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Roma, 14 giugno 2005

 

Circolare n. 68/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accise gasolio – Scadenza del 30 giugno 2005.

 

Si rammenta che il 30 giugno scade il termine per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle istanze per lo sconto delle accise sul gasolio consumato nel 2004.

 

Com’è noto, la legge Finanziaria 2005 ha previsto un’agevolazione complessiva di 33,21 euro ogni mille litri di gasolio consumato con veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

 

Per i veicoli di peso superiore alle 11,5 tonnellate il predetto sconto è composto dall’originario “sconto carbon tax” (pari a 17,177 euro x 1000 litri) e dallo sconto accisa introdotto dalla legge Finanziaria 2005 (pari per questi veicoli a 16,036 euro x 1000 litri).

 

L’Agenzia delle Dogane, per semplificare gli adempimenti, ha previsto la possibilità di omettere la presentazione della domanda per lo “sconto carbon tax”, e di richiedere direttamente lo sconto complessivo di 33,21 euro x 1000 litri per tutti i veicoli, indipendentemente dal peso superiore o inferiore alle 11,5 tonnellate (nota Agenzia delle Dogane prot.n.1083/V del 14 marzo 2005).

 

Le istanze di sconto devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle Dogane, disponibili sul relativo sito internet www.agenziadogane.it alle voci “Accise”, “Benefici per il gasolio d’autotrazione 2004” e devono essere presentate all’Ufficio Tecnico di Finanza (o all’Ufficio delle Dogane ove esistente) competente in base alla sede dell’azienda richiedente.

 

Come per il passato, le imprese potranno scegliere se beneficiare dello sconto tramite un credito d’imposta, ovvero chiedendone il relativo rimborso. Nel caso di credito d’imposta, decorsi 60 giorni dalla presentazione delle istanze senza che vi siano state obiezioni da parte dell’ufficio finanziario, le imprese beneficiarie potranno avvalersi del credito nei pagamenti di imposte e contributi effettuati col modello F24 (il relativo codice tributo è 6740).

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.5/2005

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE DOGANE

 

Roma, 14 marzo 2005

 

Prot. 1083/V

 

Oggetto: Benefici fiscali sul gasolio per uso di autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. – Chiarimenti per la presentazione delle dichiarazioni di consumo relative all’anno 2004.

 

Con comunicato stampa del 24 febbraio 2005 è stato reso noto che a partire dal 28 febbraio u.s. sono presenti sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, i modelli ed il software applicativo utilizzabili per la presentazione delle dichiarazioni di consumo relative all’anno 2004, per la fruizione dei benefici fiscali in oggetto richiamati.

A tal riguardo nel far riferimento a quanto già comunicato con la nota prot. n. 142/V/AGT del 14 gennaio u.s., che ad ogni buon fine si allega, si ribadisce che il limite massimo complessivo dei benefici in questione (carbon tax riduzione di aliquota d’accisa) è stabilito in euro 33,21391 per mille litri di prodotto.

Tanto premesso si forniscono di seguito alcune indicazioni ai fini della compilazione della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2004.

 

A)       Esercenti attività di trasporto merci

Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte degli aventi diritto alla sola riduzione dell’aliquota d’accisa sul gasolio destinato all’uso per autotrazione (soggetti di cui al punto 2 della nota prot. n. 142/V/AGT), premesso che nulla è innovato rispetto agli anni precedenti fuorché l’importo del beneficio attribuibile, si evidenzia che i soggetti in questione, all’atto della compilazione della dichiarazione, dovranno indicare l’ammontare del credito di cui chiedono il rimborso nel rigo contrassegnato con la lettera a), presente nel terzo riquadro del frontespizio del modello di dichiarazione.

Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione da parte degli esercenti attività di autotrasporto merci con autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate che hanno diritto alla fruizione di entrambi i benefici (carbon tax e riduzione di aliquota d’accisa) si evidenzia che tali soggetti possono:

1)        presentare due distinte dichiarazioni; in tal caso:

a)        con riferimento al modello relativo alla riduzione dell’aliquota di accisa:

-  dovranno obbligatoriamente compilare il rigo individuato con la dicitura “Dichiarazione di carbon tax per il 2004 presentata/da presentare”, inserito nel terzo riquadro del frontespizio del modello di dichiarazione, secondo le modalità indicate nella nota (17) delle istruzioni per le compilazione del modello;

-  dovranno compilare, con riferimento ai veicoli aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il rigo di cui alla lettera a), inserito nel terzo riquadro del frontespizio del modello di dichiarazione, secondo le modalità indicate nella nota (18) delle istruzioni per la compilazione del modello, tenendo presente che non potranno richiedere un beneficio superiore ad euro 33,21391 per mille litri;

-  dovranno compilare con riferimento ai veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, il rigo di cui alla lettera b), inserito nel terzo riquadro del frontespizio del modello di dichiarazione, secondo le modalità indicate nella nota (20) delle istruzioni per la compilazione del modello, tenendo presente che non potranno richiedere un beneficio superiore ad euro 16,03656 per mille litri;

-  con riferimento alla compilazione del QUADRO A, dovrà essere contrassegnata la seconda colonna del quadro predetto, relativamente alla targa degli automezzi con massa non inferiore a 11,5 tonnellate utilizzati;

b) con riferimento al modello relativo alla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di trasporto (cd. carbon tax), i soggetti in questione dovranno compilare il relativo modello determinando il credito spettante moltiplicando l’importo di lire 33,26 per litro per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato in euro;

 

2)        presentare un’unica dichiarazione, con evidenti vantaggi di carattere pratico; in tal caso, i soggetti in argomento:

-  non dovranno compilare il rigo individuato con la dicitura “Dichiarazione di carbon tax per il 2004 presentata/da presentare”, inserito nel terzo riquadro del frontespizio del modello di dichiarazione;

-  dovranno astenersi dalla presentazione della dichiarazione relativa alla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di trasporto (cd. carbon tax);

-  con riferimento al terzo riquadro del frontespizio del modello di dichiarazione, dovranno compilare il rigo di cui alla lettera a), secondo le modalità indicate nella nota (18) delle istruzioni per la compilazione del modello, per ciò che concerne i veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate mentre dovranno compilare il rigo di cui alla lettera b), secondo le modalità indicate nella nota (20) delle istruzioni per la compilazione del modello, per ciò che concerne i veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, tenendo presente che non potrà essere richiesto un beneficio superiore ad euro 33,21391 per mille litri;

-  con riferimento alla compilazione del QUADRO A, dovrà essere contrassegnata la seconda colonna del quadro predetto, relativamente alla targa degli automezzi con massa non inferiore a 11,5 tonnellate utilizzati.

Si rammenta inoltre che il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell’ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati e che gli esercenti attività di trasporto di merci su strada potranno comprovare gli acquisti di gasolio effettuati unicamente con fattura.

 

B) Esercenti attività di trasporto di persone

Gli esercenti l’attività di trasporto di persone, come individuati nella richiamata nota prot. n. 142/V/AGT del 14 gennaio u.s., dovranno specificare, come di consueto, il tipo di attività svolta compilando l’apposito rito (Tipo di esercente) presente nel secondo riquadro del frontespizio della dichiarazione, precisando nel terzo riquadro i consumi effettuati e l’importo richiesto a credito.

Si rammenta inoltre che il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell’ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati e che gli esercenti attività di trasporto di persone potranno comprovare gli acquisti di gasolio effettuati anche con scheda carburante.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotra­sporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione delle dichiarazioni di consumo in argomento potrà esser acquisita presso i competenti uffici tecnici di finanza o, ove istituito, gli uffici delle dogane.

                                                                                          Il Direttore dell’Area Centrale

                                                                                                        Dr. Aldo Tarascio