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Roma, 4 febbraio 2005

 

Circolare n. 24/2005

 

Oggetto: Lavoro – Lavoratori stranieri – Quote di ingresso 2005 – D.P.C.M. 17.12.2004, su G.U. n. 26 del 2.2.2005 - Circolari Min. Lavoro nn.1 e 2 del 25.1.2005.

 

In attuazione del D.LGVO n.286/1998, i decreti in oggetto hanno fissato per il 2005 le quote massime di ingresso di lavoratori di paesi extracomunitari e dei nuovi Stati membri dell’Unione europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, nonché Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria). Per ciascuna delle due categorie di lavoratori, il limite complessivo di ingresso è di 79.500 unità; al riguardo si fa osservare che, mentre per i lavoratori extracomunitari la quota prevista è riferita alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato e autonomo, per i lavoratori neocomunitari il predetto limite riguarda esclusivamente il lavoro subordinato in quanto per quello autonomo non è previsto alcun contingentamento.

 

Con le circolari in oggetto il Ministero del Lavoro ha fatto il punto sulle modalità a cui devono attenersi le imprese in caso di assunzione dei lavoratori in questione.

 

Si segnala infine che sul sito internet www.welfare.gov.it è disponibile un “Vademecum” illustrativo e la modulistica per le richieste di autorizzazione al lavoro.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.61/2004

 

Allegati quattro

 

Lo/lo

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G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004

 

Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                              Decreta:
 
                              Art. 1.
1. Come anticipazione  delle quote massime  di ingresso di lavoratori
non  comunitari  per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro  subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i
cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una
quota  massima  di n. 79.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda
il  lavoro  subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e
province  autonome  a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
 
                              Art. 2.
1.  Nell'ambito  della  quota massima di cui  all'art. 1 sono ammessi
in  Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale,  i
cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una
quota  massima  di 30.000 unita', di cui 15.000 unita' sono riservate
agli  ingressi  per  motivi  di lavoro domestico o di assistenza alla
persona.
 
                               Art. 3.
1.  Nell'ambito della  quota massima di  cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso  di  2.500  cittadini  stranieri  non comunitari residenti
all'estero,   per   motivi  di  lavoro  autonomo,  appartenenti  alle
categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono
attivita'    di    interesse   per   l'economia   nazionale;   liberi
professionisti;  soci  e  amministratori di societa' non cooperative;
artisti  di  chiara  fama  internazionale  e  di  alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2.  All'interno  di tale quota,  sono ammesse, sino ad  un massimo di
1.250  unita'  unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per
motivi  di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.
 
 
                               Art. 4.
1.  Per  l'anno  2005  sono ammessi  in Italia, per  motivi di lavoro
subordinato  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  lavoratori di
origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in   Argentina,   Uruguay   e  Venezuela,  contenente  le  qualifiche
professionali  dei  lavoratori stessi, entro una quota massima di 200
unita'.
 
                               Art. 5.
1.  Nell'ambito  della  quota massima di cui all'art. 1 sono  ammessi
in  Italia,  per  motivi  di lavoro subordinato non stagionale 21.800
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti
o  personale  altamente  qualificato  e 20.800 cittadini di Paesi che
hanno  sottoscritto  o  stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
    3000 cittadini albanesi;
    3000 cittadini tunisini;
    2500 cittadini marocchini;
    2000 cittadini egiziani;
    2000 cittadini nigeriani;
    2000 cittadini moldavi;
    1500 cittadini dello Sri Lanka;
    1500 cittadini del Bangladesh;
    1500 cittadini filippini;
    1000 cittadini pakistani;
    100 cittadini somali;
    700  cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea
che  concludano  accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
di ingresso e delle procedure di riammissione.
 
                               Art. 6.
1.  Nell'ambito  della quota   massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota
massima  di  25.000  unita',  da  ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.  La  quota  di  cui al comma  1 riguarda i  lavoratori subordinati
stagionali  di  Serbia-Montenegro,  Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione   in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,  Marocco,
Moldavia  ed  Egitto  e altresi' i cittadini stranieri non comunitari
titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell'anno 2003 o 2004.
 
                               Art. 7.
1.  Qualora,  trascorsi  almeno  centoventi   giorni  dalla  data  di
entrata  in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote
significative  non  utilizzate,  e ferma restando la quota massima di
cui  all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel
presente  decreto  sulla  base delle necessita' reali riscontrate sul
mercato del lavoro.
                                               Roma, 17 dicembre 2004
                                              p. Il Presidente: Letta

 

 

 

G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2004

 

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei

nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno

2005

 

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                         Decreta:
 
                               Art. 1.
Per l'anno 2005 e' ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato 
stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini 
dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati:Repub-
blica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,Repubblica 
di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,Repubblica di
 Slovenia e Repubblica di Ungheria.
 
                              Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monito-
raggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art.
1 ed attua tutte le misure necessarie affinche' per i cittadini dei 
Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al 
mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data del-
la firma del Trattato di adesione.
 Roma, 17 dicembre 2004
    p. Il Presidente: Letta

 

 

G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)

CIRCOLARE N. 1/2005

Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005».

 

Contenuto del D.P.C.M.: le quote d'ingresso.

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato 1), recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2005. Il D.P.C.M., come anticipazione delle quote annuali d'ingresso, fissa una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Nell'ambito della quota massima prevista sono ammessi, all'art. 6, n. 25.000 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale. Il numero degli ingressi per lavoro stagionale e' stato determinato in tale misura, ridotta rispetto a quella fissata nell'anno precedente, in considerazione del fatto che una parte importante della domanda di lavoratori stagionali viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione europea il 1° maggio 2004 e i cui ingressi per l'anno 2005 sono stati programmati con separato provvedimento. Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano: cittadini di: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania; cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004. Nell'ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono l'ulteriore specificazione delle quote d'ingresso. In particolare, l'art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all'estero di nazionalita' non predeterminata, riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. L'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di attivita' specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unita', le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale. L'art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche  professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni applicative gia' fornite con riferimento all'analoga quota prevista per l'anno 2004. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine italiana entro il grado prescritto. E' previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informatizzato «SILES» di questo Ministero, condiviso dalle direzioni provinciali del lavoro. L'elenco, gia' istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovra' essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalita' uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema «SILES», esso puo' essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto. L'art. 5, infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e ripartita come segue:

1) n. 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato

2) n. 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato D.P.C.M., sono cosi' ripartiti:               

3.000 cittadini albanesi;          

3.000 cittadini tunisini;          

2.500 cittadini marocchini;          

2.000 cittadini egiziani;          

2.000 cittadini nigeriani;          

2.000 cittadini moldavi;          

1.500 cittadini dello Sri Lanka;          

1.500 cittadini del Bangladesh;           

1.500 cittadini filippini;          

1.000 cittadini pakistani;          

100 cittadini somali;          

700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

 

II.1 Modalita' e termine iniziale di presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro.       

Questo Ufficio, nel fissare le modalita' d'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario  di  invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario da esprimere necessariamente in ore e minuti sia apposta a mano sulla busta. La Societa' Poste italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale. La domanda va redatta in conformita' ai modelli che si accludono. I moduli predisposti sono  due, da utilizzare a seconda del tipo di assunzione richiesta. La domanda di autorizzazione finalizzata all'assunzione nel settore del lavoro domestico, va redatta utilizzando il modulo corrispondente - allegato n. 2. Se, invece, la richiesta riguarda l'autorizzazione all'assunzione da operare, con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale, in settori diversi da quello dei servizi domestici, essa va presentata facendo uso del distinto apposito modulo - allegato 3. In entrambi i casi e' necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; lo schema di contratto da utilizzare e' riportato nell'allegato n. 4. La domanda di autorizzazione, completa della ulteriore documentazione da allegarvi secondo le indicazioni contenute nel modulo, va indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa  dovra' effettuarsi. E' necessario avvertire che i moduli di cui agli allegati n. 2 - 3 - 4 corrispondono nella sostanza a quelli definiti ed introdotti con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000 e da allora in uso. La citata  circolare, che  ne contiene la rispettiva illustrazione, e' pubblicata e consultabile nel sito internet del Ministero «www.welfare.gov.it», nell'area «norme» ed in corrispondenza dell'argomento «tematiche sociali». Le uniche variazioni introdotte attengono al necessario inserimento tra la documentazione che il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda anche di: 1) copia del proprio documento d'identita' (e del permesso di soggiorno in corso di validita' se il richiedente e' cittadino extracomunitario); 2) copia del passaporto (o di altro documento valido per l'espatrio) del lavoratore straniero. Per il resto il contenuto dei moduli e' rimasto sostanzialmente invariato, consistendo i residui aggiustamenti in semplici adeguamenti di carattere formale (aggiornamento dell'importo del bollo e degli importi pecuniari esposti in lire; adeguamento connesso al necessario inoltro per posta, ecc.). L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara' possibile a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili. Piu' richieste potranno essere cumulativamente inviate con il  medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di piu' richieste provenienti da datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati. La Direzione provinciale del lavoro destinataria esaminera' e definira' le domande di autorizzazione al lavoro pervenute secondo l'ordine cronologico di invio della raccomandata, tenuto conto della  data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale.

 

II.2 Modalita' e termine iniziale di presentazione delle domande di attestazione di disponibilita' in quota finalizzate alla conversione del permesso di soggiorno.

Per le richieste finalizzate al rilascio dell'attestazione di disponibilita' in quota per conversione del permesso di soggiorno, si seguiranno le seguenti modalita' di presentazione. La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale nei confronti del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza del  permesso di soggiorno rilasciatogli l'anno precedente per lavoro stagionale abbia fatto rientro nello Stato di provenienza) - va presentata facendo uso del modulo allegato (allegato n. 5). Alla richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal cittadino extracomunitario istante deve essere allegato il contratto di lavoro subordinato redatto utilizzando l'apposito modulo (allegato n. 4). Il contratto cosi' sottoscritto tra le parti e' condizionato unicamente all'effettivo rilascio del rispettivo permesso di soggiorno per lavoro. La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - va presentata facendo uso dell'apposito specifico modulo (allegato n. 6). Le richieste di attestazione, complete dei documenti da unire secondo le indicazioni contenute nei rispettivi moduli devono essere inoltrate alle direzioni provinciali del lavoro competenti esclusivamente per raccomandata con il rispetto del termine iniziale e delle modalita' di spedizione come sopra stabiliti per l'inoltro delle richieste di autorizzazione al lavoro.

 

III. Autorizzazione al lavoro domestico: requisito reddituale richiesto.  

Con particolare riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, si diramano le seguenti indicazioni, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000. Le indicazioni modificative attengono al criterio con cui occorre verificare, nei confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il requisito della capacita' economica a sostenere le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Al riguardo si stabilisce che la capacita' economica e' da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale cosi' stabilito sara' pertanto l'unico termine di riferimento da utilizzare in luogo delle soglie di reddito, differenziate a livello provinciale, determinate con la circolare n. 55/2000, non piu' operanti per effetto della presente disposizione. Rimane confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potra' risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi. 

 

IV. Distribuzione delle quote.      

Inoltre,  ai  fini  dell'immediata attuazione del decreto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto  dei  fabbisogni  segnalati, la distribuzione tra  le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (allegato n. 7) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (allegato n. 8 - quota riservata a singole nazionalita'; allegato  n.  9  -  quota  destinata a stranieri di nazionalita' non predeterminata). Si e' ritenuto  opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dall'art.  5,  a  dirigenti o personale     altamente  qualificato, limitatamente all'80% (ottocento unita) del suo  ammontare complessivo (allegato n. 10). La parte residua (pari a duecento unita) e' momentaneamente tenuta a disposizione come riserva     da  utilizzare per effettuare, in base alle necessita', assegnazioni aggiuntive. Ugualmente e' stata ripartita anche la parte della quota per lavoro autonomo  che  l'art.  3,  comma  2, destina alle conversioni. La ripartizione e' stata attuata limitatamente all'80% (mille unita) del  totale (allegato n. 11). La parte residua (pari a duecentocinquanta unita)  e' momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare  per effettuare,  in base alle necessita', assegnazioni aggiuntive. Con  particolare  riguardo alle tabelle allegate sub 7 - contenente la ripartizione delle quote per lavoro stagionale, sub 8 - contenente la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalita' e sub 9 - contenente la ripartizione della quota prevista dall'art. 2 a favore di stranieri  di nazionalita'  non predeterminata, sono necessarie le avvertenze  di seguito precisate ai punti a), b), c), d), e): a) tenuto conto  dell'entita' delle quote riservate a specifiche nazionalita', si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della nazionalita' di destinazione - considerata nella tabella allegato n. 9 «Altre nazionalita» - sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalita' diverse da quelle espressamente previste dall'art. 5;b) mediante  la ripartizione  effettuata con la tabella n. 9, la quota «Altre nazionalita» destinata agli ingressi diversi da quelli per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene parzialmente devoluta, nella misura di cinquemila unita', ad assunzioni da effettuare nel settore dell'edilizia; tale porzione di quota e' ripartita, restando stabilito che gli uffici di assegnazione la utilzzeranno esclusivamente  per rilasciare le autorizzazioni al lavoro corrispondenti alla rispettiva specifica destinazione. La determinazione e' giustificata dalla valutazione del fabbisogno di manodopera  straniera proveniente dal settore delle costruzioni edili e dalla considerazione dell'attuale quadro economico complessivo. La parte residua della quota considerata, pari a diecimila unita', rimane destinata  agli ingressi per le assunzioni da effettuare in tutti i restanti settori; c) con la tabella allegato n. 8, riguardante le quote riservate a singole nazionalita', non si e' fatto luogo alla ripartizione dei cento ingressi previsti in favore dei cittadini somali; questa direzione  generale,  sulla scorta dei dati  monitorati secondo la modalita' indicate piu' sotto, terra' il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento; d) la quota per lavoro  stagionale (di cui all'art. 6), quella prevista dall'art. 2  e quelle riservate, dall'art. 5, a albanesi, tunisini,  marocchini,  egiziani, moldavi e srilankesi non vengono distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta nella disponibilita' di  questo Ufficio  nella misura  di seguito rispettivamente indicata:

ingressi per lavoro stagionale: 200;

albanesi: 300;

tunisini: 350;

marocchini: 350;

egiziani: 250;

moldavi: 450;          

srilankesi: 100;          

altre  nazionalita' - ingressi per motivi di lavoro domestico o     di assistenza alla persona: 600;  altre  nazionalita'  - ingressi per settori diversi da quello del     lavoro domestico   o  di  assistenza  alla  persona  non  destinati  all'edilizia: 1.500. L'accorgimento e' diretto a realizzare le seguenti finalita':           d.1)  la  porzione  non  ripartita delle quote per albanesi, in     ragione  di  duecento  unita',  per  tunisini, in ragione di duecento     unita',  per marocchini, in ragione di duecento unita', per egiziani,     in ragione di cento unita', per moldavi, in ragione di centocinquanta     unita',  per  «altre  nazionalita'  - ingressi per settori diversi da quello  del  lavoro  domestico  o  di  assistenza  alla  persona  non     destinati all'edilizia», in ragione di mille unita', viene trattenuta   allo scopo  di  assicurare  il  soddisfacimento  delle  domande  di  assunzione   di  manodopera  da  impiegare  nella  realizzazione  dei     preparativi  connessi all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di     Torino  2006  nonche'  nell'esecuzione delle c.d. «Grandi opere». Per     «Grandi  opere»  si  intendono  le  infrastrutture e gli insediamenti     produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in     attuazione  dell'art.  1,  comma  1, della legge 21 dicembre 2001, n.     443,  dal  CIPE  con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 ed inseriti     nel  D.P.E.F.  -  Documento di programmazione economica e finanziaria     2004-2007.  L'ufficio  provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di     autorizzazione  al  lavoro, provvedera' innanzitutto a verificare che     la  manodopera  e'  richiesta  per  essere adibita alla realizzazione     delle   c.d.  «Grandi  Opere»  ovvero  di  preparativi  connessi  con     l'organizzazione  delle  Olimpiadi  invernali  di  Torino 2006 e, una     volta  accertata  l'esistenza  di tutti i presupposti per il rilascio     dell'autorizzazione al lavoro, chiedera' a questo ufficio, inoltrando     la  richiesta  per  il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione     della  parte  di  quota  nella  misura rispettivamente necessaria per     darvi  corso.  Questa  direzione generale effettuera' l'assegnazione,     attribuendo priorita' alle richieste degli uffici provinciali secondo     l'ordine di arrivo;   d.2) la porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale,  in  ragione  di  duecento unita', delle quote, di cui all'art. 5, per  albanesi,  in  ragione  di  100  unita',  per tunisini, in ragione di  centocinquanta  unita',  per marocchini, in ragione di centocinquanta   unita',  per  egiziani,  in  ragione  di  centocinquanta  unita', per   moldavi, in ragione di trecento unita', per srilankesi, in ragione di  cento  unita', nonche' delle quote per «altre nazionalita' - ingressi  per  motivi  di  lavoro  domestico  o  di assistenza alla persona» in   ragione  di  seicento unita' e per «altre nazionalita' - ingressi per   settori  diversi  da quello del lavoro domestico o di assistenza alla  persona  non destinati all'edilizia», in ragione di 500 unita', viene trattenuta  in  vista  della  realizzazione  di  progetti speciali di selezione e di formazione all'estero;    e) la  quota  (prevista  dall'art.  5) di settecento cittadini di  «altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  che concludano   accordi»  in  materia  immigratoria  attualmente non e' utilizzabile. Essendo precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverra'  utilizzabile e sara' distribuita solamente dopo la loro conclusione.  La  restante  quota  per lavoro non stagionale prevista dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri all'art. 4 non e' stata ripartita.  Questa direzione  generale,  sulla  scorta  dei  dati monitorati secondo le modalita' indicate piu sotto, terra' il computo  generale  delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente  rilasciate  a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo  avviso del relativo eventuale esaurimento.  Gli  uffici regionali assegnatari  delle quote attribuite come da    prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo  i  fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite i  rilascio delle relative autorizzazioni.

