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Roma, 17 marzo 2005

 

Circolare n. 38/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso al mercato – Scadenza del 30 giugno 2006 – Legge 1.3.2005, n.26, su G.U. n.50 del 2.3.2005.

 

La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto legge n.314/2004, ha confermato il blocco dell’accesso al mercato dell’autotrasporto fino al 30 giugno 2006.

 

Per quella data l’attuale regime autorizzativo dovrebbe essere superato o disciplinato ex novo dai decreti legislativi adottati in esecuzione della recente legge delega n.32 di riforma del settore.

 

Si rammenta che in base alla vigente normativa (articolo 22 del d.lgvo n.395/2000) un’impresa può intraprendere l’attività di autotrasporto solo mediante l’acquisto di un’impresa già operante sul mercato, ovvero attraverso l’acquisizione dell’intero parco veicolare di un’impresa che cessa l’attività.

 

Le imprese già attive alla data del 31 giugno 2001 con autorizzazioni generiche possono aumentare liberamente il parco veicolare con qualsiasi tipologia di veicolo, previa presentazione di apposita domanda secondo le modalità illustrate nella circolare ministeriale n.24/2001.

 

Riguardo ai requisiti per lo svolgimento dell’attività (capacità professionale e finanziaria, onorabilità, iscrizione all’Albo), si ricorda che la vigente normativa di riferimento è data dai decreti ministeriali n.198/1991 e n.448/1991.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.1/2005, 87/2003, 117/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 50 del 2.3.2005 (fonte Guritel)

Testo  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato
con  la  legge  di conversione 1° marzo 2005, n. 26 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Proroga di termini».

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 3.
Liberazione  dell'accesso  al mercato dell'autotrasporto di merci per
                           conto di terzi
  1.  L'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre
2000,  n. 395, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2003,  n.  147,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge    agosto 2003, n. 200, le parole: «31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2006».

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 7.
                         Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.