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Roma, 5
gennaio 2005
Circolare n. 6/2005
Oggetto: Tributi – Buoni pasto –
Trattamento tributario – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.153/E del
15.12.2004.
Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha
ribadito che i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dei dipendenti solo quando costituiscono una prestazione sostitutiva del
servizio mensa.
Nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo, i
buoni pasto eventualmente fruiti dai lavoratori devono viceversa essere
assoggettati alle ritenute fiscali e previdenziali perché configurano compensi
in natura.
L’Agenzia ha inoltre rammentato che l’esclusione dal reddito dei buoni
pasto è limitata all’importo giornaliero di 5,29 euro.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/1997 |
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Allegato uno |
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D/n |
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AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Risoluzione n. 153/E del 15.12.2004
Oggetto: Art 51, comma 2, lett. c), del
TUIR. Determinazione del reddito di lavoro dipendente. Rilevanza della pausa
pranzo ai fini del trattamento tributario dei buoni pasto
Con nota del 15 aprile 2004 la associazione
K ha chiesto il parere della scrivente in merito al corretto trattamento
tributario da applicare ai buoni pasto corrisposti dal datore di lavoro in
assenza di pausa pranzo.
Nella nota prodotta da codesta
associazione e' fatto presente che sull'argomento si e' espressa, per quanto di
competenza, la Direzione Provinciale dell'INPS di..., la quale sostiene
"di ritenere non indispensabile, ai fini del non assoggettamento a
contribuzione previdenziale dei buoni pasto (nei limiti previsti dalla legge),
la fruizione da parte dei dipendenti di un periodo di pausa giornaliera per il
consumo del pasto".
Atteso che la Direzione Provinciale
dell'INPS di .... ha fornito il parere sopra riportato richiamando quanto
chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E,
in merito al corretto trattamento tributario da riservare all'indennita'
sostitutiva di mensa, viene chiesto di conoscere se ai fini I.R.P.E.F. sia
effettivamente corretto escludere dalla determinazione del reddito di lavoro
dipendente i buoni pasto concessi in assenza di pausa pranzo.
In merito, la scrivente ritiene
opportuno premettere che per effetto delle modifiche apportate dall'art. 6,
comma 1, del d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, all'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, concernente la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai
fini contributivi, e' stata realizzata la sostanziale unificazione della base
imponibile ai fini previdenziali e fiscali.
La nuova formulazione dell'art. 12
della legge n. 153/69 sopra citata prevede infatti che costituiscono redditi da
lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 49, comma 1, del
T.U.I.R. (gia' art. 46, nel testo previgente) e che per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 51 del T.U.I.R. (gia' art. 48).
Rilevato che si assoggetta a
contribuzione il reddito di lavoro dipendente determinato sulla base delle
disposizioni fiscali, la scrivente fa presente che ai sensi dell'art. 51, comma
2, lett. c), del T.U.I.R. (gia' art. 48, comma 2, lett. c, non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto
da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo
giornaliero di lire 10.240 (5.29,00 euro) le prestazioni e le indennita'
sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione".
I buoni pasto, rientrando tra le
prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dal reddito di
lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati, in quanto consentono ai dipendenti
di fruire della somministrazione di alimenti e bevande, nonche' della cessione
di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (in proposito,
vedasi l'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77).
Sempre ai fini dell'esenzione I.R.P.E.F. in discussione,
la circ. min. 23 dicembre 1997, n. 326, ha chiarito che per i ticket restaurant
"deve essere individuabile un collegamento fra i tagliandi ed il tipo di
prestazione cui danno diritto" e che gli stessi devono "consentire
soltanto l'espletamento della prestazione sostituiva nei confronti dei
dipendenti che ne hanno diritto".
Obiettivo della previsione
agevolativa, di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del T.U.I.R., e' infatti
quello di favorire i dipendenti che, pur costretti a consumare il pasto nel
corso della giornata lavorativa, non fruiscono di un servizio mensa, e,
contestualmente, gli imprenditori, al fine di evitare una prolungata assenza
dal posto di lavoro da parte dei lavoratori.
Atteso che il dipendente fruisce
del servizio mensa proprio per il fatto di osservare un orario di lavoro che
comprende la pausa pranzo, la scrivente ritiene logico ritenere che, come
nell'ipotesi dell'indennita' sostitutiva di mensa (oggetto della risoluzione 30
marzo 2000, n. 41/E), anche per i buoni pasto, che integrano ugualmente una
prestazione sostitutiva del servizio mensa, la fruizione di una pausa per il
vitto costituisca condizione necessaria ai fini dell'applicabilita' della norma
che esclude la concorrenza al reddito di lavoro dipendente del buono pasto.
Diversamente, ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti.
Cio', nel rispetto del principio di
onnicomprensivita' che caratterizza il reddito di lavoro dipendente, recato
dall'art. 51, comma 1, del T.U.I.R., il quale prevede che costituiscono reddito
di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
FINE TESTO RISOLUZIONE