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Roma, 24
febbraio 2005
Circolare n. 32/2005
Oggetto: Autotrasporto – Aumento accise gasolio – D.L.
21.2.2005, n.16, su G.U. n.42 del 21.2.2005 – Nota Agenzia delle Dogane
prot.n.643/V/AGT del 22.2.2005.
Con il decreto legge indicato in oggetto l’aliquota dell’accisa sul
gasolio auto è stata aumentata di 1 centesimo di euro al litro. E’ stata
ritoccata verso l’alto (+ 0,5 centesimi/litro) anche l’aliquota dell’accisa sulla
benzina normale e senza piombo.
Le imprese di autotrasporto potranno recuperare l’aumento dell’accisa
sui consumi di gasolio, relativi ai veicoli superiori a 3,5 ton, secondo la
consueta modalità del riconoscimento a loro favore di un credito d’imposta;
peraltro il recupero potrà avvenire soltanto a decorrere dal prossimo anno.
L’Agenzia delle Dogane nella nota indicata in oggetto ha illustrato le
disposizioni del decreto legge; il provvedimento, per mantenere efficacia,
dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 aprile prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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D/d |
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G.U. n. 42 del 21.2.2005 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. 16
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e
per la sicurezza pubblica.
***** OMISSIS *****
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di
cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Le
maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa
riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato
per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di
cui al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere
dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il
riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere
denaturato secondo la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia
delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative
all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano
altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei
commi 2 e 4, pari a euro 238.070.000 per l'anno 2005 ed a euro
248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori
entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
AGENZIA DELLE DOGANE
OGGETTO: Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 16, “Interventi
urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza
pubblica”. - Aumento dell’aliquota d’accisa relativa alla benzina, alla benzina
senza piombo e al gasolio utilizzato come carburante.
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto-legge n. 16,
di pari data, recante interventi urgenti in materia di ambiente, viabilità e sicurezza
pubblica.
Al riguardo, si fa presente che
l’art. 1, comma 9, del decreto-legge suddetto ha disposto che le aliquote di
accisa, indicate nell’allegato I al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre
1995, e successive modificazioni, relative alla benzina, alla benzina senza
piombo e al gasolio utilizzato come carburante, sono aumentate, su tutto il
territorio nazionale, rispettivamente:
- ad euro 564,00 per mille litri, per la benzina e la benzina
senza piombo;
- ad euro 413,00 per
mille litri, per il gasolio utilizzato come carburante.
Tenuto conto che, per
effetto del suddetto aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante, si è venuta a determinare una differenza rispetto all’aliquota
relativa al gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento, a partire
dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge in
argomento, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula
e le modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle dogane con successivo
provvedimento.
Ai sensi del comma 10
del citato art. 1, l’incremento dell’accisa relativa al gasolio usato come
carburante è rimborsato nei confronti dei soggetti di seguito elencati:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti
l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e
al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e
le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
A tal fine i soggetti sopra
menzionati - che possono usufruire del predetto rimborso anche mediante la
compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 - con
riferimento ai consumi di gasolio, usato come carburante, effettuati nel corso
dell’anno 2005 potranno presentare, a partire dal 2 gennaio 2006 e fino al 30
giugno del medesimo anno, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane
un’apposita dichiarazione redatta secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica del 09.06.2000, n. 277.
Secondo quanto previsto
dall’art. 2 le misure sopra illustrate hanno effetto dal 22 febbraio 2005, data
di entrata in vigore del provvedimento.
Il
Direttore dell’Area centrale
Dr. A.
Tarascio