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Roma, 26 maggio 2005
Circolare n. 61/2005
Oggetto: Finanziamenti –
Trasporto combinato strada-ferrovia e trasporto ferroviario di merci pericolose
– Disposizioni applicative – D.P.R. n.340/2004 su G.U. n.60 del 14.3.2005 -
Decreto Interministeriale del 19.5.2005.
E’ stato controfirmato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia Siniscalco
il decreto interministeriale che fissa l’ammontare unitario degli incentivi al
trasporto combinato di merci strada-ferrovia, secondo quanto previsto dall’articolo
38 della legge n.166/2002 che stanziò 365 milioni di euro per il triennio
2004-2006.
Contributi all’esercizio - Il
decreto ha fissato un incentivo unitario “base”
– pari a 2 euro a treno/km – al quale potranno aggiungersi due maggiorazioni: la
prima pari a 0,5 euro a treno/km qualora i volumi dei viaggi di andata e di ritorno
nelle singole relazioni di traffico siano bilanciati (con un rapporto pari
almeno al 75%) e la seconda variabile tra pochi centesimi di euro e 1,5 euro a
treno/km spettante nel caso di trasporti combinati di breve distanza (da 50 a
400 km). Nel complesso le risorse destinate all’incentivo base sono pari a 155
milioni di euro.
Inoltre è stato previsto un incentivo “premiale” (cui non potrà essere destinato più del 7,5% delle
risorse disponibili) nel caso di
volumi di trasporto combinati crescenti nel 2005 e nel 2006 rispetto al 2004
rispettivamente del 5 e del 10%; in particolare, saranno riconosciuti 1,5 euro
per ogni treno/km eccedente il valore relativo al 2004.
Si fa osservare come, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma
3, lettera h) del D.P.R. in oggetto, le imprese beneficiarie dovranno
impegnarsi a trasferire parte degli incentivi sulle tariffe applicate alla
clientela.
Contributi agli investimenti – Il 25%
delle risorse disponibili, cioè circa 90 milioni di euro, sarà destinato ad
agevolare l’acquisto anche in leasing di materiale rotabile e di attrezzature;in
particolare saranno riconosciuti contributi che vanno dal 7,5 al 30% dei costi
di acquisizione, con tetti massimi per azienda pari a 5.250.000 euro per
l’acquisto di carri ferroviari e 25.500.000 perl’acquisto di casse mobili. Per esigenze
di diritto comunitario, l’accesso ai finanziamenti per l’acquisto di locomotori
e carri ferroviari è stato limitato alle piccole e medie imprese (imprese, con
meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 40 milioni di euro, che non
siano partecipate per oltre il 25% da un’impresa di grandi dimensioni). Saranno
finanziati gli investimenti effettuati a decorrere dall’1 gennaio 2004.
Presentazione delle domande - Le
domande potranno essere presentate nei 60 giorni seguenti la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del decreto (che attualmente è in fase di
registrazione alla Corte dei Conti); le modalità di presentazione delle
domande, fissate dal D.P.R. indicato in oggetto, saranno compiutamente illustrate
da una circolare ministeriale in corso di emanazione.
Tutte le domande presentate regolarmente saranno ammesse ai benefici; qualora
le richieste dovessero superare le risorse disponibili, gli importi unitari
degli incentivi saranno proporzionalmente ridotti.
Atto d’obbligo – Per
beneficiare degli incentivi all’esercizio le imprese richiedenti dovranno
stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un apposito “atto d’obbligo” con il quale si impegneranno
ad effettuare fino al 2006 un quantitativo minimo annuo di treni completi di
trasporto combinato o di merci pericolose; per treni completi si intendono
quelli in cui almeno il 30% della massima lunghezza ammessa dalla linea, ovvero
il 30% della massa trainabile dal locomotore sia costituita da carri ferroviari
carichi.
Per agevolare l’atto d’obbligo da parte delle imprese, è stato disposto
che l’impegno si considera rispettato quando sia stato raggiunto almeno il 90
per cento del traffico dichiarato e che - per contro - i contributi verranno
riconosciuti anche sugli ammontari di traffico eccedenti quello dichiarato fino
ad un massimo del 30 per cento.
E’ evidente come per il 2004 e per lo stesso 2005 l’assunzione
dell’atto d’obbligo sia divenuto un fatto formale.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il decreto sarà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
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Allegati
due
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G.U. n. 60 del
14.3.2005 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. 340
Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in
materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e
dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato
e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto
2002, n. 166.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di
incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonche' il sistema
delle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasporto
ferroviario di viaggiatori.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) «agevolazione tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria
a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie
di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;
c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblica
avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed
avente titolo ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale,
la cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi di
trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce
obbligatoriamente la trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria, o loro
consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile,
regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Stati
membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di
merci ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto
proprio o di terzi. Ai sensi della decisione della Commissione
europea C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di
reciprocita', anche le imprese svizzere che operano sul territorio
italiano;
e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del
tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di
carico;
f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto di
merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento
internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);
g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate su
veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri
ferroviari speciali;
h) «treno completo»: treno commissionato ad un'impresa
ferroviaria da un'unica impresa, la cui composizione di carri
ferroviari carichi o di carri cisterna per il trasporto di merci
pericolose raggiunga almeno il trenta per cento della massima
lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta
per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;
i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi del
presente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto di
merci per ferrovia in quanto titolare della proprieta' della merce
per la quale il trasporto e' effettuato;
l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su una
determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in
percentuale, fra le unita' intermodali ed i carri cisterna per il
trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel
verso di percorrenza meno carico di unita' e le unita' trasportate
nel verso maggiormente carico.
Art. 3.
Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, disciplinera' l'accesso dei veicoli stradali, nei giorni
festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di
favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle
merci pericolose per ferrovia.
Capo II
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Art. 4.
Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario
passeggeri
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
emanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni
tariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previste
dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del
3 gennaio 1990 sono soppresse.
2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali
competenti regolano direttamente, mediante convenzioni da stipulare
con le imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare
in relazione a:
a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazione
dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformita' con i principi
di solidarieta' e di sostegno sanciti nella Costituzione;
b) funzioni o istituzioni di utilita' collettiva che rientrano
nella competenza dello Stato a norma dell'articolo 117 della
Costituzione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformita' ai principi di
cui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del
7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggetti
beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione.
In sede di prima applicazione puo' procedere mediante revisione delle
previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei
trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE
provvede altresi' a quantificare le risorse da destinare alle
Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B.
3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione
annuale dello Stato.
4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli
obblighi di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni
da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente
articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il
trasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti
di servizio o con le convenzioni in vigore.
Capo III
DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 5.
Principi di riequilibrio modale
1. Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allo
sviluppo di attivita' imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio
modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.
SEZIONE I
Interventi per lo sviluppo
del trasporto ferroviario di merci
Art. 6.
Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad
elaborare il Piano per l'istituzione di uno o piu' sistemi di
incentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia,
individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese
disponibili dall'articolo 38 della legge.
2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo
rispondono a criteri di non discriminatorieta', equita', trasparenza.
La misura dell'incentivazione non puo' essere superiore alla
differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al
trasporto di merci su strada e dei costi esterni imputabili al
trasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti e' articolata in
modo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione che
consiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione della
quota di merci trasportate per ferrovia.
3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o
piu' delle seguenti variabili:
a) tariffe applicate all'utente del trasporto;
b) livello della qualita' dei servizi offerti;
c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione di
servizi di trasporto di merci per ferrovia.
4. Il Piano di cui al comma 1 e' sottoposto alla valutazione della
Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999.
SEZIONE II
Incentivazione del trasporto
ferroviario combinato e del trasporto
ferroviario di merci
pericolose
Art. 7.
Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di
incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge
1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo
del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al
trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le
autostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge
1° agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per cento
agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quanto
stabilito dal comma 7 dell'articolo 38 della legge, il venticinque
per cento del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge
stessa, e' destinato a contributi per gli investimenti per lo
sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare
riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli
investimenti per autostrade viaggianti.
3. Un ammontare non superiore all'uno per cento delle risorse di
cui ai commi 1 e 2 e' destinato al finanziamento, ai sensi
dell'articolo 38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio e
di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della
definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso
articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative
procedure.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'individuazione di modalita' operative che consentano di rendere
disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al
presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38
della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti
di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle
finalita' di cui al medesimo articolo 38.
Art. 8.
Criteri e modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al
comma 5 dell'articolo 38 della legge
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del
contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo
destinate dall'articolo 7, comma 1.
2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non puo' essere
superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra
il trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed
e' articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di
incentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei
fondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto
ferroviario per gli utenti del trasporto.
3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo e'
costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante.
L'incentivo base e' articolato in funzione della tipologia di
trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di
bilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consiste
nell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascuna
impresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, delle
quantita' annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato
attraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodo
base.
4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge e' attribuita in via prioritaria, e
comunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento,
all'attribuzione dell'incentivo base.
5. Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometro
effettuati per ritorni o riposizionamento delle unita' di trasporto
intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose,
nonche' di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo
trattore.
6. L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante e'
individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti
dal comma 4.
7. Non e' ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli
incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi
previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le
agevolazioni fiscali di tipo generale, nonche' gli altri sistemi di
incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.
Art. 9.
Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a
realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di
trasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006,
e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro
effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.
2. L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dovra' risultare da apposito atto
d'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entita' del
quantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto per
ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci
pericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle
corrispondenti quantita' complessive di treni-chilometro. L'atto
d'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa e'
tenuta a rispettare e disciplinando le modalita' di dimostrazione e
verifica dei predetti obblighi, nonche' le condizioni e modalita' di
erogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto di
attribuzione degli incentivi stessi.
3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovra' essere preceduta da
apposita istanza di ammissione all'incentivo, redatta in lingua
italiana ed a firma del legale rappresentante dell'impresa da
presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazione
della tipologia di trasporto e corredata dalla seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di
commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti
degli Stati membri dell'Unione europea;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi
dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso
decreto;
c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa
circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti
la sicurezza sul lavoro;
d) indicazione del quantitativo di treni completi e dei
corrispondenti treni-chilometro per i quali l'impresa intende
impegnarsi per ciascuno degli anni del triennio, nonche' descrizione
dettagliata dei servizi per i quali l'impresa intende accedere
all'erogazione degli incentivi;
e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie,
contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di
standard minimi di qualita', con particolare riferimento alla
regolarita', alla puntualita' e all'affidabilita', che vengono
garantiti al contraente, nonche' i correlati sistemi risarcitori da
applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard;
f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del
contratto di cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di
mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;
g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme di
incentivazione ai sensi dell'articolo 8;
h) se l'impresa non e' utente del trasporto: dichiarazione dello
schema tariffario applicato, con contestuale individuazione delle
riduzioni tariffarie che l'impresa si obbliga ad applicare alla
clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa e' tenuta a
destinare a favore dei suoi clienti una riduzione delle tariffe
applicate almeno pari all'ammontare degli incentivi percepibili,
relativi alla componente dell'incentivo base non legata al grado di
bilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti di
costo;
i) dichiarazione con cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle
prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa
vigente, in particolare in materia di concorrenza tra imprese; le
imprese che siano soggette a un'influenza dominante da parte di
un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile
separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione;
l) descrizione degli effetti derivanti dall'erogazione degli
incentivi, in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia in
relazione alle quantita' di treni completi e di treni-chilometro
effettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasporto
incentivate.
4. Il contratto con le imprese ferroviarie puo' prevedere anche la
facolta' di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facolta' potra'
essere esercitata, purche' il beneficiario costituisca un nuovo
contratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per
la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni
completi e di treni-chilometro di trasporto combinato o di merci
pericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi
del comma 3, lettera f).
Art. 10.
Criteri e modalita' per la corresponsione dell'incentivo di cui al
comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di
percepire l'incentivo
1. Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantita' di
treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita
contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno
include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di
1,3 volte rispetto alla quantita' annua di treni-chilometro definita
contrattualmente, nonche' l'ulteriore contributo relativo al
meccanismo premiante, ove spettante.
2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga
accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia
stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di
treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto
all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.
3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia
del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da
parte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, si
considerano come effettuati i treni completi e i relativi
treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per
scioperi.
Art. 11.
Monitoraggio
1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che
ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10,
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le
lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonche'
l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, con
modalita' che saranno definite nell'atto d'obbligo.
2. E' esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove
l'incremento delle quantita' di trasporto merci sia solo figurativo,
in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o
incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese
dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di
riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle
quantita' di trasporto merci.
3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 12.
Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge
1. Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo
premiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possono
essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali e'
determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto
puo' definire altresi' le condizioni e i limiti di riprogrammazione
delle quantita' di treni completi e di treni-chilometro per il
trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a
realizzare per le annualita' residue del contratto.
SEZIONE III
Contributi per gli
investimenti per lo sviluppo del trasporto merci
per ferrovia
Art. 13.
Contributi alle imprese per investimenti
1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8,
comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per
lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali e' possibile
accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi
dell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresi' la percentuale
massima contribuibile del prezzo del bene di investimento,
l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna
categoria di beni, nonche' un limite per soggetto richiedente e per
categoria di beni.
2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le
imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le
imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che
gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonche' le imprese
proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche
mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da
destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di
trasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobili
per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o
arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi
sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia
qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri
ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di
tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo
e' riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come
definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i
limiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per le
restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo
non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di
acquisizione del bene.
3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al
presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai
fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono
essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di
acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasing
finanziario:
a) la durata del leasing dovra' estendersi per l'intero periodo
di non alienabilita' del bene, indicato nel decreto di cui al comma
1. Tuttavia potra' prevedersi anche durata inferiore qualora il
soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo
dell'operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo
ovvero al riscatto del bene;
b) l'entita' dei canoni anticipati, al netto della quota
interessi, non potra' essere inferiore all'importo del contributo.
5. Non e' ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi
concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da
altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni
fiscali di tipo generale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere ai
contributi di cui al presente articolo presentano istanza al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta in lingua
italiana ed a firma del legale rappresentante del soggetto
imprenditoriale. L'istanza e' corredata di:
a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di
commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti
degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' idonea documentazione
da cui risulti l'espletamento di una delle attivita' di cui al
comma 2;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle
imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione
europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
c) piano pluriennale di attivita', contenente altresi'
l'indicazione dettagliata degli investimenti programmati per i quali
e' richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonche'
le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai
fini del riequilibrio modale;
d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali e'
richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini di
mercato.
7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti
i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti
stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per
una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilita' di
risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese
proporzionalmente alle quantita' che sarebbero state assegnate in
presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le
eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le
quali le richieste non saturano le disponibilita' verranno
distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente,
mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La ripartizione delle somme recuperate e' effettuata
incrementando, per le singole categorie per le quali si sia
verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene,
di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti
con il decreto di cui al comma 1.
8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i
contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio
decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze di accesso ai contributi.
9. L'attribuzione dei contributi e' disciplinata mediante
convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita' di
erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo
stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla
percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di
utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i
meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato
utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza
ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
SEZIONE IV
Incentivazioni alle imprese
ferroviarie per il trasporto combinato e
accompagnato delle
merci.
Art. 14.
Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo
38 della legge
1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono
destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il
triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte
pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo
accordo con le imprese di settore.
2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per
oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o
non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a
migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a
potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di
trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
3. Puo' essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma
un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:
a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento
di merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato
mediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo
di servizi gia' esistenti;
b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali
presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare
l'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad
uno o piu' dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi,
attrezzature, prodotti o servizi forniti;
c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine
di ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro
nella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze
logistiche.
4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla
stipulazione dell'accordo di programma purche':
a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di
trasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misura
contraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. A
tale fine, l'intensita' dell'aiuto deve essere proporzionale
all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;
b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale,
misurabile, sostenibile;
c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni
realistiche, risultino economicamente valide successivamente al
periodo di validita' dell'accordo di programma.
5. La selezione dei progetti e' effettuata, previa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a
presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da
rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1.
L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla
partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e
contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente
articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La
selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza
dei progetti proposti, nonche' del contributo dei progetti stessi
alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del
trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la
Commissione di cui al presente comma puo' avvalersi dell'assistenza
di uno o piu' soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti.
L'avvenuta selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizia
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presentera' un
fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti
informazioni:
a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese
coinvolte;
b) descrizione dell'attivita' nella quale il progetto consiste,
con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del
servizio;
c) descrizione del segmento di mercato di riferimento;
indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi che
saranno applicati;
d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti,
costi, redditivita';
e) dimostrazione della necessita' di co-finanziamento pubblico e
indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;
f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:
1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in termini
di sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto alla
concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dal
comma 4, lettera a);
2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della
congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;
3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla
realizzazione del progetto.
7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del
comma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul
territorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel
triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo
nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi
non puo' comunque essere superiore al trenta per cento per il primo
anno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per cento
per il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie
alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:
a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unita' di
trasporto combinato;
b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e
dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in
riferimento al materiale rotabile;
c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o
ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la
ferrovia e gli altri modi;
d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;
e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche,
tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in
particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;
f) i costi relativi alla formazione del personale e alla
diffusione dei risultati del progetto, nonche' i costi delle misure
d'informazione e di comunicazione adottate per rendere noti
all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto
combinato predisposti.
8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma
ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza
contabile separata in relazione alle attivita' oggetto dell'accordo.
Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei
servizi oggetto dell'accordo abbiano necessita' di avvalersi di
servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei
predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante
idonea indagine di mercato.
Art. 15.
Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice
Aiton-Orbassano
1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della
legge e' finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma
attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina
sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito
nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle
condizioni e secondo le modalita' ivi previste.
Art. 16.
Norme di prima attuazione
1. Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui
all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal
1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo
subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese
ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento,
nonche' alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti
treni-chilometro effettivamente realizzati.
2. Per le imprese che non siano in grado di fornire la
dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e
treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di
stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici e'
limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato
dall'atto d'obbligo sottoscritto.
3. Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gli
investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche'
risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti
nel medesimo articolo 13.
4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge
sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti
selezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione
abbia gia' avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche'
risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.
Art. 17.
Norme finali
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il
monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto
merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra
di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione
alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso di
rinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38,
commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sara' sottoposto ai
relativi adeguamenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e
dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi
di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero puo'
acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica,
nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante
accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese
ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche presso terzi, la
documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione.
Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia
accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle
imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle
imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano
ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
emana il seguente Decreto:
Articolo 1
(Finalità)
Il presente Decreto individua la misura unitaria
degli incentivi da attribuire ai sensi dell’articolo 38 comma 5 della legge
come disciplinata dall’articolo 8 del regolamento, nonché, con riferimento alla
contribuzione, i beni di investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6
dell’articolo 38 della legge sui beni di investimento contribuibili, la
percentuale massima contribuibile del prezzo del bene, l’ammontare di risorse destinabili
alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente
e per categoria di beni nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai
sensi dell’articolo 13 del regolamento. Il presente Decreto individua altresì
la misura delle risorse da destinare alle finalità di cui l’articolo 38 comma 8
della legge.
2. La misura
degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 è riferita ai valori unitari
degli ammontari che la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2005 n. 21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio
di attuazione degli interventi a valere sul fondo di cui all’articolo 38 comma
6 della legge.
