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Roma, 12 gennaio 2005

 

Circolare n. 9/2005

 

Oggetto: Lavoro – Certificazione dei contratti di lavoro – D.M. 21.7.2004 su G.U. n. 198 del 24.8.2004 – Circolare Min. Lavoro n. 48 del 15.12.2004.

 

Come è noto l’istituto della certificazione è stato introdotto in via sperimentale dalla legge Biagi (D.LGVO 276/2003) al fine di ridurre il contenzioso sulla corretta qualificazione (ad esempio autonoma o subordinata) dei rapporti di lavoro.

 

In applicazione di quella legge con il D.M. 21.7.2004 il Ministro del Lavoro ha ora dettato le regole per la costituzione delle apposite Commissioni presso le direzioni provinciali del lavoro e le province. Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha inoltre fornito un vademecum sui vari aspetti del procedimento di certificazione, indicando per alcune tipologie contrattuali (tra cui i contratti a progetto, intermittente, part-time e di associazione in partecipazione) gli elementi utili alla loro individuazione.

 

Pur se completata la fase attuativa, non sembra agevole l’effettiva diffusione del nuovo istituto considerata la forte opposizione manifestata sin dall’inizio dalla CGIL secondo la quale la certificazione snaturerebbe la funzione di tutela e di rappresentanza del sindacato indebolendo la possibilità per i lavoratori di rivendicare i propri diritti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.116/2004

 

Allegati due

 

Lo/lo

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G.U. n. 198 del 24.8.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2004

Istituzione  delle  commissioni di certificazione presso le direzioni
provinciali  e  presso  le province, ai sensi del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).
 
       IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
    Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione
  1. Presso  le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del  lavoro  e  presso  le province sono costituite le commissioni di
certificazione  di  cui  all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale
del  lavoro  e'  composta dal dirigente preposto, che la presiede, da
due  funzionari  addetti  al  servizio  politiche  del  lavoro, da un
rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
  3. La commissione di certificazione presso la provincia e' composta
dal   dirigente  del  servizio  provinciale  per  l'impiego,  che  la
presiede,  da  tre funzionari del servizio provinciale competente, da
un  rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due
rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su
designazione  delle  organizzazioni  sindacali  comparativamente piu'
rappresentative  a  livello  provinciale  e da due rappresentanti dei
datori  di  lavoro,  nominati  dal  presidente  della  commissione su
designazione    delle    organizzazioni    dei   datori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.
  4. Alle   riunioni   delle   commissioni   partecipano,   a  titolo
consultivo,  un  rappresentante  della  Agenzia  delle  entrate ed un
rappresentante  del  consiglio provinciale degli ordini professionali
di  appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del
1979.
  5. Ai  fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza,
rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
  6. La  comunicazione  del calendario della seduta con l'indicazione
delle  relative  pratiche  rivolta  all'INPS,  INAIL  e Agenzia delle
entrate  ha  valore  di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  n. 276 del 2003. Le medesime
autorita'  possono  presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi
momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
  7. La  partecipazione  alle  riunioni  della  commissione  non  da'
diritto ad alcun rimborso o compenso.
  8. Ai  sensi  dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276
del  2003,  le  commissioni  possono stipulare una convenzione per la
costituzione  di  una  commissione unitaria di certificazione. In tal
caso   le   modalita'   di  costituzione  e  di  funzionamento  della
commissione  unitaria  sono  stabilite  dalla  convenzione stessa nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e
di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi
dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 
                               Art. 2.
                     Modalita' di funzionamento
  1. Le  commissioni  operano  nel  rispetto  delle  norme di legge e
secondo  un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a
trasmettere  i  propri  regolamenti interni al Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' con
le disposizioni di legge e regolamento.
  2. Ricevuta  l'istanza  scritta comune delle parti del contratto di
lavoro,  il  presidente della commissione di certificazione, valutata
la  regolarita'  della  documentazione  di cui all'art. 3, provvede a
convocare  le  parti stesse, al fine di procedere alla certificazione
del  contratto.  La  convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. La
convocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora
le   parti  nell'istanza  hanno  al  tal  fine  indicato  il  proprio
indirizzo.
  3. Nel  rispetto  del  proprio  regolamento  interno, il presidente
provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione,
tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
  4. Qualora  risulti  necessario,  e sempre nel rispetto del proprio
regolamento  interno,  il  dirigente  della direzione provinciale del
lavoro   o   del   servizio  provinciale  puo'  costituire  eventuali
sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
 
                               Art. 3.
                   Procedimento di certificazione
  1. Il  procedimento  di  certificazione ha inizio ad istanza comune
delle  parti  del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e
3,  e  si  conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della  stessa  ovvero  dal ricevimento della ulteriore documentazione
che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.
  2. L'istanza  di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra'
essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle
parti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari.
  3. L'istanza   di   certificazione   deve  contenere  l'indicazione
espressa   degli  effetti  civili,  amministrativi,  previdenziali  o
fiscali  in  relazione  ai quali le parti chiedono la certificazione,
inoltre   deve   essere   corredata   dall'originale   del  contratto
sottoscritto  dalle  parti,  contenente  i  dati anagrafici e fiscali
delle stesse.
  4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione
verifica  la  correttezza  del contratto scelto dalle parti e, ove si
renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
  5. Completato  l'esame  della  documentazione prodotta ed espletata
l'audizione  delle  parti,  viene redatto l'atto di certificazione ai
sensi dell'art. 6.
 
                               Art. 4.
                Attivita' di consulenza e assistenza
  1. Nel  corso  del  procedimento  di cui all'art. 3, la commissione
presta  attivita'  di  consulenza  e assistenza sia in relazione alla
stipulazione  del  contratto  di  lavoro  e  del  relativo  programma
negoziale  sia  in  relazione  alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta
qualificazione dei contratti di lavoro.
  2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
 
                               Art. 5.
                        Audizione delle parti
  1. Le  parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data
e  nell'ora  stabilite.  L'eventuale  assenza anche solo di una delle
parti   rende   improcedibile   l'istanza   e   rende  necessaria  la
presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.
  2. L'audizione   delle   parti   ha  per  oggetto  l'assunzione  di
informazioni  sui  fatti  e  sugli  elementi dedotti o da dedurre nel
contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
  3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso
di  comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione,
possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
  4. Datore  di  lavoro  e  lavoratore  possono farsi assistere dalle
rispettive   organizzazioni   sindacali   o  di  categoria  o  da  un
professionista  regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessaria
qualora   la   parte   sia   presente   in   persona  di  un  proprio
rappresentante.
  5. Delle  dichiarazioni  rese  dalle parti e della attivita' svolta
dalla  commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di
certificazione.
 
                               Art. 6.
                   Provvedimento di certificazione
  1. L'atto    di   certificazione   ha   natura   di   provvedimento
amministrativo.  Deve  essere  motivato e contenere l'indicazione dei
rimedi  esperibili  avverso  di  esso,  del  termine,  nonche'  della
autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere,  ai  sensi dell'art. 80 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  2. Il  provvedimento  di  certificazione  deve  contenere esplicita
menzione   degli  effetti  civili,  amministrativi,  previdenziali  o
fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
A  tal  fine  al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le
principali  conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei
contratti certificati.
  3. Il  provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali
scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei
soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni dagli
stessi eventualmente presentate.
  4. Il  provvedimento  viene  sottoscritto, ai fini della validita',
dai componenti di diritto della commissione.
  5.   Copia  del  provvedimento  viene  rilasciata  alle  parti  del
contratto   di   lavoro   che   hanno   sottoscritto   l'istanza   di
certificazione.
 
                               Art. 7.
               Conservazione dei contratti certificati
  1. I  contratti  certificati  e i relativi fascicoli, contenenti la
documentazione   afferente,   devono   essere  conservati  presso  la
direzione  provinciale  del  lavoro o presso la provincia, secondo la
titolarita'  del  procedimento  di  certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso.
L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.
 
                               Art. 8.
                    Commissione di certificazione
              del regolamento interno delle cooperative
  1. La   certificazione   dei  regolamenti  interni  delle  societa'
cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuati
o che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art.
6  della  legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e'
effettuata  secondo  la procedura dettata dal presente decreto presso
la specifica commissione di cui al comma 2.
  2. La  commissione  di certificazione del regolamento interno delle
cooperative  e' istituita presso la provincia. Essa e' composta da un
presidente,  indicato  dalla  stessa,  e  in  maniera  paritetica dai
rappresentanti  delle  associazioni  di  rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
 
                               Art. 9.
       Commissione di certificazione dei contratti di appalto
  1. La  certificazione  dei contratti di appalto, prevista dall'art.
84  del decreto legislativo n. 276 del 2003, e' effettuata secondo la
procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
 
                              Art. 10.
                         Attivita' formative
  1. Al  fine  di  garantire un uniforme comportamento da parte delle
commissioni  di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria
di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  le  province  provvedono ad organizzare, nei limiti delle
risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente,
attivita'  di  carattere  formativo  e  informativo  sugli  argomenti
oggetto delle procedure di certificazione.
 
                              Art. 11.
                      Codici di buone pratiche
  1. In  attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78,
comma  4,  e  84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le
commissioni   di   certificazione  operano  sulla  base  del  proprio
regolamento interno.
 
                              Art. 12.
                          Norme di chiusura
  1. Nel  rispetto  delle  disposizioni dettate dal presente decreto,
ciascuna  delle  sedi  abilitate  allo  svolgimento dell'attivita' di
certificazione  provvede  autonomamente  a  determinare  le eventuali
ulteriori  fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  2. La  pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno
degli  organi  di  cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003  rende  improcedibile  la  riproposizione della medesima istanza
davanti allo stesso o altro organo.
  3. Nel  caso  in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego
di  certificazione,  una  successiva  istanza  puo'  essere  proposta
davanti   allo  stesso  o  a  diverso  organo,  solo  se  fondata  su
presupposti  e  motivi  diversi.  Le condizioni per la procedibilita'
dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.
  4. Ai  fini  di  cui  ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare
esplicitamente,  nell'istanza  di  certificazione  di cui all'art. 3,
commi  1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti
certificatori   pendenti   e   che   non   stati   emessi  precedenti
provvedimenti  di  diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di
sussistenza   di   tali   provvedimenti,   devono   allegarne   copia
all'istanza.
    Roma, 21 luglio 2004
                                                  Il Ministro: Maroni
 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale Attività Ispettiva

Circolare n. 48/2004 Prot. n. 126 del 15.12.2004 

 

Commissioni di Certificazione – Istituzione – Regolamenti interni – D.M. 21 luglio 2004 - Artt. 75 e segg. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Chiarimenti operativi

 

In relazione alla pubblicazione del DM 21 luglio 2004, con riferimento specifico alle problematiche inerenti alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni di Certificazione da istituirsi all'interno delle Direzioni Provinciali del Lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.

 

Costituzione e composizione – La Commissione, come noto, deve essere costituita all'interno del Servizio Politiche del Lavoro, mediante decreto del Dirigente.

Quanto alla sua composizione va in primo luogo evidenziato che la presidenza da parte del Dirigente è funzionale ad assicurare una elevata e qualificata attenzione da parte dell'ufficio all'attività in esame.

Per quel che riguarda i membri che compongono la Commissione, l'individuazione di "due funzionari addetti al Servizio Politiche del Lavoro" (art. 1, comma 2, D.M. 21 luglio 2004), nei casi di assoluta necessità derivante dalla carenza in organico di tali figure professionali, può avvenire anche mediante la scelta di altri funzionari dell'ufficio da adibire temporaneamente al Servizio Politiche del Lavoro.

Al fine dell'emanazione del decreto di costituzione, il Dirigente provvede a richiedere ai Dirigenti delle sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL, un elenco di rappresentanti da nominare quali membri di diritto della Commissione di certificazione; ferma restando la partecipazione di un solo rappresentante di ciascun Istituto.

Infine, per quanto concerne la rappresentanza degli ordini professionali di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e della Agenzia delle Entrate, considerata la natura consultiva della partecipazione alla Commissione di certificazione, tenuta presente l'esigenza di ottenere il più ampio e qualificato apporto di tutte le componenti professionali in materia giuslavoristica e valutato altresì l'impegno richiesto per la partecipazione ai lavori della Commissione, si ritiene che il Dirigente della Direzione provinciale del lavoro debba richiedere a ciascun ordine professionale e alla sede territorialmente competente della Agenzia delle Entrate un elenco di nominativi dei professionisti o funzionari da individuare per la partecipazione alle riunioni della Commissione. L'individuazione del professionista e del rappresentante della Agenzia delle Entrate che interviene alla singola seduta della Commissione di certificazione è effettuata, rispettivamente, da ciascun ordine professionale e dalla sede territorialmente competente della Agenzia delle Entrate.

 

Sottocommissioni – Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004 si ritiene che il Dirigente, valutato il carico di lavoro della Commissione di certificazione, secondo le previsioni del Regolamento interno adottato, possa procedere, mediante proprio decreto, alla costituzione di una o più sottocommissioni, con funzioni istruttorie. Ai lavori delle sottocommissioni partecipano con compiti consultivi anche i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e dei Consigli Provinciali degli Ordini professionali.

 

Procedimento – Nelle more dell'emanazione del D.M. di cui all'art. 78, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, l'istanza di certificazione, sottoscritta da entrambe le parti, può essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato alla presente.

Qualora nell'istanza non siano espressamente indicati gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 21 luglio 2004, l'istanza deve ritenersi improcedibile.

L'audizione di cui all'art. 5 del D.M. 21 luglio 2004 può essere effettuata con l'assistenza dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria ovvero da un professionista regolarmente abilitato, ai sensi dell'art. 5, comma 4. Si ricorda che tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.

Particolarmente rilevante risulta essere la fase dell'audizione delle parti in quanto, così come previsto dall'art. 4 del D.M. 21 luglio 2004 che riprende i contenuti dell'art. 81 del D.Lgs n. 276/2003, la Commissione svolge altresì i compiti di consulenza e assistenza per la stipula del contratto e del programma negoziale.

Si sottolinea, inoltre, che tale attività si inquadra in un indirizzo del Legislatore ben più ampio; vedasi al riguardo, il D.Lgs. 124/2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in base al quale le articolazioni periferiche del Ministero assumono sempre di più la funzione, particolarmente qualificata, della promozione e prevenzione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che si affianca a quella tradizionale di vigilanza. Tale orientamento rappresenta, poi, una valorizzazione di quanto previsto dall'art. 5, comma e) della legge n. 30/2003 laddove si parla di "programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione".

Ai sensi del citato art. 81, D.Lgs. 276/2003, inoltre, l'attività di consulenza e assistenza da

parte dell'organo collegiale deve essere "effettiva" e non può esplicarsi in un' attività meramente burocratica; la stessa, pertanto, pur non assumendo un valore giuridico di natura vincolante come è, invece,  il compito certificatorio, deve essere finalizzata ad evidenziare sia la esatta qualificazione del rapporto di lavoro che la disponibilità dei diritti eventualmente negoziabili.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni; peraltro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultima parte, del D.M. 21 luglio 2004, poiché il concetto "documentazione" utilizzato nella norma va inteso in senso funzionale e non meramente materiale, il termine dei trenta giorni decorre nuovamente dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all'istanza, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati.

Si chiarisce che sia con riferimento allo svolgimento della attività di assistenza e consulenza di cui all'art. 4 del D.M., sia con riguardo alla più complessa attività istruttoria della Commissione, la nomina del relatore di cui all'art. 4, comma 2 può riguardare indistintamente ciascuno dei membri di diritto, individuato nel calendario dei lavori predisposto dal Presidente della Commissione.

Si precisa a tal fine che la comunicazione del calendario dei lavori a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate deve necessariamente contenere l'indicazione esatta delle istanze di certificazione che verranno esaminate nelle singole sedute (nominativo delle parti, tipologia contrattuale ed effetti richiesti), al fine di soddisfare la previsione di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 1, comma 6 D.M.). Analoga comunicazione deve essere effettuata nei riguardi di autorità pubbliche o di altri Enti ed Istituti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria nei casi in cui il contratto da certificare attenga ad effetti che operano nei loro riguardi, al fine di consentire la loro partecipazione alla seduta della Commissione a titolo consultivo o comunque la presentazione di eventuali osservazioni.

 

Provvedimento – Il provvedimento di certificazione deve essere redatto in triplice originale: uno rimane agli atti d'ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall'art. 7 del D.M. 21 luglio 2004, mentre gli altri due devono essere consegnati alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. In conformità alla previsione normativa che stabilisce l'obbligo il presentare l'istanza in bollo, anche il relativo provvedimento di certificazione, nei due originali consegnati o trasmessi alle parti, deve essere redatto in bollo. Al contrario il provvedimento di diniego dovrà essere redatto in carta libera.  Il verbale di audizione, redatto separatamente dalla Commissione o dalla sottocommissione, va allegato, quale parte integrante, al provvedimento di certificazione, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D.M.

Quanto alla regolare costituzione della Commissione all'atto di redazione del provvedimento di certificazione, deve intendersi ritualmente costituita quando risultino presenti tutti i membri di diritto della stessa (art. 1, comma 5, D.M.). Conseguentemente, per quel che concerne il quorum deliberativo, si ritiene che il provvedimento di certificazione debba essere necessariamente deliberato a maggioranza dai membri di diritto, i quali devono comunque sottoscriverlo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004, ai fini della validità.

Gli effetti della certificazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 276/2003, decorrono a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di certificazione da parte dei membri di diritto della Commissione.

 

Regolamento interno e c.d. "buone pratiche" – La Commissione opererà secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella prima seduta e predisposto secondo la bozza che si allega alla presente circolare.

Peraltro, nelle more della emanazione del D.M. di cui agli artt. 78, comma 4, e 84, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 21 luglio 2004, il regolamento interno che deve essere trasmesso alla Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e alla Direzione Generale per l'attività ispettiva contiene linee guida per la certificazione delle diverse tipologie dei contratti di lavoro.

A tal fine nella bozza di regolamento interno, che si propone a codesti Uffici, sono state elaborati apposite linee guida e procedure codificate per l'espletamento della attività di certificazione.

 

IL MINISTRO

Roberto MARONI