Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5
gennaio 2005
Circolare n. 1/2005
Oggetto: Autotrasporto – Accesso
al mercato – Proroga del blocco al 30 giugno 2006 – Art. 3 D.L. 30.12.2004,
n.314 su G.U. n. 306 del 31.12.2004
Come preannunciato, con il decreto legge indicato in oggetto è stato bloccato
per un ulteriore anno e mezzo - dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2006 – il
libero accesso all’attività di autotrasporto.
Come è noto, il regime autorizzativo per le imprese già operanti con
autorizzazioni “generiche” è stato
liberalizzato dal luglio del 2001 (inizialmente a decorrere da quel termine
doveva operare la completa liberalizzazione dell’attività); le imprese di nuova
costituzione possono invece intraprendere l’attività di autotrasporto solo
tramite l’acquisizione di un’azienda già operante.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.87/2003 |
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Allegato uno |
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D/n |
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G.U. n. 306 del 31.12.2004 (fonte
Guroitel)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314
Proroga di termini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
*** omissis ***
Art. 3.
Liberalizzazione dell'accesso al mercato
dell'autotrasporto di merci per conto di terzi
1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, cosi' come da ultimo modificato
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le
parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2006».
Art. 4.
*** omissis ***
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2004