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Roma, 10 maggio 2005
Circolare n. 56/2005
Oggetto: Lavoro – Contratto di
somministrazione – Circolare Min. Lavoro n. 7 del 22.2.2005, su G.U. n. 60 del
14.3.2005.
La circolare in oggetto ha illustrato la disciplina della
somministrazione di lavoro (o staff
leasing) introdotta in via sperimentale dalla legge Biagi (DLGVO n. 276/2003) in sostituzione di quella sul lavoro
interinale. Come è noto anche il nuovo istituto, ricalcando lo schema di quello
precedente, presuppone l’esistenza di due distinti rapporti di cui uno, di tipo
commerciale, tra l’agenzia che somministra
il lavoratore e l’impresa che lo utilizza e l’altro, di lavoro subordinato, tra
lo stesso lavoratore e l’agenzia somministratrice. Rispetto al passato la
somministrazione, grazie anche alla contestuale soppressione della storica
legge n. 1369/60 sul divieto di appalto di manodopera, è stata alleggerita dei
vincoli che ne limitavano la diffusione.
Permangono peraltro sulla materia le forti riserve del sindacato
secondo il quale la somministrazione,
unitamente alle altre tipologie contrattuali introdotte dalla legge Biagi, non
dovrebbe avere applicazione generalizzata rappresentando un’eccezione rispetto
allo schema tipico del contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Si riassumono gli aspetti principali della somministrazione sui quali
si è maggiormente soffermato il Ministero del Lavoro.
Ambito di applicazione – Il
ricorso alla somministrazione può avvenire in qualsiasi settore di attività,
pubblico o privato. Per quanto concerne il settore portuale, resta ferma la
disciplina speciale prevista dall’art. 17 della legge 84/94 secondo cui alla
somministrazione possono ricorrere unicamente le ex compagnie portuali in caso
di carenza dei propri organici.
Agenzie di somministrazione – L’attività
di somministrazione può essere esercitata esclusivamente da agenzie
appositamente autorizzate dal Ministero del Lavoro. Al riguardo la circolare
ministeriale ha segnalato che sul sito internet www.welfare.gov.it è disponibile l’albo
informatico con i riferimenti di tutte le agenzie in questione.
Modalità – Il contratto
di somministrazione può essere concluso a termine, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
(cosiddetto causalone che ha
liberalizzato la casistica prevista dalla precedente disciplina), o a tempo
indeterminato per una delle ipotesi tassative indicate dalla legge Biagi. Come
è noto, entrambe le modalità sono state prese in considerazione dall’ultimo
CCNL trasporto merci (accordo di rinnovo del 29.1.2005) che, così come avvenuto
in altri settori, ha mantenuto un’elencazione di causali per il ricorso alla
somministrazione a termine, mentre ha escluso per l’attuale tornata
contrattuale l’applicabilità di quella a tempo indeterminato, stante la novità
dell’istituto e la diffusione ancora molto limitata.
La circolare ministeriale si è pronunciata sulle casistiche previste
dai contratti collettivi ribadendo la posizione
sovraordinata della clausola generale di cui al decreto 276 per il principio di gerarchia delle fonti. Conseguentemente
secondo il Ministero del Lavoro sarà sempre possibile per le imprese,
indipendentemente da qualsiasi ipotesi limitativa presente nei contratti,
ricorrere alla somministrazione a termine in presenza di una ragione oggettiva
adeguatamente specificata.
Limiti – Anche per
i limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi per il ricorso nelle
singole aziende alla somministrazione a termine, il Ministero del Lavoro ha ribadito
la supremazia delle disposizioni del decreto n. 276 che esclude da qualsiasi
contingentamento una serie di ipotesi (tra cui sostituzione di lavoratori
assenti, picchi di lavoro, esecuzione di un’opera o di un servizio aventi
carattere straordinario o occasionale, utilizzo di lavoratori di età superiore
a 55 anni). Non vanno pertanto considerati ai fini del quorum dei limiti
aziendali tutti i contratti di somministrazione stipulati in una delle suddette
ipotesi.
La circolare ministeriale ha precisato inoltre che, in caso di
violazione da parte delle imprese dei limiti previsti dalla contrattazione
collettiva, i lavoratori interessati potranno agire in giudizio per ottenere la
costituzione del rapporto di lavoro in capo alle stesse imprese con effetto
dall’inizio della somministrazione.
