Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 gennaio 2005

 

Circolare n. 3/2005

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Tariffe a forcella – La Commissione Trasporti della Camera sta concludendo l’esame del disegno di legge delega C5197 che prevede il superamento delle tariffe a forcella e l’abrogazione della norma d’interpretazione autentica sulla validità dei contratti di trasporto stipulati a voce.

 

Autotrasporto – Divieti di circolazione 2005 – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per l’anno 2005 per i veicoli adibiti al trasporto merci superiori a 7,5 tonnellate – D.M. 15.12.2004 su G.U. n. 306 del 31.12.2004.

 

Autostrade – Pedaggi – Dall’1 gennaio i pedaggi sulle principali autostrade italiane hanno subito un aumento del 2,68%.

 

Codice della strada – Strisce riflettenti – Paraspruzzi – E’ stata definitivamente differita all’1 aprile 2005 la decorrenza dell’obbligo di equipaggiare i veicoli nuovi per trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate con strisce posteriori e laterali retroriflettenti; per i veicoli già in circolazione l’obbligo decorre dall’1 gennaio 2006; dal medesimo termine dell’1 gennaio 2006 i veicoli nuovi superiori a 7,5 tonnellate dovranno essere dotati di paraspruzzi – Legge 27.12.2004, n.306, su G.U. n. 302 del 27.12.2004.

 

Privacy – Misure minime di sicurezza – E’ stato confermato lo slittamento al 30 giugno 2005 dell’obbligo di instaurare le prescritte misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali gestiti con mezzi informatici; entro la stessa data del 30 giugno 2005 i titolari di archivi contenenti dati personali sensibili (dati sanitari e profili psicologici dei dipendenti, notizie su iscrizioni a sindacati e partiti politici, ecc.) dovranno redigere il Documento Programmatico della SicurezzaLegge 27.12.2004, n.306 su G.U. n. 302 del 27.12.2004.

 

Calamità naturali - Provincia di Brescia – E’ stata prorogata fino al 30 novembre 2005 la sospensione dei termini degli adempimenti tributari per i soggetti residenti nei comuni bresciani colpiti dal terremoto del novembre scorso – D.M. 21.12.2004 su G.U. n.303 del 28.12.2004

 

Codice della strada – Infrazioni - Sono aumentate del 4,1% le sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada– D.M. 22.12.2004, su G.U. n. 305 del 30.12.2004.

 

Tributi  - Canone di abbonamento alle radiodiffusioni – Resta immutata rispetto all’anno passato la misura dei canoni di abbonamento per la detenzione di apparecchi radio televisivi – D.M. 20.12.2004 su G.U. n.304 del 29.12.2004.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/n

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G.U. 306 del 31.12.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 2004

Direttive  e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l'anno 2005.
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2005 di seguito
elencati:
    a) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
    b) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio, agosto e
settembre dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
    c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
    d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
    f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo;
    g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
    h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
    i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
    j) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 25 giugno;
    k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;
    l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio;
    m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio;
    n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio;
    o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
    p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
    q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
    r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
    s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
    t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto;
    u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto;
    v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre;
    w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;
    x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
    y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
    z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
    aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
    bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  quest'ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
 
                               Art. 2.
  1. Per  i  veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora  il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di
cui  al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del
periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
  2. Per   i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di
termine  del  divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la
destinazione   del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto  e'
anticipato di ore quattro.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli  interporti  di  rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa,  Torino-Orbassano,  Rivalta  Scrivia,  Trento, Novara e Parma
Fontevivo)  e  ai  terminals  intermodali  di  Busto  Arsizio, Milano
Rogoredo  e  Milano  smistamento,  e che trasportano merci destinate,
tramite  gli  stessi,  all'estero. La stessa anticipazione si applica
anche  nel  caso  di  veicoli  che trasportano unita' di carico vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi
interporti  e terminals intermodali, all'estero, nonche' ai complessi
veicolari  scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali  per  essere  caricati  sul  treno.  Detti veicoli devono
essere   muniti  di  idonea  documentazione  (ordine  di  spedizione)
attestante  la  destinazione  delle  merci.  Analoga anticipazione e'
accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o
strada-mare,  che  rientrano  nel  campo di applicazione dell'art. 38
della legge 1° agosto 2002 n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art.
3,  comma   2-ter  della  legge  22 novembre  2002, n. 265 (combinato
marittimo),  purche'  muniti  di  idonea documentazione attestante la
destinazione  del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.
  4. Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna, provenienti dalla
rimanente  parte  del  territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione  attestante  l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del  divieto  e'  posticipato  di  ore  quattro.  Al fine di favorire
l'intermodalita'  del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata
ai  veicoli  che  circolano  in  Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione  di  quello  proveniente  dalla Calabria, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5. Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti ai porti
dell'isola  per  imbarcarsi  sui traghetti diretti verso la rimanente
parte   del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di  idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione  (prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per
l'imbarco,  il  divieto  di  cui  all'art.  1 non trova applicazione.
Analoga  deroga,  alle stesse condizioni, e' accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale  che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti alla Calabria.
  6. Salvo  quanto  disposto  dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta'   di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri  per
l'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la
Calabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche'
muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l'origine  e  la
destinazione   del   viaggio,  l'orario  di  inizio  del  divieto  e'
posticipato  di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato
di 2 ore.
  7. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
 
