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Roma, 20 giugno 2005

 

Circolare n. 70/2005

 

Oggetto: Previdenza – Assegno per il nucleo familiare – D.M. 4.4.2005, su G.U. n. 129 del 6.6.2005 – Circolare INPS n. 77 del 16.6.2005.

 

Sono state dettate le modalità attuative dell’art. 1, comma 559, della legge n.311/2004 (finanziaria 2005) che ha accollato alle aziende l’onere di erogare l’assegno per il nucleo familiare non più al proprio dipendente ma al coniuge del lavoratore. Recependo sia pure parzialmente i rilievi delle organizzazioni imprenditoriali, il decreto in esame ha limitato l’applicazione del nuovo sistema di erogazione dell’assegno solo nel caso in cui il coniuge del lavoratore ne faccia espressa richiesta secondo le modalità indicate dallo stesso decreto.

 

Nessuna modifica è stata prevista per quanto attiene alla corresponsione dell’asse­gno il cui importo pertanto continuerà ad essere anticipato dai datori di lavoro per conto dell’INPS, per poi essere recuperato in occasione della denuncia contributiva mensile.

 

Con la circolare n. 77/2005 l’INPS ha illustrato gli aspetti operativi del nuovo sistema, indicando in particolare la modulistica che gli interessati dovranno utilizzare.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.25/2005

 

Allegati due

 

Lo/lo

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G.U. N. 129 DEL 6.6.2005 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2005

 

               IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                              di concerto con

                   IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  Decreta:
                                   Art. 1.
      1.   Il   coniuge   non   titolare  di  un  autonomo  diritto  alla
    corresponsione  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare  che intende
    esercitare  il  diritto  di  cui  all'art.  1, comma 559, della legge
    30 dicembre  2004,  n.  311,  formula  apposita  domanda  nel  modulo
    presentato  dall'altro  coniuge  al  datore  di  lavoro  o  agli enti
    previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla
    corresponsione  al  coniuge  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare
    secondo le modalita' indicate dal coniuge medesimo.
      2.  La  domanda del coniuge puo' essere, altresi', inoltrata in via
    autonoma  al  datore  di  lavoro  o  agli  enti  previdenziali tenuti
    all'erogazione  dell'assegno  per il nucleo familiare successivamente
    alla presentazione del modulo di cui al comma 1.
      3.  Nel  caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli
    dovuti  a  causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni
    che  incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore
    di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare
    tali  importi  sulle  retribuzioni  o  sulle prestazioni dai medesimi
    corrisposti.
      4.  Resta  ferma  la  disciplina  di  cui  all'art. 211 della legge
    19 maggio 1975, n. 151.
      Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
                                                      Roma, 4 aprile 2005
                                                   Il Ministro del lavoro
                                                e delle politiche sociali
                                                           Maroni
                                                Il Ministro dell'economia
                                                       e delle finanze
                                                          Siniscalco
 
 

 

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale delle Prestazioni

Circolare n.  77

 

Roma, 16 Giugno 2005

 

 

OGGETTO:Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto.

SOMMARIO:

L’assegno per il nucleo familiare viene erogato, previa domanda, al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno dal datore di lavoro dell’altro coniuge o dall’Inps.

 

Come è noto, l’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. La stessa norma prevede che le relative disposizioni attuative siano fornite mediante l’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge citata che di seguito vengono illustrate.

Legittimato all’esercizio del diritto previsto dall’art. 1, comma 559 della legge n. 311/04, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del decreto, è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, fermi restando i requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.

Con ciò s’intende che l’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire in base alle disposizioni vigenti in materia con riferimento all’avente diritto e che il dettato del comma 559 riguarda esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa all’intero nucleo familiare.

Si sottolinea che tale diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, poiché l’art 5, comma 1 del D.M 4 aprile 2002 ha esteso, a decorrere dal 1/1/98, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/88 ai suddetti lavoratori.

Il coniuge dell’avente diritto che intenda avvalersi della norma di cui trattasi deve presentare apposita domanda, formulata nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge al datore di lavoro, nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest’ultimo per conto dell’Inps; nelle ipotesi in cui l’Istituto eroga direttamente l’assegno, la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all’Inps per le diverse prestazioni. Nelle more dell’implementazione di tali modelli, si utilizzerà il modello ANF/PREST 559, che andrà ad integrare i moduli inoltrati all’Inps, e il modello ANF/DIP 559 che si affiancherà al modulo ANF/DIP. I pensionati presenteranno i modd. ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559, a seconda che intendano riscuotere l’assegno presso la banca o presso la posta.

L’art. 1, comma 2 del decreto fa salva, inoltre, la possibilità da parte del coniuge di cui trattasi di esercitare il diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04, successivamente alla presentazione del modello ANF/DIP e dei modelli inoltrati all’Inps, presentando in via autonoma un’apposita domanda. In tal caso la richiesta verrà redatta sui moduli ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro e dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione. Pertanto la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto.

Spetterà al soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti), al quale deve essere presentata la domanda, erogare la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Per i pagamenti diretti a cura dell’Istituto le procedure saranno implementate opportunamente e verrà data comunicazione dell’aggiornamento con specifici messaggi.

Il comma 3 dell’art. 1 disciplina, poi, l’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti per la mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, affidando al datore di lavoro o all’Inps il recupero di tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate. Il recupero della prestazione indebitamente erogata o corrisposta in misura  superiore a quanto dovuto verrà effettuato secondo i criteri vigenti per il recupero delle somme corrisposte indebitamente a titolo di assegno per il nucleo familiare.

Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno sia come soggetto direttamente tutelato, sia in quanto fruente della medesima tutela accordata all’altro coniuge, quando egli stesso non sia titolare di una propria posizione protetta. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.

I modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 sono pubblicati nella banca dati della modulistica on-line.

      Il Direttore Generale

 Crecco