Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma,
6 maggio 2005
Circolare n. 53/2005
Oggetto: Europa – Legge
Comunitaria 2004 – Legge 18.4.2005, n. 62 su S.O. alla G.U. n. 96 del
27.4.2005.
Dopo oltre un anno di discussione è stata approvata la legge comunitaria 2004 che delega il
Governo a dare attuazione entro novembre del prossimo anno ad un corposo elenco
di direttive di cui si segnalano le principali.
Direttiva 2002/15 – Orario di
lavoro degli autisti – E’ stata confermata la scadenza di novembre 2006
per l’attuazione della direttiva in questione che avrebbe dovuto essere
recepita entro lo scorso mese di marzo. Come è noto, in sede di rinnovo del
CCNL del settore è stato definito un avviso comune per il recepimento della
direttiva sul quale però il Governo non si è ancora pronunciato. Allo stato
attuale solamente la Francia ha recepito la disciplina europea prevedendo
peraltro limiti di orario più elevati per determinate situazioni (percorsi di
lunga distanza).
Direttiva 2003/88 – Orario di
lavoro del personale non viaggiante – La direttiva si limita a
coordinare in maniera sistematica le disposizioni contenute in precedenti
provvedimenti (direttive 93/104 e 2000/34) già recepiti in Italia dal DLGVO n.
66/2003.
Direttiva 2002/14 – Informazione
e consultazione dei lavoratori – La direttiva fissa i princìpi
generali ai quali devono attenersi le aziende con più di 50 dipendenti per
promuovere l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
Direttiva 2003/20 – Cinture di
sicurezza – L’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza è esteso
a tutti gli autoveicoli, compresi quelli adibiti al trasporto merci.
Direttiva 2003/59 – Formazione degli autisti – E’ stato
introdotto l’obbligo di un certificato di idoneità professionale, denominato CAP, per i conducenti addetti al
trasporto di merci e di viaggiatori; il CAP
dovrà essere rinnovato ogni 5 anni; per il trasporto merci le nuove norme
saranno operative nei confronti dei conducenti che conseguiranno una patente
professionale dopo il 10 settembre 2009.
Direttiva 2003/96/CE – Gasolio
professionale – E’ stata prevista la possibilità per gli Stati Membri di
introdurre aliquote di accisa ridotte per il gasolio usato per il trasporto
merci in conto terzi e in conto proprio con veicoli di peso superiore a 7,5
tonnellate (per l’Italia fino al 2008 con veicoli superiori a 3,5 tonnellate);
il livello d’accisa non potrà comunque essere inferiore a quello in vigore
all’1.1.2003 (per l’Italia 403,21 euro ogni 1000 litri).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 29/2005, 103/2003,
61/2003 |
|
Allegato uno |
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MD/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005 (fonte Guritel)
LEGGE 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge
comunitaria 2004.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di diciotto
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi
dei decreti legislativi
recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco
di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione
delle direttive elencate
nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari.
Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in
mancanza del parere.
Qualora il termine
per
l'espressione del parere
parlamentare di cui
al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei
trenta
giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi
dei decreti legislativi
recanti attuazione delle
direttive 2003/10/CE,
2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE,
2003/122/Euratom, 2004/8/CE,
2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE,
2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
11-ter, comma
2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su
di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari
competenti per i
profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di
garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto
comma, della
Costituzione,
ritrasmette alle Camere
i testi, corredati
dei
necessari elementi integrativi di informazione, per
i pareri
definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il
Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del
comma 1.
6. In relazione
a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i
decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di
competenza legislativa delle
regioni e delle
province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti
dall'ordinamento
comunitario e, nelle
materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano
l'esplicita indicazione della
natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro
per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di
cui al comma 1 non
risulti ancora esercitata
trascorsi quattro mesi
dal termine previsto dalla direttiva per la
sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione
che dia conto
dei motivi addotti dai
Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la
materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il
Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da
parte
delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando
non intende conformarsi ai pareri parlamentari
di cui al comma 3,
relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A
e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al
Senato
della Repubblica per
il parere definitivo che deve essere espresso
entro venti giorni.
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle
disposizioni di cui
al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente
interessate provvedono
all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie
strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per
i singoli settori
interessati dalla normativa
da attuare, sono
introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie
oggetto di delegificazione
ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
103.291 euro e
dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in via
alternativa o
congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi
sono
previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto
per le
infrazioni che espongano
a pericolo o
danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda
per le
infrazioni che rechino
un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano
o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra
indicate sono determinate
nella loro entita', tenendo
conto della
diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di
prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla
persona
o all'ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a
quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese
non contemplate da
leggi vigenti e che non
riguardano
l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o
regionali possono essere
previste nei decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli
limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle
direttive stesse; alla
relativa copertura, nonche' alla
copertura
delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i
fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a
carico del
fondo di rotazione di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per
un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di
direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con
legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta
ampliamento della materia
regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso
che, nelle materie
oggetto delle direttive
da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche
conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si
verifichino
sovrapposizioni di competenze
fra
amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte
le competenze di
piu'
amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano,
attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza
e le
competenze delle regioni
e degli altri
enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali,
la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e
l'economicita'
nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
h) i decreti legislativi assicurano che sia
garantita una effettiva
parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli
degli
altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di
assicurare
il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di
situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in
cui gli
stessi sono tenuti
a rispettare, con
particolare riferimento ai
requisiti richiesti per
l'esercizio di attivita'
commerciali e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella
applicata ai
cittadini degli altri Stati membri.
Art. 3.
(Delega al
Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)
1. Al fine
di assicurare la
piena integrazione delle
norme
comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due
anni dalla
data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai
sensi
della legge 22 febbraio
1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti
alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non
siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al
comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n.
400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia,
di concerto con
i Ministri competenti
per materia. I
decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per
l'espressione del parere
da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell'articolo
1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Gli oneri
per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono
posti a carico
dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina
comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe
sono
predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate
derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite
all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B
della presente legge,
nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che
effettuano le
prestazioni ed i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
Art.
5.
(Delega al
Governo per il
riordino normativo nelle
materie
interessate dalle direttive
comunitarie)
1. Il Governo
e' delegato ad adottare, con le
modalita' di cui ai
commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata
in vigore della presente legge,
testi unici delle
disposizioni
dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive
comunitarie, al fine
di coordinare le
medesime con le
norme legislative vigenti
nelle stesse materie,
apportando le sole
modificazioni necessarie a
garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della
normativa.
2. I testi
unici di cui
al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando
quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute nei testi
unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Il Governo
e' delegato ad adottare, con le
modalita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente
del Consiglio dei
ministri o del
Ministro per le
politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della
giustizia
e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di
disposizioni
finalizzate a prevenire
l'utilizzazione del sistema
finanziario a
scopo di riciclaggio,
inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia e ad
apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti principi:
a) garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e
lessicale della normativa;
b) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia
del
procedimento ove siano
previste sanzioni amministrative per la
violazione della normativa antiriciclaggio.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per le
disposizioni adottate ai sensi
del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e
igiene del lavoro.
*****OMISSIS*****
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e
3)
2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6
novembre
2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano.
2003/38/CE del Consiglio,
del 13 maggio 2003, che
modifica la
direttiva
78/660/CEE relativa ai
conti annuali di taluni tipi di
societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica
dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio,
del 7 ottobre 2003, che
modifica la
direttiva
77/799/CEE relativa alla
reciproca assistenza fra
le
autorita'
competenti degli Stati
membri nel settore delle imposte
dirette e indirette.
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
stabilisce i
principi e le
linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione
relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso
umano in
fase di sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico.
2003/122/Euratom
del Consiglio, del 22 dicembre
2003, sul controllo
delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta
attivita' e delle
sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che
deroga alla
direttiva 2001/15/CE al
fine di differire l'applicazione del divieto
di commercio di taluni prodotti.
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004,
che modifica la
direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativa alla
limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all'uso
di solventi organici in talune pitture e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica
della
direttiva 1999/13/CE.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e
3)
2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e
programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre
2001, relativa al
diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2002, che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e
alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro
delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6
febbraio
2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative
all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti
dagli agenti
fisici (rumore) (diciassettesima direttiva
particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo
2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla
protezione
dei lavoratori contro
i rischi connessi
con un'esposizione
all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 aprile
2003, che modifica
la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'uso
obbligatorio delle cinture
di sicurezza sugli autoveicoli
di peso
inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di
taluni piani e
programmi in materia
ambientale e modifica
le
direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno
2003,
relativa alle attivita'
e alla supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2003, relativa alla
segnalazione di taluni
eventi nel settore
dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, che modifica le
direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di
taluni
tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle
imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003, relativa a
norme comuni per il mercato
interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale
e che abroga la direttiva 98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio
2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto
riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio
2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci o
passeggeri, che modifica
il regolamento (CEE)
n. 3820/85 del
Consiglio e la
direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la
direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo
statuto
della societa' cooperativa europea per quanto
riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre
2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio
concernente il
divieto di utilizzazione di talune sostanze
ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio,
del 29 settembre 2003, relativa a misure
comunitarie di lotta
contro l'afta epizootica,
che abroga la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e
recante
modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13
ottobre
2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che
modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4
novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di
lavoro.
2003/89/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 novembre
2003, che modifica
la direttiva 2000/13/CE
per quanto riguarda
l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari.
2003/92/CE del Consiglio,
del 7 ottobre 2003, che
modifica la
direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di
cessione
di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il
quadro comunitario per
la tassazione dei
prodotti energetici e
dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre
2003, sulle misure
di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti
zoonotici, recante
modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio
e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre
2003, che modifica la
direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze
pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo
status
dei cittadini dei
paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo
periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre
2003, relativa
all'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio
2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di
calore utile nel
mercato interno dell'energia e che modifica la
direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio
2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti
di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004,
che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004,
relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004,
relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al
diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro
familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
1612/68 ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che
modifica le
direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio
e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che
abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio,
del 26 aprile 2004, concernente misure
volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di
gas
naturale.
2004/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che
istituisce un
sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di
Kyoto.
*****OMISSIS*****