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Roma, 14 gennaio 2005

 

Circolare n. 13/2005

 

Oggetto: Tributi – Tasse automobilistiche 2005 – Aggiornamento della carta di circolazione per i titolari di veicoli isolati e di carri per trasporto di carrelli ferroviari – Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n. T7798/60C4 del 15.12.2004.

 

 

La misura delle tasse automobilistiche per il 2005 non ha subito variazioni rispetto all’anno scorso, tranne per i residenti in Abruzzo e Molise per i quali gli importi sono stati maggiorati rispettivamente del 10 e del 7 per cento.

 

Come è noto, per il pagamento ci si può rivolgere agli intermediari autorizzati (agenzie di pratiche auto, uffici Aci e tabaccherie) che, collegandosi al Ministero delle Finanze, comunicano direttamente l’importo da versare. Chi invece effettua il pagamento presso gli uffici postali può verificare l’importo dovuto sul sito www.finanze.it.

 

Si rammenta che per i mezzi pesanti le tasse automobilistiche sono diversificate a seconda che l’autocarro o il trattore risultino o meno abilitati al traino sulla carta di circolazione. Nel caso di veicoli isolati è dovuta la sola tassa sul veicolo motore (determinata in base alla portata per i veicoli fino a 12 tonnellate, ovvero in base al peso e al numero degli assi per quelli superiori alle 12 tonnellate). A tal fine si fa presente che mentre finora l’annotazione circa l’inibizione al traino era effettuata con procedura manuale, da quest’anno il Ministero dei Trasporti ha introdotto un’apposita procedura informatizzata che consente la registrazione del dato a livello centralizzato. Con la nota indicata in oggetto il Ministero ha disposto che i titolari di veicoli isolati devono aggiornare la carta secondo la nuova procedura entro il 30 giugno 2005; l’adempimento può essere effettuato presso gli uffici provinciali della Motorizzazione e presso gli studi di consulenza automobilistica abilitati; agli interessati verrà rilasciato un tagliando adesivo contenente la dicitura “il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi” da attaccare sulla carta di circolazione. Per i titolari di carri adibiti esclusivamente al traino di carrelli ferroviari (tali veicoli com’è noto sono esclusi ex lege dalla tassa sulla massa rimorchiabile) l’aggior­namento della carta di circolazione può avvenire esclusivamente presso gli uffici provinciali Mctc che rilasceranno una nuova carta. Per quei veicoli è dovuta esclusivamente la tassa fissa sui rimorchi speciali.

 

Per i complessi veicolari è dovuto un bollo unico comprensivo della tassa sul veicolo motore, della tassa sulla massa rimorchiabile, nonché l’eventuale tassa integrativa per i complessi di peso superiore a 12 tonnellate.

 

Il bollo auto può essere versato per 12, 8 o 4 mesi; il termine di versamento è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.11/2004

 

Allegati quattro

 

 

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