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Roma, 2 febbraio 2005

 

Circolare n. 22/2005

 

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2005 – D.M. 17.1.2005, su G.U. n.22 del 28.1.2005.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2005 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000 (collegato alla finanziaria 2000), le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.16/2004

 

Allegato uno

 

M/t

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G. U. n. 22 del 28.1.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 gennaio 2005

Determinazione,  per l'anno 2005, delle retribuzioni convenzionali di
cui  all'articolo 4,  comma  1,  del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398.
           IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali
  A  decorrere  dal  periodo  di paga in corso dal 1° gennaio 2005, e
fino  a  tutto  il  periodo  di paga in corso al 31 dicembre 2005, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36,
comma  1,  della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
                               Art. 2.
                       Fasce di retribuzione.
  Per  i  lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la  retribuzione  convenzionale  imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 
                               Art. 3.
                 Frazionabilita' delle retribuzioni
  I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso di
assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
 
 
                               Art. 4.
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
  Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va liquidato il
trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                            Roma, 17 gennaio 2005
 
                                   Il Ministro del lavoro
                                  e delle politiche sociali
                                             Maroni
 
    Il Ministro dell'economia
        e delle finanze
         Siniscalco

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2005

 

*** OMISSIS ***

 

SETTORE

 

QUALIFICHE

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Operai

I

Fino a 1563,82

1563,82

 

 

II

da 1563,83 a 1632,68

1632,68

 

 

III

da 1632,69 a 1701,54

1701,54

 

 

IV

da 1701,55 in poi

1839,24

 

 

 

 

 

 

 

Impiegati

I

Fino a 1839,24

1839,24

 

 

II

da 1839,25 a 2185,76

2185,76

 

 

III

da 2185,77 a 2532,29

2532,29

 

 

IV

da 2532,30 a 3011,26

3011,26

 

 

V

da 3011,27 in poi

3225,33

 

 

*** OMISSIS ***

 

SETTORE

 

QUADRI

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Fascia

I

Fino a 3225,33

3225,33

 

 

II

da 3225,34 a 3724,46

3724,46

 

 

III

da 3724,47 a 4223,58

4223,58

 

 

IV

da 4223,59 a 4795,97

4795,97

 

 

 

V

da 4795,98 a 5368,33

5368,33

 

 

 

VI

da 5368,34 in poi

6290,17

 

 

*** OMISSIS ***

 

SETTORE

 

DIRIGENTI

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Fascia

I

Fino a 4795,97

4795,97

 

 

II

da 4795,98 a 6290,17

6290,17

 

 

III

da 6290,18 a 7212,00

7212,00

 

 

IV

da 7212,01 a 7784,38

7784,38

 

 

 

V

da 7784,39 a 8133,83

8133,83

 

 

 

VI

da 8133,84 a 8356,75

8356,75

 

 

 

 

VII

da 8356,76 a 9055,66

9055,66

 

 

 

 

VIII

da 9055,67 in poi

12742,97

 

 

*** OMISSIS ***