Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 17 marzo 2005
Circolare n. 38/2005
Oggetto: Autotrasporto – Accesso
al mercato – Scadenza del 30 giugno 2006 – Legge 1.3.2005, n.26, su G.U. n.50
del 2.3.2005.
La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto legge
n.314/2004, ha confermato il blocco dell’accesso al mercato dell’autotrasporto
fino al 30 giugno 2006.
Per quella data l’attuale regime autorizzativo dovrebbe essere
superato o disciplinato ex novo dai decreti legislativi adottati in esecuzione
della recente legge delega n.32 di riforma del settore.
Si rammenta che in base alla vigente normativa (articolo 22 del d.lgvo
n.395/2000) un’impresa può intraprendere l’attività di autotrasporto solo
mediante l’acquisto di un’impresa già operante sul mercato, ovvero attraverso
l’acquisizione dell’intero parco veicolare di un’impresa che cessa l’attività.
Le imprese già attive alla data del 31 giugno 2001 con autorizzazioni
generiche possono aumentare liberamente il parco veicolare con qualsiasi tipologia
di veicolo, previa presentazione di apposita domanda secondo le modalità
illustrate nella circolare ministeriale n.24/2001.
Riguardo ai requisiti per lo svolgimento dell’attività (capacità
professionale e finanziaria, onorabilità, iscrizione all’Albo), si ricorda che la
vigente normativa di riferimento è data dai decreti ministeriali n.198/1991 e
n.448/1991.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.1/2005, 87/2003, 117/2001 |
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 50 del 2.3.2005 (fonte Guritel)
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato
con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Proroga di termini».
*****OMISSIS*****
Art. 3.
Liberazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per
conto di terzi
1. L'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2006».
*****OMISSIS*****
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.