|  
           Confederazione Generale 
            Italiana dei Trasporti e della Logistica 
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         | 
      
Roma, 
    9 maggio 2005
 
Circolare n. 54/2005
 
Oggetto: Autostrade – Riduzione
pedaggi anno 2004 – Scadenza del 31 maggio 2004 – Divieti di circolazione - Delibere
C.C.A.A. nn. 5, 6, 7 e 8 su S.O. alla G.U. n. 71 del 26.3.2005.
 
Fino al 31 maggio 2005 sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di
autotrasporto nell’anno 2004.
 
Sono ammesse al beneficio le imprese di autotrasporto in conto proprio
e in conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi,
che abbiano effettuato nel 2004 un volume di traffico autostradale superiore a
51.646 euro con autoveicoli classificati secondo il sistema autostradale
assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e
autoarticolati) e che abbiano utilizzato per il pagamento dei pedaggi un
sistema a riscossione differita mediante fatturazione.
 
Come per il passato, la percentuale di sconto spetta in misura
crescente in funzione del maggiore ammontare di pedaggi pagato ed è previsto un
ulteriore sconto per le imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento
del traffico autostradale nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo
le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle
ore 6,00.
 
 
| 
   Volume di pedaggi annuo     euro  | 
  
   Sconto   %  | 
  
   Volume annuo di pedaggi per traffico notturno   euro  | 
  
   Ulteriore sconto %  | 
 
| 
   da 51.646 a 206.583  | 
  
   10  | 
  
   da 5.164,6 a 20.658,3  | 
  
   1  | 
 
| 
   oltre 206.583 fino a 516.547  | 
  
   15  | 
  
   oltre 20.658,3 fino a 51.654,7  | 
  
   1,5  | 
 
| 
   oltre 516.547 fino a 1.032.914  | 
  
   20  | 
  
   oltre 51.654,7 fino a 103.291,4  | 
  
   2  | 
 
| 
   oltre 1.032.914 fino a 2.582.284  | 
  
   25  | 
  
   oltre 103.291,4 fino a 258.228,4  | 
  
   2,5  | 
 
| 
   oltre 2.582.284  | 
  
   30  | 
  
   oltre 258.228,4  | 
  
   3  | 
 
 
 
Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i
moduli redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it. Gli allegati alle
domande possono essere trasmessi anche tramite supporto magnetico, elaborandoli
con l’apposito programma informatico, anch’esso disponibile nel suddetto sito.
 
La definizione dello sconto spettante, nonché la verifica
dell’ammontare di traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle
società concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il
relativo importo in occasione della fatturazione nei confronti degli aventi
diritto.
 
Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché
per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata
dal raggruppamento. Riguardo l’ulteriore sconto per traffico notturno, il
raggruppamento che non abbia raggiunto il traffico minimo pari al 10 per cento
del totale dei pedaggi, dovrà fornire su supporto magnetico ulteriori dati
(utilizzando il programma informatico “transiti notturni conto terzi”
disponibile sul citato sito internet) al fine di consentire alle società concessionarie
autostradali di concedere lo sconto alle singole aziende associate che ne
avessero eventualmente diritto.
 
Deviazioni obbligatorie estive
Le imprese di autotrasporto che abbiano percorso le tratte autostradali
della A14 e della A26 in cui sono stati deviati obbligatoriamente i mezzi
pesanti nel periodo dal 15 giugno al 12 settembre 2004 possono inoltre
presentare domanda, tramite l’apposito modulo redatto dal Comitato Centrale
dell’Albo ed entro la scadenza del 31 maggio, per ottenere il rimborso dei
pedaggi pagati. In particolare sono rimborsabili i pedaggi riferiti ai seguenti
transiti:
 
| 
     Tratti Autostradali
  dal  15.6.2004
  al 12.9.2004  | 
  
     Orario
  di  percorrenza  | 
  
     Veicoli
  beneficiari  | 
 
| 
     A14 tratto tra Fano e Termoli    | 
  
     dalle
  19.00 alle 5.00    | 
  
     classi 4 e 5 (veicoli 4 o più assi)    | 
 
| 
     A26
  tratti tra Gravellona Toce - Castelletto Ticino e tra Gravellona Toce -
  Borgomanero    | 
  