 

V. Ulteriori indicazioni operative.  

Per  l'esatta  rilevazione  del  raggiungimento  della quota locale     assegnata per lavoro stagionale, codeste sedi devono applicare quanto     gia' definito con la circolare n. 104/1998, secondo la quale nel caso     in cui il lavoratore straniero svolga attivita' lavorative stagionali     in  Italia  per  ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate     alla  prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di   nove mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse     autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo     dell'esaurimento  della  quota massima  sopraindicata.  La richiesta     diretta ad ottenere l'ulteriore autorizzazione in collegamento con la     prima  gia' rilasciata puo' essere presentata all'ufficio provinciale     anche  mediante consegna a mano (come del resto tutte le richieste di autorizzazione  al  lavoro  relative  ai casi particolari di ingresso     fuori  quota); e' anzi consigliabile che gli interessati si avvalgano     di  tale  facolta', implicando la richiesta in esame, per sua natura,     tempi di trattazione particolarmente ristretti. Ai fini  della  corretta  attuazione degli adempimenti finalizzati   alla  conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per  lavoro  autonomo,  precisiamo  che codeste direzioni provinciali del  lavoro  devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di un  permesso  di  soggiorno  per  studio in corso di validita', senza accordare alcuna  rilevanza  alla  data  di  ingresso nel territorio nazionale. Per  la gestione delle quote nonche' per il monitoraggio della loro  utilizzazione verra' messa    a disposizione   degli   uffici  un'applicazione  informatica,  in  corso di approntamento, denominata Sistema  informativo  lavoratori  extracomunitari  e neocomunitari -S.I.L.E.N. L'applicazione e' destinata a incorporare, a decorrere dal corrente anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuera' ad operare,   secondo  le modalita' gia' in uso, il Contatore unico nazionale per i   lavoratori neocomunitari. Con separata  circolare  saranno  fornite  le  indicazioni  sulle  modalita'  di  funzionamento  del  S.I.L.E.N., avuto riguardo  ai  cittadini extracomunitari, e le istruzioni per il suo utilizzo.  

Roma, 25 gennaio 2005                         

                     Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri       

 

 

 

G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)

CIRCOLARE N. 2/2005  

Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005».

 

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato n. 1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti e' transitoriamente  sospesa, in virtu' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria. La quota non sara' ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, gia' usato per l'utilizzo delle quote del 2004, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari - S.I.L.E.N.), messa a disposizione degli uffici periferici nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it). Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione  del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e' tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalita' semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni. L'inoltro della richiesta di autorizzazione e' effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Qualora la  spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti, sia apposta a mano sulla busta. La societa' Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale. L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara' possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili. Piu' richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di piu' richieste provenienti da datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati. Si raccomanda a codesti uffici di  effettuare le verifiche preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalita' alla procedura. Tale inserimento dovra' contenere, oltre ai dati in precedenza gia' richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativ  partita I.V.A. o codice fiscale. Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformita' alla richiamata circolare n. 14/2004. L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla questura territorialmente competente, presso la quale dovra' recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un'ulteriore copia sara' trattenuta a cura della direzione provinciale del lavoro per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro cinque giorni, al Centro per l'impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola. Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15 ottobre 2004, l'autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attivita' lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.

Roma, 25 gennaio 2005

                     Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri