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Roma, 4 maggio 2005

 

Circolare n. 52/2005

 

Oggetto: Previdenza – Cassa integrazione straordinaria – Crisi aziendali per eventi esterni - D.M. 15.12.2004, su G.U. n. 84 del 12.4.2005.

 

Come è noto, il D.M. 18.12.2002 ha significativamente ampliato l’utilizzo della CIGS da parte delle imprese di logistica, consentendolo, oltre che per stato di crisi determinato da accadimenti interni nonché per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione, anche in presenza di crisi aziendali determinate da eventi improvvisi ed imprevisti esterni (come, ad esempio, contrazione dell’attività dell’azienda committente o ricorso della stessa agli ammortizzatori sociali).

 

Allo scopo di favorire ulteriormente la diffusione della CIGS per eventi esterni, il provvedimento in oggetto ha esentato le aziende richiedenti dal possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per le altre causali (tra cui lo svolgimento dell’attività da almeno due anni o l’assenza di trasformazioni societarie nel biennio precedente la richiesta di cassa integrazione).

 

Si rammenta che rientrano nel campo di applicazione della CIGS le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti, nonché quelle del terziario con oltre 200 dipendenti svolgenti attività di logistica (per le imprese da 51 a 200 dipendenti la CIGS è scaduta il 31 dicembre 2004 ma, come avviene ormai da anni, dovrebbe essere prorogata nel corso del 2005).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.10/2005 e 28/2003

 

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n. 84 del 12.4.2005 (fonte Guroitel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2004

 
Modifica  del  decreto  ministeriale  n.  31826 del 18 dicembre 2002,
concernente  l'aggiornamento  dei criteri relativi all'individuazione
ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali.
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
  All'art.  1  del  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  n.  31826  del  18 dicembre  2002  concernente  i criteri di
approvazione  dei  programmi  di crisi aziendale e per la concessione
del  trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita', il comma 2
e'  cosi'  modificato:  «Ai  fini  dell'approvazione del programma di
crisi  aziendale  deve  riscontrarsi  la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui alle lettere da a) a d).».
 
                               Art. 2.
  All'art.  1,  del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre
2002,  e'  aggiunto il seguente comma 3: «Nel caso di crisi aziendale
per  evento  improvviso  ed  imprevisto  di  cui  alla lettera e), la
fattispecie  e' valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle
lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle
lettere  c)  e  d).  Ai fini dell'approvazione del programma di crisi
aziendale  per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e)
non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione».
 
                               Art. 3.
  Il  punto  c) dell'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del
18 dicembre  2002, e' cosi' modificato: «abbiano subito significative
trasformazioni  societarie  nel biennio antecedente alla richiesta di
CIGS,  salvo  che  tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che
presentano  assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti, con la
preminente  finalita' del contenimento dei costi di gestione, nonche'
nei  casi  in  cui,  pur  in  presenza  di  assetti  proprietari  non
coincidenti,   tali   trasformazioni   comportino   per   le  imprese
subentranti  azioni  volte al risanamento aziendale e di salvaguardia
occupazionale».
                               Art. 4.
  1.   L'efficacia   del  presente  decreto  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle
istanze   di   trattamento  straordinario  di  interazione  salariale
prodotte  successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
  3.  Le  domande aziendali presentate successivamente all'entrata in
vigore  del  decreto  ministeriale  del  18 dicembre 2002, oggetto di
provvedimenti  ministeriali  di reiezione, possono essere riesaminate
ad  istanza  di  parte,  alla  luce delle disposizioni emanate con il
presente provvedimento ministeriale.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla  Corte  dei  conti  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
 
                                            Roma, 15 dicembre 2004
 
                                                  Il Ministro: Maroni