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Roma, 14 febbraio 2005
Circolare n. 27/2005
Oggetto: Lavoro – Diritto di
interpello – Circolare Min. Lavoro n. 49 del 23.12.2004, su G.U. n. 27 del
3.2.2005.
Come è noto, nel riordinare l’attività ispettiva in materia di lavoro
e di previdenza, il D.LGVO n. 124/2004 ha introdotto il diritto di interpello, cioè la possibilità per le associazioni di
categoria di porre quesiti al Ministero del Lavoro sull’applicazione della
normativa di sua competenza. Rispetto
all’analogo istituto già da tempo in vigore per le materie fiscali (legge
n.212/2000), tale disciplina non prevede un termine preciso entro il quale
l’Amministrazione è obbligata a rispondere, né la configurazione del silenzio-assenso a favore del
richiedente in caso di mancata risposta.
Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha illustrato le
novità dell’interpello prevedendo in particolare, al fine di assicurarne
l’efficacia, termini indicativi di risposta ai quesiti (massimo 65 giorni). E’
stato inoltre precisato che, rispetto all’ordinaria attività informativa
svolta dagli uffici ministeriali, l’interpello può esercitarsi unicamente su
materie sulle quali non sia mai intervenuto alcun chiarimento ufficiale da
parte degli stessi uffici.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2004 |
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Allegato uno |
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Lo/lo |
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G.U. N. 27 del 3.2.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 49
Attivita' informativa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio
dell'interpello.
A seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 124/2004,
l'attivita' informativa istituzionale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito
delle competenze istituzionali oggi riassunte nel citato decreto.
Tale attivita' si puo' esercitare attraverso risposte a quesiti
proposti:
a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro;
c) alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva. attraverso
l'interpello;
a) Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Il Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' un servizio che su tematiche relative alle politiche
sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni
ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni generali
interessate, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
congedi parentali, disabilita', tossicodipendenze, immigrazione,
sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza,
tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni
di lavoro, attivita' di comitati e commissioni del Ministero.
Gli utenti possono contattare il servizio attraverso la chiamata
telefonica o tramite l'invio di e-mail.
b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali.
I quesiti rivolti alle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono
riconducibili alle attivita' di cui all'art. 7, lettera c), e art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.
Tali articoli stabiliscono che il personale ispettivo fornisce
chiarimenti in relazione alle leggi sulla cui applicazione deve
vigilare e fornire indicazioni operative sulle modalita' per la
corretta attuazione della predetta normativa.
Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale ispettivo
puo' fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi
esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i
profili di competenza.
c) Interpello.
In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso puo'
esercitarsi su tutta la normativa statale, ivi compresa quella di
natura regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si esplica
esclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi o
rappresentativi individuati specificatamente dalla norma
(associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i
quali rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioni
provinciali del lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sede
provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale.
L'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attivita'
informativa svolta a livello territoriale e' dato dall'attualita'
delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioe', non sia ancora
intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale
dell'Amministrazione, ne' in sede di circolare ne' in sede di
risposta ad un precedente interpello.
Pertanto, le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti
previdenziali in sede provinciale, provvederanno ad inoltrare alla
Direzione generale per l'Attivita' ispettiva i quesiti che, ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 124/2004, siano pervenuti
esclusivamente in via telematica solo dopo aver verificato
attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati.
Per quanto attiene alle modalita' operative dell'istituto,
nonostante la norma non contenga alcun termine, va comunque
evidenziata l'esigenza di fornire risposte il piu' possibile
tempestive, sia pure in relazione alla complessita' e alla
molteplicita' degli argomenti oggetto di quesito.
Cio' premesso, ragioni di opportunita' richiedono, dunque,
l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurare
l'efficacia dell'istituto in esame.
Le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali,
pertanto, provvederanno a trasmettere, entro quindici giorni, alla
Direzione generale per l'Attivita' ispettiva il quesito corredandolo
di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio.
Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che esulano
dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alle
Direzioni generali competenti ratione materiae, od a convocare,
qualora il quesito sia ascrivibile alla competenza di piu' Direzioni
generali, le Direzioni interessate per la valutazione congiunta del
medesimo entro venti giorni.
Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivato
o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per
l'attivita' ispettiva entro venti giorni.
La soluzione prospettata. ove condivisa, ovvero le diverse risposte
formulate dalla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva e dalle
altre Direzioni generali interessate, saranno trasmesse, entro i
successivi dieci gionri all'Ufficio legislativo per il parere
giuridico di competenza.
Allo scopo di dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai
quesiti ad interpello, appare utile che le stesse siano pubblicate
sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in un area appositamente dedicata.
Da ultimo, con rilerimento agli effetti dell'interpello, si
ribadisce che fermi restando gli effetti civili fra le parti e le
eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il
datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della
risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai
fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella
commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n.
689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili.
Roma, 23 dicembre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni