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Roma, 10 maggio 2005
Circolare n. 55/2005
Oggetto: Lavoro – Contratti F/L
– Regime transitorio – Messaggio INPS n.17847 del 6.5.2005.
L’INPS ha diramato l’elenco aggiornato delle aziende ammesse al regime
transitorio dei contratti di formazione e lavoro previsto dal D.LGVO n.251/2004
a seguito della sostituzione con i contratti
di inserimento disposta dalla legge
Biagi (D.LGVO n.276/2003).
Come è noto tale decreto ha consentito, su richiesta delle aziende
interessate, l’applicazione dei vecchi benefici contributivi ai contratti di
F/L approvati entro il 23 ottobre 2003 e stipulati da tale data sino al 31
ottobre 2004.
Si fa presente che l’elenco in questione è disponibile sul sito
internet www.inps.it. Per il recupero delle
agevolazioni contributive le aziende autorizzate dovranno attendere ulteriori
istruzioni da parte dell’INPS.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.ie n.105/2004 |
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Allegato uno |
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Lo/lo |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS -
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Messaggio n. 17847
del 6.5.2005
Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro (art. 14 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251). Invio delle comunicazioni
ai datori di lavoro.
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni,
si rende noto che ha avuto inizio l’invio ai datori di lavoro interessati delle
lettere contenenti l’esito delle domande di ammissione alle agevolazioni
previste dal regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro (art. 14
del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251).
In particolare, sono stati predisposti tre
diversi modelli di comunicazione, corrispondenti ai tre provvedimenti adottati
dall’Istituto sulla base delle notizie acquisite:
-
integrale ammissione ai benefici;
- parziale
ammissione;
-
esclusione.
Nelle lettere sono evidenziati i motivi
dell'eventuale mancato o parziale accoglimento della domanda, con l'indicazione
delle modalità e del termine entro il quale presentare ricorso amministrativo
al Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con riferimento alle più ricorrenti cause di
esclusione dalle agevolazioni, si evidenzia comunque che:
- non sono
state considerate valide le domande che presentavano una data di autorizzazione/approvazione
successiva al 23/10/2003;
-
ugualmente, in linea con quanto anticipato nel messaggio n. 34188 del 25
ottobre 2004, non sono state considerate valide le domande contenenti dati
incongruenti, quali, ad esempio, quelle in cui il numero complessivo di
contratti di fatto stipulati è risultato superiore al numero dei soggetti
autorizzati al contratto di formazione e lavoro;
- sono
state inoltre escluse dal beneficio le domande presentate oltre i termini
previsti dalla legge ed espressamente menzionati nel citato messaggio n.
34188/2004; al riguardo, si precisa che il termine di presentazione della
domanda, variabile in funzione della data di stipula dei contratti, ha
determinato anche alcuni casi di ammissione parziale alle agevolazioni, in
quanto la domanda è risultata tardiva limitatamente ad alcuni contratti;
- non sono
stati, infine, ammessi ai benefici contributivi in oggetto i contratti di
formazione e lavoro stipulati dopo il 31 ottobre 2004 (termine finale previsto
dall’art. 14 D. Lgs. n. 251/2004) o antecedentemente al 24 ottobre 2003.
Questi ultimi, infatti, stipulati prima
dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, non rientrano tra quelli
oggetto del regime transitorio e quindi, in presenza dei requisiti previsti
dalla previgente disciplina, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione
da parte dell'Istituto ai fini dell’accesso alle agevolazioni di legge.
Con l’occasione, si fornisce, in allegato,
l’elenco aggiornato dei datori di lavoro ammessi ai benefici contributivi in
oggetto.
L'elenco, che sostituisce integralmente quello
trasmesso con il messaggio n. 41910 del 23 dicembre 2004, comprende:
- la
denominazione aziendale;
- la sede
INPS competente per territorio, prescindendo da quella presso la quale è stata
presentata la domanda;
- il
numero complessivo dei contratti ammessi alle agevolazioni, indipendentemente
dal numero di domande presentate.
Si sottolinea, peraltro, che il suddetto
elenco ha valore meramente informativo.
Riveste carattere di ufficialità, infatti, il
solo provvedimento di ammissione inviato ai datori di lavoro.
Con circolare in corso di emanazione saranno
al più presto fornite le modalità operative, alle quali i datori di lavoro
autorizzati dovranno attenersi per il recupero della maggiore contribuzione
versata.
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