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Roma, 5 gennaio 2005

 

Circolare n. 5/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni per il settore – Legge 30.12.2004, n.311, su S.O. alla G.U. n.306 del 31.12.2004 – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.5002/V/AGT del 31.12.2004.

 

Nell’ambito della legge finanziaria 2005 indicata in oggetto sono state previste specifiche misure a favore delle imprese di autotrasporto.

 

Riduzione accise gasolio (articolo 1 commi 515-517) – E’ stata confermata la riduzione delle accise sul gasolio utilizzato nel 2004; l’ammontare dell’agevolazione è stato diversificato a seconda del peso dei veicoli:

 

 

Massa massima complessiva del veicolo

 

Misura dello sconto

(per ogni litro di gasolio consumato)

 

Superiore a 3,5 tonnellate

 

 

3,321 € cent

 

Superiore a 11,5 tonnellate

 

 

1,603 € cent

 

Si rammenta che per i veicoli superiori a 11,5 tonnellate resta confermato lo sconto carbon tax introdotto dalla legge n.448/98 e disciplinato dal DPR n.277/2000, pari a 1,717 centesimi per ciascun litro di gasolio; pertanto anche per questi veicoli la riduzione delle accise risulta complessivamente pari a 3,3 centesimi di euro al litro; come per il passato lo sconto darà diritto ad un credito di imposta che è esente da tassazione sia ai fini Irpef che Irap; le domande per ottenere l’agevolazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2005, secondo le modalità che verranno specificate dall’Agenzia delle Dogane.

 

Riduzione premi Inail (articolo 1 comma 518) – Per mantenere lo sconto del 25% sui premi Inail dovuti per gli autisti il Governo ha incrementato di 15 milioni di euro lo stanziamento destinato a questa misura.

 

Sconto pedaggi autostradali (articolo 1 comma 519) Lo stanziamento annuale destinato allo sconto dei pedaggi autostradali per le imprese di autotrasporto in conto proprio e in conto terzi è stato innalzato a oltre 97 milioni di euro (aumento di 20 milioni di euro all’anno).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.12/2004

 

Allegati due

 

 

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Legge del 30/12/2004 n. 311 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

Legge finanziaria 2005.  

 

Articolo 1

 

1. *** omissis ***

515. A decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e' limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresi' ai seguenti soggetti:

a)      agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b)      alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c)       agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

518. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005.

519. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.

520. *** omissis ***

FINE TESTO

 

AGENZIA DELLE DOGANE

Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Prot. 5002/V/AGT del 31.12.2004

Oggetto: Legge finanziaria per l’anno 2005

*** omissis ***

Commi da 515 a 517: vengono impartite alcune disposizioni in ordine alla fruizione dei benefici fiscali relativi all’accisa afferente il gasolio per autotrazione impiegato, nel corso dell’anno 2004, dagli esercenti attività di autotrasporto di merci su strada ed alcune categorie del trasporto di persone.

In particolare con le predette disposizioni viene stabilito che:

a)      l’aliquota normale di accisa prevista per il gasolio per autotrazione viene ridotta di euro 33,21391 per mille litri relativamente al gasolio utilizzato nel corso dell’anno 2004 dagli esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiori a 3,5 tonnellate;

b)      la predetta riduzione, per gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferioe  a 11,5 tonnellate, che si avvalgono del beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lettera e) della legge n.448/1998, è limitata ad euro 16,03656 per mille litri;

c)       il beneficio di cui alla lettera a) si applica anche ai seguenti soggetti:

-         agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e relative leggi regionali di attuazione;

-         alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939 n.1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio , del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n.422 del 1997;

-         agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 30 giugno 2005, istanza di rimborso dell’imposta con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’intero anno 2004.

In merito , si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità da seguire per la presentazione delle domande di rimborso.

 

*** omissis ***

Il Direttore dell’Area Centrale

 

f.to. dr. Aldo Tarascio