Responsabilità – Il lavoratore somministrato ha diritto ad
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di
pari livello presso l’impresa utilizzatrice. A maggiore garanzia del
lavoratore, il decreto n. 276 ha stabilito che la stessa impresa è solidalmente
responsabile con l’agenzia di somministrazione del suddetto trattamento nonché
dei contributi previdenziali dovuti.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 95/2004 e 124/2003 |
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Allegato uno |
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M/t |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 60 del 14.3.2005 (fonte
Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 22 febbraio 2005, n. 7
Disciplina della somministrazione di lavoro. Premessa. Il decreto legislativo n. 276 del 2003 contiene, al capo I deltitolo III, la disciplina della somministrazione di lavoro. Il nuovoregime giuridico ha natura sperimentale, ai sensi dell'art. 86, comma12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed opera sul presuppostodella abrogazione sia della legge n. 1369 del 1960, che sancivanell'ordinamento italiano il divieto assoluto di interposizione nelleprestazioni di lavoro, sia degli articoli 1-11 della legge n. 196 del1997 relativi alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo. La somministrazione di lavoro e' posta in essere attraverso lastipulazione di due contratti, distinti ma tra loro collegati: ilcontratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratoree utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratoree lavoratore. A differenza del precedente regime, di cui all'art. 1della legge n. 196 del 1997, il contratto di somministrazione puo'essere non solo a tempo determinato ma anche a tempo indeterminatodando cosi' luogo a quella forma di fornitura di lavoro denominatastaff leasing. Soggetti legittimati alla somministrazione e regime diautorizzazione. La somministrazione di lavoro si caratterizza per essere unafattispecie complessa che prevede il coinvolgimento di tre soggetti:il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. L'utilizzatore puo' essere un soggetto privato o anche una pubblicaamministrazione, ma in quest'ultimo caso il contratto disomministrazione puo' essere stipulato unicamente a tempodeterminato. Questo significa che per il ricorso allasomministrazione di lavoro non e' necessaria la qualifica diimprenditore. In taluni casi, peraltro, il legislatore prevede particolariagevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel casodi somministrazione di personale domestico per l'assistenza allapersona o al nucleo familiare. In queste ipotesi continua a trovareapplicazione il particolare regime contributivo di cui all'art. 117della legge n. 388 del 2000, la' dove prevede che, per questo tipo diattivita', i contributi previdenziali e assicurativi sono dovutisecondo le misure previste dall'art. 5 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 1403 del 1971 e successive modificazioni (v. lacircolare I.N.P.S. del 9 maggio 2002, n. 89, a cui si rinvia per ladeterminazione delle modalita' operative e dei termini diversamento). Per la somministrazione nell'ambito del lavoro portuale resta salvala disciplina di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio1994, n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000,n. 186. Ovviamente, i rinvii che lo stesso art. 17 fa alla legge24 giugno 1997, n. 196, si intenderanno riferiti alla disciplinadella somministrazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. Il somministratore puo' essere unicamente uno dei soggetti a cio'espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politichesociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276del 2003. Ai fini della corretta e legittima stipulazione delcontratto di somministrazione l'utilizzatore potra' agevolmenteverificare tale condizione mediante l'accesso all'albo informaticodelle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto e aggiornato dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali (vedilo all'indirizzoInternet www. welfare.gov.it alla sezione Riforma Biagi). Restaperaltro fermo l'obbligo in capo alle agenzie di somministrazione diindicare, in tutte le comunicazioni verso i terzi - incluso ilcontratto di somministrazione anche con riferimento all'obbligo dicui all'art. 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 276 del2003 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione (quali:iscrizione alla albo informatico e relativa sezione, generalista ospecialista, numero del protocollo ministeriale e la data dirilascio) al fine di consentire la corretta e completaidentificazione del soggetto stesso. Con specifico riguardo alla attivita' di somministrazionenell'ambito di prestazioni transnazionali di servizi, cosi' comedisciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, attuativo delladirettiva 97/91/CE, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, di talemedesimo decreto, le imprese di somministrazione stabilite in unoStato membro dell'U.E. possono operare senza che sia necessariorilasciare alle stesse un'autorizzazione ove dimostrino di operare inforza di un provvedimento equivalente rilasciato da un'autorita'competente di uno Stato membro. Si evidenzia poi che conl'abrogazione del comma 3 dell'articolo in esame non e' inoltre piu'previsto il rilascio, ai predetti fini, di una attestazione diequivalenza da parte di questo Ministero. Con riferimento al prestatore di lavoro si segnala il regimespeciale nel caso di lavoratore appartenente a una delle categoriesvantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decretolegislativo n. 276 del 2003 (su cui si veda la circolare di questoMinistero n. 41 del 2004). Tipologie di somministrazione. Il contratto di somministrazione puo' essere concluso, come detto,a termine ovvero a tempo indeterminato. La somministrazione a termine e' ammessa per ragioni di caratteretecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Abilitate allastipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinatosono unicamente le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioe' leagenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie dellavoro (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).Rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cuialla legge n. 196 del 1997, e' venuto meno il limite del ricorso allasomministrazione di lavoro solo per far fronte ad esigenze dicarattere temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'art. 20, comma4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e' infatti sufficiente chesussista una ragione di carattere oggettivo, cioe' una ragioneeffettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attivita'dell'utilizzatore. La formula adottata dal legislatore e' analoga a quella previstadal decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento allecondizioni di ricorso al contratto a tempo determinato. Si puo'pertanto richiamare quanto gia' chiarito con riferimento a taledisciplina con la circolare del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali n. 42 del 2002. E' tuttavia importante ribadire cherispetto alla somministrazione a tempo determinato il termine dellasomministrazione non dipende dalla necessita' di soddisfare unaesigenza temporanea o