3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai
beneficiari previo svincolo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sulla base delle modalità e delle procedure che sono definite negli
atti d’obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari,
nonché nella convenzione stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004
n. 315 convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005 n. 21.
1.
Ai sensi dell’articolo 8 del
regolamento, l’ammontare complessivo dell’incentivo spettante ad ogni impresa
in attuazione dall’art. 38 comma 5 della legge è costituito da un incentivo
base e da un incentivo premiante.
2.
L’incentivo base spettante
all’impresa è costituito dal prodotto della misura unitaria dell’incentivo base
e del numero dei treni km effettuati. La misura unitaria dell’incentivo base è
articolata secondo quanto riportato nell’allegato 1 ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 8 del regolamento ed è articolata in funzione della tipologia di
trasporto e del grado di bilanciamento del traffico, come definito dell’art. 2
del regolamento nonché della distanza tra origine e destinazione;
3.
L’incentivo premiante di cui
all’articolo 8 del regolamento è attribuito con cadenza annuale, a decorrere
dal secondo anno di validità del sistema incentivante di cui all’articolo 38
comma 5 della legge. L’assegnazione di una quota di risorse a titolo di
incentivo premiante ha luogo per ciascuna impresa qualora la quantità di
treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore, rispetto alla
quantità consuntivata nell’anno 2004, delle percentuali di cui all’allegato 2,
che riporta altresì la misura unitaria dell’incentivo premiante. L’incentivo
premiante è calcolato sull’incremento di treni km realizzati nel 2005 o nel
2006 rispetto al 2004, con le modalità ed alle condizioni di cui all’allegato
2.
4.
L’ammontare dell’incentivo
premiante erogabile per ciascun anno alla singola impresa è limitato al valore
massimo del 10% del valore erogato per l’incentivo base all’impresa stessa per
il medesimo anno.
(limiti di contribuzione
all’acquisto di beni di investimento; durata del periodo minimo di
inalienabilità e di utilizzo dei beni contribuibilii ai fini dello sviluppo del
trasporto di merci per ferrovia)
1. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento, gli
investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali
è possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti bene, nuovi di fabbrica
e purché ricadenti nelle condizioni previste dall’articolo 16 comma 3 del
regolamento:
a.
Locomotori per trazione o
manovra;
b.
Carri per trasporto combinato
accompagnato e non accompagnato;
c.
Carri cisterna per merci
pericolose;
d.
Casse mobili conformi alle
specifiche UIC/CEN
e.
Tank container per merci
pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;
f.
Gru semoventi per
movimentazione di UTI;
g.
Gru a portale.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del
regolamento, possono accedere ai contributi per l’acquisizione di locomotori
per trazione o manovra, di carri per trasporto combinato accompagnato e non
accompagnato nonché di carri cisterna per merce pericolose esclusivamente le
piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. La percentuale di contributo
sul prezzo di acquisizione, l’ammontare complessivo di risorse erogabili per
ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per bene, del
contributo alle spese sostenute nonché la durata del periodo di inalienabilità
ai sensi dell’articolo 13 del regolamento sono individuati nell’allegato 3,
fermo restando il valore della percentuale degli impegni quindicennali
riservata ai beni di investimento come previsto dall’articolo 7 comma 3 del
regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 13 commi 3 e 4 del
regolamento i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al
presente articolo non possono essere sottratti all’uso previsto e non possono essere
alienati per un numero di anni a decorrere dalla data di acquisto pari a quanto
stabilito nell’allegato 3. Qualora tali beni siano acquisiti mediante
operazioni di leasing Finanziario, la durata del leasing si estende al periodo
di non alienabilità del bene. Se la durata del leasing è inferiore al periodo
di non alienabilità, deve sussistere l’impegno del beneficiario del contributo
al rinnovo dell’operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al
riscatto del bene.
4.
Per la durata del periodo di
cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo
a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo l’impresa
trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un consuntivo
contenente l’indicazione dell’effettivo utilizzo dei beni acquisiti in rapporto
a quanto previsto per il corrispondente anno nel piano pluriennale di attività
di cui all’articolo 13 del regolamento.
(Misura delle risorse da destinare alle finalità di
cui all’articolo 38 comma 8 della legge ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del
regolamento)
1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonché
all’assistenza tecnica previsti dall’articolo 38 comma 8 della legge a supporto
della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo
articolo è destinato a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - un
ammontare di euro 3.290.625.00 pari allo 0.9% delle risorse di cui all’articolo
7 commi 1 e 2 del regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui
limiti di impegno di euro 219.375,00.
Al presente Decreto vistato e registrato dall’Organo
di controllo sulla legittimità degli atti sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Pietro Lunardi Domenico
Siniscalco
Roma, 19 maggio 2005
Tipologia di trasporto |
Incentivo unitario (Euro
per treno-chilometro) |
Trasporto combinato come definito dall’art. 2 del regolamento Trasporto di merci pericolose per ferrovia come definito
all’art. 2 del regolamento |
2,00 2,00 |
I valori riportati nella tabella soprastante sono
modificati come segue in dipendenza dalle distanze coperte dal trasporto nonché
del grado di bilanciamento dello stesso come definito all’articolo 2 del
D.P.R.:
1.
Qualora il percorso del treno
sia compreso fra i 50 ed i 400 km
Incentivo unitario modificato
= 2,00 * [1+(400-PF)/400] Euro dove:
PF = percorrenza ferroviaria
convenzionale in KM riferita all’intero percorso del treno comprendente anche
il percorso su rete estera. Per percorrenze comprese tra 50 e 100 Km si
considera, ai soli fini del calcolo dell’incentivo unitario modificato PF = 100
Km.
2.
Qualora su una o più
relazioni di traffico individuate da stessa origine e destinazione sia
consuntivato a fine anno, nell’ambito del singolo rapporto contrattuale tra
impresa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 9
del D.P.R., un bilanciamento delle unità di carico intermodali e delle
ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore
dell’incentivo unitario spettante all’impresa che ha effettuato il trasporto è
incrementato relativamente ai treni km di tali relazioni, di 0,50 Euro.
Allegato 2 – Valore unitario per treno-chilometro
dell’incentivo premiante; determinazione delle soglie minime di incremento
necessarie all’attivazione dell’incentivo premiante ai sensi dell’articolo 2.
Incremento
percentuale delle quantità di treni-chilometro effettuati dall’impresa
nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004, superato il quale si percepisce
l’incentivo premiante (1). |
Incremento percentuale delle
quantità di treni-chilometro effettuati dall’impresa nell’anno 2006 rispetto
all’anno 2004, superato il quale si percepisce l’incentivo premiante (2). |
Incentivo premiante (Euro per treno-chilometro) |
5% |
10,00% |
1,5 |
1)
L’incentivo premiante è
erogato per l’ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005 eccedenti il
valore relativo al 2004
2)
L’incentivo premiante viene
erogato per l’ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2006 eccedenti il
valore relativo al 2004 incrementato del 5%
Categoria di
beni: |
Percentuale di contributo
sul prezzo di acquisizione |
Ammontare
massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene (migliaia di
euro) |
Limite del contributo
per categoria di bene e per impresa (migliaia di euro) |
Durata del periodo
di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero
del leasing (numero di anni dalla data di acquisto) |
Locomotori
per trazione (1) |
7,5-15 |
10.250 |
5.125 |
10 |
Locomotori
per manovra (1) |
7,5-15 |
1.200 |
600 |
10 |
Carri per
trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1) |
7,5-15 |
10.500 |
5.250 |
7 |
Carri
cisterna per merci pericolose |
7,5-15 |
4.250 |
2.125 |
7 |
Casse mobili
UIC/CEN |
30 |
51.000 |
25.500 |
7 |
Tank
container per merci pericolose |
30 |
17.500 |
8.750 |
7 |
Gru semoventi
per la movimentazione di UTI |
30 |
6.500 |
3.250 |
5 |
Gru a portale
|
30 |
14.500 |
7.250 |
7 |
(1) – Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna
recante “Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione” si riferisce
alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si
riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese come definite dal
Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.