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Roma, 28 giugno 2005
Circolare n. 74/2005
Oggetto: Lavoro – Tributi - Piano d’azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale – Legge 14.5.2005, n.80,
su S.O. alla G.U. n. 111 del 14.5.2005.
Si evidenziano i
principali aspetti della legge indicata in oggetto che ha convertito il cosiddetto
“decreto sulla competitività” (D.L.
14.3.2005 n. 35)
Porti (articolo 1) – Venendo incontro alle richieste anche della
Contratti di inserimento (art.1
bis, lett.c) –
Sono state precisate le modalità di assunzione delle donne ultraventinovenni
con contratto di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro). Come è
noto, in base alla legge Biagi (DLGVO 276/2003) i limiti di età (tra i 18 e i 29
anni) previsti per la generalità di tali contratti non si applicano in caso di
assunzioni di donne residenti in zone a bassa occupazione femminile da
individuarsi con apposito decreto ministeriale.
In attesa
dell’emanazione di tale decreto la norma in esame ha precisato che i contratti
di inserimento stipulati con donne ultraventinovenni non potranno comunque
prevedere inquadramenti professionali più bassi come invece consentito in tutti
gli altri casi.
Diritto fallimentare (articolo 2) – E’ stata prevista la delega al
Governo per la riforma del diritto fallimentare da attuarsi entro i prossimi
sei mesi; sono state inoltre introdotte modifiche, immediatamente operative, agli
istituti del concordato preventivo e dell’azione revocatoria fallimentare.
Semplificazione amministrativa (articolo 3) – Sono state
introdotte modifiche alla legge n.241/1990 prevedendo
in particolare che, ove non diversamente stabilito, il termine per l’adozione
dei provvedimenti delle pubbliche amministrazioni è di 90 giorni; inoltre è
stata generalizzata l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso, in base al quale un‘istanza presentata ad una
pubblica amministrazione si intende accolta qualora allo scadere del termine
stabilito l’ufficio pubblico non abbia espresso il diniego; rimarranno esclusi
dal silenzio-assenso solo quei
procedimenti amministrativi espressamente individuati con successivo decreto.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(articolo 5) – Per
accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui
alla legge n.443/2001 è stata prevista la nomina di “commissari straordinari” che avranno il
potere di agire in sostituzione degli organi inadempienti (ad es. in materia di
pronunce sulla compatibilità ambientale, di affidamento di appalti pubblici,
ecc.).
Incentivazione della logistica (articolo 5 bis) – Nonostante il
titolo dell’articolo di legge, il testo normativo contiene solo criteri generali
per la realizzazione di interventi infrastrutturali generici; l’unica disposizione
di una certa rilevanza per le imprese risulta quella del comma 4 concernente “la definizione di adeguati procedimenti
amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione
e la distribuzione delle merci” da attuarsi mediante un successivo decreto
del Presidente del Consiglio che dovrà “ridefinire
le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima
semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché di utilizzo di tecnologie
informatiche”; l’attuazione di questa disposizione potrebbe consentire
l’abolizione di appesantimenti burocratici che riguardano il settore (ad es. la
licenza di pubblica sicurezza delle imprese di spedizione).
Riduzione dei finanziamenti agli investimenti (articolo 8) – Sono stati introdotti
tagli in materia di finanziamenti alle imprese; in particolare i finanziamenti
a fondo perduto per gli investimenti di cui alla legge n.488/92
sono stati dimezzati e trasformati in finanziamenti pubblici agevolati; le
risorse liberate con questa modifica legislativa andranno ad incrementare gli
stanziamenti per gli interventi infrastrutturali.
Premio di concentrazione per le PMI (articolo 9) – E’ stato introdotto
un credito d’imposta per le piccole e medie imprese che si aggregano (mediante
fusione, incorporazione, costituzioni di consorzi); l’agevolazione è pari al 50
per cento delle spese sostenute per l’operazione di concentrazione; l’istanza
per ottenere il credito d’imposta dovrà essere presentata con un apposito
modello in via di approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; si fa
presente che con il successivo decreto legge n.106/2005
è stato previsto un ulteriore credito d’imposta per le PMI che effettuano
concentrazioni, il cui ammontare è variabile in base al volume d’affari delle
imprese richiedenti.
Irap (articolo
11 ter) – E’ stato previsto un abbattimento della
base imponibile dell’imposta regionale delle attività produttive a favore delle
imprese che aumentano la base occupazionale; la concessione dell’agevolazione –
pari a 20 mila euro annui per ciascun nuovo assunto – è peraltro subordinata
all’autorizzazione allo Stato italiano da parte della Commissione Europea;
com’è noto, in materia di Irap è in corso un giudizio
contro l’Italia presso la Corte di Giustizia Europea che potrebbe condurre
all’abolizione dell’imposta.
Reimpiego di lavoratori svantaggiati (art.13, comma 2 lett.d) – Sono
stati previsti incentivi a carico dello Stato per i lavoratori in mobilità o in
CIGS che accettino di reimpiegarsi presso una sede di
lavoro distante più di 100 Km dalla propria residenza. Tali incentivi sono pari
a 1 mensilità in caso di assunzione a termine superiore a 12 mesi e a 3
mensilità in caso di assunzione a termine superiore a 18 mesi ovvero di
assunzione a tempo indeterminato. Con apposito provvedimento ministeriale
saranno definite le modalità attuative delle agevolazioni in questione.
Apprendistato professionalizzante (art.13,
comma 13 bis) – Per accelerare
l’applicazione dell’apprendistato professionalizzante (rivolto ai lavoratori di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni e finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale), è stata attribuita alla contrattazione collettiva la facoltà di
regolamentare in via transitoria la materia. Come è noto, l’apprendistato
professionalizzante è stato introdotto dalla legge Biagi (DLGVO 276/2003) che ne ha
subordinato l’operatività alla definizione degli aspetti formativi da parte
delle Regioni; allo stato attuale solo alcune Regioni hanno provveduto in tal
senso.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 110/2004 e29/2004
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Allegato uno
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DLo/t
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O. n. 91/L su
G.U. 111 del 14.5.2005 (fonte Guritel)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35
Testo del decreto-legge
14 marzo
2005, n.
35 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale -
n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con
la legge
di conversione 14 maggio
2005, n. 80, (in questo stesso
supplemento ordinario
alla pag. 5), recante:
«Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e
territoriale. Deleghe
al Governo per la modifica
del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato
nonche' per la
riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali.».
Art. 1.
(Rafforzamento del sistema
doganale, lotta alla
contraffazione e
sostegno all'internazionalizzazione
del sistema produttivo)).
1. Per il
rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo
di consentire
l'ingresso e l'uscita
delle merci dal territorio
doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati
alle esigenze
dei traffici,
nonche'
per l'incentivazione dei sistemi logistici
nazionali in
grado di rendere
piu'
efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione e
la distribuzione delle
merci, con decreto
del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, e' definito,
ferme restando
le vigenti disposizioni
in materia di servizi di
polizia doganale,
il riassetto delle
procedure amministrative di
sdoganamento delle merci,
con l'individuazione di
forme di
semplificazione e
di coordinamento operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le
procedure di competenza di altre amministrazioni
che concorrono
allo sdoganamento delle
merci, e comunque
nell'osservanza dei
principi della massima riduzione dei termini di
conclusione dei
procedimenti e della
uniformazione dei tempi di
conclusione previsti
per procedimenti tra
loro analoghi, della
disciplina uniforme
dei procedimenti dello
stesso tipo che si
svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure
alle tecnologie
informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia.
E' fatta
salva la disciplina in materia di circolazione in
ambito
internazionale dei
beni culturali di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai
fini di cui al comma 1, i
soggetti deputati a rilasciare le
prescritte certificazioni possono
comunque consentire, in
alternativa, la
presentazione di certificazioni rilasciate
da
soggetto privato abilitato.
3. Al
comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n.
311, dopo
le parole: «Agenzia
delle entrate» sono
inserite le
seguenti: «e all'Agenzia
delle dogane».
4. Per
garantire il potenziamento
e la piena efficienza delle
apparecchiature scanner
in dotazione all'Agenzia
delle dogane
installate nei maggiori porti
ed interporti del territorio nazionale,
favorire la
presenza delle imprese
sul mercato attraverso
lo
snellimento delle
operazioni doganali corrette ed il contrasto di
quelle fraudolente, nonche' assicurare
un elevato livello
di
deterrenza ai traffici
connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale, l'Agenzia
delle dogane utilizza, entro il limite di
ottanta milioni
di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che,
per effetto
del n.
3) della lettera i) del comma 1
dell'articolo 3 della legge
10 ottobre 1989, n. 349, sono
disponibili per l'acquisizione di mezzi
tecnici e ((strumentali nonche'
finalizzate)) al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5.
E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze
un apposito
Fondo con la
dotazione di 34.180.000 euro per l'anno
2005, di
39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per
l'anno 2007 e
di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le
esigenze connesse
all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita'
organizzata e della
immigrazione illegale
attraverso lo scambio
tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui
alla decisione
2004/512/CE del
Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo
di cui
al presente comma
si provvede con
decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
All'onere di cui al presente
comma si provvede:
a) quanto
a euro 4.845.000
per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno degli
anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di
base di parte
corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze per
l'anno 2005, allo
scopo
parzialmente utilizzando,
per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro
15.000.000 per ((ciascuno)) degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro
3.500.000 per
il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro
42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo
7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a
euro 24.498.000 per il
2006 e
ad euro 1.134.000
per il 2007,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di
base di conto
capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze per
l'anno 2005, allo
scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
predetto
Ministero.
6.
Il limite massimo
di intervento della Simest S.p.a., come
previsto dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per
cento per
gli investimenti all'estero
che riguardano attivita'
aggiuntive delle
imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese,
«joint-venture» o
altro e che
garantiscano il mantenimento delle
capacita' produttive interne.
Resta ferma la facolta' del CIPE di
variare, con
proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
7.
Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria
fino a 10.000
euro l'acquisto o
l'accettazione, senza
averne prima accertata
la legittima
provenienza, a qualsiasi
titolo di cose che, per la loro qualita' o
per la
condizione di chi
le offre o per
l'entita' del prezzo,
inducano a
ritenere che siano state violate
le norme in materia di
origine e
provenienza dei prodotti
ed in materia di proprieta'
intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si
applica anche
a coloro che si adoperano per fare acquistare o
ricevere a qualsiasi
titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la
legittima provenienza.
((In ogni caso
si procede alla confisca
amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano
ferme le
norme di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70)).
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni previste dal
comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere
riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello
stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero degli
affari esteri, da
destinare alla lotta
alla
contraffazione.
9.
All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «fallaci
indicazioni di provenienza» sono inserite le
seguenti: «o di origine».
10.
All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle
seguenti: «ventimila euro».
11.
((L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater))
opera in stretto
coordinamento con le
omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12.
I benefici e
le agevolazioni previsti ai sensi
della legge
24 aprile 1990,
n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e
della legge 12 dicembre
2002, n. 273, non si applicano ai
progetti delle
imprese che, investendo all'estero, non prevedano il
mantenimento sul
territorio nazionale delle attivita' di
ricerca,
sviluppo, direzione
commerciale, nonche' di una parte sostanziale
((delle attivita))
produttive.
13.
Le imprese italiane che hanno
trasferito la propria attivita'
all'estero in data antecedente
alla data di entrata in vigore del
presente decreto
e che intendono
reinvestire sul territorio
nazionale, possono
accedere alle agevolazioni
e agli incentivi
concessi alle
imprese estere sulla base delle previsioni in materia
di contratti
di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del
6 maggio 2003,
e n. 16/03
del 9 maggio 2003,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 luglio 2003.
14.
Allo scopo di
favorire l'attivita' di ricerca e innovazione
delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a
ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.
100, possono superare la quota del 25 per cento
del capitale o fondo
sociale della societa' nel
caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare investimenti
in ricerca e
innovazione nel periodo di
durata del contratto.
15.
I funzionari delegati di cui
all'articolo 3 del ((regolamento
di cui)) al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120, possono
effettuare trasferimenti tra le
aperture di credito
disposte in loro favore su
capitoli relativi all'acquisizione di beni
e servizi
nell'ambito dell'unita' previsionale di
base «Uffici
all'estero» dello
stato di previsione
del Ministero degli affari
esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati,
sono comunicati
al competente
centro di responsabilita',
all'ufficio centrale del
bilancio e alla
Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del
controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da
disporre con
decreto del
Ministro degli affari esteri. Con
decreto del Ministro
degli affari
esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme
di cui al presente comma.
((15-bis.
I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, sono
accreditati alle rappresentanze diplomatiche,
per le
finalita' della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e per gli adempimenti
derivanti dai
relativi obblighi internazionali, sulla
base di
interventi, progetti
o programmi, corredati dei
relativi documenti
analitici dei
costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi
deliberanti.
15-ter.
Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati
nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano
le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo
comma, del regio decreto
18 novembre 1923,
n. 2440, ove cio' sia indispensabile alla
prosecuzione o
al completamento dell'intervento, progetto o
programma, debitamente
attestati da parte del capo missione.
15-quater.
Le erogazioni successive
a quella iniziale
sono
condizionate al
rilascio di una
attestazione da parte del capo
missione sullo
stato di realizzazione degli
interventi, progetti o
programmi. La
rendicontazione finale e' altresi'
corredata da una
relazione del
capo missione, attestante l'effettiva realizzazione
dell'intervento, progetto
o programma ed il
raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
15-quinquies.
Con decreto del
Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate
disposizioni per
la definizione dei procedimenti
amministrativi di
rendicontazione e
di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi
della legge
26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le
disposizioni di cui
al primo periodo si applicano sia alla gestione
dei finanziamenti
disposti a valere sull'ex «Fondo
speciale per la
cooperazione allo sviluppo»,
sia alla gestione di quelli disposti sui
pertinenti capitoli
di bilancio successivamente
istituiti ai sensi
dell'articolo 4 della legge
23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies.
Per la realizzazione degli interventi di emergenza
di
cui all'articolo 11 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, mediante
fondi accreditati alle
rappresentanze
diplomatiche, il
capo missione puo' stipulare convenzioni con le
organizzazioni non governative che operano localmente. La congruita'
dei tassi di interesse
applicati dalle organizzazioni non governative
per la
realizzazione di programmi di
microcredito e' attestata dal
capo della rappresentanza
diplomatica.
Art. 1-bis.
(Modifiche
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate
le seguenti modificazioni:
*****OMISSIS*****
c) all'articolo 59, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1.
Durante il rapporto
di inserimento, la
categoria di
inquadramento del
lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di
due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto
collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti
a mansioni o
funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle
quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del
contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione
per la
categoria di lavoratori
di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e),
salvo non esista
diversa previsione da
parte dei
contratti collettivi
nazionali o territoriali
sottoscritti da
associazioni dei
datori di lavoro
e dei prestatori
di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;
*****OMISSIS*****
Art. 2.
(Disposizioni in materia
fallimentare, civile e processuale civile
nonche' in materia
di libere professioni, di cartolarizzazione
dei
crediti
e relative alla Consob).
*****OMISSIS*****
Art. 3.
(Semplificazione amministrativa)
1.
L'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente: «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita).
1.
Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione
non
costitutiva, permesso
o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale
o artigianale il cui
rilascio dipenda
esclusivamente
dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e
non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, con
la sola esclusione
degli atti rilasciati
dalle
amministrazioni preposte
alla difesa nazionale,
alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della
giustizia,
alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla
tutela della
salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio
culturale e paesaggistico e
dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa
comunitaria, e' sostituito
da una dichiarazione
dell'interessato corredata,
anche per mezzo di
autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente
richieste.
L'amministrazione competente
puo'
richiedere informazioni o
certificazioni relative
a fatti, stati o qualita' soltanto qualora
non siano
attestati in documenti
gia'
in possesso
dell'amministrazione stessa
o non siano
direttamente acquisibili
presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. L'attivita'
oggetto della dichiarazione puo'
essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla
data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione
all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, adotta
motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei
suoi effetti, salvo
che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda
a conformare alla
normativa vigente detta
attivita' ed i
suoi effetti entro
un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E`
fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in
via di autotutela, ai
sensi degli
articoli 21-quinquies e
21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi,
il termine per
l'adozione dei
provvedimenti di divieto
di prosecuzione
dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei
pareri, fino a un
massimo di trenta giorni,
scaduti i
quali l'amministrazione puo' adottare
i propri
provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4.
Restano ferme le
disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi
da quelli di cui ai
commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attivita' e
per l'adozione da
parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni
controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3
e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
2.
La prima registrazione
dei veicoli nel
pubblico registro
automobilistico (P.R.A.)
((puo' anche essere effettuata per istanza
dell'acquirente,)) attraverso lo
Sportello telematico
dell'automobilista (STA)
di cui all'articolo 2 ((del regolamento di
cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358,
con le modalita' di
cui all'articolo 38, comma 3, del
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3.
Alla rubrica dell'articolo
8 ((del regolamento di cui al))
decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358,
sono soppresse
le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i
commi 3-bis,
3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8,
nonche' l'allegato 1 del ((citato regolamento)), sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e
le dichiarazioni aventi
ad oggetto
l'alienazione di beni
mobili registrati e rimorchi di
valore non
superiore a 25.000 euro o la
costituzione di diritti di
garanzia sui
medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa
sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai
funzionari del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dai
funzionari e
dai titolari degli
Sportelli telematici
dell'automobilista di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari
dell'Automobile Club d'Italia
competenti.
5.
Con decreto di
natura non regolamentare
adottato dalla
Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il
Ministero ((delle infrastrutture)) e dei
trasporti, con
il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero della giustizia e
con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,
n. 281, sono
disciplinate le concrete
modalita'
applicative dell'attivita' di cui
al comma 4 da parte dei soggetti
ivi elencati
anche ai fini
della progressiva attuazione
delle
medesime disposizioni.
6.
L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita'
di
svolgere l'attivita' di
cui al comma
4 e' demandata
ad un
regolamento, adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del
Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro ((delle
infrastrutture)) e dei trasporti,
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
giustizia e con
il Ministro
dell'interno, con cui
sono altresi' disciplinati i
requisiti necessari,
le modalita' di
esercizio dell'attivita'
medesima da
espletarsi nell'ambito dei
rispettivi compiti
istituzionali, e senza oneri
a carico della finanza pubblica.
((6-bis.
L'articolo 2 della
legge 7 agosto
1990, n. 241, e
successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Conclusione del
procedimento) - 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero
debba essere
iniziato d'ufficio,
la pubblica amministrazione ha il
dovere di
concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti
i termini entro i quali i procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali
devono concludersi, ove
non siano
direttamente previsti
per legge. Gli
enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo
i propri ordinamenti, i termini entro i quali
devono concludersi
i procedimenti di propria
competenza. I termini
sono modulati
tenendo conto della
loro sostenibilita',
sotto il
profilo dell'organizzazione amministrativa, e
della natura degli
interessi pubblici
tutelati e decorrono dall'inizio
di ufficio del
procedimento o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e'
ad iniziativa di parte.
3.
Qualora non si provveda ai sensi
del comma 2, il termine e' di
novanta giorni.
4. Nei
casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di
un provvedimento
l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o
enti appositi,
i termini di cui
ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all'acquisizione delle
valutazioni tecniche per un
periodo massimo
comunque non superiore a novanta giorni. I termini di
cui ai commi 2
e 3
possono essere altresi' sospesi,
per una sola
volta, per
l'acquisizione di
informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualita' non attestati
in documenti gia' in
possesso
dell'amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano
le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
5.
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui ai
commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo'
essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto
che perdura l'inadempimento e comunque non
oltre un anno dalla scadenza
dei termini di cui ai predetti commi 2 o
3. Il
giudice amministrativo puo' conoscere
della fondatezza
dell'istanza. E'
fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti».
6-ter.
L'articolo 20 della
legge 7 agosto
1990, n. 241, e
successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 20
(Silenzio assenso). - 1. Fatta
salva l'applicazione
dell'articolo 19,
nei procedimenti ad
istanza di parte
per il
rilascio di
provvedimenti
amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di
accoglimento della
domanda, senza necessita' di ulteriori istanze
o
diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine
di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede
ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente
puo'
indire, entro trenta giorni
dalla presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai
sensi del capo IV, anche tenendo
conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3.
Nei casi in cui
il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della
domanda, l'amministrazione competente
puo'
assumere determinazioni in
via di autotutela, ai
sensi degli
articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano agli atti
e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la
difesa nazionale, la
pubblica sicurezza e
l'immigrazione, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in
cui
la normativa
comunitaria impone l'adozione
di provvedimenti
amministrativi formali, ai
casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e
procedimenti individuati
con uno o piu'
decreti del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su proposta
del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i
Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e
10-bis».
6-quater.
I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2
dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito
dal comma
6-bis del presente
articolo, sono adottati
entro
centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto.
6-quinquies.
Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto, emanate
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990,
n. 241, se non modificate
o sostituite dalle
disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici
nazionali ai
sensi dell'articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241,
come sostituito dal comma
6-bis del presente articolo.
