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Roma, 5 gennaio 2005
Circolare n. 5/2005
Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni
per il settore – Legge 30.12.2004, n.311, su S.O. alla G.U. n.306 del
31.12.2004 – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.5002/V/AGT del 31.12.2004.
Nell’ambito della legge finanziaria 2005 indicata in oggetto sono
state previste specifiche misure a favore delle imprese di autotrasporto.
Riduzione accise gasolio
(articolo 1 commi 515-517) – E’ stata confermata la riduzione delle accise sul
gasolio utilizzato nel 2004; l’ammontare dell’agevolazione è stato
diversificato a seconda del peso dei veicoli:
Massa
massima complessiva del veicolo |
Misura
dello sconto (per
ogni litro di gasolio consumato) |
Superiore a 3,5 tonnellate |
3,321 € cent |
Superiore a 11,5 tonnellate |
1,603 € cent |
Si rammenta che per i veicoli superiori a 11,5 tonnellate resta
confermato lo sconto carbon tax
introdotto dalla legge n.448/98 e disciplinato dal DPR n.277/2000, pari a 1,717
centesimi per ciascun litro di gasolio; pertanto anche per questi veicoli la
riduzione delle accise risulta complessivamente pari a 3,3 centesimi di euro al
litro; come per il passato lo sconto darà diritto ad un credito di imposta che
è esente da tassazione sia ai fini Irpef che Irap; le domande per ottenere
l’agevolazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2005, secondo le
modalità che verranno specificate dall’Agenzia delle Dogane.
Riduzione premi Inail
(articolo 1 comma 518) – Per mantenere lo sconto del 25% sui premi Inail dovuti
per gli autisti il Governo ha incrementato di 15 milioni di euro lo
stanziamento destinato a questa misura.
Sconto pedaggi autostradali (articolo
1 comma 519)– Lo stanziamento
annuale destinato allo sconto dei pedaggi autostradali per le imprese di
autotrasporto in conto proprio e in conto terzi è stato innalzato a oltre 97
milioni di euro (aumento di 20 milioni di euro all’anno).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.12/2004 |
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Allegati due |
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Legge del 30/12/2004 n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
Legge finanziaria 2005.
Articolo 1
1. *** omissis ***
515. A decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per
mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo
8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e' limitata ad
euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica
altresi' ai seguenti soggetti:
a)
agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e relative leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e
al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c)
agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante
la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le
modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano
altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno
2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro
quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale
copertura dell'onere relativo all'anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno
2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
520. *** omissis ***
FINE TESTO
AGENZIA DELLE DOGANE
Area Centrale
Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
Prot. 5002/V/AGT del
31.12.2004
Oggetto: Legge
finanziaria per l’anno 2005
*** omissis ***
Commi da 515 a 517: vengono
impartite alcune disposizioni in ordine alla fruizione dei benefici fiscali
relativi all’accisa afferente il gasolio per autotrazione impiegato, nel corso
dell’anno 2004, dagli esercenti attività di autotrasporto di merci su strada ed
alcune categorie del trasporto di persone.
In particolare con le predette
disposizioni viene stabilito che:
a) l’aliquota normale di accisa prevista per il gasolio per autotrazione
viene ridotta di euro 33,21391 per mille litri relativamente al gasolio
utilizzato nel corso dell’anno 2004 dagli esercenti l’attività di autotrasporto
con veicoli di massa massima complessiva superiori a 3,5 tonnellate;
b) la predetta riduzione, per gli esercenti l’attività di autotrasporto
di merci, conto proprio e conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva
non inferioe a 11,5 tonnellate, che si
avvalgono del beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lettera e) della legge
n.448/1998, è limitata ad euro 16,03656 per mille litri;
c) il beneficio di cui alla lettera a) si applica anche ai seguenti
soggetti:
-
agli enti pubblici e alle imprese
pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.422, e relative leggi regionali di attuazione;
-
alle imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939
n.1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio , del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n.422 del 1997;
-
agli enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Gli aventi diritto dovranno
presentare, entro il 30 giugno 2005, istanza di rimborso dell’imposta con
riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’intero anno 2004.
In merito , si fa riserva di
ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità da seguire per la presentazione
delle domande di rimborso.
*** omissis ***
Il Direttore
dell’Area Centrale
f.to. dr. Aldo Tarascio