straordinaria dell'utilizzatore. Piu'semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve esseremisurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative,produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione delcontratto di somministrazione. Si potra', pertanto, fare ricorso allasomministrazione a tempo determinato in tutte le circostanze,individuate dall'utilizzatore sulla base di criteri di normalita'tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali nonsi potra' esigere, necessariamente, l'assunzione diretta deilavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi,il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalita' dieludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.Diversamente, infatti, la somministrazione poterebbe integrare unaipotesi di somministrazione fraudolenta ai sensi dell'art. 28 deldecreto legislativo n. 276 del 2003. In presenza di una ragione oggettiva come indicata all'art. 20,comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 sara' dunque semprepossibile la stipulazione di un contratto di somministrazione dilavoro anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi si sianolimitati, per il settore di riferimento, a normare ed esplicitaresole le ipotesi temporanee che consentono la somministrazione a tempodeterminato. Ne' puo' valere in contrario richiamare l'art. 21, comma2, ai sensi del quale le parti, nell'indicare gli elementi che devonoessere contenuti nel contratto di somministrazione, devono recepirele indicazioni contenute nei contratti collettivi. Tale disposizioneinfatti fa chiaramente riferimento a cio' che i contratti collettivipossono regolamentare e dunque non alle ragioni oggettive a frontedelle quali e' ammissibile la somministrazione; tali ragioni sonoespressamente previste dal comma 4 del citato art. 20 che, alriguardo, demanda alla contrattazione esclusivamente l'individuazionedi limiti quantitativi all'utilizzazione della somministrazione atempo determinato. Decisivo, nel singolo contratto di somministrazione, sara' ilrinvio alla clausola generale di cui all'art. 20, comma 4, deldecreto legislativo n. 276 del 2003 che, nella gerarchia delle fonti,occupa una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenutain un contratto collettivo di natura privatistica. Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa,conformemente a quanto gia' chiarito con la circolare n. 42 del 2002in materia di lavoro a tempo determinato, che l'ampiezza dellaformula utilizzata legittima l'apposizione di un termine allasomministrazione indipendentemente dal fatto che il personale dasostituire si sia assentato per ragioni imprevedibili e nonprogrammabili e che il sostituito abbia un diritto legale e nonconvenzionale alla conservazione del posto di lavoro. In queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo e' integrataanche nel caso in cui la sostituzione non operi direttamente rispettoa un lavoratore assente, ma piuttosto rispetto ad un lavoratoresostituito a sua volta destinato alla sostituzione di un lavoratoreassente (cd. ragione sostitutiva per scorrimento), fermo restandol'obbligo di individuare in sede di apposizione del termine ilriferimento adottato per la determinazione o la determinabilita' deltermine. Non e' di contro possibile riportare a una ragione dicarattere sostitutivo la sostituzione di una quota statistica dilavoratori assenti. Questa ipotesi ove ricorrente in modo specificonella singola organizzazione dell'utilizzatore integra piuttosto unaesigenza di carattere organizzativo e come tale soggetta aglieventuali limiti di contingentamento previsti dalla contrattazionecollettiva ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del2001, espressamente richiamato dall'art. 20, comma 4, del decretolegislativo n. 276 del 2003. Si deve, infine, ammettere il ricorso alla somministrazione a tempodeterminato anche per le esigenze tipizzate con riferimento allasomministrazione di lavoro a tempo indeterminato (v. infra). Occorreprecisare, a questo riguardo, che ove le esigenze che consentono ilricorso alla somministrazione a tempo indeterminato siano invocateper la stipulazione di una somministrazione a termine, sara'necessario specificare anche la ragione tecnica-organizzativa oproduttiva che determina la scelta di apporre un termine allasomministrazione. La somministrazione a tempo indeterminato e' invece ammessa neisoli casi tassativamente indicati dal legislatore. L'art. 20, comma, 3, lettere a)-h), parla di: a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet,siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,caricamento dati; b) servizi di pulizia, custodia, portineria; c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone edi trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,nonche' servizi di economato; e) attivita' di consulenza direzionale, assistenza allacertificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativoe cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione delpersonale; f) attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazionedella funzione commerciale; g) la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuoveiniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui alregolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,recante disposizioni generali sui fondi strutturali; h) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, perinstallazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolariattivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e allacantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive dilavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione daquella normalmente impiegata nell'impresa. E' peraltro bene precisare che l'attivita' di somministrazione atempo indeterminato si estende a tutte le professionalita' necessarieper la gestione dell'attivita' o del servizio indicato dallegislatore. Oltre ai casi espressamente previsti dal legislatore, lacontrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale puo'individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contrattodi somministrazione a tempo indeterminato. Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione atempo indeterminato sono sia le agenzie di tipo c.d. generalista, ecioe' le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenziedel lavoro, sia le agenzie di tipo c.d. specialista, iscritte allaseconda sezione dell'albo (si veda la circolare di questo Ministeron. 25 del 2004). Edilizia e agricoltura. Rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 196 del 1997, illegislatore non pone piu' limiti o condizioni per il ricorso allasomministrazione di lavoro nei settori dell'edilizia edell'agricoltura. La somministrazione e' pertanto possibile in questidue settori secondo la regolamentazione ordinaria, salvo per quantoriguarda i profili previdenziali nel settore dell'agricoltura. Sonopero' espressamente preservate, ex art. 23, comma 1, del decretolegislativo n. 276 del 2003 le clausole dei contratti collettivi chehanno regolamentato l'introduzione della fornitura di lavorotemporaneo in questi settori in attuazione dell'art. 1, comma 3,della legge n. 196 del 1997. L'art. 12, comma 6, del decretolegislativo n. 276 del 2003, come modificato dal decreto legislativon. 