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Roma, 21 luglio 2005
Circolare n. 82/2005
Oggetto: Finanziamenti – Trasporto
combinato strada-ferrovia – Presentazione delle domande – D.M. 20.5.2005, su
G.U. n. 167 del 20.7.2005.
Finalmente si
potranno presentare le domande per ottenere gli incentivi per il trasporto combinato
di merci strada-ferrovia e per il trasporto ferroviario di merci pericolose previsti
dalla legge n.166/2002.
I termini per la
presentazione delle domande rimarranno aperti per sessanta giorni.
Potranno essere
richiesti i contributi all’esercizio – pari a 2 euro a treno/km - per il
trasporto combinato effettuato nel 2004 e nei primi sette mesi del 2005, nonché i contributi agli investimenti per i beni acquistati
nello stesso periodo (casse mobili, carri ferroviari, ecc.).
Tutte le istanze presentate regolarmente saranno ammesse ai benefici;
nel caso le richieste dovessero superare le risorse disponibili, gli incentivi
saranno proporzionalmente ridotti.
Da domani 22 luglio
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it)
sarà disponibile la circolare ministeriale con i fac-simili delle domande.
Si fa riserva di tornare sull’argomento per illustrare più compiutamente le
modalità di redazione delle domande stesse.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.61/2005
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Allegato uno
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D/d
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G.U. n.167
del 20.7.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2005
Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto
ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli
8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004,
n. 340.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto individua la misura unitaria degli incentivi
da attribuire ai sensi dell'art. 38 comma 5 della legge come
disciplinati dall'art. 8 del regolamento, nonche', con riferimento
alla contribuzione ai beni di investimento a valere sulle risorse di
cui al comma 6 dell'art. 38 della legge, i beni di investimento
contribuibili, la percentuale massima contribuibile del prezzo del
bene, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per
ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per
categoria di beni nonche' la durata del periodo di inalienabilita',
ai sensi dell'art. 13 del regolamento. Il presente decreto individua
altresi' la misura delle risorse da destinare alle finalita' di cui
all'art. 38 comma 8 della legge.
2. La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 e'
riferita ai valori unitari degli ammontari che la Cassa depositi e
prestiti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n.
21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio di attuazione
degli interventi a valere sul fondo di cui all'art. 38 comma 6 della
legge.
3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo
svincolo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle modalita' e delle procedure che sono definite negli
atti d'obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i
beneficiari, nonche' nella convenzione stipulata tra il Ministero
stesso e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 9 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2005, n. 21.
Art. 2.
Misura degli incentivi di cui all'art. 38, comma 5 della legge
1° agosto 2002, n. 166
1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento, l'ammontare complessivo
dell'incentivo spettante ad ogni impresa in attuazione dell'art. 38
comma 5 della legge e' costituito da un incentivo base e da un
incentivo premiante.
2. L'incentivo base spettante all'impresa e' costituito dal
prodotto della misura unitaria dell'incentivo base e del numero dei
treni*km effettuati. La misura unitaria dell'incentivo base e'
articolata secondo quanto riportato nell'allegato 1, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento ed e' articolata in
funzione della tipologia di trasporto e del grado di bilanciamento
del traffico, come definiti dall'art. 2 del regolamento nonche' della
distanza tra origine e destinazione.
3. L'incentivo premiante di cui all'art. 8 del regolamento e'
attribuito con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di
validita' del sistema incentivante di cui all'art. 38 comma 5 della
legge. L'assegnazione di una quota di risorse a titolo di incentivo
premiante ha luogo, per ciascuna impresa, qualora la quantita' di
treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore,
rispetto alla quantita' consuntivata nell'anno 2004, delle
percentuali di cui all'allegato 2, che riporta altresi' la misura
unitaria dell'incentivo premiante. L'incentivo premiante e' calcolato
sull'incremento di treni*km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto
al 2004, con le modalita' ed alle condizioni di cui all'allegato 2.
4. L'ammontare dell'incentivo premiante erogabile per ciascun anno
alla singola impresa e' limitato al valore massimo del 10% del valore
erogato per l'incentivo base all'impresa stessa per il medesimo anno.
Art. 3.
Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento; durata
del periodo minimo di inalienabilita' e di utilizzo dei beni
contribuiti ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per
ferrovia.
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, gli investimenti per lo
sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali e'
possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti beni,
nuovi di fabbrica e purche' ricadenti nelle condizioni previste
dall'art. 16 comma 3 del regolamento:
a) locomotori per trazione o manovra;
b) carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;
c) carri cisterna per merci pericolose;
d) casse mobili conformi alle specifiche UIC/CEN;
e) tank container per merci pericolose ad uso trasporto
ferroviario combinato;
f) gru semoventi per la movimentazione di UTI;
g) gru a portale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento, possono accedere ai
contributi per l'acquisizione di locomotori per trazione o manovra,
di carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato
nonche' di carri cisterna per merci pericolose esclusivamente le
piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. La percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione,
l'ammontare complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria
di beni, il limite, per soggetto richiedente e per bene, del
contributo alle spese sostenute nonche' la durata del periodo di
inalienabilita', ai sensi dell'art. 13 del regolamento sono
individuati nell'allegato 3, fermo restando il valore della
percentuale degli impegni quindicennali riservata ai beni di
investimento come previsto all'art. 7 comma 2 del regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del regolamento, i beni per i
quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo
non possono essere sottratti all'uso previsto e non possono essere
alienati per un numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto,
pari a quanto stabilito nell'allegato 3. Qualora tali beni siano
acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario, la durata del
leasing si estende al periodo di non alienabilita' del bene. Se la
durata del leasing e' inferiore al periodo di non alienabilita', deve
sussistere l'impegno del beneficiario del contributo al rinnovo
dell'operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al
riscatto del bene.
4. Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il
mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, l'impresa trasmette al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un consuntivo
contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei beni acquisiti,
in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano
pluriennale di attivita' di cui all'art. 13 del regolamento.
Art. 4.
Misura delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 38,
comma 8, della legge ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento.
1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonche' all'assistenza
tecnica previsti, dall'art. 38 comma 8 della legge a supporto della
definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo
articolo, e' destinato - a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10)
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - un ammontare di euro 3.290.625,00,
pari allo 0,9% delle risorse di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del
regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di
impegno di euro 219.375,00.
Il presente decreto, vistato e registrato dall'Organo di controllo
sulla legittimita' degli atti, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2005
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ufficio di
controllo sugli atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 121
Allegato 1
Misura unitaria dell'incentivo base ai sensi dell'art. 2
=====================================================================
|Incentivo unitario (Euro per treno
Tipologia di trasporto | chilometro
=====================================================================
Trasporto combinato come definito |
all'art. 2 del regolamento | 2.00
---------------------------------------------------------------------
Trasporto di merci pericolose per |
ferrovia come definito all'art. 2 |
del regolamento | 2.00
I valori riportati nella tabella soprastante sono modificati come
segue, in dipendenza delle distanze coperte dal trasporto nonche' del
grado di bilanciamento dello stesso, come definito all'art. 2 del
D.P.R.:
1. Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400
km:
Incentivo unitario modificato = 2.00* [1+ (400 - PF)/ 400]
Euro
dove:
PF = percorrenza ferroviaria convenzionale in km riferita
all'intero percorso del treno comprendente anche il percorso su rete
estera. Per percorrenze comprese fra 50 e 100 km si considera, ai
soli fini del calcolo dell'incentivo unitario modificato, PF = 100
km.
2. Qualora su una o piu' relazioni di traffico, individuate da
stessa origine e destinazione, sia consuntivato a fine anno,
nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 9 del D.P.R.,
un bilanciamento delle unita' di carico intermodale o delle
ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore
dell'incentivo unitario spettante all'impresa che ha effettuato il
trasporto e' incrementato, relativamente ai treni*km di tali
relazioni, di 0.50 Euro.
Allegato 2
Valore unitario per treno-chilometro dell'incentivo premiante;
determinazione delle soglie minime di incremento necessarie
all'attivazione dell'incentivo premiante ai sensi dell'art. 2.
=====================================================================
Incremento percentuale|Incremento percentuale|
delle quantita' di |delle quantita' di |
treni chilometro |treni chilometro |
effettuati |effettuati |
dall'impresa nell'anno|dall'impresa nell'anno|
2005 rispetto all'anno|2006 rispetto all'anno|
2004, superato il |2004, superato il |
quale si percepisce |quale si percepisce |Incentivo premiante
l'incentivo premiante |l'incentivo premiante |(Euro per treno
(1) |(2). |chilometro)
=====================================================================
5% | 10.00% | 1,5
(1) L'incentivo premiante e' erogato per l'ammontare di
treni-chilometro effettuati nel 2005, eccedenti il valore relativo al
2004.
(2) L'incentivo premiante viene erogato per l'ammontare di
treni-chilometro effettuati nel 2006, eccedenti il valore relativo al
2004 incrementato del 5%.
Allegato 3
Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento e durata
del periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 3
====================================================================
| | | |Durata
| | | |del
| | | |periodo
| | | |di ina-
| | | |lienabi-
| | | |lita'
| | | |e del
| | | |periodo
| | | |sottopo-
| | | |sto a
| | | |vincolo
| | | |di
| |Ammontare | |utilizzo
| |massimo |Limite del |ovvero
| |complessivo di|contributo per|leasing
| |fondi |categoria di |numero
|Percentuale di|erogabili per |bene e per |di anni
|contributo sul|categoria di |impresa |dalla
Categoria di |prezzo di |bene (migliaia|(migliaia di |data di
beni |acquisizione |di euro) |euro) |acquisto
====================================================================
Locomotori per| | | |
trazione (1) | 7,5-15 | 10.250 | 5.125 | 10
--------------------------------------------------------------------
Locomotori per| | | |
manovra (1) | 7,5-15 | 1.200 | 600 | 10
--------------------------------------------------------------------
Carri per | | | |
trasporto | | | |
combinato | | | |
accompagnato e| | | |
non | | | |
accompagnato | | | |
(1) | 7,5-15 | 10.500 | 5.250 | 7
--------------------------------------------------------------------
Carri cisterna| | | |
per merci | | | |
pericolose | 7,5-15 | 4.250 | 2.125 | 7
--------------------------------------------------------------------
Casse mobili | | | |
UIC/CEN | 30 | 51.000 | 25.500 | 7
--------------------------------------------------------------------
Tank container| | | |
per merci | | | |
pericolose | 30 | 17.500 | 8.750 | 7
--------------------------------------------------------------------
Gru semoventi | | | |
per la | | | |
movimentazione| | | |
di UTI | 30 | 6.500 | 3.250 | 5
--------------------------------------------------------------------
Gru a portale | 30 | 14.500 | 7.250 | 7
(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna
recante «Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si
riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il
secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle
piccole imprese, come definite dal regolamento (CE) 70/2001 della
Commissione
del 12 gennaio 2001.