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Roma, 20 giugno 2005
Circolare n. 70/2005
Oggetto: Previdenza – Assegno per
il nucleo familiare – D.M. 4.4.2005, su G.U. n. 129 del 6.6.2005 – Circolare INPS n. 77 del 16.6.2005.
Sono state dettate
le modalità attuative dell’art. 1, comma 559, della legge
n.311/2004 (finanziaria 2005) che ha accollato alle
aziende l’onere di erogare l’assegno per il nucleo familiare non più al proprio
dipendente ma al coniuge del lavoratore. Recependo sia
pure parzialmente i rilievi delle organizzazioni imprenditoriali, il decreto in
esame ha limitato l’applicazione del nuovo sistema di erogazione dell’assegno solo
nel caso in cui il coniuge del lavoratore ne faccia espressa richiesta secondo
le modalità indicate dallo stesso decreto.
Nessuna modifica è
stata prevista per quanto attiene alla corresponsione dell’assegno il cui importo pertanto continuerà ad essere anticipato dai datori
di lavoro per conto dell’INPS, per poi essere recuperato in occasione della
denuncia contributiva mensile.
Con la circolare n.
77/2005 l’INPS ha illustrato gli aspetti operativi del nuovo sistema, indicando
in particolare la modulistica che gli interessati dovranno utilizzare.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.25/2005 |
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Allegati due |
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Lo/lo |
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G.U. N. 129 DEL 6.6.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 aprile 2005
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
1. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che intende
esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo
presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti
previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla
corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare
secondo le modalita' indicate dal coniuge medesimo.
2. La domanda del coniuge puo' essere, altresi', inoltrata in via
autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti
all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente
alla presentazione del modulo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli
dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni
che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore
di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare
tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi
corrisposti.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della legge
19 maggio 1975, n. 151.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno
del Reddito
Direzione Centrale delle Prestazioni
Circolare n. 77
Roma, 16
Giugno 2005
OGGETTO:Erogazione dell’assegno
per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto.
SOMMARIO:
L’assegno per il
nucleo familiare viene erogato, previa domanda, al
coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno
dal datore di lavoro dell’altro coniuge o dall’Inps.
Come è noto, l’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005,
l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto.
La stessa norma prevede che le relative disposizioni attuative siano fornite
mediante l’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze. Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge citata che
di seguito vengono illustrate.
Legittimato all’esercizio del diritto previsto dall’art. 1, comma 559 della legge n. 311/04, ai sensi del
comma 1 dell’art. 1 del decreto, è il coniuge non titolare di un autonomo diritto
alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che
non ha un rapporto di lavoro dipendente ovvero non è titolare di pensione o di
prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, fermi restando i
requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.
Con ciò s’intende che l’accertamento dei requisiti che
danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo
dell’assegno continua ad avvenire in base alle disposizioni vigenti in materia
con riferimento all’avente diritto e che il dettato
del comma 559 riguarda esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione
relativa all’intero nucleo familiare.
Si sottolinea che tale diritto
può essere esercitato anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata
dei lavoratori autonomi, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, poiché l’art 5, comma 1 del D.M 4 aprile 2002
ha esteso, a decorrere dal 1/1/98, la disciplina dell’assegno per il nucleo
familiare di cui alla legge n. 153/88 ai suddetti lavoratori.
Il coniuge dell’avente diritto
che intenda avvalersi della norma di cui trattasi deve presentare apposita
domanda, formulata nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge al datore
di lavoro, nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest’ultimo
per conto dell’Inps; nelle ipotesi in cui l’Istituto eroga direttamente
l’assegno, la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all’Inps per le
diverse prestazioni. Nelle more dell’implementazione di tali
modelli, si utilizzerà il modello ANF/PREST 559, che andrà ad integrare i
moduli inoltrati all’Inps, e il modello ANF/DIP 559 che si affiancherà al
modulo ANF/DIP. I pensionati presenteranno i modd.
ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559, a seconda che intendano
riscuotere l’assegno presso la banca o presso la posta.
L’art. 1, comma 2 del decreto fa salva, inoltre, la
possibilità da parte del coniuge di cui trattasi di esercitare il diritto di cui
all’art. 1, comma 559 della legge 311/04, successivamente
alla presentazione del modello ANF/DIP e dei modelli inoltrati all’Inps,
presentando in via autonoma un’apposita domanda. In tal caso la richiesta verrà redatta sui moduli ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per
l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro e dovrà contenere i dati necessari
al pagamento della prestazione. Pertanto la facoltà, prevista dal comma 2
dell’art. 1 del decreto, può essere esercitata solo relativamente
al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono
calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto.
Spetterà al soggetto competente al pagamento, secondo la
disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i
pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti),
al quale deve essere presentata la domanda, erogare la prestazione al coniuge
non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo
le modalità indicate dallo stesso, per i pagamenti non ancora disposti alla
data di ricezione della domanda. Per i pagamenti diretti a cura dell’Istituto le procedure saranno implementate opportunamente e
verrà data comunicazione dell’aggiornamento con specifici messaggi.
Il comma 3 dell’art. 1 disciplina, poi, l’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti per la
mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla
misura della prestazione, affidando al datore di lavoro o all’Inps il recupero
di tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate. Il recupero
della prestazione indebitamente erogata o corrisposta in misura superiore
a quanto dovuto verrà effettuato secondo i criteri
vigenti per il recupero delle somme corrisposte indebitamente a titolo di
assegno per il nucleo familiare.
Il decreto, da ultimo, fa salvo il
disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza
che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati,
la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario
l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno sia come soggetto direttamente
tutelato, sia in quanto fruente della medesima tutela accordata all’altro
coniuge, quando egli stesso non sia titolare di una propria posizione protetta. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui
all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.
I modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 sono
pubblicati nella banca dati della modulistica on-line.
Il Direttore Generale
Crecco