251 del 2004, precisa che tali clausole collettive rimangono invigore anche con riferimento alla nuova disciplina dei fondi per laformazione e l'integrazione del reddito disciplinati dal medesimoart. 12. E' inoltre previsto che tali clausole mantengono la loroefficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti orecesso unilaterale (art. 86, comma 3, decreto legislativo n. 276 del2003). Il contratto di lavoro: forma e tipologie utilizzabili. Diversamente da quanto previsto nella legge n. 196 del 1997, nelladisciplina della somministrazione di lavoro non sono stati introdottirequisiti specifici relativamente al contratto di lavoro stipulatotra agenzia di somministrazione e prestatore di lavoro. Il rispettodi requisiti formali dipendera', pertanto, dalla tipologia dicontratto stipulato tra le parti. Con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato l'art.22, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che irapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sonosoggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui alcodice civile e alle leggi speciali. La forma scritta - vuoi per laprova vuoi per la validita' sostanziale del contratto - sara'pertanto richiesta solo nei casi in cui tale requisito e' stabilitodalla tipologia contrattuale utilizzata. Il disposto di cui all'art.22, comma 1, lascia peraltro ampia scelta alle parti circa lo schemanegoziale da utilizzare, essendo possibile, in presenza dei requisitiformali e sostanziali previsti dalla legislazione del lavoro,stipulare contratti a tempo indeterminato, a termine, a coppia, atempo parziale, intermittente, ecc. Nel caso della somministrazione atempo indeterminato e' anche e' possibile il ricorso al contratto diapprendistato e al contratto di inserimento purche' le modalita' diesecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione dellefinalita' di formazione ovvero di adattamento delle competenzeprofessionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativotipiche di questi contratti. Con riferimento alla somministrazione a tempo determinato l'art.22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, comeipotesi che si realizza nella maggioranza dei casi, la stipulazionedi un contratto di lavoro a tempo determinato, che rimane alladisciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delledisposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Nulla esclude tuttavia,in considerazione della maggiore tutela del prestatore di lavoro edelle conseguenze previste in caso di mancato utilizzo di uncontratto a tempo determinato, il ricorso al contratto di lavoro atempo indeterminato che, giusto il disposto di cui al comma 3 dellostesso art. 22, nonche', in generale, ai sensi dell'art. 20, comma 2,del decreto legislativo n. 276 del 2003, da diritto a una indennita'mensile di disponibilita' (v. infra). Stante il tenore letterale e la ratio della legge non e' invecepossibile ricorrere, nei casi di somministrazione a termine, acontratti come quello di inserimento o di lavoro intermittente.L'applicabilita', per quanto compatibile, della disciplina di cui aldecreto legislativo n. 368 del 2001 non vale a fare di detticontratti una tipologia di lavoro a termine utilizzabile ai fini disomministrazione. Discorso a parte merita, sempre con riferimento allasomministrazione a termine, il contratto di inserimento allorche' lasomministrazione venga svolta ai sensi dell'art. 13 del decretolegislativo n. 276 del 2003, con funzioni dunque di inserimento oreinserimento al lavoro di determinate categorie di lavoratori per iquali e' infatti ipotizzabile la definizione di un piano diinserimento per adattare le competenze professionali del prestatoredi lavoro a un determinato contesto organizzativo. Con riferimento alla assunzione con contratto a tempo determinatoviene meno, rispetto alla disciplina della fornitura di lavorotemporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, la necessariacoincidenza tra il termine del contratto di lavoro e quello delcontratto di somministrazione. Ne deriva che l'esigenza oggettiva chelegittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro non e'piu' connessa al solo utilizzatore ma anche, e in coerenza con lanatura polifunzionale delle agenzie del lavoro, alle esigenze delsomministratore. La durata del contratto di lavoro, pertanto, puo'essere diversa dalla durata della singola missione purche' ovviamentepersistano, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, leragioni che legittimano l'apposizione del termine al contratto dilavoro. L'art. 22, comma 2, esclude, inoltre, l'applicazione delladisciplina del contratto a termine con riferimento al rinnovo delcontratto. E' evidente, infatti, che la stessa agenzia disomministrazione puo' concludere, anche senza soluzione dicontinuita', piu' contratti a termine con lo stesso lavoratore fermoil limite derivante dalla applicazione della disciplina della prorogaprevisto dall'attuale contratto collettivo nazionale. Resta dunquefermo, con riferimento all'invio del lavoratore presso il medesimoutilizzatore, il limite derivante dalla applicazione della disciplinadella proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale eil lavoratore non potra' essere inviato presso il medesimoutilizzatore con il quale siano decorsi i termini di proroga perl'esecuzione della medesima somministrazione. Nella somministrazione a tempo determinato e' nulla ogni clausoladiretta a limitare, anche indirettamente, la facolta'dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contrattodi somministrazione salvo che non sia corrisposta al lavoratore unacongrua indennita' secondo quanto previsto dal contratto collettivoapplicabile al somministratore. Ovviamente una tale clausola puo'senz'altro essere consentita nei contratti di lavoro del personaleassunto nell'ambito di attivita' di somministrazione a tempoindeterminato. La proroga in caso di assunzione a termine nella somministrazione atempo determinato. L'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedeche il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essereprorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, neicasi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dalsomministratore. A fronte della ampia formulazione della norma sideve escludere, nei casi previsti dai contratti collettivi,l'applicabilita' del limite di legge in base al quale e' possibileprorogare solo contratti a termine di durata iniziale inferiore a treanni e entro tale limite massimo. Per la disciplina delle proroghe la legge rinvia, in deroga alledisposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, alcontratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. Laproroga deve in ogni caso essere giustificata da ragioni oggettive ela cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originariaesigenza che ha concretizzato la condizione di ricorso allasomministrazione di lavoro in capo al somministratore ovvero comerisultante dal contratto di somministrazione relativamenteall'organizzazione dell'utilizzatore. Sussiste inoltre il vincolodella identita' della attivita' per la quale il contratto disomministrazione era stato stipulato. Essa, infatti, identifica ilcontratto originario e conseguentemente giustifica la proroga e nonla stipulazione di un nuovo contratto. La disposizione di legge nonprevede alcun vincolo relativamente al fatto che le proroghe debbanointervenire per lo stesso tempo previsto nella missione iniziale. Il contratto di somministrazione: forma e contenuti. Il contratto di somministrazione e' un contratto di naturacommerciale, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore. Dettocontratto deve essere concluso in forma scritta a pena di nullita'. Nel contratto di somministrazione devono essere inclusi i seguentielementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo per le quali si ricorre allasomministrazione di lavoro; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi perl'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzioneadottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto disomministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loroinquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativodelle prestazioni lavorative; h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazionedel pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico,nonche' del versamento dei contributi previdenziali; i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare alsomministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questoeffettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare alsomministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratoricomparabili; k) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso diinadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento direttoal lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento deicontributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso ilsomministratore. Nel recepire all'interno del contratto di somministrazione questielementi le parti devono altresi' dare attuazione alle relativeindicazioni contenute nei contratti collettivi. Fermo restando quantoprima gia' evidenziato in relazione ai limiti della contrattazionecollettiva con riguardo alle ragioni a fronte delle quali e'ammissibile la somministrazione a tempo determinato. Obblighi di comunicazione. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, il somministratore ha l'obbligo dicomunicare per iscritto, all'atto della stipulazione del contratto dilavoro ovvero all'atto dell'invio del lavoratore in missione pressol'utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto disomministrazione, la data di inizio e la durata prevedibile dellaattivita' lavorativa presso l'utilizzatore. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 181del 2000, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 297del 2002, il somministratore e' altresi' tenuto a comunicare, entroil giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, alservizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la lorosede operativa, l'assunzione dei lavoratori in somministrazioneassunti nel corso del mese precedente. In attesa che taledisposizione diventi operativa, a seguito dell'emanazione del decretoministeriale previsto dal medesimo art. 4-bis, al comma 7, permanel'obbligo di inviare la comunicazione relativa all'intervenutaassunzione entro cinque giorni dalla medesima. Divieti. La somministrazione di lavoro e' vietata per la sostituzione dilavoratori in sciopero. La somministrazione e' altresi' vietata, salva diversa disposizionedegli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si siaproceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi aisensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, cheabbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui siriferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unita'produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti ouna riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazionesalariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansionicui si riferisce il contratto di somministrazione. La deroga al divieto puo' essere concordata in sede di accordiaziendali conclusi nell'ambito delle procedura relative allicenziamento collettivo ovvero alla cassa integrazione. Peraltrol'assenza di ulteriori specificazioni indica la possibilita' chel'accordo possa avere anche un contenuto differenziato, conriferimento a specifici comparti o settori, e che l'accordo possaintervenire anche successivamente ma con il rispetto delle medesimemodalita' procedurali previste per la procedura di consultazionesindacale in materia di cassa integrazione e di licenziamenticollettivi. Attesa la diversita' di ratio deve in ogni caso ritenersiesclusa dal campo di applicazione di questo limite, senza che sianecessario stipulare uno specifico accordo sindacale, l'ipotesi,espressamente contemplata nella analoga disposizione contenutaall'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 196 del 1997 (oraabrogato), in cui il ricorso alla somministrazione di lavoro, a tempodeterminato, sia giustificato da ragioni di carattere sostitutivo inunita' produttive in cui nei sei mesi precedenti sia proceduto alicenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle medesime mansionioggetto della somministrazione. Infine non e' possibile il ricorso alla somministrazione di lavoroda parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione deirischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 esuccessive modifiche. Limiti quantitativi. La individuazione di limiti quantitativi di utilizzazionedell'istituto e' prevista unicamente con riferimento allasomministrazione a tempo determinato. Clausole c.d. dicontingentamento potranno peraltro essere introdotte dai contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacaticomparativamente piu' rappresentativi, anche in misura non uniforme,unicamente nei limiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.368 del 2001. Disposizione quest'ultima che, e' bene ricordare, nellagerarchia delle fonti occupa una posizione sovraordinata rispetto auna clausola contenuta in un contratto collettivo di naturaprivatistica. Non trovano pertanto piu' applicazione le clausole contenute neicontratti collettivi stipulati anteriormente alla entrata in vigoredel decreto legislativo n. 276 del 2003 relativamente ai limitiquantitativi per il ricorso al diverso istituto della fornitura dilavoro temporaneo. In applicazione dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n.368 del 2001 (su cui si veda ancora la circolare di questo Ministeron. 42 del 2002) non rien-trano nei limiti percentuali di ricorso alla somministrazione dilavoro le seguenti ipotesi: a) avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definitidai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura nonuniforme con riferimento ad aree geografiche e/o compartimerceologici; b) ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivicomprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decretodel Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successivemodificazioni; c) intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinatiperiodi dell'anno; d) specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici otelevisivi. Trovano applicazione anche le disposizioni relative all'esenzionedai limiti quantitativi per le ipotesi di esecuzione di una opera odi un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi caratterestraordinario o occasionale, ai lavoratori, inviati in missione, dieta' superiore ai cinquantacinque anni, nonche' la disposizione cuial comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Non trova, invece, applicazione la disposizione relativaall'esenzione dai limiti per contratti stipulati a conclusione di unperiodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingressodei giovani nel mondo del lavoro, poiche' questa disposizionepresuppone l'ipotesi della diretta stipulazione del contratto con ilsoggetto coinvolto nel rapporto di tirocinio. Criteri di computo. Il lavoratore in somministrazione, a tempo determinato oindeterminato, non e' computato nell'organico dell'utilizzatore aifini della applicazione di normative di legge o di contrattocollettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materiadell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Va peraltro chiarito che il lavoratore somministrato lavoro, pertutta la durata della missione, sotto le direttive e nell'interessedell'utilizzatore ragione per cui detti lavoratori potranno esserecomputati ai fini della valutazione della consistenza organizzativadell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell'ambito,per esempio, di una procedura selettiva per appalti pubblici. Sindacato giurisdizionale sulle condizioni di ricorso allasomministrazione. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003precisa, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento, che«ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'art. 20, commi 3e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllogiudiziale e' limitato esclusivamente (...) all'accertamento dellaesistenza delle ragioni che la giustificano e non puo' essere estesofino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore». Questosignifica che il controllo giurisdizionale e' limitato alla solavalutazione della esistenza delle condizioni che rendono possibile ilricorso alla somministrazione ai sensi della disciplina di leggevigente, al di la' di ogni giudizio di merito o valutazione di unipotetico nesso di causalita'. Fondamentale e', dunque, l'esplicitazione nel contratto disomministrazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo (somministrazione a termine) ovvero dellecausali tipizzate dal legislatore o dalla contrattazione collettiva(somministrazione a tempo indeterminato) che legittimano il ricorsoall'istituto. In caso di verifica in sede giurisdizionale dellaveridicita' delle ragioni poste a giustificazione del contratto disomministrazione, l'onere della prova circa la reale sussistenzadelle condizioni di legittima stipulazione del contratto disomministrazione ricadono pertanto sull'utilizzatore dellaprestazione lavorativa. Trattamento economico e normativo del lavoratore nellasomministrazione di lavoro. Il lavoratore in somministrazione ha diritto a un trattamentoeconomico e normativo non inferiore a quello corrisposto ailavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore a parita' dimansioni svolte. Rispetto alla analoga formulazione prevista nellalegge n. 196 del 1997, e' venuta meno la previsione secondo cui alprestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrispostoil trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livellopiu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contrattocollettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. Il venirmeno di questa disposizione deve essere interpretato nel senso chel'applicazione del principio di parita' di trattamento dovra' essereoperata tenendo conto delle mansioni cui e' adibito il lavoratore insomministrazione, nonche' della specifica professionalita' dallostesso esplicata. Detto principio puo' non trovare applicazione unicamente nelleipotesi di somministrazione concluse ai sensi dell'art. 13 deldecreto legislativo n. 276 del 2003 e cioe' con riferimentoall'inserimento lavorativo di lavoratori appartenenti alle categoriedi «lavoratori svantaggiati» cosi' come definiti dall'art. 2, comma1, lettera k), dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003. Conriferimento alla norma in questione e alla sua operativita' si rinviaalla circolare di questo Ministero n. 41 del 2004. La tutela del lavoratore in somministrazione e' garantita, inoltre,sul piano della effettivita' attraverso la conferma della naturasolidale della obbligazione retributiva e di quella contributiva.L'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedeinfatti, conformemente alla legge n. 196 del 1997, che l'utilizzatoree' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ailavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenzialidovuti. Tale previsione e' poi ulteriormente confermata la' dovel'art. 21, comma 1, lettera k), prevede che nel contratto disomministrazione l'utilizzatore debba assumersi espressamentel'obbligo di versare direttamente al lavoratore il trattamentoeconomico nonche' di versare i contributi previdenziali dovuti incaso di inadempimento del somministratore. Non deve peraltroritenersi che il riferimento all'inadempimento del somministratoredebba essere inteso come un beneficium excussionis previsto dallalegge e opponibile al lavoratore. Esso costituisce infattil'applicazione dello schema di ripartizione degli obblighi trasomministratore e utilizzatore in base al quale e' il primo a doversioccupare, tra l'altro, della gestione del rapporto di lavoro. La tutela del lavoratore con riferimento alla salute e sicurezza sullavoro. Con riferimento agli obblighi in materia di tutela della salute esicurezza l'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003prevede la ripartizione del relativo obbligo tra somministratore eutilizzatore. La legge prevede che sia il somministratore a dover informare ilavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alleattivita' produttive in generale, con anche il connesso obbligo diformare e addestrare il lavoratore all'uso delle attrezzature dilavoro necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per laquale il lavoratore e' assunto, in conformita' alle disposizioni dicui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazionied integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' derogare allaripartizione dell'obbligo prevista dalla legge e prevedere che essosia adempiuto dall'utilizzatore. Tale deroga deve pero' essereindicata nel contratto con il lavoratore. L'art. 23 dispone inoltre che, ove le mansioni cui e' adibito ilprestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale ocomportino rischi specifici, l'onere di informare il lavoratore e'attribuito all'utilizzatore, conformemente a quanto previsto daldecreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni ed integrazioni. E' inoltre attribuito all'utilizzatorel'obbligo di adempiere anche nei confronti dei lavoratori insomministrazione a tutti gli obblighi di protezione previsti neiconfronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze cosi' comee' attribuita all'utilizzatore la responsabilita' relativa agliobblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratticollettivi. L'applicazione di tale previsione comporta che l'obbligorelativo alla sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica deveessere adempiuto dall'impresa utilizzatrice. Analogamente, limitidell'orario di lavoro l'obbligo di effettuare la comunicazionerelativa al superamento delle quarantotto ore settimanali medianteeffettuazione di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 5del decreto legislativo n. 66 del 2002, deve essere adempiutodall'utilizzatore. Nel contratto di somministrazione deve in ogni caso essereespressamente indicata la presenza di eventuali rischi perl'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzioneadottate. Tale indicazione sara' poi oggetto di comunicazione allavoratore (v. supra). Svolgimento del rapporto di lavoro e ripartizione di diritti eobblighi tra somministratore e utilizzatore. L'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 disponeche per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgonola propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e ilcontrollo dell'utilizzatore. L'utilizzatore che adibisca illavoratore in somministrazione a mansioni superiori o non equivalentiha pero' l'onere di darne immediata comunicazione scritta alsomministratore consegnandone una copia al lavoratore. In mancanza l'utilizzatore risponde in via esclusiva per ledifferenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansionisuperiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dallaassegnazione a mansioni inferiori. Ove invece l'onere dicomunicazione sia stato regolarmente adempiuto trova applicazione laregola generale in base alla quale somministratore e utilizzatoresono solidalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazioneretributiva nei confronti del lavoratore. L'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'utilizzatoree l'ulteriore precisazione che durante la somministrazione illavoratore esegue la prestazione nell'interesse dell'utilizzatorecomporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere lapropria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto.Analogamente il lavoratore in somministrazione potra' essere ancheinviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe leipotesi tale possibilita' e' ovviamente subordinata, rispettivamente,alla genuinita' dell'appalto e alla sussistenza dei requisitidell'interesse e della temporaneita' relativamente al distacco. Il potere disciplinare, invece, e' per espressa previsione di leggeattribuito al somministratore, l'utilizzatore ha pero' l'onere dicomunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggettodella contestazione disciplinare. Con riferimento ai diritti sindacali, ferme restando ledisposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratoriin somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallostatuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare pressol'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i dirittidi liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alleassemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.Inoltre ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stessosomministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete unospecifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con lemodalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva. Periodo di disponibilita'. Limiti all'invio in missione di lavoratoric.d. diretti. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del2003 «nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contrattodi lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione delsomministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazionelavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causao un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro». Ladisposizione e' poi ripresa dall'art. 22, comma 3, dello stessodecreto legislativo n. 276 del 2003 il quale precisa altresi' che nelcontratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato e' stabilita lamisura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile inquote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per iperiodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa diassegnazione. La misura dell'indennita' di disponibilita' e' stabilita dalcontratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non e'inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decretoministeriale 10 marzo 2004 ha stabilito che la misura minima dellaindennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie,corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei qualiil medesimo rimane in attesa di assegnazione, non puo' essereinferiore a Euro 350,00 mensili. Per la determinazione della quotaoraria il divisore da utilizzare e' 173. L'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003prevede, inoltre, che il lavoratore a tempo indeterminato che abbiastipulato un contratto di lavoro destinato ad essere eseguito insomministrazione possa svolgere la prestazione, durante il periodo didisponibilita', anche presso il somministratore. In questo caso e'proporzionalmente ridotta l'indennita' di disponibilita'. Il legislatore della riforma non ha considerato l'ipotesi in cui ilsomministratore si avvalga, per eseguire un contratto disomministrazione, non di lavoratori appositamente assunti per unamissione ma dei c.d. dipendenti diretti. Questa ipotesi deve tuttaviaritenersi inammissibile anche a fronte del consenso del lavoratore:se il contratto di lavoro non e' concluso per la somministrazione eil lavoratore e' inviato presso un terzo si configura, infatti, ladiversa fattispecie del distacco. In questo, caso, pero', l'interessedel somministratore sarebbe quello a percepire il compenso per lasomministrazione di lavoro altrui e sarebbe conseguentemente privodei requisiti individuati dall'art. 30, decreto legislativo n. 276del 2003 (CFR. circolare Ministero del lavoro e delle politichesociali n. 3 del 2004). Risoluzione del rapporto di lavoro e tutele dell'art. 12 del decretolegislativo n. 276 del 2003. Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo determinato lostesso si risolve alla scadenza del termine ovvero anticipatamentesolo per giusta causa. Ove il contratto di lavoro sia stipulato atempo indeterminato e venga meno la missione presso l'utilizzatore illavoratore puo' essere posto in disponibilita' e rimane in ogni casoalle dipendenze del somministratore salvo che, ai sensi dell'art. 20,comma 2, esista una giusta causa o un giustificato motivo dirisoluzione del contratto. L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 escludel'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivinell'ipotesi della fine dei lavori connessi alla somministrazione atempo indeterminato, richiamando espressamente la disciplinacontenuta nell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. In tal caso,dunque, i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indeterminatopotranno essere licenziati per giusta causa, per giustificato motivosoggettivo o per giustificato motivo oggettivo. Quanto algiustificato motivo oggettivo, esso non puo' coincidere con il venirmeno del contratto di somministrazione, essendo configurabile soloallorquando risulti l'impossibilita' di avviare ad altra missione illavoratore, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruoperiodo in disponibilita'. Attesa, inoltre, la peculiarita' del lavoro in somministrazione eil consenso da questi prestato al momento della stipulazione delcontratto di lavoro ad essere assegnato alle mansioni di volta involta necessarie con riferimento alla singola missione deve ritenersiche il lavoratore in disponibilita' potra' essere assegnato amansioni coerenti con il proprio patrimonio professionale ecompatibili con l'inquadramento contrattuale presso ilsomministratore. L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 