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Roma, 7
febbraio 2005
Circolare n. 25/2005
Oggetto: Previdenza – Assegno per il nucleo
familiare – Lettera delle organizzazioni imprenditoriali del 28.1.2005.
Come è noto, la legge finanziaria n. 311/2004 (art. 1, comma 559) ha
previsto una sostanziale modifica della disciplina dell’assegno per il nucleo
familiare, rinviando per la sua operatività ad un successivo provvedimento di
attuazione. In particolare sarà accollato alle aziende l’onere di erogare
l’assegno non più al proprio dipendente, ma al coniuge del lavoratore, mentre
oggi il relativo importo viene anticipato in busta paga per conto dell’INPS e
poi recuperato in occasione della denuncia contributiva mensile.
La Confetra, unitamente alle organizzazioni imprenditoriali degli altri
settori, è intervenuta sul Governo per richiedere di riconsiderare l’impianto
della nuova disciplina alla luce degli appesantimenti organizzativi che ne
scaturirebbero per le aziende.
Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori
sviluppi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.10/2005 |
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Allegato uno |
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M/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Lettera congiunta di Confcommercio, Abi, Ania, Cna,
Confartigianato, Confetra, Confapi, Confesercenti, Confagricoltura,
Confcooperative, Legacoop al Ministro dell’Economia e delle Finanze prof. Domenico
Siniscalco e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali on. Roberto
Maroni
28
febbraio 2005
Illustre
Ministro,
com’è noto la legge finanziaria per
il 2005 ha previsto che dall’1.1.2005 l’assegno al nucleo familiare venga
erogato direttamente al coniuge del lavoratore.
Si tratta di una previsione legislativa
che, se attuata, introdurrebbe intuibili appesantimenti per le imprese, che si
vedrebbero costrette ad operare una moltiplicazione di adempimenti. La
disposizione, infatti, stando alla sua formulazione letterale, sembra
comportare pesanti risvolti organizzativi ed economici a carico delle aziende.
Oggi, del resto l’assegno al nucleo
familiare è anticipato, per conto
dell’INPS al lavoratore in busta paga ed è poi conguagliato in occasione
della denuncia contributiva mensile.
Secondo quanto previsto dalla finanziaria, invece, l’assegno in questione dovrebbe essere pagato direttamente al
coniuge del lavoratore, vale a dire ad una persona del tutto estranea al
rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore ed azienda.
Oltre a prevedibili problemi sotto il
profilo dell’organizzazione e dei costi, le aziende si troverebbero a gestire
un adempimento che, non trovando alcun fondamento nel sinallagma retribuzione-lavoro, andrebbe ad alterare
nei fatti l’assetto giuridico dei contratti di lavoro.
A ciò si aggiungano le possibili
implicazioni derivanti dalla difficoltà di controlli in merito alla singola
situazione familiare da cui scaturisce l’obbligo per il datore di lavoro di
provvedere al pagamento della prestazione temporanea al di fuori del normale
meccanismo retributivo.
Altra difficoltà
per le aziende deriva dal fatto che molto spesso l’assegno riguarda il nucleo
familiare complessivo: risulterebbe quindi a dir poco arduo scindere la quota
spettante al coniuge.
Ciò
premesso ed in considerazione del fatto che la norma non è immediatamente
operativa, dal momento che dovrà essere
attuata mediante decreto interministeriale, si rappresenta l’urgente necessità che venga riconsiderato l’impianto
normativo evitando di intervenire su meccanismi consolidati e che, di fatto,
non hanno dato luogo ad anomalie tali da giustificare mutamenti radicali.
Con i migliori saluti