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Roma, 12 gennaio 2005
Circolare n. 9/2005
Oggetto: Lavoro – Certificazione dei contratti di lavoro – D.M. 21.7.2004
su G.U. n. 198 del 24.8.2004 – Circolare Min. Lavoro n. 48 del 15.12.2004.
Come è noto l’istituto della certificazione è stato introdotto in via
sperimentale dalla legge Biagi (D.LGVO 276/2003) al fine di ridurre il contenzioso
sulla corretta qualificazione (ad esempio autonoma o subordinata) dei rapporti
di lavoro.
In applicazione di quella legge con il D.M. 21.7.2004 il Ministro del
Lavoro ha ora dettato le regole per la costituzione delle apposite Commissioni
presso le direzioni provinciali del
lavoro e le province. Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro
ha inoltre fornito un vademecum sui vari aspetti del procedimento di
certificazione, indicando per alcune tipologie contrattuali (tra cui i
contratti a progetto, intermittente, part-time e di associazione in
partecipazione) gli elementi utili alla loro individuazione.
Pur se completata la fase attuativa, non sembra agevole l’effettiva
diffusione del nuovo istituto considerata la forte opposizione manifestata sin
dall’inizio dalla CGIL secondo la quale la certificazione snaturerebbe la
funzione di tutela e di rappresentanza del sindacato indebolendo la possibilità
per i lavoratori di rivendicare i propri diritti.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.116/2004 |
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Allegati due |
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Lo/lo |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 198 del 24.8.2004 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2004
Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni
provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreta:
Art. 1.
Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione
1. Presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del lavoro e presso le province sono costituite le commissioni di
certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale
del lavoro e' composta dal dirigente preposto, che la presiede, da
due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un
rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
3. La commissione di certificazione presso la provincia e' composta
dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la
presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da
un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due
rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su
designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei
datori di lavoro, nominati dal presidente della commissione su
designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.
4. Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo
consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un
rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali
di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del
1979.
5. Ai fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza,
rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione
delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle
entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime
autorita' possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi
momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
7. La partecipazione alle riunioni della commissione non da'
diritto ad alcun rimborso o compenso.
8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276
del 2003, le commissioni possono stipulare una convenzione per la
costituzione di una commissione unitaria di certificazione. In tal
caso le modalita' di costituzione e di funzionamento della
commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e
di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi
dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 2.
Modalita' di funzionamento
1. Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e
secondo un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a
trasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' con
le disposizioni di legge e regolamento.
2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto di
lavoro, il presidente della commissione di certificazione, valutata
la regolarita' della documentazione di cui all'art. 3, provvede a
convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione
del contratto. La convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. La
convocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora
le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio
indirizzo.
3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il presidente
provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione,
tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio
regolamento interno, il dirigente della direzione provinciale del
lavoro o del servizio provinciale puo' costituire eventuali
sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
Art. 3.
Procedimento di certificazione
1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune
delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e
3, e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione
che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.
2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra'
essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle
parti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari.
3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione
espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o
fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione,
inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto
sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali
delle stesse.
4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione
verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si
renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletata
l'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione ai
sensi dell'art. 6.
Art. 4.
Attivita' di consulenza e assistenza
1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 3, la commissione
presta attivita' di consulenza e assistenza sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma
negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta
qualificazione dei contratti di lavoro.
2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
Art. 5.
Audizione delle parti
1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data
e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delle
parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la
presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.
2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di
informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel
contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso
di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione,
possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle
rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un
professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessaria
qualora la parte sia presente in persona di un proprio
rappresentante.
5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attivita' svolta
dalla commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di
certificazione.
Art. 6.
Provvedimento di certificazione
1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimento
amministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei
rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonche' della
autorita' cui e' possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o
fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le
principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei
contratti certificati.
3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali
scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni dagli
stessi eventualmente presentate.
4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validita',
dai componenti di diritto della commissione.
5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del
contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di
certificazione.
Art. 7.
Conservazione dei contratti certificati
1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la
documentazione afferente, devono essere conservati presso la
direzione provinciale del lavoro o presso la provincia, secondo la
titolarita' del procedimento di certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso.
L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.
Art. 8.
Commissione di certificazione
del regolamento interno delle cooperative
1. La certificazione dei regolamenti interni delle societa'
cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuati
o che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art.
6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e'
effettuata secondo la procedura dettata dal presente decreto presso
la specifica commissione di cui al comma 2.
2. La commissione di certificazione del regolamento interno delle
cooperative e' istituita presso la provincia. Essa e' composta da un
presidente, indicato dalla stessa, e in maniera paritetica dai
rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
Art. 9.
Commissione di certificazione dei contratti di appalto
1. La certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art.
84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e' effettuata secondo la
procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
Art. 10.
Attivita' formative
1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte delle
commissioni di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria
di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e le province provvedono ad organizzare, nei limiti delle
risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente,
attivita' di carattere formativo e informativo sugli argomenti
oggetto delle procedure di certificazione.
Art. 11.
Codici di buone pratiche
1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78,
comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le
commissioni di certificazione operano sulla base del proprio
regolamento interno.
Art. 12.
Norme di chiusura
1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto,
ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell'attivita' di
certificazione provvede autonomamente a determinare le eventuali
ulteriori fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno
degli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza
davanti allo stesso o altro organo.
3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego
di certificazione, una successiva istanza puo' essere proposta
davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su
presupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilita'
dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.
4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare
esplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'art. 3,
commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti
certificatori pendenti e che non stati emessi precedenti
provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di
sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia
all'istanza.
Roma, 21 luglio 2004
Il Ministro: Maroni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale Attività Ispettiva
Circolare n. 48/2004 Prot. n. 126
del 15.12.2004
Commissioni di Certificazione –
Istituzione – Regolamenti interni – D.M. 21 luglio 2004 - Artt. 75 e segg.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Chiarimenti operativi
In relazione alla pubblicazione del DM 21 luglio 2004, con riferimento
specifico alle problematiche inerenti alla costituzione e al funzionamento
delle Commissioni di Certificazione da istituirsi all'interno delle Direzioni
Provinciali del Lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti
operativi.
Costituzione e composizione – La Commissione,
come noto, deve essere costituita all'interno del Servizio Politiche del
Lavoro, mediante decreto del Dirigente.
Quanto alla sua composizione va in primo luogo evidenziato che la
presidenza da parte del Dirigente è funzionale ad assicurare una elevata e
qualificata attenzione da parte dell'ufficio all'attività in esame.
Per quel che riguarda i membri che compongono la Commissione,
l'individuazione di "due funzionari addetti al Servizio Politiche del
Lavoro" (art. 1, comma 2, D.M. 21 luglio 2004), nei casi di assoluta
necessità derivante dalla carenza in organico di tali figure professionali, può
avvenire anche mediante la scelta di altri funzionari dell'ufficio da adibire
temporaneamente al Servizio Politiche del Lavoro.
Al fine dell'emanazione del decreto di costituzione, il Dirigente
provvede a richiedere ai Dirigenti delle sedi territoriali dell'INPS e
dell'INAIL, un elenco di rappresentanti da nominare quali membri di diritto
della Commissione di certificazione; ferma restando la partecipazione di un
solo rappresentante di ciascun Istituto.
Infine, per quanto concerne la rappresentanza degli ordini
professionali di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e della Agenzia delle
Entrate, considerata la natura consultiva della partecipazione alla Commissione
di certificazione, tenuta presente l'esigenza di ottenere il più ampio e
qualificato apporto di tutte le componenti professionali in materia
giuslavoristica e valutato altresì l'impegno richiesto per la partecipazione ai
lavori della Commissione, si ritiene che il Dirigente della Direzione
provinciale del lavoro debba richiedere a ciascun ordine professionale e
alla sede territorialmente competente della Agenzia delle Entrate un elenco di
nominativi dei professionisti o funzionari da individuare per la partecipazione
alle riunioni della Commissione. L'individuazione del professionista e del
rappresentante della Agenzia delle Entrate che interviene alla singola seduta
della Commissione di certificazione è effettuata, rispettivamente, da ciascun
ordine professionale e dalla sede territorialmente competente della Agenzia
delle Entrate.
Sottocommissioni – Ai sensi dell'art.
2, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004 si ritiene che il Dirigente, valutato il
carico di lavoro della Commissione di certificazione, secondo le previsioni del
Regolamento interno adottato, possa procedere, mediante proprio decreto, alla
costituzione di una o più sottocommissioni, con funzioni istruttorie. Ai lavori
delle sottocommissioni partecipano con compiti consultivi anche i
rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e dei Consigli Provinciali degli
Ordini professionali.
Procedimento – Nelle more dell'emanazione del
D.M. di cui all'art. 78, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, l'istanza di
certificazione, sottoscritta da entrambe le parti, può essere presentata
utilizzando l'apposito modello allegato alla presente.
Qualora nell'istanza non siano espressamente indicati gli effetti di
cui all'art. 3, comma 3, D.M. 21 luglio 2004, l'istanza deve ritenersi
improcedibile.
L'audizione di cui all'art. 5 del D.M. 21 luglio 2004 può essere
effettuata con l'assistenza dalle rispettive organizzazioni sindacali o di
categoria ovvero da un professionista regolarmente abilitato, ai sensi
dell'art. 5, comma 4. Si ricorda che tale assistenza è necessaria qualora la
parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.
Particolarmente rilevante risulta essere la fase dell'audizione delle
parti in quanto, così come previsto dall'art. 4 del D.M. 21 luglio 2004 che
riprende i contenuti dell'art. 81 del D.Lgs n. 276/2003, la Commissione svolge
altresì i compiti di consulenza e assistenza per la stipula del contratto e del
programma negoziale.
Si sottolinea, inoltre, che tale attività si inquadra in un indirizzo
del Legislatore ben più ampio; vedasi al riguardo, il D.Lgs. 124/2004 sulla
razionalizzazione delle funzioni ispettive in base al quale le articolazioni
periferiche del Ministero assumono sempre di più la funzione, particolarmente
qualificata, della promozione e prevenzione della normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale che si affianca a quella tradizionale di
vigilanza. Tale orientamento rappresenta, poi, una valorizzazione di quanto
previsto dall'art. 5, comma e) della legge n. 30/2003 laddove si parla di
"programma negoziale concordato dalle parti in sede di
certificazione".
Ai sensi del citato art. 81, D.Lgs. 276/2003, inoltre, l'attività di
consulenza e assistenza da
parte dell'organo collegiale deve essere "effettiva" e non
può esplicarsi in un' attività meramente burocratica; la stessa, pertanto, pur
non assumendo un valore giuridico di natura vincolante come è, invece, il
compito certificatorio, deve essere finalizzata ad evidenziare sia la esatta
qualificazione del rapporto di lavoro che la disponibilità dei diritti
eventualmente negoziabili.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni; peraltro, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, ultima parte, del D.M. 21 luglio 2004, poiché il
concetto "documentazione" utilizzato nella norma va inteso in senso
funzionale e non meramente materiale, il termine dei trenta giorni decorre
nuovamente dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie
disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente
richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all'istanza, ivi compresa
la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di
audizione e in quella sede documentati.
Si chiarisce che sia con riferimento allo svolgimento della attività
di assistenza e consulenza di cui all'art. 4 del D.M., sia con riguardo alla
più complessa attività istruttoria della Commissione, la nomina del relatore di
cui all'art. 4, comma 2 può riguardare indistintamente ciascuno dei membri di
diritto, individuato nel calendario dei lavori predisposto dal Presidente della
Commissione.
Si precisa a tal fine che la comunicazione del calendario dei lavori a
INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate deve necessariamente contenere
l'indicazione esatta delle istanze di certificazione che verranno esaminate
nelle singole sedute (nominativo delle parti, tipologia contrattuale ed effetti
richiesti), al fine di soddisfare la previsione di cui all'art. 78, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 1, comma 6 D.M.). Analoga comunicazione
deve essere effettuata nei riguardi di autorità pubbliche o di altri Enti ed
Istituti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria nei casi
in cui il contratto da certificare attenga ad effetti che operano nei loro
riguardi, al fine di consentire la loro partecipazione alla seduta della
Commissione a titolo consultivo o comunque la presentazione di eventuali
osservazioni.
Provvedimento – Il provvedimento di
certificazione deve essere redatto in triplice originale: uno rimane agli atti
d'ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall'art. 7 del D.M.
21 luglio 2004, mentre gli altri due devono essere consegnati alle parti che
hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. In conformità alla previsione
normativa che stabilisce l'obbligo il presentare l'istanza in bollo, anche il
relativo provvedimento di certificazione, nei due originali consegnati o
trasmessi alle parti, deve essere redatto in bollo. Al contrario il
provvedimento di diniego dovrà essere redatto in carta libera. Il verbale
di audizione, redatto separatamente dalla Commissione o dalla sottocommissione,
va allegato, quale parte integrante, al provvedimento di certificazione, ai
sensi dell'art. 5, co. 5, del D.M.
Quanto alla regolare costituzione della Commissione all'atto di
redazione del provvedimento di certificazione, deve intendersi ritualmente
costituita quando risultino presenti tutti i membri di diritto della stessa
(art. 1, comma 5, D.M.). Conseguentemente, per quel che concerne il quorum
deliberativo, si ritiene che il provvedimento di certificazione debba essere
necessariamente deliberato a maggioranza dai membri di diritto, i quali devono
comunque sottoscriverlo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 21 luglio 2004,
ai fini della validità.
Gli effetti della certificazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n.
276/2003, decorrono a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di
certificazione da parte dei membri di diritto della Commissione.
Regolamento interno e c.d. "buone pratiche" – La Commissione opererà secondo le disposizioni contenute nel
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella prima seduta e
predisposto secondo la bozza che si allega alla presente circolare.
Peraltro, nelle more della emanazione del D.M. di cui agli artt. 78,
comma 4, e 84, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi dell'art. 11 del D.M.
21 luglio 2004, il regolamento interno che deve essere trasmesso alla Direzione
Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e alla Direzione Generale per
l'attività ispettiva contiene linee guida per la certificazione delle diverse
tipologie dei contratti di lavoro.
A tal fine nella bozza di regolamento interno, che si propone a
codesti Uffici, sono state elaborati apposite linee guida e procedure
codificate per l'espletamento della attività di certificazione.
IL MINISTRO
Roberto MARONI