
58° e 59° anno compiuto;
- 8 mensilità in corrispondenza del
57° e 60° anno compiuto;
- 7 mensilità in corrispondenza del
56° e 61° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 55° e 62° anno
compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del
54° e 63° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del
53° e 64° anno compiuto.
18. Il
Collegio provvederà alla liquidazione delle spese di procedura arbitrale come
disposto dall’art. 412-ter, ultimo comma, del codice di procedura civile.
19. Nel
caso il dirigente ricorra alla autorità giudiziaria ordinaria, a seguito
dell'opposizione del datore di lavoro alla procedura arbitrale, e il
licenziamento venga riconosciuto ingiustificato, in luogo dell'indennità
prevista al comma 16 spetterà a favore del dirigente e a carico del datore di
lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità
supplementare pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. Resta confermata in tale caso l'applicazione
del disposto di cui al precedente comma 17.
20. Le spese relative al Collegio saranno
ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio stesso.
21. Le
parti si danno atto che:
a) il Collegio di Conciliazione
ed Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai
sensi dell’art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto
dall’art. 412-quater del codice di procedura civile.
b) nel caso in cui il rinnovato
tentativo di conciliazione previsto dal comma 12 del presente articolo abbia
esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile e ciò in base agli artt. 411, comma 3, del codice di procedura civile. e 2113,
comma 4, del codice civile, come modificati dagli artt.
1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Norma transitoria
Le parti concordano che quanto
previsto dal CCNL 23 giugno 1992 all’art. 24, comma diciassettesimo, così come
modificato dall’art. 3 dell’accordo 2 agosto 1994 e all’art. 25, comma sesto,
così come modificato dall’art. 4 dello stesso accordo, sarà automaticamente
modificato secondo la progressione prevista dalla vigente normativa sull’età
per il pensionamento obbligatorio, anche con riferimento all’età minima
prevista dall’art. 24 citato.
Ai sensi della Norma Transitoria in
calce al presente articolo, l’età anagrafica è stata definitivamente aggiornata
in base alla attuale normativa che fissa, con decorrenza 1° gennaio 2000, a 65
anni l'età per il pensionamento obbligatorio.
Ai fini del calcolo dell'indennità
supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo nel confermare
il richiamo all'art. 29, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma
secondo dell'art. 29 citato risulta incompatibile con la natura giuridica
dell'indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica.
Le parti convengono che le
procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1 luglio
2004, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.”
·
L’art. 28 – Risoluzione del
rapporto – è sostituito dal seguente:
“1. Nel
caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente
deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
2. In
caso di risoluzione ad iniziativa dell’azienda quest’ultima
è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Il
dirigente che non ritenga giustificata la motivazione addotta dall’azienda,
ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente
alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed
arbitrato di cui all'art. 27. Il Collegio di Arbitrato è competente in ogni
caso di licenziamento.
4. Il
ricorso dovrà essere inoltrato all’organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata a.r.,
che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del
verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 412 del codice di procedura
civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel
primo comma dell’art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere
inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di
licenziamento da parte del dirigente.
5. Il
ricorso al Collegio non sospende il diritto del dirigente a percepire le
indennità di cui agli artt. 29 e 33.
6. Le
disposizioni dei commi precedenti, salvo la comunicazione per iscritto, non si
applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del
dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla
pensione di vecchiaia”.
·
L’art. 32 – Dimissioni per giusta
causa – è sostituito dal seguente:
“1. Il
dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e
specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda, può
ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all’art. 27, dopo
avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410, 1°
comma, del codice di procedura civile o all’art. 39bis del presente contratto,
con esito negativo o per decorrenza del termine previsto nel 1° comma dell’art.
410 bis del codice di procedura civile.
2. L’onere
della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente.
3. Il
ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia mezzo raccomandata a.r.
che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del
verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura
civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel
primo comma dell’art. 410-bis del codice di procedura civile . In ogni caso, il
ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
4. Ove
il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e
comprovata, dispone contestualmente a carico dell’azienda la corresponsione
dell’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 29, maggiorata di una
indennità supplementare pari ad 1/3 dell’indennità del preavviso stesso.
5. In
caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si
applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del presente contratto.”
·
L’art. 39 – Controversie di
applicazione – è sostituito dal seguente:
“1. Per
la soluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per
l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto viene istituita una
Commissione paritetica composta da rappresentanti della Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA) e della Federazione
Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti,
Turismo, Servizi, Terziario Avanzato (Manageritalia).
2. Il
funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal
Regolamento annesso al presente contratto sub all. A.
·
Viene inserito il seguente art.
39bis - Controversie individuali di lavoro
“1) A decorrere dal 1 luglio
2004, fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere
istituite Commissioni Paritetiche Territoriali di conciliazione delle
controversie individuali di lavoro di cui agli artt.
410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1998 n.
387.
2) La
Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche
a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro: da un rappresentante
dell’Associazione competente per territorio;
b) per i dirigenti: da un rappresentante
dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3) La parte
interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo
di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o
abbia conferito mandato.
4) L’organizzazione
sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta
denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di
conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o
consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento.
5) Ricevuta
la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà
entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui
sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve
essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo
n. 80/98.
6) Il termine
previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di
ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale.
7) La
Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai
sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.
come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n.
387/98.
8) Il
processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura
della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo
che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia
conciliata;
2. l’
indicazione dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere
depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. l’indicazione delle parti personalmente o
correttamente rappresentate.
9) Qualora le
parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta,
possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa
ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c.
come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs.
80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica
Territoriale di conciliazione.
10) Le
decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione
non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che
pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art.
39.”
Art. 10 - Decorrenza e durata
1. Il
presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003, fatte salve eventuali diverse decorrenze
previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2006.
2. La
parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza ed
assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2004.
3. L’applicabilità
della norma di cui all’art. 6 (dirigenti di prima nomina) è subordinata alla
stipula di analoghi accordi con le altre organizzazioni datoriali
coinvolte nella gestione degli enti di previdenza e di assistenza integrativa
contrattuali.
CONFETRA MANAGERITALIA
Allegato 1
Quota del contributo annuo totale di € 5.267,86 assegnata
alle Garanzie a contribuzione annua fissa indipendentemente dell’età e dal
sesso del dirigente |
||||
Invalidità permanente da malattia: |
€ 546,36 |
|||
Esonero pagamento premi: |
|
€
60,00 |
||
Long term care: |
|
|
€ 154,94 |
|
TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE |
||||
Quota del contributo
annuo totale di € 5.267,86 |
||||
assegnata alla Polizza
Temporanea Caso Morte in funzione dell'età e del sesso |
||||
Età |
CAPITALE ASSICURATO |
PREMIO LORDO |
||
|
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
21 |
325000 |
325000 |
404,03 |
300,03 |
22 |
325000 |
325000 |
417,03 |
339,03 |
23 |
325000 |
325000 |
417,03 |
365,03 |
24 |
325000 |
325000 |
426,78 |
381,28 |
25 |
325000 |
325000 |
436,53 |
391,03 |
26 |
325000 |
325000 |
452,78 |
404,03 |
27 |
325000 |
325000 |
465,78 |
417,03 |
28 |
325000 |
325000 |
485,28 |
417,03 |
29 |
325000 |
325000 |
501,53 |
426,78 |
30 |
325000 |
325000 |
501,53 |
436,53 |
31 |
324000 |
324000 |
499,99 |
451,39 |
32 |
324000 |
324000 |
499,99 |
464,35 |
33 |
324000 |
324000 |
499,99 |
483,79 |
34 |
318000 |
318000 |
490,75 |
490,75 |
35 |
318000 |
318000 |
490,75 |
490,75 |
36 |
303000 |
303000 |
467,65 |
467,65 |
37 |
283000 |
283000 |
442,51 |
436,85 |
38 |
266000 |
266000 |
431,95 |
410,67 |
39 |
249000 |
249000 |
414,37 |
384,49 |
40 |
234000 |
234000 |
408,19 |
361,39 |
41 |
223000 |
223000 |
413,58 |
344,45 |
42 |
210000 |
210000 |
421,03 |
328,63 |
43 |
198000 |
198000 |
426,73 |
321,79 |
44 |
182000 |
182000 |
425,09 |
303,15 |
45 |
167000 |
167000 |
418,53 |
291,61 |
46 |
152000 |
152000 |
422,07 |
282,23 |
47 |
139000 |
139000 |
434,71 |
279,03 |
48 |
129000 |
129000 |
444,79 |
278,38 |
49 |
122000 |
122000 |
457,31 |
285,29 |
50 |
110000 |
110000 |
444,33 |
276,03 |
51 |
100000 |
100000 |
435,03 |
278,03 |
52 |
90000 |
90000 |
429,43 |
281,83 |
53 |
82000 |
82000 |
437,27 |
283,11 |
54 |
74000 |
74000 |
437,63 |
277,79 |
55 |
68000 |
68000 |
450,51 |
275,07 |
56 |
68000 |
68000 |
500,15 |
296,15 |
57 |
68000 |
68000 |
555,23 |
324,71 |
58 |
68000 |
68000 |
617,11 |
362,79 |
59 |
68000 |
68000 |
685,79 |
402,23 |
60 |
68000 |
68000 |
759,91 |
450,51 |
61 |
68000 |
68000 |
839,47 |
500,15 |
62 |
68000 |
68000 |
925,15 |
555,23 |
63 |
68000 |
68000 |
1018,31 |
617,11 |
64 |
68000 |
68000 |
1120,99 |
685,79 |
65 |
68000 |
68000 |
1233,19 |
759,91 |
66 |
15543,03 |
25047,85 |
309,87 |
309,87 |
67 |
14331,32 |
22725,53 |
309,87 |
309,87 |
68 |
13187,02 |
20644,39 |
309,87 |
309,87 |
69 |
12163,84 |
18751,67 |
309,87 |
309,87 |
70 |
11037,88 |
17044,15 |
309,87 |
309,87 |
(1) Cfr. “Chiarimento a verbale” annesso all’art. 3 del presente accordo.