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Roma, 31 gennaio 2005
Circolare n. 20/2005
Oggetto: Autotrasporto –
Trasporto di alimenti surgelati - Termoregistratore – Regolamento (CE)
n.37/2005 su GUCE L10 del 13.1.2005.
Con il regolamento comunitario indicato in oggetto è stato armonizzato
il sistema di misurazione della temperatura nei veicoli che trasportano
alimenti surgelati.
In base alle vigenti disposizioni, com’è noto, i veicoli superiori a 7
tonnellate devono essere muniti di un termoregistratore che registri la
temperatura ogni 20 minuti; per i veicoli più piccoli adibiti alla
distribuzione locale dei surgelati è invece obbligatoria solo la presenza ben
visibile di un termometro (DM 493/1995 e accordo ATP).
Il regolamento (la cui data di entrata in vigore è il 2 febbraio 2005)
ha introdotto l’obbligo di conservare le registrazioni della temperatura fino
al termine del periodo di consumazione degli alimenti surgelati e comunque per
almeno un anno.
Lo stesso regolamento ha inoltre previsto che dal 2006 i termoregistratori dovranno essere conformi alle
norme stabilite dal Comitato Europeo di Normalizzazione (norme EN 12830, 13485
e 13486), ossia registrare la temperatura ogni 5 minuti (ovvero ogni 20 minuti
nel caso il trasporto dei prodotti duri oltre le 24 ore) e avere un determinato
posizionamento delle sonde di rilevazione della temperatura (il cui livello può
oscillare tra meno 15 e meno 18 gradi). I termoregistratori già installati che
non siano conformi alle norme europee potranno essere utilizzati fino alla fine
del 2009.
Per la distribuzione locale dei surgelati il regolamento conferma
l’obbligo del solo termometro posizionato in modo visibile.
L’obbligo dei termoregistratori e della conservazione delle
registrazioni della temperatura, oltrechè per i veicoli adibiti al trasporto,
vale anche per i magazzini frigo che hanno in deposito alimenti surgelati.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/1997
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Allegato
uno
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D/d
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GUCE L 10 del 13.1.2005
REGOLAMENTO
(CE) N. 37/2005
del
12 gennaio 2005
sul
controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di
immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione
Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura
nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione
degli alimenti surgelati.
Articolo 2
Controllo e registrazione della temperatura
1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di
conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati strumenti di
registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la
temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.
2. A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di
misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo
1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Gli operatori del
settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a verificare che gli
strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.
Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31
dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell’adozione del presente regolamento possono continuare ad essere
utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.
3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate
dall’operatore del settore alimentare per
almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione
dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.
Articolo 3
Deroghe all’articolo
2
1. In deroga all’articolo 2, la temperatura dell’aria durante la conservazione nei banchi espositori per la vendita
al dettaglio e durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno
un termometro facilmente visibile.
Nel
caso di banchi espositori aperti:
a)
la linea di carico massimo del banco espositore è indicata chiaramente;
b)
il termometro è collocato a livello di suddetta linea.
2. L’autorità competente può accordare
deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo
2 per gli impianti di refrigerazione di dimensioni inferiori a 10 m3 destinati
alla conservazione delle scorte nei punti di vendita al dettaglio, per
consentire che la temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente
visibile.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1o gennaio
2006.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, il 12 gennaio 2005
Per
la Commissione
Markos KYPRIANOU