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Roma, 21 luglio 2005

 

Circolare n. 82/2005

 

Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato strada-ferrovia – Presentazione delle domande – D.M. 20.5.2005, su G.U. n. 167 del 20.7.2005.

 

Finalmente si potranno presentare le domande per ottenere gli incentivi per il trasporto combinato di merci strada-ferrovia e per il trasporto ferroviario di merci pericolose previsti dalla legge n.166/2002.

 

I termini per la presentazione delle domande rimarranno aperti per sessanta giorni.

 

Potranno essere richiesti i contributi all’esercizio – pari a 2 euro a treno/km - per il trasporto combinato effettuato nel 2004 e nei primi sette mesi del 2005, nonché i contributi agli investimenti per i beni acquistati nello stesso periodo (casse mobili, carri ferroviari, ecc.).

 

Tutte le istanze presentate regolarmente saranno ammesse ai benefici; nel caso le richieste dovessero superare le risorse disponibili, gli incentivi saranno proporzionalmente ridotti.

 

Da domani 22 luglio sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it) sarà disponibile la circolare ministeriale con i fac-simili delle domande. Si fa riserva di tornare sull’argomento per illustrare più compiutamente le modalità di redazione delle domande stesse.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.61/2005

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.167 del 20.7.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 20 maggio 2005

    Determinazione  degli  incentivi  e  dei  contributi al trasporto
ferroviario  combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli
8  e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004,
n. 340.
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. Il presente decreto individua la misura unitaria degli incentivi
da  attribuire  ai  sensi  dell'art.  38  comma 5  della  legge  come
disciplinati  dall'art.  8  del regolamento, nonche', con riferimento
alla  contribuzione ai beni di investimento a valere sulle risorse di
cui  al  comma  6  dell'art.  38  della legge, i beni di investimento
contribuibili,  la  percentuale  massima contribuibile del prezzo del
bene,  l'ammontare  di  risorse  destinabili  alla  contribuzione per
ciascuna  categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per
categoria  di  beni nonche' la durata del periodo di inalienabilita',
ai  sensi dell'art. 13 del regolamento. Il presente decreto individua
altresi'  la  misura delle risorse da destinare alle finalita' di cui
all'art. 38 comma 8 della legge.
  2.  La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 e'
riferita  ai  valori  unitari degli ammontari che la Cassa depositi e
prestiti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
315,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n.
21,  provvede  ad  erogare  ai beneficiari nel triennio di attuazione
degli  interventi a valere sul fondo di cui all'art. 38 comma 6 della
legge.
  3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo
svincolo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla  base delle modalita' e delle procedure che sono definite negli
atti  d'obbligo  e  nelle  convenzioni  tra il predetto Ministero e i
beneficiari,  nonche'  nella  convenzione  stipulata tra il Ministero
stesso e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 9 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2005, n. 21.
 
                               Art. 2.
Misura  degli  incentivi  di  cui  all'art.  38,  comma 5 della legge
                       1° agosto 2002, n. 166
  1.  Ai  sensi  dell'art. 8 del regolamento, l'ammontare complessivo
dell'incentivo  spettante  ad ogni impresa in attuazione dell'art. 38
comma  5  della  legge  e'  costituito  da  un incentivo base e da un
incentivo premiante.
  2.   L'incentivo  base  spettante  all'impresa  e'  costituito  dal
prodotto  della  misura unitaria dell'incentivo base e del numero dei
treni*km  effettuati.  La  misura  unitaria  dell'incentivo  base  e'
articolata  secondo  quanto  riportato  nell'allegato  1, ai sensi di
quanto  disposto  dall'articolo 8 del regolamento ed e' articolata in
funzione  della  tipologia  di trasporto e del grado di bilanciamento
del traffico, come definiti dall'art. 2 del regolamento nonche' della
distanza tra origine e destinazione.
  3.  L'incentivo  premiante  di  cui  all'art.  8 del regolamento e'
attribuito  con  cadenza  annuale,  a  decorrere  dal secondo anno di
validita'  del  sistema incentivante di cui all'art. 38 comma 5 della
legge.  L'assegnazione  di una quota di risorse a titolo di incentivo
premiante  ha  luogo,  per  ciascuna impresa, qualora la quantita' di
treni-chilometro  effettuati  nel  2005  o  nel  2006  sia  maggiore,
rispetto   alla   quantita'   consuntivata   nell'anno   2004,  delle
percentuali  di  cui  all'allegato  2, che riporta altresi' la misura
unitaria dell'incentivo premiante. L'incentivo premiante e' calcolato
sull'incremento  di  treni*km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto
al 2004, con le modalita' ed alle condizioni di cui all'allegato 2.
  4.  L'ammontare dell'incentivo premiante erogabile per ciascun anno
alla singola impresa e' limitato al valore massimo del 10% del valore
erogato per l'incentivo base all'impresa stessa per il medesimo anno.
 
                               Art. 3.
Limiti  di contribuzione all'acquisto di beni di investimento; durata
del  periodo  minimo  di  inalienabilita'  e  di  utilizzo  dei  beni
contribuiti  ai  fini  dello  sviluppo  del  trasporto  di  merci per
                              ferrovia.
  1.  Ai  sensi dell'art. 13 del regolamento, gli investimenti per lo
sviluppo  del  trasporto  ferroviario  delle  merci  per  i  quali e'
possibile  accedere  ai  contributi  sono  riferiti ai seguenti beni,
nuovi  di  fabbrica  e  purche'  ricadenti  nelle condizioni previste
dall'art. 16 comma 3 del regolamento:
    a) locomotori per trazione o manovra;
    b) carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;
    c) carri cisterna per merci pericolose;
    d) casse mobili conformi alle specifiche UIC/CEN;
    e)   tank   container  per  merci  pericolose  ad  uso  trasporto
ferroviario combinato;
    f) gru semoventi per la movimentazione di UTI;
    g) gru a portale.
  Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento, possono accedere ai
contributi  per  l'acquisizione di locomotori per trazione o manovra,
di  carri  per  trasporto  combinato  accompagnato e non accompagnato
nonche'  di  carri  cisterna  per  merci pericolose esclusivamente le
piccole   e   medie   imprese,  come  definite  dall'allegato  1  del
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
  2.  La  percentuale  di  contributo  sul  prezzo  di  acquisizione,
l'ammontare  complessivo  di risorse erogabili per ciascuna categoria
di  beni,  il  limite,  per  soggetto  richiedente  e  per  bene, del
contributo  alle  spese  sostenute  nonche'  la durata del periodo di
inalienabilita',   ai   sensi   dell'art.  13  del  regolamento  sono
individuati   nell'allegato   3,   fermo  restando  il  valore  della
percentuale   degli   impegni  quindicennali  riservata  ai  beni  di
investimento come previsto all'art. 7 comma 2 del regolamento.
  3.  Ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del regolamento, i beni per i
quali  siano  stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo
non  possono  essere  sottratti all'uso previsto e non possono essere
alienati  per  un numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto,
pari  a  quanto  stabilito  nell'allegato  3. Qualora tali beni siano
acquisiti  mediante  operazioni di leasing finanziario, la durata del
leasing  si  estende  al periodo di non alienabilita' del bene. Se la
durata del leasing e' inferiore al periodo di non alienabilita', deve
sussistere  l'impegno  del  beneficiario  del  contributo  al rinnovo
dell'operazione,  alla  scadenza,  per  il  periodo residuo ovvero al
riscatto del bene.
  4. Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il
mese  di gennaio  di  ciascun  anno successivo a quello di accesso ai
contributi  di  cui  al  presente  articolo,  l'impresa  trasmette al
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  un  consuntivo
contenente  l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei beni acquisiti,
in  rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano
pluriennale di attivita' di cui all'art. 13 del regolamento.
 
                               Art. 4.
Misura  delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 38,
comma 8, della legge ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento.
  1.  Agli incarichi di studio e di consulenza nonche' all'assistenza
tecnica  previsti,  dall'art. 38 comma 8 della legge a supporto della
definizione  degli  interventi  dello Stato disciplinati dal medesimo
articolo,  e'  destinato  -  a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10)
dello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti - un ammontare di euro 3.290.625,00,
pari  allo  0,9%  delle  risorse  di  cui  all'art. 7 commi 1 e 2 del
regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di
impegno di euro 219.375,00.
  Il  presente decreto, vistato e registrato dall'Organo di controllo
sulla  legittimita'  degli  atti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 maggio 2005
                     Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                                              Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
         Siniscalco
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  27  giugno  2005  Ufficio di
controllo  sugli atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto   del
territorio, registro n. 8, foglio n. 121
 
 
 
 
                                                           Allegato 1
 
      Misura unitaria dell'incentivo base ai sensi dell'art. 2
=====================================================================
                                  |Incentivo unitario (Euro per treno
      Tipologia di trasporto      |            chilometro
=====================================================================
Trasporto combinato come definito |
all'art. 2 del regolamento        |               2.00
---------------------------------------------------------------------
Trasporto di merci pericolose per |
ferrovia come definito all'art. 2 |
del regolamento                   |               2.00
 
    I valori riportati nella tabella soprastante sono modificati come
segue, in dipendenza delle distanze coperte dal trasporto nonche' del
grado  di  bilanciamento  dello  stesso, come definito all'art. 2 del
D.P.R.:
      1. Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400
km:
        Incentivo  unitario  modificato  = 2.00* [1+ (400 - PF)/ 400]
Euro
    dove:
      PF  =  percorrenza  ferroviaria  convenzionale  in  km riferita
all'intero  percorso del treno comprendente anche il percorso su rete
estera.  Per  percorrenze  comprese  fra 50 e 100 km si considera, ai
soli  fini  del  calcolo dell'incentivo unitario modificato, PF = 100
km.
    2.  Qualora  su  una o piu' relazioni di traffico, individuate da
stessa   origine  e  destinazione,  sia  consuntivato  a  fine  anno,
nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti, di cui all'art. 9 del D.P.R.,
un   bilanciamento   delle  unita'  di  carico  intermodale  o  delle
ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore
dell'incentivo  unitario  spettante  all'impresa che ha effettuato il
trasporto   e'   incrementato,  relativamente  ai  treni*km  di  tali
relazioni, di 0.50 Euro.
 
 
 
 
                                                           Allegato 2
 
Valore   unitario   per  treno-chilometro  dell'incentivo  premiante;
determinazione   delle   soglie   minime   di  incremento  necessarie
   all'attivazione dell'incentivo premiante ai sensi dell'art. 2.
 
=====================================================================
Incremento percentuale|Incremento percentuale|
delle quantita' di    |delle quantita' di    |
treni chilometro      |treni chilometro      |
effettuati            |effettuati            |
dall'impresa nell'anno|dall'impresa nell'anno|
2005 rispetto all'anno|2006 rispetto all'anno|
2004, superato il     |2004, superato il     |
quale si percepisce   |quale si percepisce   |Incentivo premiante
l'incentivo premiante |l'incentivo premiante |(Euro per treno
(1)                   |(2).                  |chilometro)
=====================================================================
          5%          |        10.00%        |          1,5
 
    (1)   L'incentivo   premiante   e'  erogato  per  l'ammontare  di
treni-chilometro effettuati nel 2005, eccedenti il valore relativo al
2004.
    (2)  L'incentivo  premiante  viene  erogato  per  l'ammontare  di
treni-chilometro effettuati nel 2006, eccedenti il valore relativo al
2004 incrementato del 5%.
 
 
 
 
                                                           Allegato 3
 
Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento e durata
        del periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 3
 
====================================================================
              |              |              |              |Durata
              |              |              |              |del
              |              |              |              |periodo
              |              |              |              |di ina-
              |              |              |              |lienabi-
              |              |              |              |lita'
              |              |              |              |e del
              |              |              |              |periodo
              |              |              |              |sottopo-
              |              |              |              |sto a
              |              |              |              |vincolo
              |              |              |              |di
              |              |Ammontare     |              |utilizzo
              |              |massimo       |Limite del    |ovvero
              |              |complessivo di|contributo per|leasing
              |              |fondi         |categoria di  |numero
              |Percentuale di|erogabili per |bene e per    |di anni
              |contributo sul|categoria di  |impresa       |dalla
Categoria di  |prezzo di     |bene (migliaia|(migliaia di  |data di
beni          |acquisizione  |di euro)      |euro)         |acquisto
====================================================================
Locomotori per|              |              |              |
trazione (1)  |    7,5-15    |    10.250    |    5.125     |   10
--------------------------------------------------------------------
Locomotori per|              |              |              |
manovra (1)   |    7,5-15    |    1.200     |     600      |   10
--------------------------------------------------------------------
Carri per     |              |              |              |
trasporto     |              |              |              |
combinato     |              |              |              |
accompagnato e|              |              |              |
non           |              |              |              |
accompagnato  |              |              |              |
(1)           |    7,5-15    |    10.500    |    5.250     |    7
--------------------------------------------------------------------
Carri cisterna|              |              |              |
per merci     |              |              |              |
pericolose    |    7,5-15    |    4.250     |    2.125     |    7
--------------------------------------------------------------------
Casse mobili  |              |              |              |
UIC/CEN       |      30      |    51.000    |    25.500    |    7
--------------------------------------------------------------------
Tank container|              |              |              |
per merci     |              |              |              |
pericolose    |      30      |    17.500    |    8.750     |    7
--------------------------------------------------------------------
Gru semoventi |              |              |              |
per la        |              |              |              |
movimentazione|              |              |              |
di UTI        |      30      |    6.500     |    3.250     |    5
--------------------------------------------------------------------
Gru a portale |      30      |    14.500    |    7.250     |    7
 
 
    (1)  Per  tale  categoria  di beni, il primo valore della colonna
recante  «Percentuale  di  contributo  sul prezzo di acquisizione» si
riferisce  alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il
secondo  valore  si  riferisce  alla  percentuale  attribuibile  alle
piccole  imprese,  come  definite  dal regolamento (CE) 70/2001 della

Commissione del 12 gennaio 2001.