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Roma, 14 febbraio 2005

 

Circolare n. 27/2005

 

Oggetto: Lavoro – Diritto di interpello – Circolare Min. Lavoro n. 49 del 23.12.2004, su G.U. n. 27 del 3.2.2005.

 

Come è noto, nel riordinare l’attività ispettiva in materia di lavoro e di previdenza, il D.LGVO n. 124/2004 ha introdotto il diritto di interpello, cioè la possibilità per le associazioni di categoria di porre quesiti al Ministero del Lavoro sull’applicazione della normativa di sua competenza. Rispetto all’analogo istituto già da tempo in vigore per le materie fiscali (legge n.212/2000), tale disciplina non prevede un termine preciso entro il quale l’Amministrazione è obbligata a rispondere, né la configurazione del silenzio-assenso a favore del richiedente in caso di mancata risposta.

 

Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha illustrato le novità dell’interpel­lo prevedendo in particolare, al fine di assicurarne l’efficacia, termini indicativi di risposta ai quesiti (massimo 65 giorni). E’ stato inoltre precisato che, rispetto all’ordi­naria attività informativa svolta dagli uffici ministeriali, l’interpello può esercitarsi unicamente su materie sulle quali non sia mai intervenuto alcun chiarimento ufficiale da parte degli stessi uffici.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2004

 

Allegato uno

 

Lo/lo

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G.U. N. 27 del 3.2.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 49

Attivita'  informativa  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  -  articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio
dell'interpello.
 
  A  seguito  dell'approvazione  del decreto legislativo n. 124/2004,
l'attivita'  informativa  istituzionale  del  Ministero  del lavoro e
delle politiche sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito
delle  competenze  istituzionali  oggi  riassunte nel citato decreto.
Tale  attivita'  si  puo'  esercitare  attraverso  risposte a quesiti
proposti:
    a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
    b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro;
    c) alla  Direzione generale per l'attivita' ispettiva. attraverso
l'interpello;
 
a) Centro  di  contatto  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali.
  Il  Centro  di  contatto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e'  un  servizio  che  su  tematiche relative alle politiche
sociali  e  del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni
ministeriali,   mediante   raccordo   con   le   Direzioni   generali
interessate,  con  particolare  riferimento  ai  seguenti  argomenti:
congedi   parentali,  disabilita',  tossicodipendenze,  immigrazione,
sostegno   alle  famiglie,  volontariato,  infanzia  ed  adolescenza,
tipologie  contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni
di lavoro, attivita' di comitati e commissioni del Ministero.
  Gli  utenti  possono  contattare il servizio attraverso la chiamata
telefonica o tramite l'invio di e-mail.
 
b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali.
  I  quesiti  rivolti  alle  Direzioni  regionali  e  provinciali del
lavoro,  anche  da  parte  di  singoli  lavoratori  o  imprese,  sono
riconducibili alle attivita' di cui all'art. 7, lettera c), e art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.
  Tali  articoli  stabiliscono  che  il  personale ispettivo fornisce
chiarimenti  in  relazione  alle  leggi  sulla  cui applicazione deve
vigilare  e  fornire  indicazioni  operative  sulle  modalita' per la
corretta attuazione della predetta normativa.
  Si  ricorda,  ancora,  che  in tali ipotesi, il personale ispettivo
puo'  fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi
esclusivamente  su  circolari  e su posizioni ufficiali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i
profili di competenza.
 
c) Interpello.
  In  riferimento  all'interpello  va  precisato  che  lo stesso puo'
esercitarsi  su  tutta  la  normativa statale, ivi compresa quella di
natura  regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
  Va  chiarito,  inoltre,  che  il  diritto  di interpello si esplica
esclusivamente    su    attivazione   dei   soggetti   collettivi   o
rappresentativi     individuati    specificatamente    dalla    norma
(associazioni  di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i
quali  rivolgono  a  questo Ministero, per il tramite delle Direzioni
provinciali  del  lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sede
provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale.
  L'elemento  che  differenzia  l'interpello  rispetto  all'attivita'
informativa  svolta  a  livello  territoriale e' dato dall'attualita'
delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioe', non sia ancora
intervenuto   alcun   chiarimento  o  presa  di  posizione  ufficiale
dell'Amministrazione,  ne'  in  sede  di  circolare  ne'  in  sede di
risposta ad un precedente interpello.
  Pertanto,  le  Direzioni  provinciali  del  lavoro  e  gli Istituti
previdenziali  in  sede  provinciale, provvederanno ad inoltrare alla
Direzione  generale per l'Attivita' ispettiva i quesiti che, ai sensi
dell'art.   9  del  decreto  legislativo  124/2004,  siano  pervenuti
esclusivamente   in   via   telematica   solo  dopo  aver  verificato
attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati.
  Per   quanto   attiene   alle  modalita'  operative  dell'istituto,
nonostante   la   norma  non  contenga  alcun  termine,  va  comunque
evidenziata   l'esigenza   di  fornire  risposte  il  piu'  possibile
tempestive,   sia   pure   in  relazione  alla  complessita'  e  alla
molteplicita' degli argomenti oggetto di quesito.
  Cio'   premesso,   ragioni   di  opportunita'  richiedono,  dunque,
l'individuazione  di  termini,  sia  pure  indicativi, per assicurare
l'efficacia dell'istituto in esame.
  Le  Direzioni  provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali,
pertanto,  provvederanno  a  trasmettere, entro quindici giorni, alla
Direzione  generale per l'Attivita' ispettiva il quesito corredandolo
di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio.
  Tale  Direzione,  ove il quesito riguardi problematiche che esulano
dai  profili  di  diretta  competenza,  provvede  ad  inoltrarlo alle
Direzioni  generali  competenti  ratione  materiae,  od  a convocare,
qualora  il quesito sia ascrivibile alla competenza di piu' Direzioni
generali,  le  Direzioni interessate per la valutazione congiunta del
medesimo entro venti giorni.
  Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivato
o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per
l'attivita' ispettiva entro venti giorni.
  La soluzione prospettata. ove condivisa, ovvero le diverse risposte
formulate  dalla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva e dalle
altre  Direzioni  generali  interessate,  saranno  trasmesse, entro i
successivi   dieci  gionri  all'Ufficio  legislativo  per  il  parere
giuridico di competenza.
  Allo  scopo  di  dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai
quesiti  ad  interpello,  appare utile che le stesse siano pubblicate
sul  sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in un area appositamente dedicata.
  Da   ultimo,  con  rilerimento  agli  effetti  dell'interpello,  si
ribadisce  che  fermi  restando  gli effetti civili fra le parti e le
eventuali  conseguenze  sul  piano  previdenziale, nel caso in cui il
datore  di  lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della
risposta  all'interpello,  tale  comportamento adesivo va valutato ai
fini  della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella
commissione  degli  illeciti  amministrativi  (art.  3 della legge n.
689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili.
                                               Roma, 23 dicembre 2004
 
                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                      Maroni