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Roma, 9 febbraio 2005

 

Circolare n. 26/2005

 

Oggetto: Previdenza – Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 21 dell’4.2.2005.

 

L’INPS ha comunicato i nuovi valori relativi a:

 

1)   minimali contributivi;

2)   fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;

3)   massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

4)   contributi per apprendisti.

 

1)   Minimali contributivi. A decorrere dall'1 gennaio 2005 i nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:

   euro 39,94 e 1038,44 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;

          euro 110,50 e 2.873,00, rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.

Applicando le retribuzioni minime (senza anzianità o superminimi) previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati al livello VI dei CCNL sia trasporto merci che magazzini generali, nonché per i lavoratori dei livelli IV, III, II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica; analoga operazione dovrà essere eseguita per i contributi dovuti per i dirigenti di cui ai CCNL sia trasporto merci che magazzini generali.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,14. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

 

2)   Contributo aggiuntivo dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2005 la fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, e' stata elevata a euro 38.641,00 annue, corrispondenti a euro mensili 3.220,00 (in precedenza 3.157,00); il contributo dell'1% dovrà pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.

 

3)   Massimale contributivo e pensionabile. Dall’1 gennaio 2005 e’ stato elevato a euro 84.049,00 annui (in precedenza 82.401,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.

 

4)   Contributi per apprendisti. A decorrere dall’1 gennaio 2005 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti per gli apprendisti sono pari a:

·       euro 2,94 (in precedenza 2,88) per gli apprendisti soggetti all’assicurazione
INAIL

·       euro 2,85 (in precedenza 2,79) per gli apprendisti non soggetti all’assicu­razione INAIL

L’ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna variazione ha invece subito l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane pertanto ferma al 5,54%.

 

5)   Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.13/2004

 

Allegato uno

 

M/t

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INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Circolare n. 21 del 4 Febbraio 2005

                                                                                                          Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Determinazione per l’anno 2005 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti.

SOMMARIO:

1.       Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;

2.       Retribuzioni convenzionali in genere;

3.       Rapporti di lavoro a tempo parziale;

4.       Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2005 all'aliquota aggiuntiva di un punto   percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;

5.       Massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

6.       Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;

7.       Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

8.       Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo  livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.9.1997, n. 314);

9.       Contributo apprendisti per l'anno 2005;               

10.   Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello  spettacolo con contratto a tempo determinato. 

11.   Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

12.   Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2005.

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

 Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2005, la variazione percentuale ai fini della perequazione

automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2005 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si  ricorda  che tali  limiti devono essere  ragguagliati,  qualora  dovessero essere  d'importo  inferiore, a

39,94 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all’ 1.1.2005, pari a € 420,43 mensili) (3) (4). 

 

Anno 2005

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

420,43

Minimale giornaliero (9,5%)

39,94

 

*****OMISSIS*****

3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (18), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore (19).

L’art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000, stabilisce il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (20).

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

(€  39,94)   x (6) / (40) =  €   5,99

 

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (21) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2005 in € 38.641,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2005 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 38.641,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3220,00.

 

Anno 2005

 Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

 38.641,00

Importo mensilizzato

 3220,00

 

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (22).

5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (23) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0%, è pari, per l'anno 2005, a € 84.049,00.

 

anno 2005

Euro

Massimale annuo della base contributiva

84.049,00

 

Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto  per i dirigenti di aziende industriali.

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (24) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 420,43 per l'anno 2005 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di  € 168,17.

  

Anno 2005

Euro

Trattamento minimo di pensione

420,43

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

168,17

Limite annuale per l’accredito dei contributi

8744,84

 

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (25). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.

 7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l’anno 2005 (26) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

 

Anno 2005

Euro

Erogazioni liberali (tetto)

258,23

Valore delle prestazioni e delle

indennità sostitutive della mensa

 

5,29

Fringe benefit (tetto)

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

15,49

Indennità di trasferta intera estero

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

4648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

2065,83

 

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.

8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.

9. Contributo apprendisti.

Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2005:

 

Apprendisti

FPLD

a) contributo settimanale base

Euro

0,0868

b) contributo settimanale adeguamento

Euro

2,71

CUAF

contributo settimanale

Euro

0,0341

Maternità

contributo settimanale

Euro

0,0165

INAIL

contributo settimanale

Euro

0,0930

 

TOTALE contributo settimanale

esclusa INAIL

Euro

2,85

Compresa INAIL

Euro

2,94

 

Nota: contributo maternità + contributo INAIL = € 0,11

Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro,  il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%.

10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2005, in € 67,14.

 

anno 2005

Euro

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato

67,14

 

11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che   l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151,  è pari, per l’anno 2005, a € 1747,82.

 

 

anno 2005

Euro

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

1747,82

 

12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2005.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2005 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (28).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

-         calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

-         le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2.1., riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

12.2. regolarizzazione di cui al punto 4).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 166 del 21.12.2004, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

12.3. regolarizzazione di cui al punto 9).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

                                                                                                              Il Direttore Generale Crecco

Riferimenti normativi:

(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.

(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.

(3) L’indice del 2,0% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati.

Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all’emanazione del previsto D.M.

(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.

(5) Cir. 9674 del 06.05.78, Cir. n. 806 del 21.07.1986, Cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo Cir. n.33 dell’8.02.2002 punto 1.1..

(6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

(7) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n. 33 dell’ 8 febbraio 2001 e n. 36 dell’8 febbraio 2002.

(8) Si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002.

(9) Art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389.

(10) Per l’individuazione del C.C.N.L. da applicare si veda la circolare n. 192 del 3.8.90.

(11) Ad esempio se la variazione è intervenuta nel corso dell’anno 2004 il nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a partire dall’ 1.1.2005.

(12) Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999.

(13) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000.

(14) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n. 389.

(15)Si vedano anche le circolari n. 36 dell’8.02.2002 e 26 del 6.02.2003

(16) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.

(17) Cfr.art. 7 della legge n.  638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.

(18) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(19) Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi minimali non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.

(20) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(21)Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67; circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.

(22) Si veda la circolare n. 166 del 2004.

(23) Si veda nota precedente.

(24) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.

(25)Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.

(26) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(27) Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circ. n. 196 del 23.12.2003

(28) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).

 

Tabella A  Anno 2005 (valori espressi in euro)

Settore

Qualifiche

 

Industria

 

Dirigente

Impiegato

Operaio

110,50

33,38

31,17

 

(1)

(1)

 

Amministrazioni dello Stato ed

Altre Pubbliche Amministrazioni

84,01

40,00

35,57

 

 

(1)

 

Artigianato

 

 

35,57

31,17

 

(1)

(1)

 

Agricoltura

 

88,42

46,63

35,54

 

 

(2)

 

Credito assicurazioni e servizi

 

110,50

37,79

35,57

 

(1)

(1)

 

Commercio

 

110,50

31,17

31,17

 

(1)

(1)

 

(1)   Da adeguare a euro 39,94 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2)   Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

***** OMISSIS*****