Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 27 maggio 2005
Circolare n. 62/2005
Oggetto: Dogane – Modifiche al
Codice Doganale Comunitario – Regolamento (CE) n.648 su GUCE L117 del 4.5.2005
– Nota Agenzia delle Dogane n.1501/4200-9 dell’11.5.2005.
Nell’ambito dei lavori di profonda revisione del Codice Doganale
Comunitario in corso presso la Commissione, con il regolamento indicato in
oggetto è stato intanto emanato il pacchetto di disposizioni relative alla “security” cui devono essere improntati
i controlli doganali al fine di scongiurare il rischio di attentati.
Le nuove disposizioni diverranno concretamente operative solo tra
qualche mese quando saranno state emanate le relative norme di attuazione da
parte del “Comitato del Codice Doganale”.
Operatore Economico Autorizzato - Tra le
novità di maggior rilievo, si segnala in particolare l’introduzione della
figura dell’operatore economico autorizzato
che potrà beneficiare di snellimenti nei controlli doganali. Lo status di
operatore economico autorizzato sarà riconosciuto a qualsiasi operatore (compresi
i rappresentanti in dogana) in possesso dei requisiti previsti (es. notoria
solvibilità finanziaria, adeguato sistema di gestione delle scritture
contabili).
Preavviso – Il
regolamento introduce l’obbligo di invio, prima dell’arrivo o della partenza
delle merci, di una dichiarazione sommaria contenente le informazioni
necessarie alle autorità doganali ai fini dei controlli di sicurezza
antiterroristica che saranno svolti prevalentemente presso le dogane di entrata
nella Comunità.
Informatizzazione – E’
stato previsto lo scambio elettronico dei dati tra i vari uffici doganali della
Comunità, nonchè una metodologia comune per l’analisi dei rischi nei controlli
doganali; queste disposizioni – tenuto conto dei differenti livelli di
informatizzazione attualmente esistenti nei 25 Stati Comunitari – saranno
attuate tre anni dopo l’entrata in vigore delle relative disposizioni
attuative.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegati
due
|
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Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.89/2004
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D/d
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
REGOLAMENTO (CE) N. 648/2005 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce un codice doganale comunitario
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE)
n. 2913/92 è modificato come segue:
1) L'articolo 4 è modificato come segue:
— sono aggiunti i punti seguenti:
«4 bis) ufficio
doganale di entrata: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale,
conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere portate senza
indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il
quale saranno sottoposte ad adeguati controlli dei rischi all'entrata;
4 ter) ufficio
doganale di importazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale,
conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le
formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della
Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei
rischi;
4 quater) ufficio
doganale di esportazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale,
conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le
formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale
della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli
dei rischi;
4 quinquies)
ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale designato dall'autorità
doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere
presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e
presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti
all'applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei
rischi.»,
— il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14) controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorità
doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e
delle altre legislazioni
che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il
trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il
territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non
aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica delle
merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticità di
documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità delle imprese e di
altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio
e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l'esecuzione di
inchieste amministrative o atti analoghi.»,
— sono aggiunti i punti seguenti:
«25) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, per
quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e
l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale
della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione
comunitaria, che
— impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o
nazionali, o
4.5.2005 L 117/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT —
metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati
membri, o
— costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la
salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori.
26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del
rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione
ai rischi. Ciò ricomprende attività quali raccolta di dati e informazioni,
analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare
monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e
strategie internazionali, comunitarie e nazionali.»
2) Sono inseriti la seguente sezione ed il seguente articolo: «Sezione
1 bi s
Operatori economici autorizzati
Articolo
5 bis
1. Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con
altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2,
lo status di “operatore economico autorizzato”agli operatori economici
stabiliti nel territorio doganale della Comunità.
Un “operatore economico autorizzato” beneficia di agevolazioni per
quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di
semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.
Lo status di “operatore economico autorizzato” è riconosciuto, in
base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità
doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le
autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di “operatore
economico autorizzato” e a condizione che siano soddisfatti i requisiti
relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella
legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di
detta semplificazione. 2. I criteri per la concessione dello status di
“operatore economico autorizzato” includono:
— un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali,
— un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali
e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali,
— se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria, e
— all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza.
