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Roma, 17 febbraio 2005

 

Circolare n. 29/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro – Termine di attuazione della direttiva UE 15/2002 - Legge comunitaria 2004.

 

Con riferimento all’avviso comune recentemente definito in sede di rinnovo del CCNL sulla direttiva in materia di orario degli autisti, si fa osservare che la legge comunitaria 2004, in questi giorni in corso di approvazione definitiva al Parlamento, delega il Governo a dare attuazione alla direttiva stessa entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, cioè al più tardi entro l’agosto del prossimo anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.li n.61/2002 e 23/2005

 

Allegato uno

 

M/t

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SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B

 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

 

Art. 1.

(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

*** OMISSIS ***

 

ALLEGATO B

 

*** OMISSIS ***

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

 

*** OMISSIS ***

FINE TESTO