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Roma, 26 maggio 2005
Circolare n. 61/2005
Oggetto: Finanziamenti –
Trasporto combinato strada-ferrovia e trasporto ferroviario di merci pericolose
– Disposizioni applicative – D.P.R. n.340/2004 su G.U. n.60 del 14.3.2005 -
Decreto Interministeriale del 19.5.2005.
E’ stato controfirmato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia Siniscalco
il decreto interministeriale che fissa l’ammontare unitario degli incentivi al
trasporto combinato di merci strada-ferrovia, secondo quanto previsto dall’articolo
38 della legge n.166/2002 che stanziò 365 milioni di euro per il triennio
2004-2006.
Contributi all’esercizio - Il
decreto ha fissato un incentivo unitario “base”
– pari a 2 euro a treno/km – al quale potranno aggiungersi due maggiorazioni: la
prima pari a 0,5 euro a treno/km qualora i volumi dei viaggi di andata e di ritorno
nelle singole relazioni di traffico siano bilanciati (con un rapporto pari
almeno al 75%) e la seconda variabile tra pochi centesimi di euro e 1,5 euro a
treno/km spettante nel caso di trasporti combinati di breve distanza (da 50 a
400 km). Nel complesso le risorse destinate all’incentivo base sono pari a 155
milioni di euro.
Inoltre è stato previsto un incentivo “premiale” (cui non potrà essere destinato più del 7,5% delle
risorse disponibili) nel caso di
volumi di trasporto combinati crescenti nel 2005 e nel 2006 rispetto al 2004
rispettivamente del 5 e del 10%; in particolare, saranno riconosciuti 1,5 euro
per ogni treno/km eccedente il valore relativo al 2004.
Si fa osservare come, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma
3, lettera h) del D.P.R. in oggetto, le imprese beneficiarie dovranno
impegnarsi a trasferire parte degli incentivi sulle tariffe applicate alla
clientela.
Contributi agli investimenti – Il 25%
delle risorse disponibili, cioè circa 90 milioni di euro, sarà destinato ad
agevolare l’acquisto anche in leasing di materiale rotabile e di attrezzature;in
particolare saranno riconosciuti contributi che vanno dal 7,5 al 30% dei costi
di acquisizione, con tetti massimi per azienda pari a 5.250.000 euro per
l’acquisto di carri ferroviari e 25.500.000 perl’acquisto di casse mobili. Per esigenze
di diritto comunitario, l’accesso ai finanziamenti per l’acquisto di locomotori
e carri ferroviari è stato limitato alle piccole e medie imprese (imprese, con
meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 40 milioni di euro, che non
siano partecipate per oltre il 25% da un’impresa di grandi dimensioni). Saranno
finanziati gli investimenti effettuati a decorrere dall’1 gennaio 2004.
Presentazione delle domande - Le
domande potranno essere presentate nei 60 giorni seguenti la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del decreto (che attualmente è in fase di
registrazione alla Corte dei Conti); le modalità di presentazione delle
domande, fissate dal D.P.R. indicato in oggetto, saranno compiutamente illustrate
da una circolare ministeriale in corso di emanazione.
Tutte le domande presentate regolarmente saranno ammesse ai benefici; qualora
le richieste dovessero superare le risorse disponibili, gli importi unitari
degli incentivi saranno proporzionalmente ridotti.
Atto d’obbligo – Per
beneficiare degli incentivi all’esercizio le imprese richiedenti dovranno
stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un apposito “atto d’obbligo” con il quale si impegneranno
ad effettuare fino al 2006 un quantitativo minimo annuo di treni completi di
trasporto combinato o di merci pericolose; per treni completi si intendono
quelli in cui almeno il 30% della massima lunghezza ammessa dalla linea, ovvero
il 30% della massa trainabile dal locomotore sia costituita da carri ferroviari
carichi.
Per agevolare l’atto d’obbligo da parte delle imprese, è stato disposto
che l’impegno si considera rispettato quando sia stato raggiunto almeno il 90
per cento del traffico dichiarato e che - per contro - i contributi verranno
riconosciuti anche sugli ammontari di traffico eccedenti quello dichiarato fino
ad un massimo del 30 per cento.
E’ evidente come per il 2004 e per lo stesso 2005 l’assunzione
dell’atto d’obbligo sia divenuto un fatto formale.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il decreto sarà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
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Allegati
due
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G.U. n. 60 del
14.3.2005 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. 340
Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, inmateria di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri edell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnatoe di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto2002, n. 166. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente regolamento:
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' diincentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonche' il sistemadelle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasportoferroviario di viaggiatori. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166; b) «agevolazione tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviariaa rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categoriedi viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite; c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblicaavente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea edavente titolo ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale,la cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi ditrasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisceobbligatoriamente la trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decretolegislativo 8 luglio 2003, n. 188; d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria, o loroconsorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile,regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Statimembri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto dimerci ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge, in contoproprio o di terzi. Ai sensi della decisione della Commissioneeuropea C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base direciprocita', anche le imprese svizzere che operano sul territorioitaliano; e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, ilrimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassamobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale deltragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura dicarico; f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto dimerci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamentointernazionale per il trasporto di merci pericolose (RID); g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate suveicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carriferroviari speciali; h) «treno completo»: treno commissionato ad un'impresaferroviaria da un'unica impresa, la cui composizione di carriferroviari carichi o di carri cisterna per il trasporto di mercipericolose raggiunga almeno il trenta per cento della massimalunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trentaper cento della massa trainabile ammessa dal locomotore; i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi delpresente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto dimerci per ferrovia in quanto titolare della proprieta' della merceper la quale il trasporto e' effettuato; l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su unadeterminata relazione, valutato su base annua ed espresso inpercentuale, fra le unita' intermodali ed i carri cisterna per iltrasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nelverso di percorrenza meno carico di unita' e le unita' trasportatenel verso maggiormente carico.
Art. 3. Regolazione del mercato del trasporto ferroviario 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propridecreti, disciplinera' l'accesso dei veicoli stradali, nei giornifestivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine difavorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto dellemerci pericolose per ferrovia.
Capo II
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Art. 4.Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data diemanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per laprogrammazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazionitariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previstedall'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del3 gennaio 1990 sono soppresse. 2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statalicompetenti regolano direttamente, mediante convenzioni da stipularecon le imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicarein relazione a: a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazionedell'articolo 117 della Costituzione ed in conformita' con i principidi solidarieta' e di sostegno sanciti nella Costituzione; b) funzioni o istituzioni di utilita' collettiva che rientranonella competenza dello Stato a norma dell'articolo 117 dellaCostituzione. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformita' ai principi dicui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggettibeneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione.In sede di prima applicazione puo' procedere mediante revisione delleprevisioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro deitrasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPEprovvede altresi' a quantificare le risorse da destinare alleAmministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B.3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsioneannuale dello Stato. 4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gliobblighi di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n.1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazionida rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione. 5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presentearticolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per iltrasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contrattidi servizio o con le convenzioni in vigore.
Capo III
DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 5. Principi di riequilibrio modale 1. Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allosviluppo di attivita' imprenditoriali che favoriscano il riequilibriomodale del trasporto delle merci sul territorio italiano.
SEZIONE I
Interventi per lo sviluppo
del trasporto ferroviario di merci
Art. 6. Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede adelaborare il Piano per l'istituzione di uno o piu' sistemi diincentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia,individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle resedisponibili dall'articolo 38 della legge. 2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolorispondono a criteri di non discriminatorieta', equita', trasparenza.La misura dell'incentivazione non puo' essere superiore alladifferenza del valore monetario dei costi esterni imputabili altrasporto di merci su strada e dei costi esterni imputabili altrasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti e' articolata inmodo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione checonsiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione dellaquota di merci trasportate per ferrovia. 3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una opiu' delle seguenti variabili: a) tariffe applicate all'utente del trasporto; b) livello della qualita' dei servizi offerti; c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione diservizi di trasporto di merci per ferrovia. 4. Il Piano di cui al comma 1 e' sottoposto alla valutazione dellaCommissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 delConsiglio, del 22 marzo 1999.
SEZIONE II
Incentivazione del trasporto
ferroviario combinato e del trasporto
ferroviario di merci
pericolose
Art. 7.Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge 1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppodel trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento altrasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per leautostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge1° agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per centoagli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo. 2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quantostabilito dal comma 7 dell'articolo 38 della legge, il venticinqueper cento del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della leggestessa, e' destinato a contributi per gli investimenti per losviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolareriferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agliinvestimenti per autostrade viaggianti. 3. Un ammontare non superiore all'uno per cento delle risorse dicui ai commi 1 e 2 e' destinato al finanziamento, ai sensidell'articolo 38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio edi consulenza per elaborare studi di settore a supporto delladefinizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stessoarticolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relativeprocedure. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedeall'individuazione di modalita' operative che consentano di renderedisponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui alpresente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istitutidi credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale dellefinalita' di cui al medesimo articolo 38. Art. 8.Criteri e modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura delcontributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopodestinate dall'articolo 7, comma 1. 2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non puo' esseresuperiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni trail trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ede' articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto diincentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione deifondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasportoferroviario per gli utenti del trasporto. 3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo e'costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante.L'incentivo base e' articolato in funzione della tipologia ditrasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado dibilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consistenell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascunaimpresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, dellequantita' annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misuratoattraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodobase. 4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5dell'articolo 38 della legge e' attribuita in via prioritaria, ecomunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento,all'attribuzione dell'incentivo base. 5. Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometroeffettuati per ritorni o riposizionamento delle unita' di trasportointermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose,nonche' di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolotrattore. 6. L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante e'individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previstidal comma 4. 7. Non e' ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degliincentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentiviprevisti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve leagevolazioni fiscali di tipo generale, nonche' gli altri sistemi diincentivazione previsti dall'articolo 38 della legge. Art. 9.Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie arealizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi ditrasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006,e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometroeffettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento. 2. L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti dovra' risultare da apposito attod'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entita' delquantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto perciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di mercipericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia dellecorrispondenti quantita' complessive di treni-chilometro. L'attod'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture edei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa e'tenuta a rispettare e disciplinando le modalita' di dimostrazione everifica dei predetti obblighi, nonche' le condizioni e modalita' dierogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto diattribuzione degli incentivi stessi. 3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovra' essere preceduta daapposita istanza di ammissione all'incentivo, redatta in linguaitaliana ed a firma del legale rappresentante dell'impresa dapresentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore deldecreto ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazionedella tipologia di trasporto e corredata dalla seguentedocumentazione: a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera dicommercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalentidegli Stati membri dell'Unione europea; b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cuiall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesidell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stessodecreto; c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresacirca il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardantila sicurezza sul lavoro; d) indicazione del quantitativo di treni completi e deicorrispondenti treni-chilometro per i quali l'impresa intendeimpegnarsi per ciascuno degli anni del triennio, nonche' descrizionedettagliata dei servizi per i quali l'impresa intende accedereall'erogazione degli incentivi; e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie,contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini distandard minimi di qualita', con particolare riferimento allaregolarita', alla puntualita' e all'affidabilita', che vengonogarantiti al contraente, nonche' i correlati sistemi risarcitori daapplicare in caso di mancato raggiungimento degli standard; f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione delcontratto di cui alla lettera e) previo espletamento di indagine dimercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato; g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme diincentivazione ai sensi dell'articolo 8; h) se l'impresa non e' utente del trasporto: dichiarazione delloschema tariffario applicato, con contestuale individuazione delleriduzioni tariffarie che l'impresa si obbliga ad applicare allaclientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa e' tenuta adestinare a favore dei suoi clienti una riduzione delle tariffeapplicate almeno pari all'ammontare degli incentivi percepibili,relativi alla componente dell'incentivo base non legata al grado dibilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti dicosto; i) dichiarazione con cui l'impresa si obbliga ad attenersi alleprescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativavigente, in particolare in materia di concorrenza tra imprese; leimprese che siano soggette a un'influenza dominante da parte diun'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabileseparata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione; l) descrizione degli effetti derivanti dall'erogazione degliincentivi, in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia inrelazione alle quantita' di treni completi e di treni-chilometroeffettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasportoincentivate. 4. Il contratto con le imprese ferroviarie puo' prevedere anche lafacolta' di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facolta' potra'essere esercitata, purche' il beneficiario costituisca un nuovocontratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria perla realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di trenicompleti e di treni-chilometro di trasporto combinato o di mercipericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensidel comma 3, lettera f). Art. 10.Criteri e modalita' per la corresponsione dell'incentivo di cui alcomma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto dipercepire l'incentivo
1. Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantita' ditreni completi e di treni-chilometro superiore a quella definitacontrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni annoinclude anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di1,3 volte rispetto alla quantita' annua di treni-chilometro definitacontrattualmente, nonche' l'ulteriore contributo relativo almeccanismo premiante, ove spettante. 2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio vengaaccertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non siastato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo ditreni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il dirittoall'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente. 3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della sogliadel novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, daparte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, siconsiderano come effettuati i treni completi e i relativitreni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e perscioperi.
Art. 11.Monitoraggio
1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa cheha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10,trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unadichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, lelettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonche'l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, conmodalita' che saranno definite nell'atto d'obbligo. 2. E' esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddovel'incremento delle quantita' di trasporto merci sia solo figurativo,in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni oincorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le impresedovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo diriferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi dellequantita' di trasporto merci. 3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di forniretempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti daicompetenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 12.Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5dell'articolo 38 della legge
1. Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivopremiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possonoessere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali e'determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decretopuo' definire altresi' le condizioni e i limiti di riprogrammazionedelle quantita' di treni completi e di treni-chilometro per iltrasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna arealizzare per le annualita' residue del contratto.
SEZIONE III
Contributi per gli
investimenti per lo sviluppo del trasporto merci
per ferrovia
Art. 13. Contributi alle imprese per investimenti 1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8,comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento perlo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali e' possibileaccedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensidell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresi' la percentualemassima contribuibile del prezzo del bene di investimento,l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascunacategoria di beni, nonche' un limite per soggetto richiedente e percategoria di beni. 2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere leimprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, leimprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese chegestiscono terminal ferroviari intermodali, nonche' le impreseproprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anchemediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento dadestinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi ditrasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobiliper collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza oarrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventisede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttaviaqualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carriferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale ditale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributoe' riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, comedefinite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 dellaCommissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro ilimiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per lerestanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolonon potranno essere superiori al trenta per cento del costo diacquisizione del bene. 3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui alpresente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto aifini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possonoessere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data diacquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. 4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasingfinanziario: a) la durata del leasing dovra' estendersi per l'intero periododi non alienabilita' del bene, indicato nel decreto di cui al comma1. Tuttavia potra' prevedersi anche durata inferiore qualora ilsoggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovodell'operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuoovvero al riscatto del bene; b) l'entita' dei canoni anticipati, al netto della quotainteressi, non potra' essere inferiore all'importo del contributo. 5. Non e' ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributiconcessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti daaltre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazionifiscali di tipo generale. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere aicontributi di cui al presente articolo presentano istanza alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta in linguaitaliana ed a firma del legale rappresentante del soggettoimprenditoriale. L'istanza e' corredata di: a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera dicommercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalentidegli Stati membri dell'Unione europea, nonche' idonea documentazioneda cui risulti l'espletamento di una delle attivita' di cui alcomma 2; b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cuiall'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alleimprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unioneeuropea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto; c) piano pluriennale di attivita', contenente altresi'l'indicazione dettagliata degli investimenti programmati per i qualie' richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonche'le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti aifini del riequilibrio modale; d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali e'richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini dimercato. 7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tuttii soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limitistabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, peruna categoria di beni, risultano superiori alla disponibilita' dirisorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole impreseproporzionalmente alle quantita' che sarebbero state assegnate inpresenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, leeventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per lequali le richieste non saturano le disponibilita' verrannodistribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente,mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze. La ripartizione delle somme recuperate e' effettuataincrementando, per le singole categorie per le quali si siaverificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene,di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiticon il decreto di cui al comma 1. 8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per icontributi per investimenti ai sensi del presente articolo, ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con propriodecreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delleistanze di accesso ai contributi. 9. L'attribuzione dei contributi e' disciplinata medianteconvenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edi soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita' dierogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allostato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, allapercentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli diutilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando imeccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancatoutilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenzaai sensi di quanto previsto dal comma 3.
SEZIONE IV
Incentivazioni alle imprese
ferroviarie per il trasporto combinato e
accompagnato delle
merci.
Art. 14.Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge 1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sonodestinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per iltriennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la partepubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporticongiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previoaccordo con le imprese di settore. 2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno peroggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato onon accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, amigliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e apotenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema ditrasporti efficace, efficiente e sostenibile. 3. Puo' essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programmaun progetto che risponda a una delle seguenti tipologie: a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimentodi merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinatomediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppodi servizi gia' esistenti; b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturalipresenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentarel'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento aduno o piu' dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi,attrezzature, prodotti o servizi forniti; c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al finedi ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoronella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenzelogistiche. 4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere allastipulazione dell'accordo di programma purche': a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi ditrasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misuracontraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. Atale fine, l'intensita' dell'aiuto deve essere proporzionaleall'obiettivo da conseguire mediante il progetto; b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale,misurabile, sostenibile; c) consistano in azioni che, sulla base di previsionirealistiche, risultino economicamente valide successivamente alperiodo di validita' dell'accordo di programma. 5. La selezione dei progetti e' effettuata, previa pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito apresentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita darappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1.L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dallapartecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente econtiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presentearticolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. Laselezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenzadei progetti proposti, nonche' del contributo dei progetti stessialla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo deltrasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, laCommissione di cui al presente comma puo' avvalersi dell'assistenzadi uno o piu' soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti.L'avvenuta selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizianella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presentera' unfascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguentiinformazioni: a) obiettivo del progetto e individuazione delle impresecoinvolte; b) descrizione dell'attivita' nella quale il progetto consiste,con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative delservizio; c) descrizione del segmento di mercato di riferimento;indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi chesaranno applicati; d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti,costi, redditivita'; e) dimostrazione della necessita' di co-finanziamento pubblico eindicazioni relative alle altre fonti di finanziamento; f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista: 1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in terminidi sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto allaconcorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dalcomma 4, lettera a); 2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione dellacongestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto; 3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dallarealizzazione del progetto. 7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi delcomma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sulterritorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, neltriennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivonazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordinon puo' comunque essere superiore al trenta per cento per il primoanno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per centoper il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessariealla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro: a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unita' ditrasporto combinato; b) i costi di locazione, leasing o ammortamento edell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, inriferimento al materiale rotabile; c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing oammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra laferrovia e gli altri modi; d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie; e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche,tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, inparticolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti; f) i costi relativi alla formazione del personale e alladiffusione dei risultati del progetto, nonche' i costi delle misured'informazione e di comunicazione adottate per rendere notiall'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasportocombinato predisposti. 8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programmaai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenzacontabile separata in relazione alle attivita' oggetto dell'accordo.Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione deiservizi oggetto dell'accordo abbiano necessita' di avvalersi diservizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori deipredetti servizi mediante procedura di selezione ovvero medianteidonea indagine di mercato. Art. 15.Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano 1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 dellalegge e' finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programmaattuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpinasulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definitonel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed allecondizioni e secondo le modalita' ivi previste.
Art. 16. Norme di prima attuazione 1. Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cuiall'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligosubordinatamente alla sussistenza di contratti con le impreseferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento,nonche' alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondentitreni-chilometro effettivamente realizzati. 2. Per le imprese che non siano in grado di fornire ladimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi etreni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data distipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici e'limitata al periodo di riferimento effettivamente consideratodall'atto d'obbligo sottoscritto. 3. Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gliinvestimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche'risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabilitinel medesimo articolo 13. 4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della leggesono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progettiselezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzioneabbia gia' avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche'risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14. Art. 17.
Norme finali
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il
monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasportomerci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovradi sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazionealle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso dirinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38,commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sara' sottoposto airelativi adeguamenti. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettuacontrolli, anche a campione, sulla veridicita' delleautocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese edalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentividi cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero puo'acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica,nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche medianteaccesso diretto alle sedi delle predette imprese e impreseferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche presso terzi, ladocumentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione.Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, siaaccertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalleimprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi diquanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previstodall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente dellaRepubblica. 3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alleimprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicanoove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi diquanto previsto dall'articolo 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
emana il seguente Decreto:
Articolo 1
(Finalità)
Il presente Decreto individua la misura unitaria
degli incentivi da attribuire ai sensi dell’articolo 38 comma 5 della legge
come disciplinata dall’articolo 8 del regolamento, nonché, con riferimento alla
contribuzione, i beni di investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6
dell’articolo 38 della legge sui beni di investimento contribuibili, la
percentuale massima contribuibile del prezzo del bene, l’ammontare di risorse destinabili
alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente
e per categoria di beni nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai
sensi dell’articolo 13 del regolamento. Il presente Decreto individua altresì
la misura delle risorse da destinare alle finalità di cui l’articolo 38 comma 8
della legge.
2. La misura
degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 è riferita ai valori unitari
degli ammontari che la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2005 n. 21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio
di attuazione degli interventi a valere sul fondo di cui all’articolo 38 comma
6 della legge.
3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai
beneficiari previo svincolo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sulla base delle modalità e delle procedure che sono definite negli
atti d’obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari,
nonché nella convenzione stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004
n. 315 convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005 n. 21.
1.
Ai sensi dell’articolo 8 del
regolamento, l’ammontare complessivo dell’incentivo spettante ad ogni impresa
in attuazione dall’art. 38 comma 5 della legge è costituito da un incentivo
base e da un incentivo premiante.
2.
L’incentivo base spettante
all’impresa è costituito dal prodotto della misura unitaria dell’incentivo base
e del numero dei treni km effettuati. La misura unitaria dell’incentivo base è
articolata secondo quanto riportato nell’allegato 1 ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 8 del regolamento ed è articolata in funzione della tipologia di
trasporto e del grado di bilanciamento del traffico, come definito dell’art. 2
del regolamento nonché della distanza tra origine e destinazione;
3.
L’incentivo premiante di cui
all’articolo 8 del regolamento è attribuito con cadenza annuale, a decorrere
dal secondo anno di validità del sistema incentivante di cui all’articolo 38
comma 5 della legge. L’assegnazione di una quota di risorse a titolo di
incentivo premiante ha luogo per ciascuna impresa qualora la quantità di
treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore, rispetto alla
quantità consuntivata nell’anno 2004, delle percentuali di cui all’allegato 2,
che riporta altresì la misura unitaria dell’incentivo premiante. L’incentivo
premiante è calcolato sull’incremento di treni km realizzati nel 2005 o nel
2006 rispetto al 2004, con le modalità ed alle condizioni di cui all’allegato
2.
4.
L’ammontare dell’incentivo
premiante erogabile per ciascun anno alla singola impresa è limitato al valore
massimo del 10% del valore erogato per l’incentivo base all’impresa stessa per
il medesimo anno.
(limiti di contribuzione
all’acquisto di beni di investimento; durata del periodo minimo di
inalienabilità e di utilizzo dei beni contribuibilii ai fini dello sviluppo del
trasporto di merci per ferrovia)
1. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento, gli
investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali
è possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti bene, nuovi di fabbrica
e purché ricadenti nelle condizioni previste dall’articolo 16 comma 3 del
regolamento:
a.
Locomotori per trazione o
manovra;
b.
Carri per trasporto combinato
accompagnato e non accompagnato;
c.
Carri cisterna per merci
pericolose;
d.
Casse mobili conformi alle
specifiche UIC/CEN
e.
Tank container per merci
pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;
f.
Gru semoventi per
movimentazione di UTI;
g.
Gru a portale.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del
regolamento, possono accedere ai contributi per l’acquisizione di locomotori
per trazione o manovra, di carri per trasporto combinato accompagnato e non
accompagnato nonché di carri cisterna per merce pericolose esclusivamente le
piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. La percentuale di contributo
sul prezzo di acquisizione, l’ammontare complessivo di risorse erogabili per
ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per bene, del
contributo alle spese sostenute nonché la durata del periodo di inalienabilità
ai sensi dell’articolo 13 del regolamento sono individuati nell’allegato 3,
fermo restando il valore della percentuale degli impegni quindicennali
riservata ai beni di investimento come previsto dall’articolo 7 comma 3 del
regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 13 commi 3 e 4 del
regolamento i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al
presente articolo non possono essere sottratti all’uso previsto e non possono essere
alienati per un numero di anni a decorrere dalla data di acquisto pari a quanto
stabilito nell’allegato 3. Qualora tali beni siano acquisiti mediante
operazioni di leasing Finanziario, la durata del leasing si estende al periodo
di non alienabilità del bene. Se la durata del leasing è inferiore al periodo
di non alienabilità, deve sussistere l’impegno del beneficiario del contributo
al rinnovo dell’operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al
riscatto del bene.
4.
Per la durata del periodo di
cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo
a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo l’impresa
trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un consuntivo
contenente l’indicazione dell’effettivo utilizzo dei beni acquisiti in rapporto
a quanto previsto per il corrispondente anno nel piano pluriennale di attività
di cui all’articolo 13 del regolamento.
(Misura delle risorse da destinare alle finalità di
cui all’articolo 38 comma 8 della legge ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del
regolamento)
1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonché
all’assistenza tecnica previsti dall’articolo 38 comma 8 della legge a supporto
della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo
articolo è destinato a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - un
ammontare di euro 3.290.625.00 pari allo 0.9% delle risorse di cui all’articolo
7 commi 1 e 2 del regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui
limiti di impegno di euro 219.375,00.
Al presente Decreto vistato e registrato dall’Organo
di controllo sulla legittimità degli atti sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Pietro Lunardi Domenico
Siniscalco
Roma, 19 maggio 2005
|
Tipologia di trasporto |
Incentivo unitario (Euro
per treno-chilometro) |
|
Trasporto combinato come definito dall’art. 2 del regolamento Trasporto di merci pericolose per ferrovia come definito
all’art. 2 del regolamento |
2,00 2,00 |
I valori riportati nella tabella soprastante sono
modificati come segue in dipendenza dalle distanze coperte dal trasporto nonché
del grado di bilanciamento dello stesso come definito all’articolo 2 del
D.P.R.:
1.
Qualora il percorso del treno
sia compreso fra i 50 ed i 400 km
Incentivo unitario modificato
= 2,00 * [1+(400-PF)/400] Euro dove:
PF = percorrenza ferroviaria
convenzionale in KM riferita all’intero percorso del treno comprendente anche
il percorso su rete estera. Per percorrenze comprese tra 50 e 100 Km si
considera, ai soli fini del calcolo dell’incentivo unitario modificato PF = 100
Km.
2.
Qualora su una o più
relazioni di traffico individuate da stessa origine e destinazione sia
consuntivato a fine anno, nell’ambito del singolo rapporto contrattuale tra
impresa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 9
del D.P.R., un bilanciamento delle unità di carico intermodali e delle
ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore
dell’incentivo unitario spettante all’impresa che ha effettuato il trasporto è
incrementato relativamente ai treni km di tali relazioni, di 0,50 Euro.
Allegato 2 – Valore unitario per treno-chilometro
dell’incentivo premiante; determinazione delle soglie minime di incremento
necessarie all’attivazione dell’incentivo premiante ai sensi dell’articolo 2.
|
Incremento
percentuale delle quantità di treni-chilometro effettuati dall’impresa
nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004, superato il quale si percepisce
l’incentivo premiante (1). |
Incremento percentuale delle
quantità di treni-chilometro effettuati dall’impresa nell’anno 2006 rispetto
all’anno 2004, superato il quale si percepisce l’incentivo premiante (2). |
Incentivo premiante (Euro per treno-chilometro) |
|
5% |
10,00% |
1,5 |
1)
L’incentivo premiante è
erogato per l’ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005 eccedenti il
valore relativo al 2004
2)
L’incentivo premiante viene
erogato per l’ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2006 eccedenti il
valore relativo al 2004 incrementato del 5%
|
Categoria di
beni: |
Percentuale di contributo
sul prezzo di acquisizione |
Ammontare
massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene (migliaia di
euro) |
Limite del contributo
per categoria di bene e per impresa (migliaia di euro) |
Durata del periodo
di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero
del leasing (numero di anni dalla data di acquisto) |
|
Locomotori
per trazione (1) |
7,5-15 |
10.250 |
5.125 |
10 |
|
Locomotori
per manovra (1) |
7,5-15 |
1.200 |
600 |
10 |
|
Carri per
trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1) |
7,5-15 |
10.500 |
5.250 |
7 |
|
Carri
cisterna per merci pericolose |
7,5-15 |
4.250 |
2.125 |
7 |
|
Casse mobili
UIC/CEN |
30 |
51.000 |
25.500 |
7 |
|
Tank
container per merci pericolose |
30 |
17.500 |
8.750 |
7 |
|
Gru semoventi
per la movimentazione di UTI |
30 |
6.500 |
3.250 |
5 |
|
Gru a portale
|
30 |
14.500 |
7.250 |
7 |
(1) – Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna
recante “Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione” si riferisce
alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si
riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese come definite dal
Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.