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Roma, 16 maggio 2005

 

Circolare n. 57/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni fiscali.

 

Con l’approssimarsi della scadenza di pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (20 giugno 2005, ovvero 20 luglio 2005 con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%), si ritiene utile riepilogare le agevolazioni fiscali di cui possono usufruire le imprese di autotrasporto merci.

 

Trasferte – In luogo della deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, le imprese di autotrasporto possono dedurre un importo forfettario giornaliero al netto delle spese di viaggio e di trasporto pari a 59,65 euro per le trasferte nazionali e 95,80 euro per quelle all’estero.

 

Indennità di trasferta - L’indennità di trasferta erogata agli autisti è esclusa dalla base imponibile Irap, negli stessi limiti già previsti ai fini Irpef, pari giornalmente a 46,48 euro per le trasferte nazionali e 77,47 euro per quelle all’estero.

 

Spese non documentate - Le imprese minori (ricavi annui fino a 309.874 euro) possono dedurre giornalmente per i viaggi effettuati direttamente dal titolare e dai soci dell’azienda nel 2004 l’importo forfettario di 36,76 e 60,27 euro, rispettivamente per i trasporti effettuati nella regione ove l’impresa ha sede e in quelle confinanti, ovvero oltre tale ambito.

 

Veicoli leggeri – Le imprese minori, qualora possiedano veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate, hanno diritto ad una deduzione annua per ciascuno dei suddetti veicoli pari a 154,94 euro; l’agevolazione, com’è noto, è finalizzata a compensare il mancato recupero della carbon tax sul consumo di gasolio dei veicoli leggeri.

 

Telefoni cellulari – I costi relativi ai telefonini sono interamente deducibili, nel limite di un apparecchio per ciascun camion; non è richiesto, ai fini dell’agevolazione, che l’apparecchio sia installato stabilmente sull’automezzo.

 

Crediti d’imposta – Si rammenta che i crediti di imposta “carbon tax” e “caro gasolio” sono esclusi da tassazione sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap.

 

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.41/2004

 

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