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Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma,
9 maggio 2005
Circolare n. 54/2005
Oggetto: Autostrade – Riduzione
pedaggi anno 2004 – Scadenza del 31 maggio 2004 – Divieti di circolazione - Delibere
C.C.A.A. nn. 5, 6, 7 e 8 su S.O. alla G.U. n. 71 del 26.3.2005.
Fino al 31 maggio 2005 sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di
autotrasporto nell’anno 2004.
Sono ammesse al beneficio le imprese di autotrasporto in conto proprio
e in conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi,
che abbiano effettuato nel 2004 un volume di traffico autostradale superiore a
51.646 euro con autoveicoli classificati secondo il sistema autostradale
assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e
autoarticolati) e che abbiano utilizzato per il pagamento dei pedaggi un
sistema a riscossione differita mediante fatturazione.
Come per il passato, la percentuale di sconto spetta in misura
crescente in funzione del maggiore ammontare di pedaggi pagato ed è previsto un
ulteriore sconto per le imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento
del traffico autostradale nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo
le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle
ore 6,00.
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Volume di pedaggi annuo euro |
Sconto % |
Volume annuo di pedaggi per traffico notturno euro |
Ulteriore sconto % |
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da 51.646 a 206.583 |
10 |
da 5.164,6 a 20.658,3 |
1 |
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oltre 206.583 fino a 516.547 |
15 |
oltre 20.658,3 fino a 51.654,7 |
1,5 |
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oltre 516.547 fino a 1.032.914 |
20 |
oltre 51.654,7 fino a 103.291,4 |
2 |
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oltre 1.032.914 fino a 2.582.284 |
25 |
oltre 103.291,4 fino a 258.228,4 |
2,5 |
|
oltre 2.582.284 |
30 |
oltre 258.228,4 |
3 |
Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i
moduli redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it. Gli allegati alle
domande possono essere trasmessi anche tramite supporto magnetico, elaborandoli
con l’apposito programma informatico, anch’esso disponibile nel suddetto sito.
La definizione dello sconto spettante, nonché la verifica
dell’ammontare di traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle
società concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il
relativo importo in occasione della fatturazione nei confronti degli aventi
diritto.
Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché
per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata
dal raggruppamento. Riguardo l’ulteriore sconto per traffico notturno, il
raggruppamento che non abbia raggiunto il traffico minimo pari al 10 per cento
del totale dei pedaggi, dovrà fornire su supporto magnetico ulteriori dati
(utilizzando il programma informatico “transiti notturni conto terzi”
disponibile sul citato sito internet) al fine di consentire alle società concessionarie
autostradali di concedere lo sconto alle singole aziende associate che ne
avessero eventualmente diritto.
Deviazioni obbligatorie estive
Le imprese di autotrasporto che abbiano percorso le tratte autostradali
della A14 e della A26 in cui sono stati deviati obbligatoriamente i mezzi
pesanti nel periodo dal 15 giugno al 12 settembre 2004 possono inoltre
presentare domanda, tramite l’apposito modulo redatto dal Comitato Centrale
dell’Albo ed entro la scadenza del 31 maggio, per ottenere il rimborso dei
pedaggi pagati. In particolare sono rimborsabili i pedaggi riferiti ai seguenti
transiti:
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Tratti Autostradali
dal 15.6.2004
al 12.9.2004 |
Orario
di percorrenza |
Veicoli
beneficiari |
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A14 tratto tra Fano e Termoli |
dalle
19.00 alle 5.00 |
classi 4 e 5 (veicoli 4 o più assi) |
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A26
tratti tra Gravellona Toce - Castelletto Ticino e tra Gravellona Toce -
Borgomanero |
intera
giornata |
classi 3, 4 e 5 (veicoli 3 o più assi) |
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 63/2004 |
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Allegati quattro |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n.71 del 26 marzo 2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per itransiti effettuati nell'anno 2004. (Deliberazione n. 5/05). IL COMITATO CENTRALEper l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005; Delibera: 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose indisponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sonosoggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annualein pedaggi. 2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose indisponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sonosoggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume delfatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, coningresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00,ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzie societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, chehanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedagginelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nelsuccessivo punto 8. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% delproprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruiredell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nelsuccessivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla formaassociata, laddove la forma associata stessa fornisca i datinecessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoliappartenenti ad essa. 3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamenteper i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sonoapplicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi dipagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggettiaventi titolo alla riduzione. 4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali siapplicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2003ovvero nel corso dell'anno 2004, all'Albo nazionale delle personefisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per contodi terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed allesocieta' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capoII, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggettol'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albonazionale alla data del 31 dicembre 2003 ovvero nel corso dell'anno2004. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortiliiscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possonorichiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuatisuccessivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale. 5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese diautotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventisede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del31 dicembre 2003 ovvero nel corso dell'anno 2004, di licenzacomunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del26 marzo 1992. 6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed airaggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' diautotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cuiall'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle impreseed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. 7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica alle classidi fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo, secondo laseguente tabella: ===================================================================== Fatturato annuo dei pedaggi in euro | % di riduzione===================================================================== da 51.646,00 a 206.583,00 | 10%; da 206.583,01 a 516.457,00 | 15%; da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 20%; da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 25%; oltre 2.582.284,00 | 30%; 8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui alprecedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedagginotturni. 9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni daapplicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa'concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degliautotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitatoprovvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lostanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzionirichieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale perl'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficientidi riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relativealle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui aiprecedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontaredisponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatoriprovvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con lequali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, ladocumentazione da allegare a dette domande, le modalita' ditrasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supportomagnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoriadelle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelleconvenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento ariscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infinecriteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale perl'Albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie diautostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensatadei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agliaventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da partedi queste ultime ai soggetti aventi titolo. 11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2005 Il Presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata deipedaggi autostradali 2004, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto diterzi. (Deliberazione n. 6/05). IL COMITATO CENTRALEper l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Delibera: 1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 5/05 che sisono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio ariscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzionedel pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essiintestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2004 al31 dicembre 2004. La riduzione del pedaggio sara' applicata solo afavore dei predetti soggetti che nel corso dell'anno 2004 abbianorealizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00. 2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 - almeno il 10% delfatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso inautostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscitadopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulterioreriduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggieffettuati nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nelladelibera n. 5/05. 3. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamentoautomatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alladata del 1° gennaio 2004, le riduzioni del pedaggio sono applicatedalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzatotali sistemi. 4. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto,trasmette entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, a mezzoraccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitatocentrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto diterzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda inbollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presentedelibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it. Copia della domanda e degli annessi quadri allegati possono esseretrasmessi su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restandol'obbligo di trasmettere l'originale cartaceo della sola domandaregolarmente compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stessosito e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D daparte dei raggruppamenti di imprese. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilatia macchina oppure in carattere stampatello. 5. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguentielementi: denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo,che richiede i benefici; generalita' del titolare, del rappresentante legale o delprocuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici; firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; inalternativa all'autenticazione della firma deve essere allegatafotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui chesottoscrive la domanda; le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paesedell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitariadi cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE881/92 del 26 marzo 1992. 6. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gliulteriori elementi indicati nei successivi punti da 7 a 11 dellapresente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loroerrata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale diprocedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai finidella liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda delcaso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddettibenefici. 7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda: numero, data di iscrizione e di eventuale cessazionedell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto cherichiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paesedell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilasciodella licenza comunitaria; societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono ilsistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed ilrelativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto cherichiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devonoessere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostradeconsiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni diindividuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresarichiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codiciindicati nella domanda. 8. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2004. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2004 devono compilare ilquadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione siastata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimentodi sede. 9. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unioneeuropea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2004. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paesedell'Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitariarilasciata nel corso dell'anno 2004 devono compilare il quadro Ballegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta perla prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza. 10. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile)iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per contodi terzi: a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta'indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda; b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggettiiscritti al registro delle imprese per attivita' diversedall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese cheeffettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'appositospazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale delraggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenentia tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato insede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermol'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte leimprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori,denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci,ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede inaltro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio dellalicenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari,allegandone copia; c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' diassociate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, ilraggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitatocentrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delleimprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando perciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2004,sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzioneper ogni singola impresa. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche impresecomunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, ilraggruppamento dovra' altresi' compilare il quadro F allegato alladomanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuatopercorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopiedelle carte di circolazione di tali veicoli. d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamenteimprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenzacomunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alladomanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di dettisoci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria,allegandone copia. Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatoriabbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2004, deveessere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda. Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unioneeuropea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto talelicenza nel corso dell'anno 2004, deve essere compilato anche ilquadro IT2, allegato alla domanda. e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del propriofatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione deidati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singolisoci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supportomagnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando ilprogramma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato«transiti notturni conto terzi», nel quale sono indicati, perciascuna impresa associata iscritta all'Albo ovvero titolare dilicenza comunitaria, i codici dei titoli (codice Viacard, codiceTelepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturatoaziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzionesecondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata. f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/ocomunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ognisingola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturatoaziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettuatrasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un filecompilato utilizzando il programma scaricabile dal sitowww.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni contoproprio». In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, vieneapplicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nelpunto 8 della delibera n. 5/05, calcolata sul valore percentualespettante a ciascuna singola impresa. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata. 11. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)avente sede in altro Paese dell'Unione europea titolare di licenzacomunitaria: a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paesedell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alladomanda; b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggettiche esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per contodi terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto propriodevono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la partedel fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggieffettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' dettofatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione delbeneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro Dallegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socieaventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numeroe data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultinotitolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritteall'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data diiscrizione al predetto Albo; c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' diassociate, anche imprese italiane titolari di licenza in contoproprio, il raggruppamento stesso dovraaltresi' trasmettere alComitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elencodelle imprese italiane associate titolari di licenza in contoproprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nelcorso dell'anno 2004, sulla base del quale sara' riconosciutol'ammontare della riduzione per ogni singola impresa. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche impresecomunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, ilraggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alladomanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuatopercorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopiedelle carte di circolazione di tali veicoli. d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamenteimprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albodegli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alladomanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenzacomunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essereallegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizioneall'Albo degli autotrasportatori; Nel caso in cui i soci titolari di licenza comunitaria abbianoottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno 2004 deveessere compilato il quadro UE1; Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatoriabbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2004, deveessere compilato il quadro UE2; e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del propriofatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione deidati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singolisoci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supportomagnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando ilprogramma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato«transiti notturni conto terzi», nel quale sono indicati, perciascuna impresa associata titolare di licenza comunitaria ovveroiscritta all'Albo, i codici dei titoli (codice Viacard, codiceTelepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturatoaziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzionesecondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata. f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/ocomunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ognisingola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturatoaziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettuatrasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un filecompilato utilizzando il programma scaricabile dal sitowww.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni contoproprio». In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, vieneapplicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nelpunto 8 della delibera n. 5/05, calcolata sul valore percentualespettante a ciascuna singola impresa. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata. 12. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a formeassociate nel corso dell'anno 2004, debbono presentare una distintadomanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodirispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi allacessazione del rapporto associativo. 13. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsiautostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio2004, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numerodegli assi e sulla sagoma del veicolo stesso. 14. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzionicompensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 5/05del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla basedell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradalieffettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno2004 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fatturaentro il 30 aprile 2005. 15. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi aisoggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalleconvenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale. 16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggiautostradali 2004 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercentil'attivita' di autotrasportatore di cose in conto proprio.(Deliberazione n. 7/05). IL COMITATO CENTRALEper l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Delibera: 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose indisponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sonosoggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annualein pedaggi ed ad un'ulteriore riduzione commisurata al volume delfatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, coningresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovverocon uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, secondo lemodalita' contenute nella delibera 5 del 3 marzo 2005 del Comitatocentrale; 2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamenteper i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sonoapplicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi dipagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggettiaventi titolo alla riduzione. 3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicanoalle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del31 dicembre 2003. Le imprese, le cooperative, i consorzi e lesocieta' consortili titolari di licenza per conto propriosuccessivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cuisopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilasciodella licenza. 4. Le riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgonoattivita' di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno deiPaesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda,dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendol'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulleautostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte dicircolazione di tali veicoli. 5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese chesvolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio dovrannotrasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscrittautilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispettodei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i difatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla formaassociata dalla/e societa' concessionaria/e. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamenteimprese italiane titolari di licenza in conto proprio, ilraggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda,fornendo l'elenco delle imprese associate e indicando il fatturatoautostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2004, sullabase del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ognisingola impresa. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamenteimprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, ilraggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domandaindicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna diesse, anche l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenzesulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle cartedi circolazione di tali veicoli. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia impresetitolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie cheeffettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilatientrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socieitaliane e comunitarie. Ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ognisingola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturatoaziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'altresi' specificare, per ciascuna impresa associata titolare dilicenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un filecompilato utilizzando il programma scaricabile dal sitowww.alboautotrasporto.it, denominato «transiti notturni contoproprio». 6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entroil termine ultimo del 31 maggio 2005 a mezzo raccomandata con avvisodi ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degliautotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci,36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo
conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parteintegrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono esserecompilati a macchina oppure in carattere stampatello. 7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguentielementi: a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede ilbeneficio; b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o delprocuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio; c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; inalternativa all'autenticazione della firma deve essere allegatafotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui chesottoscrive la domanda; d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europeadevono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenzesulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle cartedi circolazione di tali veicoli. 8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gliulteriori elementi indicati nel successivo punto 9 della presentedelibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errataindicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale diprocedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai finidella liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda delcaso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddettibenefici. 9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda: a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio dicui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quantoprevisto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paesedell'Unione europea; b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono ilsistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed ilrelativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i clienteintestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i difatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicatinella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita danove cifre. 10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggiautostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2004per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' diautotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatoredi cose per conto proprio. (Deliberazione n. 8/05). IL COMITATO CENTRALEper l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Delibera: 1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di coseper conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradalirelativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratteautostradali della A14 e della A26, ai sensi degli accordi diprogramma stipulati in data 1° giugno 2004 e di cui al successivopunto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese diautotrasporto. 2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nelperiodo compreso tra il 15 giugno ed il 12 settembre 2004, dalle ore19,00 alle ore 05,00, dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla trattadella A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli, e per l'interoarco giornaliero dai veicoli delle classi 3, 4 e 5, sulla trattadella A26 compresa tra le stazioni di Gavellona Toce-CastellettoTicino e Gavellona Toce-Borgomanero nel doppio senso di marcia indisponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5. 3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi ariscossione differita mediante fatturazione e sono effettuatidirettamente dalla Societa' che gestisce tale sistema di pagamentodifferito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventititolo al rimborso. 4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delleimprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche egiuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzidi cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favoredelle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e dellesocieta' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capoII, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggettol'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albonazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i qualiviene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese oraggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto diterzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari dilicenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del26 marzo 1992. 5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e deiraggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in contoproprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i qualiviene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultinotitolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle impresee dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in contoproprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea. 6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio esocieta' consortile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, penal'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avvisodi ricevimento al Comitato centrale per l'albo degliautotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in viaGiuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando,in relazione all'attivita' esercitata, un modello conforme ad unodegli allegati alla presente delibera, di cui formano parteintegrante. 7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a formeassociate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedentepunto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per itransiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alladata di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapportoassociativo. 8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italianee/o comunitarie che esercitano l'attivita' di autotrasporto di coseper conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A. 9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche impreseitaliane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamentostesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B. 10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche impresecomunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stessoraggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C. 11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che nonesercitano attivita' di autotrasporto di cose, ne' per conto diterzi, ne' in conto proprio, deve essere compilato, a pena diesclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spaziola parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamentorelativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a talisoggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sededi quantificazione del beneficio richiesto. 12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventisede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui alregolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alladomanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e terminirichiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione siastata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2004,sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso unadichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve esserealtresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza. 13. Le imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in contoproprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbonocompilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoliche hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto ilrimborso della quota di pedaggio e debbono altresi', fornire lefotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli. 14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese cheesercitano l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte dicircolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C. 15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra lastessa societa' ed il Comitato centrale. 16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedalla Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente: De Lipsis