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Roma, 10 gennaio 2005


Circolare n. 7/2005


Oggetto: Tributi – Nuova Irpef – Legge 30.12.2004, n.311, su S.O. alla G.U. n.306 del 31.12.2004 – Circolare Agenzia delle Entrate n.2 del 3.1.2005.

 

La legge finanziaria 2005 indicata in oggetto ha introdotto rilevanti modifiche nell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1 commi da 349 a 353) di cui i datori di lavoro devono tener conto a partire dai primi periodi di paga riferiti al 2005. Le nuove disposizioni si applicano alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e ai compensi erogati ai collaboratori.

 

Aliquote e scaglioni di reddito – Le aliquote d’imposta sono state ridotte e sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito, secondo lo schema qui di seguito indicato.

 

 

Scaglioni reddito annuale

 

Scaglioni reddito mensile

 

 

Aliquote

%

 

fino a 26.000,00

 

 

fino a 2.166,67

 

23

 

da 26.001,00 a 33.500,00

 

 

da 2.166,68 a 2.791,67

 

33

 

da 33.501,00 a 100.000,00

 

 

da 2.791,68 a 8.333,33

 

39

 

oltre 100.000,00

 

 

oltre 8.333,33

 

39 + 4

 

Redditi superiori a 100 mila euro – Sulla parte di reddito superiore a 100 mila euro (8.333,33 mensili) oltre all’aliquota Irpef del 39% va applicato il nuovo contributo di solidarietà del 4%; nella sostanza quelle fasce di reddito scontano una tassazione complessiva del 43%, peraltro il contributo del 4% deve essere evidenziato a parte e riversato distintamente (contributo ex art.1 c.349 L.311/2004).

 

Familiari a carico Le detrazioni d’imposta per i familiari a carico sono state sostituite da nuove deduzioni dal reddito; le nuove deduzioni devono essere detratte dalla retribuzione lorda (in precedenza le detrazioni venivano detratte dall’imposta); le nuove deduzioni, inoltre, non sono determinate in maniera fissa, bensì devono essere calcolate mediante il seguente rapporto matematico:

 

78.000 + deduzione teorica + oneri deducibili ex art.10 TUIR – reddito complessivo

78.000

 

L’ammontare delle deduzioni spettanti dipende dal risultato del suddetto rapporto, come di seguito evidenziato.

 

Risultato del rapporto matematico

 

Deduzione spettante

Maggiore o uguale a 1

La deduzione compete per intero

Minore o uguale a 0

Non si ha diritto a deduzione

 

Compreso tra 0 e 1

La deduzione compete pro-quota (moltiplicare l’ammontare teorico per il risultato del rapporto comprensivo di 4 cifre decimali)

 

Importi teorici delle deduzioni per familiari a carico (art.13 TUIR)

Coniuge

3.200,00

Figli fino a 3 anni di età

3.450,00 (da dividere tra i due coniugi)

Figli oltre 3 anni di età

2.900,00 (da dividere tra i due coniugi)

 

Le deduzioni devono essere riconosciute dal datore di lavoro sulla base di quanto comunicato dal lavoratore circa il diritto alle deduzioni stesse (si rileva a tal fine che il limite di reddito per essere considerato familiare a carico è rimasto fermo a 2.840,51 euro annui); per quanto riguarda l’ammontare del reddito complessivo, in assenza di ulteriori comunicazioni del lavoratore, il datore di lavoro deve far riferimento all’importo dallo stesso erogato nell’anno in corso; ugualmente riguardo agli oneri deducibili, il datore di lavoro deve considerare quelli che trattiene direttamente (es. contributi ai fondi dirigenti).

 

Detrazioni per reddito di lavoro dipendente – Le detrazioni d’imposta previste dall’articolo 14 del TUIR per i possessori di lavoro dipendente sono state abrogate, in conseguenza della rimodulazione degli scaglioni d’imposta; resta invece immutata la deduzione ex art.11 del TUIR (deduzione per assicurare la progressività dell’imposta, cd. “no tax area”) che va determinata anch’essa tramite un apposito rapporto matematico.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 5/2003

 

Allegati due

 

D/d

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Legge del 30/12/2004 n. 311  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  

Legge finanziaria 2005.

 

Articolo 1

1. *** omissis ***

349. A decorrere dal 1 gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";

b) l'articolo 13 e' rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica e' sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo articolo sono, altresi', apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a)      3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b)      2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a:

a)      3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni;

b)      3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c)      3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";

c) l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e sono, altresi', apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";

2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

“a)     fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b)      oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; c) oltre 33.500 euro, 39 per cento";

3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge";

d)      l'articolo 14 e' abrogato.

350. E' introdotto un contributo di solidarieta' del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi

351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1 gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.

352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli.

353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 23:

1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute"; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";

2) nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali";

3) nel comma 4, il terzo periodo e' soppresso;

b) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";

2) nel comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare".

 

*** omissis ***

FINE TESTO

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Circolare n. 2 del 3.1.2005

Riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Legge finanziaria per il 2005.

 

 

  Premessa

 

La legge finanziaria per l’anno 2005 (nel seguito l.f.) consta di un unico articolo diviso in 572 commi, dei quali quelli che vanno dal n. 349 al n. 353 prevedono alcune rilevanti modifiche in materia di applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Di seguito, nel richiamare le norme della legge in commento, si farà riferimento esclusivamente al numero del comma interessato seguito da l.f

Le norme fiscali introdotte dalla l.f. inseriscono un ulteriore tassello nel complessivo disegno di revisione del sistema di tassazione, già avviato con le disposizioni del primo modulo di riforma dell’IRPEF, di cui all’articolo 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Le nuove disposizioni si ispirano nelle linee generali ai principi dettati dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale".

