Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 6 maggio 2005

 

Circolare n. 53/2005

 

Oggetto: Europa – Legge Comunitaria 2004 – Legge 18.4.2005, n. 62 su S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005.

 

Dopo oltre un anno di discussione è stata approvata la legge comunitaria 2004 che delega il Governo a dare attuazione entro novembre del prossimo anno ad un corposo elenco di direttive di cui si segnalano le principali.

 

Direttiva 2002/15 – Orario di lavoro degli autisti – E’ stata confermata la scadenza di novembre 2006 per l’attuazione della direttiva in questione che avrebbe dovuto essere recepita entro lo scorso mese di marzo. Come è noto, in sede di rinnovo del CCNL del settore è stato definito un avviso comune per il recepimento della direttiva sul quale però il Governo non si è ancora pronunciato. Allo stato attuale solamente la Francia ha recepito la disciplina europea prevedendo peraltro limiti di orario più elevati per determinate situazioni (percorsi di lunga distanza).

 

Direttiva 2003/88 – Orario di lavoro del personale non viaggiante – La direttiva si limita a coordinare in maniera sistematica le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti (direttive 93/104 e 2000/34) già recepiti in Italia dal DLGVO n. 66/2003.

 

Direttiva 2002/14 – Informazione e consultazione dei lavoratori – La direttiva fissa i princìpi generali ai quali devono attenersi le aziende con più di 50 dipendenti per promuovere l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

 

Direttiva 2003/20 – Cinture di sicurezza – L’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza è esteso a tutti gli autoveicoli, compresi quelli adibiti al trasporto merci.

 

Direttiva 2003/59 Formazione degli autisti – E’ stato introdotto l’obbligo di un certificato di idoneità professionale, denominato CAP, per i conducenti addetti al trasporto di merci e di viaggiatori; il CAP dovrà essere rinnovato ogni 5 anni; per il trasporto merci le nuove norme saranno operative nei confronti dei conducenti che conseguiranno una patente professionale dopo il 10 settembre 2009.

 

Direttiva 2003/96/CE – Gasolio professionale – E’ stata prevista la possibilità per gli Stati Membri di introdurre aliquote di accisa ridotte per il gasolio usato per il trasporto merci in conto terzi e in conto proprio con veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate (per l’Italia fino al 2008 con veicoli superiori a 3,5 tonnellate); il livello d’accisa non potrà comunque essere inferiore a quello in vigore all’1.1.2003 (per l’Italia 403,21 euro ogni 1000 litri).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 29/2005, 103/2003, 61/2003

 

Allegato uno

 

MD/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005 (fonte Guritel)

LEGGE 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti

dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge

comunitaria 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato  della Repubblica hannoapprovato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

 

           CAPO I
   DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

                               Art. 1.

    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto

mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti

legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle

direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14

della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del

Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e

del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,

di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,

dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in

relazione all'oggetto della direttiva.

3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione delle

direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',

qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi

all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono

trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla

legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'

su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorsi  quaranta  giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono

emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per

l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui  al presente comma,

ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta

giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5

o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione delle

direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,

2003/85/CE,   2003/87/CE,  2003/99/CE,  2003/122/Euratom,  2004/8/CE,

2004/12/CE,    2004/17/CE,    2004/18/CE,   2004/22/CE,   2004/25/CE,

2004/35/CE,  2004/38/CE,  2004/39/CE,  2004/67/CE  e 2004/101/CE sono

corredati  della  relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma

2,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su

di  essi  e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari

competenti  per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di

garantire   il   rispetto   dell'articolo  81,  quarto  comma,  della

Costituzione,   ritrasmette   alle  Camere  i  testi,  corredati  dei

necessari   elementi   integrativi  di  informazione,  per  i  pareri

definitivi  delle Commissioni competenti per i profili finanziari che

devono essere espressi entro venti giorni.

5.  Entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei  decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi

e  criteri  direttivi  fissati  dalla presente legge, il Governo puo'

emanare,  con  la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

comma 1.

6.  In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,

della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati

nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle

province  autonome  di  Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le

regioni  e  le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore

la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine

stabilito  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria e perdono

comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della

normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia

autonoma   nel   rispetto   dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento

comunitario  e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi

fondamentali  stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i

decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura

sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7.  Il  Ministro  per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o

piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora esercitata

trascorsi  quattro  mesi  dal termine previsto dalla direttiva per la

sua  attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica  una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti dai

Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a

giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie

ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato

della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte

delle regioni e delle province autonome.

8.  Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari

di  cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi

di  decreti  legislativi  recanti attuazione delle direttive comprese

negli  allegati  A  e  B,  ritrasmette  con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato

della  Repubblica  per  il parere definitivo che deve essere espresso

entro venti giorni.

 

                               Art. 2.

  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle

disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti

nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo

1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono

all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture

amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per

i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare, sono

introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte

salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti

oggetto di semplificazione amministrativa;

c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario

per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti

legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le

infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,

nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e

dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o

congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a

pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono

previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le

infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse

protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le

infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione

amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e

non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano

o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.

Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra

indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della

diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna

infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del

colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di

prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio

patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona

o  all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste

sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi

vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto

alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non

riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o

regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le

norme  occorrenti  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti

occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle

direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura

delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle

direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'

assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del

fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di

euro;

e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive

gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la

modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,

apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto

legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie

oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente

conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche

conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al

momento dell'esercizio della delega;

g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra

amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di

piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,

attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i

principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le

competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le

procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,

la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'

nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti

responsabili.

h)  i  decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva

parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli

altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare

il  massimo  livello  di armonizzazione possibile tra le legislazioni

interne  dei  vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni

discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli

stessi  sono  tenuti  a  rispettare,  con  particolare riferimento ai

requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di  attivita'  commerciali  e

professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai

cittadini degli altri Stati membri.

 

                               Art. 3.

(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di

disposizioni comunitarie)

1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme

comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le

norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla

data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti

sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive

comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi

della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.

128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla

data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano

gia' previste sanzioni penali o amministrative.

2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi

adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.

400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,

di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti

legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono

trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per

l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari

con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo

1.

                               Art. 4.

             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di

uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono

posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in

contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate

sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono

predeterminate e pubbliche.

2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe di cui al comma 1, qualora

riferite  all'attuazione  delle  direttive di cui agli allegati A e B

della  presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento

regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le

prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai sensi del

regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10

novembre 1999, n. 469.

 

                               Art. 5.

(Delega   al   Governo   per  il  riordino  normativo  nelle  materie

interessate dalle direttive comunitarie)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai

commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla

data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle

disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il

recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le

medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,

apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la

semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della

normativa.

2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori

omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni

contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,

sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante

l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,

sospendere o modificare.

3.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui al

comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del   Consiglio   dei  ministri  o  del  Ministro  per  le  politiche

comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia

e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni

finalizzate  a  prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a

scopo  di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in

materia  e  ad  apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei

seguenti principi:

a)  garantire  la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e

lessicale della normativa;

b)   garantire   l'economicita',   l'efficienza   e  l'efficacia  del

procedimento  ove  siano  previste  sanzioni  amministrative  per  la

violazione della normativa antiriciclaggio.

4.  Dall'attuazione  del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

5.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si

applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e

igiene del lavoro.

                         *****OMISSIS*****

                                                           Allegato A

                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 novembre

2001,  recante  un  codice comunitario relativo ai medicinali per uso

umano.

2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13  maggio  2003,  che  modifica la

direttiva  78/660/CEE  relativa  ai  conti  annuali di taluni tipi di

societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE  della  Commissione,  del 24 luglio 2003, recante modifica

dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio.

2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica la

direttiva  77/799/CEE  relativa  alla  reciproca  assistenza  fra  le

autorita'  competenti  degli  Stati  membri nel settore delle imposte

dirette e indirette.

2003/94/CE  della  Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i

principi  e  le  linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione

relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in

fase di sperimentazione.

2003/98/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 17 novembre

2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo

delle  sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta  attivita'  e delle

sorgenti orfane.

2004/6/CE  della  Commissione,  del  20 gennaio 2004, che deroga alla

direttiva  2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto

di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

che  modifica  la  direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario

relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile

2004,  relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici

volatili  dovute  all'uso  di  solventi  organici in talune pitture e

vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della

direttiva 1999/13/CE.

 

                                                           Allegato B

                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 giugno

2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull'ambiente.

2001/84/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre

2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di  un'opera  d'arte sulle

successive vendite dell'originale.

2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 marzo

2002,  che  istituisce un quadro generale relativo all'informazione e

alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 marzo

2002,   concernente  l'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  delle

persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 febbraio

2003,  sulle  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute relative

all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti

fisici  (rumore)  (diciassettesima  direttiva  particolare  ai  sensi

dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,

che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione

dei   lavoratori   contro   i   rischi  connessi  con  un'esposizione

all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'8 aprile

2003,  che  modifica  la  direttiva  91/671/CEE  del Consiglio per il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso

obbligatorio  delle  cinture  di  sicurezza sugli autoveicoli di peso

inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio

2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di

taluni  piani  e  programmi  in  materia  ambientale  e  modifica  le

direttive  del  Consiglio  85/337/CEE  e  96/61/CE relativamente alla

partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,

relativa  alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici

aziendali o professionali.

2003/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 13 giugno

2003,  relativa  alla  segnalazione  di  taluni  eventi  nel  settore

dell'aviazione civile.

2003/51/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 18 giugno

2003,  che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e

91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni

tipi  di  societa',  delle banche e altri istituti finanziari e delle

imprese di assicurazione.

2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 giugno

2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato interno dell'energia

elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 giugno

2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 15 luglio

2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto

riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.

2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 15 luglio

2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei

conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o

passeggeri,   che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85  del

Consiglio  e  la  direttiva  91/439/CEE del Consiglio e che abroga la

direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto

della   societa'   cooperativa   europea   per   quanto  riguarda  il

coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre

2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il

divieto  di  utilizzazione  di  talune  sostanze  ad azione ormonica,

tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE  del  Consiglio,  del 29 settembre 2003, relativa a misure

comunitarie   di  lotta  contro  l'afta  epizootica,  che  abroga  la

direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante

modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE  del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto

al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 13 ottobre

2003,  che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni

dei  gas  a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva

96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 4 novembre

2003,  concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di

lavoro.

2003/89/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 10 novembre

2003,  che  modifica  la  direttiva  2000/13/CE  per  quanto riguarda

l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica la

direttiva  77/388/CEE  relativamente alle norme sul luogo di cessione

di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre 2003, che ristruttura il

quadro  comunitario  per  la  tassazione  dei  prodotti  energetici e

dell'elettricita'.

2003/99/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 17 novembre

2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle  zoonosi e degli agenti

zoonotici,  recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio

e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2003,  che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status

dei  cittadini  dei  paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di lungo

periodo.

2003/110/CE   del   Consiglio,   del   25   novembre  2003,  relativa

all'assistenza  durante  il  transito nell'ambito di provvedimenti di

espulsione per via aerea.

2004/8/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio

2004,  sulla  promozione della cogenerazione basata su una domanda di

calore  utile  nel  mercato  interno  dell'energia  e che modifica la

direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio

2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti

di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

che  coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e

di  energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi

postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

relativa  al  coordinamento  delle  procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile

2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile

2004,  sulla  responsabilita'  ambientale in materia di prevenzione e

riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile

2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e dei loro

familiari  di  circolare  e di soggiornare liberamente nel territorio

degli  Stati  membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed

abroga  le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile

2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le

direttive   85/611/CEE  e  93/6/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva

2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio e che abroga la

direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile

2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

2004/67/CE  del  Consiglio,  del  26  aprile 2004, concernente misure

volte   a  garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di  gas

naturale.

2004/101/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 27 ottobre

2004,  recante  modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un

sistema  per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di

Kyoto.

                          *****OMISSIS*****