                               Art. 3.
  1.  Il  divieto  di  cui  dall'art.  1 non trova applicazione per i
veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari   o   con  targa  CRI  (Croce  Rossa  Italiana),  per
comprovante necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  «smaltimento
rifiuti»,   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con
l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione rilasciata dall'Amministrazione,
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti  al  trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
    h) adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati a
gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
    i) adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      m1) giornali, quotidiani e periodici;
      m2) prodotti per uso medico;
      m3)  latte,  escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino
latte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di  0,50 m  di  base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero  la  lettera  «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285   e   successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o) costituiti  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q) per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
    r) per  il  trasporto  di  prodotti  deperibili,  quali  frutta e
ortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero, nonche' i
sottoprodotti  derivati  dalla  macellazione  degli  stessi,  pulcini
destinati  all'allevamento,  latticini  freschi,  derivati  del latte
freschi  e  sementi  vive.  Detti  veicoli  devono  essere  muniti di
cartelli  indicatori  di  colore  verde delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola
di  altezza  pari  a  0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
    a) per   i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione,  limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia  munito  del  foglio  di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento  delle  operazioni  di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
    b) per  i  veicoli  che  compiono percorso a vuoto per il rientro
alla  sede  dell'impresa  intestataria  degli  stessi,  purche'  tali
veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalla sede a
decorrere  dall'orario  di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali;
    c) per  i  trattori  isolati  per il solo percorso per il rientro
presso  la  sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai  trattori  impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.
 
                               Art. 4.
  1. Dal  divieto  di  cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
    a) i  veicoli  adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli
di  cui  all'art.  3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o
per  fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai  luoghi  di  produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli  ed  i  complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
    b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine
agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza.
  2. I  veicoli  di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli
indicatori  di  colore  verde,  delle  dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m  di  altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
 
                               Art. 5.
  1. Per  i  veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter  circolare  di  norma  alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo   della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la  reale
rispondenza  di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del
comma 1,  dell'art.  4,  ove  non  sussistano motivazioni, contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
    b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
    c) le  localita'  di  partenza  e  di  arrivo, nonche' i percorsi
consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
    d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei quali e'
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul
veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per  i  veicoli  e  complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma 1,  dell'art.  4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in   cui  si  chiede  di  poter  circolare,  alla  Prefettura-Ufficio
Territoriale  del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco  temporale  di  validita',  corrispondente  alla durata
della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
    c) l'area   territoriale   ove   e'  consentita  la  circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa  la  facolta', da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale
del  Governo,  di  rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso
non  oltre  il  termine  dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante  l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
 
                               Art. 6.
  1. Per  i  veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,   in   tempo  utile,  di  nomina  alla  Prefettura-Ufficio
Territoriale  del  Governo della provincia di partenza, che, valutate
le  necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali   e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) il  giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il
trasporto in piu' parti;
    c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per  le  autorizzazioni  di  cui  all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e
mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per la
stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati,  le  Prefetture-Uffici
Territoriali  del  Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie,
rilasciano   un`unica   autorizzazione  di  validita'  temporale  non
superiore  a  quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate,
per  ogni  giornata  in  cui e' ammessa la circolazione in deroga, la
targa  dei  veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni.
 
                               Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo'  essere  rilasciata  anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale
del  Governo  nel  cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue  il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene
effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di
autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla
Prefettura-Ufficio   Territoriale  del  Governo  della  provincia  di
confine,  dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente  o  dal  destinatario  delle  merci  o  da una agenzia di
servizi  a  cio'  delegata  dagli  interessati.  In tali casi, per la
concessione  delle  autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere
conto,  in  particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita'  del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
  3. Analogamente,  per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori   Prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica
della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
  4. Durante  i  periodi  di  divieto  i  Prefetti nel cui territorio
ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
 
                               Art. 8.
  1. Il  calendario  di  cui  all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con
l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle  postee telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti  al  trasporto  di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) macchine  agricole,  eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive
modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete
stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
 
                               Art. 9.
  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1
della   classifica   di   cui  all'art.  168,  comma 1,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima
del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal  1° giugno  al  20 settembre  compresi,  dalle  ore 18,00 di ogni
venerdi' alle ore 24,00 della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al
Regolamento  per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto
6 maggio  1940,  n.  635,  a  condizione  che  lo  stesso avvenga nel
rispetto  di  tutte  le  normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' ed
urgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specifica
documentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazioni
potranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituitire  potenziale  pericolo  in  dipendenzadella
circolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  saranno
indicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessi
Prefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delle
esigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazione
stradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
 
                              Art. 10.
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
 
                               Art. 11
  1.  Le  Prefetture-Uffici  Territoriali  del Governo attueranno, ai
sensi  dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato
con   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   le   direttive  contenute  nel  presente  decreto  e
provvederanno  a  darne  conoscenza  alle  Amministrazioni regionali,
provinciali  e  comunali,  nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
  2.   Ai   fini   statistici  e  per  lo  studio  del  fenomeno,  le
Prefetture-Uffici  Territoriali  del  Governo comunicano, con cadenza
semestrale,  ai  Ministeri  dell'interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
  3.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore delle
disposizioni  del  presente  decreto,  sara'  verificata, avvalendosi
anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilita' di
apportare  modifiche  e  integrazioni  finalizzate  a contemperare il
raggiungimento   di   maggiori  livelli  di  sicurezza  stradale  con
l'esigenza   di  garantire  la  circolazione  di  veicoli  adibiti  a
specifici  trasporti  o  per  fronteggiare  eventuali  situazioni  di
emergenza.
    Roma, 15 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi