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Roma,
12 gennaio 2005
Circolare n. 10/2005
Oggetto: Tributi – Previdenza –
Manovra economica 2005 – Legge 30.12.2004, n. 311, su G.U. n. 306 del
31.12.2004.
Si segnalano le principali disposizioni di natura fiscale e
previdenziale della manovra economica 2005; come è noto, per ragioni legate
all’iter di approvazione, quest’anno la legge finanziaria è costituita da un
unico articolo diviso in 572 commi.
Formazione (comma
151) – Sgombrando il campo da interpretazioni restrittive, è stata confermata
nella misura dello 0,30% del monte salari l’aliquota di finanziamento dei Fondi
per la formazione continua di cui alla legge n. 388/2000 (tra cui FOR.TE. e
FONDIR rispettivamente per quadri, impiegati, operai e dirigenti del
terziario). Come è noto, i Fondi in questione finanziano la riqualificazione dei
dipendenti utilizzando una parte dei contributi (pari appunto allo 0,30%) che
le aziende versano all’INPS. Al riguardo si rammenta che il 31 gennaio prossimo
scade il primo Avviso emanato dal
FOR.TE. per richiedere i finanziamenti; per quanto riguarda invece il FONDIR, i
termini sono scaduti il 31 dicembre scorso ed è in corso di elaborazione un
nuovo Avviso. Si fa osservare che è
stato spostato al 31 ottobre di ogni anno (in precedenza 30 giugno) il termine
entro il quale le aziende che non lo avessero ancora fatto possono iscriversi
ai Fondi.
Ammortizzatori sociali per le
imprese di logistica (comma 155) – Anche quest’anno la legge
finanziaria, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ancora in discussione
in Parlamento, ha confermato la facoltà per il Ministero del Lavoro di
prorogare la CIGS e la mobilità nei confronti delle imprese di logistica da 51
a 200 dipendenti (assimilate, come è noto, ai fini previdenziali a quelle
commerciali in senso stretto). In attesa di presumibili proroghe in corso
d’anno, dall’1 gennaio 2005 comunque da parte delle suddette imprese non sono
provvisoriamente dovuti i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a
carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% intermente a carico dei datori
di lavoro); rimane invece fermo l’obbligo di contribuzione per le imprese con
oltre 200 dipendenti che, a differenza delle precedenti, sono destinatarie in
via permanente degli ammortizzatori sociali.
Contratti di solidarietà (commi
162 e 163) – E’ stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2005 la
possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS
di stipulare i cosiddetti contratti di
solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93. Come è noto, quei
contratti sono finalizzati a incentivare, attraverso benefici contributivi per
le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate
infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una
riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti
usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione
non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene
riconosciuto anche al lavoratore.
Divieto di fumo (comma
189) – Sono state incrementate del 10% le sanzioni per i trasgressori al
divieto di fumo scattato dal 10 gennaio. La misura massima a carico dei datori
di lavoro passa pertanto a 2200 euro (in precedenza 2000).
Nuova Irpef (comma
da 349 a 353) – Sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito e sono state
accorpate le aliquote d’imposta; inoltre le detrazioni d’imposta per i
familiari a carico sono state trasformate in deduzioni dal reddito.
Contributi sanitari (comma
505) – E’ stato confermato il limite di esenzione fiscale annuo di 3.615,20
euro per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria (es. contributi
versati al Fasdac per i dirigenti).
Sostituti d’imposta (comma
414) – E’ stato reintrodotto il reato per mancato versamento da parte dei
sostituti d’imposta delle ritenute alla fonte, limitatamente a importi
superiori a 50 mila euro annui; la relativa sanzione penale è la reclusione da
6 mesi a 2 anni.
Studi di settore (commi
399, 409, 410) - E’ stato esteso ai contribuenti in regime di contabilità
ordinaria l’accertamento basato sugli studi di settore; è stato inoltre
previsto che gli studi di settore debbano essere aggiornati ogni quattro anni.
Pianificazione fiscale
concordata (comma da 387 a 398) – E’ stato introdotto l’istituto
della pianificazione fiscale concordata
per i titolari di reddito di impresa e
gli esercenti arti e professioni che potranno predefinire su base triennale il
reddito imponibile secondo quanto proposto dal Fisco.
Irap (comma
347, 348) – Sono stati previsti sgravi sull’IRAP a favore delle imprese che
incrementano la base occupazionale.
Altre disposizioni di natura
tributaria – Tra le altre disposizioni di natura tributaria si
evidenziano la sospensione per tutto il 2005 degli aumenti delle addizionali Irpef
e Irap (comma 61); l’aumento, nella misura che verrà stabilita con successivo
decreto, degli importi fissi dell’imposta di registro, delle tasse di
concessione governativa, dell’imposta ipotecaria e catastale (comma 300);
l’aumento a decorrere dal 2006, della misura degli acconti Irpef e Ire (comma
301).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Legge del 30/12/2004 n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
Legge finanziaria 2005.
Articolo 1
1. *** omissis ***
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli
aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' confermata
sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo
2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonche', unitamente
al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di
tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli
limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in
conformita' con essa.
62. *** omissis ***
151. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse
le parole:
"progressivamente e";
b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: "Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse
versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I datori di lavoro che aderiscono ai
fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che
provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1 gennaio successivo;
le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1 gennaio di ogni anno.
L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla
base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonche' di quello
relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto
contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso
al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
modalita' di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle
risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonche' a fornire,
tempestivamente e con regolarita', ai fondi stessi, tutte le informazioni
relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle finalita' istituzionali
del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66 della legge 17
maggio 1999, n. 144".
152. *** omissis ***
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il 31 dicembre 2005, anche
in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i
piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004.
La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
156. *** omissis ***
162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e, al secondo periodo, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004". A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni
di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 9, e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un Commissario
straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalita' di
attuazione del presente comma.
164 *** omissis ***
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di
fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
sono aumentate del 10 per cento.
190 *** omissis ***
300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di
concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e
catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III
della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive
modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,
tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli
indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di
semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore
aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120
milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
societa' e' fissata al 100 per cento.
302 *** omissis ***
347. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i
costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti
per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione
che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente
del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale";
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il
numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) fatte salve le disposizioni di cui
alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non
supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera
euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera
euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera
euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91";
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i
seguenti:
"4-quater. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, e' deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del
costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto
personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di
imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta
successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con
riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo
con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale
attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita'
istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale
di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo,
il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui
all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i
trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita'
commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli
incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono
anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del
personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto
a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' raddoppiato".
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal
periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione
di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
349. A decorrere dal 1 gennaio 2005, al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonche' della
deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle
seguenti: "nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli
articoli 11 e 12"; b) l'articolo 13 e' rinumerato in articolo 12 e la
relativa rubrica e' sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di
famiglia"; nel medesimo articolo sono, altresi', apportate le seguenti
modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Dal reddito complessivo si deducono
per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente
ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonche' per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera
b), e' aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente
separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente
legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni
per carichi di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le
deduzioni di cui ai commi 1 e 2";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Dal reddito complessivo si
deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime
spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e
4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di
78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete
per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete;
negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali";
c) l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13
e sono, altresi', apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le parole:
"della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui
all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12";
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma
1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33
per cento; c) oltre 33.500 euro, 39 per
cento";
3) nel comma 2, le parole: "negli
articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli
15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge";
d) l'articolo 14 e' abrogato.
350. E' introdotto un contributo di solidarieta' del 4 per cento
sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di
100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la
riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si
applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1 gennaio 2005, il
riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di
quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni
contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma
349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per
l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte
sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31
dicembre 2004, se piu' favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole:
"al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo
unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli
12 e 13 del citato testo unico sono effettuate" sono sostituite dalle
seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1
e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono
riconosciute"; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: "biennio
precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";
2) nel comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle
somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha
effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere
c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali";
3) nel comma 4, il terzo periodo e'
soppresso;
b) nell'articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole:
"biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico";
2) nel comma 2, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "A tal fine, all'inizio del rapporto, il
sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3
dell'articolo 23 intende adottare".
354 *** omissis ***
387. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005,
e' introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale
possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e
professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in
corso al 1 gennaio 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina
preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica
dell'attivita' svolta e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e
contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione
o di inapplicabilita' degli studi di settore per il periodo di imposta in corso
al 1 gennaio 2003;
b) che svolgono dal 1 gennaio 2004 una
attivita' diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in attivita' in almeno uno
dei periodi di imposta in corso al 1 gennaio 2002, al 1 gennaio 2003 ovvero al
1 gennaio 2004;
d) che hanno omesso di dichiarare il reddito
derivante dall'attivita' svolta per almeno uno dei periodi d'imposta in corso
al 1 gennaio 2002 e al 1 gennaio 2003;
e) che hanno omesso di presentare la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi
d'imposta di cui alla lettera d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di
imposta in corso al 1 gennaio 2003.
389. La proposta individuale di pianificazione fiscale e'
formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo
conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati
sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di
attivita', della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione
disponibile riferibile al contribuente.
390. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma
restando la congruita' dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti
al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la
base imponibile caratteristica dell'attivita' svolta, esclusi gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
391. L'adesione alla proposta di pianificazione fiscale e'
comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel
medesimo termine, la proposta puo' essere altresi' definita in contraddittorio
con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza
degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una
evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi
strutturali nell'esercizio dell'attivita' rispetto a quelli presi a base per la
formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione
della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b)
del comma 391 puo' essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle
disposizioni vigenti.
393. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione,
relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti
all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l'aliquota del 23 per cento,
quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito, nonche' quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa', sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito
dichiarato eccedente quello pianificato;
c) e' esclusa l'applicazione dei contributi
previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato
fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve
le prerogative delle Casse autonome nonche' la facolta' di effettuare i
versamenti su base volontaria.
394. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 393, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a
tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle
altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; b) all'ammontare
degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli
risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti
all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli
54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da
comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito,
l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto della pianificazione nonche', per l'imposta sul valore aggiunto, in
ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici
a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e
imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di
accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di
mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e
394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c), non
operano qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto
effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al
comma 394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei
poteri di cui all'articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente
che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
397. Salva l'applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito
di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione
finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal
contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi
confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e
394, lettera c), nonche' i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c).
398. Nel caso in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio, l'istituto della pianificazione fiscale concordata
cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si e'
verificata la variazione. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di
contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre
l'applicazione della pianificazione fiscale concordata nonche' approvate una o
piu' note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 389.
Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta
di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione
fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma
387. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalita' di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione.
399. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni
dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella
dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentativita' degli stessi
rispetto alla realta' economica cui si riferiscono. La revisione puo' essere
disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto
anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilita'
nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di
settore e' programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
400.*** omissis ***
409. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei confronti degli esercenti
attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di
opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1
trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi
considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei
ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore
all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi
periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso
nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita'
ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative
situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma
7";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2
e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218"; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma
1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della
trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale"
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente
articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2004.
411 *** omissis ***
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo
10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Omesso versamento di
ritenute certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".
415 *** omissis ***
505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
506 *** omissis ***