Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma,
9 febbraio 2005
Circolare n. 26/2005
Oggetto: Previdenza – Nuovi valori
convenzionali - Circolare Inps n. 21 dell’4.2.2005.
L’INPS ha
comunicato i nuovi valori relativi a:
1) minimali contributivi;
2) fascia di retribuzione esente dal contributo
aggiuntivo dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
4) contributi per apprendisti.
1) Minimali contributivi. A
decorrere dall'1 gennaio 2005 i nuovi minimali contributivi, sui quali come
noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di
retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro 39,94 e 1038,44 rispettivamente minimale
giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 110,50 e 2.873,00, rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni
minime (senza anzianità o superminimi) previste dai contratti collettivi
stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al
minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati al
livello VI dei CCNL sia trasporto merci che magazzini generali, nonché per i
lavoratori dei livelli IV, III, II e I del CCNL autoscuole e studi di
consulenza automobilistica; analoga operazione dovrà essere eseguita per i
contributi dovuti per i dirigenti di cui ai CCNL sia trasporto merci che
magazzini generali.
Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far
riferimento al minimale orario
(ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo
ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è
pari a euro 6,14. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere
applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al
minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo
dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2005 la fascia di retribuzione
esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a
carico dei lavoratori dipendenti, e' stata elevata a euro 38.641,00 annue,
corrispondenti a euro mensili 3.220,00 (in precedenza 3.157,00); il contributo
dell'1% dovrà pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente
questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e
pensionabile. Dall’1 gennaio 2005 e’ stato elevato a euro 84.049,00
annui (in precedenza 82.401,00) il massimale contributivo e pensionabile
introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i
quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.
4) Contributi per apprendisti. A
decorrere dall’1 gennaio 2005 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti
per gli apprendisti sono pari a:
·
euro 2,94 (in precedenza 2,88) per gli apprendisti
soggetti all’assicurazione
INAIL
·
euro 2,85 (in precedenza 2,79) per gli apprendisti non
soggetti all’assicurazione INAIL
L’ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando
quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna
variazione ha invece subito l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti
che rimane pertanto ferma al 5,54%.
5) Regolarizzazioni. La
regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei
precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.13/2004 |
|
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS -
Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
Circolare n.
21 del 4 Febbraio 2005
Indirizzi
omessi
OGGETTO: Determinazione per l’anno 2005 del limite
minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il
calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti.
SOMMARIO:
1.
Minimali
di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
2.
Retribuzioni
convenzionali in genere;
3.
Rapporti
di lavoro a tempo parziale;
4.
Quota di retribuzione soggetta
nell'anno 2005 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi
dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;
5.
Massimale
annuo della base contributiva e pensionabile;
6.
Limite
per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
7.
Valore
degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
8.
Regime
di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di
secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.9.1997, n. 314);
9.
Contributo
apprendisti per l'anno
2005;
10.
Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato.
11.
Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
12.
Regolarizzazione
relativa al mese di gennaio 2005.
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei
lavoratori
Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989,
n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati,
agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina
collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti
dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549,
ha introdotto una norma interpretativa precisando che:
"L'art. 1
del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria." (1)
La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del
1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2).
Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione,
determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere
adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art.
1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione
giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno
2005, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % nelle
tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione
giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2005 a seguito
dell'applicazione di tale aliquota.
Si ricorda che tali
limiti devono essere
ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a
€ 39,94 (9,5% dell'importo
del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore all’ 1.1.2005, pari a € 420,43 mensili)
(3) (4).
Anno 2005 |
Euro |
Trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fpld |
420,43 |
Minimale
giornaliero (9,5%) |
39,94 |
*****OMISSIS*****
3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (18),
ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del
D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi
minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata
se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del
1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore (19).
L’art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000, stabilisce il criterio per la
determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini
contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere
dall’1.1.1989 (20).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40
ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 39,94) x (6) / (40) = € 5,99 |
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia
ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di
retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva
nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (21) in favore di tutti
i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del
lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2005 in €
38.641,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2005 l'aliquota aggiuntiva
dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite
annuo di € 38.641,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3220,00.
Anno 2005 |
Euro |
Prima fascia di
retribuzione pensionabile annua |
38.641,00 |
Importo
mensilizzato |
3220,00 |
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo
in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (22).
5. Aggiornamento del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile.Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995,
n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo (23) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0%, è pari, per l'anno 2005, a € 84.049,00.
anno 2005 |
Euro |
Massimale annuo
della base contributiva |
84.049,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale
contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto
per i dirigenti di aziende industriali.
6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (24) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
420,43 per l'anno 2005 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale
di € 168,17.
Anno 2005 |
Euro |
Trattamento minimo di pensione |
420,43 |
Limite settimanale
per l’accredito dei contributi (40%) |
168,17 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
8744,84 |
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (25). La legge 29.12.2001 n. 448
(finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale
norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n.
638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare
n. 41 del 22.02.2002.
7. Importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2005 (26) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del
1997.
Anno 2005 |
Euro |
Erogazioni liberali (tetto) |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
5,29 |
Fringe
benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità
sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 mentre per
l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.
8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai
contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge
29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2,
lett.b) della legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle
erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2,
del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato
nella misura del 3% della retribuzione annua.
9. Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2005:
Apprendisti |
||
FPLD |
||
a) contributo settimanale base |
Euro |
0,0868 |
b) contributo settimanale adeguamento |
Euro |
2,71 |
CUAF |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0341 |
Maternità |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0165 |
INAIL |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0930 |
|
||
TOTALE contributo
settimanale |
||
esclusa INAIL |
Euro |
2,85 |
Compresa INAIL |
Euro |
2,94 |
Nota: contributo maternità + contributo INAIL = € 0,11
Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore
di lavoro, il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165
arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è
fissata nella misura del 5,54%.
10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e
maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15,
del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento
ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori
dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno
2005, in € 67,14.
anno 2005 |
Euro |
Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo a tempo determinato |
67,14 |
11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello
Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181
del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto
disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, è pari, per l’anno
2005, a € 1747,82.
anno 2005 |
Euro |
Importo a carico
del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria |
1747,82 |
12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2005.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al
mese di gennaio 2005 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni
illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi
della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26.3.1993 (28).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si
impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’
1.1.2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le
differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai
fini della regolarizzazione di cui al punto 2.1., riguardante i lavoratori
soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a
debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della
differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà
essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle differenze contributive
diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri
"B/C" del mod.
DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal
codice "M301"; nella
casella "retribuzioni"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai
fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero
giornate".
12.2. regolarizzazione di cui al punto 4).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D"
del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 166
del 21.12.2004, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
12.3. regolarizzazione di cui al punto 9).
Per il versamento delle eventuali differenze contributive
relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro
utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare
dal codice "M189" e
dalla dicitura "Diff. Appr.".
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Il Direttore Generale Crecco
Riferimenti
normativi:
(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai
sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge
26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat.
(3) L’indice del 2,0% è utilizzato agli effetti della determinazione dei
valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli
adempimenti contributivi sui valori aggiornati.
Detti valori acquisiranno carattere di definitività in
seguito all’emanazione del previsto D.M.
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge
n. 389 del 1989.
(5) Cir. 9674 del 06.05.78, Cir. n. 806 del 21.07.1986, Cir. 205 del
25.07.95, e da ultimo Cir. n.33 dell’8.02.2002 punto 1.1..
(6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine
fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge
3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano
determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o
perché modificati).
(7) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n. 33 dell’ 8
febbraio 2001 e n. 36 dell’8 febbraio 2002.
(8) Si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002.
(9) Art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389.
(10) Per l’individuazione del C.C.N.L. da applicare si veda la circolare
n. 192 del 3.8.90.
(11) Ad esempio se la variazione è intervenuta nel corso dell’anno 2004 il
nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a partire dall’
1.1.2005.
(12) Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999.
(13) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge
7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art.
1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si
veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000.
(14) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge
11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n.
389.
(15)Si vedano anche le circolari n. 36 dell’8.02.2002 e 26 del 6.02.2003
(16) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(17) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato
dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
(18) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai
fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.
(19) Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi minimali non esime
dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989.
(20) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68
del 10.4.1989.
(21)Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della
L.11.03.1988, n. 67; circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7.
1993.
(22) Si veda la circolare n. 166 del 2004.
(23) Si veda nota precedente.
(24) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art.
1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(25)Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(26) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986,
n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto
che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto
al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998.
(27) Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge
7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n.
1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circ.
n. 196 del 23.12.2003
(28) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993,
punto 1).
Tabella A Anno 2005 (valori espressi in euro)
Settore |
Qualifiche |
||
Industria |
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
110,50 |
33,38 |
31,17 |
|
|
(1) |
(1) |
Amministrazioni dello Stato ed Altre Pubbliche Amministrazioni |
84,01 |
40,00 |
35,57 |
|
|
(1) |
Artigianato |
|
35,57 |
31,17 |
|
(1) |
(1) |
Agricoltura |
88,42 |
46,63 |
35,54 |
|
|
(2) |
Credito assicurazioni e servizi |
110,50 |
37,79 |
35,57 |
|
(1) |
(1) |
Commercio |
110,50 |
31,17 |
31,17 |
|
(1) |
(1) |
(1) Da adeguare a euro 39,94 ai sensi dell’art.
7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui
all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso
articolo.
***** OMISSIS*****