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Roma, 14 giugno 2005
Circolare n. 68/2005
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accise gasolio –
Scadenza del 30 giugno 2005.
Si rammenta che il
30 giugno scade il termine per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle istanze per lo sconto delle accise
sul gasolio consumato nel 2004.
Com’è noto, la legge Finanziaria 2005 ha previsto
un’agevolazione complessiva di 33,21 euro ogni mille litri di gasolio consumato
con veicoli superiori a 3,5 tonnellate.
Per i veicoli di
peso superiore alle 11,5 tonnellate il predetto sconto
è composto dall’originario “sconto carbon tax” (pari a 17,177 euro x 1000 litri) e dallo
sconto accisa introdotto dalla legge Finanziaria 2005 (pari per questi veicoli a
16,036 euro x 1000 litri).
L’Agenzia delle
Dogane, per semplificare gli adempimenti, ha previsto la possibilità di
omettere la presentazione della domanda per lo “sconto carbon tax”, e di richiedere
direttamente lo sconto complessivo di 33,21 euro x 1000 litri per tutti i
veicoli, indipendentemente dal peso superiore o inferiore alle 11,5 tonnellate (nota Agenzia delle Dogane prot.n.1083/V del 14 marzo 2005).
Le istanze di sconto devono essere redatte sugli appositi
modelli predisposti dall’Agenzia delle Dogane, disponibili sul relativo sito
internet www.agenziadogane.it alle
voci “Accise”, “Benefici per il gasolio
d’autotrazione 2004” e devono essere presentate
all’Ufficio Tecnico di Finanza (o all’Ufficio delle Dogane ove esistente)
competente in base alla sede dell’azienda richiedente.
Come per il passato,
le imprese potranno scegliere se beneficiare dello sconto tramite un credito
d’imposta, ovvero chiedendone il relativo rimborso. Nel caso di credito d’imposta,
decorsi 60 giorni dalla presentazione delle istanze
senza che vi siano state obiezioni da parte dell’ufficio finanziario, le
imprese beneficiarie potranno avvalersi del credito nei pagamenti di imposte e
contributi effettuati col modello F24
(il relativo codice tributo è 6740).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.5/2005
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Allegato uno
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D/d
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AGENZIA DELLE DOGANE
Roma, 14 marzo 2005
Prot. 1083/V
Oggetto: Benefici fiscali sul
gasolio per uso di autotrazione
utilizzato nel settore del trasporto. – Chiarimenti per la presentazione delle
dichiarazioni di consumo relative all’anno 2004.
Con comunicato stampa del 24 febbraio 2005 è stato reso noto che a
partire dal 28 febbraio u.s. sono presenti sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, i modelli
ed il software applicativo utilizzabili per la presentazione delle dichiarazioni
di consumo relative all’anno 2004, per la fruizione dei benefici fiscali in
oggetto richiamati.
A tal riguardo nel far riferimento a quanto già comunicato
con la nota prot. n. 142/V/AGT del 14 gennaio u.s., che ad ogni buon fine si allega, si ribadisce che il
limite massimo complessivo dei benefici in questione (carbon
tax riduzione di aliquota d’accisa) è stabilito in euro 33,21391 per mille
litri di prodotto.
Tanto premesso si forniscono di seguito alcune indicazioni ai fini
della compilazione della dichiarazione relativa ai
consumi effettuati nel corso dell’anno 2004.
A) Esercenti attività di trasporto
merci
Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte degli aventi diritto alla sola riduzione dell’aliquota d’accisa
sul gasolio destinato all’uso per autotrazione
(soggetti di cui al punto 2 della nota prot. n. 142/V/AGT), premesso che nulla è innovato rispetto agli
anni precedenti fuorché l’importo del beneficio attribuibile, si evidenzia che
i soggetti in questione, all’atto della compilazione della dichiarazione,
dovranno indicare l’ammontare del credito di cui chiedono il rimborso nel rigo
contrassegnato con la lettera a), presente nel terzo riquadro del frontespizio
del modello di dichiarazione.
Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione da parte degli esercenti attività di autotrasporto merci con
autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate che
hanno diritto alla fruizione di entrambi i benefici (carbon
tax e riduzione di aliquota d’accisa) si evidenzia che tali soggetti possono:
1)
presentare due distinte dichiarazioni; in tal caso:
a)
con riferimento al modello relativo alla riduzione dell’aliquota di
accisa:
- dovranno obbligatoriamente
compilare il rigo individuato con la dicitura “Dichiarazione di carbon tax per il 2004 presentata/da presentare”, inserito
nel terzo riquadro del frontespizio del modello di dichiarazione, secondo le
modalità indicate nella nota (17) delle istruzioni per le compilazione del
modello;
- dovranno compilare, con riferimento
ai veicoli aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il rigo
di cui alla lettera a), inserito nel terzo riquadro del frontespizio del
modello di dichiarazione, secondo le modalità indicate nella nota (18) delle
istruzioni per la compilazione del modello, tenendo presente che non potranno
richiedere un beneficio superiore ad euro 33,21391 per mille litri;
- dovranno compilare con
riferimento ai veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate, il rigo di cui alla lettera b), inserito nel terzo riquadro del
frontespizio del modello di dichiarazione, secondo le modalità indicate nella
nota (20) delle istruzioni per la compilazione del modello, tenendo presente
che non potranno richiedere un beneficio superiore ad euro 16,03656 per mille
litri;
- con riferimento alla compilazione del
QUADRO A, dovrà essere contrassegnata la seconda colonna del quadro predetto,
relativamente alla targa degli automezzi con massa non inferiore a 11,5
tonnellate utilizzati;
b) con riferimento al modello relativo alla
riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di trasporto (cd. carbon tax), i soggetti in
questione dovranno compilare il relativo modello determinando il credito
spettante moltiplicando l’importo di lire 33,26 per litro per il totale dei
litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato in euro;
2)
presentare un’unica dichiarazione, con evidenti vantaggi di carattere pratico;
in tal caso, i soggetti in argomento:
- non dovranno compilare il rigo
individuato con la dicitura “Dichiarazione di carbon
tax per il 2004 presentata/da presentare”, inserito nel terzo riquadro del
frontespizio del modello di dichiarazione;
- dovranno astenersi dalla
presentazione della dichiarazione relativa alla riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti attività di trasporto (cd. carbon tax);
- con riferimento al terzo riquadro del
frontespizio del modello di dichiarazione, dovranno compilare il rigo di cui
alla lettera a), secondo le modalità indicate nella nota (18) delle istruzioni per
la compilazione del modello, per ciò che concerne i veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate mentre dovranno compilare il rigo di cui
alla lettera b), secondo le modalità indicate nella nota (20) delle istruzioni
per la compilazione del modello, per ciò che concerne i veicoli con massa
massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, tenendo presente che non
potrà essere richiesto un beneficio superiore ad euro 33,21391 per mille litri;
- con riferimento alla compilazione del
QUADRO A, dovrà essere contrassegnata la seconda colonna del quadro predetto,
relativamente alla targa degli automezzi con massa non inferiore a 11,5
tonnellate utilizzati.
Si rammenta inoltre che il dichiarante si impegna
a presentare, a richiesta dell’ufficio, i documenti giustificativi concernenti
gli elementi dichiarati e che gli esercenti attività di trasporto di merci su
strada potranno comprovare gli acquisti di gasolio effettuati unicamente con
fattura.
B) Esercenti attività di trasporto
di persone
Gli esercenti l’attività di trasporto di
persone, come individuati nella richiamata nota prot.
n. 142/V/AGT del 14 gennaio u.s.,
dovranno specificare, come di consueto, il tipo di attività svolta compilando
l’apposito rito (Tipo di esercente) presente nel secondo riquadro del
frontespizio della dichiarazione, precisando nel terzo riquadro i consumi
effettuati e l’importo richiesto a credito.
Si rammenta inoltre che il dichiarante si impegna
a presentare, a richiesta dell’ufficio, i documenti giustificativi concernenti
gli elementi dichiarati e che gli esercenti attività di trasporto di persone
potranno comprovare gli acquisti di gasolio effettuati anche con scheda
carburante.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico
predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, allorché il dichiarante venga
ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla
base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione
di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della
dichiarazione infedele.
Ogni ulteriore informazione utile alla
presentazione delle dichiarazioni di consumo in argomento potrà esser acquisita
presso i competenti uffici tecnici di finanza o, ove istituito, gli uffici
delle dogane.
Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio