Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 26 maggio 2005

 

Circolare n. 61/2005

 

Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato strada-ferrovia e trasporto ferroviario di merci pericolose – Disposizioni applicative – D.P.R. n.340/2004 su G.U. n.60 del 14.3.2005 - Decreto Interministeriale del 19.5.2005.

 

E’ stato controfirmato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia Siniscalco il decreto interministeriale che fissa l’ammontare unitario degli incentivi al trasporto combinato di merci strada-ferrovia, secondo quanto previsto dall’articolo 38 della legge n.166/2002 che stanziò 365 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

 

Contributi all’esercizio - Il decreto ha fissato un incentivo unitario “base” – pari a 2 euro a treno/km – al quale potranno aggiungersi due maggiorazioni: la prima pari a 0,5 euro a treno/km qualora i volumi dei viaggi di andata e di ritorno nelle singole relazioni di traffico siano bilanciati (con un rapporto pari almeno al 75%) e la seconda variabile tra pochi centesimi di euro e 1,5 euro a treno/km spettante nel caso di trasporti combinati di breve distanza (da 50 a 400 km). Nel complesso le risorse destinate all’incentivo base sono pari a 155 milioni di euro.

Inoltre è stato previsto un incentivo “premiale” (cui non potrà essere destinato più del 7,5% delle risorse disponibili) nel caso di volumi di trasporto combinati crescenti nel 2005 e nel 2006 rispetto al 2004 rispettivamente del 5 e del 10%; in particolare, saranno riconosciuti 1,5 euro per ogni treno/km eccedente il valore relativo al 2004.

Si fa osservare come, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera h) del D.P.R. in oggetto, le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a trasferire parte degli incentivi sulle tariffe applicate alla clientela.

 

Contributi agli investimenti – Il 25% delle risorse disponibili, cioè circa 90 milioni di euro, sarà destinato ad agevolare l’acquisto anche in leasing di materiale rotabile e di attrezzature;in particolare saranno riconosciuti contributi che vanno dal 7,5 al 30% dei costi di acquisizione, con tetti massimi per azienda pari a 5.250.000 euro per l’acquisto di carri ferroviari e 25.500.000 perl’acquisto di casse mobili. Per esigenze di diritto comunitario, l’accesso ai finanziamenti per l’acquisto di locomotori e carri ferroviari è stato limitato alle piccole e medie imprese (imprese, con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 40 milioni di euro, che non siano partecipate per oltre il 25% da un’impresa di grandi dimensioni). Saranno finanziati gli investimenti effettuati a decorrere dall’1 gennaio 2004.

 

Presentazione delle domande - Le domande potranno essere presentate nei 60 giorni seguenti la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto (che attualmente è in fase di registrazione alla Corte dei Conti); le modalità di presentazione delle domande, fissate dal D.P.R. indicato in oggetto, saranno compiutamente illustrate da una circolare ministeriale in corso di emanazione.

Tutte le domande presentate regolarmente saranno ammesse ai benefici; qualora le richieste dovessero superare le risorse disponibili, gli importi unitari degli incentivi saranno proporzionalmente ridotti.

 

Atto d’obbligo – Per beneficiare degli incentivi all’esercizio le imprese richiedenti dovranno stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un apposito “atto d’obbligo” con il quale si impegneranno ad effettuare fino al 2006 un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose; per treni completi si intendono quelli in cui almeno il 30% della massima lunghezza ammessa dalla linea, ovvero il 30% della massa trainabile dal locomotore sia costituita da carri ferroviari carichi.

Per agevolare l’atto d’obbligo da parte delle imprese, è stato disposto che l’impegno si considera rispettato quando sia stato raggiunto almeno il 90 per cento del traffico dichiarato e che - per contro - i contributi verranno riconosciuti anche sugli ammontari di traffico eccedenti quello dichiarato fino ad un massimo del 30 per cento.

E’ evidente come per il 2004 e per lo stesso 2005 l’assunzione dell’atto d’obbligo sia divenuto un fatto formale.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.8/2005

 

Allegati due

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 60 del 14.3.2005 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. 340

Regolamento  recante  disciplina  delle  agevolazioni  tariffarie, in
materia   di  servizio  di  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  e
dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato
e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto
2002, n. 166.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 

                               Capo I

                       DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di
incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonche' il sistema
delle  agevolazioni  tariffarie  in  materia  di servizi di trasporto
ferroviario di viaggiatori.
 
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166;
    b) «agevolazione  tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria
a  rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie
di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;
    c) «impresa  ferroviaria»:  qualsiasi  impresa privata o pubblica
avente  sede  legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed
avente  titolo  ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale,
la  cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi di
trasporto  di  merci  o  di  persone  per  ferrovia  e che garantisce
obbligatoriamente  la  trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
    d) «impresa»:  impresa individuale, o in forma societaria, o loro
consorzi,  costituiti  ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile,
regolarmente  costituiti  ed  aventi  sede  legale in uno degli Stati
membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di
merci  ai  sensi  del  comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto
proprio  o  di  terzi.  Ai  sensi  della  decisione della Commissione
europea  C(2003)  4358  del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di
reciprocita',  anche  le  imprese svizzere che operano sul territorio
italiano;
    e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il
rimorchio,  il  semirimorchio  con o senza veicolo trattore, la cassa
mobile  o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del
tragitto  su  strada  e  l'altra  parte per ferrovia senza rottura di
carico;
    f) «trasporto  ferroviario  di merci pericolose»: il trasporto di
merci,  anche  in  carri  tradizionali,  classificate dal regolamento
internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);
    g) «trasporto  accompagnato»:  trasporto  di  merci,  caricate su
veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci  su strada, mediante carri
ferroviari speciali;
    h) «treno    completo»:   treno   commissionato   ad   un'impresa
ferroviaria  da  un'unica  impresa,  la  cui  composizione  di  carri
ferroviari  carichi  o  di  carri  cisterna per il trasporto di merci
pericolose  raggiunga  almeno  il  trenta  per  cento  della  massima
lunghezza  ammessa  dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta
per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;
    i) «utente  del  trasporto»:  impresa, come definita ai sensi del
presente  articolo,  per  il  cui  conto viene svolto il trasporto di
merci  per  ferrovia  in quanto titolare della proprieta' della merce
per la quale il trasporto e' effettuato;
    l) «grado  di  bilanciamento  del  traffico»: il rapporto, su una
determinata   relazione,  valutato  su  base  annua  ed  espresso  in
percentuale,  fra  le  unita'  intermodali ed i carri cisterna per il
trasporto  di  merci  pericolose  trasportate da ciascuna impresa nel
verso  di  percorrenza  meno carico di unita' e le unita' trasportate
nel verso maggiormente carico.
 
 
                               Art. 3.
          Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
  1.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti,  disciplinera'  l'accesso  dei  veicoli stradali, nei giorni
festivi  e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di
favorire  il  trasporto  combinato  delle  merci e il trasporto delle
merci pericolose per ferrovia.

 

                                Capo II

                        AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

                              Art. 4.
Agevolazioni   tariffarie   in   materia   di  trasporto  ferroviario
                             passeggeri
  1.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno successivo alla data di
emanazione  della deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni
tariffarie  per  il  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  previste
dall'articolo  2  del  decreto  del Ministro dei trasporti n. 1-T del
3 gennaio 1990 sono soppresse.
  2.  A  decorrere  dalla  medesima  data  le Amministrazioni statali
competenti  regolano  direttamente, mediante convenzioni da stipulare
con  le  imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare
in relazione a:
    a) categorie   sociali   meritevoli   di  tutela,  in  attuazione
dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformita' con i principi
di solidarieta' e di sostegno sanciti nella Costituzione;
    b) funzioni  o  istituzioni  di utilita' collettiva che rientrano
nella   competenza  dello  Stato  a  norma  dell'articolo  117  della
Costituzione.
  3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  regolamento  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  previo  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, ed in conformita' ai principi di
cui  agli  articoli 73  e  87  del  Trattato  sull'Unione europea del
7 febbraio  1992,  procede  ad  individuare le categorie dei soggetti
beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione.
In sede di prima applicazione puo' procedere mediante revisione delle
previsioni  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro dei
trasporti  n.  1-T  del  3 gennaio  1990,  di cui al comma 1. Il CIPE
provvede  altresi'  a  quantificare  le  risorse  da  destinare  alle
Amministrazioni  competenti,  a  valere  sul  capitolo  1542  (U.P.B.
3.1.2.8  -  Ministero  economia e finanze) del bilancio di previsione
annuale dello Stato.
  4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli
obblighi  di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
1191/69  del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni
da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.
  5.  Fino  alla  stipulazione  delle  convenzioni di cui al presente
articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il
trasporto  ferroviario  di viaggiatori, come regolata con i contratti
di servizio o con le convenzioni in vigore.

 

                               Capo III

       DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

                               Art. 5.
                   Principi di riequilibrio modale
  1.  Gli  incentivi  oggetto  del  presente Capo sono destinati allo
sviluppo di attivita' imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio
modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.

 

 

                              SEZIONE I

Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

                               Art. 6.
    Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
  1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti procede ad
elaborare  il  Piano  per  l'istituzione  di  uno  o  piu' sistemi di
incentivazione  all'utilizzo  del  trasporto  di  merci per ferrovia,
individuando   le  risorse  necessarie  in  aggiunta  a  quelle  rese
disponibili dall'articolo 38 della legge.
  2.  I  sistemi  di  incentivazione  di  cui  al  presente  articolo
rispondono a criteri di non discriminatorieta', equita', trasparenza.
La   misura   dell'incentivazione  non  puo'  essere  superiore  alla
differenza  del  valore  monetario  dei  costi  esterni imputabili al
trasporto  di  merci  su  strada  e  dei  costi esterni imputabili al
trasporto  di merci su ferro, ed entro questi limiti e' articolata in
modo  da  massimizzare  l'efficacia del sistema di incentivazione che
consiste  nell'aumento  ovvero nel contenimento della riduzione della
quota di merci trasportate per ferrovia.
  3.  I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o
piu' delle seguenti variabili:
    a) tariffe applicate all'utente del trasporto;
    b) livello della qualita' dei servizi offerti;
    c) dotazione  di  beni  durevoli  utilizzati per la produzione di
servizi di trasporto di merci per ferrovia.
  4.  Il Piano di cui al comma 1 e' sottoposto alla valutazione della
Commissione  europea,  ai  sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999.

 

                           SEZIONE II

Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasporto

ferroviario di merci pericolose

                               Art. 7.
Individuazione   delle   risorse   da   destinare   ai   sistemi   di
  incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge
  1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo
del  trasporto  merci  per  ferrovia,  con particolare riferimento al
trasporto  combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le
autostrade  viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge
1° agosto  2002,  n.  166,  sono destinate per il cinquanta per cento
agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
  2.  Tenuto  conto  di  quanto  stabilito  al  comma 1  e  di quanto
stabilito  dal  comma 7  dell'articolo 38 della legge, il venticinque
per  cento  del  Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge
stessa,  e'  destinato  a  contributi  per  gli  investimenti  per lo
sviluppo  del  trasporto  ferroviario  delle  merci,  con particolare
riferimento  al  trasporto  combinato  e  di merci pericolose ed agli
investimenti per autostrade viaggianti.
  3.  Un  ammontare  non superiore all'uno per cento delle risorse di
cui   ai  commi 1  e  2  e'  destinato  al  finanziamento,  ai  sensi
dell'articolo  38,  comma 8, della legge, degli incarichi di studio e
di  consulenza  per  elaborare  studi  di  settore  a  supporto della
definizione  degli  interventi  dello Stato disciplinati dallo stesso
articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative
procedure.
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti provvede
all'individuazione  di  modalita' operative che consentano di rendere
disponibili,  nel  triennio  di attuazione degli interventi di cui al
presente  articolo,  le  risorse  di  cui al comma 6 dell'articolo 38
della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti
di  credito,  al  fine  di  garantire il perseguimento ottimale delle
finalita' di cui al medesimo articolo 38.
 
                               Art. 8.
Criteri  e  modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al
                comma 5 dell'articolo 38 della legge
  1.  Ai  sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del
contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  in  funzione  del  limite  massimo  di risorse a tale scopo
destinate dall'articolo 7, comma 1.
  2.  La  misura  degli  incentivi  di cui al comma 1 non puo' essere
superiore  alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra
il  trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed
e' articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di
incentivazione  al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei
fondi,  con  effettiva  riduzione  dei  costi di accesso al trasporto
ferroviario per gli utenti del trasporto.
  3.  La  misura  degli  incentivi  di  cui  al  presente articolo e'
costituita  da  un  incentivo  base  e  da  un  incentivo  premiante.
L'incentivo  base  e'  articolato  in  funzione  della  tipologia  di
trasporto,  della  distanza tra origine e destinazione e del grado di
bilanciamento    del   traffico.   L'incentivo   premiante   consiste
nell'assegnazione  di  una quota di fondi da corrispondere a ciascuna
impresa   a   fronte  dell'incremento,  valutato  annualmente,  delle
quantita'  annue  di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato
attraverso  il  raffronto  con valori omogenei relativi ad un periodo
base.
  4.  La  quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5
dell'articolo  38  della  legge  e'  attribuita in via prioritaria, e
comunque   in  misura  non  inferiore  all'ottantacinque  per  cento,
all'attribuzione dell'incentivo base.
  5.  Accedono  all'attribuzione  dell'incentivo  i  treni-chilometro
effettuati  per  ritorni o riposizionamento delle unita' di trasporto
intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose,
nonche'  di  autocarri,  rimorchi  e semirimorchi con o senza veicolo
trattore.
  6.  L'ammontare  di risorse da destinare all'incentivo premiante e'
individuato  annualmente,  per  gli anni 2005 e 2006, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti
dal comma 4.
  7.  Non  e'  ammesso  il  cumulo,  per il medesimo trasporto, degli
incentivi  concessi  ai sensi del presente articolo con gli incentivi
previsti  da  altre  disposizioni  vigenti  in Italia, fatte salve le
agevolazioni  fiscali  di tipo generale, nonche' gli altri sistemi di
incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.
 
                               Art. 9.
Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
  1.  Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e con imprese ferroviarie a
realizzare   un  quantitativo  minimo  annuo  di  treni  completi  di
trasporto  combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006,
e'  riconosciuto  un  contributo  in  funzione  dei  treni-chilometro
effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.
  2.  L'impegno  di  cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'  risultare da apposito atto
d'obbligo,  in  forza  del  quale  l'impresa  dichiara  l'entita' del
quantitativo  minimo,  per  il triennio di riferimento e distinto per
ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci
pericolose  che  l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle
corrispondenti  quantita'  complessive  di  treni-chilometro.  L'atto
d'obbligo  regola  i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa e'
tenuta  a  rispettare e disciplinando le modalita' di dimostrazione e
verifica  dei predetti obblighi, nonche' le condizioni e modalita' di
erogazione  degli  incentivi  e  i  casi  di decadenza dal diritto di
attribuzione degli incentivi stessi.
  3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovra' essere preceduta da
apposita  istanza  di  ammissione  all'incentivo,  redatta  in lingua
italiana  ed  a  firma  del  legale  rappresentante  dell'impresa  da
presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto  ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazione
della   tipologia   di   trasporto   e   corredata   dalla   seguente
documentazione:
    a) certificato  di  iscrizione  dell'impresa  presso la Camera di
commercio,  rilasciato  anche  ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e  successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti
degli Stati membri dell'Unione europea;
    b) dichiarazione   di   non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo  11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358.  Alle  imprese  aventi  sede  legale  in  uno  degli altri Paesi
dell'Unione  europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso
decreto;
    c) dichiarazione  firmata  dal legale rappresentante dell'impresa
circa  il  rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti
la sicurezza sul lavoro;
    d) indicazione   del   quantitativo   di  treni  completi  e  dei
corrispondenti   treni-chilometro   per  i  quali  l'impresa  intende
impegnarsi  per ciascuno degli anni del triennio, nonche' descrizione
dettagliata  dei  servizi  per  i  quali  l'impresa  intende accedere
all'erogazione degli incentivi;
    e) copia  del  contratto  stipulato  con  le imprese ferroviarie,
contenente  anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di
standard   minimi  di  qualita',  con  particolare  riferimento  alla
regolarita',   alla  puntualita'  e  all'affidabilita',  che  vengono
garantiti  al  contraente, nonche' i correlati sistemi risarcitori da
applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard;
    f) dichiarazione   di   aver   proceduto  alla  stipulazione  del
contratto  di  cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di
mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;
    g) dichiarazione   di   non   beneficiare   di   altre  forme  di
incentivazione ai sensi dell'articolo 8;
    h) se  l'impresa non e' utente del trasporto: dichiarazione dello
schema  tariffario  applicato,  con  contestuale individuazione delle
riduzioni  tariffarie  che  l'impresa  si  obbliga  ad applicare alla
clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa e' tenuta a
destinare  a  favore  dei  suoi  clienti  una riduzione delle tariffe
applicate  almeno  pari  all'ammontare  degli  incentivi percepibili,
relativi  alla  componente dell'incentivo base non legata al grado di
bilanciamento,  tenendo  conto  della  variazione delle componenti di
costo;
    i) dichiarazione  con  cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle
prescrizioni,  comunitarie  e  nazionali,  previste  dalla  normativa
vigente,  in  particolare  in  materia di concorrenza tra imprese; le
imprese  che  siano  soggette  a  un'influenza  dominante da parte di
un'impresa  ferroviaria  si  obbligano  a  tenere  evidenza contabile
separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione;
    l) descrizione  degli  effetti  derivanti  dall'erogazione  degli
incentivi,  in  termini  di  utilizzo  del  trasporto per ferrovia in
relazione  alle  quantita'  di  treni  completi e di treni-chilometro
effettuati  negli  anni  2002  e  2003  per le tipologie di trasporto
incentivate.
  4.  Il contratto con le imprese ferroviarie puo' prevedere anche la
facolta' di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facolta' potra'
essere  esercitata,  purche'  il  beneficiario  costituisca  un nuovo
contratto,  per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per
la  realizzazione  del  medesimo  quantitativo  minimo annuo di treni
completi  e  di  treni-chilometro  di  trasporto combinato o di merci
pericolose,  e  previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi
del comma 3, lettera f).
 
                              Art. 10.
Criteri  e  modalita'  per la corresponsione dell'incentivo di cui al
comma 5  dell'articolo  38  della  legge  e  decadenza dal diritto di
                        percepire l'incentivo
  1.  Se  per  ciascun  anno l'impresa ha effettuato una quantita' di
treni  completi  e  di  treni-chilometro  superiore a quella definita
contrattualmente,  l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno
include  anche  l'incentivazione  delle eccedenze, entro il limite di
1,3  volte rispetto alla quantita' annua di treni-chilometro definita
contrattualmente,   nonche'   l'ulteriore   contributo   relativo  al
meccanismo premiante, ove spettante.
  2.  Qualora,  a  consuntivo  di  ciascun  anno  del  triennio venga
accertato  che  l'impegno  contrattuale  assunto dall'impresa non sia
stato  onorato  per  almeno  il novanta per cento del quantitativo di
treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto
all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.
  3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia
del  novanta  per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da
parte   dell'impresa,   di   idonea  documentazione  a  supporto,  si
considerano   come   effettuati   i   treni  completi  e  i  relativi
treni-chilometro  non  realizzati  per  cause di forza maggiore e per
scioperi.
 
 
                              Art. 11.
                            Monitoraggio
  1.  Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che
ha   sottoscritto  un  atto  d'obbligo  ai  sensi  dell'articolo  10,
trasmette  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti una
dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le
lettere   di   vettura   comprovanti   i  treni  effettuati,  nonche'
l'eventuale  documentazione  ai  sensi dell'articolo 10, comma 4, con
modalita' che saranno definite nell'atto d'obbligo.
  2.  E'  esclusa  l'erogazione  di  incentivazioni premianti laddove
l'incremento  delle quantita' di trasporto merci sia solo figurativo,
in   quanto   dipendente   da  operazioni  societarie  di  fusioni  o
incorporazioni  di  aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese
dovranno   dichiarare  che  non  sono  intervenute,  nel  periodo  di
riferimento,  operazioni  comportanti  aumenti  solo figurativi delle
quantita' di trasporto merci.
  3.  Le  imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente  i  dati  e le informazioni che saranno richiesti dai
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
                              Art. 12.
Variazione  della  misura  unitaria  dell'incentivo di cui al comma 5
                    dell'articolo 38 della legge
  1.   Le   misure  unitarie  dell'incentivo  base  e  dell'incentivo
premiante  stabilite  con  il  decreto di cui all'articolo 8, possono
essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora  subentrino  variazioni  degli  elementi  in base ai quali e'
determinata  la  misura  degli  incentivi stessi. Il medesimo decreto
puo'  definire  altresi' le condizioni e i limiti di riprogrammazione
delle  quantita'  di  treni  completi  e  di  treni-chilometro per il
trasporto  combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a
realizzare per le annualita' residue del contratto.

