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Roma, 27 giugno 2005
Circolare n. 72/2005
Oggetto: Autotrasporto – Aumento
delle tariffe obbligatorie – D.M. 9.6.2005, su G.U. n.144
del 23.6.2005.
Come preannunciato,
con il decreto indicato in oggetto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha aumentato del 5 per cento i precedenti valori delle
tariffe a forcella.
L’incremento,
decorrente dal 24 giugno scorso, si applica sulle tariffe in vigore (comprese
quelle per i carichi e scarichi intermedi e le tasse di sosta dei veicoli),
mentre non riguarda gli accordi economici di settore sottoscritti ai sensi
dell’articolo 13 del decreto 18 novembre 1982 le cui tariffe possono essere
ritoccate solo a seguito di intese tra le parti
interessate (es. accordo container, accordo bisarche).
Si rammenta che
l’imminente decreto attuativo della legge di riforma del l’autotrasporto
n.32/2005 prevede l’abolizione delle tariffe
obbligatorie e che in base all’articolo 3 della citata legge a decorrere dal 25
luglio prossimo non potranno più essere esercitate azioni giudiziarie in materia
tariffaria.
| f.to dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re n.37/2005 e 92/2003 | 
|  | Allegato uno | 
|  | D/d | 
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G.U. n. 144 del
23.6.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 9 giugno 2005 
Adeguamento  delle 
tariffe  obbligatorie per i
trasporti di merci su
strada  per  conto 
di  terzi,  eseguiti 
sul territorio nazionale, e
conferma del regime e dei valori previsti dall'articolo 3 del decreto
ministeriale   9 marzo   1990,  
in   materia  di 
sconti  tariffari,
relativamente ai contratti particolari.
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  tariffe di cui al
decreto ministeriale dell'8 novembre 1982
sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
  2. Tale adeguamento e' riferito:
    ai  livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella
C delle indicate
disposizioni;
    alle maggiorazioni
per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo  di  cui 
al  prospetto inserito nel
contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
    alle  tasse 
di  sosta  del veicolo di cui all'art. 5, e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.
                              
Art. 2.
  1. 
L'adeguamento  tariffario  di 
cui  al precedente art. 1 non e'
applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di  cui  al  comma  4 
dell'art.  13  delle 
disposizioni  generali e
condizioni  di  applicazione 
in  allegato  al 
decreto  ministeriale
18 novembre 1982.
  2. 
Tali  contratti  sono 
suscettibili  di adeguamenti
tariffari a
seguito   di   analoghi 
accordi  economici  conclusi 
tra  le  parti
interessate.
                               Art. 3.
  1. 
Sono  confermati  il 
valore ed il regime degli sconti previsti
dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
                               Art. 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed entrera' in
vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
                                                  Roma, 9 giugno 2005
Il Ministro: Lunardi