Si applica la procedura di comitato per determinare:
— le norme per la concessione dello status di “operatore economico
autorizzato”,
— le norme per la concessione delle autorizzazioni ad avvalersi di
semplificazioni,
— le norme che stabiliscono l'autorità doganale competente per la
concessione di siffatto status e di siffatte autorizzazioni,
— le norme relative al tipo e alla portata delle agevolazioni che
possono essere accordate riguardo ai controlli doganali in materia di
sicurezza, tenuto conto delle norme relative alla gestione comune del rischio,
— le norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad
altre autorità doganali,
e le condizioni alle quali: — un'autorizzazione può essere
limitata ad uno o più Stati membri,
— lo status di “operatore economico autorizzato” può essere sospeso
o revocato, e
— il requisito della sede in territorio comunitario può essere
revocato per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo
conto in particolare degli accordi internazionali.»
3) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
1. L'autorità
doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore,
effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta
applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano
l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di
merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci
non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta
applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un
paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.
2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si
fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine
di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie
per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a
livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.
Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro
comune in materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e
settori di controllo prioritari. Gli Stati membri, in cooperazione con la
Commissione, instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione
dei rischi.
3. Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i
controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se
possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento.
4.5.2005 L 117/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 4.
Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali
e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia,
possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto dell'entrata,
dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'utilizzazione finale delle
merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi
e della presenza di merci non aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le
autorità doganali degli Stati membri e la Commissione se ciò è necessario per
ridurre quanto più possibile i rischi.
La trasmissione di dati riservati alle autorità doganali e agli
altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa
unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano
rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*), e il regolamento
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati (**).»
4) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Tutte le informazioni
di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto
d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti, salvo espressa
autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione
delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute
a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di
procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni
avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n.
45/2001.»
5) All'articolo 16, i termini «controllo dell'autorità doganale»
sono sostituiti dai termini «controlli doganali».
6) Al capo 1 del titolo III sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 36 bis
1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità
sono accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi
di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio
aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.
2. La dichiarazione sommaria è presentata all'ufficio doganale di
entrata.
Le autorità doganali possono consentire di presentare la
dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che
quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica,
le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.
Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di
una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e
dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico
dell'operatore economico.
3. La dichiarazione sommaria è presentata prima che le merci siano
introdotte nel territorio doganale della Comunità.
4. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
— il termine entro il quale la dichiarazione sommaria deve essere
presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della
Comunità,
— le norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di
cui al primo trattino, e
— le condizioni alle quali si può derogare all'obbligo della
dichiarazione sommaria o si può adattare tale obbligo,
in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni
tipi di traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici, o
allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di
sicurezza.
Articolo 36 ter
1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie
di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le
indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei
controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando,
laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.
2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un
procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e
portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.
L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma
cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al
medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie
presentate utilizzando un procedimento informatico.
3. La dichiarazione sommaria è presentata dalla persona che
introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio
doganale della Comunità.
4. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la
dichiarazione sommaria può essere invece presentata:
a) dalla persona per conto della quale agisce la persona di cui al
paragrafo 3; o
b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in
questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale
competente; o
c) da un rappresentante di una delle persone di cui al paragrafo 3
o alle lettere a) o b).
5. A sua richiesta, la persona di cui ai paragrafi 3 e 4 è
autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria
dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica
dopo che l'autorità doganale:
a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione
sommaria che intende esaminare le merci; o
b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette;
o
c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.
Articolo 36 quater
1. L'ufficio doganale di entrata può dispensare dalla
presentazione di una dichiarazione sommaria qualora si tratti di merci per cui
è stata presentata una dichiarazione in dogana prima della scadenza del termine
di cui all'articolo 36 bis,
paragrafi 3 o 4. In questo caso, la dichiarazione in dogana contiene almeno i
dati necessari per una dichiarazione sommaria e, fino al momento della sua
accettazione conformemente all'articolo 63, ha lo status di dichiarazione
sommaria.
Le autorità doganali possono consentire di presentare la
dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di importazione che non sia
l'ufficio doganale di entrata, a condizione che quest'ultimo comunichi
immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie
indicazioni all'ufficio doganale di entrata.
2. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare
procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo
livello di gestione del rischio utilizzato per le dichiarazioni in dogana
elettroniche.»
7) All'articolo 37, paragrafo 1, i termini «controlli da parte
delle autorità doganali» e all'articolo 38, paragrafo 3, i termini «al
controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «a controlli
doganali».
8) All'articolo 38, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I paragrafi da 1 a 4, gli articoli 36 bis, 36 ter e 36
quater e gli articoli da 39 a
53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio
doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima
o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta
mediante servizi aerei o navali di linea senza fare scalo al di fuori del territorio
doganale della Comunità.»
9) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Le merci che entrano
nel territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana dalla persona
che le introduce in tale territorio o, se del caso, dalla persona che assume la
responsabilità del trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta
eccezione per i beni trasportati su mezzi di trasporto che si limitano ad
attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale
della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio. La persona che
presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla
dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo.»
10) Nel titolo III, il capo 3 è riintitolato come segue: «Scarico
delle merci presentate in dogana».
11) Gli articoli 43, 44 e 45 sono soppressi.
12) All'articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono presentate all'autorità doganale e formano oggetto delle
formalità doganali previste le merci:
a) che sono state vincolate a un regime doganale e la cui entrata
in una zona franca o in un deposito franco comporti l'appuramento di tale
regime; tuttavia, la presentazione non è richiesta se il regime doganale in
questione consente l'esonero dall'obbligo di presentare le merci;
b) che sono state collocate in una zona franca o in un deposito
franco sulla base di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi
all'importazione;
c) che beneficiano delle misure di cui all'articolo 166, lettera
b);
d) che entrano in una zona franca o in un deposito franco
direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità.»
13) All'articolo 176, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca,
i relativi documenti sono tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il
magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è
considerato parte dello stesso.
Per le merci introdotte in una zona franca direttamente dall'esterno
del territorio doganale della Comunità o provenienti da una zona franca per
uscire direttamente dal territorio doganale della Comunità, è presentata una
dichiarazione sommaria conformemente agli articoli 36 bis, 36 ter e 36
quater o 182 bis, 182 ter, 182 quater e
182 quinquies, a seconda del
caso.»
14) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Articolo 181
L'autorità doganale
accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione,
perfezionamento passivo, riesportazione, regimi sospensivi o regime di transito
interno, nonché le disposizioni del titolo V, quando le merci provenienti da
una zona franca o da un deposito franco devono uscire dal territorio doganale
della Comunità. »
15) All'articolo 182, paragrafo 3, prima frase, i termini «la
riesportazione o» sono soppressi.
16) Nel titolo V (Merci che escono dal territorio doganale della
Comunità) sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 182 bis
1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità,
salvo se trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le
acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale, senza fare scalo
all'interno di tale territorio, formano oggetto di una dichiarazione in dogana
oppure, se non è richiesta la dichiarazione in dogana, di una dichiarazione
sommaria.
2. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
— il termine entro il quale la dichiarazione in dogana o una
dichiarazione sommaria deve essere presentata all'ufficio doganale di esportazione
prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità,
— le norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di
cui al primo trattino,
— le condizioni alle quali si può derogare all'obbligo della
dichiarazione sommaria o adattare tale obbligo, e
— i casi in cui e le condizioni alle quali le merci che escono dal
territorio doganale della Comunità non formano oggetto di una dichiarazione in
dogana oppure di una dichiarazione sommaria,
in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni
tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici, o allorché
accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.
Articolo 182 ter
1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità
è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria, a norma della
legislazione doganale, una dichiarazione in dogana, quest'ultima è presentata
all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci debbano lasciare il
territorio doganale della Comunità.
2. L'ufficio doganale di esportazione, qualora sia diverso
dall'ufficio doganale di uscita, comunica immediatamente o rende disponibili,
per via elettronica, all'ufficio doganale di uscita le necessarie indicazioni.
3. La dichiarazione in dogana contiene almeno le indicazioni
previste per la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 182 quinquies, paragrafo 1.
4. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare
procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo
livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni in dogana
presentate utilizzando un procedimento informatico.
Articolo 182 quater
1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità
non è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una
dichiarazione in dogana, è presentata una dichiarazione sommaria all'ufficio
doganale di uscita prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale
della Comunità.
2. Le autorità doganali possono consentire di presentare la
dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che
quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica,
le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita.
3. Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di
una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e
dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico
dell'operatore economico.
Articolo 182 quinquies
1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie
di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le
indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei
controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando,
laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.
2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un
procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e
portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.
L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma
cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al
medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie
presentate utilizzando un procedimento informatico.
3. La dichiarazione sommaria è presentata:
a) dalla persona che introduce le merci o che assume la
responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità;
o
b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in
questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale
competente; o
c) da un rappresentante di una delle persone di cui alle lettere
a) o b).
4. A sua richiesta, la persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata
a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la
presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che
l'autorità doganale:
a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione
sommaria che intende esaminare le merci; o
b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono
corrette; o
c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.»
Articolo 2
Il presente
regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. L'articolo 5 bis,
paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 36 bis, paragrafo 4, l'articolo 36 ter, paragrafo 1, l'articolo 182 bis, paragrafo 2, e l'articolo 182 quinquies, paragrafo 1, sono
applicabili dall'11 maggio 2005.
Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento
dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione sulla base degli
articoli di cui al secondo comma. Tuttavia, la dichiarazione elettronica e i
sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo
scambio elettronico dei dati tra uffici doganali di entrata, importazione,
esportazione e uscita, ai sensi degli articoli 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater e
182 quinquies, sono messi in
atto tre anni dopo che tali articoli sono diventati applicabili.
Entro due anni dall'applicazione dei suddetti articoli, la
Commissione valuta qualsiasi richiesta degli Stati membri volta a prolungare il
periodo di tre anni di cui al terzo comma per la dichiarazione elettronica e i
sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo
scambio elettronico dei dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, se del caso, una
modifica del periodo di tre anni di cui al comma precedente. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.
Per il Parlamento europeo Il presidente
J. P. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio Il presidente
N. SCHMIT
AGENZIA
DELLE DOGANE
Protocollo n. 1501/4200-9
OGGETTO: Reg.to CE n.
648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005. (G.U.C.E. L
117 del 04.05.2005 pag.13)
Alla luce delle risoluzioni del Consiglio rispettivamente
del 4 novembre e del 5 dicembre 2003 la Commissione europea – al fine di
pervenire alla semplificazione ed alla razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali, integrandole,
nel contempo, con le misure legate alla sicurezza – ha intrapreso una
sostanziale modifica del Regolamento del Consiglio (CE) n° 2913/92 del 12
ottobre 1992 che ha istituito il Codice Doganale Comunitario (CDC), perseguendo
metodi di lavoro efficienti, che si avvalgono dell’informatica, dell’analisi
del rischio e dei sistemi avanzati di auditing.
Alcune di tali misure (in particolare quelle relative al miglioramento
della sicurezza) – dopo essere state esaminate ed approvate nelle competenti
sedi politiche europee (Consigli e Parlamento Europeo) – sono state introdotte
nel Regolamento indicato in oggetto che modifica il CDC innovandolo, per
l’appunto, in materia di sicurezza.
Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
1)
introduzione del concetto armonizzato di rischio e
di gestione del rischio in previsione della definizione di una metodologia
comune e di criteri comuni;
2)
introduzione dell’obbligo di presentare le
dichiarazioni sommarie per via elettronica;
3)
implementazione del concetto di “sportello unico”
ossia della unificazione del momento dei controlli doganali extratributari,
nelle disposizioni normative comunitarie;
4)
introduzione della figura dell’”operatore economico
autorizzato” che faciliterà ai beneficiari il conseguimento di agevolazioni in
materia di sicurezza e/o di semplificazioni della normativa doganale sul
territorio comunitario;
5)
ridefinizione dei ruoli degli uffici doganali
interni e di frontiera (i controlli relativi alla sicurezza dovrebbero essere
effettuati prevalentemente presso gli uffici doganali di entrata nella Comunità),
6)
invio elettronico da parte degli operatori
economici, prima dell’arrivo o delle partenza delle merci, della dichiarazione
sommaria contenente informazioni necessarie alla autorità doganali per
effettuare i controlli sulle merci in base all’analisi dei rischi;
Tali misure, tuttavia,
saranno applicabili solo allorquando le necessarie disposizioni d’applicazione,
da definirsi in sede comunitaria secondo la procedura del Comitato, entreranno
in vigore; ciò vale anche per le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo
capoverso; tali disposizioni disciplineranno, tra l’altro;
-
le norme per la concessione, la sospensione o la
revoca dello status di “operatore economico autorizzato”;
-
il set di dati da includere nella dichiarazione
sommaria anche ai fini della sicurezza;
-
il termine entro il quale la dichiarazione sommaria
deve essere presentata prima che le merci entrino/escano nella/dalla Comunità;
-
le norme per le deroghe e le variazioni relative a
tale termine.
In pratica le disposizioni introdotte con il Reg.to n. 648/05
costituiscono la base giuridica per la definizione delle Disposizioni
d’Applicazione del Codice; i lavori relativi alla definizione di tali
disposizioni d’applicazione sono già iniziati nell’ambito di appositi Gruppi di
Lavoro predisposti dalla D.G. TAXUD della Commissione.
Infine, per completezza d’informazione si fa presente che la
dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l’attuazione della
gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra gli uffici
doganali saranno attuati tre anni dopo l’entrata in vigore delle
relative disposizioni d’applicazione.
La misura è stata adottata in considerazione dei differenti livelli di
informatizzazione attualmente esistenti tra i 25 Paese dell’Unione Europea.
Tenuto conto dell’importanza strategica, economica ed amministrativa
degli emendamenti al Codice Doganale Comunitario introdotti dal regolamento
648/05 in oggetto la presente nota viene inviata anche alla Amministrazione ed
Enti comunque interessati al settore
Il Direttore dell’Area Centrale
dr. A. Tarascio