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Roma, 14 gennaio 2005
Circolare n. 13/2005
Oggetto: Tributi – Tasse automobilistiche 2005 –
Aggiornamento della carta di circolazione per i titolari di veicoli isolati e
di carri per trasporto di carrelli ferroviari – Nota Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prot.n.
T7798/60C4 del 15.12.2004.
La misura delle
tasse automobilistiche per il 2005 non ha subito variazioni rispetto all’anno scorso, tranne per i residenti in Abruzzo e Molise
per i quali gli importi sono stati maggiorati rispettivamente del 10 e del 7
per cento.
Come
è noto, per il
pagamento ci si può rivolgere agli intermediari autorizzati (agenzie di
pratiche auto, uffici Aci e tabaccherie) che,
collegandosi al Ministero delle Finanze, comunicano direttamente l’importo da
versare. Chi invece effettua il pagamento presso gli
uffici postali può verificare l’importo dovuto sul sito www.finanze.it.
Si rammenta che per
i mezzi pesanti le tasse automobilistiche sono diversificate
a seconda che l’autocarro o il trattore risultino o meno abilitati al traino
sulla carta di circolazione. Nel caso di veicoli isolati è
dovuta la sola tassa sul veicolo motore (determinata in base alla
portata per i veicoli fino a 12 tonnellate, ovvero in base al peso e al numero
degli assi per quelli superiori alle 12 tonnellate). A tal fine si fa presente
che mentre finora l’annotazione circa l’inibizione al traino era effettuata con
procedura manuale, da quest’anno il Ministero dei
Trasporti ha introdotto un’apposita procedura
informatizzata che consente la registrazione del dato a livello centralizzato.
Con la nota indicata in oggetto il Ministero ha
disposto che i titolari di veicoli isolati devono aggiornare la carta secondo
la nuova procedura entro il 30 giugno
2005; l’adempimento può essere effettuato presso gli uffici provinciali
della Motorizzazione e presso gli studi di consulenza automobilistica
abilitati; agli interessati verrà rilasciato un tagliando adesivo contenente la
dicitura “il veicolo non è autorizzato al
traino ai fini amministrativi” da attaccare sulla carta di circolazione.
Per i titolari di carri adibiti esclusivamente al traino di carrelli ferroviari
(tali veicoli com’è noto sono esclusi ex lege dalla tassa sulla massa rimorchiabile) l’aggiornamento
della carta di circolazione può avvenire esclusivamente presso gli uffici
provinciali Mctc che rilasceranno una nuova carta.
Per quei veicoli è dovuta esclusivamente la tassa fissa
sui rimorchi speciali.
Per i complessi
veicolari è dovuto un bollo unico comprensivo della
tassa sul veicolo motore, della tassa sulla massa rimorchiabile, nonché
l’eventuale tassa integrativa per i complessi di peso superiore a 12
tonnellate.
Il bollo auto può
essere versato per 12, 8 o 4 mesi; il termine di versamento è l’ultimo giorno
del mese successivo a quello di scadenza.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.11/2004 |
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