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Roma, 28 gennaio 2005
Circolare n. 19/2005
Oggetto: Dogane – Differito doganale
– Saggio di interesse nel porto franco di Trieste – D.M. 3.12.2004 su G.U. n.19
del 25.1.2005.
Scende dal 2,5 all’1,0985 per cento il tasso agevolato applicato dalla
dogana di Trieste per il pagamento differito dei dazi doganali. Successivamente
la misura del saggio d’interesse dovrà essere aggiornata automaticamente ogni
sei mesi sulla base dell’indice Euribor,
il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi
banche europee.
Com’è noto, l’applicazione di un tasso agevolato sul credito doganale
di cui gode il porto franco di Trieste è prevista da leggi speciali emanate
dopo la prima guerra mondiale la cui efficacia è confermata dal TULD (articolo
169 DPR n.43/1973). Finora la misura del tasso veniva determinata con un
apposito decreto interministeriale Finanze-Tesoro la cui emanazione avveniva
però in ritardo cronico con la conseguenza che Trieste si ritrovava spesso ad
applicare un tasso incoerente rispetto a quello in vigore a livello nazionale
(attualmente pari all’1,75 per cento).
Ora la procedura di determinazione stabilita col decreto in oggetto ha
risolto il problema alla radice: il tasso di Trieste è stato fissato in misura
pari al 50% dell’indice Euribor a sei mesi. In particolare per il primo
semestre dell’anno (dall’1 gennaio al 30 giugno) il riferimento è l’indice
Euribor rilevato il 15 dicembre dell’anno precedente; per il secondo semestre
(periodo dall’1 luglio al 31 dicembre) il riferimento è l’indice Euribor
rilevato il 15 giugno.
L’indice Euribor rilevato il 15 dicembre scorso è risultato pari al
2,197 per cento; pertanto il tasso per Trieste è pari all’1,0985 e si applica
dal 26 gennaio 2005 (data di entrata in vigore del decreto in esame) fino al 30
giugno prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno
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D/d
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G.U. n. 19 del 25.1.2005 (fonte
Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 dicembre 2004
Determinazione del tasso
di interesse applicabile
al pagamento
differito dei diritti doganali di Trieste.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
Il saggio
degli interessi applicabili
alle somme relative ai
diritti doganali ammessi
al pagamento posticipato concesso, ai sensi
dell'art. 3 del
decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli
operatori presso la
dogana di Trieste viene determinato nella misura
del 50% del tasso Euribor a sei mesi.
Art. 2.
Il tasso
Euribor e' quello
rilevato sul mercato dei depositi
interbancari a termine
denominati in euro
alle ore 11,
ora
dell'Europa centrale,
dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor
Panel Steering Committee) e diffuso sui
principali circuiti
telematici nei giorni 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno.
Qualora queste
date cadessero in giorno
festivo, l'Euribor sara'
rilevato per valuta
con riferimento al giorno feriale piu' vicino,
successivo alle stesse.
Il saggio di interesse, aggiornato sulla base
della determinazione
di cui ai precedenti
commi, si applica rispettivamente dal 1° luglio
e dal 1° gennaio di ogni anno e rimane in vigore
fino alla fine del
sesto mese di applicazione.
Art. 3.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Roma, 3 dicembre 2004