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Roma, 16 maggio 2005
Circolare n. 57/2005
Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni fiscali.
Con l’approssimarsi della scadenza di pagamento delle imposte dovute
in base alla dichiarazione dei redditi (20 giugno 2005, ovvero 20 luglio 2005
con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%), si ritiene utile
riepilogare le agevolazioni fiscali di cui possono usufruire le imprese di
autotrasporto merci.
Trasferte – In
luogo della deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dai dipendenti, le imprese di autotrasporto possono
dedurre un importo forfettario giornaliero al netto delle spese di viaggio e di
trasporto pari a 59,65 euro per le trasferte nazionali e 95,80 euro per quelle
all’estero.
Indennità di trasferta -
L’indennità di trasferta erogata agli autisti è esclusa dalla base imponibile
Irap, negli stessi limiti già previsti ai fini Irpef, pari giornalmente a 46,48
euro per le trasferte nazionali e 77,47 euro per quelle all’estero.
Spese non documentate - Le
imprese minori (ricavi annui fino a 309.874 euro) possono dedurre giornalmente
per i viaggi effettuati direttamente dal titolare e dai soci dell’azienda nel
2004 l’importo forfettario di 36,76 e 60,27 euro, rispettivamente per i
trasporti effettuati nella regione ove l’impresa ha sede e in quelle confinanti,
ovvero oltre tale ambito.
Veicoli leggeri – Le
imprese minori, qualora possiedano veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate,
hanno diritto ad una deduzione annua per ciascuno dei suddetti veicoli pari a
154,94 euro; l’agevolazione, com’è noto, è finalizzata a compensare il mancato
recupero della carbon tax sul consumo di gasolio dei veicoli leggeri.
Telefoni
cellulari – I costi relativi ai telefonini sono interamente
deducibili, nel limite di un apparecchio per ciascun camion; non è richiesto,
ai fini dell’agevolazione, che l’apparecchio sia installato stabilmente
sull’automezzo.
Crediti d’imposta – Si
rammenta che i crediti di imposta “carbon
tax” e “caro gasolio” sono
esclusi da tassazione sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.41/2004 |
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