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Roma, 27 giugno 2005

 

Circolare n. 72/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Aumento delle tariffe obbligatorie – D.M. 9.6.2005, su G.U. n.144 del 23.6.2005.

 

Come preannunciato, con il decreto indicato in oggetto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aumentato del 5 per cento i precedenti valori delle tariffe a forcella.

 

L’incremento, decorrente dal 24 giugno scorso, si applica sulle tariffe in vigore (comprese quelle per i carichi e scarichi intermedi e le tasse di sosta dei veicoli), mentre non riguarda gli accordi economici di settore sottoscritti ai sensi dell’articolo 13 del decreto 18 novembre 1982 le cui tariffe possono essere ritoccate solo a seguito di intese tra le parti interessate (es. accordo container, accordo bisarche).

 

Si rammenta che l’imminente decreto attuativo della legge di riforma del­ l’autotrasporto n.32/2005 prevede l’abolizione delle tariffe obbligatorie e che in base all’articolo 3 della citata legge a decorrere dal 25 luglio prossimo non potranno più essere esercitate azioni giudiziarie in materia tariffaria.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.37/2005 e 92/2003

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 144 del 23.6.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 2005

 

Adeguamento  delle  tariffe  obbligatorie per i trasporti di merci su

strada  per  conto  di  terzi,  eseguiti  sul territorio nazionale, e

conferma del regime e dei valori previsti dall'articolo 3 del decreto

ministeriale   9 marzo   1990,   in   materia  di  sconti  tariffari,

relativamente ai contratti particolari.

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

                               Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Le  tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982

sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.

  2. Tale adeguamento e' riferito:

    ai  livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate

disposizioni;

    alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al

primo  di  cui  al  prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle

disposizioni medesime;

    alle  tasse  di  sosta  del veicolo di cui all'art. 5, e relativa

tabella A delle richiamate disposizioni.

 

                               Art. 2.

  1.  L'adeguamento  tariffario  di  cui  al precedente art. 1 non e'

applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi

di  cui  al  comma  4  dell'art.  13  delle  disposizioni  generali e

condizioni  di  applicazione  in  allegato  al  decreto  ministeriale

18 novembre 1982.

  2.  Tali  contratti  sono  suscettibili  di adeguamenti tariffari a

seguito   di   analoghi  accordi  economici  conclusi  tra  le  parti

interessate.

 

                               Art. 3.

  1.  Sono  confermati  il  valore ed il regime degli sconti previsti

dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

 

                               Art. 4.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore il giorno successivo alla

sua pubblicazione.

                                                  Roma, 9 giugno 2005

                                                 Il Ministro: Lunardi