Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 10
marzo 2005
Circolare n. 36/2005
Oggetto: Finanziamenti –
Trasporto combinato – Legge 28.2.2005, n.21, su G.U. n.49 dell’1.3.2005.
La legge indicata in oggetto ha confermato senza modifiche la
disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legge n.315/2005 per lo sblocco
degli incentivi al trasporto combinato strada-rotaia previsti dalla legge
n.166/2002.
In base a quella disposizione la Cassa Depositi e Prestiti ha assunto
il ruolo di intermediario finanziario per l’erogazione degli incentivi che,
com’è noto, sono stanziati sotto forma di mutui quindicennali a carico dello
Stato.
Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta del regolamento di
attuazione della legge, attualmente all’esame della Corte dei Conti, e del
decreto interministeriale Trasporti-Economia che fissa l’ammontare unitario dei
contributi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.8/2005 |
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Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 49 del 1.3.2005 (fonte Guritel)
LEGGE 28 febbraio 2005, n. 21
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire
la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di
sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su
ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a
fini umanitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni
urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a
Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al
trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione
dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315.
All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2003».
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a
decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di
telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a
popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI E DELL’INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO, ACCOMPAGNATO E DI MERCI PERICOLOSE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1.
Il
presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del
trasporto ferroviario di merci, nonché il sistema delle agevolazione tariffarie
in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.
ART. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini
del presente regolamento si intende per:
a)
“legge”:
la legge 1° agosto 2002, n. 166;
b)
“agevolazione
tariffaria”: l’obbligo dell’impresa ferroviaria a rendere un servizio di
trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni
tariffarie agevolate o gratuite;
c)
“impresa
ferroviaria”: qualsiasi impresa privata o pubblica avente sede legale in uno
degli Stati membri dell’Unione europea ed avente titolo ad accedere
all’infrastruttura ferroviaria nazionale, la cui attività principale consiste
nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e
che garantisce obbligatoriamente la trazione, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188;
d)
“impresa”:
impresa individuale, o in forma societaria, o loro consorzi, costituiti ai
sensi dell’articolo 2602 del codice civile, regolarmente costituiti ed aventi
sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, che commissiona
treni per il trasporto di merci ai sensi del comma 5 dell’articolo 38 della
legge, in conto proprio o di terzi. Ai sensi della Decisione della Commissione
europea C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di reciprocità,
anche le imprese svizzere che operano sul territorio italiano;
e)
“trasporto
combinato”: trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio
con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia
senza rottura di carico;
f)
“trasporto
ferroviario di merci pericolose”: il trasporto di merci, anche in carri
tradizionali, classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di
merci pericolose (RID);
g)
“trasporto
accompagnato”: trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di
merci su strada, mediante carri ferroviari speciali;
h)
“treno
completo”: treno commissionato ad un’impresa ferroviaria da un’unica impresa,
la cui composizione di carri ferroviari carichi o di carri cisterna per il
trasporto di merci pericolose raggiunga almeno il trenta per cento della
massima lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta per
cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;
i)
“utente
del trasporto”: impresa, come definita ai sensi del presente articolo, per il
cui conto viene svolto il trasporto di
merci per ferrovia in quanto titolare della proprietà della merce per la quale
il trasporto è effettuato;
l)
“grado di bilanciamento del traffico”: il rapporto,
su una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in
percentuale, fra le unità intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di
merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza meno
carico di unità e le unità trasportate nel verso maggiormente carico.
ART. 3
(Regolazione del mercato del trasporto
ferroviario)
1.
Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, disciplinerà
l’accesso dei veicoli stradali - nei giorni festivi e prefestivi - ai terminal
ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci
e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
CAPO II
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
ART. 4
(Agevolazioni tariffarie in materia di
trasporto ferroviario passeggeri)
1.
A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione della
deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ai
sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di
passeggeri previste dall’articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n.
1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.
2.
A
decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali competenti regolano
direttamente, mediante convenzioni da stipulare con le imprese ferroviarie, le
agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:
a) categorie sociali meritevoli di tutela, in
attuazione dell’articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi
di solidarietà e di sostegno sanciti nella Costituzione;
b) funzioni o istituzioni di utilità
collettiva che rientrano nella competenza dello Stato a norma dell’articolo 117
della Costituzione.
3.
Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il
CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo
parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità ai principi di cui agli articoli
73 e 87 del Trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad
individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l’elenco delle
amministrazioni tenute all’applicazione. In sede di prima applicazione può
procedere mediante revisione delle previsioni di cui all’articolo 2 del decreto
del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il
CIPE provvede altresì a quantificare le risorse da destinare alle
Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 – Ministero economia e finanze) del bilancio di
previsione annuale dello Stato.
4.
La
previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi di
trasporto di cui all’articolo 2 del regolamento CEE n. 1191/69, del Consiglio
del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore
beneficiario dell’agevolazione.
5.
Fino
alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo prosegue
l’applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di
viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in
vigore.
CAPO III
DISCIPLINA DELL’INCENTIVAZIONE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO
ART. 5
(Principi di riequilibrio modale)
1. Gli incentivi oggetto del presente capo
sono destinati allo sviluppo di attività imprenditoriali che favoriscano il
riequilibrio modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.
Sezione I
Interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci
ART. 6
(Interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci)
1.
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare il piano
per l’istituzione di uno o più sistemi di incentivazione all’utilizzo del
trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta
a quelle rese disponibili dall’articolo 38 della legge.
2.
I
sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono a criteri di
non discriminatorietà, equità, trasparenza. La misura dell’incentivazione non può essere superiore alla
differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di
merci su strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro,
ed entro questi limiti è articolata in modo da massimizzare l’efficacia del
sistema di incentivazione, che consiste nell’aumento ovvero nel contenimento
della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.
3. I sistemi di incentivazione di cui al comma
1 incidono su una o più delle seguenti variabili:
a)
tariffe
applicate all’utente del trasporto;
b)
livello
della qualità dei servizi offerti;
c)
dotazione
di beni durevoli utilizzati per
la produzione di servizi di trasporto di merci per ferrovia.
4.
Il Piano di cui al comma 1 è
sottoposto alla valutazione della Commissione europea, ai sensi del regolamento
22 marzo 1999, n. 659, del Consiglio europeo.
Sezione II
Incentivazione del trasporto ferroviario combinato
e del trasporto ferroviario di merci pericolose
ART. 7
(Individuazione delle risorse da destinare
ai sistemi di incentivazione
di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 38
della legge)
1.
Per il
triennio 2004-2006, le risorse del “Fondo per lo sviluppo del trasporto merci
per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti”, di cui
all’articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono destinate
per il cinquanta per cento agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2.
Tenuto
conto di quanto stabilito dal precedente comma 1 e di quanto stabilito dal
comma 7 dell’articolo 38 della legge, il venticinque per cento del Fondo di cui
al comma 6 dell’articolo 38 della legge stessa, è destinato a contributi per
gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli
investimenti per autostrade viaggianti.
3.
Un
ammontare non superiore all’uno per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è
destinato al finanziamento, ai sensi dell’articolo 38, comma 8, della legge, degli
incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto
della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso
articolo 38 e per l’assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede all’individuazione di modalità operative che consentano di
rendere disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al
presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge
anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di
garantire il perseguimento ottimale delle finalità di cui al medesimo articolo
38.
ART. 8
(Criteri
e modalità per la determinazione degli incentivi
di cui
al comma 5 dell’articolo 38 della legge)
1.
Ai sensi dell’articolo 38, comma
5, della legge, la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo
destinate dall’articolo 7, comma 1.
2.
La
misura degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo non può essere
superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il
trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed è articolata
in funzione dell’obiettivo di massimizzare l’effetto di incentivazione al riequilibrio
modale prodotto dall’attribuzione dei fondi, con effettiva riduzione dei costi
di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto.
3.
La misura degli incentivi di cui
al presente articolo è costituita da un incentivo base e da un incentivo
premiante. L’incentivo base è articolato in funzione della tipologia di
trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di
bilanciamento del traffico. L’incentivo premiante consiste nell’assegnazione di
una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte
dell’incremento, valutato annualmente, delle quantità annue di treni-chilometro
prodotti dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei
relativi ad un periodo base.
4.
La quota di risorse destinata
agli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge è attribuita in
via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all’ottantacinque per
cento, all’attribuzione dell’incentivo base.
5.
Accedono all’attribuzione dell’incentivo i treni-chilometro effettuati per ritorni
o riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei carri cisterna per
il trasporto di merci pericolose, nonché
di autocarri,
rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore.
6.
L’ammontare
di risorse da destinare all’incentivo premiante è individuato annualmente, per
gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.
7.
Non è ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli
incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da
altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di
tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti
dall’articolo 38 della legge.
ART. 9
(Accesso
agli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge)
1.
Alle
imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare un quantitativo minimo
annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose per il
triennio 2004-2006, è riconosciuto un contributo in funzione dei
treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.
2. L’impegno di cui al comma 1 nei confronti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà risultare da apposito
atto d’obbligo, in forza del quale l’impresa dichiara l’entità del quantitativo
minimo, per il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di
treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l’impresa
stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantità complessive di treni-chilometro.
L’atto d’obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l’impresa, specificando gli obblighi che l’impresa è tenuta a
rispettare e disciplinando le modalità di dimostrazione e verifica dei predetti
obblighi, nonché le condizioni e modalità di erogazione degli incentivi e i
casi di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.
3. La sottoscrizione dell’atto d’obbligo dovrà
essere preceduta da apposita istanza di ammissione all’incentivo, redatta in
lingua italiana ed a firma del legale rappresentante dell’impresa, da presentarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui all’articolo 8, contenente l’indicazione della tipologia di trasporto e
corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione dell’impresa
presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modifiche, ovvero presso organismi equivalenti
degli Stati membri dell’Unione europea;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni
di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell’Unione europea,
si applica l’articolo 11, comma 3, dello stesso decreto.
c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante
dell’impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme
riguardanti la sicurezza sul lavoro;
d) indicazione del quantitativo di treni
completi e dei corrispondenti treni-chilometro
per i quali l’impresa intende impegnarsi per ciascuno degli anni del triennio,
nonché descrizione dettagliata dei servizi per i quali l’impresa intende
accedere all’erogazione degli incentivi;
e) copia del contratto stipulato con le
imprese ferroviarie, contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini
di standard minimi di qualità, con particolare riferimento alla regolarità,
alla puntualità e all’affidabilità, che vengono garantiti al contraente,
nonché i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato
raggiungimento degli standard;
f)
dichiarazione
di aver proceduto alla stipulazione del contratto di cui alla lettera e) previo
espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul
mercato;
g) dichiarazione di non beneficiare di altre
forme di incentivazione ai sensi dell’articolo 8;
h) se l’impresa non è utente del trasporto:
dichiarazione dello schema tariffario applicato, con contestuale individuazione
delle riduzioni tariffarie che l’impresa si obbliga ad applicare alla clientela
quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa è tenuta a destinare a favore
dei suoi clienti una riduzione delle tariffe applicate almeno pari
all’ammontare degli incentivi percepibili, relativi alla componente
dell’incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione
delle componenti di costo;
i)
dichiarazione
con cui l’impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali,
previste dalla normativa vigente, in particolare in materia di concorrenza tra
imprese. Le imprese che siano soggette a un’influenza dominante da parte di
un’impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in
relazione alle attività oggetto di incentivazione;
l)
descrizione degli effetti derivanti dall’erogazione degli incentivi, in termini di
utilizzo del trasporto per ferrovia in relazione alle quantità di treni
completi e di treni-chilometro
effettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasporto
incentivate.
4.
Il
contratto con le imprese ferroviarie può prevedere anche la facoltà di
risoluzione anticipata del rapporto. Tale facoltà potrà essere esercitata,
purché il beneficiario costituisca un nuovo contratto, per il periodo residuo,
con altra impresa ferroviaria per la realizzazione del medesimo quantitativo
minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro
di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento
dell’indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).
ART. 10
(Criteri e modalità per la corresponsione
dell’incentivo di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge e decadenza dal
diritto di percepire l’incentivo)
1. Se per ciascun anno l’impresa ha
effettuato una quantità di treni
completi e di treni-chilometro
superiore a quella definita contrattualmente, l’erogazione dell’incentivo alla
fine di ogni anno include anche l’incentivazione delle eccedenze, entro il
limite di 1,3 volte rispetto alla quantità annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonché l’ulteriore
contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.
2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del
triennio, venga accertato che l’impegno contrattuale assunto dall’impresa non
sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni
completi e di treni-chilometro
complessivi indicato, il diritto all’attribuzione definitiva del contributo
decade automaticamente.
3. Ai soli fini
della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell’impresa, di
idonea documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni
completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.
ART. 11
(Monitoraggio)
1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun
mese, l’impresa che ha sottoscritto un atto d’obbligo ai sensi dell’articolo
10, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere
di vettura comprovanti i treni effettuati, nonché l’eventuale documentazione ai
sensi dell’articolo 10, comma 4, con modalità che saranno definite nell’atto
d’obbligo.
2. E’ esclusa l’erogazione di incentivazioni
premianti laddove l’incremento delle quantità di trasporto merci sia solo
figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni
di aziende o rami di azienda. A tal fine le imprese dovranno dichiarare che non
sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti
solo figurativi delle quantità di trasporto merci.
3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno
l’obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno
richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ART. 12
(Variazione della misura unitaria
dell’incentivo di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge)
1.
Le
misure unitarie dell’incentivo base e dell’incentivo premiante stabilite con il
decreto di cui all’articolo 8, possono essere modificate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in
base ai quali è determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo
decreto può definire altresì le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle
quantità di treni completi e di treni-chilometro
per il trasporto combinato o di merci pericolose che l’impresa si impegna a
realizzare per le annualità residue del contratto.
Sezione III
Contributi per gli investimenti per lo
sviluppo del trasporto merci per ferrovia
ART. 13
(Contributi alle imprese per investimenti)
1. Con il
medesimo decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 1, sono
individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto
merci per ferrovia per i quali è possibile accedere ai contributi, nei limiti delle
risorse definite ai sensi dell’articolo 7. Lo stesso decreto individua altresì
la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento,
l’ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di
beni, nonché un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.
2. Ai contributi di cui al presente articolo
possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti
nell’articolo 2, le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le
imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonché le imprese
proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare
in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. E’
ammesso l’utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed
internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono
le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all’Unione europea.
Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri
ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale
tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo è riconoscibile
esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 ed alle
condizioni ed entro i limiti previsti dall’articolo 4 del predetto regolamento.
Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non
potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene.
3.
I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi
di cui al presente articolo non possono essere sottratti all’uso previsto ai
fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati
per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto
ministeriale di cui al comma 1.
4.
Nel caso di acquisizione mediante operazione di
leasing finanziario:
a) la durata del
leasing dovrà estendersi per l’intero periodo di non alienabilità del bene, indicato
nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potrà prevedersi anche durata inferiore
qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell’operazione
finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;
b)
l’entità
dei canoni anticipati, al netto della quota interessi, non potrà essere
inferiore all’importo del contributo.
5. Non è ammesso il cumulo, per gli stessi beni,
dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi
previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali
di tipo generale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, i soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente
articolo presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante del soggetto
imprenditoriale. L’istanza è corredata di:
a)
certificato
di iscrizione dell’impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai
sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, ovvero presso
organismi equivalenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché idonea
documentazione da cui risulti l’espletamento di una delle attività di cui al
comma 2;
b)
dichiarazione
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri
Paesi dell’Unione europea, si applica l’articolo 11, comma 3, dello stesso
decreto;
c)
piano
pluriennale di attività, contenente altresì l’indicazione dettagliata degli
investimenti programmati per i quali è richiesta la contribuzione ai sensi del
presente articolo, nonché le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi
investimenti ai fini del riequilibrio modale;
d)
indicazione
dei costi di acquisizione dei beni per i quali è richiesta la contribuzione,
corredata da opportune indagini di mercato.
7.
I contributi di cui al presente articolo sono
assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei
limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una
categoria di beni, risultano superiori alla disponibilità di risorse, i
contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente
alle quantità che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme
necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle
categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilità
verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente,
mediante l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La
ripartizione delle somme recuperate è effettuata incrementando, per le singole
categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo
per categoria di bene, di quantità proporzionali all’ammontare degli stessi
limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.
8.
Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano
risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai
contributi.
9. L’attribuzione dei contributi è
disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalità di
erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di
realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di
contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni e alle
relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di
totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione
anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 3.
Sezione IV
Incentivazioni alle imprese ferroviarie per
il trasporto combinato e accompagnato delle merci
ART. 14
(Incentivi alle imprese
ferroviarie ai sensi del comma 7 dell’articolo 38 della legge)
1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo
38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario
derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la
parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
congiuntamente con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e,
per la parte privata, da imprese ferroviarie previo accordo con le imprese di
settore.
2. Gli accordi di programma di cui al presente
articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato
accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale,
a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare
il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace,
efficiente e sostenibile.
3. Può essere ammesso alla stipulazione di un
accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:
a)
azione
di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci dal trasporto
interamente su gomma al trasporto combinato mediante l’attivazione di nuovi
servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi già esistenti;
b)
azione
innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale
del trasporto combinato e ad aumentare l’efficienza della catena del medesimo
trasporto, in riferimento ad uno o più dei seguenti aspetti: logistica,
tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;
c)
azione
innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare in modo
strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto
combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.
4. I progetti di cui al presente articolo
possono accedere alla stipulazione dell’accordo di programma purché:
a)
non
comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto alternativi al
solo trasporto su strada, in misura contraria all’interesse generale sia
nazionale sia comunitario. A tale fine, l’intensità dell’aiuto deve essere
proporzionale all’obiettivo da conseguire mediante il progetto;
b)
siano
finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile, sostenibile;
c)
consistano
in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino economicamente
valide successivamente al periodo di validità dell’accordo di programma.
5. La selezione dei progetti è effettuata,
previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un
invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall’articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri
competenti ai sensi del comma 1. L’invito a presentare offerte indica i casi di
esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente
e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo,
ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto
dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonché
del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e
allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei
progetti, la Commissione di cui al presente comma può avvalersi dell’assistenza
di uno o più soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L’avvenuta
selezione degli accordi è oggetto di pubblicità notizia nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata
presenterà un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le
seguenti informazioni:
a)
obiettivo
del progetto e individuazione delle imprese coinvolte;
b)
descrizione
dell’attività nella quale il progetto consiste, con l’indicazione, anche, delle
caratteristiche qualitative del servizio;
c)
descrizione
del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell’utenza potenziale del
servizio e dei prezzi che saranno applicati;
d)
previsioni
economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditività;
e)
dimostrazione
della necessità di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre
fonti di finanziamento;
f)
descrizione
degli effetti previsti dal punto di vista:
i.
trasportistico,
con l’indicazione degli effetti in termini di sviluppo del trasporto combinato
anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto
previsto dal comma 4, lettera a);
ii.
ambientale,
con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in
conseguenza della realizzazione del progetto;
iii.
eventuali
ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione del progetto.
7. I fondi per gli accordi di programma
selezionati ai sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei
treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale dall’impresa ferroviaria
sottoscrivente, nel triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo
nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi non può
comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno, al venticinque
per cento per il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto
all’importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che
possono comprendere tra l’altro:
a)
i costi
di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto combinato;
b)
i costi
di locazione, leasing o ammortamento e dell’adeguamento necessario per
realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile;
c)
le spese
di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale
atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;
d)
i costi
di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;
e)
le spese
relative all’applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali
preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia
dell’informazione dei trasporti;
f)
i costi
relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del
progetto, nonché i costi delle misure d’informazione e di comunicazione
adottate per rendere noti all’industria dei trasporti interessata i nuovi
servizi di trasporto combinato predisposti.
8.
Le
imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del
presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione
alle attività oggetto dell’accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai
fini dell’erogazione dei servizi oggetto dell’accordo abbiano necessità di
avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei
predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea
indagine di mercato.
ART. 15
(Progetto di autostrada
ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano)
1. A valere sulle risorse di cui al comma 7
dell’articolo 38 della legge è finanziato, in via prioritaria, l’accordo di
programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina
sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice
italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo
le modalità ivi previste.
ART. 16
(Norme di prima attuazione)
1. Per
le imprese che sottoscrivono l’atto d’obbligo di cui all’articolo 9, gli incentivi
di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1°
gennaio 2004 alla data della stipula dell’atto d’obbligo, subordinatamente alla
sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio
nel periodo di riferimento, nonché alla dimostrazione dei treni completi e dei
corrispondenti treni-chilometro
effettivamente realizzati.
2. Per
le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1
relativa ai treni completi e treni-chilometro,
per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell’atto d’obbligo,
l’ammissione ai benefici è limitata al periodo di riferimento effettivamente
considerato dall’atto d’obbligo sottoscritto.
3. Ai
contributi di cui all’articolo 13 del presente decreto sono ammessi gli
investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di
entrata in vigore del presente regolamento semprechè risultino rispettate le
condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.
4. Agli
incentivi di cui al comma 7 dell’articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti
selezionati, ai sensi del precedente articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia
già avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, semprechè risultino verificate
le condizioni di cui all’articolo 14.
ART. 17
(Norme finali)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del
trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra
di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle
previsioni di cui all’articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o
integrazioni dei benefici di cui all’articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il
presente regolamento sarà sottoposto ai relativi adeguamenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle
imprese ferroviarie ai fini dell’assegnazione degli incentivi di cui al
presente decreto. A tale fine il Ministero può acquisire informazioni presso
ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e
controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e
imprese ferroviarie, e può altresì acquisire, anche presso terzi, la
documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione. Qualora
dall’attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non
veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono
dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 75 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della
Repubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente
regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell’Unione
europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 2.