   intera
  giornata  | 
  
   classi 3, 4 e 5 (veicoli 3 o più assi)  | 
 
 
 
| 
   f.to
  dr. Piero M. Luzzati  | 
  
   Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 63/2004  | 
 
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      | 
  
   Allegati quattro  | 
 
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      | 
  
   D/d  | 
 
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   © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.  | 
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S.O. alla G.U. n.71 del 26 marzo 2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005 
Disposizioni  relative  alla riduzione dei pedaggi autostradali per itransiti effettuati nell'anno 2004. (Deliberazione n. 5/05).                         IL COMITATO CENTRALEper   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi  Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005;                               Delibera:  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose indisponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sonosoggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annualein pedaggi.  2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose indisponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sonosoggetti  ad  una  ulteriore  riduzione  compensata,  a  partire  dal1° gennaio  2004  fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume delfatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, coningresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00,ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzie  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, chehanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedagginelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nelsuccessivo punto 8.  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% delproprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruiredell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nelsuccessivo  punto 8,  tenuto conto della loro appartenenza alla formaassociata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  datinecessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoliappartenenti ad essa.  3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamenteper  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sonoapplicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi dipagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggettiaventi titolo alla riduzione.  4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali siapplicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2003ovvero  nel  corso  dell'anno  2004, all'Albo nazionale delle personefisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per contodi terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed allesocieta'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capoII,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggettol'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albonazionale  alla  data del 31 dicembre 2003 ovvero nel corso dell'anno2004. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortiliiscritte  all'Albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possonorichiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuatisuccessivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.  5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese diautotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventisede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del31 dicembre   2003  ovvero  nel  corso  dell'anno  2004,  di  licenzacomunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del26 marzo 1992.  6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed airaggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' diautotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cuiall'art.  32  della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle impreseed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.  7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica alle classidi fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo, secondo laseguente tabella: =====================================================================     Fatturato annuo dei pedaggi in euro     |    % di riduzione=====================================================================  da 51.646,00 a 206.583,00                  |  10%;  da 206.583,01 a 516.457,00                 |  15%;  da 516.457,01 a 1.032.914,00               |  20%;  da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |  25%;  oltre 2.582.284,00                         |  30%;   8.  L'ulteriore  riduzione  compensata di cui al punto 2 e' pari al10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  alprecedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedagginotturni.  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni daapplicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degliautotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitatoprovvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lostanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzionirichieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale perl'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficientidi  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relativealle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui aiprecedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontaredisponibile.  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.  10.   Il  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatoriprovvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con lequali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, ladocumentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  ditrasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supportomagnetico.  La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoriadelle  domande  avanzate  anche  in relazione a quanto definito nelleconvenzioni  con  le  societa'  che gestiscono sistemi di pagamento ariscossione  differita  del  pedaggio.  La delibera disciplina infinecriteri  e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale perl'Albo  degli  autotrasportatori,  alle  societa'  concessionarie  diautostrade  dei  minori introiti derivanti dalla riduzione compensatadei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agliaventi  titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da partedi queste ultime ai soggetti aventi titolo.  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.                                                   Roma, 3 marzo 2005                                             Il Presidente: De Lipsis 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005 
Domanda  di  concessione del beneficio della riduzione compensata deipedaggi  autostradali  2004, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.esercenti  l'attivita'  di  autotrasportatore  di  cose  per conto diterzi. (Deliberazione n. 6/05).                         IL COMITATO CENTRALEper   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi                               Delibera:  1. Ai  soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 5/05 che sisono  avvalsi  di  sistemi  automatizzati di pagamento del pedaggio ariscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzionedel  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essiintestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1° gennaio  2004  al31 dicembre  2004.  La  riduzione del pedaggio sara' applicata solo afavore  dei  predetti  soggetti  che nel corso dell'anno 2004 abbianorealizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.  2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2004 - almeno il 10% delfatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso inautostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscitadopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulterioreriduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggieffettuati  nelle  ore  notturne, secondo le modalita' indicate nelladelibera n. 5/05.  3. Per  i  richiedenti  che si sono avvalsi di sistemi di pagamentoautomatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alladata  del  1° gennaio  2004, le riduzioni del pedaggio sono applicatedalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzatotali sistemi.  4. A  tal  fine  ciascun  soggetto,  pena l'esclusione dal diritto,trasmette  entro  il  termine  ultimo  del  31 maggio  2005,  a mezzoraccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitatocentrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto diterzi,  in  Roma,  via  G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda inbollo,  utilizzando  un  modulo  conforme  all'allegato alla presentedelibera,  di  cui  forma  parte  integrante.  Copia  dei  moduli  e'reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.  Copia  della domanda e degli annessi quadri allegati possono esseretrasmessi  su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restandol'obbligo  di  trasmettere  l'originale  cartaceo  della sola domandaregolarmente  compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stessosito  e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D daparte dei raggruppamenti di imprese.  La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilatia macchina oppure in carattere stampatello.  5. La  domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguentielementi:    denominazione  e  sede  del soggetto giuridico iscritto all'Albo,che richiede i benefici;    generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  delprocuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;    firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive  la  domanda;  inalternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegatafotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui chesottoscrive la domanda;    le   imprese   o   raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paesedell'Unione  europea  devono allegare copia della licenza comunitariadi  cui  risultano  titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE881/92 del 26 marzo 1992.  6. Nella  domanda  e  nei  relativi quadri allegati devono altresi'essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gliulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 7 a 11 dellapresente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loroerrata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale diprocedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai finidella  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda delcaso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddettibenefici.  7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazionedell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto cherichiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paesedell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilasciodella licenza comunitaria;    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  ilsistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed ilrelativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto cherichiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devonoessere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostradeconsiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni diindividuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresarichiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codiciindicati nella domanda.  8. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2004.  Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2004 devono compilare ilquadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione siastata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli 12  e  13  della legge n.298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimentodi sede.  9. Impresa  o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unioneeuropea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2004.  Le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un altro Paesedell'Unione  europea  che  abbiano  prodotto  una licenza comunitariarilasciata  nel  corso  dell'anno  2004  devono compilare il quadro Ballegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta perla prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.  10. Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile)iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per contodi terzi:    a) i  raggruppamenti  -  comprese  le  cooperative  a  proprieta'indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggettiiscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diversedall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese cheeffettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'appositospazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale delraggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenentia tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato insede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermol'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte leimprese    socie    iscritte    all'Albo   degli   autotrasportatori,denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'Albo di detti soci,ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede inaltro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio dellalicenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari,allegandone copia;    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' diassociate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, ilraggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitatocentrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delleimprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando perciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2004,sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzioneper ogni singola impresa.  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche impresecomunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  ilraggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alladomanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuatopercorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopiedelle carte di circolazione di tali veicoli.    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamenteimprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenzacomunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alladomanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di dettisoci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria,allegandone copia.  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatoriabbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2004, deveessere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.  Nel  caso  in  cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unioneeuropea,  titolari  di  licenza  comunitaria,  abbiano  ottenuto talelicenza  nel  corso  dell'anno  2004,  deve essere compilato anche ilquadro IT2, allegato alla domanda.    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del propriofatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione deidati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singolisoci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supportomagnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando ilprogramma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato«transiti  notturni  conto  terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  perciascuna  impresa  associata  iscritta  all'Albo  ovvero  titolare dilicenza  comunitaria,  i  codici  dei  titoli (codice Viacard, codiceTelepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturatoaziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzionesecondo  le  modalita'  contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/ocomunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ognisingola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturatoaziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettuatrasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  filecompilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sitowww.alboautotrasporto.it    denominato   «transiti   notturni   contoproprio».  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  vieneapplicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nelpunto  8  della  delibera  n.  5/05, calcolata sul valore percentualespettante a ciascuna singola impresa.  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.  11.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)avente  sede  in  altro Paese dell'Unione europea titolare di licenzacomunitaria:    a) i  raggruppamenti  di  imprese  aventi  sede  in  altro  Paesedell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alladomanda;    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggettiche esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per contodi terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto propriodevono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la partedel  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggieffettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' dettofatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione delbeneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro Dallegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socieaventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numeroe  data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultinotitolari,  allegandone  copia,  ovvero, per le imprese socie iscritteall'Albo  degli  autotrasportatori,  denominazione,  numero e data diiscrizione al predetto Albo;    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' diassociate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in contoproprio,   il  raggruppamento  stesso  dovraaltresi'  trasmettere  alComitato  centrale  il  quadro E  allegato alla domanda, con l'elencodelle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  contoproprio,  indicando  per  ciascuna  di esse il fatturato maturato nelcorso  dell'anno  2004,  sulla  base  del  quale  sara'  riconosciutol'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche impresecomunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  ilraggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alladomanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuatopercorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopiedelle carte di circolazione di tali veicoli.    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamenteimprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'Albodegli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alladomanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenzacomunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essereallegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizioneall'Albo degli autotrasportatori;  Nel  caso  in  cui  i  soci titolari di licenza comunitaria abbianoottenuto  il  rilascio  di tale licenza nel corso dell'anno 2004 deveessere compilato il quadro UE1;  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatoriabbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2004, deveessere compilato il quadro UE2;    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del propriofatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione deidati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singolisoci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supportomagnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando ilprogramma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato«transiti  notturni  conto  terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  perciascuna  impresa  associata  titolare  di licenza comunitaria ovveroiscritta  all'Albo,  i  codici  dei  titoli  (codice  Viacard, codiceTelepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturatoaziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzionesecondo  le  modalita'  contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/ocomunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ognisingola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturatoaziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettuatrasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  filecompilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sitowww.alboautotrasporto.it    denominato   «transiti   notturni   contoproprio».  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  vieneapplicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nelpunto  8  della  delibera  n.  5/05, calcolata sul valore percentualespettante a ciascuna singola impresa.  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessariper  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderentiche  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle orenotturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.  12. Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a formeassociate  nel  corso dell'anno 2004, debbono presentare una distintadomanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodirispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi allacessazione del rapporto associativo.  13. Le   riduzioni   dei   pedaggi  si  applicano  per  i  percorsiautostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio2004,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numerodegli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.  14. Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate le riduzionicompensate  dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 5/05del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  basedell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradalieffettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno2004  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fatturaentro il 30 aprile 2005.  15. Le   societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  aisoggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalleconvenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.  16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.                                                   Roma, 3 marzo 2005                                             Il presidente: De Lipsis
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005 
Domanda  di  concessione  del  beneficio  del  rimborso  dei  pedaggiautostradali  2004 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercentil'attivita'   di   autotrasportatore   di   cose  in  conto  proprio.(Deliberazione n. 7/05).                         IL COMITATO CENTRALEper   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi                               Delibera:  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose indisponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sonosoggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annualein  pedaggi  ed  ad  un'ulteriore riduzione commisurata al volume delfatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, coningresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovverocon  uscita  dopo  le  ore  02,00 e prima delle ore 06,00, secondo lemodalita'  contenute  nella  delibera 5 del 3 marzo 2005 del Comitatocentrale;  2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamenteper  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sonoapplicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi dipagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggettiaventi titolo alla riduzione.  3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicanoalle  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio alla data del31 dicembre  2003.  Le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e lesocieta'   consortili   titolari   di   licenza   per  conto  propriosuccessivamente  a  tale data, possono richiedere le riduzioni di cuisopra  per  i viaggi effettuati successivamente alla data di rilasciodella licenza.  4.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese  che  svolgonoattivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno deiPaesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda,dovranno  compilare  il  quadro  G  allegato  alla  domanda  fornendol'elenco   dei   veicoli   che  hanno  effettuato  percorrenze  sulleautostrade  italiane  nell'anno  2004  e  le fotocopie delle carte dicircolazione di tali veicoli.  5.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra  imprese chesvolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovrannotrasmettere  al  Comitato  centrale  domanda  redatta  e sottoscrittautilizzando  il modulo allegato alla presente delibera e nel rispettodei  successivi  punti  6,  7,  8  e  9,  indicando  il/i codice/i difatturazione  ovvero  il  codice/i  cliente  rilasciato/i  alla formaassociata dalla/e societa' concessionaria/e.  Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamenteimprese   italiane   titolari   di   licenza  in  conto  proprio,  ilraggruppamento  deve  compilare  il  quadro  H allegato alla domanda,fornendo  l'elenco  delle  imprese associate e indicando il fatturatoautostradale  realizzato  da  ciascuna  di esse nell'anno 2004, sullabase  del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ognisingola impresa.  Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamenteimprese  comunitarie  che  effettuano  trasporto in conto proprio, ilraggruppamento  deve  compilare  il  quadro  I  allegato alla domandaindicando,  oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna diesse,  anche  l'elenco  dei  veicoli che hanno effettuato percorrenzesulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle cartedi circolazione di tali veicoli.  Nel  caso  in  cui  del  raggruppamento  facciano parte sia impresetitolari  di  licenze  in  conto  proprio sia imprese comunitarie cheeffettuano  trasporti  in  conto  proprio,  dovranno essere compilatientrambi  i  quadri  H  ed  I,  rispettivamente, per le imprese socieitaliane e comunitarie.  Ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore riduzione, spettante ad ognisingola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturatoaziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa  associata titolare dilicenza  per  conto  proprio,  i  codici  dei titoli (codice Viacard,codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  filecompilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sitowww.alboautotrasporto.it,   denominato   «transiti   notturni   contoproprio».  6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entroil  termine ultimo del 31 maggio 2005 a mezzo raccomandata con avvisodi  ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degliautotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci,36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo
conforme  all'allegato  alla  presente  delibera,  di cui forma parteintegrante.  La domanda e gli eventuali quadri allegati devono esserecompilati a macchina oppure in carattere stampatello.  7.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguentielementi:    a) denominazione  e  sede  del soggetto giuridico che richiede ilbeneficio;    b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o delprocuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;    c) firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive la domanda; inalternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegatafotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui chesottoscrive la domanda;    d) le  imprese  aventi  sede  in altro Paese della Unione europeadevono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenzesulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle cartedi circolazione di tali veicoli.  8.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi'essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gliulteriori  elementi  indicati  nel  successivo punto 9 della presentedelibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errataindicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale diprocedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai finidella  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda delcaso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddettibenefici.  9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:    a) numero  e  data  di rilascio della licenza in conto proprio dicui  e'  titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quantoprevisto  al  punto  4  per  le imprese aventi sede in un altro Paesedell'Unione europea;    b) societa'  autostradale/i  concessionaria/e che gestisce/ono ilsistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed ilrelativo/i  codice/i  di  fatturazione  ovvero  il/i codice/i clienteintestato/i  al  soggetto  che  richiede il beneficio. Il codice/i difatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicatinella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita danove cifre.  10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.                                                   Roma, 3 marzo 2005                                             Il presidente: De Lipsis 
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DELIBERAZIONE 3 marzo 2005 
Domanda  di  concessione  del  beneficio  del  rimborso  dei  pedaggiautostradali  relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2004per  i  soggetti  italiani  e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' diautotrasportatore  di  cose per conto di terzi e di autotrasportatoredi cose per conto proprio. (Deliberazione n. 8/05).                         IL COMITATO CENTRALEper   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi                               Delibera:  1.  La  quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di coseper  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradalirelativi   ai   transiti   deviati   obbligatoriamente  sulle  tratteautostradali  della  A14  e  della  A26,  ai  sensi  degli accordi diprogramma  stipulati  in  data  1° giugno 2004 e di cui al successivopunto  2,  e'  soggetta  a  rimborso a favore delle stesse imprese diautotrasporto.  2.  I  rimborsi  sono  dovuti  per  i  soli transiti effettuati nelperiodo  compreso tra il 15 giugno ed il 12 settembre 2004, dalle ore19,00  alle  ore  05,00,  dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla trattadella  A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli, e per l'interoarco  giornaliero  dai  veicoli  delle  classi 3, 4 e 5, sulla trattadella  A26  compresa  tra  le  stazioni di Gavellona Toce-CastellettoTicino  e  Gavellona  Toce-Borgomanero  nel doppio senso di marcia indisponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.  3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi ariscossione   differita   mediante  fatturazione  e  sono  effettuatidirettamente  dalla  Societa'  che gestisce tale sistema di pagamentodifferito  del  pedaggio  sulle  fatture intestate ai soggetti aventititolo al rimborso.  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delleimprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  egiuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzidi cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favoredelle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e dellesocieta'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capoII,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggettol'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albonazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i qualiviene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.  I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati  a  favore  di  imprese oraggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto diterzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari dilicenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del26 marzo 1992.  5.  I  predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e deiraggruppamenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  in contoproprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i qualiviene  richiesto  il  rimborso  della  quota  di  pedaggio, risultinotitolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle impresee dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in contoproprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.  6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio esocieta' consortile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, penal'esclusione  dal  diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avvisodi    ricevimento    al    Comitato   centrale   per   l'albo   degliautotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in viaGiuseppe  Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando,in  relazione  all'attivita'  esercitata,  un modello conforme ad unodegli   allegati   alla  presente  delibera,  di  cui  formano  parteintegrante.  7.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a formeassociate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedentepunto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per itransiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alladata  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapportoassociativo.  8.  I  raggruppamenti  che hanno tra i propri soci imprese italianee/o  comunitarie  che esercitano l'attivita' di autotrasporto di coseper conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.  9.  Qualora  di  un  raggruppamento  facciano  parte  anche impreseitaliane  titolari  di  licenza  in  conto proprio, il raggruppamentostesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.  10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche impresecomunitarie  che  effettuano  trasporto  in  conto proprio, lo stessoraggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.  11.  Qualora  del  raggruppamento  facciano  parte soggetti che nonesercitano  attivita'  di  autotrasporto  di  cose,  ne' per conto diterzi,  ne'  in  conto  proprio,  deve  essere  compilato,  a pena diesclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spaziola parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamentorelativo   ai  viaggi  effettuati  da  veicoli  appartenenti  a  talisoggetti,  affinche'  detto fatturato possa essere scorporato in sededi quantificazione del beneficio richiesto.  12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventisede  in  altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'deve  risultare  dalla  copia  della  licenza  comunitaria  di cui alregolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alladomanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e terminirichiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione siastata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2004,sara'   sufficiente   indicare   tale   circostanza   attraverso  unadichiarazione  resa  nel corpo della domanda, nella quale deve esserealtresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.  13.  Le  imprese  che  svolgono attivita' di autotrasporto in contoproprio,  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione europea, debbonocompilare  il  quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoliche  hanno  effettuato  i  transiti  per  i  quali viene richiesto ilrimborso  della  quota  di  pedaggio  e  debbono altresi', fornire lefotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.  14.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra imprese cheesercitano  l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro2/B  per  fornire  i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro2/C  per  i  soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,allegando,   in   questo   ultimo  caso,  fotocopia  delle  carte  dicircolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.  15.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra lastessa societa' ed il Comitato centrale.  16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedalla Repubblica italiana.                                                   Roma, 3 marzo 2005                                             Il presidente: De Lipsis