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Roma, 28 giugno 2005

 

Circolare n. 74/2005

 

Oggetto: Lavoro – Tributi - Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale – Legge 14.5.2005, n.80, su S.O. alla G.U. n. 111 del 14.5.2005.

 

Si evidenziano i principali aspetti della legge indicata in oggetto che ha convertito il cosiddetto “decreto sulla competitività” (D.L. 14.3.2005 n. 35)

 

Porti (articolo 1) – Venendo incontro alle richieste anche della Confetra, è stata introdotta una disposizione per l’istituzione dello “sportello unico doganale dei porti” con compiti di coordinamento e snellimento delle procedure dei vari uffici coinvolti nello sdoganamento delle merci (uffici doganali, veterinari, fitosanitari, Guardia di Finanza, ecc.); lo sportello unico funzionerà sotto l’autorità dell’Agenzia delle Dogane secondo quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio; lo stesso articolo 1 ha inoltre previsto stanziamenti per l’acquisto degli apparecchi “scanner” utilizzati nei porti per i controlli doganali e di security dei container.

 

Contratti di inserimento (art.1 bis, lett.c) – Sono state precisate le modalità di assunzione delle donne ultraventinovenni con contratto di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro). Come è noto, in base alla legge Biagi (DLGVO 276/2003) i limiti di età (tra i 18 e i 29 anni) previsti per la generalità di tali contratti non si applicano in caso di assunzioni di donne residenti in zone a bassa occupazione femminile da individuarsi con apposito decreto ministeriale.

In attesa dell’emanazione di tale decreto la norma in esame ha precisato che i contratti di inserimento stipulati con donne ultraventinovenni non potranno comunque prevedere inquadramenti professionali più bassi come invece consentito in tutti gli altri casi.

 

Diritto fallimentare (articolo 2) – E’ stata prevista la delega al Governo per la riforma del diritto fallimentare da attuarsi entro i prossimi sei mesi; sono state inoltre introdotte modifiche, immediatamente operative, agli istituti del concordato preventivo e dell’azione revocatoria fallimentare.

 

Semplificazione amministrativa (articolo 3) – Sono state introdotte modifiche alla legge n.241/1990 prevedendo in particolare che, ove non diversamente stabilito, il termine per l’adozione dei provvedimenti delle pubbliche amministrazioni è di 90 giorni; inoltre è stata generalizzata l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso, in base al quale un‘istanza presentata ad una pubblica amministrazione si intende accolta qualora allo scadere del termine stabilito l’ufficio pubblico non abbia espresso il diniego; rimarranno esclusi dal silenzio-assenso solo quei procedimenti amministrativi espressamente individuati con successivo decreto.

 

Interventi per lo sviluppo infrastrutturale (articolo 5) – Per accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui alla legge n.443/2001 è stata prevista la nomina di “commissari straordinari” che avranno il potere di agire in sostituzione degli organi inadempienti (ad es. in materia di pronunce sulla compatibilità ambientale, di affidamento di appalti pubblici, ecc.).

 

Incentivazione della logistica (articolo 5 bis) – Nonostante il titolo dell’articolo di legge, il testo normativo contiene solo criteri generali per la realizzazione di interventi infrastrutturali generici; l’unica disposizione di una certa rilevanza per le imprese risulta quella del comma 4 concernente “la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci” da attuarsi mediante un successivo decreto del Presidente del Consiglio che dovrà “ridefinire le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché di utilizzo di tecnologie informatiche”; l’attuazione di questa disposizione potrebbe consentire l’abolizione di appesantimenti burocratici che riguardano il settore (ad es. la licenza di pubblica sicurezza delle imprese di spedizione).

 

Riduzione dei finanziamenti agli investimenti (articolo 8) – Sono stati introdotti tagli in materia di finanziamenti alle imprese; in particolare i finanziamenti a fondo perduto per gli investimenti di cui alla legge n.488/92 sono stati dimezzati e trasformati in finanziamenti pubblici agevolati; le risorse liberate con questa modifica legislativa andranno ad incrementare gli stanziamenti per gli interventi infrastrutturali.

 

Premio di concentrazione per le PMI (articolo 9) – E’ stato introdotto un credito d’imposta per le piccole e medie imprese che si aggregano (mediante fusione, incorporazione, costituzioni di consorzi); l’agevolazione è pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’operazione di concentrazione; l’istanza per ottenere il credito d’imposta dovrà essere presentata con un apposito modello in via di approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; si fa presente che con il successivo decreto legge n.106/2005 è stato previsto un ulteriore credito d’imposta per le PMI che effettuano concentrazioni, il cui ammontare è variabile in base al volume d’affari delle imprese richiedenti.

 

Irap (articolo 11 ter) – E’ stato previsto un abbattimento della base imponibile dell’imposta regionale delle attività produttive a favore delle imprese che aumentano la base occupazionale; la concessione dell’agevolazione – pari a 20 mila euro annui per ciascun nuovo assunto – è peraltro subordinata all’autorizzazione allo Stato italiano da parte della Commissione Europea; com’è noto, in materia di Irap è in corso un giudizio contro l’Italia presso la Corte di Giustizia Europea che potrebbe condurre all’abolizione dell’imposta.

 

Reimpiego di lavoratori svantaggiati (art.13, comma 2 lett.d) – Sono stati previsti incentivi a carico dello Stato per i lavoratori in mobilità o in CIGS che accettino di reimpiegarsi presso una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla propria residenza. Tali incentivi sono pari a 1 mensilità in caso di assunzione a termine superiore a 12 mesi e a 3 mensilità in caso di assunzione a termine superiore a 18 mesi ovvero di assunzione a tempo indeterminato. Con apposito provvedimento ministeriale saranno definite le modalità attuative delle agevolazioni in questione.

 

Apprendistato professionalizzante (art.13, comma 13 bis) – Per accelerare l’applicazione dell’apprendistato professionalizzante (rivolto ai lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale), è stata attribuita alla contrattazione collettiva la facoltà di regolamentare in via transitoria la materia. Come è noto, l’apprendistato professionalizzante è stato introdotto dalla legge Biagi (DLGVO 276/2003) che ne ha subordinato l’operatività alla definizione degli aspetti formativi da parte delle Regioni; allo stato attuale solo alcune Regioni hanno provveduto in tal senso.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 110/2004 e29/2004

 

Allegato uno

 

DLo/t

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S.O. n. 91/L su G.U. 111 del 14.5.2005 (fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Testo   del  decreto-legge   14  marzo  2005,   n.  35   (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con

la  legge  di  conversione  14 maggio  2005, n. 80, (in questo stesso

supplemento  ordinario  alla  pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti

nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e

territoriale.  Deleghe  al  Governo  per  la  modifica  del codice di

procedura  civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato

nonche'  per  la  riforma  organica  della disciplina delle procedure

concorsuali.».

 

                               Art. 1.

(Rafforzamento  del  sistema  doganale,  lotta alla contraffazione e

    sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)).

1.  Per  il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo

di  consentire  l'ingresso  e  l'uscita  delle  merci  dal territorio

doganale  dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze

dei  traffici,  nonche'  per  l'incentivazione  dei sistemi logistici

nazionali  in  grado  di  rendere  piu'  efficiente lo stoccaggio, la

manipolazione  e  la  distribuzione  delle  merci,  con  decreto  del

Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni

dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e' definito,

ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia di servizi di

polizia  doganale,  il  riassetto  delle  procedure amministrative di

sdoganamento   delle   merci,   con   l'individuazione  di  forme  di

semplificazione  e  di  coordinamento  operativo affidate all'Agenzia

delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni

che   concorrono   allo   sdoganamento   delle   merci,   e  comunque

nell'osservanza  dei  principi della massima riduzione dei termini di

conclusione  dei  procedimenti  e  della  uniformazione  dei tempi di

conclusione  previsti  per  procedimenti  tra  loro  analoghi,  della

disciplina  uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso  tipo  che  si

svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della

medesima  amministrazione,  dell'accorpamento dei procedimenti che si

riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure

alle  tecnologie  informatiche,  del piu' ampio ricorso alle forme di

autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

E'  fatta  salva  la  disciplina in materia di circolazione in ambito

internazionale  dei  beni  culturali  di  cui  al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42.

  2. Ai  fini  di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le

prescritte    certificazioni    possono   comunque   consentire,   in

alternativa,   la   presentazione  di  certificazioni  rilasciate  da

soggetto privato abilitato.

  3. Al  comma  380  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.

311,  dopo  le  parole:  «Agenzia  delle  entrate»  sono  inserite le

seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».

  4. Per  garantire  il  potenziamento  e  la  piena efficienza delle

apparecchiature   scanner   in  dotazione  all'Agenzia  delle  dogane

installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,

favorire   la  presenza  delle  imprese  sul  mercato  attraverso  lo

snellimento  delle  operazioni  doganali  corrette ed il contrasto di

quelle   fraudolente,   nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di

deterrenza  ai  traffici  connessi al terrorismo ed alla criminalita'

internazionale,  l'Agenzia  delle dogane utilizza, entro il limite di

ottanta  milioni  di  euro,  le maggiori somme rispetto all'esercizio

precedente  versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto

del  n.  3)  della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge

10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi

tecnici  e ((strumentali nonche' finalizzate)) al potenziamento delle

attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

  5.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze

un  apposito  Fondo  con  la  dotazione di 34.180.000 euro per l'anno

2005,  di  39.498.000  euro  per  l'anno 2006, di 38.700.000 euro per

l'anno  2007  e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le

esigenze  connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,

finalizzato  al  contrasto  della  criminalita'  organizzata  e della

immigrazione  illegale  attraverso  lo  scambio  tra gli Stati membri

dell'Unione  europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione

2004/512/CE  del  Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo

di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  decreto del Ministro

dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.

All'onere di cui al presente comma si provvede:

    a) quanto  a  euro  4.845.000  per il 2005, a euro 15.000.000 per

ciascuno  degli  anni  2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione

dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale

2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte

corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero

dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando,  per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro

15.000.000  per ((ciascuno)) degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento

relativo  al  Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per

il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

    b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere

dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti

dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;

    c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il

2006  e  ad  euro  1.134.000  per  il  2007,  mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto

capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero

dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo

parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  predetto

Ministero.

  6.  Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest S.p.a., come

previsto  dalla  legge  24 aprile  1990, n. 100, e' elevato al 49 per

cento  per  gli  investimenti  all'estero  che  riguardano  attivita'

aggiuntive  delle  imprese,  derivanti  da  acquisizioni  di imprese,

«joint-venture»  o  altro  e  che  garantiscano il mantenimento delle

capacita'  produttive  interne.  Resta  ferma la facolta' del CIPE di

variare,  con  proprio  provvedimento,  la percentuale della predetta

partecipazione.

  7.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione

amministrativa   pecuniaria   fino   a   10.000   euro  l'acquisto  o

l'accettazione,   senza   averne   prima   accertata   la   legittima

provenienza,  a  qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o

per  la  condizione  di  chi  le  offre  o  per l'entita' del prezzo,

inducano  a  ritenere  che siano state violate le norme in materia di

origine  e  provenienza  dei  prodotti  ed  in  materia di proprieta'

intellettuale.  La sanzione di cui al presente comma si applica anche

a  coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi

titolo  alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la

legittima  provenienza.  ((In  ogni  caso  si  procede  alla confisca

amministrativa  delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le

norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)).

  8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal

comma  7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello

stato  di  previsione  del Ministero delle attivita' produttive e del

Ministero   degli   affari  esteri,  da  destinare  alla  lotta  alla

contraffazione.

  9.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le

seguenti: «o di origine».

  10.  All'articolo  517  del codice penale, le parole: «due milioni»

sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

  11.  ((L'Alto  Commissario  per la lotta alla contraffazione di cui

all'articolo   1-quater))  opera  in  stretto  coordinamento  con  le

omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

  12.  I  benefici  e  le  agevolazioni previsti ai sensi della legge

24 aprile  1990,  n.  100,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

143,  e  della  legge  12 dicembre  2002, n. 273, non si applicano ai

progetti  delle  imprese che, investendo all'estero, non prevedano il

mantenimento  sul  territorio  nazionale  delle attivita' di ricerca,

sviluppo,  direzione  commerciale,  nonche'  di una parte sostanziale

((delle attivita)) produttive.

  13.  Le  imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'

all'estero  in  data  antecedente  alla data di entrata in vigore del

presente   decreto   e   che  intendono  reinvestire  sul  territorio

nazionale,  possono  accedere  alle  agevolazioni  e  agli  incentivi

concessi  alle  imprese estere sulla base delle previsioni in materia

di  contratti  di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02

del  19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del

6 maggio  2003,  e  n.  16/03  del  9 maggio  2003,  pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.

  14.  Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di ricerca e innovazione

delle  imprese  italiane  ed  al fine di migliorarne l'efficienza nei

processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla

Simest  S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.

100,  possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo

sociale  della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano

effettuare  investimenti  in  ricerca  e  innovazione  nel periodo di

durata del contratto.

  15.  I  funzionari delegati di cui all'articolo 3 del ((regolamento

di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.

120,  possono  effettuare  trasferimenti  tra  le aperture di credito

disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni

e  servizi  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  «Uffici

all'estero»  dello  stato  di  previsione  del Ministero degli affari

esteri.  Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati

al  competente  centro  di  responsabilita', all'ufficio centrale del

bilancio  e  alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del

controllo  e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con

decreto  del  Ministro  degli affari esteri. Con decreto del Ministro

degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e

delle  finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme

di cui al presente comma.

  ((15-bis.  I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento

di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.

177,  sono  accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  per  le

finalita'  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti

derivanti   dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla  base  di

interventi,  progetti  o  programmi, corredati dei relativi documenti

analitici  dei  costi  e  delle voci di spesa, approvati dagli organi

deliberanti.

  15-ter.  Ai  fondi  di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo

quadrimestre  dell'esercizio  finanziario di competenza, si applicano

le  disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto

18 novembre   1923,   n.  2440,  ove  cio'  sia  indispensabile  alla

prosecuzione   o   al   completamento   dell'intervento,  progetto  o

programma, debitamente attestati da parte del capo missione.

  15-quater.   Le   erogazioni  successive  a  quella  iniziale  sono

condizionate  al  rilascio  di  una  attestazione  da  parte del capo

missione  sullo  stato  di realizzazione degli interventi, progetti o

programmi.  La  rendicontazione  finale  e' altresi' corredata da una

relazione  del  capo  missione,  attestante l'effettiva realizzazione

dell'intervento,  progetto  o  programma  ed  il raggiungimento degli

obiettivi prefissati.

  15-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  degli affari esteri, di

concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate

disposizioni  per  la  definizione dei procedimenti amministrativi di

rendicontazione  e  di  controllo  dei finanziamenti erogati ai sensi

della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le

disposizioni  di  cui al primo periodo si applicano sia alla gestione

dei  finanziamenti  disposti  a valere sull'ex «Fondo speciale per la

cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui

pertinenti  capitoli  di  bilancio successivamente istituiti ai sensi

dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

  15-sexies.  Per  la  realizzazione degli interventi di emergenza di

cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive

modificazioni,   mediante   fondi   accreditati  alle  rappresentanze

diplomatiche,  il  capo  missione  puo'  stipulare convenzioni con le

organizzazioni  non governative che operano localmente. La congruita'

dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative

per  la  realizzazione  di programmi di microcredito e' attestata dal

capo della rappresentanza diplomatica.

 

                             Art. 1-bis.    

    (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

  1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate

le seguenti modificazioni:

                           *****OMISSIS*****

    c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1.   Durante   il   rapporto   di  inserimento,  la  categoria  di

inquadramento  del  lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di

due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto

collettivo  nazionale  di  lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o

funzioni  che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al

conseguimento  delle  quali e' preordinato il progetto di inserimento

oggetto  del  contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione

per  la  categoria  di  lavoratori  di  cui all'articolo 54, comma 1,

lettera  e),  salvo  non  esista  diversa  previsione  da  parte  dei

contratti   collettivi   nazionali  o  territoriali  sottoscritti  da

associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;

                          *****OMISSIS*****

 

                        Art. 2.

(Disposizioni  in  materia  fallimentare, civile e processuale civile

nonche'  in  materia  di libere professioni, di cartolarizzazione dei

                  crediti e relative alla Consob).

                          *****OMISSIS*****

 

                             Art. 3.

            (Semplificazione amministrativa)

  1.  L'articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito

dal seguente: «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita).

  1.   Ogni   atto   di   autorizzazione,  licenza,  concessione  non

costitutiva,  permesso  o nulla osta comunque denominato, comprese le

domande  per  le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio

di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui

rilascio  dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  dei requisiti e

presupposti  di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e

non  sia  previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici

strumenti  di  programmazione  settoriale  per il rilascio degli atti

stessi,   con   la   sola  esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle

amministrazioni   preposte   alla  difesa  nazionale,  alla  pubblica

sicurezza,  all'immigrazione,  all'amministrazione  della  giustizia,

alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti

le  reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla

tutela  della  salute  e  della  pubblica incolumita', del patrimonio

culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti

dalla  normativa  comunitaria,  e'  sostituito  da  una dichiarazione

dell'interessato  corredata,  anche  per mezzo di autocertificazioni,

delle  certificazioni  e delle attestazioni normativamente richieste.

L'amministrazione   competente   puo'   richiedere   informazioni   o

certificazioni  relative  a  fatti, stati o qualita' soltanto qualora

non    siano    attestati    in    documenti    gia'    in   possesso

dell'amministrazione  stessa  o  non  siano  direttamente acquisibili

presso altre pubbliche amministrazioni.

  2.  L'attivita'  oggetto  della  dichiarazione puo' essere iniziata

decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione

all'amministrazione     competente.     Contestualmente    all'inizio

dell'attivita',      l'interessato      ne      da'     comunicazione

all'amministrazione competente.

  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle

condizioni,  modalita'  e  fatti  legittimanti, nel termine di trenta

giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di

rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio' sia possibile,

l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta

attivita'    ed   i   suoi   effetti   entro   un   termine   fissato

dall'amministrazione,  in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E`

fatto  comunque  salvo  il  potere dell'amministrazione competente di

assumere   determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli

articoli 21-quinquies  e  21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede

l'acquisizione  di  pareri  di organi o enti appositi, il termine per

l'adozione    dei    provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione

dell'attivita'  e  di  rimozione  dei suoi effetti sono sospesi, fino

all'acquisizione  dei  pareri,  fino  a  un massimo di trenta giorni,

scaduti   i   quali   l'amministrazione   puo'   adottare   i  propri

provvedimenti  indipendentemente  dall'acquisizione del parere. Della

sospensione e' data comunicazione all'interessato.

  4.  Restano  ferme  le  disposizioni di legge vigenti che prevedono

termini  diversi  da  quelli  di  cui  ai  commi  2  e 3 per l'inizio

dell'attivita'   e   per  l'adozione  da  parte  dell'amministrazione

competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'

e di rimozione dei suoi effetti.

  5. Ogni  controversia  relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3

e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

  2.  La  prima  registrazione  dei  veicoli  nel  pubblico  registro

automobilistico  (P.R.A.)  ((puo' anche essere effettuata per istanza

dell'acquirente,))     attraverso     lo     Sportello     telematico

dell'automobilista  (STA)  di cui all'articolo 2 ((del regolamento di

cui  al))  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,

n.  358,  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38, comma 3, del

((regolamento  di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

  3.  Alla  rubrica  dell'articolo  8  ((del  regolamento di cui al))

decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19 settembre 2000, n 358,

sono  soppresse  le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i

commi  3-bis,  3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8,

nonche' l'allegato 1 del ((citato regolamento)), sono abrogati.

  4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi

ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili registrati e rimorchi di

valore  non  superiore  a 25.000 euro o la costituzione di diritti di

garanzia  sui  medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa

sottoscrizione,  essa  puo' essere effettuata gratuitamente anche dai

funzionari  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, dai

funzionari    e    dai    titolari    degli    Sportelli   telematici

dell'automobilista  di  cui all'articolo 2 del decreto del Presidente

della  Repubblica  19  settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari

dell'Automobile Club d'Italia competenti.

  5.   Con   decreto  di  natura  non  regolamentare  adottato  dalla

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento della funzione

pubblica, di concerto con il Ministero ((delle infrastrutture)) e dei

trasporti,  con  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, con il

Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto   1997,  n.  281,  sono  disciplinate  le  concrete  modalita'

applicative  dell'attivita'  di  cui al comma 4 da parte dei soggetti

ivi  elencati  anche  ai  fini  della  progressiva  attuazione  delle

medesime disposizioni.

  6.  L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di

svolgere   l'attivita'   di  cui  al  comma  4  e'  demandata  ad  un

regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su

proposta  del  Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il

Ministro  ((delle  infrastrutture))  e dei trasporti, con il Ministro

dell'economia  e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con

il  Ministro  dell'interno,  con  cui  sono  altresi'  disciplinati i

requisiti   necessari,   le  modalita'  di  esercizio  dell'attivita'

medesima   da   espletarsi   nell'ambito   dei   rispettivi   compiti

istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

  ((6-bis.  L'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento) - 1. Ove il procedimento

consegua  obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere

iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il dovere di

concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

  2.  Con  uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica,

sono  stabiliti  i termini entro i quali i procedimenti di competenza

delle  amministrazioni  statali  devono  concludersi,  ove  non siano

direttamente   previsti   per  legge.  Gli  enti  pubblici  nazionali

stabiliscono,  secondo  i propri ordinamenti, i termini entro i quali

devono  concludersi  i  procedimenti di propria competenza. I termini

sono  modulati  tenendo  conto  della  loro  sostenibilita', sotto il

profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  e  della  natura degli

interessi  pubblici  tutelati  e decorrono dall'inizio di ufficio del

procedimento  o  dal ricevimento della domanda, se il procedimento e'

ad iniziativa di parte.

  3.  Qualora  non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di

novanta giorni.

  4.  Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di

un  provvedimento  l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o

enti  appositi,  i  termini  di  cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino

all'acquisizione  delle  valutazioni  tecniche per un periodo massimo

comunque  non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2

e  3  possono  essere  altresi'  sospesi,  per  una  sola  volta, per

l'acquisizione  di  informazioni  o  certificazioni relative a fatti,

stati  o  qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso

dell'amministrazione  stessa  o  non  direttamente acquisibili presso

altre   pubbliche   amministrazioni.  Si  applicano  le  disposizioni

dell'articolo 14, comma 2.

  5.  Salvi  i  casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai

commi  2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai

sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo'

essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione

inadempiente,  fintanto  che  perdura  l'inadempimento e comunque non

oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o

3.   Il   giudice  amministrativo  puo'  conoscere  della  fondatezza

dell'istanza.  E'  fatta  salva  la  riproponibilita' dell'istanza di

avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

  6-ter.  L'articolo  20  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -  1.  Fatta  salva l'applicazione

dell'articolo  19,  nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  per il

rilascio     di     provvedimenti    amministrativi    il    silenzio

dell'amministrazione   competente   equivale   a   provvedimento   di

accoglimento  della  domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o

diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,

nel  termine  di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di

diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

  2. L'amministrazione  competente  puo'  indire, entro trenta giorni

dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di

servizi  ai  sensi  del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni

giuridiche soggettive dei controinteressati.

  3.  Nei  casi  in  cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad

accoglimento   della   domanda,   l'amministrazione  competente  puo'

assumere   determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli

articoli 21-quinquies e 21-nonies.

  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti

e  procedimenti  riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,

l'ambiente,   la   difesa   nazionale,   la   pubblica   sicurezza  e

l'immigrazione,  la  salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui

la   normativa   comunitaria   impone   l'adozione  di  provvedimenti

amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio

dell'amministrazione  come  rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e

procedimenti  individuati  con  uno o piu' decreti del Presidente del

Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

  5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».

  6-quater.  I  regolamenti  e  le  determinazioni  di cui al comma 2

dell'articolo  2  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito

dal   comma   6-bis   del  presente  articolo,  sono  adottati  entro

centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

  6-quinquies.  Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla

data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente

decreto,  emanate  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 2, della legge 7

agosto   1990,   n.   241,  se  non  modificate  o  sostituite  dalle

disposizioni  adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai

sensi  dell'articolo  2,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.

  6-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 20 della legge 7

agosto  1990,  n.  241,  come sostituito dal comma 6-ter del presente

articolo,  non  si  applicano  ai  procedimenti in corso alla data di

entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,

ferma la facolta' degli interessati di presentare nuove istanze.

  6-septies.  Le  domande  presentate  entro centottanta giorni dalla

data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente

decreto si intendono accolte, senza necessita' di ulteriori istanze o

diffide,   se   l'amministrazione  non  comunica  all'interessato  il

provvedimento  di  diniego  nel  termine di centottanta giorni, salvo

che,  ai  sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu'

lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto

dai  commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.

241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.

  6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e' sostituito dal seguente:

  «2.   I   documenti   attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e  stati

soggettivi,   necessari  per  l'istruttoria  del  procedimento,  sono

acquisiti  d'ufficio  quando  sono  in  possesso dell'amministrazione

procedente,   ovvero   sono  detenuti,  istituzionalmente,  da  altre

pubbliche    amministrazioni.   L'amministrazione   procedente   puo'

richiedere  agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca

dei documenti».

  6-novies.  All'articolo  21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo

il comma 2, e' aggiunto il seguente:

  «2-bis.  Restano  ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e

controllo  su  attivita'  soggette  ad  atti  di  assenso da parte di

pubbliche  amministrazioni  previste  da  leggi  vigenti, anche se e'

stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20».

  6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.

241,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Le controversie

relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

  6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,

n.  580,  le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti:

«due sole volte».

  6-duodecies.   Per   lo  svolgimento  delle  attivita'  di  propria

competenza,  il  Ministro  per  la funzione pubblica si avvale di una

Commissione  istituita  fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza

del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

presieduta  dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del

Dipartimento  degli  affari  giuridici e legislativi della Presidenza

del  Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un

numero   massimo   di   venti   componenti   scelti   fra  professori

universitari,   magistrati  amministrativi,  contabili  ed  ordinari,

avvocati  dello  Stato,  funzionari parlamentari, avvocati del libero

foro  con  almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,

dirigenti  delle  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti  di elevata

professionalita'   .   Se   appartenenti  ai  ruoli  delle  pubbliche

amministrazioni,  gli esperti possono essere collocati in aspettativa

o  fuori  ruolo,  secondo  le  norme  ed  i  criteri  dei  rispettivi

ordinamenti.  La  Commissione e' assistita da una segreteria tecnica.

Il  contingente  di  personale  da collocare fuori ruolo ai sensi del

presente comma non puo' superare le dieci unita'.

  6-terdecies.  La  nomina  dei  componenti della Commissione e della

segreteria  tecnica  di  cui  al  comma  6-duodecies  e' disposta con

decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per

la  funzione  pubblica  da  lui  delegato, che ne disciplina altresi'

l'organizzazione  e  il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione

di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello

stesso  Ministro,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

  6-quaterdecies.   Per   l'attuazione   dei   commi   6-duodecies  e

6-terdecies  e'  autorizzata  la  spesa  massima  di 750.000 euro per

l'anno  2005,  di  1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro

per   l'anno   2007.   Al   relativo   onere   si  provvede  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui al

decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303, come determinata dalla

tabella  C  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre  2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e

delle  finanze»  sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del

mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche

per  il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a

tal  fine  individuati  dalle  strutture  di  erogazione  dei servizi

sanitari».)

                             *****OMISSIS*****

 

                               Art. 5.

            (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)

   1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale

di  cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003,

n.  350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili ((per

effetto  delle))  modifiche  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge

22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre  1992,  n.  488, finanzia prioritariamente gli interventi

inclusi  nel  programma per le infrastrutture strategiche di cui alla

legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  selezionati  secondo  i principi

adottati  dalla  delibera  CIPE  n.  21/2004  del  29 settembre 2004,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

  2.  Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate

di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al

finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita'

strategiche  e  i  criteri di selezione previsti dalla programmazione

comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e

migliorare  la  dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali

delle  citta'  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne le

potenzialita' competitive.

  3.  L'individuazione  degli interventi strategici di cui al comma 2

e'  effettuata,  valorizzando  la  capacita'  propositiva dei comuni,

sulla  base  dei  criteri  e  delle  intese  raggiunte  dai Ministeri

dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,

da  tutte  le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal

partenariato  istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale,

come  previsto  dal  punto  1.1  della  delibera  CIPE n. 20/2004 del

29 settembre   2004,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  265

dell'11 novembre 2004.

  4.  Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project

financing  possono  essere  destinate  anche  le  risorse costituenti

investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

   5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((possono

essere)) dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti,

ai  sensi  dell'art.  1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle

disposizioni  del  presente  articolo,  le opere ed i lavori previsti

nell'ambito  delle  concessioni autostradali gia' assentite, anche se

non  inclusi  nel  primo  programma delle infrastrutture strategiche,

approvato  dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001,

pubblicata  nel  supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51

del  21 marzo  2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono

indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

   ((6.  Per  le  opere  ed  i  lavori di cui al comma 5, le stazioni

appaltanti  procedono  alla  realizzazione  applicando  la  normativa

comunitaria  in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e, anche

soltanto   per   quanto   concerne   le   procedure   approvative  ed

autorizzative   dei   progetti   qualora   dalle   medesime  stazioni

appaltanti,  previo  parere dei commissari straordinari ove nominati,

ritenuto  eventualmente  piu'  opportuno, le disposizioni di cui alla

legge  21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle

opere  stesse, gli atti ed i provvedimenti gia' formati o assunti, ed

i  procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto  che  le  stazioni  appaltanti,  previo parere dei commissari

straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai

fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in

luogo  dell'avviare  un  nuovo  procedimento  ai  sensi  del  decreto

legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

   7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di

un  Commissario  straordinario al quale vengono conferiti i poteri di

cui  all'art.  13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,

con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive

modificazioni.  I  Commissari  straordinari sono nominati con decreto

del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, sentito il Presidente

della   regione   interessata,   su   proposta   del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica

professionalita',  competenza  ed  esperienza  maturata  nel  settore

specifico   della   realizzazione  di  opere  pubbliche,  provvedendo

contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione dei Commissari

straordinari eventualmente gia' nominati.))

  8.  I  Commissari  straordinari  seguono  l'andamento  delle opere,

svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo

2,  comma  5,  del  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi

esercitano  i  poteri  loro attribuiti ai sensi del presente articolo

qualora  le  procedure  ordinarie  subiscano rallentamenti, ritardi o

impedimenti  di  qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino

circostanze  tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti

per  la  realizzazione  delle  opere o nella fase di esecuzione delle

stesse,   dandone  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del

citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

  ((10.  Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni

e  dei  permessi  necessari alla realizzazione o al potenziamento dei

terminali  di  rigassificazione in possesso di concessione rilasciata

ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della

legge   24 novembre   2000,   n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture

strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre

2001,  n.  443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla

richiesta.  In  caso  di  inerzia  o  di  ingiustificato  ritardo, il

Ministero  delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti

istituzionali  e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza

necessita'  di  diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli

adempimenti di competenza.))

   11.  Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai

sensi  del  presente  articolo, i Commissari straordinari provvedono,

nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti

alla  relativa  realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente

nel   rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  e  ((della

normativa)) comunitaria.

   12.  Nei  casi  di  risoluzione  del contratto di appalto disposta

dalla  stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del

((regolamento  di  cui  al))  decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre   1999,   n.   554,   l'appaltatore  deve  provvedere  al

ripiegamento  dei  cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree

di  lavoro  e  relative  pertinenze nel termine a tale fine assegnato

dalla  stessa  stazione  appaltante;  in caso di mancato rispetto del

termine   assegnato,   la   stazione  appaltante  provvede  d'ufficio

addebitando  all'appaltatore  i  relativi  oneri e spese. La stazione

appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti

giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati

che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero

delle  aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione

in  conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione

bancaria   o   polizza   assicurativa   con   le   modalita'  di  cui

all'articolo 30,  comma  2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

pari  all'uno  per  cento  del  valore  del contratto. Resta fermo il

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

  ((12-bis.  In  deroga  al  comma 1-ter dell'articolo 10 della legge

11 febbraio  1994,  n.  109,  le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di

fallimento  dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave

inadempimento  del  medesimo, possono interpellare progressivamente i

soggetti  che  hanno  partecipato  alla originaria procedura di gara,

risultanti  dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto  per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede

all'interpello  a  partire  dal  soggetto  che  ha formulato la prima

migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

   12-ter.  L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche

gia'  proposte  in  sede  di  offerta  dal  soggetto progressivamente

interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

   12-quater.  In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i

soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni

appaltanti  possono  procedere  all'affidamento del completamento dei

lavori  mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in

deroga  alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi

1-ter  e  1-quater,  19,  20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio

1994,  n.  109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi

generali    dell'ordinamento    e    della   normativa   comunitaria.

L'affidamento   con   procedura   negoziata   avviene  mediante  gara

informale,   sulla   base   del   progetto  originario  eventualmente

modificato  o  integrato  per effetto di varianti che si fossero rese

nel  frattempo  necessarie,  alla quale devono essere invitati almeno

dieci  concorrenti.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo

14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.

   12-quinquies.   Qualora   il   fallimento  dell'appaltatore  o  la

risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento  del  medesimo

intervenga  allorche'  i  lavori  siano gia' stati realizzati per una

percentuale  non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo

dei  lavori  non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti

possono   procedere  all'affidamento  del  completamento  dei  lavori

direttamente  mediante  la procedura negoziata senza pubblicazione di

bando di cui al comma 12-quater.))

   13.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri sono

stabiliti  i  criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai

Commissari  straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa

si  fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al

comma 5.

   14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle

acciaierie  di  Genova-Cornigliano,  in  coerenza con quanto previsto

dall'art.  53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la

concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico

del  Fondo  per  gli  interventi  straordinari  della  Presidenza del

Consiglio  dei  Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del

decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale

fine  integrato  dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici

anni a decorrere dall'anno 2005.

  15.  I  vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in

attuazione   del  piano  regolatore  generale  degli  acquedotti,  di

competenza   statale   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  sono

prorogati  fino  all'aggiornamento  dello  stesso piano regolatore ai

sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

  16.  Il  contributo  di  10 milioni di euro di cui all'articolo 83,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato

anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.

  ((16-bis.  I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in

relazione   a  specifiche  disposizioni  legislative  concernenti  lo

sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a),

della  legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma

1,  lettera  a),  della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati

secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177,

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

  16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente:

  «24-bis.  La  SACE  S.p.a.  puo'  destinare  propri beni e rapporti

giuridici  al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da

essa  emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui  all'articolo  5,  commi  18  e  24.  Alle operazioni di raccolta

effettuate  dalla  SACE  S.p.a.  ai  sensi del presente comma, non si

applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna

emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei

portatori  dei  titoli,  il  quale  ne  cura  gli interessi e in loro

rappresentanza  esclusiva  esercita  i  poteri  stabiliti  in sede di

nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni».

  16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004,

n. 312, e' abrogato.

  16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies

quater,  del  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' soppresso.

  16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il

comma 2 e' sostituito dai seguenti:

  «2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di

procedura  civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del

regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici

2 dicembre  2000,  n. 398, nonche' l'obbligo di applicazione da parte

del  collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto

regolamento.

  2-bis.  All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli

arbitri,  una  somma  pari  all'uno  per  diecimila  del valore della

relativa controversia.

   2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro,

ad   iniziativa  della  parte  piu'  diligente,  provvede  la  Camera

arbitrale,  scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al

decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai

giudizi  costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme

di  procedura  di  cui  al  citato  decreto  del  Ministro dei lavori

pubblici 2 dicembre 2000, n. 398».

  16-septies.  Sono  fatte  salve  le  procedure arbitrali definite o

anche  solo  introdotte alla data di entrata in vigore della legge di

conversione  del  presente  decreto,  purche' risultino rispettate le

disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura

civile  o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come

modificato dal comma 16-sexies del presente articolo.

 

                              Art. 5-bis.
                  (Incentivazione della logistica)
  1.  Nell'ambito  degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE
finanzia  prioritariamente  le  misure  necessarie  per  garantire la
realizzazione  di  un  adeguato sistema di servizi intersettoriali ed
intermodali  per  l'integrazione  delle  infrastrutture materiali del
Paese  con  sistemi  tecnologici  e  di conoscenze, in funzione dello
sviluppo del sistema logistico nazionale.
  2.   Per  lo  sviluppo  di  efficaci  strumenti  a  sostegno  della
incentivazione  di  un  sistema  nazionale  della  logistica, anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto
dal  comma  361  del  citato  art. 1, e' prevista prioritariamente la
realizzazione  di  piattaforme  tecnologiche e logistiche al servizio
della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo
sviluppo   del  sistema  logistico  nazionale,  partendo  dalle  aree
sottoutilizzate.
  3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono
adottate  le  misure  necessarie  a  garantire  la  rivalutazione del
sistema   portuale  delle  aree  sottoutilizzate  e  il  sostegno  al
trasporto  ferroviario  e  all'intermodalita', con l'adeguata offerta
dei  servizi  necessari per la realizzazione di una rete logistica ed
intermodale interconnessa.
  4.  Per  la  definizione di adeguati procedimenti amministrativi in
grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione  delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema
integrato  di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  sono  ridefinite le relative procedure
amministrative,  ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
servizi  di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima
semplificazione,   efficacia   ed  efficienza,  nonche'  utilizzo  di
tecnologie informatiche.)

                           *****OMISSIS*****

 

                                Art. 8.

                       (Riforma degli incentivi)

  1.  Al  fine  di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle

aree  sottoutilizzate  e,  quindi,  l'effetto  degli  incentivi sulla

competitivita'  del  sistema  produttivo,  a  decorrere dalla data di

entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  la  concessione  delle

agevolazioni  per  investimenti  in  attivita' produttive disposta ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.

415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.

488,  ((e  successive  modificazioni,)) e dell'articolo 2, comma 203,

lettere  d),  e)  ed  f),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, e'

attribuita secondo i seguenti principi:

    a) il  contributo  in  conto  capitale  e'  inferiore o uguale al

finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da

un  finanziamento  pubblico  agevolato e da un finanziamento bancario

ordinario a tasso di mercato;

    b) il  CIPE,  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 1, comma

356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e

le  modalita'  di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico

agevolato;

    c) il  tasso  di interesse da applicare al finanziamento pubblico

agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;

    d) e'  previsto  l'impegno  creditizio  dei soggetti che valutano

positivamente  le  istanze  di  ammissione agli incentivi e curano il

rimborso  unitario  del  finanziamento  pubblico  e  ordinario, salvo

quanto disposto dal comma 4;

    e) gli   indicatori  per  la  formazione  delle  graduatorie  ove

previste  sono  limitati  nel  numero,  univocamente  rappresentativi

dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro,

da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.

  2.  Con  decreto ((di natura non regolamentare)) del Ministro delle

attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali,

per  quanto  riguardante le attivita' della filiera agricola, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province  autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta

giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, in

conformita'  alla  vigente  normativa di riferimento sono stabiliti i

criteri,   le   condizioni   e   le  modalita'  di  attuazione  della

disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:

    a) le attivita' e le iniziative ammissibili;

    b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;

    c) i  meccanismi  di  valutazione delle domande, con le modalita'

della procedura valutativa a graduatoria, ((ad eccezione della misura

di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre

1996, n. 662;))

    d) gli  indicatori  per la formazione di graduatorie settoriali e

territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);

    e) la   misura   dell'intervento   agevolativo,  assicurando  che

l'intensita'  di  aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle

intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;

    f) il  rapporto  massimo  fra  contributo  in  conto  capitale  e

finanziamento  con  capitale  di  credito,  entro la soglia di cui al

comma 1, lettera a);

    g) le  modalita'  e  i  contenuti dell'istruttoria delle domande,

prevedendo  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  ((anche  con  la

eventuale modifica)) di quelle attualmente in essere, con soggetti in

possesso   dei  necessari  requisiti  tecnici,  amministrativi  e  di

terzieta'.

  ((3.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 356,

lettera  e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di

cui  ai  commi  1  e 2 non si applicano alla concessione di incentivi

disposta  in  attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in

vigore  del presente decreto o a fronte di contratti di programma per

i  quali  il  Ministro  delle attivita' produttive, alla stessa data,

abbia  presentato  al  CIPE  la  proposta  di adozione della relativa

delibera  di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE

n.  26  del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215

del 16 settembre 2003.))

  4.  Il  finanziamento  bancario  ordinario e' concesso dai soggetti

abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli

incentivi  ovvero  anche  da altri soggetti autorizzati all'esercizio

dell'attivita'  bancaria  ai  sensi  ((del  testo  unico  di cui al))

decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

  5.  I  finanziamenti  pubblici  agevolati di cui al comma 1 possono

essere  erogati  sulla  quota del fondo rotativo per il sostegno alle

imprese  di  cui  all'articolo  1, comma 354, della legge 30 dicembre

2004,  n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo art.

1,  comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360,

della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  6.  Nel  primo  biennio  il  CIPE, in attuazione delle disposizioni

contenute  negli  articoli 60  e  61 della legge 27 dicembre 2002, n.

289,  ((e  successive  modificazioni,))  si conforma all'indirizzo di

assegnare  per  il finanziamento del contributo in conto capitale, al

complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantita' di risorse

in  grado  di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e

revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio

agevolato  dagli  stessi  negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di

attuazione,  nel  rispetto  di  tale  indirizzo,  il CIPE assicura un

trasferimento  da  incentivi  a  investimenti  pubblici  materiali  e

immateriali,  nelle  assegnazioni di nuove risorse in conto capitale,

non   inferiore   a   750  milioni  di  euro,  da  cui  consegua  una

disponibilita',  non  inferiore  a  225 milioni di euro nel 2005, 355

milioni  di  euro  nel  2006  e  170  milioni  di  euro  nel 2007, da

utilizzare  a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma

1.

  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo  3,  dopo  il  comma  1, e' aggiunto, in fine, il

seguente:

  «1-bis.  Alle  agevolazioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano i

massimali  previsti  dalla normativa comunitaria per gli investimenti

operati  da  giovani  imprenditori  agricoli.  Per  le iniziative nel

settore  della  produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,

comprensiva  del periodo di preammortamento, non superiore a quindici

anni »;

    b) all'articolo   5,   comma   1,  all'articolo  7,  comma  1,  e

all'articolo  11,  comma  2,  le parole: « composte esclusivamente da

soggetti  di  eta'  compresa  tra  i 18 ed i 35 anni, ovvero composte

prevalentemente  da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni »

sono   sostituite  dalle  seguenti:  «  composte  prevalentemente  da

soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni »;

    c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo

11,  comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « alla data

del  1° gennaio  2000 » sono inserite le seguenti: « ovvero da almeno

sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, »;

    d) all'articolo  9, comma 1, le parole: « gli agricoltori di eta'

compresa  tra i 18 ed i 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « i

giovani imprenditori agricoli »;

    ((e) nel titolo I, e' aggiunto il seguente articolo:))

  «Art.  12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai

capi I e II ((del presente titolo)) possono essere concessi anche per

finanziare  ampliamenti  aziendali effettuati da societa' in possesso

dei  requisiti  di  cui  agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima

della  presentazione  della  domanda, le quali siano economicamente e

finanziariamente  sane  ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'

di  impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in

cui  le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di

cui  al  presente  decreto,  esse  devono  dare dimostrazione di aver

completato   l'originario  programma  di  investimenti  ammesso  alle

agevolazioni  almeno tre anni prima della data di presentazione della

domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo»;

    f) all'articolo   17,   comma  1,  le  parole:  «  nei  sei  mesi

antecedenti la » sono sostituite dalla seguente: «alla»;

    g) all'articolo  23,  dopo  il  comma 4, e' aggiunto, in fine, il

seguente:

  «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12,

18  e  20  del presente decreto legislativo possono essere modificati

con delibera del CIPE».

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 9.
(Dimensione   europea   per   la   piccola   impresa   e   premio  di
                           concentrazione)
  1.   Alle  imprese  rientranti  nella  definizione  comunitaria  di
((microimprese,))    piccole   e   medie   imprese,   di   cui   alla
raccomandazione  ((n.  2003/361/CE  della Commissione,)) del 6 maggio
2003,  che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito,
nel  rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001
della  Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di
credito  di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute
per  studi  e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e
comunque  in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo
le condizioni che seguono:
    a) il  processo  di  concentrazione  deve  essere ultimato, avuto
riguardo  agli  effetti  civili,  nel periodo compreso tra la data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  i  ventiquattro  mesi
successivi;
    b) l'impresa  risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata,   ((ovvero   l'aggregazione   fra  singole  imprese,))  deve
rientrare  nella  definizione  di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
    c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione
devono  aver  esercitato  ((attivita'  omogenee nel periodo d'imposta
precedente))   alla   data   in   cui  e'  ultimato  il  processo  di
concentrazione  o  aggregazione  ed  essere residenti in Stati membri
dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
  ((1-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  concentrazione si
intende:
    a) la    costituzione    di    un'unica   impresa   per   effetto
dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione;
    b)  l'incorporazione  di  una  o  piu'  imprese da parte di altra
impresa;
    c)  la  costituzione  di  aggregazioni  su  base contrattuale fra
imprese   che   organizzano   in   comune  attivita'  imprenditoriali
rilevanti;
    d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori
istituiscono  una  organizzazione  comune  per lo svolgimento di fasi
rilevanti delle rispettive imprese;
    e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese.
  1-ter.  La  concentrazione  di  cui  al  comma 1-bis non puo' avere
durata inferiore a tre anni.
  1-quater.  Tutte  le  imprese  di  cui  al comma 1-bis iscrivono al
registro   delle  imprese  l'avvenuta  concentrazione  ai  sensi  del
presente articolo.))
  2.  Il  contributo  di cui al comma 1 non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di
controllo  di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono
direttamente   o  indirettamente  controllate  dalla  stessa  persona
fisica,   tenuto   conto  anche  delle  partecipazioni  detenute  dai
familiari  di  cui  all'articolo  5 del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ((e successive modificazioni.))
  3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, ((a
decorrere)) dalla data di ultimazione del processo di concentrazione,
un'apposita  istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia  delle  entrate,  che  ne  rilascia,  in via telematica,
certificazione  della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle
entrate   esamina   le   istanze   secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione,  e  comunica,  in  via telematica, entro trenta giorni
dalla  presentazione  dell'istanza,  il riconoscimento del contributo
ovvero  il  diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti
desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati,
pari  a  34  milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per
l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
  4.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato  il  modello  da utilizzare per la redazione dell'istanza e
sono  stabiliti  i  dati  in  esso  contenuti,  nonche'  i termini di
presentazione  delle  istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei
fondi  stanziati  e'  data  notizia  con successivo provvedimento del
direttore della medesima Agenzia.
  5.  Per  le  modalita'  di presentazione telematica si applicano le
disposizioni  contenute  nell'articolo  3  del  regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ((e
successive modificazioni.))
  6.   Il   credito   d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuto riconoscimento del
contributo.  Il  credito  d'imposta non e' rimborsabile, non concorre
alla  formazione  del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile  agli
effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di  cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ((e successive modificazioni.))
  7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui
all'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ((e successive modificazioni.)

                           *****OMISSIS*****

 

                              Art. 11-ter.
             (Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
  1.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  4-quater,  i  primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti:  «Fino  al  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
per  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
che  incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a
quello  in  corso  al  31 dicembre  2004,  il  numero  di  lavoratori
dipendenti  assunti  con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero  dei  lavoratori  assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro
per  ciascun  nuovo  dipendente assunto, e nel limite dell'incremento
complessivo     del     costo     del     personale    classificabile
nell'articolo 2425,  primo  comma,  lettera  B), numeri 9) e 14), del
codice  civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi  a  quello  in  corso  al  31 dicembre  2004 il numero dei
lavoratori  dipendenti  risulta  inferiore  o pari rispetto al numero
degli   stessi   lavoratori   mediamente  occupati  in  tale  periodo
d'imposta;  la  deduzione  spettante compete in ogni caso per ciascun
periodo  d'imposta  a partire da quello di assunzione e fino a quello
in  corso  al  31 dicembre  2008,  sempreche'  permanga  il  medesimo
rapporto di impiego»;
    b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente:))
  «4-quinquies.  Per  i quattro periodi d'imposta successivi a quello
in  corso  al  31 dicembre  2004,  fermo  restando  il  rispetto  del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
l'importo  deducibile  determinato  ai  sensi  del  comma 4-quater e'
quintuplicato   nelle   aree   ammissibili   alla   deroga   prevista
dall'articolo  87, paragrafo 3, lettera a), ((e triplicato nelle aree
ammissibili  alla  deroga  prevista  dall'articolo  87,  paragrafo 3,
lettera c),   del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,
individuate  dalla  Carta  italiana degli aiuti a finalita' regionale
per  il  periodo  2000-2006  e  da quella che verra' approvata per il
successivo periodo».
  2.  Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera
b),  valutato  in  15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di
euro  per  l'anno  2006,  282  milioni  di euro per l'anno 2007 e 366
milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  si  provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  A tale fine sono ridotte di pari
importo,  per  gli  anni  2005  e  2006,  le risorse disponibili gia'
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del
29 settembre   2004,   pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al
finanziamento  degli  interventi  per  l'attribuzione di un ulteriore
contributo  per  le  assunzioni  di  cui  all'articolo  7 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  per  gli  anni  2007 e 2008 mediante
utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai
sensi  delle  tabelle  D  e  F  della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'elenco  degli  strumenti  che  confluiscono  nel  Fondo per le aree
sottoutilizzate,  di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del
2002,  e'  esteso  agli  interventi  di intensificazione dei benefici
previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo
15 dicembre  1997,  n.  446, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3.  Gli  oneri  derivanti  dal comma 1, lettera b), sono soggetti a
monitoraggio  ai  sensi  del  decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In  caso  di  accertamento  di  livelli  effettivi  di  minor gettito
superiori  a  quelli  previsti, lo scostamento e' recuperato a valere
sulle  risorse  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate, nelle more
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente
provvede  alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base
delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia'
adottate.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di  imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita'
europea   ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
  5.  Il  comma  361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
  «361.  Per  le  finalita'  previste  dai  commi  da  354  a  360 e'
autorizzata  la  spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2006. Una quota dei
predetti  oneri,  pari  a  55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a
carico  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate per gli interventi
finanziati  dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006,  pari  rispettivamente  a  25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle    imprese   non   riguardante   gli   interventi   nelle   aree
sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50
milioni  di  euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300».
                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 13.

(  (Disposizioni  in  materia  di  previdenza  complementare, per il

potenziamento  degli  ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi al

reimpiego     nonche'     conferma    dell'indennizzabilita'    della

disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa)

                              *****OMISSIS*****

  2.  In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e

del  sistema  degli  incentivi  all'occupazione,  per gli anni 2005 e

2006,  ((  con  decorrenza,  in ogni caso, non anteriore alla data di

entrata  in  vigore  del presente decreto,)) sono adottati i seguenti

interventi:

                          *****OMISSIS*****
 

    d)  nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del

Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del

decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi

di mobilita' territoriale finalizzati al reimpiego presso ((datori di

lavoro  privati  ed)) al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori

in  mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria,

che  accettino  una  sede di lavoro distante piu' di cento chilometri

dal  luogo  di  residenza, e' erogata una somma pari a una mensilita'

dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato

di   durata   superiore  a  dodici  mesi  o  pari  a  tre  mensilita'

dell'indennita'   di   mobilita'   in   caso  di  contratto  a  tempo

indeterminato  o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel

caso  del  distacco  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  del citato

decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu' di

cento  chilometri  dal  luogo di residenza, al lavoratore interessato

viene  erogata,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui al

((primo periodo,)) una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di

mobilita'  in  caso  di  distacco di durata superiore a dodici mesi o

pari  a  tre  mensilita'  dell'indennita'  di  mobilita'  in  caso di

distacco  di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definite le relative

modalita' attuative.

                            *****OMISSIS*****
 

   ((13-bis.  All'articolo  49  del  decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

  «5-bis.  Fino  all'approvazione  della legge regionale prevista dal

comma  5,  la  disciplina  dell'apprendistato  professionalizzante e'

rimessa  ai  contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da

associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale».

                            *****OMISSIS*****