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Roma, 14 febbraio 2005
Circolare n. 27/2005
Oggetto: Lavoro – Diritto di
interpello – Circolare Min. Lavoro n. 49 del 23.12.2004, su G.U. n. 27 del
3.2.2005.
Come è noto, nel riordinare l’attività ispettiva in materia di lavoro
e di previdenza, il D.LGVO n. 124/2004 ha introdotto il diritto di interpello, cioè la possibilità per le associazioni di
categoria di porre quesiti al Ministero del Lavoro sull’applicazione della
normativa di sua competenza. Rispetto
all’analogo istituto già da tempo in vigore per le materie fiscali (legge
n.212/2000), tale disciplina non prevede un termine preciso entro il quale
l’Amministrazione è obbligata a rispondere, né la configurazione del silenzio-assenso a favore del
richiedente in caso di mancata risposta.
Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha illustrato le
novità dell’interpello prevedendo in particolare, al fine di assicurarne
l’efficacia, termini indicativi di risposta ai quesiti (massimo 65 giorni). E’
stato inoltre precisato che, rispetto all’ordinaria attività informativa
svolta dagli uffici ministeriali, l’interpello può esercitarsi unicamente su
materie sulle quali non sia mai intervenuto alcun chiarimento ufficiale da
parte degli stessi uffici.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2004 |
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Allegato uno |
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Lo/lo |
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G.U. N. 27 del 3.2.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 49
Attivita' informativa del Ministero del lavoro e delle politichesociali - articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: eserciziodell'interpello. A seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 124/2004,l'attivita' informativa istituzionale del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambitodelle competenze istituzionali oggi riassunte nel citato decreto.Tale attivita' si puo' esercitare attraverso risposte a quesitiproposti: a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoroe delle politiche sociali; b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro; c) alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva. attraversol'interpello; a) Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politichesociali. Il Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politichesociali e' un servizio che su tematiche relative alle politichesociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioniministeriali, mediante raccordo con le Direzioni generaliinteressate, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:congedi parentali, disabilita', tossicodipendenze, immigrazione,sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza,tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizionidi lavoro, attivita' di comitati e commissioni del Ministero. Gli utenti possono contattare il servizio attraverso la chiamatatelefonica o tramite l'invio di e-mail. b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali. I quesiti rivolti alle Direzioni regionali e provinciali dellavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sonoriconducibili alle attivita' di cui all'art. 7, lettera c), e art. 8,comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004. Tali articoli stabiliscono che il personale ispettivo forniscechiarimenti in relazione alle leggi sulla cui applicazione devevigilare e fornire indicazioni operative sulle modalita' per lacorretta attuazione della predetta normativa. Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale ispettivopuo' fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsiesclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per iprofili di competenza. c) Interpello. In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso puo'esercitarsi su tutta la normativa statale, ivi compresa quella dinatura regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali. Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si esplicaesclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi orappresentativi individuati specificatamente dalla norma(associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) iquali rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioniprovinciali del lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sedeprovinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale. L'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attivita'informativa svolta a livello territoriale e' dato dall'attualita'delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioe', non sia ancoraintervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficialedell'Amministrazione, ne' in sede di circolare ne' in sede dirisposta ad un precedente interpello. Pertanto, le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istitutiprevidenziali in sede provinciale, provvederanno ad inoltrare allaDirezione generale per l'Attivita' ispettiva i quesiti che, ai sensidell'art. 9 del decreto legislativo 124/2004, siano pervenutiesclusivamente in via telematica solo dopo aver verificatoattentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati. Per quanto attiene alle modalita' operative dell'istituto,nonostante la norma non contenga alcun termine, va comunqueevidenziata l'esigenza di fornire risposte il piu' possibiletempestive, sia pure in relazione alla complessita' e allamolteplicita' degli argomenti oggetto di quesito. Cio' premesso, ragioni di opportunita' richiedono, dunque,l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurarel'efficacia dell'istituto in esame. Le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali,pertanto, provvederanno a trasmettere, entro quindici giorni, allaDirezione generale per l'Attivita' ispettiva il quesito corredandolodi una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio. Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che esulanodai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alleDirezioni generali competenti ratione materiae, od a convocare,qualora il quesito sia ascrivibile alla competenza di piu' Direzionigenerali, le Direzioni interessate per la valutazione congiunta delmedesimo entro venti giorni. Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivatoo la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale perl'attivita' ispettiva entro venti giorni. La soluzione prospettata. ove condivisa, ovvero le diverse risposteformulate dalla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva e dallealtre Direzioni generali interessate, saranno trasmesse, entro isuccessivi dieci gionri all'Ufficio legislativo per il pareregiuridico di competenza. Allo scopo di dare massima diffusione alle soluzioni proposte aiquesiti ad interpello, appare utile che le stesse siano pubblicatesul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche socialiin un area appositamente dedicata. Da ultimo, con rilerimento agli effetti dell'interpello, siribadisce che fermi restando gli effetti civili fra le parti e leeventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui ildatore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto dellarisposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato aifini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nellacommissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n.689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili. Roma, 23 dicembre 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni