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Roma, 28 giugno 2005
Circolare n. 75/2005
Oggetto: Dogane – Transito comunitario informatizzato –
Scadenza del 30 settembre 2005 – Regolamento (CE) n.837
del 23.5.2005 su GUCE L139 del 2.6.2005 – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.3228/3429 del 21.6.2005.
A partire dal 30
settembre 2005 le dichiarazioni doganali di transito potranno essere presentate
esclusivamente in via informatica.
Per i titolari di
procedure semplificate non c’è nessuna novità in quanto, com’è noto, per quegli
operatori l’obbligo delle dichiarazioni di transito informatiche è in vigore
già dallo scorso anno.
Il sistema
informatizzato del transito doganale - cosiddetto “sistema NCTS” – è stato introdotto in via
sperimentale negli Stati dell’UE da svariati anni ed è oramai collaudato. Per
questo motivo il Consiglio europeo, con il regolamento indicato in oggetto, ha
deciso di concludere la fase sperimentale ed introdurre
l’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito esclusivamente in via
informatica a partire dall’1 luglio 2005, dando peraltro agli Stati membri la
facoltà di prevedere un periodo transitorio durante il quale continuare ad
accettare le dichiarazioni manuali.
L’Agenzia delle
Dogane, con la nota indicata in oggetto, ha dunque stabilito che il suddetto periodo
transitorio in Italia durerà dall’1 luglio fino al 30
settembre 2005.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito internet www.agenziadogane.it
alla voce “Transito - NCTS”.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.114/2004
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Allegati due
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D/d
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 139/L
2005
(Atti
per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO
(CE) N. 837/2005 DEL CONSIGLIO
del 23 maggio 2005recante modifica
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizionid’applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
comunitario
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1)
A norma della decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 dicembre 1996, relativa all’adozione
di un programma d’azione doganale nellaComunità
(«Dogana 2000») (2), il regime di transito comunitarioè
stato informatizzato. Questo sistema è pienamente operativo
negli Stati membri dal 1o luglio 2003e si è dimostrato affidabile e
soddisfacente sia per leamministrazioni doganali sia
per gli operatori economici.
(2)
Non è più pertanto economicamente giustificato autorizzare l’espletamento delle formalità sulla base di una dichiarazionedi
transito resa per iscritto, la cui utilizzazioneobbliga
le autorità doganali a inserire manualmentei dati nel
sistema informatizzato. Di norma, pertanto, tutte le dichiarazioni di transito
dovrebbero essere stabiliteutilizzando un
procedimento informatico.
(3)
L’utilizzazione di dichiarazioni di
transito fatte per iscritto dovrebbe essere consentita soltanto in circostanze eccezionali,
in caso di malfunzionamento del sistema informatizzato di transito delle
autorità doganali o dell’applicazione dell’obbligato principale, per consentire aglioperatori
economici di effettuare le operazioni di transito.
(4)
Per consentire ai viaggiatori di effettuare le operazioni di transito, le
autorità doganali dovrebbero autorizzare l’utilizzazione
di dichiarazioni di transito rese per iscritto nel caso in cui i viaggiatori
non possano accedere direttamenteal sistema di
transito informatizzato.
(5)
Alcuni Stati membri devono ancora elaborare e predisporre gli strumenti e i
collegamenti necessari affinché tutti gli operatori economici siano collegati
al sistema di transito informatizzato. É quindi opportuno prevedere un periodo
transitorio in cui sia autorizzata l’utilizzazione delle
dichiarazioni di transito rese per iscritto.
(6)
Tranne nei casi in cui il sistema di transito informatizzato delle dogane o l’applicazione dell’obbligato principale non funzionino,
le autorità doganali che accettano dichiarazioni di transito rese per iscritto
dovrebbero
provvedere
affinché lo scambio dei dati relativi al transito
tra
le autorità doganali avvenga mediante l’uso
di tecnologie
dell’informazione e di reti informatiche.
(7)
Poiché il comitato del codice doganale non ha espresso un parere, spetta al
Consiglio adottare le misure necessarie.
(8)
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) deve essere modificato di
conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il
regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1)
l’articolo 353 è sostituito dal
seguente:
«Articolo 353
1.
Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle
indicazioni dell’allegato 37 bis
e devono essere
presentate a
un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.
(1)
GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo
dall’atto di adesione del 2003.
(2)
GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione
n.
105/2000/CE (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 1).
(3)
GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo
dal
regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del
31.12.2003,
pag. 1).
2.
Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto,
compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31 e secondo
la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti
casi:
a)
se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;
b)
se l’applicazione dell’obbligato principale non funziona.
3.
L’utilizzazione di una dichiarazione di transito resa
per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
4.
Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non
dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità
doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l’ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le
autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione
di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello
figurante nell’allegato 31.
In
questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga
mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.»;
2)
l’articolo 354 è abrogato.
Articolo 2
Il
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso
si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Tuttavia, le autorità doganali possono
continuare ad accettare dichiarazioni di transito rese per iscritto fino al 31
dicembre 2006.
Se
le autorità doganali decidono di continuare ad accettare le dichiarazioni di
transito rese per iscritto dopo il 1o luglio 2005, esse devono darne comunicazione
scritta alla Commissione prima di tale data. In questo caso le autorità doganali
di tali Stati membri provvedono affinché lo scambio dei dati relativi altransito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie
dell’informazione e di reti informatiche.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.
Per il
Consiglio
Il presidente
J.
ASSELBORN
AGENZIA DELLE DOGANE
Protocollo 3228/3429
Roma, 21 giugno 2005
Protocollo 3228/3429
OGGETTO: Reg.
(CE) n. 837/2005 del 23.05.2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L. 139 del 02.06.2005.
Obbligatorietà al transito comunitario informatizzato (NCTS) dal 1° luglio
2005.
Nell’ambito della
progressiva estensione dell’informatizzazione del
regime del transito comunitario/comune (NCTS), con Reg.
(CE) n. 837/2005 del Consiglio del 23.05.2005 (1), recante modifica al Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è stata disposta
l’obbligatorietà dell’utilizzo delle procedure informatizzate per le operazioni
in regime di transito comunitario a decorrere dal 1° luglio 2005.
L’analoga modifica alla
Convenzione CE-EFTA sul Transito Comune è in corso di adozione
e sarà anch’essa operativa a decorrere dal 1° luglio 2005, al fine di mantenere
allineata la normativa sul transito comunitario con quella che disciplina il
transito comune.
La decisione
sull’obbligatorietà di cui trattasi è stata determinata dalla constatazione che
l’NCTS si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia
per le Amministrazioni doganali che per gli operatori economici e che non
risulta più economicamente giustificato
continuare l’espletamento delle formalità di transito con documenti cartacei.
In conseguenza di
quanto sopra, il regolamento in esame ha disposto che, dal 1° luglio prossimo,
gli Uffici doganali comunitari potranno accettare
dichiarazioni scritte, compilate su formulari conformi all’allegato 31 del Reg. (CEE) n. 2454/93, unicamente in caso di mancato
funzionamento del sistema informatizzato delle Amministrazioni doganali, degli
operatori autorizzati nonchè da parte dei viaggiatori che non dispongono di un
accesso diretto al sistema informatico doganale.
Tuttavia, al fine di
agevolare l’attività sia delle Amministrazioni doganali che degli operatori,
evitando problematiche derivanti da un’introduzione immediata
dell’obbligatorietà in questione, il legislatore comunitario ha previsto
all’art. 2 del Reg. 837/2005 la possibilità di un
periodo transitorio durante il quale gli Stati membri potranno consentire da
parte degli operatori in procedura ordinaria la presentazione di dichiarazioni
di transito rese per iscritto agli uffici doganali, i quali provvedono
ad inserirli nel sistema NCTS.
In
relazione a
quanto sopra si comunica che al fine di agevolare il graduale adeguamento alla
nuova normativa degli operatori, questa Agenzia ha ritenuto di continuare a
consentire la presentazione delle dichiarazioni di transito per iscritto in
procedura ordinaria fino al 30 settembre 2005 e, in tal senso, è stata data comunicazione
alla Commissione Europea.
L’art. 4 del citato Reg. 837/2005 consente inoltre la presentazione di dichiarazioni
scritte, sulla base del formulario di cui allegato 31, da parte di viaggiatori
che non dispongono di un accesso diretto al sistema
informatico doganale. In tal caso, l’ufficio procederà all’inserimento di tali
dichiarazioni in AIDA e STRADA.
Sarà così possibile
agevolare gli adempimenti di soggetti i quali, non essendo operatori abituali,
non hanno la convenienza o la possibilità di accedere
ai sistemi informatici dell’Agenzia.
I Sigg.
Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
disposizioni non mancando di impartire eventuali ulteriori
istruzioni operative ritenute opportune ed assicurandone la più ampia diffusione
presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, delle categorie professionali
interessate.
Il
Direttore dell’Area Centrale
Dott. A. Tarascio