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Roma, 5
aprile 2005
Circolare n. 42/2005
Oggetto: Ambiente – Energy Manager – Scadenza del
30 aprile.
Si ricorda che entro il 30
aprile le imprese che lo scorso
anno abbiano avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (corrispondenti a circa
1.160.000 litri di gasolio) devono comunicare al Ministero dell’Industria il
nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager), secondo quanto previsto dalla legge n.10/1991 di
attuazione del Piano energetico nazionale.
La comunicazione del nominativo - che è obbligatoria anche se lo
stesso risulta invariato rispetto all’anno precedente - va redatta secondo lo
schema disponibile sul sito www.fire-italia.it
e deve essere spedita mediante raccomandata R/R alla stessa FIRE (Federazione
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia).
Come è noto, il tecnico responsabile può essere scelto tra il
personale dell’impresa, tenendo presente che le disposizioni non stabiliscono
requisiti professionali obbligatori per l’Energy Manager.
Si rammenta che la legge n.10/1991 prevede in caso di omessa o
ritardata comunicazione sanzioni amministrative da 5.165 a 51.646 euro.
Peraltro si rileva che fino ad oggi dette sanzioni sono state scarsamente
applicate per le difficoltà dei controlli.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.47/1993 |
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