 

                             SEZIONE III

Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci
per ferrovia

                              Art. 13.
              Contributi alle imprese per investimenti
  1.  Con  il  medesimo  decreto  ministeriale di cui all'articolo 8,
comma 1,  sono  individuate le categorie dei beni di investimento per
lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali e' possibile
accedere  ai  contributi,  nei limiti delle risorse definite ai sensi
dell'articolo  7. Lo stesso decreto individua altresi' la percentuale
massima   contribuibile   del   prezzo   del  bene  di  investimento,
l'ammontare  di  risorse  destinabili alla contribuzione per ciascuna
categoria  di  beni, nonche' un limite per soggetto richiedente e per
categoria di beni.
  2.  Ai  contributi  di cui al presente articolo possono accedere le
imprese  e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le
imprese  ferroviarie,  le  imprese  di  autotrasporto, le imprese che
gestiscono   terminal  ferroviari  intermodali,  nonche'  le  imprese
proprietarie  di  materiale  rotabile  trainato che acquistano, anche
mediante  operazioni  di leasing finanziario, beni di investimento da
destinare  ed  utilizzare  in  Italia  per lo sviluppo dei servizi di
trasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobili
per  collegamenti  transfrontalieri  ed internazionali con partenza o
arrivo  in  Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi
sede  legale  in  un  Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia
qualora  oggetto  della  contribuzione  siano  i locomotori e i carri
ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di
tale  tipologia  di beni per gli operatori del settore, il contributo
e'  riconoscibile  esclusivamente  alle piccole e medie imprese, come
definite  dall'Allegato  1  del  regolamento  (CE)  n.  70/2001 della
Commissione,  del  12 gennaio  2001,  ed  alle  condizioni ed entro i
limiti  previsti  dall'articolo  4  del  predetto regolamento. Per le
restanti  categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo
non  potranno  essere  superiori  al  trenta  per  cento del costo di
acquisizione del bene.
  3.  I  beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al
presente  articolo  non  possono essere sottratti all'uso previsto ai
fini  dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono
essere  alienati  per  il  numero  di anni, a decorrere dalla data di
acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
  4.   Nel  caso  di  acquisizione  mediante  operazione  di  leasing
finanziario:
    a) la  durata  del leasing dovra' estendersi per l'intero periodo
di  non  alienabilita' del bene, indicato nel decreto di cui al comma
1.  Tuttavia  potra'  prevedersi  anche  durata  inferiore qualora il
soggetto   beneficiario   del   contributo   si  impegni  al  rinnovo
dell'operazione  finanziaria,  alla  scadenza, per il periodo residuo
ovvero al riscatto del bene;
    b) l'entita'   dei   canoni  anticipati,  al  netto  della  quota
interessi, non potra' essere inferiore all'importo del contributo.
  5.  Non  e'  ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi
concessi  ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da
altre  disposizioni  vigenti  in  Italia, fatte salve le agevolazioni
fiscali di tipo generale.
  6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
decreto  di  cui  al  comma 1,  i  soggetti che intendono accedere ai
contributi   di  cui  al  presente  articolo  presentano  istanza  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, redatta in lingua
italiana   ed   a   firma  del  legale  rappresentante  del  soggetto
imprenditoriale. L'istanza e' corredata di:
    a) certificato  di  iscrizione  dell'impresa  presso la Camera di
commercio,  rilasciato  anche  ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e  successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti
degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' idonea documentazione
da  cui  risulti  l'espletamento  di  una  delle  attivita' di cui al
comma 2;
    b) dichiarazione   di   non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo  11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle
imprese  aventi  sede  legale  in  uno  degli altri Paesi dell'Unione
europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
    c) piano    pluriennale   di   attivita',   contenente   altresi'
l'indicazione  dettagliata degli investimenti programmati per i quali
e' richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonche'
le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai
fini del riequilibrio modale;
    d) indicazione  dei costi di acquisizione dei beni per i quali e'
richiesta  la  contribuzione,  corredata  da  opportune  indagini  di
mercato.
  7.  I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti
i  soggetti  che  ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti
stabiliti  nel  presente articolo. Se le richieste di contributi, per
una  categoria  di  beni,  risultano superiori alla disponibilita' di
risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese
proporzionalmente  alle  quantita'  che  sarebbero state assegnate in
presenza  delle  intere  somme  necessarie.  Prima  del  riparto,  le
eventuali  eccedenze  di somme relative alle categorie di beni per le
quali   le   richieste   non   saturano  le  disponibilita'  verranno
distribuite  alle  categorie  di  beni  di cui al periodo precedente,
mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.   La  ripartizione  delle  somme  recuperate  e'  effettuata
incrementando,   per  le  singole  categorie  per  le  quali  si  sia
verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene,
di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti
con il decreto di cui al comma 1.
  8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i
contributi  per  investimenti  ai  sensi  del  presente  articolo, il
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio
decreto,  alla  riapertura  dei  termini  per  la presentazione delle
istanze di accesso ai contributi.
  9.   L'attribuzione   dei   contributi   e'  disciplinata  mediante
convenzione  tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
i  soggetti  di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita' di
erogazione  ed  eventuale  revoca  dei  contributi, in relazione allo
stato  di  realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla
percentuale  di  contribuzione  a carico dello Stato ed ai vincoli di
utilizzo   dei   beni  ed  alle  relative  garanzie,  specificando  i
meccanismi  sanzionatori  per  il  caso  di totale o parziale mancato
utilizzo  dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza
ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

 

                              SEZIONE IV

Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e
                      accompagnato delle merci.