In linea generale, la nuova disciplina persegue l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e, rispetto a quella previgente, è caratterizzata dai seguenti elementi fondamentali:

·          la riduzione del numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito;

·          la trasformazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia in deduzioni;

·          un nuovo sistema di determinazione dell’imponibile e di calcolo dell’imposta.

In coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008, l’intervento normativo in commento persegue i seguenti obiettivi:

·          incrementare il reddito disponibile e, tramite questo, i consumi;

·          rilanciare l'attività economica, anche scoraggiando l'evasione fiscale attraverso un sistema di aliquote che risultano globalmente meno elevate e una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

 

 1. ASPETTI GENERALI

Le novità introdotte dalla l.f. riguardano:

·          una nuova tabella delle aliquote d’imposta e degli scaglioni di reddito;

·          la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari;

·          l’eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

Il comma 350 l.f. introduce, rispetto al sistema a tre aliquote fissato per l'imposta sul reddito dalle disposizioni appena esaminate, un contributo di solidarietà.

Tale contributo è pari al 4% e viene applicato sulla parte di reddito imponibile di cui all’articolo 13 del TUIR (come rinominato e modificato dal precedente comma 349), eccedente l’importo di 100.000 euro. Allo stesso si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso, relative alle imposte sui redditi. Il contributo di solidarietà, introdotto con norma autonoma e non inserito nel corpo normativo del TUIR, si configura quale ulteriore aliquota applicabile sulla parte di reddito che eccede i 100.000 euro.

Il comma 353 l.f. modifica, inoltre, gli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, al fine di adeguarne il testo alle novità introdotte al regime di imposizione dei redditi delle persone fisiche.

Le nuove disposizioni chiariscono, con riferimento all’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto sugli emolumenti arretrati, che nella determinazione del reddito del biennio precedente il sostituto d’imposta deve tener conto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (cd. no tax area) e di quella per oneri di famiglia.

In coerenza con l’obiettivo di impedire che le nuove disposizioni possano in alcun modo comportare un aumento della tassazione, al comma 352 viene confermata l’applicazione della clausola di salvaguardia, diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una maggiore imposta rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel 2002. Peraltro, la medesima disposizione consente ai contribuenti la possibilità di applicare le disposizioni in vigore nel 2004 (ossia quelle di cui al primo modulo di riforma dell’IRPEF), se più favorevoli.

In relazione alla rinumerazione di taluni articoli del TUIR, al comma 351 l.f. viene fatto presente che i riferimenti al TUIR recati da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2005 devono intendersi effettuate alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la nuova numerazione.

 

2. LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Il comma 349, lettera a), l.f. modifica l’articolo 3 del TUIR, al fine di coordinare le disposizioni in materia di determinazione della base imponibile con le nuove deduzioni per oneri di famiglia disciplinate alla successiva lettera b). In virtù della attuale formulazione dell’articolo 3 del TUIR, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRPEF è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’articolo 11 del TUIR, nonché delle nuove deduzioni per oneri di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR.

 

3. LE DEDUZIONI PER ONERI FAMILIARI

3.1 Generalità

Il comma 349, lettera b), l.f. rinumera l’articolo 13 del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2004 in articolo 12, sostituendo le detrazioni per carichi di famiglia, previste dal previgente articolo, con le nuove deduzioni per oneri di famiglia.

Nel contempo, la disposizione in esame introduce nell’ambito delle deduzioni per oneri di famiglia una specifica deduzione dal reddito spettante per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

La sostituzione delle detrazioni con le nuove deduzioni modifica in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell’imposta dovuta dal contribuente; se, difatti, le detrazioni per oneri di famiglia disciplinate dal previgente articolo 13 del TUIR operavano direttamente in riduzione dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, le nuove deduzioni operano, invece, in riduzione del reddito complessivo.

L’importo della deduzione per oneri di famiglia, spettante secondo gli ammontari stabiliti dai commi 1, 2 e 4-bis del nuovo articolo 12, abbatte pertanto il reddito complessivo del contribuente, unitamente agli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR e alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’articolo 11.

Diversamente dalle detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dal previgente articolo 13 del TUIR, i cui importi erano fissati in funzione del reddito complessivo del contribuente, gli importi stabiliti dal nuovo articolo 12 corrispondono a deduzioni teoriche, il cui ammontare effettivo deve essere determinato sulla base delle regole dettate dal comma 4-ter dell’articolo 12 in commento, come si avrà modo di chiarire più avanti.

3.2 Deduzione per familiare a carico

Il nuovo testo dell’articolo 12 stabilisce, al comma 1, che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a)      3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b)      2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Tali deduzioni spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico.

La disposizione in esame non modifica il limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico; il comma 3 del nuovo articolo 12 stabilisce, infatti, che le deduzioni per oneri di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000 (euro 2.840,51), al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR e che in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica. Il predetto limite, che consente di considerare il soggetto “a carico”, è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Con la circolare n. 10 del 15 marzo 2004 è stato chiarito che, ai fini della verifica della sussistenza della condizione per essere considerati a carico, il reddito deve essere assunto al lordo (cioè senza tener conto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione). Analogamente, si ritiene che il reddito complessivo del familiare debba essere assunto anche al lordo della deduzione per eventuali oneri di famiglia.

Il nuovo articolo 12, comma 1, lett. a) stabilisce, come sopra chiarito, l’attribuzione di una specifica deduzione pari ad euro 3.200 per il coniuge a carico, a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato. 

L’importo di euro 2.900, stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 spetta, invece, con riferimento a ciascun figlio o, alle condizioni specificamente previste dalla norma, ad ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile, e deve essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione. In presenza, ad esempio, di entrambi i genitori che ripartiscono, in misura uguale tra loro, la deduzione teorica spettante per l’unico figlio a carico, l’importo di euro 2.900 dovrà essere suddiviso al 50 % e sulla base dell’ammontare risultante (pari ad euro 1.450), ciascun genitore deve procedere al calcolo della deduzione effettiva spettante applicando le regole dettate dal comma 4-ter.

La deduzione di euro 2.900 per i figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente.

Si rammenta, infine, che anche le nuove deduzioni, al pari delle detrazioni stabilite dal previgente articolo 13, devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate.

L’importo di euro 2.900 è incrementato al verificarsi di alcune condizioni, espressamente indicate nel comma 2 dell’articolo 12 in commento. In particolare, la deduzione è aumentata a:

a)      3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b)      3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c)       3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali deduzioni sostituiscono, pertanto, in presenza delle condizioni disposte dalla norma, la deduzione di euro 2.900 prevista dal comma 1 dell’articolo 12 e sono tra loro alternative; in presenza, ad esempio di un figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni, i contribuenti che hanno diritto alla deduzione potranno ripartire tra di loro la deduzione più favorevole, pari ad euro 3.700.

Anche queste deduzioni, inoltre, devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate; qualora un figlio a carico compia 3 anni, ad esempio, il 12 giugno del 2005, la deduzione teorica spettante dovrà essere calcolata in misura pari a 6/12 di euro 3.450 per i primi sei mesi mentre spetterà in misura pari ai 6/12 di euro 2.900 per i restanti sei mesi.

3.3 La determinazione della deduzione effettiva spettante

Come si è accennato, l’importo effettivo della deduzione spettante per i familiari a carico deve essere calcolato sulla base degli importi teorici previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 12 e secondo le regole dettate dal comma 4-ter del medesimo articolo 12.

La disposizione stabilisce che le deduzioni per oneri di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni teoriche per oneri familiari e delle deduzioni di cui all’articolo 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo del contribuente, e l’importo di 78.000 euro.

Il risultato di tale rapporto potrà essere:

1. maggiore o uguale a 1: in tal caso la deduzione compete per intero;

2. pari a zero o minore: in tal caso la deduzione non compete;

3. compreso tra zero ed 1: in tal caso per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

Il procedimento della deduzione spettante per familiare a carico può essere schematicamente espresso dalla seguente formula:

78.000+deduz. teoriche per oneri di famiglia+oneri deducibili- reddito complessivo

78.000

Il risultato del predetto rapporto deve essere moltiplicato per le deduzioni teoriche al fine di stabilire l’importo di deduzione effettivamente spettante (ossia quello che potrà essere portato in deduzione dal proprio reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito imponibile).

Per una migliore comprensione della disposizione in esame si formulano alcuni esempi, con l’avvertenza che gli importi riportati con l’indicazione dei centesimi di euro dovranno essere arrotondati all’unità di euro in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

 

ESEMPIO 1

Contribuente, che non abbia oneri deducibili da far valere, con un reddito complessivo di euro 20.000 e due figli a carico per il 50 %:

 

Reddito complessivo     

Oneri deducibili              

 

2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni:

Deduzione teorica spettante al 50 %(2.900/2)+ (3.450/2)                          

 

CALCOLO DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA:

 

 

78.000+deduzione teorica-reddito complessivo

78.000

 

 

78.000+3.175-20.000

78.000

= 0,784295

 

 

   Deduzione effettiva spettante (3.175 * 0,7842) =          

 

  20,000 euro

0,000 euro

 

 

3.175,00 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.489,84 euro

 

 

ESEMPIO 2

Contribuente con un reddito complessivo di euro 38.000, oneri deducibili pari ad euro 1.000 e tre figli a carico per il 40 %, di cui uno nato il 20 giugno 2005 e due maggiori di tre anni:

 

 

Reddito complessivo     

Oneri deducibili              

 

3 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni

Deduzione teorica spettante al 40 %

(2.900 * 2 * 40%) + (3.450 * 7/12 * 40 %) = (2.320) + (805)=

 

CALCOLO DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA:

 

 

78.000+oneri deducibili +deduzione teorica-reddito complessivo

78.000

 

 

78.000+1.000+ 3.125-38.000

78.000

= 0,565705

 

 

   Deduzione effettiva spettante (3.125 * 0,5657) =          

 

  38,000,00 euro

1.000,00 euro

 

 

 

3.125,00 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.767,81 euro

 

Si tratta di un meccanismo di calcolo similare a quello previsto dal comma 5 dell’articolo 11 del TUIR per la determinazione dell’importo di deduzione per assicurare la progressività dell’imposta effettivamente spettante (no tax-area). Si ricorda che il rapporto previsto da tale disposizione per il calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta è il seguente:

 

26.000 + oneri deducibili+deduzioni teoriche art.11- reddito complessivo

26.000

 

Ai fini della determinazione della base imponibile il contribuente deve procedere separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia; i relativi ammontari devono essere infatti congiuntamente dedotti, unitamente agli oneri deducibili dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo.

Riprendendo l’esempio 1 ed ipotizzando che il reddito complessivo del contribuente sia formato da un reddito di lavoro dipendente, avremo:

 

ESEMPIO 3

 

Reddito complessivo     

Oneri deducibili              

Deduzione per familiari a carico (esempio 1

 

2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni:

Deduzione teorica spettante al 50 %(2.900/2)+ (3.450/2)                          

 

CALCOLO DELLA DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITÀ SPETTANTE:

26.000+deduzione teorica art. 11-reddito complessivo

26.000

 

 

26.000+3.000+4.500-20.000

26.000

= 0,519231

 

  Deduzione effettiva spettante (7.500 * 0,5192) =

Reddito imponibile (20.000-3.894-2.489,84) =

  20,000 euro

0,000 euro

2489,84 euro 

 

3.175,00 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.894,00 euro

13.616,16 euro

 

4. DEDUZIONE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

La disposizione di cui al comma 349, lettera b), numero 3) l.f. - inserendo il nuovo comma 4-bis all'articolo 12 del TUIR – prevede una nuova deduzione, spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per le persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

La disposizione non prevede che il familiare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, la deduzione compete anche se il familiare non sia nelle condizioni per essere considerato a carico. Non è necessario, inoltre, che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni, come sopra esemplificativamente richiamate, che lo determinano.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

La deduzione in questione, al pari di quelle previste per oneri familiari, non si applica automaticamente, ma mediante il meccanismo di calcolo prima esaminato, diretto ad individuare quanta parte della deduzione stessa i contribuenti possano effettivamente far valere. In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere l'importo della deduzione in esame, di quelle per oneri familiari e degli oneri deducibili ex articolo 10 del TUIR, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

Si sottolinea che ai fini del calcolo soprariportato, in caso di coesistenza di oneri per gli addetti all’assistenza personale e di oneri per familiari a carico, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

L’importo di € 1.820 deve essere considerato come l’importo teorico massimo da utilizzare nell’applicazione del meccanismo diretto ad individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito. Tale importo deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In sostanza, se un contribuente ha sostenuto spese per sè e per uno dei familiari di cui all’art. 433 del c.c., l’importo teorico utilizzabile resta comunque quello di € 1.820.

Lo stesso importo di € 1.820 deve essere considerato quale soglia teorica massima nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Naturalmente, se la spesa sostenuta per l’assistenza non raggiunge il limite di € 1.820, l’ammontare massimo di deduzione teoricamente spettante coinciderà con l’importo della spesa stessa.

Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

La deduzione in commento non pregiudica la possibilità di dedurre ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori versati.

Si ricorda, a tal fine, che la menzionata disposizione prevede la deducibilità, nel limite di € 1.549,37, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare

 

5. LA NUOVA TABELLA DELLE ALIQUOTE D’IMPOSTA

Il comma 349 l.f., nell’ambito della manovra di alleggerimento della pressione fiscale sul reddito delle persone fisiche, ha apportato modifiche al TUIR prevedendo, tra l’altro, la revisione delle aliquote, il cui numero è stato ridotto da cinque a tre, e degli scaglioni per la determinazione dell’imposta.

Le aliquote e gli scaglioni di reddito sono stabiliti dal nuovo art. 13 del TUIR e non più dall’art. 12, che ora, come detto, riguarda la deduzione per oneri di famiglia. E’ stato, infatti, attribuito un nuovo ordine sistematico alle disposizioni in modo da far precedere le norme sulla determinazione dell’imposta da quelle relative agli oneri che possono essere dedotti dal reddito.

Il citato art. 13 del TUIR (concernente la determinazione dell’imposta) prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando le nuove aliquote stabilite per scaglioni di reddito al reddito complessivo assunto al netto sia degli oneri deducibili indicati dall’articolo 10 che della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area, art. 11, la cui misura teorica è rimasta invariata) e della nuova deduzione per oneri di famiglia (art. 12).

Il nuovo assetto, che ha ridotto da 5 a 3 le aliquote ed i relativi scaglioni di reddito, può essere così sintetizzato:

a)      per i redditi fino a 26.000 euro, si applica l’aliquota del 23 per cento;

b)      per i redditi oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, si applica l’aliquota del 33 per cento;

c)       per i redditi oltre 33.500 euro, si applica l’aliquota del 39 per cento.

Oltre alle tre aliquote fissate per l’IRPEF dall’art. 13, il comma 350 l.f. ha previsto, per i redditi superiori a 100.000 euro, un contributo di solidarietà del 4% da applicare alla parte di reddito imponibile che eccede tale importo.

Come emerge chiaramente dalla norma, le nuove disposizioni hanno comportato una rimodulazione dell’ampiezza degli scaglioni di reddito in modo tale da realizzare una generalizzata riduzione del livello di tassazione. Infatti, l’aliquota del 23 per cento, applicabile, secondo la previgente normativa, ai redditi non superiori a 15.000 euro, per effetto delle nuove disposizioni si applica ai redditi fino a 26.000 euro.

La seconda aliquota, fissata nella misura del 33 per cento, si applica allo scaglione di reddito compreso tra 26.000 e 33.500 euro. Nel previgente sistema questo scaglione era suddiviso in tre parti e assoggettato alle aliquote del 29, 31 e 39 per cento. L’ultimo scaglione, infine, è costituito dall’ammontare di reddito superiore a 33.500 euro, al quale si applica l’aliquota del 39 per cento, che nel previgente sistema si applicava all’ammontare di reddito superiore a 32.600 euro e fino a 70.000 euro, oltre il quale si applicava l’aliquota del 45 per cento.

La seguente tabella consente un immediato raffronto tra le aliquote vigenti fino al 31 dicembre 2004 (in vigore dal 1° gennaio del 2003 a seguito della introduzione del primo modulo di riforma dell’IRPEF attuata con la legge n. 289 del 2002) e le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2005.

 

2004

2005

SCAGLIONI DI

REDDITO

ALIQUOTE

SCAGLIONI DI

REDDITO

ALIQUOTE

fino a 15.000 euro

23 per cento

fino a 26.000 euro

23 per cento

oltre 15.000 fino a 29.000 euro

29 per cento

oltre 26.000 euro e fino a 33.500

33 per cento

oltre 29.000 fino a 32.600 euro

31 per cento

oltre 33.500 euro

39 per cento

oltre 32.600 fino a 70.000 euro

39 per cento

oltre 100.000 euro

39+4 per cento

oltre 70.000 euro

45 per cento

 

Per quanto concerne il contributo di solidarietà, la cui previsione non è stata inserita sotto forma di novella al TUIR, la legge finanziaria stabilisce che ad esso si rendono applicabili le disposizioni in materia di imposta sul reddito ai fini della sua dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso.

Circa la natura di tale contributo il Governo ha accolto l’ordine del giorno n. 5310-bis-B/VI/1, approvato dalla Commissione Finanze della Camera il 20 dicembre 2004, nell’ambito del dibattito parlamentare per l’approvazione del disegno di legge finanziaria, con il quale si impegna “ad adoperarsi affinché sia chiarito in via interpretativa, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica, che, ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà ha natura d’imposta, e che, conseguentemente, il contributo stesso rileva ai fini del calcolo dell’imposta lorda sul reddito imponibile del contribuente, della determinazione della misura degli acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo, della tassazione degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, della tassazione delle indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche integrative corrisposte dai fondi pensione, nonché degli adempimenti posti a carico dei sostituti d’imposta.”

In virtù di tale indicazione, in sostanza, il contributo di solidarietà va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un’ulteriore aliquota d’imposta.

Conseguentemente :

·          il contributo concorre insieme all’IRPEF all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d’imposta;

·          l’importo del contributo deve essere considerato nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;

·          il contributo rileva ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare al TFR e alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale;

·          il contributo concorre alla definizione dell’aliquota media nel calcolo della tassazione separata;

·          l’importo del contributo deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti d’imposta;

·           il sostituto d’imposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo.

Si riportano taluni esempi di determinazione dell’imposta dovuta sulla base delle disposizioni vigenti negli anni 2005, 2004 e 2002, dai quali si può individuare il differente carico fiscale derivante dalle modifiche introdotte.

  Esempio 1:

  Contribuente con pensione di € 25.000 e coniuge a carico, in assenza di oneri deducibili.

 

Imposta dovuta per il 2005

Calcolo della no-tax area

(26.000 + 7.000 – 25.000) : 26.000 = 0,3076

0,3076 X 7.000 =

 

calcolo della deduzione per oneri familiari

(78.000 + 3.200 – 25.000) : 78.000 = 0,7205

0,7205 X 3200 =

 

calcolo del reddito imponibile

25.000 – 2.305,6 – 2.153,2=

 

Imposta dovuta

 

 

2.153,20 euro

 

 

 

2.305,60 euro

 

 

20.541,20 euro

 

4.724,48 euro

 

Imposta dovuta per il 2004

Calcolo della no-tax area

(26.000 + 7.000 – 25.000) : 26.000 = 0,3076

0,3076 X 7.000 =

 

Calcolo del reddito imponibile

25.000 – 2.153,2 =

 

Imposta lorda

 

Detrazione per coniuge a carico

Detrazione per redditi di pensione

 

Imposta dovuta 5.725,57 – 496,60 – 70,00 =

 

 

2.153,20 euro

 

 

22.846,80 euro

 

5.725,57 euro

 

496,60 euro

70,00 euro

 

5.158,97 euro

 

Imposta dovuta per il 2002

Reddito imponibile

Imposta lorda

Detrazione redditi di pensione

detrazione per coniuge a carico

 

 

Imposta dovuta 6140,76 - 438,99 - 496,60=

25.000,00 euro

 6140,76 euro

 438,99 euro

496,60 euro

 

 

5.205,17 euro

 

Esempio 2

Contribuente con reddito di lavoro dipendente di € 125.000 e moglie a carico, in assenza di oneri deducibili

 

Imposta dovuta per il 2005

 

Calcolo della no-tax area

(26.000 + 7.500 – 125.000) : 26.000 = -3,5192

deduzione =

 

Calcolo della deduzione per oneri familiari

(78.000 + 3.200 – 125.000) : 78.000 = - 0,5615

deduzione = zero

 

Reddito imponibile

 

Imposta dovuta

 

 

 

Zero

 

 

 

Zero

 

125.000,00 euro

 

45.140,00 euro

 

Imposta dovuta per il 2004

Calcolo della no-tax area

(26.000 + 7.500 – 125.000) : 26.000 = -3,5192

deduzione = zero

 

Reddito imponibile

 

Imposta lorda

Detrazione per coniuge a carico

 

Imposta dovuta 47.962,00 – 422,23 =

 

 

Zero

 

125.000,00 euro

 

47.962,00 euro

422,23 euro

 

47.539,77 euro

 

Imposta dovuta per il 2002

Reddito imponibile

 

Imposta lorda

detrazione redditi di lavoro dipendente

detrazione per coniuge a carico

 

Imposta dovuta 48.038,34 – 51,65 – 422,23 =

125.000,00 euro

 

48.038,34 euro

51,65 euro

422,23 euro

 

47.564,46 euro

 

6. ABROGAZIONE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE, DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA MINORE

Il comma 349 l.f., lett. d), ha abrogato l’art. 14 del Tuir che prevedeva specifiche detrazioni dall’imposta lorda, secondo prestabilite fasce di reddito complessivo, qualora nel reddito complessivo del contribuente confluissero anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

Il riconoscimento di tali detrazioni nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 289 del 2002 aderiva ad una determinata logica impositiva basata sulla scala delle aliquote e sugli scaglioni stabiliti con il primo modulo di riforma dell’IRPEF; esso, pertanto, non risulta più coerente con il nuovo sistema di tassazione dei redditi introdotto dalla legge finanziaria per il 2005.

Nell’attuale sistema, in cui assume carattere preminente la riduzione del numero delle aliquote e l’ampliamento degli scaglioni di reddito, non sono pertanto più previste detrazioni dall’imposta lorda, ad eccezione di quelle consentite in relazione ad oneri sostenuti dal contribuente.

 

7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il comma 352 l.f. inserisce una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un peggioramento del loro trattamento fiscale. A tal fine viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, potranno cioè confrontare la nuova modalità di tassazione con quelle previste dai vecchi sistemi ed applicare quella più favorevole.

L’applicazione della clausola di salvaguardia è stata prevista per la prima volta dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002 - al fine di evitare un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti per gli anni 2003 e 2004 – in occasione dell’introduzione del primo modulo della riforma
dell'IRPEF.

Con la nuova disposizione è stata ulteriormente ampliata la facoltà del contribuente di optare per il sistema di tassazione a lui più favorevole. Egli, infatti, può confrontare il nuovo sistema di tassazione sia con quello in vigore al 31 dicembre 2002 sia con quello risultante dal primo modulo di riforma dell’IRPEF, in vigore fino al 31 dicembre 2004.

Come precisato con la circolare n. 2 del 2003, l’applicazione della clausola di salvaguardia è esclusa in tutte le fattispecie in cui l’imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo, come ad esempio, accade in relazione ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché a quelli soggetti a imposta sostitutiva.

Poiché la scelta da parte del contribuente deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta non è tenuto a porre in essere alcun adempimento in relazione a tale disposizione né in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio. Resta fermo che se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale è tenuto, proprio in sede di assistenza stessa, ad applicare la disposizione in questione.

Si precisa che le disposizioni del TUIR che assumono rilevanza ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono soltanto quelle che contengono le regole strutturali ai fini del calcolo dell’IRPEF. Si tratta, in particolare, delle disposizioni concernenti la determinazione complessiva della base imponibile, le aliquote d’imposta, gli scaglioni di reddito e la determinazione dell’imposta netta.

 

8. TASSAZIONE DEGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2005 anche sugli arretrati di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR.

Per gli emolumenti arretrati erogati a partire dal 1° gennaio 2005, peraltro, cessa anche l’applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 2002, mentre trovano applicazione direttamente quelli introdotti dalla legge finanziaria e in vigore nel 2005. Si ricorda, infatti, che, nel quadro del primo modulo di riforma dell’IRPEF, di cui all’articolo 2 della legge n. 289 del 2002, era previsto che per gli arretrati di lavoro dipendente la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito avesse effetto non dal 2003 ma a partire dal 1° gennaio 2005.

La legge finanziaria, al riguardo, prevede che in caso di erogazione di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione dell’aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto d’imposta deve prendere in considerazione, deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione. A tal fine è stato modificato l’articolo 23, comma 2, lettera c), del DPR n. 600 del 1973.

La disposizione stabilisce, con riferimento agli adempimenti dei sostituti d’imposta, il principio già affermato in via interpretativa con la circolare n. 10 del 2004. In particolare, per quanto concerne gli arretrati di lavoro dipendente percepiti dal 2005, con la menzionata circolare è stato chiarito che il reddito da prendere in considerazione per la determinazione dell’aliquota media applicabile agli arretrati (reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono percepiti) deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no-tax area).

 

9. ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

Il comma 353 l.f. modifica gli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973, concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Le modifiche apportate all’art. 23 riguardano:

·          il comma 2, lett. a) e c);

·          il comma 3, primo periodo;

·          la soppressione del terzo periodo del comma 4.

Le modifiche apportate all’art. 29 riguardano:

·          il comma 1, lett. c);

·          il comma 2, secondo periodo.

Le modifiche sono finalizzate innanzitutto a coordinare la disciplina relativa alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte con la normativa in materia di oneri di famiglia introdotta dalla legge finanziaria e con la nuova numerazione degli articoli del TUIR.

In particolare, per quanto riguarda i riferimenti alle norme del TUIR si segnala che quelli recati dalla previgente formulazione dell’art. 23 del DPR n. 600 si riferivano alla numerazione antecedente alla riforma operata dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che ha introdotto le seguenti modifiche: l’art. 10-bis rubricato “deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione” è diventato art. 11; l’art. 12 rubricato “detrazioni per carichi di famiglia” è diventato art. 13; l’art. 13 rubricato “altre detrazioni” è diventato art. 14.

Il comma 353, lettera a), l.f., nell’introdurre il nuovo regime di deduzioni per oneri di famiglia, ha rinumerato l’art. 13 del TUIR in articolo 12, ha abrogato l’articolo 14 che disciplinava le altre detrazioni e rinumerato l’art. 12 “determinazioni dell’imposta” in articolo 13.

In base alle modifiche apportate dalla legge finanziaria i riferimenti normativi alle disposizioni del TUIR recati dagli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 sono attualmente i seguenti: art. 11 “deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione”; art. 12 “deduzioni per oneri di famiglia”. L’art. 23, comma 3 fa altresì riferimento all’art. 15, già art. 13-bis, “detrazione per oneri”.

9.1 Calcolo della ritenuta

Al comma 2, lett. a), dell’articolo 23, le parole “al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate” sono sostituite con le parole “al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute”.

Secondo la nuova formulazione dell’art. 23, comma 2, lett. a), il sostituto d’imposta effettua la ritenuta sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’art. 51 del TUIR, senza includere le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto delle deduzioni previste dagli art. 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico rapportate al periodo di paga. Non trovano applicazione, in quanto soppresse, le detrazioni per lavoro dipendente.

 La lett. b) del comma 2 dell’art. 23 è rimasta invariata e, pertanto, in sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, ai sensi della lett. b), comma 2, dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, il sostituto d’imposta non deve applicare la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11 né la deduzione di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del TUIR.

Il sostituto, pertanto, in sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive non terrà in considerazione né la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione né la deduzione per oneri di famiglia, ma dovrà tener conto delle mensilità aggiuntive ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo di entrambe le deduzioni.

Con riferimento alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 del TUIR si fa presente che la l.f. non ha apportato modifiche alle modalità di calcolo e applicative di detta deduzione. Si richiamano al riguardo, pertanto, le istruzioni fornite con le circolari n. 2 del 15 gennaio 2003, n. 15 del 5 marzo 2003 e n. 59 del 30 dicembre 2003. In particolare, si richiama quanto chiarito con la circolare n. 15 del 2003, secondo la quale detta deduzione viene riconosciuta autonomamente dal sostituto sulla base del reddito di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde. Tuttavia, il sostituto può invitare il dipendente a fornire gli elementi che consentono una applicazione più precisa di detta deduzione.

 Si evidenzia che il sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, deve tener conto delle deduzioni per familiari a carico (art. 12, comma 1 e 2, del TUIR) e non anche della deduzione riconosciuta per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (art. 12, comma 4-bis, del TUIR). Quest’ultima deduzione, infatti, potrà essere fatta valere dall’interessato in sede di dichiarazione dei redditi.

In merito alle modalità di applicazione delle deduzioni dei commi 1 e 2 dell’art. 12 del TUIR, l’art. 23, comma 2, lett. a), nella nuova formulazione, subordina il loro riconoscimento alle stesse condizioni previste per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia della previgente normativa.

E’ rimasta invariata, pertanto, la disciplina relativa alla comunicazione da parte del sostituito, riferita dalla previgente normativa alle detrazioni per carichi di famiglia.

Il percipiente deve dichiarare di avere diritto a dette deduzioni, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi.

Ove non vi siano state nuove indicazioni da parte del dipendente in ordine alle condizioni già comunicate ai fini della fruizione per l’anno 2004 delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, il sostituto può utilizzare i dati già comunicatigli prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005.

Si segnala, tuttavia, che le deduzioni per oneri di famiglia, a differenza delle precedenti detrazioni, spettano nella misura risultante dall’applicazione del calcolo previsto dal comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR (v. in proposito il precedente par. 3).

Il calcolo della deduzione spettante per oneri di famiglia, analogamente a quanto previsto per il calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione recata dall’art. 11, comma 5, del TUIR, tiene conto dell’ammontare del reddito complessivo.

Il dipendente, pertanto, al fine di consentire che la tassazione operata a titolo di acconto nel corso dell’anno si discosti il meno possibile rispetto a quella che verrà operata in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi, comunica l’ammontare presunto del reddito complessivo in base al quale il sostituto dovrà calcolare le deduzioni spettanti.

Il dipendente può richiedere, altresì, al sostituto di non applicare dette deduzioni nell’ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presume di avere diritto a deduzioni inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero riconosciute dal sostituto. .

Si segnala, pertanto, l’opportunità che il sostituto inviti i dipendenti a comunicare l’ammontare dei redditi diversi da quelli dallo stesso corrisposti.

In mancanza della comunicazione da parte del percipiente del presumibile importo del proprio reddito complessivo, il sostituto considera quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente corrisposto nel corso dell’anno.

In relazione alla determinazione del periodo di spettanza della deduzione per oneri di famiglia di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 del TUIR, resta attuale la previsione del comma 4 del previgente art. 13, ora art. 12 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia. Le deduzioni, come già puntualizzato al paragrafo 3.2, sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Il sostituto d’imposta procederà all’attribuzione delle stesse operandone il ragguaglio al periodo di paga.

Al fine di determinare la ritenuta sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, il sostituto d’imposta deve applicare le aliquote di cui al novellato art. 13 del TUIR, ragguagliando al periodo di paga gli scaglioni annui di reddito. Naturalmente, sulla parte di reddito imponibile eccedente 100.000 euro deve essere applicato, altresì, il contributo di solidarietà del 4 per cento, per un’aliquota complessiva pari al 43 per cento (v. in proposito par. 6).

In sintesi, il sostituto d’imposta deve operare nel seguente modo:

-         determinare l’ammontare delle somme e dei valori che andrà a corrispondere nel periodo d’imposta, tenendo conto delle mensilità aggiuntive e dei compensi della stessa natura;  

-         sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h) del TUIR;

-         calcolare l’importo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, applicando all’ammontare teorico della stessa deduzione la percentuale risultante dal rapporto previsto dall’articolo 11, comma 5, del TUIR;

-         calcolare l’importo della deduzione per oneri di famiglia, applicando all’ammontare teorico della stessa deduzione la percentuale risultante dal rapporto previsto dall’articolo 12, comma 4-ter del TUIR;

-         ragguagliare le deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del TUIR ai singoli periodi di paga;

-         sottrarre dal reddito erogato gli importi delle deduzioni spettanti ed applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportate al periodo di paga e del contributo del 4 per cento.

Per maggiore chiarezza si formula il seguente esempio riguardante un dipendente a tempo indeterminato con:

·                stipendio mensile di 2000 euro (per tredici mensilità),

·                assegno al coniuge di 500 euro mensili versato tramite sostituto d’imposta e, quindi, da escludere dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h), del TUIR

·                deduzione teorica pari a 2.900 euro per figlio a suo carico nella misura del 100 per cento.

 

Reddito di lavoro dipendente = 26.000 - 6.000 =

 

 Deduzione di cui all’art. 11 spettante:

26.000 + 7.500 – 20.000 = 0,5192 * 7.500 =

            26.000

 

Deduzione di cui all’art. 12 spettante:

78.000 + 2.900 – 20.000 = 0,7807 * 2.900 =

            78.000

 

Ragguaglio deduzione articolo 11: 3.894,00 =

                                                      12

 

Ragguaglio deduzione articolo 12: 2.264,03 =

                                                       12

 

Reddito imponibile mensile: 1.500 – 324,50 – 188,67 =

 

Ritenuta mensile: 986,83 * 23 % =

20.000,00 euro

 

 

3.894,00 euro

 

 

 

2.264,03 euro

 

 

324,50 euro

 

 

188,67 euro

 

 

986,83 euro

 

226,97 euro

Reddito imponibile 13a mensilità

 

Ritenuta sulla 13a mensilità: 2.000 * 23%

2.000,00 euro

 

460,00 euro

 

Il procedimento illustrato deve essere seguito anche per determinare l’imposta relativa ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sui quali si applicano le deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del TUIR e sui redditi di pensione.

Si segnala che in caso di variazione in aumento o in diminuzione delle retribuzioni nel corso del periodo d’imposta, il sostituto ridetermina l’importo delle deduzioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo e provvede ad adeguare le ritenute a decorrere dal periodo di paga a partire dal quale risulta modificata la retribuzione. Per le retribuzioni già corrisposte la correzione delle ritenute effettuate può essere operata anche in sede di conguaglio.

 In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno il sostituito può chiedere al sostituto di riconoscergli le nuove deduzioni per oneri di famiglia, come pure la deduzione base (euro 3000) per assicurare la progressività, in relazione all’intero periodo d’imposta.

9.2 Ritenute su emolumenti arretrati

Il comma 353, lett. a), n. 1, l.f. stabilisce che nell’art. 23, comma 2, lett. c) del DPR n. 600 del 1973, dopo le parole “biennio precedente”, sono aggiunte le seguenti: “, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico”. Identica modifica è recata dal comma 353, lett. b), n. 1, l.f. all’articolo 29, comma 1, lett. c) del DPR n. 600.

Nel definire le modalità di determinazione della ritenuta sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) (già art. 16) del TUIR, gli artt. 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973 richiamano i criteri individuati dall’art. 21 (già art. 18) del medesimo testo unico. Tale ultima disposizione prevede che l’imposta applicabile agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti è determinata “applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui (…) sono percepiti”. Per quanto riguarda le aliquote applicabili agli emolumenti arretrati corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2005 si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 9. Gli artt. 23 e 29 specificano che per reddito complessivo netto s’intende “l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso”. La novità apportata dalla riforma consiste nell’espressa precisazione per cui il reddito complessivo netto, come sopra determinato, deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’art. 11 del TUIR e delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del citato testo unico, eventualmente calcolate per il biennio stesso. 3

9.3 Conguaglio

Il comma 353, lett. a), n. 2, l.f. sostituisce il primo periodo del comma 3 dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973. In base a tale modifica, i soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione stessa, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e sui valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del TUIR e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’art. 15 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

A fini del necessario coordinamento con la vigente normativa, sono state apportate le seguenti modifiche:

a) è stato soppresso il riferimento ai compensi e alle indennità di cui all’art. 47, comma 1, lett. b), ora art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR e al relativo termine di comunicazione entro il 12 gennaio dell’anno successivo;

b) è fatto espressamente riferimento all’art. 11 del TUIR relativo alle deduzioni per assicurare la progressività dell’imposizione;

c) il riferimento alle detrazioni d’imposta di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis del TUIR è sostituito con il richiamo alle deduzioni per oneri di famiglia di cui all’art. 12, commi 1 e 2, e detrazioni per oneri di cui all’art. 15.

In base alla nuova formulazione dell’art. 23, comma 3, primo periodo, del DPR 600, in sede di conguaglio, entro il 28 febbraio dell’anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve procedere al ricalcolo definitivo delle deduzioni per assicurare la progressività dell’imposizione e per oneri di famiglia spettanti.

Tenuto conto dell’importo delle deduzioni risultanti da tale calcolo, il sostituto effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, comprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, se riferiti all’anno precedente, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi. Nella certificazione da rilasciare ai sensi dell’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del DPR n. 322 del 22 luglio 1998, il sostituto deve indicare:

 - l’importo della deduzione di cui all’art. 11 del TUIR, riconosciuta per assicurare la progressività dell’imposizione;

- l’importo delle deduzioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del TUIR riconosciute per oneri di famiglia. Tale indicazione deve essere seguita anche in caso di rapporti cessati nel corso del 2005, prima della predisposizione del modello CUD 2006. In tal caso, l’indicazione delle deduzioni per oneri familiari riconosciute deve essere effettuata nelle annotazioni del CUD 2005, utilizzando il codice 99, tabella B. Il comma 353, lett. a), n. 3, l.f. sopprime il terzo periodo del comma 4 dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973.

La disposizione prevedeva che nell’ipotesi di più rapporti di lavoro intrattenuti nel medesimo periodo d’imposta il sostituito, alla consegna della certificazione unica concernente redditi erogati da altri soggetti, dovesse anche comunicare all’ultimo sostituto quale delle opzioni previste al comma 3 intendesse adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.

La soppressione della disposizione comporta il venir meno dell’obbligo della comunicazione al momento della consegna della certificazione unica suddetta.

Rimane invariata, invece, la previsione contenuta nel comma 3, secondo periodo, dell’art. 23 che riserva al sostituito la facoltà di scegliere, dichiarandola al sostituto, fra il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute e l’autorizzazione per il sostituto ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta. Il comma 353, lett. b), n. 2, l.f. sostituisce, inoltre, il comma 2, secondo periodo, dell’art. 29 del DPR 600 del 1973. Il citato comma 2, risultante dalla modifica, è il seguente: “Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’art. 23 con le modalità da esso stabilite. A tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell’art. 23 intende adottare”. Resta confermato, dunque, per i soggetti che ricevono compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, l’obbligo di specificare il tipo di opzione prescelta all’inizio del rapporto di lavoro.

9.4 Decorrenza

Il sostituto d’imposta applica le disposizioni relative alle nuove modalità di determinazione del reddito imponibile a decorrere dal primo periodo di paga del 2005.

9.5 Clausola di salvaguardia

Considerato che la “clausola di salvaguardia” può essere applicata dal contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta, come precisato al paragrafo 8, non dovrà tenerne conto in sede di effettuazione delle ritenute relative ai singoli periodi di paga né in sede di conguaglio. Resta fermo che se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale è tenuto, in tale sede, ad applicare la suddetta clausola.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.