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Roma, 28 gennaio 2005

 

Circolare n. 19/2005

 

Oggetto: Dogane – Differito doganale – Saggio di interesse nel porto franco di Trieste – D.M. 3.12.2004 su G.U. n.19 del 25.1.2005.

 

Scende dal 2,5 all’1,0985 per cento il tasso agevolato applicato dalla dogana di Trieste per il pagamento differito dei dazi doganali. Successivamente la misura del saggio d’interesse dovrà essere aggiornata automaticamente ogni sei mesi sulla base dell’indice Euribor, il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee.

 

Com’è noto, l’applicazione di un tasso agevolato sul credito doganale di cui gode il porto franco di Trieste è prevista da leggi speciali emanate dopo la prima guerra mondiale la cui efficacia è confermata dal TULD (articolo 169 DPR n.43/1973). Finora la misura del tasso veniva determinata con un apposito decreto interministeriale Finanze-Tesoro la cui emanazione avveniva però in ritardo cronico con la conseguenza che Trieste si ritrovava spesso ad applicare un tasso incoerente rispetto a quello in vigore a livello nazionale (attualmente pari all’1,75 per cento).

 

Ora la procedura di determinazione stabilita col decreto in oggetto ha risolto il problema alla radice: il tasso di Trieste è stato fissato in misura pari al 50% dell’indice Euribor a sei mesi. In particolare per il primo semestre dell’anno (dall’1 gennaio al 30 giugno) il riferimento è l’indice Euribor rilevato il 15 dicembre dell’anno precedente; per il secondo semestre (periodo dall’1 luglio al 31 dicembre) il riferimento è l’indice Euribor rilevato il 15 giugno.

 

L’indice Euribor rilevato il 15 dicembre scorso è risultato pari al 2,197 per cento; pertanto il tasso per Trieste è pari all’1,0985 e si applica dal 26 gennaio 2005 (data di entrata in vigore del decreto in esame) fino al 30 giugno prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 19 del 25.1.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2004

Determinazione  del  tasso  di  interesse  applicabile  al  pagamento

differito dei diritti doganali di Trieste.

 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

  Il  saggio  degli  interessi  applicabili  alle  somme  relative ai

diritti  doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi

dell'art.  3  del  decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli

operatori  presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura

del 50% del tasso Euribor a sei mesi.

 

                               Art. 2.

  Il  tasso  Euribor  e'  quello  rilevato  sul  mercato dei depositi

interbancari   a   termine  denominati  in  euro  alle  ore  11,  ora

dell'Europa  centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor

Panel   Steering   Committee)   e  diffuso  sui  principali  circuiti

telematici nei giorni 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno.

  Qualora  queste  date  cadessero in giorno festivo, l'Euribor sara'

rilevato  per  valuta  con riferimento al giorno feriale piu' vicino,

successivo alle stesse.

  Il  saggio di interesse, aggiornato sulla base della determinazione

di  cui ai precedenti commi, si applica rispettivamente dal 1° luglio

e  dal  1° gennaio di ogni anno e rimane in vigore fino alla fine del

sesto mese di applicazione.

 

                               Art. 3.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione.

    Roma, 3 dicembre 2004

                                              Il Ministro: Siniscalco