precisainoltre che in caso di licenziamento per giustificato motivosoggettivo concretizzatosi nella fine dei lavori trovano applicazionele tutele di cui all'art. 12 sia sotto il profilo della integrazionedel reddito (art. 12, comma 2, lettera a) sia sotto il profilo delleiniziative di qualificazione e riqualificazione professionale (art.12, comma 2, lettera d). Somministrazione nulla e somministrazione irregolare. Se il contratto di somministrazione di lavoro e' concluso inassenza di forma scritta e' nullo ai sensi dell'art. 21, comma 4, deldecreto legislativo n. 276 del 2003 e i lavoratori sono considerati atutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno autorizzato(infra somministrazione irregolare) se il contratto disomministrazione di lavoro e' posto in essere con la specificafinalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contrattocollettivo applicato al lavoratore, il contratto, concluso in frodealla legge, e' nullo e, per analogia rispetto all'ipotesi precedente,i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenzedell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui sono violati le condizioni e i limiti diricorso alla somministrazione di lavoro si verifica, invece, lafattispecie della somministrazione irregolare che e' prevista edisciplinata dall'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 276 del2003. Si avra' pertanto somministrazione irregolare nelle seguentiipotesi: se il contratto di somministrazione e' concluso da un soggettonon autorizzato; se il ricorso alla somministrazione di lavoro interviene fuoridalle esigenze di cui all'art. 20, comma 3, decreto legislativo n.276 del 2003 (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuoridalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo osostitutivo ex art. 20, citato, comma 4 (somministrazione a tempodeterminato); se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinatointerviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dallacontrattazione collettiva; se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazionedegli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore,inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell'Albo cuil'agenzia e' iscritta; se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazione delnumero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi ovvero senell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sonoin numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto; se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazionespecifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso allasomministrazione di lavoro ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzionedella prestazione intervenga per soddisfare una esigenza diversa daquella individuata nel contratto di somministrazione; se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazione deirischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure diprevenzione adottate; se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazionedella data di inizio e della durata prevista del contratto disomministrazione. Con riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsiche l'indicazione della data di inizio della somministrazione e delladurata prevista del contratto non integrano dei limiti dellasomministrazione. In altre parole il richiamo a tale elementoobbligatoriamente individuato nel contratto di somministrazione e'posto al fine di garantire il rispetto del requisito formale ma nonse ne puo' dedurre, a fronte della disciplina complessivamenteconsiderata della somministrazione di lavoro, un limite all'invio inmissione di un lavoratore anche successivamente all'inizio dellasomministrazione ovvero - posto il testo della norma parla di durataprevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione. Piuttosto occorre considerare che l'effettivita' di talidisposizioni e del diritto del lavoratore ad agire in giudizio nelcaso in cui siano violate sono garantite, sul piano formale,dall'obbligo in capo al somministratore di comunicare tutte leinformazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n.276 del 2003, al lavoratore al momento dell'assunzione ovverodell'invio in missione. In caso di somministrazione irregolare, anche nella ipotesi in cuiil somministratore sia un somministratore abusivo ed esercitil'attivita' in assenza di autorizzazione, si applica al lavoratore lostatuto giuridico del lavoratore in somministrazione. In particolare il lavoratore ha diritto ad un trattamento economicoe normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alledirette dipendenze dell'u-tilizzatore e l'utilizzatore rispondesolidalmente con il somministratore dell'adempimento di tutti gliobblighi retributivi e contributivi. Opera, inoltre, il complessivo regime di ripartizione di diritti eobblighi tra i due datori di lavoro, somministratore e utilizzatore,come in ogni altra ipotesi di somministrazione. Inoltre il lavoratore, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del decretolegislativo n. 276 del 2003, puo' agire in giudizio davanti altribunale in funzione di giudice del lavoro per ottenere lacostituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore dalmomento dell'inizio della somministrazione. L'azione puo' essereproposta anche solo nei confronti dell'utilizzatore. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia imputato direttamente incapo all'utilizzatore, vuoi per la nullita' del contratto disomministrazione vuoi per effetto della sentenza costitutiva aseguito dell'azione proposta dal lavoratore in una ipotesi disomministrazione irregolare, trova applicazione, direttamente oindirettamente e per analogia, l'art. 27, comma 2 del decretolegislativo n. 276 del 2003. In base a questa disposizione tutti i pagamenti effettuati dalsomministratore, a titolo retributivo o di contribuzioneprevidenziale, valgono a liberare il soggetto che ne haeffettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondentefino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atticompiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione delrapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione haavuto luogo, inoltre, si intendono come compiuti dal soggetto che neha effettivamente utilizzato la prestazione. In caso di appalto non genuino o di distacco fuori dai limitiindividuati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003,poiche' tali ipotesi integrano una ipotesi di somministrazione senzaautorizzazione e quindi irregolare, il legislatore ha espressamenteprevisto che il lavoratore possa chiedere la costituzione delrapporto in capo all'utilizzatore con effetto dall'inizio dellasomministrazione. L'azione puo' essere proposta davanti al tribunalein funzione di giudice del lavoro, anche solo nei confrontidell'utilizzatore. E' evidente, peraltro, che nell'ipotesi in cui la somministrazionesenza autorizzazione si concretizzi in assenza di un contrattoscritto, il contratto di somministrazione deve comunque ritenersinullo e i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenzedell'utilizzatore e questo indipendentemente dalla suppostaqualificazione del contratto come appalto ovvero dalla convinzioneche l'invio del lavoratore presso il terzo integra la diversa ipotesidel distacco. Roma, 22 febbraio 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni