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Roma, 31 gennaio 2005

 

Circolare n. 20/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Trasporto di alimenti surgelati - Termoregistratore – Regolamento (CE) n.37/2005 su GUCE L10 del 13.1.2005.

 

Con il regolamento comunitario indicato in oggetto è stato armonizzato il sistema di misurazione della temperatura nei veicoli che trasportano alimenti surgelati.

 

In base alle vigenti disposizioni, com’è noto, i veicoli superiori a 7 tonnellate devono essere muniti di un termoregistratore che registri la temperatura ogni 20 minuti; per i veicoli più piccoli adibiti alla distribuzione locale dei surgelati è invece obbligatoria solo la presenza ben visibile di un termometro (DM 493/1995 e accordo ATP).

 

Il regolamento (la cui data di entrata in vigore è il 2 febbraio 2005) ha introdotto l’obbligo di conservare le registrazioni della temperatura fino al termine del periodo di consumazione degli alimenti surgelati e comunque per almeno un anno.

 

Lo stesso regolamento ha inoltre previsto  che dal 2006 i termoregistratori dovranno essere conformi alle norme stabilite dal Comitato Europeo di Normalizzazione (norme EN 12830, 13485 e 13486), ossia registrare la temperatura ogni 5 minuti (ovvero ogni 20 minuti nel caso il trasporto dei prodotti duri oltre le 24 ore) e avere un determinato posizionamento delle sonde di rilevazione della temperatura (il cui livello può oscillare tra meno 15 e meno 18 gradi). I termoregistratori già installati che non siano conformi alle norme europee potranno essere utilizzati fino alla fine del 2009.

 

Per la distribuzione locale dei surgelati il regolamento conferma l’obbligo del solo termometro posizionato in modo visibile.

 

L’obbligo dei termoregistratori e della conservazione delle registrazioni della temperatura, oltrechè per i veicoli adibiti al trasporto, vale anche per i magazzini frigo che hanno in deposito alimenti surgelati.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/1997

 

Allegato uno

 

D/d

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GUCE L 10 del 13.1.2005

 

REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005

del 12 gennaio 2005

sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Oggetto e campo dapplicazione

Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.

 

Articolo 2

Controllo e registrazione della temperatura

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.

2. A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima delladozione del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate dalloperatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.

 

Articolo 3

Deroghe allarticolo 2

1. In deroga allarticolo 2, la temperatura dellaria durante la conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno un termometro facilmente visibile.

Nel caso di banchi espositori aperti:

a) la linea di carico massimo del banco espositore è indicata chiaramente;

b) il termometro è collocato a livello di suddetta linea.

2. Lautorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni di cui allarticolo 2 per gli impianti di refrigerazione di dimensioni inferiori a 10 m3 destinati alla conservazione delle scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente visibile.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.

 

Articolo 5

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1o gennaio 2006.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005

 

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione