Confederazione Generale
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Roma, 25
gennaio 2005
Circolare n. 16/2005
Oggetto: Lavoro – Contratti di formazione
– Richieste di restituzione degli sgravi – Schema di ricorso - Messaggio INPS
n. 984 dell’11.1.2005.
Come riportato anche dalla stampa, da alcuni giorni l’INPS ha iniziato
a richiedere alle aziende la restituzione degli importi goduti a titolo di
sgravi contributivi nel Sud e nelle zone assimilate per le assunzioni con
contratto di F/L relative al periodo novembre 1995-maggio 2001.
Come è noto, la vicenda è da collegarsi alle ripetute condanne che
l’Unione Europea ha inflitto all’Italia, a partire dal 1999 fino allo scorso
anno, per il regime contributivo applicato sui contratti in questione (oggi
sostituiti dai contratti di inserimento
introdotti dalla legge Biagi).
Secondo l’orientamento comunitario, tranne situazioni particolari (e cioè assunzioni di giovani,
laureati o disoccupati da oltre un anno con età rispettivamente inferiore a 25,
30 e 32 anni, nonché qualora la trasformazione del contratto di F/L abbia
determinato un incremento netto dell’occupazione aziendale), la fiscalizzazione
pressoché totale riconosciuta alle aziende del Sud è illegittima perché
configurabile come aiuto di Stato.
Viceversa non è mai stata messa in discussione la validità dello
sgravio contributivo del 25% riconosciuto alle imprese del Centro-Nord, le
quali pertanto potranno ricevere richieste di restituzione unicamente per i
contratti stipulati nelle filiali dislocate nel Mezzogiorno o nella zone
assimilate.
Si fa osservare che, come evidenziato nel messaggio INPS in oggetto,
le azioni di recupero sono state indirizzate nei confronti delle sole aziende
che risultino aver fruito di sgravi non conformi agli orientamenti comunitari
per importi superiori a 250 mila euro.
Sulla questione sono intervenute congiuntamente le organizzazioni
imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) per mettere a punto una
linea difensiva omogenea. Come prima iniziativa è stato predisposto uno schema
di ricorso amministrativo che dovrà essere presentato all’INPS entro 60 giorni
dal ricevimento delle richieste di restituzione.
Si fa riserva
di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 46/2004 e 119/2000 |
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M/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS – Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio N. 984 del 11/01/2005
Oggetto: procedura di recupero dei benefici per contratti di formazione e
lavoro periodo novembre 1995 -maggio 2001. Invio alle aziende di richieste di
pagamento.
La decisione della Commissione della Comunità Europea
dell'11/5/1999 (G.U.C.E. 15/2/2000/L42/E), come noto, ha ridefinito i criteri
di concessione delle agevolazioni contributive per CFL, ritenendo di fatto tali
benefici in larga parte aiuti di Stato non compatibili con gli standard di
libera concorrenza del mercato comune europeo.
La decisione sopra citata è stata peraltro confermata
dalle sentenze della Corte di Giustizia CE del 7 marzo 2002 (causa C-310/99) e
del 10 aprile 2004 (causa C-99/02).
La Commissione europea ha, di conseguenza, stabilito
l'obbligo per lo Stato italiano di adeguarsi alle nuove disposizioni e di
provvedere tempestivamente a recuperare gli importi conguagliati dai datori di
lavoro secondo i vecchi parametri.
A tal fine, alle aziende che risultano aver fruito di
agevolazioni contributive non rispondenti agli orientamenti comunitari per
importi superiori a € 250.000, è stata di recente inviata apposita lettera di
richiesta di pagamento, la cui bozza si allega al presente messaggio.
Si evidenzia, in particolare, che:
- la quantificazione dell'ammontare del beneficio indebito
è stata fatta tenendo conto di quanto denunciato dalle aziende nel periodo di
riferimento (novembre 1995 -maggio 2001) con il modo DM1O/2;
- nel calcolo è stata fatta salva la 'riduzione
contributiva del 25%, che, in quanto misura di carattere generale, non si
configura come aiuto di Stato;
- sull'importo dei contributi da recuperare sono stati
applicati interessi calcolati sulla base di tassi di riferimento elaborati
dalla Commissione europea.
Si fa infine presente che avverso la richiesta di
pagamento In oggetto è possibile per i datori di lavoro presentare ricorso
amministratIvo nel termini
e con le modalità previste dalla normativa vigente, oppure
adire l'autorità giudiziaria competente..
Le Sedi avranno cura di fornIre ai datori di lavoro la più
ampia collaborazione ai fini dell'ottimizzazione della procedura di recupero in
oggetto.
p. Il direttore centrale
Pizzi
SCHEMA
DI RICORSO AMMINISTRATIVO
COMITATO AMMINISTRATORE
presso I.N.P.S. – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale –
Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma
per il tramite della
Sede INPS di … … …
RICORSO
ai sensi dell’art. 23 della legge n. 88 del
1989
per la Società ……… in persona
del legale rappresentante pro-tempore, … … …, domiciliata, ai fini della
presente procedura, presso la propria sede, sita in … … …
avverso
la richiesta di “recupero
agevolazioni contributive per CFL” formulata con lettera n. … … … del … … … della Sede INPS di … … …
1. Con la lettera di “recupero agevolazioni contributive per
CFL” indicata in epigrafe, l’INPS ha chiesto alla Società ricorrente il
pagamento della somma complessiva di € … … …, a titolo di restituzione degli
sgravi ottenuti “per la stipula di contratti di formazione e lavoro nel periodo
dal novembre 1995 al maggio 2001, al netto della riduzione contributiva del
25%” e di interessi legali maturati.
2. A preteso sostegno di tale richiesta, l’INPS assume che:
a) “negli ultimi anni”, la nostra Società avrebbe
“assunto personale con contratti di formazione e lavoro usufruendo delle
agevolazioni contributive concesse a tal fine dalla legge italiana”;
b) “i criteri di concessione di tali agevolazioni,
tuttavia, sono stati recentemente ridefiniti dall’Unione Europea che ha
ritenuto i benefici in larga parte aiuti di Stato non compatibili con gli standard
di libera concorrenza del mercato comune europeo”;
c) “la Commissione europea ha anche stabilito l’obbligo
per lo Stato italiano di adeguarsi alle nuove disposizioni e di provvedere
tempestivamente a recuperare le somme elargite secondo i vecchi parametri”;
d) di conseguenza, lo Stato italiano sarebbe “tenuto a
recuperare le somme che la vostra azienda ha ottenuto a titolo di sgravio per
la stipula di contratti di formazione e lavoro nel periodo dal novembre del
1995 al maggio 2001, al netto della riduzione contributiva del 25% che, in
quanto misura di carattere generale, non si configura come aiuto di Stato”.
3. Senonchè, le richieste di pagamento avanzate dall’INPS con
la lettera indicata in epigrafe sono illegittime e infondate, onde la Società
si vede costretta a proporre ricorso a codesto Ill.mo Comitato per le seguenti
considerazioni.
4. Anzitutto, si fa presente che le agevolazioni relative ai
contratti di formazione e lavoro di cui trattasi sono state applicate dalla
nostra Società nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente.
Né risulta a questa Società che, in relazione a tali
contratti, difettino le condizioni che, in base alla decisione della
Commissione Europea dell’11 maggio 1999, n. 128/2000, determinano, comunque, la
compatibilità delle agevolazioni con la disciplina comunitaria.
Va rilevato, anzi, che da parte dell’INPS non sono stati
nemmeno operati gli accertamenti che la Commissione Europea ha ritenuto necessari
ad opera delle autorità nazionali preposte e che soltanto da queste possono
essere svolti (avendo ad oggetto dati ed informazioni di cui il datore di
lavoro non può disporre, o di cui non può disporre con la necessaria
completezza).
In ogni caso, si precisa che la richiesta di recupero è
infondata, anche perché, nella fattispecie, deve trovare certamente
applicazione il principio del legittimo affidamento da parte della nostra
Società sulla regolarità delle agevolazioni attribuite, e, comunque, perché è
oramai decorso il termine di prescrizione.
Da ultimo, dobbiamo contestare anche nel quantum la
pretesa avanzata, posto che la determinazione delle somme complessivamente richieste
non tiene conto né delle agevolazioni e degli importi che la stessa Commissione
Europea ha ritenuto esclusi dall’applicazione dell’ordine di recupero, né dei
costi e degli oneri che la Società ha dovuto sostenere a fronte delle
agevolazioni che si assumono illegittimamente concesse.
P.Q.M.
si chiede che codesto Ill.mo
Comitato voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, dichiarare
nullo e/o annullare e/o revocare la richiesta di pagamento avanzata dall’INPS
con la lettera indicata in epigrafe - ed ogni altro provvedimento ad essa
inerente, connesso o consequenziale – e, comunque, accertare e dichiarare che le
pretese ivi contenute sono infondate e prescritte.
Si diffida, inoltre, l’INPS dall’adozione di qualsiasi
iniziativa di recupero coattivo delle somme richieste, quantomeno prima che
codesto Ill.mo Comitato si pronunci sul presente ricorso.
Si allega copia della lettera dell’INPS avverso la quale
è proposto il presente ricorso.
CITTA’ E DATA.
DENOMINAZIONE
DELLA SOCIETA’
Il
legale rappresentante pro-tempore