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Roma,
4 maggio 2005
Circolare n. 52/2005
Oggetto: Previdenza – Cassa integrazione
straordinaria – Crisi aziendali per eventi esterni - D.M. 15.12.2004, su G.U.
n. 84 del 12.4.2005.
Come è noto, il D.M. 18.12.2002 ha significativamente ampliato
l’utilizzo della CIGS da parte delle imprese di logistica, consentendolo, oltre
che per stato di crisi determinato da accadimenti interni nonché per
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione, anche in presenza di crisi
aziendali determinate da eventi improvvisi
ed imprevisti esterni (come, ad esempio, contrazione dell’attività
dell’azienda committente o ricorso della stessa agli ammortizzatori sociali).
Allo scopo di favorire ulteriormente la diffusione della CIGS per
eventi esterni, il provvedimento in oggetto ha esentato le aziende richiedenti dal
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per le altre causali (tra cui lo
svolgimento dell’attività da almeno due anni o l’assenza di trasformazioni
societarie nel biennio precedente la richiesta di cassa integrazione).
Si rammenta che rientrano nel campo di applicazione della CIGS le imprese
inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti, nonché
quelle del terziario con oltre 200 dipendenti svolgenti attività di logistica
(per le imprese da 51 a 200 dipendenti la CIGS è scaduta il 31 dicembre 2004 ma,
come avviene ormai da anni, dovrebbe essere prorogata nel corso del 2005).
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.10/2005 e 28/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n. 84 del 12.4.2005 (fonte
Guroitel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 dicembre 2004
Modifica del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002,concernente l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazioneed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreta:
Art. 1.All'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 31826 del 18 dicembre 2002 concernente i criteri diapprovazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessionedel trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita', il comma 2e' cosi' modificato: «Ai fini dell'approvazione del programma dicrisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza dellecondizioni di cui alle lettere da a) a d).». Art. 2. All'art. 1, del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre2002, e' aggiunto il seguente comma 3: «Nel caso di crisi aziendaleper evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), lafattispecie e' valutata, pur in assenza delle condizioni di cui allelettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui allelettere c) e d). Ai fini dell'approvazione del programma di crisiaziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e)non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione». Art. 3. Il punto c) dell'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del18 dicembre 2002, e' cosi' modificato: «abbiano subito significativetrasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta diCIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese chepresentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con lapreminente finalita' del contenimento dei costi di gestione, nonche'nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari noncoincidenti, tali trasformazioni comportino per le impresesubentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardiaoccupazionale». Art. 4. 1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alleistanze di trattamento straordinario di interazione salarialeprodotte successivamente alla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 3. Le domande aziendali presentate successivamente all'entrata invigore del decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, oggetto diprovvedimenti ministeriali di reiezione, possono essere riesaminatead istanza di parte, alla luce delle disposizioni emanate con ilpresente provvedimento ministeriale. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazionealla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2004 Il Ministro: Maroni