                              Art. 14.
Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo
                           38 della legge
  1.  Le  risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono
destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il
triennio  2004-2006,  da accordi di programma stipulati, per la parte
pubblica,   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
congiuntamente  con  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e,  per  la parte privata, da imprese ferroviarie, previo
accordo con le imprese di settore.
  2.  Gli  accordi di programma di cui al presente articolo hanno per
oggetto  progetti  di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o
non  accompagnato  finalizzati  a  ridurre la congestione stradale, a
migliorare  le  prestazioni  ambientali  del sistema di trasporti e a
potenziare  il  trasporto  combinato,  contribuendo  ad un sistema di
trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
  3. Puo' essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma
un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:
    a) azione  di  trasferimento modale, finalizzata al trasferimento
di  merci  dal  trasporto interamente su gomma al trasporto combinato
mediante  l'attivazione  di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo
di servizi gia' esistenti;
    b) azione  innovativa  mirante a superare le barriere strutturali
presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare
l'efficienza  della  catena del medesimo trasporto, in riferimento ad
uno  o  piu'  dei  seguenti  aspetti:  logistica, tecnologia, metodi,
attrezzature, prodotti o servizi forniti;
    c) azione  innovativa  volta a migliorare la cooperazione al fine
di  ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro
nella  catena  del  trasporto  combinato, tenuto conto delle esigenze
logistiche.
  4.  I  progetti  di  cui al presente articolo possono accedere alla
stipulazione dell'accordo di programma purche':
    a) non  comportino  distorsioni  di  concorrenza  fra  servizi di
trasporto   alternativi  al  solo  trasporto  su  strada,  in  misura
contraria  all'interesse  generale  sia  nazionale sia comunitario. A
tale   fine,   l'intensita'   dell'aiuto  deve  essere  proporzionale
all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;
    b) siano   finalizzati   ad  un  trasferimento  tra  modi  reale,
misurabile, sostenibile;
    c) consistano   in   azioni   che,   sulla   base  di  previsioni
realistiche,   risultino  economicamente  valide  successivamente  al
periodo di validita' dell'accordo di programma.
  5.  La  selezione  dei progetti e' effettuata, previa pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana di un invito a
presentare  offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  da  una  Commissione  nominata  dal
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituita  da
rappresentanti  dei  Ministeri  competenti  ai  sensi  del  comma  1.
L'invito  a  presentare  offerte  indica  i  casi di esclusione dalla
partecipazione  alla  selezione  previsti  dalla  normativa vigente e
contiene  ulteriori  specificazioni  di  quanto disposto dal presente
articolo,  ai  fini  del  procedimento  di selezione dei progetti. La
selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza
dei  progetti  proposti,  nonche'  del contributo dei progetti stessi
alla  riduzione  della  congestione  stradale  e  allo  sviluppo  del
trasporto  combinato.  Nel procedimento di selezione dei progetti, la
Commissione  di  cui al presente comma puo' avvalersi dell'assistenza
di  uno  o  piu'  soggetti  esterni  alle Amministrazioni procedenti.
L'avvenuta  selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizia
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
  6.   Ciascuna   impresa   ferroviaria  interessata  presentera'  un
fascicolo  di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti
informazioni:
    a) obiettivo   del   progetto   e  individuazione  delle  imprese
coinvolte;
    b) descrizione  dell'attivita'  nella quale il progetto consiste,
con  l'indicazione,  anche,  delle  caratteristiche  qualitative  del
servizio;
    c) descrizione   del   segmento   di   mercato   di  riferimento;
indicazione  dell'utenza  potenziale  del  servizio  e dei prezzi che
saranno applicati;
    d) previsioni   economico-finanziarie   del  progetto:  introiti,
costi, redditivita';
    e) dimostrazione  della necessita' di co-finanziamento pubblico e
indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;
    f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:
      1) trasportistico,  con  l'indicazione degli effetti in termini
di   sviluppo   del   trasporto  combinato  anche  in  rapporto  alla
concorrenza  tra  i  diversi  modi,  ai  sensi di quanto previsto dal
comma 4, lettera a);
      2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della
congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;
      3)  eventuali  ulteriori  effetti  che  possano  derivare dalla
realizzazione del progetto.
  7.  I  fondi  per gli accordi di programma selezionati ai sensi del
comma 5  sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul
territorio  nazionale  dall'impresa  ferroviaria  sottoscrivente, nel
triennio   di  riferimento.  Il  contributo  finanziario  complessivo
nazionale  e  comunitario  per i servizi oggetto dei predetti accordi
non  puo'  comunque essere superiore al trenta per cento per il primo
anno,  al  venticinque  per cento per il secondo e al venti per cento
per  il  terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie
alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:
    a) i  costi  di locazione, leasing o ammortamento delle unita' di
trasporto combinato;
    b) i    costi    di   locazione,   leasing   o   ammortamento   e
dell'adeguamento   necessario   per   realizzare   il   progetto,  in
riferimento al materiale rotabile;
    c) le  spese  di  investimento  e i costi di locazione, leasing o
ammortamento  del  materiale  atto  a  consentire il trasbordo tra la
ferrovia e gli altri modi;
    d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;
    e) le  spese  relative  all'applicazione commerciale di tecniche,
tecnologie  o  materiali  preventivamente  testati  e  approvati,  in
particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;
    f) i   costi  relativi  alla  formazione  del  personale  e  alla
diffusione  dei  risultati del progetto, nonche' i costi delle misure
d'informazione   e   di   comunicazione  adottate  per  rendere  noti
all'industria  dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto
combinato predisposti.
  8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma
ai  sensi  del  presente  articolo  si  obbligano  a  tenere evidenza
contabile  separata in relazione alle attivita' oggetto dell'accordo.
Le  medesime  imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei
servizi  oggetto  dell'accordo  abbiano  necessita'  di  avvalersi di
servizi  prodotti  da  soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei
predetti  servizi  mediante  procedura  di  selezione ovvero mediante
idonea indagine di mercato.
 
                              Art. 15.
Progetto   di   autostrada   ferroviaria   alpina   sulla  direttrice
                           Aiton-Orbassano
  1.  A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della
legge  e'  finanziato,  in  via  prioritaria,  l'accordo di programma
attuativo  del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina
sulla  direttrice  Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito
nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle
condizioni e secondo le modalita' ivi previste.
 
 
                              Art. 16.
                      Norme di prima attuazione
  1.  Per  le  imprese  che  sottoscrivono  l'atto  d'obbligo  di cui
all'articolo  9,  gli  incentivi  di  cui al comma 5 dell'articolo 38
della  legge  sono  erogati,  per  i  treni-chilometro effettuati dal
1° gennaio   2004   alla   data  della  stipula  dell'atto  d'obbligo
subordinatamente   alla  sussistenza  di  contratti  con  le  imprese
ferroviarie  per  il  relativo  servizio  nel periodo di riferimento,
nonche'  alla  dimostrazione  dei treni completi e dei corrispondenti
treni-chilometro effettivamente realizzati.
  2.   Per   le  imprese  che  non  siano  in  grado  di  fornire  la
dimostrazione  di  cui  al  comma 1  relativa  ai  treni  completi  e
treni-chilometro,  per  il  periodo  dal 1° gennaio 2004 alla data di
stipulazione   dell'atto   d'obbligo,  l'ammissione  ai  benefici  e'
limitata   al   periodo  di  riferimento  effettivamente  considerato
dall'atto d'obbligo sottoscritto.
  3.   Ai   contributi  di  cui  all'articolo  13  sono  ammessi  gli
investimenti  concernenti  anche  beni acquistati dal 1° gennaio 2004
alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche'
risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti
nel medesimo articolo 13.
  4.  Agli  incentivi  di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge
sono   ammessi   anche   i   treni-chilometro   relativi  a  progetti
selezionati,  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione
abbia  gia'  avuto  inizio  a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche'
risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.
 
                              Art. 17.
                            Norme finali
  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti effettua il
monitoraggio  periodico  dei  risultati  dello sviluppo del trasporto
merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra
di  sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione
alle   previsioni   di  cui  all'articolo  6,  comma 1.  In  caso  di
rinnovazioni  o  integrazioni  dei  benefici  di cui all'articolo 38,
commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sara' sottoposto ai
relativi adeguamenti.
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti effettua
controlli,    anche    a    campione,    sulla    veridicita'   delle
autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e
dalle  imprese  ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi
di  cui  al  presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero puo'
acquisire  informazioni  presso  ogni altra Amministrazione pubblica,
nonche'  effettuare  verifiche,  ispezioni e controlli anche mediante
accesso   diretto   alle   sedi  delle  predette  imprese  e  imprese
ferroviarie,  e  puo'  altresi'  acquisire,  anche  presso  terzi, la
documentazione  inerente  alle  attivita'  oggetto di incentivazione.
Qualora   dall'attivita'   di  controllo,  comunque  effettuata,  sia
accertata  la  non  veridicita'  delle  informazioni  prodotte  dalle
imprese,  queste  ultime  decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di
quanto  previsto  dall'articolo  75  del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo   76   del   medesimo   decreto  del  Presidente  della
Repubblica.
  3.  Le  disposizioni  di cui al presente regolamento, riferite alle
imprese  aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano
ove  compatibili  alle  imprese  aventi sede in Svizzera, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
                              Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004
 
                              CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
 
 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

emana il seguente Decreto:

Articolo 1

(Finalità)

Il presente Decreto individua la misura unitaria degli incentivi da attribuire ai sensi dell’articolo 38 comma 5 della legge come disciplinata dall’articolo 8 del regolamento, nonché, con riferimento alla contribuzione, i beni di investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge sui beni di investimento contribuibili, la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene, l’ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per categoria di beni nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento. Il presente Decreto individua altresì la misura delle risorse da destinare alle finalità di cui l’articolo 38 comma 8 della legge.

 

2. La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 è riferita ai valori unitari degli ammontari che la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005 n. 21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio di attuazione degli interventi a valere sul fondo di cui all’articolo 38 comma 6 della legge.

3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo svincolo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle modalità e delle procedure che sono definite negli atti d’obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari, nonché nella convenzione stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315       convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005 n. 21.

 

                                           Articolo 2

(Misura degli incentivi di cui all’articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto 2002 n. 166)

1.     Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento, l’ammontare complessivo dell’incentivo spettante ad ogni impresa in attuazione dall’art. 38 comma 5 della legge è costituito da un incentivo base e da un incentivo premiante.

2.     L’incentivo base spettante all’impresa è costituito dal prodotto della misura unitaria dell’incentivo base e del numero dei treni km effettuati. La misura unitaria dell’incentivo base è articolata secondo quanto riportato nell’allegato 1 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 del regolamento ed è articolata in funzione della tipologia di trasporto e del grado di bilanciamento del traffico, come definito dell’art. 2 del regolamento nonché della distanza tra origine e destinazione;

3.     L’incentivo premiante di cui all’articolo 8 del regolamento è attribuito con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di validità del sistema incentivante di cui all’articolo 38 comma 5 della legge. L’assegnazione di una quota di risorse a titolo di incentivo premiante ha luogo per ciascuna impresa qualora la quantità di treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore, rispetto alla quantità consuntivata nell’anno 2004, delle percentuali di cui all’allegato 2, che riporta altresì la misura unitaria dell’incentivo premiante. L’incentivo premiante è calcolato sull’incremento di treni km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto al 2004, con le modalità ed alle condizioni di cui all’allegato 2.

4.     L’ammontare dell’incentivo premiante erogabile per ciascun anno alla singola impresa è limitato al valore massimo del 10% del valore erogato per l’incentivo base all’impresa stessa per il medesimo anno.

 

                                       Articolo 3

(limiti di contribuzione all’acquisto di beni di investimento; durata del periodo minimo di inalienabilità e di utilizzo dei beni contribuibilii ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per ferrovia)

1. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento, gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali è possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti bene, nuovi di fabbrica e purché ricadenti nelle condizioni previste dall’articolo 16 comma 3 del regolamento:

a.     Locomotori per trazione o manovra;

b.     Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;

c.     Carri cisterna per merci pericolose;

d.     Casse mobili conformi alle specifiche UIC/CEN

e.     Tank container per merci pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;

f.     Gru semoventi per movimentazione di UTI;

g.     Gru a portale.

      Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del regolamento, possono accedere ai contributi per l’acquisizione di locomotori per trazione o manovra, di carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato nonché di carri cisterna per merce pericolose esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

2. La percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione, l’ammontare complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per bene, del contributo alle spese sostenute nonché la durata del periodo di inalienabilità ai sensi dell’articolo 13 del regolamento sono individuati nell’allegato 3, fermo restando il valore della percentuale degli impegni quindicennali riservata ai beni di investimento come previsto dall’articolo 7 comma 3 del regolamento.

3.     Ai sensi dell’articolo 13 commi 3 e 4 del regolamento i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all’uso previsto e non possono essere alienati per un numero di anni a decorrere dalla data di acquisto pari a quanto stabilito nell’allegato 3. Qualora tali beni siano acquisiti mediante operazioni di leasing Finanziario, la durata del leasing si estende al periodo di non alienabilità del bene. Se la durata del leasing è inferiore al periodo di non alienabilità, deve sussistere l’impegno del beneficiario del contributo al rinnovo dell’operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.

4.     Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo l’impresa trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un consuntivo contenente l’indicazione dell’effettivo utilizzo dei beni acquisiti in rapporto a quanto previsto per il corrispondente anno nel piano pluriennale di attività di cui all’articolo 13 del regolamento.

 

                                            Articolo 4

(Misura delle risorse da destinare alle finalità di cui all’articolo 38 comma 8 della legge ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del regolamento)

1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonché all’assistenza tecnica previsti dall’articolo 38 comma 8 della legge a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo articolo è destinato a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - un ammontare di euro 3.290.625.00 pari allo 0.9% delle risorse di cui all’articolo 7 commi 1 e 2 del regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di impegno di euro 219.375,00.

 

Al presente Decreto vistato e registrato dall’Organo di controllo sulla legittimità degli atti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti       Il Ministro dell’Economia e delle Finanze     

 

Pietro Lunardi                            Domenico Siniscalco   

 

Roma, 19 maggio 2005

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Misura unitaria dell’incentivo base ai sensi dell’articolo 2

 

Tipologia di trasporto

Incentivo unitario (Euro per treno-chilometro)

 

Trasporto combinato come definito dall’art. 2 del regolamento

Trasporto di merci pericolose per ferrovia come definito all’art. 2 del regolamento

 

 

 

2,00

 

2,00

 

I valori riportati nella tabella soprastante sono modificati come segue in dipendenza dalle distanze coperte dal trasporto nonché del grado di bilanciamento dello stesso come definito all’articolo 2 del D.P.R.:

 

1.     Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400 km

Incentivo unitario modificato = 2,00 * [1+(400-PF)/400] Euro dove:

PF = percorrenza ferroviaria convenzionale in KM riferita all’intero percorso del treno comprendente anche il percorso su rete estera. Per percorrenze comprese tra 50 e 100 Km si considera, ai soli fini del calcolo dell’incentivo unitario modificato PF = 100 Km.

2.     Qualora su una o più relazioni di traffico individuate da stessa origine e destinazione sia consuntivato a fine anno, nell’ambito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 9 del D.P.R., un bilanciamento delle unità di carico intermodali e delle ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore dell’incentivo unitario spettante all’impresa che ha effettuato il trasporto è incrementato relativamente ai treni km di tali relazioni, di 0,50 Euro.

 

 

 

Allegato 2 – Valore unitario per treno-chilometro dell’incentivo premiante; determinazione delle soglie minime di incremento necessarie all’attivazione dell’incentivo premiante ai sensi dell’articolo 2.

 

Incremento percentuale delle quantità di treni-chilometro effettuati dall’impresa nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004, superato il quale si percepisce l’incentivo premiante (1).

Incremento percentuale delle quantità di treni-chilometro effettuati dall’impresa nell’anno 2006 rispetto all’anno 2004, superato il quale si percepisce l’incentivo premiante (2).

Incentivo premiante

(Euro per  treno-chilometro)

 

5%

 

 

10,00%

 

1,5

 

1)     L’incentivo premiante è erogato per l’ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005 eccedenti il valore relativo al 2004

2)     L’incentivo premiante viene erogato per l’ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2006 eccedenti il valore relativo al 2004 incrementato del 5%

 

Allegato 3 – Limiti di contribuzione all’acquisto di beni di investimento e durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell’articolo 3.

Categoria di beni:

Percentuale

di contributo sul prezzo di acquisizione

Ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene (migliaia di euro)

Limite del contributo per categoria di bene e per impresa (migliaia di euro)

Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero del leasing (numero di anni dalla data di acquisto) 

Locomotori per trazione (1)

7,5-15

10.250

5.125

10

Locomotori per manovra (1)

7,5-15

1.200

600

10

Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1)

7,5-15

10.500

5.250

7

Carri cisterna per merci pericolose

7,5-15

4.250

2.125

7

Casse mobili UIC/CEN

30

51.000

25.500

7

Tank container per merci pericolose

30

17.500

8.750

7

Gru semoventi per la movimentazione di UTI

30

6.500

3.250

5

Gru a portale

30

14.500

7.250

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) – Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante “Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione” si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese come definite dal Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.