Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 25 gennaio 2005

 

Circolare n. 16/2005

 

Oggetto: Lavoro – Contratti di formazione – Richieste di restituzione degli sgravi – Schema di ricorso - Messaggio INPS n. 984 dell’11.1.2005.

 

Come riportato anche dalla stampa, da alcuni giorni l’INPS ha iniziato a richiedere alle aziende la restituzione degli importi goduti a titolo di sgravi contributivi nel Sud e nelle zone assimilate per le assunzioni con contratto di F/L relative al periodo novembre 1995-maggio 2001.

 

Come è noto, la vicenda è da collegarsi alle ripetute condanne che l’Unione Europea ha inflitto all’Italia, a partire dal 1999 fino allo scorso anno, per il regime contributivo applicato sui contratti in questione (oggi sostituiti dai contratti di inserimento introdotti dalla legge Biagi). Secondo l’orientamento comunitario,  tranne situazioni particolari (e cioè assunzioni di giovani, laureati o disoccupati da oltre un anno con età rispettivamente inferiore a 25, 30 e 32 anni, nonché qualora la trasformazione del contratto di F/L abbia determinato un incremento netto dell’occupazione aziendale), la fiscalizzazione pressoché totale riconosciuta alle aziende del Sud è illegittima perché configurabile come aiuto di Stato.

Viceversa non è mai stata messa in discussione la validità dello sgravio contributivo del 25% riconosciuto alle imprese del Centro-Nord, le quali pertanto potranno ricevere richieste di restituzione unicamente per i contratti stipulati nelle filiali dislocate nel Mezzogiorno o nella zone assimilate.

Si fa osservare che, come evidenziato nel messaggio INPS in oggetto, le azioni di recupero sono state indirizzate nei confronti delle sole aziende che risultino aver fruito di sgravi non conformi agli orientamenti comunitari per importi superiori a 250 mila euro.

 

Sulla questione sono intervenute congiuntamente le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori (tra cui la Confetra) per mettere a punto una linea difensiva omogenea. Come prima iniziativa è stato predisposto uno schema di ricorso amministrativo che dovrà essere presentato all’INPS entro 60 giorni dal ricevimento delle richieste di restituzione.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 46/2004 e 119/2000

 

Allegati due

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio N. 984 del 11/01/2005

 

Oggetto: procedura di recupero dei benefici per contratti di formazione e lavoro periodo novembre 1995 -maggio 2001. Invio alle aziende di richieste di pagamento.

La decisione della Commissione della Comunità Europea dell'11/5/1999 (G.U.C.E. 15/2/2000/L42/E), come noto, ha ridefinito i criteri di concessione delle agevolazioni contributive per CFL, ritenendo di fatto tali benefici in larga parte aiuti di Stato non compatibili con gli standard di libera concorrenza del mercato comune europeo.

La decisione sopra citata è stata peraltro confermata dalle sentenze della Corte di Giustizia CE del 7 marzo 2002 (causa C-310/99) e del 10 aprile 2004 (causa C-99/02).

La Commissione europea ha, di conseguenza, stabilito l'obbligo per lo Stato italiano di adeguarsi alle nuove disposizioni e di provvedere tempestivamente a recuperare gli importi conguagliati dai datori di lavoro secondo i vecchi parametri.

A tal fine, alle aziende che risultano aver fruito di agevolazioni contributive non rispondenti agli orientamenti comunitari per importi superiori a € 250.000, è stata di recente inviata apposita lettera di richiesta di pagamento, la cui bozza si allega al presente messaggio.

Si evidenzia, in particolare, che:

- la quantificazione dell'ammontare del beneficio indebito è stata fatta tenendo conto di quanto denunciato dalle aziende nel periodo di riferimento (novembre 1995 -maggio 2001) con il modo DM1O/2;

- nel calcolo è stata fatta salva la 'riduzione contributiva del 25%, che, in quanto misura di carattere generale, non si configura come aiuto di Stato;

- sull'importo dei contributi da recuperare sono stati applicati interessi calcolati sulla base di tassi di riferimento elaborati dalla Commissione europea.

Si fa infine presente che avverso la richiesta di pagamento In oggetto è possibile per i datori di lavoro presentare ricorso amministratIvo nel termini

e con le modalità previste dalla normativa vigente, oppure adire l'autorità giudiziaria competente..

Le Sedi avranno cura di fornIre ai datori di lavoro la più ampia collaborazione ai fini dell'ottimizzazione della procedura di recupero in oggetto.

 

p. Il direttore centrale

Pizzi

 

 



SCHEMA DI RICORSO AMMINISTRATIVO

 

COMITATO AMMINISTRATORE

DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

presso I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma

 

per il tramite della

Sede INPS di … … …

 

 

RICORSO

ai sensi dell’art. 23 della legge n. 88 del 1989

per la Società ……… in persona del legale rappresentante pro-tempore, … … …, domiciliata, ai fini della presente procedura, presso la propria sede, sita in … … …

avverso

 

la richiesta di “recupero agevolazioni contributive per CFL” formulata con lettera n. … … …  del … … … della Sede INPS di … … …

1.         Con la lettera di “recupero agevolazioni contributive per CFL” indicata in epigrafe, l’INPS ha chiesto alla Società ricorrente il pagamento della somma complessiva di € … … …, a titolo di restituzione degli sgravi ottenuti “per la stipula di contratti di formazione e lavoro nel periodo dal novembre 1995 al maggio 2001, al netto della riduzione contributiva del 25%” e di interessi legali maturati.

2.         A preteso sostegno di tale richiesta, l’INPS assume che:

            a) “negli ultimi anni”, la nostra Società avrebbe “assunto personale con contratti di formazione e lavoro usufruendo delle agevolazioni contributive concesse a tal fine dalla legge italiana”;

            b) “i criteri di concessione di tali agevolazioni, tuttavia, sono stati recentemente ridefiniti dall’Unione Europea che ha ritenuto i benefici in larga parte aiuti di Stato non compatibili con gli standard di libera concorrenza del mercato comune europeo”;

            c) “la Commissione europea ha anche stabilito l’obbligo per lo Stato italiano di adeguarsi alle nuove disposizioni e di provvedere tempestivamente a recuperare le somme elargite secondo i vecchi parametri”;

            d) di conseguenza, lo Stato italiano sarebbe “tenuto a recuperare le somme che la vostra azienda ha ottenuto a titolo di sgravio per la stipula di contratti di formazione e lavoro nel periodo dal novembre del 1995 al maggio 2001, al netto della riduzione contributiva del 25% che, in quanto misura di carattere generale, non si configura come aiuto di Stato”.

3.         Senonchè, le richieste di pagamento avanzate dall’INPS con la lettera indicata in epigrafe sono illegittime e infondate, onde la Società si vede costretta a proporre ricorso a codesto Ill.mo Comitato per le seguenti considerazioni.

4.         Anzitutto, si fa presente che le agevolazioni relative ai contratti di formazione e lavoro di cui trattasi sono state applicate dalla nostra Società nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente.

            Né risulta a questa Società che, in relazione a tali contratti, difettino le condizioni che, in base alla decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999, n. 128/2000, determinano, comunque, la compatibilità delle agevolazioni con la disciplina comunitaria.

            Va rilevato, anzi, che da parte dell’INPS non sono stati nemmeno operati gli accertamenti che la Commissione Europea ha ritenuto necessari ad opera delle autorità nazionali preposte e che soltanto da queste possono essere svolti (avendo ad oggetto dati ed informazioni di cui il datore di lavoro non può disporre, o di cui non può disporre con la necessaria completezza).

            In ogni caso, si precisa che la richiesta di recupero è infondata, anche perché, nella fattispecie, deve trovare certamente applicazione il principio del legittimo affidamento da parte della nostra Società sulla regolarità delle agevolazioni attribuite, e, comunque, perché è oramai decorso il termine di prescrizione.

            Da ultimo, dobbiamo contestare anche nel quantum la pretesa avanzata, posto che la determinazione delle somme complessivamente richieste non tiene conto né delle agevolazioni e degli importi che la stessa Commissione Europea ha ritenuto esclusi dall’applicazione dell’ordine di recupero, né dei costi e degli oneri che la Società ha dovuto sostenere a fronte delle agevolazioni che si assumono illegittimamente concesse.

 

P.Q.M.

 

si chiede che codesto Ill.mo Comitato voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare la richiesta di pagamento avanzata dall’INPS con la lettera indicata in epigrafe - ed ogni altro provvedimento ad essa inerente, connesso o consequenziale – e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese ivi contenute sono infondate e prescritte.

            Si diffida, inoltre, l’INPS dall’adozione di qualsiasi iniziativa di recupero coattivo delle somme richieste, quantomeno prima che codesto Ill.mo Comitato si pronunci sul presente ricorso.

            Si allega copia della lettera dell’INPS avverso la quale è proposto il presente ricorso.

 

            CITTA’ E DATA. 

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’

Il legale rappresentante pro-tempore