Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 17
febbraio 2005
Circolare n. 29/2005
Oggetto: Autotrasporto – Orario
di lavoro – Termine di attuazione della direttiva UE 15/2002 - Legge
comunitaria 2004.
Con riferimento all’avviso comune recentemente definito in sede di
rinnovo del CCNL sulla direttiva in materia di orario degli autisti, si fa
osservare che la legge comunitaria 2004, in
questi giorni in corso di approvazione definitiva al Parlamento, delega il
Governo a dare attuazione alla direttiva stessa entro 18 mesi dalla entrata in
vigore della legge, cioè al più tardi entro l’agosto del prossimo anno.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.li n.61/2002 e 23/2005 |
|
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B
Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione
di direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati
in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso
il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini
previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
*** OMISSIS ***
ALLEGATO B
*** OMISSIS ***
2002/15/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione
dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto.
*** OMISSIS ***
FINE TESTO