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Roma, 12 gennaio 2005
Circolare n. 9/2005
Oggetto: Lavoro – Certificazione dei contratti di lavoro – D.M. 21.7.2004
su G.U. n. 198 del 24.8.2004 – Circolare Min. Lavoro n. 48 del 15.12.2004.
Come è noto l’istituto della certificazione è stato introdotto in via
sperimentale dalla legge Biagi (D.LGVO 276/2003) al fine di ridurre il contenzioso
sulla corretta qualificazione (ad esempio autonoma o subordinata) dei rapporti
di lavoro.
In applicazione di quella legge con il D.M. 21.7.2004 il Ministro del
Lavoro ha ora dettato le regole per la costituzione delle apposite Commissioni
presso le direzioni provinciali del
lavoro e le province. Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro
ha inoltre fornito un vademecum sui vari aspetti del procedimento di
certificazione, indicando per alcune tipologie contrattuali (tra cui i
contratti a progetto, intermittente, part-time e di associazione in
partecipazione) gli elementi utili alla loro individuazione.
Pur se completata la fase attuativa, non sembra agevole l’effettiva
diffusione del nuovo istituto considerata la forte opposizione manifestata sin
dall’inizio dalla CGIL secondo la quale la certificazione snaturerebbe la
funzione di tutela e di rappresentanza del sindacato indebolendo la possibilità
per i lavoratori di rivendicare i propri diritti.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.116/2004 |
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Allegati due |
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Lo/lo |
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G.U. n. 198 del 24.8.2004 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2004
Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioniprovinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreta:
Art. 1. Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione 1. Presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politichedel lavoro e presso le province sono costituite le commissioni dicertificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) del decretolegislativo n. 276 del 2003. 2. La commissione di certificazione presso la direzione provincialedel lavoro e' composta dal dirigente preposto, che la presiede, dadue funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da unrappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL. 3. La commissione di certificazione presso la provincia e' compostadal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che lapresiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, daun rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da duerappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione sudesignazione delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti deidatori di lavoro, nominati dal presidente della commissione sudesignazione delle organizzazioni dei datori di lavorocomparativamente piu' rappresentative a livello provinciale. 4. Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titoloconsultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed unrappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionalidi appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del1979. 5. Ai fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza,rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3. 6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazionedelle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delleentrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2,lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesimeautorita' possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasimomento e comunque fino al termine della seduta della commissione. 7. La partecipazione alle riunioni della commissione non da'diritto ad alcun rimborso o compenso. 8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276del 2003, le commissioni possono stipulare una convenzione per lacostituzione di una commissione unitaria di certificazione. In talcaso le modalita' di costituzione e di funzionamento dellacommissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nelrispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto edi eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensidell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 2.Modalita' di funzionamento
1. Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge esecondo un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute atrasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro edelle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' conle disposizioni di legge e regolamento. 2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto dilavoro, il presidente della commissione di certificazione, valutatala regolarita' della documentazione di cui all'art. 3, provvede aconvocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazionedel contratto. La convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. Laconvocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualorale parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprioindirizzo. 3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il presidenteprovvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione,tenuto conto del numero delle istanze pervenute. 4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprioregolamento interno, il dirigente della direzione provinciale dellavoro o del servizio provinciale puo' costituire eventualisottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
Art. 3. Procedimento di certificazione 1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comunedelle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e3, e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimentodella stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazioneche venga richiesta ad integrazione dalla commissione. 2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra'essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalleparti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari. 3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazioneespressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali ofiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione,inoltre deve essere corredata dall'originale del contrattosottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscalidelle stesse. 4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissioneverifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove sirenda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni. 5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletatal'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione aisensi dell'art. 6.
Art. 4. Attivita' di consulenza e assistenza 1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 3, la commissionepresta attivita' di consulenza e assistenza sia in relazione allastipulazione del contratto di lavoro e del relativo programmanegoziale sia in relazione alle modifiche del programma negozialemedesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, conparticolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esattaqualificazione dei contratti di lavoro. 2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
Art. 5. Audizione delle parti 1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella datae nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delleparti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria lapresentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3. 2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione diinformazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nelcontratto di lavoro di cui si chiede la certificazione. 3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in casodi comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione,possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato. 4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dallerispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da unprofessionista regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessariaqualora la parte sia presente in persona di un propriorappresentante. 5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attivita' svoltadalla commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale dicertificazione.
Art. 6. Provvedimento di certificazione 1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimentoamministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione deirimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonche' dellaautorita' cui e' possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 deldecreto legislativo n. 276 del 2003. 2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicitamenzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali ofiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predispostedal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono leprincipali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche deicontratti certificati. 3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentaliscaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza deisoggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni daglistessi eventualmente presentate. 4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validita',dai componenti di diritto della commissione. 5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti delcontratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza dicertificazione.
Art. 7. Conservazione dei contratti certificati 1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti ladocumentazione afferente, devono essere conservati presso ladirezione provinciale del lavoro o presso la provincia, secondo latitolarita' del procedimento di certificazione, per un periodo dialmeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso.L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.
Art. 8.Commissione di certificazione
del regolamento interno delle cooperative 1. La certificazione dei regolamenti interni delle societa'cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuatio che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e'effettuata secondo la procedura dettata dal presente decreto pressola specifica commissione di cui al comma 2. 2. La commissione di certificazione del regolamento interno dellecooperative e' istituita presso la provincia. Essa e' composta da unpresidente, indicato dalla stessa, e in maniera paritetica dairappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza etutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali deilavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
Art. 9. Commissione di certificazione dei contratti di appalto 1. La certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art.84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e' effettuata secondo laprocedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
Art. 10. Attivita' formative 1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte dellecommissioni di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitariadi cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politichesociali e le province provvedono ad organizzare, nei limiti dellerisorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente,attivita' di carattere formativo e informativo sugli argomentioggetto delle procedure di certificazione.
Art. 11. Codici di buone pratiche 1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78,comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 lecommissioni di certificazione operano sulla base del proprioregolamento interno.
Art. 12. Norme di chiusura 1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto,ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell'attivita' dicertificazione provvede autonomamente a determinare le eventualiulteriori fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, deldecreto legislativo n. 276 del 2003. 2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad unodegli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanzadavanti allo stesso o altro organo. 3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniegodi certificazione, una successiva istanza puo' essere propostadavanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata supresupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilita'dell'istanza sono valutate dalla commissione adita. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarareesplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'art. 3,commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenticertificatori pendenti e che non stati emessi precedentiprovvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso disussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copiaall'istanza. Roma, 21 luglio 2004 Il Ministro: Maroni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale Attività Ispettiva
Circolare n. 48/2004 Prot. n. 126
del 15.12.2004
Commissioni di Certificazione –
Istituzione – Regolamenti interni – D.M. 21 luglio 2004 - Artt. 75 e segg.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Chiarimenti operativi
In relazione alla pubblicazione del DM 21 luglio 2004, con riferimento
specifico alle problematiche inerenti alla costituzione e al funzionamento
delle Commissioni di Certificazione da istituirsi all'interno delle Direzioni
Provinciali del Lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti
operativi.
Costituzione e composizione – La Commissione,
come noto, deve essere costituita all'interno del Servizio Politiche del
Lavoro, mediante decreto del Dirigente.
Quanto alla sua composizione va in primo luogo evidenziato che la
presidenza da parte del Dirigente è funzionale ad assicurare una elevata e
qualificata attenzione da parte dell'ufficio all'attività in esame.
Per quel che riguarda i membri che compongono la Commissione,
l'individuazione di "due funzionari addetti al Servizio Politiche del
Lavoro" (art. 1, comma 2, D.M. 21 luglio 2004), nei casi di assoluta
necessità derivante dalla carenza in organico di tali figure professionali, può
avvenire anche mediante la scelta di altri funzionari dell'ufficio da adibire
temporaneamente al Servizio Politiche del Lavoro.
Al fine dell'emanazione del decreto di costituzione, il Dirigente
provvede a richiedere ai Dirigenti delle sedi territoriali dell'INPS e
dell'INAIL, un elenco di rappresentanti da nominare quali membri di diritto
della Commissione di certificazione; ferma restando la partecipazione di un
solo rappresentante di ciascun Istituto.
Infine, per quanto concerne la rappresentanza degli ordini
professionali di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e della Agenzia delle
Entrate, considerata la natura consultiva della partecipazione alla Commissione
di certificazione, tenuta presente l'esigenza di ottenere il più ampio e
qualificato apporto di tutte le componenti professionali in materia
giuslavoristica e valutato altresì l'impegno richiesto per la partecipazione ai
lavori della Commissione, si ritiene che il Dirigente della Direzione
provinciale del lavoro debba richiedere a ciascun ordine professionale e
alla sede territorialmente competente della Agenzia delle Entrate un elenco di
nominativi dei professionisti o funzionari da individuare per la partecipazione
alle riunioni della Commissione. L'individuazione del professionista e del
rappresentante della Agenzia delle Entrate che interviene alla singola seduta
della Commissione di certificazione è effettuata, rispettivamente, da ciascun
ordine professionale e dalla sede territorialmente competente della Agenzia
delle Entrate.
Sottocommissioni – Ai sensi dell'art.
2, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004 si ritiene che il Dirigente, valutato il
carico di lavoro della Commissione di certificazione, secondo le previsioni del
Regolamento interno adottato, possa procedere, mediante proprio decreto, alla
costituzione di una o più sottocommissioni, con funzioni istruttorie. Ai lavori
delle sottocommissioni partecipano con compiti consultivi anche i
rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e dei Consigli Provinciali degli
Ordini professionali.
Procedimento – Nelle more dell'emanazione del
D.M. di cui all'art. 78, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, l'istanza di
certificazione, sottoscritta da entrambe le parti, può essere presentata
utilizzando l'apposito modello allegato alla presente.
Qualora nell'istanza non siano espressamente indicati gli effetti di
cui all'art. 3, comma 3, D.M. 21 luglio 2004, l'istanza deve ritenersi
improcedibile.
L'audizione di cui all'art. 5 del D.M. 21 luglio 2004 può essere
effettuata con l'assistenza dalle rispettive organizzazioni sindacali o di
categoria ovvero da un professionista regolarmente abilitato, ai sensi
dell'art. 5, comma 4. Si ricorda che tale assistenza è necessaria qualora la
parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.
Particolarmente rilevante risulta essere la fase dell'audizione delle
parti in quanto, così come previsto dall'art. 4 del D.M. 21 luglio 2004 che
riprende i contenuti dell'art. 81 del D.Lgs n. 276/2003, la Commissione svolge
altresì i compiti di consulenza e assistenza per la stipula del contratto e del
programma negoziale.
Si sottolinea, inoltre, che tale attività si inquadra in un indirizzo
del Legislatore ben più ampio; vedasi al riguardo, il D.Lgs. 124/2004 sulla
razionalizzazione delle funzioni ispettive in base al quale le articolazioni
periferiche del Ministero assumono sempre di più la funzione, particolarmente
qualificata, della promozione e prevenzione della normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale che si affianca a quella tradizionale di
vigilanza. Tale orientamento rappresenta, poi, una valorizzazione di quanto
previsto dall'art. 5, comma e) della legge n. 30/2003 laddove si parla di
"programma negoziale concordato dalle parti in sede di
certificazione".
Ai sensi del citato art. 81, D.Lgs. 276/2003, inoltre, l'attività di
consulenza e assistenza da
parte dell'organo collegiale deve essere "effettiva" e non
può esplicarsi in un' attività meramente burocratica; la stessa, pertanto, pur
non assumendo un valore giuridico di natura vincolante come è, invece, il
compito certificatorio, deve essere finalizzata ad evidenziare sia la esatta
qualificazione del rapporto di lavoro che la disponibilità dei diritti
eventualmente negoziabili.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni; peraltro, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, ultima parte, del D.M. 21 luglio 2004, poiché il
concetto "documentazione" utilizzato nella norma va inteso in senso
funzionale e non meramente materiale, il termine dei trenta giorni decorre
nuovamente dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie
disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente
richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all'istanza, ivi compresa
la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di
audizione e in quella sede documentati.
Si chiarisce che sia con riferimento allo svolgimento della attività
di assistenza e consulenza di cui all'art. 4 del D.M., sia con riguardo alla
più complessa attività istruttoria della Commissione, la nomina del relatore di
cui all'art. 4, comma 2 può riguardare indistintamente ciascuno dei membri di
diritto, individuato nel calendario dei lavori predisposto dal Presidente della
Commissione.
Si precisa a tal fine che la comunicazione del calendario dei lavori a
INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate deve necessariamente contenere
l'indicazione esatta delle istanze di certificazione che verranno esaminate
nelle singole sedute (nominativo delle parti, tipologia contrattuale ed effetti
richiesti), al fine di soddisfare la previsione di cui all'art. 78, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 1, comma 6 D.M.). Analoga comunicazione
deve essere effettuata nei riguardi di autorità pubbliche o di altri Enti ed
Istituti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria nei casi
in cui il contratto da certificare attenga ad effetti che operano nei loro
riguardi, al fine di consentire la loro partecipazione alla seduta della
Commissione a titolo consultivo o comunque la presentazione di eventuali
osservazioni.
Provvedimento – Il provvedimento di
certificazione deve essere redatto in triplice originale: uno rimane agli atti
d'ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall'art. 7 del D.M.
21 luglio 2004, mentre gli altri due devono essere consegnati alle parti che
hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. In conformità alla previsione
normativa che stabilisce l'obbligo il presentare l'istanza in bollo, anche il
relativo provvedimento di certificazione, nei due originali consegnati o
trasmessi alle parti, deve essere redatto in bollo. Al contrario il
provvedimento di diniego dovrà essere redatto in carta libera. Il verbale
di audizione, redatto separatamente dalla Commissione o dalla sottocommissione,
va allegato, quale parte integrante, al provvedimento di certificazione, ai
sensi dell'art. 5, co. 5, del D.M.
Quanto alla regolare costituzione della Commissione all'atto di
redazione del provvedimento di certificazione, deve intendersi ritualmente
costituita quando risultino presenti tutti i membri di diritto della stessa
(art. 1, comma 5, D.M.). Conseguentemente, per quel che concerne il quorum
deliberativo, si ritiene che il provvedimento di certificazione debba essere
necessariamente deliberato a maggioranza dai membri di diritto, i quali devono
comunque sottoscriverlo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004,
ai fini della validità.
Gli effetti della certificazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n.
276/2003, decorrono a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di
certificazione da parte dei membri di diritto della Commissione.
Regolamento interno e c.d. "buone pratiche" – La Commissione opererà secondo le disposizioni contenute nel
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella prima seduta e
predisposto secondo la bozza che si allega alla presente circolare.
Peraltro, nelle more della emanazione del D.M. di cui agli artt. 78,
comma 4, e 84, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi dell'art. 11 del D.M.
21 luglio 2004, il regolamento interno che deve essere trasmesso alla Direzione
Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e alla Direzione Generale per
l'attività ispettiva contiene linee guida per la certificazione delle diverse
tipologie dei contratti di lavoro.
A tal fine nella bozza di regolamento interno, che si propone a
codesti Uffici, sono state elaborati apposite linee guida e procedure
codificate per l'espletamento della attività di certificazione.
IL MINISTRO
Roberto MARONI