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Roma, 7 febbraio 2005

 

Circolare n. 25/2005

 

Oggetto: Previdenza – Assegno per il nucleo familiare – Lettera delle organizzazioni imprenditoriali del 28.1.2005.

 

Come è noto, la legge finanziaria n. 311/2004 (art. 1, comma 559) ha previsto una sostanziale modifica della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, rinviando per la sua operatività ad un successivo provvedimento di attuazione. In particolare sarà accollato alle aziende l’onere di erogare l’assegno non più al proprio dipendente, ma al coniuge del lavoratore, mentre oggi il relativo importo viene anticipato in busta paga per conto dell’INPS e poi recuperato in occasione della denuncia contributiva mensile.

 

La Confetra, unitamente alle organizzazioni imprenditoriali degli altri settori, è intervenuta sul Governo per richiedere di riconsiderare l’impianto della nuova disciplina alla luce degli appesantimenti organizzativi che ne scaturirebbero per le aziende.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.10/2005

 

Allegato uno

 

M/t

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Lettera congiunta di Confcommercio, Abi, Ania, Cna, Confartigianato, Confetra, Confapi, Confesercenti, Confagricoltura, Confcooperative, Legacoop al Ministro dell’Economia e delle Finanze prof. Domenico Siniscalco e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali on. Roberto Maroni

 

28 febbraio 2005

 

Illustre Ministro,

 

            com’è noto la legge finanziaria per il 2005 ha previsto che dall’1.1.2005 l’assegno al nucleo familiare venga erogato direttamente al coniuge del lavoratore.

Si tratta di una previsione legislativa che, se attuata, introdurrebbe intuibili appesantimenti per le imprese, che si vedrebbero costrette ad operare una moltiplicazione di adempimenti. La disposizione, infatti, stando alla sua formulazione letterale, sembra comportare pesanti risvolti organizzativi ed economici a carico delle aziende.

Oggi, del resto l’assegno al nucleo familiare è anticipato,  per conto dell’INPS al lavoratore in busta paga ed è poi conguagliato in occasione della  denuncia contributiva mensile. Secondo quanto previsto dalla finanziaria, invece, l’assegno in questione  dovrebbe essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore, vale a dire ad una persona del tutto estranea al rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore ed azienda.

Oltre a prevedibili problemi sotto il profilo dell’organizzazione e dei costi, le aziende si troverebbero a gestire un adempimento che, non trovando alcun fondamento nel sinallagma  retribuzione-lavoro, andrebbe ad alterare nei fatti l’assetto giuridico dei contratti di lavoro.

A ciò si aggiungano le possibili implicazioni derivanti dalla difficoltà di controlli in merito alla singola situazione familiare da cui scaturisce l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere al pagamento della prestazione temporanea al di fuori del normale meccanismo retributivo.

Altra difficoltà per le aziende deriva dal fatto che molto spesso l’assegno riguarda il nucleo familiare complessivo: risulterebbe quindi a dir poco arduo scindere la quota spettante al coniuge.

 Ciò premesso ed in considerazione del fatto che la norma non è immediatamente operativa, dal momento che  dovrà essere attuata mediante decreto interministeriale, si rappresenta l’urgente  necessità che venga riconsiderato l’impianto normativo evitando di intervenire su meccanismi consolidati e che, di fatto, non hanno dato luogo ad anomalie tali da giustificare mutamenti radicali.

 

Con i migliori saluti