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Roma, 11 novembre 2004
Circolare n. 115/2004
Oggetto: Privacy – Misure minime di sicurezza
ulteriore proroga al 30 giugno 2005 – Art. 6
D.L. 9.11.2004, n. 266 su, G.U. n.264 del 10.11.2004.
Slitta di ulteriori 6 mesi - dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2005
- il termine per l’adeguamento alle misure minime di sicurezza per la
protezione dei dati personali di cui al D.lgvo n.196/2003.
Com’è noto, tali
misure riguardano gli archivi tenuti tramite mezzi elettronici (computer
isolati o in rete e in generale qualsiasi dispositivo elettronico o comunque automatizzato) e consistono nell’introduzione di un
sistema di “autenticazione informatica”
per il riconoscimento degli incaricati alla gestione degli archivi.
Differita
al 30 giugno del prossimo anno anche la decorrenza dell’obbligo di redigere il Documento Programmatico della Sicurezza
da parte di chi gestisce dati personali sensibili (es. informazioni sui dipendenti
quali dati sanitari, profili psicologici, iscrizione al sindacato, ecc.). Quel documento, che va conservato
presso l’azienda ed aggiornato annualmente, deve indicare l’analisi dei rischi relativi alla protezione dei dati personali e gli accorgimenti
messi in atto per evitare l’accesso abusivo da parte di estranei.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.71/2004 |
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Allegato uno |
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D/n |
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G.U. n.264
del 10 novembre 2004 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
*** omissis ***
Art. 6.
Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2005».
Art. 7.
*** omissis ***
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli