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Roma, 5 aprile 2005

 

Circolare n. 42/2005

 

Oggetto: Ambiente – Energy Manager – Scadenza del 30 aprile.

 

Si ricorda che entro il 30 aprile le imprese che lo scorso anno abbiano avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (corrispondenti a circa 1.160.000 litri di gasolio) devono comunicare al Ministero dell’Industria il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager), secondo quanto previsto dalla legge n.10/1991 di attuazione del Piano energetico nazionale.

 

La comunicazione del nominativo - che è obbligatoria anche se lo stesso risulta invariato rispetto all’anno precedente - va redatta secondo lo schema disponibile sul sito www.fire-italia.it e deve essere spedita mediante raccomandata R/R alla stessa FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia).

 

Come è noto, il tecnico responsabile può essere scelto tra il personale dell’impresa, tenendo presente che le disposizioni non stabiliscono requisiti professionali obbligatori per l’Energy Manager.

 

Si rammenta che la legge n.10/1991 prevede in caso di omessa o ritardata comunicazione sanzioni amministrative da 5.165 a 51.646 euro. Peraltro si rileva che fino ad oggi dette sanzioni sono state scarsamente applicate per le difficoltà dei controlli.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.47/1993

 

 

 

 

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