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Roma, 13 luglio 2004

 

Circolare n. 73/2004

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio terrestre – DM 29.4.2004 e DM 31.5.2004 su G.U. n. 134 del 10.6.2004.

 

Com’è noto, a differenza degli altri vettori neocomunitari per i quali vige un periodo transitorio di divieto di cabotaggio, gli autotrasportatori sloveni con l’adesione all’UE sono stati ammessi da subito ad effettuare trasporti all’interno del nostro Paese; per arginare la concorrenza dei vettori sloveni è stato emanato il decreto 29.4.2004, che limita il periodo di permanenza in Italia dei vettori stranieri.

 

Il regolamento CE n. 3118/93 sul cabotaggio terrestre prevede che tale attività possa essere svolta “a titolo temporaneo”; in attesa che la Commissione UE fissi una definizione comune di temporaneità il Governo italiano, su sollecitazione delle associazioni dell’autotrasporto, ha ritenuto che l’attività di cabotaggio sul territorio italiano possa perdurare – nell’arco di un mese di calendario - per un massimo di 15 giorni e comunque per non oltre 5 giorni consecutivi.

 

Essendo vietata in base ai principi comunitari qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità dei vettori, il decreto in esame si applica nei confronti degli autotrasportatori di qualsiasi Stato membro ammessi al cabotaggio (oltrechè gli sloveni, i francesi, i tedeschi, ecc.), nonché nei confronti degli autotrasportatori italiani che svolgano attività di cabotaggio all’estero.

 

Per l’applicazione delle nuove disposizioni, con il successivo decreto 31.5.2004, è stato istituito il “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio” da conservare a bordo del veicolo e nel quale devono essere registrati i viaggi di cabotaggio. Il libretto viene rilasciato, su domanda degli interessati, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento Trasporti Terrestri, Direzione Generale autotrasporto persone e cose ex DIV. APC 3) e il suo utilizzo è necessario a decorrere dal 15 luglio 2004. Si rileva, peraltro, che non sono state previste specifiche sanzioni per l’inosservanza del nuovo obbligo.

 

Con l’occasione si fa presente che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente riepilogato la disciplina Iva dell’attività di autotrasporto svolta in Italia da vettori comunitari (risoluzione n.84/E del 15.6.2004). In particolare l’Agenzia ha rammentato che le imprese che svolgono cabotaggio in Italia sono soggette a tutte le disposizioni nazionali vigenti (DPR 633/72), mentre per i trasporti intracomunitari aventi l’Italia come origine o destinazione valgono le regole dell’Iva intracomunitaria (D.L. 331/93 convertito nella L. n.427/93).

 

In particolare per le operazioni di cabotaggio, trattandosi di trasporti nazionali, i vettori comunitari devono emettere fatture con applicazione dell’Iva e a tal fine devono nominare un rappresentante fiscale (articolo 17 DPR 633/72) ovvero chiedere l’identificazione diretta (articolo 35 ter DPR 633/72). Qualora il vettore non adempia a tali obblighi è il committente soggetto Iva italiano che deve emettere un’autofattura (articolo 17 comma 3 e articolo 21 comma 5 DPR 633/72).

 

Nei trasporti intracomunitari, com’è noto, l’Iva deve essere applicata nel Paese del committente (ovvero nel Paese di origine del trasporto se il committente non è un soggetto Iva). In particolare, l’impresa committente nazionale, una volta ricevuta la fattura di trasporto da parte del vettore comunitario, deve provvedere ad integrarla con l’indicazione dell’imposta dovuta (articolo 46 comma 1 D.L. 331/93). Qualora, peraltro, entro il mese successivo al trasporto la stessa impresa committente non abbia ancora ricevuto la fattura deve procedere all’autofatturazione (articolo 46 comma 5 D.L. 331/93).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 59/2004

 

Allegati tre

 

D/d

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G.U. n.134 del 10.6.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 aprile 2004

Disposizioni  concernenti  l'esecuzione,  a  titolo  temporaneo,  del
cabotaggio stradale di merci.
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea
o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni  non  superiore  a  15  nell'arco  di  un  mese di
calendario e comunque per non piu' di 5 giorni consecutivi.
  2. Le  imprese  stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso,
attivita'  di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea
o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autrasporto di cose
in  conto  terzi,  possono  utilizzare  ciascun  veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni,  in  ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15
nell'arco  di  un  mese  di calendario e, comunque, per non piu' di 5
giorni consecutivi.
 
                               Art. 2.
  Le  imprese  che  effettuano  attivita'  di cabotaggio stradale per
autotrasporto  di  cose  in  conto  terzi, come indicato nell'art. 1,
hanno  l'obbligo  di  conservare  a bordo del veicolo un libretto dei
resoconti   dei   trasporti  nazionali  di  cabotaggio  stradale  per
autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno
precisate  nel  decreto  di  cui  all'art.  3,  in  cui devono essere
annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.
  Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli
organi di controllo.
 
                               Art. 3.
  Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  decreto  comprese  le
caratteristiche  del  libretto  dei  resoconti e la sua distribuzione
verranno  fissate  con  apposito  decreto  della  Direzione  generale
dell'Autotrasporto di persone e cose.
 
                               Art. 4.
  Il   presente  decreto  verra'  applicato  fino  all'emanazione  di
disposizioni comunitarie che fissino il concetto di temporaneita' per
l'esecuzione dell'attivita' di cabotaggio stradale.
 
                               Art. 5.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 maggio 2004

Disciplina  di attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, in
materia di cabotaggio stradale di merci.
 
                        IL DIRETTORE CENTRALE
                per l'autotrasporto di persone e cose
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  Le  imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o
dell'Accordo   Spazio   Economico  Europeo,  che  effettuano,  quando
ammesso,  attivita' di cabotaggio stradale sul territono italiano per
autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni  non  superiore  a  15  nell'arco  di  un  mese di
calendario e comunque per non piu' di 5 giorni consecutivi.
 
                               Art. 2.
  Le  imprese  stabilite  in  Italia  che effettuano, quando ammesso,
attivita'  di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea
o  dell'Accordo  sullo  Spazio Economico Europeo per autotrasporto di
cose  in  conto  terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni,  in  ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15
nell'arco  di  un  mese  di calendario e, comunque, per non piu' di 5
giorni consecutivi.
 
                               Art. 3.
  Le  imprese  di  cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno
l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti
dei  trasporti  di  cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in
conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del
presente  decreto,  in  cui  devono  essere  registrati  i  viaggi di
cabotaggio stradale effettuati.
 
                               Art. 4.
  Il  libretto  dei  resoconti  deve  essere  richiesto  dall'impresa
interessata,  o  da  un  suo  delegato,  con domanda, redatta secondo
l'allegato  2  al  presente  decreto,  indirizzata al Ministero delle
infrastrutture  e  trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e
S.I.S. - Direzione generale autotrasporto persone e cose ex divisione
APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  Alla   domanda   devono   essere   allegati   gli  originali  delle
attestazioni  di  versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale
n.  4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta
di  bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per
la  presentazione  della  domanda  e  di Euro 5,16 sul conto corrente
postale  n.  9001,  intestato  a  Dipartimento  trasporti terrestri -
diritti - Roma» per ogni librerto richiesto.
  Qualora  l'impresa intenda avvalersi della possibilita' di ottenere
i  libretti  richiesti entro il termine massimo di tre giorni, dovra'
allegare  alla  domanda l'attestazione di versamento di Euro 2,58 sul
conto  corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimenro trasporti
terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto.
  I  versamenti  sui  conti  correnti  postali n. 9001 (diritti) e n.
551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.
  Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a 5 libretti.
  Non potra' essere richiesto piu' di un libretto per ciascun veicolo
salvo  che in caso di necessita' di sostituzione per la quale dovra',
comunque, essere restituito il libretto gia' rilasciato.
 
                               Art. 5.
  Le  domande  potranno  essere  presentate  dal lunedi' al venerdi';
dalle  ore  9,30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente
art. 4, oppure tramite servizio postale.
  Il  ritiro  dei libretti potra' essere effettuato presso gli stessi
uffici dal lunedi' al venerdi', dalle ore 11,15 alle ore 13.
  Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° luglio 2004.
 
                               Art. 6.
  Il  libretto  dei  resoconti  dei  trasporti  di  cabotaggio  sara'
obbligatorio dal 15 luglio 2004.
 
                               Art. 7.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2004
                                       Il direttore generale: Ricozzi

 

 



AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE DEL 16.6.2004 N. 84
 
Oggetto: Disciplina IVA applicabile alle operazioni di autotrasporto in Italia

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

 
     Diverse Direzioni  Regionali  hanno  posto  alcuni  quesiti  inerenti  la
disciplina IVA  da  applicare alle operazioni di autotrasporto poste in essere
in Italia da parte di soggetti comunitari.                                    
     Tale attenzione  e'  dovuta  al  prevedibile  impulso  che  ricevera'  il
numero di  operatori  impegnato  nell'esercizio  di  tale  attivita' a seguito
dell'allargamento dell'Unione Europea realizzatosi il 1  maggio 2004.         
     In premessa  si  ricorda  che,  ai  sensi dell'articolo 6 del Regolamento
CEE n.  3118/93  del  25  ottobre 1993, le imprese che effettuano trasporti in
cabotaggio, a  titolo  temporaneo,  nel  territorio  di  un  Paese membro sono
soggette a tutte le disposizioni ivi vigenti.                                 
     Per quanto  riguarda,  piu'  in  particolare,  le  disposizioni  fiscali,
l'articolo 9,  comma  2, lettera b), della Direttiva 77/388/CEE (VI Direttiva)
prevede che:  "il  luogo delle prestazioni di trasporto e' quello dove avviene
il trasporto in funzione delle distanze percorse."                            
     La norma   comunitaria   citata,   che   detta   un   principio  generale
concernente la  rilevanza  territoriale  delle  prestazioni  di  trasporto, e'
stata recepita   dal   Legislatore   nazionale   nel   comma  4,  lettera  c),
dell'articolo 7   del   DPR   26  ottobre  1972,  n.  633,  che  dispone:  "le
prestazioni di  trasporto  si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello
Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa".                             
     Tuttavia, in  deroga  a  tale  principio,  le  prestazioni  di  trasporto
intracomunitario di   beni  e  relative  prestazioni  di  intermediazione,  se
effettuate per  conto  di  un  soggetto  d'imposta  nazionale  sono, comunque,
rilevanti ai  fini  IVA  in  Italia  (articolo 40, comma 5, del D.L. 30 agosto
1993, n.  331,  convertito  con  modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n.
427).                                                                         
     Ai sensi  dell'articolo  44,  comma  2,  lettera  b), del D.L. n. 331 del
1993 l'imposta  relativa  alle  predette operazioni e' dovuta "dal committente
se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".                    
     In tale  caso  il trasportatore comunitario sara' tenuto ad emettere, nei
confronti del  committente  italiano,  la  fattura  relativa  alla prestazione
resa  e   quest'ultimo   sara'   tenuto   ad   integrarla   con  l'indicazione
dell'imposta dovuta (articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993).         
     Qualora entro  il  mese  successivo all'effettuazione dell'operazione, il
committente nazionale  non  riceva  la  fattura dal trasportatore comunitario,
egli dovra'  provvedere  attraverso l'autofatturazione indicando nel documento
il numero  di  identificazione IVA attribuito al prestatore nello Stato membro
di appartenenza (articolo 46, comma 5, del citato D.L. n. 331 del 1993).      
     Per quanto   concerne  gli  obblighi  strettamente  fiscali,  quindi,  il
soggetto comunitario  che  rende  servizi  di autotrasporto a soggetti passivi
d'imposta nazionali  non  e'  obbligato,  ai  fini  IVA,  ad  identificarsi in
Italia (articolo   35ter   DPR   n.  633  del  1972)  o  ad  ivi  nominare  un
rappresentante fiscale (articolo 17 del medesimo decreto).                    
     Tale obbligo  ricorrera',  invece,  nel  caso  in cui l'autotrasportatore
dovesse rendere le medesime prestazioni a soggetti privati.                   
     L'autotrasportatore comunitario    che   dovesse   rendere   servizi   di
autotrasporto di  merci  rilevanti  ai  fini IVA in Italia a favore di privati
consumatori sara' tenuto, alternativamente:                                   
      .  ad  identificarsi,  ai sensi dell'articolo 35ter del DPR n. 633  del 
         1972, presentando,  compilato,  il  modello  ANR/1  all'Ufficio delle
         Entrate di Roma 6;                                                   
      .  a  nominare,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, del citato  DPR  
         n. 633   del  1972  un  rappresentante  fiscale  prima  di  procedere
         all'effettuazione delle operazioni.                                  
     Per quanto  non  dettagliatamente  previsto  nella  presente si fa rinvio
alle disposizioni  interpretative  di cui alla circolare n. 13 del 23 febbraio

1994. 

 

FINE TESTO RISOLUZIONE