6-sexies.
Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7
agosto 1990,
n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente
articolo, non
si applicano ai
procedimenti in corso alla data di
entrata in
vigore della legge di conversione
del presente decreto,
ferma la facolta'
degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies.
Le domande presentate
entro centottanta giorni dalla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto si intendono accolte,
senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se
l'amministrazione non comunica
all'interessato il
provvedimento di
diniego nel termine di centottanta giorni, salvo
che, ai
sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu'
lungo per la conclusione del
procedimento. Si applica quanto previsto
dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dal
comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della
legge 7 agosto 1990, n.
241, e' sostituito dal
seguente:
«2.
I documenti attestanti
atti, fatti, qualita' e
stati
soggettivi, necessari per
l'istruttoria del procedimento,
sono
acquisiti d'ufficio
quando sono in
possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero
sono detenuti, istituzionalmente, da
altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente
puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari
per la ricerca
dei documenti».
6-novies.
All'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo
il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
«2-bis.
Restano ferme le attribuzioni di
vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita'
soggette ad atti
di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste
da leggi vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20».
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della
legge 7 agosto 1990, n.
241, e'
aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le controversie
relative all'accesso ai
documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo».
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della
legge 29 dicembre 1993,
n. 580,
le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti:
«due sole volte».
6-duodecies.
Per lo svolgimento
delle attivita' di
propria
competenza, il
Ministro per la funzione pubblica si avvale di una
Commissione istituita
fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza
del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica,
presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta
dal Capo del
Dipartimento degli
affari giuridici e legislativi
della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice
presidente, e da un
numero massimo
di venti componenti
scelti fra professori
universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed
ordinari,
avvocati dello Stato,
funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con
almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed
esperti di elevata
professionalita' . Se
appartenenti ai ruoli
delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in
aspettativa
o fuori
ruolo, secondo le
norme ed i
criteri dei rispettivi
ordinamenti. La
Commissione e' assistita da una segreteria tecnica.
Il contingente
di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del
presente comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies.
La nomina dei
componenti della Commissione e della
segreteria tecnica
di cui al
comma 6-duodecies e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per
la funzione
pubblica da lui
delegato, che ne disciplina altresi'
l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma
6-quaterdecies, con successivo decreto dello
stesso Ministro,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per
l'attuazione dei commi
6-duodecies e
6-terdecies e'
autorizzata la spesa
massima di 750.000 euro per
l'anno 2005,
di 1.500.000 euro per l'anno 2006
e di 1.500.000 euro
per l'anno
2007. Al relativo
onere si provvede
mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui al
decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come
determinata dalla
tabella C
della legge 30
dicembre 2004, n.
311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo
50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero
dell'economia e
delle finanze»
sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche
per il tramite delle associazioni di categoria e
di soggetti terzi a
tal fine
individuati dalle strutture
di erogazione dei servizi
sanitari».)
*****OMISSIS*****
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalita'
di accelerazione della spesa in conto capitale
di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4,
comma 130, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse
rese disponibili ((per
effetto delle))
modifiche dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992,
n. 488, finanzia prioritariamente
gli interventi
inclusi nel
programma per le infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre
2001, n. 443,
selezionati secondo i principi
adottati dalla
delibera CIPE n.
21/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il
CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di
interventi che, in
coerenza con le priorita'
strategiche e
i criteri di selezione previsti
dalla programmazione
comunitaria per
le aree urbane,
consentano di riqualificare
e
migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali
delle citta' e
delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
3.
L'individuazione degli interventi
strategici di cui al comma 2
e' effettuata,
valorizzando la capacita' propositiva dei comuni,
sulla base
dei criteri e
delle intese raggiunte
dai Ministeri
dell'economia e delle finanze
e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte
le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed
economico-sociale a livello nazionale,
come previsto
dal punto 1.1
della delibera CIPE n. 20/2004 del
29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265
dell'11 novembre 2004.
4. Per
la realizzazione di infrastrutture con modalita' di
project
financing possono essere
destinate anche le
risorse costituenti
investimenti immobiliari
degli enti previdenziali pubblici.
5.
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ((possono
essere)) dichiarati
interventi infrastrutturali strategici e urgenti,
ai sensi
dell'art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del
presente articolo, le opere ed i lavori previsti
nell'ambito delle
concessioni autostradali gia' assentite, anche
se
non inclusi
nel primo programma delle infrastrutture strategiche,
approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21
dicembre 2001,
pubblicata nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 21 marzo
2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo
sviluppo economico del Paese.
((6.
Per le opere
ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni
appaltanti procedono
alla realizzazione applicando
la normativa
comunitaria in
materia di appalti
di lavori pubblici
e, anche
soltanto per
quanto concerne le
procedure approvative ed
autorizzative dei progetti
qualora dalle medesime
stazioni
appaltanti, previo
parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritenuto eventualmente
piu'
opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi,
relativamente alle
opere stesse, gli atti ed i provvedimenti gia' formati o assunti, ed
i procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto che
le stazioni appaltanti,
previo parere dei commissari
straordinari ove nominati,
ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere
realizzazione dell'opera proseguire e concludere in
luogo dell'avviare
un nuovo procedimento
ai sensi del
decreto
legislativo 20 agosto 2002,
n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di
un Commissario
straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all'art.
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive
modificazioni. I
Commissari straordinari sono
nominati con decreto
del Presidente
del Consiglio dei
ministri, sentito il Presidente
della regione
interessata, su proposta
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalita', competenza ed
esperienza maturata nel
settore
specifico della
realizzazione di opere
pubbliche, provvedendo
contestualmente alla
conferma o alla
sostituzione dei Commissari
straordinari eventualmente gia' nominati.))
8.
I Commissari straordinari
seguono l'andamento delle opere,
svolgono le funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
2, comma
5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi
esercitano i
poteri loro attribuiti ai sensi
del presente articolo
qualora le
procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o
impedimenti di qualsiasi
natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti
per la
realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone
comunicazione al Presidente
del Consiglio dei
Ministri ed al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione
dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67
del 1997 e successive modificazioni.
((10.
Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni
e dei
permessi necessari alla
realizzazione o al potenziamento dei
terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata
ai sensi delle norme vigenti
o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della
legge 24 novembre
2000, n. 340,
e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas
naturale ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n.
443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In
caso di inerzia
o di ingiustificato ritardo, il
Ministero delle attivita'
produttive, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio,
provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli
adempimenti di competenza.))
11.
Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi del
presente articolo, i Commissari
straordinari provvedono,
nel limite dell'importo
approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto
dei principi generali
dell'ordinamento e ((della
normativa)) comunitaria.
12.
Nei casi di
risoluzione del contratto di
appalto disposta
dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli
118, 119 e 120 del
((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999,
n. 554, l'appaltatore deve
provvedere al
ripiegamento dei
cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle
aree
di lavoro
e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato,
la stazione appaltante
provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La
stazione
appaltante, in alternativa
alla esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione
bancaria o
polizza assicurativa con
le modalita' di cui
all'articolo 30, comma
2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
pari all'uno
per cento del
valore del contratto. Resta fermo
il
diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
((12-bis.
In deroga al
comma 1-ter dell'articolo 10 della legge
11 febbraio 1994,
n. 109, le
stazioni appaltanti, in
caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto per grave
inadempimento del
medesimo, possono interpellare progressivamente i
soggetti che
hanno partecipato alla originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede
all'interpello a
partire dal soggetto
che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso
l'originario aggiudicatario.
12-ter.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche
gia' proposte in
sede di offerta
dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara.
12-quater.
In caso di fallimento o di indisponibilita' di
tutti i
soggetti interpellati ai
sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni
appaltanti possono
procedere all'affidamento del
completamento dei
lavori mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, in
deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli
articoli 2, 10, commi
1-ter e
1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio
1994, n.
109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e
della normativa comunitaria.
L'affidamento con
procedura negoziata avviene
mediante gara
informale, sulla
base del progetto
originario eventualmente
modificato o
integrato per effetto di varianti
che si fossero rese
nel frattempo
necessarie, alla quale devono
essere invitati almeno
dieci concorrenti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora
il fallimento dell'appaltatore o la
risoluzione del
contratto per grave
inadempimento del medesimo
intervenga allorche' i
lavori siano gia'
stati realizzati per una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo
netto residuo
dei lavori
non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti
possono procedere
all'affidamento del completamento
dei lavori
direttamente mediante
la procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di cui al comma
12-quater.))
13.
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i
criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla
corrispondente spesa
si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e
bonifica dell'area delle
acciaierie di Genova-Cornigliano,
in coerenza con quanto previsto
dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
autorizzata la
concessione di contributi in
favore dei soggetti competenti, a carico
del Fondo
per gli interventi
straordinari della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che viene a tale
fine integrato
dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno
2005.
15.
I vincoli totali o parziali delle
riserve idriche disposti in
attuazione del
piano regolatore generale
degli acquedotti, di
competenza statale
ai sensi delle
vigenti disposizioni, sono
prorogati fino
all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai
sensi della legge 5 gennaio
1994, n. 36.
16.
Il contributo di 10
milioni di euro di cui all'articolo 83,
comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato
anche per la realizzazione di
incubatori per imprese produttive.
((16-bis.
I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione a
specifiche disposizioni legislative
concernenti lo
sviluppo dei progetti di cui
all'articolo 3, primo comma, lettera a),
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui
all'articolo 1, comma
1, lettera
a), della legge 11 maggio 1999,
n. 140, sono utilizzati
secondo le specifiche
disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,
dopo il comma 24, e' aggiunto
il seguente:
«24-bis.
La SACE S.p.a. puo' destinare
propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori
dei titoli da
essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di
cui all'articolo
5, commi 18 e 24.
Alle operazioni di raccolta
effettuate dalla
SACE S.p.a. ai
sensi del presente comma, non si
applicano gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei
titoli, il quale
ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva
esercita i poteri
stabiliti in sede di
nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni».
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della
legge 30 dicembre 2004,
n. 312, e' abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3
dell'articolo 7-vicies
quater, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, e' soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, il
comma 2 e' sostituito dai
seguenti:
«2. Ai
giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9,
comma 4, del
regolamento di
cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici
2 dicembre 2000,
n. 398, nonche' l'obbligo di applicazione da
parte
del collegio arbitrale delle tariffe di cui
all'allegato al predetto
regolamento.
2-bis.
All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli
arbitri, una
somma pari all'uno
per diecimila del valore della
relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la
nomina del terzo arbitro,
ad iniziativa
della parte piu' diligente,
provvede la Camera
arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554. Ai
giudizi costituiti ai sensi del presente comma si
applicano le norme
di procedura
di cui al
citato decreto del
Ministro dei lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n.
398».
16-septies.
Sono fatte salve
le procedure arbitrali definite o
anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, purche' risultino
rispettate le
disposizioni relative
all'arbitrato contenute nel codice di procedura
civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come
modificato dal comma
16-sexies del presente articolo.
Art. 5-bis.
(Incentivazione della logistica)
1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE
finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la
realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed
intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del
Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello
sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della
incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 361 del citato art. 1, e' prevista prioritariamente la
realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio
della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo
sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree
sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono
adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del
sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al
trasporto ferroviario e all'intermodalita', con l'adeguata offerta
dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed
intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in
grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema
integrato di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure
amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima
semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo di
tecnologie informatiche.)
*****OMISSIS*****
Art. 8.
(Riforma degli incentivi)
1.
Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del
credito nelle
aree sottoutilizzate e,
quindi, l'effetto degli
incentivi sulla
competitivita' del sistema
produttivo, a decorrere dalla data di
entrata in
vigore del presente
decreto, la concessione
delle
agevolazioni per
investimenti in attivita'
produttive disposta ai
sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n.
488, ((e
successive modificazioni,)) e
dell'articolo 2, comma 203,
lettere d),
e) ed f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
attribuita secondo i seguenti
principi:
a) il
contributo in conto
capitale e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di
credito, composto, per pari importo, da
un finanziamento
pubblico agevolato e da un
finanziamento bancario
ordinario a tasso di mercato;
b) il
CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma
356, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, fissa i criteri generali e
le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento
pubblico
agevolato;
c) il
tasso di interesse da applicare
al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore
allo 0,50 per cento annuo;
d) e'
previsto l'impegno creditizio
dei soggetti che valutano
positivamente le
istanze di ammissione agli incentivi e curano il
rimborso unitario
del finanziamento pubblico
e ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4;
e) gli
indicatori per la
formazione delle graduatorie
ove
previste sono
limitati nel numero,
univocamente rappresentativi
dell'obiettivo misurato,
pienamente verificabili e tali, tra l'altro,
da premiare il minore ricorso
al contributo in conto capitale.
2.
Con decreto ((di natura non
regolamentare)) del Ministro delle
attivita' produttive, di
concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali,
per quanto
riguardante le attivita' della filiera
agricola, sentita
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta
giorni dalla
data di entrata
in vigore del presente decreto,
in
conformita' alla vigente
normativa di riferimento sono stabiliti i
criteri, le condizioni e
le modalita' di
attuazione della
disposizione di cui al comma
1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e
le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli
investimenti ammissibili;
c) i
meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita'
della procedura valutativa a
graduatoria, ((ad eccezione della misura
di cui all'articolo 2, comma
203, lettera e), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;))
d) gli
indicatori per la formazione di
graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i
principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la
misura dell'intervento agevolativo, assicurando
che
l'intensita' di
aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle
intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il
rapporto massimo fra
contributo in conto
capitale e
finanziamento con
capitale di credito,
entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a);
g) le
modalita'
e i contenuti dell'istruttoria delle domande,
prevedendo la
stipula di apposite
convenzioni, ((anche con la
eventuale modifica)) di
quelle attualmente in essere, con soggetti in
possesso dei
necessari requisiti tecnici,
amministrativi e di
terzieta'.
((3.
Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 356,
lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
disposizioni di
cui ai
commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di
incentivi
disposta in
attuazione di bandi gia' emessi alla data di
entrata in
vigore del presente decreto o a fronte di contratti
di programma per
i quali
il Ministro delle attivita'
produttive, alla stessa data,
abbia presentato
al CIPE la
proposta di adozione della
relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della
delibera CIPE
n. 26 del
25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 2003.))
4.
Il finanziamento bancario
ordinario e' concesso dai soggetti
abilitati a svolgere
l'istruttoria delle richieste di ammissione agli
incentivi ovvero
anche da altri soggetti
autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria
ai sensi ((del
testo unico di cui al))
decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385.
5.
I finanziamenti pubblici
agevolati di cui al comma 1 possono
essere erogati
sulla quota del fondo rotativo
per il sostegno alle
imprese di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui
al medesimo art.
1, comma 355. Si applica la disposizione
dell'articolo 1, comma 360,
della citata legge 30
dicembre 2004, n. 311.
6.
Nel primo biennio
il CIPE, in attuazione delle
disposizioni
contenute negli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ((e
successive modificazioni,)) si conforma all'indirizzo di
assegnare per il
finanziamento del contributo in conto capitale, al
complesso degli strumenti di
cui al comma 1, una quantita' di risorse
in grado
di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e
revoche, un volume di investimenti
privati equivalente a quello medio
agevolato dagli
stessi negli anni 2003 e 2004.
Nella prima fase di
attuazione, nel
rispetto di tale
indirizzo, il CIPE assicura un
trasferimento da
incentivi a investimenti
pubblici materiali e
immateriali, nelle
assegnazioni di nuove risorse in conto capitale,
non inferiore
a 750 milioni
di euro, da
cui consegua una
disponibilita', non inferiore
a 225 milioni di euro nel 2005,
355
milioni di
euro nel 2006
e 170 milioni
di euro nel 2007, da
utilizzare a copertura degli interventi di cui
all'articolo 5, comma
1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
dopo il comma
1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis.
Alle agevolazioni di cui al
comma 1 si
applicano i
massimali previsti
dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati da
giovani imprenditori agricoli.
Per le iniziative nel
settore della
produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento,
non superiore a quindici
anni »;
b) all'articolo 5,
comma 1, all'articolo
7, comma 1, e
all'articolo 11,
comma 2, le parole: « composte esclusivamente da
soggetti di eta' compresa tra i
18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente da soggetti di eta'
compresa tra i 18 ed i 29 anni »
sono sostituite
dalle seguenti: «
composte prevalentemente da
soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni »;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7,
comma 2, all'articolo
11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le
parole: « alla data
del 1° gennaio
2000 » sono inserite le seguenti: « ovvero da almeno
sei mesi, all'atto della
presentazione della domanda, »;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: « gli agricoltori di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni » sono sostituite dalle
seguenti: « i
giovani imprenditori agricoli
»;
((e) nel titolo I, e' aggiunto il seguente
articolo:))
«Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli
incentivi di cui ai
capi I e II ((del presente
titolo)) possono essere concessi anche per
finanziare ampliamenti
aziendali effettuati da societa' in possesso
dei requisiti
di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima
della presentazione
della domanda, le quali siano
economicamente e
finanziariamente sane
ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'
di impresa da almeno tre anni prima della
predetta data. Nel caso in
cui le societa'
richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di
cui al
presente decreto, esse
devono dare dimostrazione di aver
completato l'originario
programma di investimenti
ammesso alle
agevolazioni almeno tre anni prima della data di
presentazione della
domanda e di essere in regola
con il pagamento delle rate di mutuo»;
f) all'articolo 17,
comma 1, le
parole: « nei
sei mesi
antecedenti la » sono
sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«4-bis. I limiti di investimento di cui agli
articoli 6, 8, 10, 12,
18 e
20 del presente decreto
legislativo possono essere modificati
con delibera del CIPE».
*****OMISSIS*****
Art. 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di
concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di
((microimprese,)) piccole e medie imprese, di cui alla
raccomandazione ((n. 2003/361/CE della Commissione,)) del 6 maggio
2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito,
nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di
credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute
per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e
comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo
le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto
riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi
successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata, ((ovvero l'aggregazione fra singole imprese,)) deve
rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione
devono aver esercitato ((attivita' omogenee nel periodo d'imposta
precedente)) alla data in cui e' ultimato il processo di
concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri
dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
((1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si
intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto
dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra
impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra
imprese che organizzano in comune attivita' imprenditoriali
rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori
istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi
rilevanti delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo' avere
durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al
registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del
presente articolo.))
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono
direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona
fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai
familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ((e successive modificazioni.))
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, ((a
decorrere)) dalla data di ultimazione del processo di concentrazione,
un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica,
certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle
entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di
presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo
ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti
desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati,
pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per
l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e
sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di
presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei
fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del
direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ((e
successive modificazioni.))
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del
contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ((e successive modificazioni.))
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ((e successive modificazioni.)
*****OMISSIS*****
Art. 11-ter.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro
per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento
complessivo del costo del personale classificabile
nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del
codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei
lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero
degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo
d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun
periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello
in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga il medesimo
rapporto di impiego»;
b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente:))
«4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e'
quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ((e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006 e da quella che verra' approvata per il
successivo periodo».
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera
b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di
euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari
importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili gia'
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del
29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al
finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore
contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante
utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai
sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del
2002, e' esteso agli interventi di intensificazione dei benefici
previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito
superiori a quelli previsti, lo scostamento e' recuperato a valere
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente
provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base
delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia'
adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita'
europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a
carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree
sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50
milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300».
*****OMISSIS*****
Art. 13.
( (Disposizioni in
materia di previdenza
complementare, per il
potenziamento degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi al
reimpiego nonche'
conferma dell'indennizzabilita'
della
disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita'
lavorativa)
*****OMISSIS*****
2. In
attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e
del sistema
degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e
2006, ((
con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di
entrata in
vigore del presente decreto,))
sono adottati i seguenti
interventi:
*****OMISSIS*****
d)
nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del
Fondo per
l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma
7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi
di mobilita'
territoriale finalizzati al reimpiego presso ((datori
di
lavoro privati
ed)) al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori
in mobilita' o sospesi
in cassa integrazione guadagni straordinaria,
che accettino
una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri
dal luogo
di residenza, e' erogata una
somma pari a una mensilita'
dell'indennita'
di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato
di durata
superiore a dodici
mesi o pari
a tre mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso
di contratto a
tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto
mesi. Nel
caso del
distacco di cui
all'articolo 8, comma
3, del citato
decreto-legge n. 148 del
1993, in una sede di lavoro distante piu' di
cento chilometri
dal luogo di residenza, al
lavoratore interessato
viene erogata,
nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al
((primo periodo,)) una somma
pari a una mensilita' dell'indennita'
di
mobilita' in caso
di distacco di durata superiore a
dodici mesi o
pari a
tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di
distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con
successivo decreto
del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite le relative
modalita' attuative.
*****OMISSIS*****
((13-bis.
All'articolo 49 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo il comma 5
e' aggiunto il seguente:
«5-bis.
Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal
comma 5,
la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e'
rimessa ai
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale».
*****OMISSIS*****