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Roma,
4 maggio 2005
Circolare n. 52/2005
Oggetto: Previdenza – Cassa integrazione
straordinaria – Crisi aziendali per eventi esterni - D.M. 15.12.2004, su G.U.
n. 84 del 12.4.2005.
Come è noto, il D.M. 18.12.2002 ha significativamente ampliato
l’utilizzo della CIGS da parte delle imprese di logistica, consentendolo, oltre
che per stato di crisi determinato da accadimenti interni nonché per
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione, anche in presenza di crisi
aziendali determinate da eventi improvvisi
ed imprevisti esterni (come, ad esempio, contrazione dell’attività
dell’azienda committente o ricorso della stessa agli ammortizzatori sociali).
Allo scopo di favorire ulteriormente la diffusione della CIGS per
eventi esterni, il provvedimento in oggetto ha esentato le aziende richiedenti dal
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per le altre causali (tra cui lo
svolgimento dell’attività da almeno due anni o l’assenza di trasformazioni
societarie nel biennio precedente la richiesta di cassa integrazione).
Si rammenta che rientrano nel campo di applicazione della CIGS le imprese
inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti, nonché
quelle del terziario con oltre 200 dipendenti svolgenti attività di logistica
(per le imprese da 51 a 200 dipendenti la CIGS è scaduta il 31 dicembre 2004 ma,
come avviene ormai da anni, dovrebbe essere prorogata nel corso del 2005).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.10/2005 e 28/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n. 84 del 12.4.2005 (fonte
Guroitel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 dicembre 2004
Modifica del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002,
concernente l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione
ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreta:
Art. 1.
All'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 31826 del 18 dicembre 2002 concernente i criteri di
approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione
del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita', il comma 2
e' cosi' modificato: «Ai fini dell'approvazione del programma di
crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui alle lettere da a) a d).».
Art. 2.
All'art. 1, del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre
2002, e' aggiunto il seguente comma 3: «Nel caso di crisi aziendale
per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la
fattispecie e' valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle
lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle
lettere c) e d). Ai fini dell'approvazione del programma di crisi
aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e)
non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione».
Art. 3.
Il punto c) dell'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del
18 dicembre 2002, e' cosi' modificato: «abbiano subito significative
trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di
CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che
presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la
preminente finalita' del contenimento dei costi di gestione, nonche'
nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non
coincidenti, tali trasformazioni comportino per le imprese
subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia
occupazionale».
Art. 4.
1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle
istanze di trattamento straordinario di interazione salariale
prodotte successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
3. Le domande aziendali presentate successivamente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, oggetto di
provvedimenti ministeriali di reiezione, possono essere riesaminate
ad istanza di parte, alla luce delle disposizioni emanate con il
presente provvedimento ministeriale.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2004
Il Ministro: Maroni