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Roma, 28 giugno 2005

 

Circolare n. 75/2005

 

Oggetto: Dogane – Transito comunitario informatizzato – Scadenza del 30 settembre 2005 – Regolamento (CE) n.837 del 23.5.2005 su GUCE L139 del 2.6.2005 – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.3228/3429 del 21.6.2005.

 

A partire dal 30 settembre 2005 le dichiarazioni doganali di transito potranno essere presentate esclusivamente in via informatica.

 

Per i titolari di procedure semplificate non c’è nessuna novità in quanto, com’è noto, per quegli operatori l’obbligo delle dichiarazioni di transito informatiche è in vigore già dallo scorso anno.

 

Il sistema informatizzato del transito doganale - cosiddetto sistema NCTS” – è stato introdotto in via sperimentale negli Stati dell’UE da svariati anni ed è oramai collaudato. Per questo motivo il Consiglio europeo, con il regolamento indicato in oggetto, ha deciso di concludere la fase sperimentale ed introdurre l’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito esclusivamente in via informatica a partire dall’1 luglio 2005, dando peraltro agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio durante il quale continuare ad accettare le dichiarazioni manuali.

 

L’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, ha dunque stabilito che il suddetto periodo transitorio in Italia durerà dall’1 luglio fino al 30 settembre 2005.

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.agenziadogane.it alla voce “Transito - NCTS”.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.114/2004

 

Allegati due

 

D/d

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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 139/L 2005

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 837/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2005recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizionidapplicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale

comunitario

 

IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

 

(1) A norma della decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa alladozione di un programma dazione doganale nellaComunità («Dogana 2000») (2), il regime di transito comunitarioè stato informatizzato. Questo sistema è pienamente operativo negli Stati membri dal 1o luglio 2003e si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per leamministrazioni doganali sia per gli operatori economici.

(2) Non è più pertanto economicamente giustificato autorizzare lespletamento delle formalità sulla base di una dichiarazionedi transito resa per iscritto, la cui utilizzazioneobbliga le autorità doganali a inserire manualmentei dati nel sistema informatizzato. Di norma, pertanto, tutte le dichiarazioni di transito dovrebbero essere stabiliteutilizzando un procedimento informatico.

(3) Lutilizzazione di dichiarazioni di transito fatte per iscritto dovrebbe essere consentita soltanto in circostanze eccezionali, in caso di malfunzionamento del sistema informatizzato di transito delle autorità doganali o dellapplicazione dellobbligato principale, per consentire aglioperatori economici di effettuare le operazioni di transito.

(4) Per consentire ai viaggiatori di effettuare le operazioni di transito, le autorità doganali dovrebbero autorizzare lutilizzazione di dichiarazioni di transito rese per iscritto nel caso in cui i viaggiatori non possano accedere direttamenteal sistema di transito informatizzato.

(5) Alcuni Stati membri devono ancora elaborare e predisporre gli strumenti e i collegamenti necessari affinché tutti gli operatori economici siano collegati al sistema di transito informatizzato. É quindi opportuno prevedere un periodo transitorio in cui sia autorizzata lutilizzazione delle dichiarazioni di transito rese per iscritto.

(6) Tranne nei casi in cui il sistema di transito informatizzato delle dogane o lapplicazione dellobbligato principale non funzionino, le autorità doganali che accettano dichiarazioni di transito rese per iscritto dovrebbero

provvedere affinché lo scambio dei dati relativi al transito

tra le autorità doganali avvenga mediante luso di tecnologie

dellinformazione e di reti informatiche.

(7) Poiché il comitato del codice doganale non ha espresso un parere, spetta al Consiglio adottare le misure necessarie.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) deve essere modificato di conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) larticolo 353 è sostituito dal seguente:

«Articolo 353

1. Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dellallegato 37 bis e devono essere

presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.

 

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da

ultimo dallatto di adesione del 2003.

(2) GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione

n. 105/2000/CE (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 1).

(3) GU L 253 dell11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del

31.12.2003, pag. 1).

 

2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nellallegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:

 

a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b) se lapplicazione dellobbligato principale non funziona.

3. Lutilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta allapprovazione delle autorità doganali.

4. Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso lufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nellallegato 31.

In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante luso di tecnologie dellinformazione e di reti informatiche.»;

2) larticolo 354 è abrogato.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Tuttavia, le autorità doganali possono continuare ad accettare dichiarazioni di transito rese per iscritto fino al 31 dicembre 2006.

Se le autorità doganali decidono di continuare ad accettare le dichiarazioni di transito rese per iscritto dopo il 1o luglio 2005, esse devono darne comunicazione scritta alla Commissione prima di tale data. In questo caso le autorità doganali di tali Stati membri provvedono affinché lo scambio dei dati relativi altransito tra le autorità doganali avvenga mediante luso di tecnologie

dellinformazione e di reti informatiche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

                                                                                                            Per il Consiglio

                                                                                                             Il presidente

                                                                                                           J. ASSELBORN

 

 

 

AGENZIA DELLE DOGANE

Protocollo 3228/3429

 

                Roma, 21 giugno 2005

 

Protocollo 3228/3429

 

OGGETTO: Reg. (CE) n. 837/2005 del 23.05.2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 139 del 02.06.2005. Obbligatorietà al transito comunitario informatizzato (NCTS) dal 1° luglio 2005.

 

Nell’ambito della progressiva estensione dell’informatizzazione del regime del transito comunitario/comune (NCTS), con Reg. (CE) n. 837/2005 del Consiglio del 23.05.2005 (1), recante modifica al Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è stata disposta l’obbligatorietà dell’utilizzo delle procedure informatizzate per le operazioni in regime di transito comunitario a decorrere dal 1° luglio 2005.

L’analoga modifica alla Convenzione CE-EFTA sul Transito Comune è in corso di adozione e sarà anch’essa operativa a decorrere dal 1° luglio 2005, al fine di mantenere allineata la normativa sul transito comunitario con quella che disciplina il transito comune.

La decisione sull’obbligatorietà di cui trattasi è stata determinata dalla constatazione che l’NCTS si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le Amministrazioni doganali che per gli operatori economici e che non risulta  più economicamente giustificato continuare l’espletamento delle formalità di transito con documenti cartacei.

In conseguenza di quanto sopra, il regolamento in esame ha disposto che, dal 1° luglio prossimo, gli Uffici doganali comunitari potranno accettare dichiarazioni scritte, compilate su formulari conformi all’allegato 31 del Reg. (CEE) n. 2454/93, unicamente in caso di mancato funzionamento del sistema informatizzato delle Amministrazioni doganali, degli operatori autorizzati nonchè da parte dei viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale.

Tuttavia, al fine di agevolare l’attività sia delle Amministrazioni doganali che degli operatori, evitando problematiche derivanti da un’introduzione immediata dell’obbligatorietà in questione, il legislatore comunitario ha previsto all’art. 2 del Reg. 837/2005 la possibilità di un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri potranno consentire da parte degli operatori in procedura ordinaria la presentazione di dichiarazioni di transito rese per iscritto agli uffici doganali, i quali provvedono ad inserirli nel sistema NCTS.

In relazione a quanto sopra si comunica che al fine di agevolare il graduale adeguamento alla nuova normativa degli operatori, questa Agenzia ha ritenuto di continuare a consentire la presentazione delle dichiarazioni di transito per iscritto in procedura ordinaria fino al 30 settembre 2005 e, in tal senso, è stata data comunicazione alla Commissione Europea.

L’art. 4 del citato Reg. 837/2005 consente inoltre la presentazione di dichiarazioni scritte, sulla base del formulario di cui allegato 31, da parte di viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale. In tal caso, l’ufficio procederà all’inserimento di tali dichiarazioni in AIDA e STRADA.

Sarà così possibile agevolare gli adempimenti di soggetti i quali, non essendo operatori abituali, non hanno la convenienza o la possibilità di accedere ai sistemi informatici dell’Agenzia.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune ed assicurandone la più ampia diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, delle categorie professionali interessate.

 

                                                                                                               Il Direttore dell’Area Centrale

                                                                                                                      Dott. A. Tarascio