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Roma, 4 febbraio 2005
Circolare n. 24/2005
Oggetto: Lavoro – Lavoratori stranieri
– Quote di ingresso 2005 – D.P.C.M. 17.12.2004, su G.U. n. 26 del 2.2.2005 -
Circolari Min. Lavoro nn.1 e 2 del 25.1.2005.
In attuazione del D.LGVO n.286/1998, i
decreti in oggetto hanno fissato per il 2005 le quote massime di ingresso di
lavoratori di paesi extracomunitari e dei nuovi Stati membri dell’Unione
europea (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, nonché Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria). Per ciascuna delle due categorie di
lavoratori, il limite complessivo di ingresso è di 79.500 unità; al riguardo si
fa osservare che, mentre per i lavoratori extracomunitari la quota prevista è
riferita alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato e autonomo, per i
lavoratori neocomunitari il predetto limite riguarda esclusivamente il lavoro
subordinato in quanto per quello autonomo non è previsto alcun
contingentamento.
Con le circolari in oggetto il
Ministero del Lavoro ha fatto il punto sulle modalità a cui devono attenersi le
imprese in caso di assunzione dei lavoratori in questione.
Si segnala infine che sul sito internet
www.welfare.gov.it è disponibile un “Vademecum” illustrativo e la modulistica per le richieste di
autorizzazione al lavoro.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.61/2004 |
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Allegati quattro |
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Lo/lo |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17
dicembre 2004
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di n. 79.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda
il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e
province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di 30.000 unita', di cui 15.000 unita' sono riservate
agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla
persona.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250 unita' unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per
motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200
unita'.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti
o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che
hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
3000 cittadini albanesi;
3000 cittadini tunisini;
2500 cittadini marocchini;
2000 cittadini egiziani;
2000 cittadini nigeriani;
2000 cittadini moldavi;
1500 cittadini dello Sri Lanka;
1500 cittadini del Bangladesh;
1500 cittadini filippini;
1000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea
che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 25.000 unita', da ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e altresi' i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell'anno 2003 o 2004.
Art. 7.
1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote
significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di
cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel
presente decreto sulla base delle necessita' reali riscontrate sul
mercato del lavoro.
Roma, 17 dicembre 2004
p. Il Presidente: Letta
G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2004
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi
2005
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2005 e' ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini
dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati:Repub-
blica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,Repubblica
di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,Repubblica di
Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monito-
raggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art.
1 ed attua tutte le misure necessarie affinche' per i cittadini dei
Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al
mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data del-
la firma del Trattato di adesione.
Roma, 17 dicembre 2004
p. Il Presidente: Letta
G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)
CIRCOLARE N.
1/2005
Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria
dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2005».
Contenuto del D.P.C.M.: le quote d'ingresso.
Si comunica che in data 24
gennaio 2005 e' stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato 1),
recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
stranieri extracomunitari per l'anno 2005. Il D.P.C.M., come anticipazione
delle quote annuali d'ingresso, fissa una quota massima di 79.500 stranieri
extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi
per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
Nell'ambito della quota massima prevista sono ammessi, all'art. 6, n. 25.000
lavoratori per le esigenze di carattere stagionale. Il numero degli ingressi
per lavoro stagionale e' stato determinato in tale misura, ridotta rispetto a
quella fissata nell'anno precedente, in considerazione del fatto che una parte
importante della domanda di lavoratori stagionali viene soddisfatta da
cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione europea il 1° maggio 2004 e i
cui ingressi per l'anno 2005 sono stati programmati con separato provvedimento.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano: cittadini di:
Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di
Macedonia, Bulgaria e Romania; cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o
stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria:
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; tutti i cittadini stranieri non
comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell'anno 2003 o 2004. Nell'ambito della quota massima prevista, gli articoli
da 2 a 5 contengono l'ulteriore specificazione delle quote d'ingresso. In
particolare, l'art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per motivi di lavoro
subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all'estero di
nazionalita' non predeterminata, riservandone 15.000 agli ingressi per motivi
di lavoro domestico o di assistenza alla persona. L'art. 3 prevede una quota di
n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti,
soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di
attivita' specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unita', le
conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di
studio e formazione professionale. L'art. 4 prevede una quota massima di 200
ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e
Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si confermano le
seguenti indicazioni applicative gia' fornite con riferimento all'analoga quota
prevista per l'anno 2004. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da
parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine
italiana entro il grado prescritto. E' previsto che tale inserimento sia reso
conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema
informatizzato «SILES» di questo Ministero, condiviso dalle direzioni provinciali
del lavoro. L'elenco, gia' istituito con riferimento ai cittadini argentini di
origine italiana, dovra' essere implementato con riguardo anche agli oriundi di
nazionalita' uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui l'inserimento
nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema «SILES», esso
puo' essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto. L'art. 5, infine
prevede una quota massima di 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale
e ripartita come segue:
1) n. 1.000 ingressi per
cittadini extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei
dirigenti o personale altamente qualificato
2) n. 20.800 ingressi
riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la
specificazione contenuta nel citato D.P.C.M., sono cosi' ripartiti:
3.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini
tunisini;
2.500 cittadini
marocchini;
2.000 cittadini
egiziani;
2.000 cittadini
nigeriani;
2.000 cittadini moldavi;
1.500 cittadini dello Sri
Lanka;
1.500 cittadini del Bangladesh;
1.500 cittadini
filippini;
1.000 cittadini
pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi
che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso
e delle procedure di riammissione.
II.1 Modalita' e termine iniziale di presentazione delle
richieste di autorizzazione al lavoro.
Questo Ufficio, nel fissare
le modalita' d'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri stabilisce che la presentazione delle domande di autorizzazione al
lavoro sia effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio
postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche
l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale
dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio,
l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario da
esprimere necessariamente in ore e minuti sia apposta a mano sulla busta. La
Societa' Poste italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri
dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non
provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di
spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e
alla sua presenza, l'annotazione manuale. La domanda va redatta in conformita'
ai modelli che si accludono. I moduli predisposti sono due, da utilizzare a seconda del tipo di
assunzione richiesta. La domanda di autorizzazione finalizzata all'assunzione
nel settore del lavoro domestico, va redatta utilizzando il modulo
corrispondente - allegato n. 2. Se, invece, la richiesta riguarda
l'autorizzazione all'assunzione da operare, con contratto di lavoro a tempo
determinato, indeterminato o stagionale, in settori diversi da quello dei
servizi domestici, essa va presentata facendo uso del distinto apposito modulo
- allegato 3. In entrambi i casi e' necessario unire alla domanda il contratto
di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola
condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; lo
schema di contratto da utilizzare e' riportato nell'allegato n. 4. La domanda
di autorizzazione, completa della ulteriore documentazione da allegarvi secondo
le indicazioni contenute nel modulo, va indirizzata alla Direzione provinciale
del lavoro competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa dovra' effettuarsi. E' necessario avvertire
che i moduli di cui agli allegati n. 2 - 3 - 4 corrispondono nella sostanza a
quelli definiti ed introdotti con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000 e da
allora in uso. La citata circolare,
che ne contiene la rispettiva illustrazione,
e' pubblicata e consultabile nel sito internet del Ministero
«www.welfare.gov.it», nell'area «norme» ed in corrispondenza dell'argomento
«tematiche sociali». Le uniche variazioni introdotte attengono al necessario
inserimento tra la documentazione che il richiedente e' tenuto ad allegare alla
domanda anche di: 1) copia del proprio documento d'identita' (e del permesso di
soggiorno in corso di validita' se il richiedente e' cittadino
extracomunitario); 2) copia del passaporto (o di altro documento valido per
l'espatrio) del lavoratore straniero. Per il resto il contenuto dei moduli e'
rimasto sostanzialmente invariato, consistendo i residui aggiustamenti in
semplici adeguamenti di carattere formale (aggiornamento dell'importo del bollo
e degli importi pecuniari esposti in lire; adeguamento connesso al necessario
inoltro per posta, ecc.). L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara'
possibile a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Le
domande spedite anteriormente sono inammissibili. Piu' richieste potranno
essere cumulativamente inviate con il
medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro
mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio
cumulativo di piu' richieste provenienti da datori di lavoro diversi e'
consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati. La
Direzione provinciale del lavoro destinataria esaminera' e definira' le domande
di autorizzazione al lavoro pervenute secondo l'ordine cronologico di invio
della raccomandata, tenuto conto della
data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale.
II.2 Modalita' e termine iniziale di presentazione delle domande
di attestazione di disponibilita' in quota finalizzate alla conversione del permesso
di soggiorno.
Per le richieste finalizzate
al rilascio dell'attestazione di disponibilita' in quota per conversione del
permesso di soggiorno, si seguiranno le seguenti modalita' di presentazione. La
richiesta di attestazione finalizzata alla conversione in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato non stagionale - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso
di studio) ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale nei
confronti del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciatogli l'anno
precedente per lavoro stagionale abbia fatto rientro nello Stato di provenienza)
- va presentata facendo uso del modulo allegato (allegato n. 5). Alla
richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal cittadino extracomunitario
istante deve essere allegato il contratto di lavoro subordinato redatto utilizzando
l'apposito modulo (allegato n. 4). Il contratto cosi' sottoscritto tra le parti
e' condizionato unicamente all'effettivo rilascio del rispettivo permesso di
soggiorno per lavoro. La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione
del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo - ai sensi
dell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
- va presentata facendo uso dell'apposito specifico modulo (allegato n. 6). Le
richieste di attestazione, complete dei documenti da unire secondo le indicazioni
contenute nei rispettivi moduli devono essere inoltrate alle direzioni
provinciali del lavoro competenti esclusivamente per raccomandata con il rispetto
del termine iniziale e delle modalita' di spedizione come sopra stabiliti per
l'inoltro delle richieste di autorizzazione al lavoro.
III. Autorizzazione al lavoro domestico: requisito reddituale
richiesto.
Con particolare riguardo al
rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona, si diramano le seguenti indicazioni, a parziale
modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000. Le
indicazioni modificative attengono al criterio con cui occorre verificare, nei
confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il requisito della
capacita' economica a sostenere le spese per retribuzione, vitto, alloggio e
contributi per il lavoratore da assumere. Al riguardo si stabilisce che la capacita'
economica e' da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un
reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto
all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere,
aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale cosi' stabilito sara'
pertanto l'unico termine di riferimento da utilizzare in luogo delle soglie di
reddito, differenziate a livello provinciale, determinate con la circolare n.
55/2000, non piu' operanti per effetto della presente disposizione. Rimane
confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potra' risultare
anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in
mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di
un'autocertificazione dei medesimi.
IV. Distribuzione delle quote.
Inoltre, ai fini dell'immediata attuazione del decreto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (allegato n. 7) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (allegato n. 8 - quota riservata a singole nazionalita'; allegato n. 9 - quota destinata a stranieri di nazionalita' non predeterminata). Si e' ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dall'art. 5, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente all'80% (ottocento unita) del suo ammontare complessivo (allegato n. 10). La parte residua (pari a duecento unita) e' momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessita', assegnazioni aggiuntive. Ugualmente e' stata ripartita anche la parte della quota per lavoro autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione e' stata attuata limitatamente all'80% (mille unita) del totale (allegato n. 11). La parte residua (pari a duecentocinquanta unita) e' momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessita', assegnazioni aggiuntive. Con particolare riguardo alle tabelle allegate sub 7 - contenente la ripartizione delle quote per lavoro stagionale, sub 8 - contenente la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalita' e sub 9 - contenente la ripartizione della quota prevista dall'art. 2 a favore di stranieri di nazionalita' non predeterminata, sono necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti a), b), c), d), e): a) tenuto conto dell'entita' delle quote riservate a specifiche nazionalita', si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della nazionalita' di destinazione - considerata nella tabella allegato n. 9 «Altre nazionalita» - sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalita' diverse da quelle espressamente previste dall'art. 5;b) mediante la ripartizione effettuata con la tabella n. 9, la quota «Altre nazionalita» destinata agli ingressi diversi da quelli per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene parzialmente devoluta, nella misura di cinquemila unita', ad assunzioni da effettuare nel settore dell'edilizia; tale porzione di quota e' ripartita, restando stabilito che gli uffici di assegnazione la utilzzeranno esclusivamente per rilasciare le autorizzazioni al lavoro corrispondenti alla rispettiva specifica destinazione. La determinazione e' giustificata dalla valutazione del fabbisogno di manodopera straniera proveniente dal settore delle costruzioni edili e dalla considerazione dell'attuale quadro economico complessivo. La parte residua della quota considerata, pari a diecimila unita', rimane destinata agli ingressi per le assunzioni da effettuare in tutti i restanti settori; c) con la tabella allegato n. 8, riguardante le quote riservate a singole nazionalita', non si e' fatto luogo alla ripartizione dei cento ingressi previsti in favore dei cittadini somali; questa direzione generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo la modalita' indicate piu' sotto, terra' il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento; d) la quota per lavoro stagionale (di cui all'art. 6), quella prevista dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a albanesi, tunisini, marocchini, egiziani, moldavi e srilankesi non vengono distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta nella disponibilita' di questo Ufficio nella misura di seguito rispettivamente indicata:
ingressi per lavoro stagionale:
200;
albanesi: 300;
tunisini: 350;
marocchini: 350;
egiziani: 250;
moldavi: 450;
srilankesi: 100;
altre nazionalita' - ingressi per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla
persona: 600; altre nazionalita' - ingressi per settori diversi da quello del lavoro domestico o
di assistenza alla
persona non destinati
all'edilizia: 1.500. L'accorgimento e' diretto a realizzare le seguenti
finalita': d.1) la
porzione non ripartita delle quote per albanesi, in ragione
di duecento unita',
per tunisini, in ragione di
duecento unita', per marocchini, in ragione di duecento
unita', per egiziani, in ragione di
cento unita', per moldavi, in ragione di centocinquanta unita',
per «altre nazionalita' - ingressi per settori diversi da quello del
lavoro domestico o
di assistenza alla
persona non destinati all'edilizia», in ragione di
mille unita', viene trattenuta allo
scopo di assicurare il soddisfacimento delle domande di
assunzione di manodopera
da impiegare nella
realizzazione dei preparativi connessi all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino
2006 nonche' nell'esecuzione delle c.d. «Grandi opere».
Per «Grandi opere»
si intendono le
infrastrutture e gli insediamenti
produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma
1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, dal CIPE
con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 ed inseriti nel
D.P.E.F. - Documento di programmazione economica e
finanziaria 2004-2007. L'ufficio
provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provvedera' innanzitutto a
verificare che la manodopera
e' richiesta per
essere adibita alla realizzazione
delle c.d. «Grandi
Opere» ovvero di
preparativi connessi con
l'organizzazione delle Olimpiadi
invernali di Torino 2006 e, una volta accertata l'esistenza
di tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, chiedera' a questo ufficio,
inoltrando la richiesta
per il tramite dell'ufficio
regionale, l'assegnazione della parte
di quota nella
misura rispettivamente necessaria per darvi corso. Questa
direzione generale effettuera' l'assegnazione, attribuendo priorita' alle richieste degli uffici provinciali
secondo l'ordine di arrivo; d.2) la porzione non ripartita delle quote
per lavoro stagionale, in ragione
di duecento unita', delle quote,
di cui all'art. 5, per albanesi, in
ragione di 100
unita', per tunisini, in ragione
di centocinquanta unita',
per marocchini, in ragione di centocinquanta unita', per egiziani,
in ragione di
centocinquanta unita', per moldavi, in ragione di trecento unita', per
srilankesi, in ragione di cento unita', nonche' delle quote per «altre
nazionalita' - ingressi per motivi
di lavoro domestico
o di assistenza alla persona»
in ragione di seicento unita' e per
«altre nazionalita' - ingressi per
settori diversi da quello del lavoro domestico o di
assistenza alla persona non destinati all'edilizia», in ragione di
500 unita', viene trattenuta in vista
della realizzazione di
progetti speciali di selezione e di formazione all'estero; e) la
quota (prevista dall'art.
5) di settecento cittadini di
«altri Paesi non
appartenenti all'Unione europea
che concludano accordi» in
materia immigratoria attualmente non e' utilizzabile. Essendo
precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverra' utilizzabile e sara' distribuita solamente
dopo la loro conclusione. La restante
quota per lavoro non stagionale
prevista dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri all'art. 4 non e' stata ripartita. Questa direzione generale, sulla scorta
dei dati monitorati secondo le
modalita' indicate piu sotto, terra' il computo generale delle
autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale
quota e si riserva di fornire tempestivo
avviso del relativo eventuale esaurimento. Gli uffici regionali
assegnatari delle quote attribuite come
da prospetti allegati devono ripartirle
fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio
immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite i rilascio delle relative autorizzazioni.
V. Ulteriori indicazioni operative.
Per l'esatta rilevazione del
raggiungimento della quota
locale assegnata per lavoro
stagionale, codeste sedi devono applicare quanto gia' definito con la circolare n. 104/1998, secondo la quale
nel caso in cui il lavoratore
straniero svolga attivita' lavorative stagionali in Italia per
ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla
prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di nove mesi, codeste sedi devono considerare
una sola volta le diverse
autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del
calcolo dell'esaurimento della
quota massima sopraindicata. La richiesta diretta ad ottenere l'ulteriore autorizzazione in collegamento
con la prima gia' rilasciata puo' essere presentata all'ufficio
provinciale anche mediante consegna a mano (come del resto
tutte le richieste di autorizzazione
al lavoro relative
ai casi particolari di ingresso
fuori quota); e' anzi
consigliabile che gli interessati si avvalgano di tale facolta', implicando la richiesta in esame,
per sua natura, tempi di trattazione
particolarmente ristretti. Ai fini
della corretta attuazione degli adempimenti
finalizzati alla conversione del permesso di studio in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo,
precisiamo che codeste direzioni
provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l'istante
sia in possesso di un permesso di
soggiorno per studio in corso di validita', senza
accordare alcuna rilevanza alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Per la gestione delle quote nonche' per il
monitoraggio della loro utilizzazione
verra' messa a disposizione degli
uffici un'applicazione informatica, in corso di approntamento,
denominata Sistema informativo lavoratori
extracomunitari e neocomunitari
-S.I.L.E.N. L'applicazione e' destinata a incorporare, a decorrere dal corrente
anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuera' ad operare, secondo
le modalita' gia' in uso, il Contatore unico nazionale per i lavoratori neocomunitari. Con separata circolare
saranno fornite le
indicazioni sulle modalita'
di funzionamento del
S.I.L.E.N., avuto riguardo
ai cittadini extracomunitari, e
le istruzioni per il suo utilizzo.
Roma, 25 gennaio 2005
Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri
G.U. n. 26 del 2.2.2005 (fonte Guritel)
CIRCOLARE N. 2/2005
Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di
ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea
nel territorio dello Stato, per l'anno 2005».
Si comunica che in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato n. 1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti e' transitoriamente sospesa, in virtu' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria. La quota non sara' ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, gia' usato per l'utilizzo delle quote del 2004, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari - S.I.L.E.N.), messa a disposizione degli uffici periferici nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it). Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e' tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalita' semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni. L'inoltro della richiesta di autorizzazione e' effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti, sia apposta a mano sulla busta. La societa' Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinche' costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale. L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara' possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili. Piu' richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di piu' richieste provenienti da datori di lavoro diversi e' consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati. Si raccomanda a codesti uffici di effettuare le verifiche preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalita' alla procedura. Tale inserimento dovra' contenere, oltre ai dati in precedenza gia' richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativ partita I.V.A. o codice fiscale. Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformita' alla richiamata circolare n. 14/2004. L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla questura territorialmente competente, presso la quale dovra' recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un'ulteriore copia sara' trattenuta a cura della direzione provinciale del lavoro per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro cinque giorni, al Centro per l'impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola. Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15 ottobre 2004, l'autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attivita' lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.
Roma, 25 gennaio 2005
Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri