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Roma, 24 febbraio 2005

 

Circolare n. 32/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Aumento accise gasolio – D.L. 21.2.2005, n.16, su G.U. n.42 del 21.2.2005 – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.643/V/AGT del 22.2.2005.

 

 

Con il decreto legge indicato in oggetto l’aliquota dell’accisa sul gasolio auto è stata aumentata di 1 centesimo di euro al litro. E’ stata ritoccata verso l’alto (+ 0,5 centesimi/litro) anche l’aliquota dell’accisa sulla benzina normale e senza piombo.

 

Le imprese di autotrasporto potranno recuperare l’aumento dell’accisa sui consumi di gasolio, relativi ai veicoli superiori a 3,5 ton, secondo la consueta modalità del riconoscimento a loro favore di un credito d’imposta; peraltro il recupero potrà avvenire soltanto a decorrere dal prossimo anno.

 

L’Agenzia delle Dogane nella nota indicata in oggetto ha illustrato le disposizioni del decreto legge; il provvedimento, per mantenere efficacia, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 aprile prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

 

 

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G.U. n. 42 del 21.2.2005 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. 16

Interventi  urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e
per la sicurezza pubblica.
 
                         ***** OMISSIS *****
 
  9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche'  l'aliquota  dell'accisa sul gasolio usato come carburante di
cui  all'allegato  I  del  testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo
26 ottobre  1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente,  a  euro  564  ed  a  euro  413  per mille litri. Le
maggiori  entrate  rivenienti  dall'aumento  dell'aliquota  di accisa
riscossa  nei  territori  delle  regioni  a  statuto speciale e delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato
per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di
cui  al  comma  2.  Non  trova  applicazione l'articolo 1, comma 154,
secondo  periodo,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere
dal  novantesimo  giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente   decreto,   il  gasolio  usato  come  combustibile  per  il
riscaldamento,  indipendentemente  dal  tenore  di zolfo, deve essere
denaturato  secondo la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia
delle dogane.
  10.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 5,  commi  1  e 2, del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente   alle   disposizioni   di   cui  al  comma  9,  relative
all'incremento  dell'accisa  sul  gasolio  usato  come carburante, e'
rimborsato,  anche  mediante  la compensazione di cui all'articolo 17
del   decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,    a   seguito   della   presentazione   di   apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti dal regolamento recante
disciplina  dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli esercenti le
attivita'  di  trasporto  merci,  emanato  con decreto del Presidente
della  Repubblica  9 giugno  2000,  n.  277.  Tali  effetti  rilevano
altresi'  ai  fini  delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005.
  11.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei
commi  2  e  4,  pari  a  euro  238.070.000 per l'anno 2005 ed a euro
248.070.000  annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori
entrate  derivanti  dal  comma  9.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
                               Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
                                  Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Visto, il Guardasigilli: Castelli

AGENZIA DELLE DOGANE

OGGETTO: Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 16, “Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica”. - Aumento dell’aliquota d’accisa relativa alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzato come carburante.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto-legge n. 16, di pari data, recante interventi urgenti in materia di ambiente, viabilità e sicurezza pubblica.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 1, comma 9, del decreto-legge suddetto ha disposto che le aliquote di accisa, indicate nell’allegato I al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, relative alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzato come carburante, sono aumentate, su tutto il territorio nazionale, rispettivamente:

- ad euro 564,00 per mille litri, per la benzina e la benzina senza piombo;

- ad euro 413,00 per mille litri, per il gasolio utilizzato come carburante.

Tenuto conto che, per effetto del suddetto aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si è venuta a determinare una differenza rispetto all’aliquota relativa al gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento, a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge in argomento, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle dogane con successivo provvedimento.

Ai sensi del comma 10 del citato art. 1, l’incremento dell’accisa relativa al gasolio usato come carburante è rimborsato nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

A tal fine i soggetti sopra menzionati - che possono usufruire del predetto rimborso anche mediante la compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 - con riferimento ai consumi di gasolio, usato come carburante, effettuati nel corso dell’anno 2005 potranno presentare, a partire dal 2 gennaio 2006 e fino al 30 giugno del medesimo anno, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane un’apposita dichiarazione redatta secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 09.06.2000, n. 277.

Secondo quanto previsto dall’art. 2 le misure sopra illustrate hanno effetto dal 22 febbraio 2005, data di entrata in vigore del provvedimento.

     Il Direttore dell’Area centrale

      Dr. A. Tarascio