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Roma, 22 luglio 2005

 

Circolare n. 84/2005

 

Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato strada-ferrovia – Scadenza del 19 settembre 2005 – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n.DGTF/707/div3 del 22 luglio 2005.

 

Fino al 19 settembre 2005 sono aperti i termini per presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le domande di ammissione agli incentivi per il trasporto combinato e per il trasporto ferroviario di merci pericolose previsti dalla legge 166/2002.

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che non ci saranno altre occasioni per poter accedere alle agevolazioni che, com’è noto, si riferiscono al periodo 2004-2006: le istanze vanno presentate ora, sia per i trasporti già effettuati nel periodo dall’1 gennaio 2004 fino alla data di presentazione della domanda, sia per quelli che si prevede di effettuare d’ora in poi, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine del 2006.

 

In particolare, anche le imprese che fino ad oggi non hanno effettuato trasporti combinati o trasporti ferroviari di merci pericolose, se prevedono di effettuarne in futuro devono comunque presentare ora la domanda, indicando i volumi di traffico che contano di realizzare.

 

Contributi all’esercizio (articolo 38, comma 5 della legge 166) – Le domande devono essere redatte in carta da bollo, secondo lo schema fornito nell’allegato 1 della circolare ministeriale e consistono sostanzialmente in una serie di autodichiarazioni da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente.

 

In particolare:

·          vanno dichiarati il numero dei treni completi realizzati e il numero di chilometri realizzati con i suddetti treni completi (punto 4 della domanda);

·          per treno completo s’intende quello caricato dalla stessa impresa per almeno il 30% della lunghezza massima ammessa dalla linea, ovvero per almeno il 30% della massa trainabile ammessa dal locomotore;

·          sono ammessi al beneficio anche i treni-km percorsi per il ritorno o il riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei carri cisterna, degli autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore;

·          nel dichiarare i volumi di traffico che si intendono realizzare nel futuro, occorre tener presente che gli incentivi verranno riconosciuti se sarà raggiunto almeno il 90% del traffico dichiarato e che – per contro – saranno riconosciuti incentivi anche sui volumi di traffico eccedenti quello dichiarato, fino ad un massimo del 30%;

·          rispetto all’incentivo base di 2 euro a treno-km, sono previste maggiorazioni per i trasporti combinati di breve distanza (da 50 a 400 km), nonchè per le relazioni di traffico che presentano un bilanciamento tra i viaggi di andata e ritorno pari almeno al 75%; a tal fine le imprese interessate devono specificare il numero di treni-km che danno diritto alle maggiorazioni (punto 4 della domanda); è previsto inoltre un incentivo premiante per le imprese che nel 2005 e nel 2006 aumentino i volumi di traffico rispetto al 2004, rispettivamente del 5 e del 10%; il contributo premiante è pari a 1,5 euro per ogni treno/Km eccedente, e dovrà essere richiesto a consuntivo;

·          alla domanda devono essere allegate le copie dei contratti stipulati con le imprese ferroviarie;

·          i richiedenti diversi dai proprietari delle merci devono presentare lo schema tariffario applicato con l’indicazione delle riduzioni tariffarie riconosciute ai clienti per effetto degli incentivi; tale riduzione deve essere pari almeno a 2 euro a treno-km tenendo conto della variazione dei costi intervenuta: in altre parole vanno scontati di 2 euro non le originarie tariffe, ma quelle aggiornate in conseguenza della variazione dei costi;

·          una volta che il Ministero avrà verificato la regolarità e la completezza delle istanze e della documentazione allegata, le imprese saranno chiamate a perfezionare le istanze stesse con la sottoscrizione dell’atto di impegno, riportato nell’allegato 2 alla circolare indicata in oggetto.

 

Contributi agli investimenti (articolo 13 del DPR 340/04) – Le domande di ammissione ai contributi per gli investimenti in materiale rotabile e attrezzature devono essere redatte in bollo, secondo lo schema fornito nell’allegato 3 della circolare indicata in oggetto. Com’è noto, l’importo dei contributi varia a seconda della tipologia dell’investimento, secondo il seguente schema.

 

Categoria di beni
Percentuale di contributo sul 
prezzo di acquisizione
Limite del contributo per 
categoria di bene e per 
impresa
(migliaia di euro)
Durata del periodo di inalienabilità e
 del periodo sottoposto a vincolo di 
utilizzo ovvero leasing numero di 
anni dalla data di acquisto
Locomotori per trazione
7,5-15
5.125
10
Locomotori per manovra
7,5-15
600
10
Carri per trasporto combinato
accompagnato e non 
accompagnato
7,5-15
5.250
7
Carri cisterna per merci 
pericolose
7,5-15
2.125
7
Casse mobili UIC/CEN
30
25.500
7
Tank container per merci 
pericolose
30
8.750
7
Gru semoventi per la 
movimentazione di UTI
30
3.250
5
Gru a portale 
30
7.250
7

 

In particolare si sottolinea che:

·            sono ammessi ai benefici i beni già acquistati alla data di presentazione della domanda e quelli che s’intendono acquistare entro la fine del 2006, anche mediante leasing; in quest’ultimo caso la durata del contratto deve estendersi per l’intero periodo di inalienabilità del bene indicato nello schema i beni devono essere nuovi di fabbrica;

·            a garanzia del vincolo di inalienabilità, l’impresa deve stipulare una polizza fidejussoria per l’ammontare pari al contributo spettante;

·            la richiesta di contributi per l’acquisto di locomotori e di carri ferroviari può essere effettuata solo dalle piccole e medie imprese (imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 40 milioni di euro che non siano partecipate per oltre il 25% da un’impresa di grandi dimensioni);

·            per i beni non ancora acquisiti, l’erogazione dei contributi avverrà solo dopo l’acquisto e l’avvenuto pagamento del prezzo;

·            i beni ammessi al beneficio devono essere utilizzati prevalentemente, ancorchè non esclusivamente, nel trasporto di merci per ferrovia sul territorio nazionale;

·            una volta accolte le domande di ammissione ai benefici da parte del Ministero, le imprese interessate dovranno stipulare un’apposita convenzione con lo stesso Ministero (riportata nell’allegato 4 della circolare indicata in oggetto);

·            le imprese potranno optare tra la corresponsione dei benefici in forma di contributi pluriennali in 15 anni, oppure in un’unica soluzione, secondo le modalità di erogazione previste nell’allegato 5 della circolare indicata in oggetto.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rammenta che le informazioni sulla presentazione delle domande possono essere richieste telefonicamente ai numeri 0641583444/3463 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30, nonchè per posta elettronica all’indirizzo contributitrenotir@infrastrutturetrasporti.it.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.82/2005

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Circolare Prot. DGTF/707/div3 del 22/07/2005

Attuazione art. 38 legge 166/2002: circolare esplicativa e modulistica per la presentazione delle domande

 

1.       L’articolo 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 introduce un sistema di incentivi al trasporto di merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato. Gli interventi in questione sono finanziati a valere sulle risorse stanziate, in forma di limiti di impegno quindicennali, sul fondo istituito dal comma 6 del medesimo articolo ("Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti").

2.       Le misure previste sono le seguenti:

2.1 - comma 5 dell’art. 38: incentivi, per i treni*km effettuati sul territorio italiano, alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, con il vincolo di dover realizzare almeno il 90% dell’impegno contrattuale per accedere all’attribuzione degli incentivi;

2.2 - comma 7 dell’art. 38: contributi per i treni*km effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.

2.3 - è inoltre prevista la possibilità di erogare fondi per contributi agli investimenti finalizzati al trasporto di merci per ferrovia, derivante direttamente dall’istituzione del fondo di cui al comma 6 dell’articolo 38.

3.       Il periodo di riferimento per gli interventi di cui ai commi 5 e 7 è il triennio 2004-2006, come sancito dall’art. 38 modificato -da ultimo- dall’art. 7 del d.l. n. 355 del 24.12.2003 convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47.

4.       Il D.P.R. 22.12.2004 n. 340, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14.3.2005 (d’ora in avanti: D.P.R. o regolamento) costituisce il regolamento governativo che dà attuazione agli strumenti di incentivazione citati, come previsto dal comma 4 dell’art. 38.

5.       Il Decreto interministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 (d’ora in avanti: D.i.) individua la misura degli incentivi nonché le categorie di beni di investimento ammissibili a contributi, ai sensi dell’art. 38 comma 5 e degli articoli 8 e 13 del D.P.R..

6.       Al fine di consentire l’attuazione quanto più semplificata ed uniforme delle misure in questione, appare utile fornire la modulistica di riferimento nonché alcune indicazioni esplicative delle disposizioni recate dalle norme di cui sopra, per quanto riguarda gli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo 38 e i contributi agli investimenti, atteso che le misure di cui al comma 7 dell’articolo 38 –per come disciplinate dall’articolo 14 del D.P.R.- richiedono il preventivo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei progetti. Qualora, in sede di attuazione delle misure, emerga la necessità di fornire ulteriori informazioni, il Direttore della Direzione Generale del trasporto ferroviario potrà provvedere ad emanare successive comunicazioni.

7.       Prima di procedere all’esame delle singole misure, si evidenzia che taluni requisiti relativi a entrambe le misure di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 38 sono autodichiarati dai richiedenti. Corre l’obbligo di evidenziare, al riguardo, che il dichiarante è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. L’articolo 75 dispone che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. L’articolo 76 reca “Norme penali” ed in particolare dispone, al comma 1, che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Come previsto dall’articolo 17 comma 2 del D.P.R., l’Amministrazione effettua controlli -anche a campione ed eventualmente avvalendosi del supporto previsto dall’articolo 38 comma 8 della legge n. 166/2002- sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese per accedere ai benefici previsti dal Decreto stesso; l’eventuale accertamento della non veridicità delle informazioni rese comporta pertanto l’applicazione degli articoli sopra citati. L’impresa è tenuta a predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire all’Amministrazione, all’atto del controllo, la veridicità delle dichiarazioni rese.

8.       Sa fa infine presente che la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti referente per le misure in questione è la Direzione Generale del trasporto ferroviario; informazioni sulla documentazione da produrre e, in generale, sulle misure possono essere richieste ai numeri telefonici: 06 4158 3444/ 3463 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 13,30), ovvero all’indirizzo di posta elettronica contributitrenotir@infrastrutturetrasporti.it; per quanto attiene, invece, alla procedura relativa all’erogazione delle risorse, di competenza della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., si riportano i relativi recapiti, forniti dalla Cassa stessa: Direzione Gestione e Supporto Politiche di Sviluppo – Settore Gestioni Speciali, tel. 06.4221.4318, fax 06.4221.5520, indirizzo di posta elettronica vincenzo.ferro@cassaddpp.it

9.       Della presente circolare sarà data la più ampia divulgazione, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero nonché mediante l’invio alle associazioni di categoria e alle imprese ferroviarie.

 

****

INCENTIVI DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 38

(ARTICOLI DA 8 A 12 DEL REGOLAMENTO)

10.   I contributi relativi alla incentivazione del trasporto sono erogabili, nell’ambito dei vincoli e con le modalità previste nel regolamento, per i treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, rispondenti ai requisiti dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. e realizzati dalle imprese a partire dal 1 gennaio 2004.

11.   Possono accedere agli incentivi le imprese (singolarmente o associate in consorzio) come individuate nell’art. 2 dello schema di D.P.R., semprechè le stesse:

a.       presentino al Ministero delle infrastrutture apposita istanza ai sensi dell’art. 9, recante i contenuti e la documentazione ivi indicati e redatta secondo il modello allegato (all. 1), entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.i., ovvero entro il 19 settembre 2005. L’istanza deve essere presentata in bollo, mentre i documenti allegati seguono il rispettivo regime fiscale.

b.       sottoscrivano, una volta che il Ministero abbia valutato la regolarità e la completezza dell’istanza e della documentazione allegata, un atto qualificato dal regolamento (art. 9 comma 2) come “atto d’obbligo”, il cui schema è allegato alla presente comunicazione (all. 2).

12.   Tra i requisiti e la documentazione a corredo dell’istanza per la stipulazione dell’atto d’obbligo (art. 9 c. 3), si richiamano in particolare:

12.1 l’obbligo di indicazione del numero di treni completi e di treni*km per i quali l’impresa intende impegnarsi, distinti per ciascuno degli anni del triennio (articolo 9 comma 3 lettera d.). Tale disposizione va peraltro letta in combinato disposto con l’articolo 16 (“Norme transitorie”) commi 1 e 2, che disciplinano l’applicazione retroattiva degli incentivi. Al riguardo, i servizi prodotti dal 1° gennaio 2004 fino alla stipulazione dell’atto d’obbligo sono ammessi ai benefici secondo un regime semplificato, essendo sufficiente che l’impresa produca un contratto stipulato con una o più imprese ferroviarie, e che sia in condizione di dimostrare il numero di treni completi e di treni*km effettuati (incluse le diverse articolazioni previste dalla legge e/o dal D.P.R.: trasporto combinato / merci pericolose; trasporto bilanciato e/o per brevi distanze). Qualora non ricorra quest’ultima condizione, e dunque l’impresa non possa essere ammessa agli incentivi per i servizi prodotti dal 1°.1.2004, essa potrà comunque accedere ai benefici per il periodo residuo del triennio (decorrente dalla data di stipulazione dell’atto d’obbligo);

12.2 i contratti stipulati con le imprese ferroviarie, che dovranno rispettare i punti e) ed f) del comma 3 dell’art 9 dello schema di regolamento. Pertanto, fermo restando il regime semplificato di cui all’articolo 16 comma 1, detti contratti dovranno contenere gli impegni delle imprese ferroviarie sugli standard di qualità del servizio fornito, nonché i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento dello standard. Inoltre, l’istanza dovrà contenere la dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto con l’impresa ferroviaria previo espletamento di indagine di mercato secondo quanto previsto dal citato art. 9 comma 3 lettera f) del D.P.R.. I treni completi (e i corrispondenti treni*km) per cui l’impresa intende impegnarsi nell’atto d’obbligo possono essere anche in quantità inferiore a quella contrattualizzata con l’impresa ferroviaria. Inoltre, anche nel caso in cui l’impresa abbia stipulato contratti con più di un’impresa ferroviaria, l’atto d’obbligo sarà tuttavia unico e includerà la somma dei servizi (ovvero un sottoinsieme) oggetto dei molteplici contratti;

12.3 le prescrizioni previste dall’art. 9 comma 3 lettera h) a carico delle imprese che non siano utenti del trasporto (ovvero, che non siano proprietarie della merce trasportata, ex art. 2 comma 1 del D.P.R.), relative alle riduzioni tariffarie da applicare ai clienti, nella misura e alle condizioni previste nel citato art. 9 c. 3 lettera h). In relazione all’adempimento alle prescrizioni in parola, le imprese interessate potranno ricorrere all’autocertificazione, mantenendo una chiara evidenza documentale utilizzabile per il controllo che il Ministero potrà effettuare ai fini dell’erogazione degli incentivi;

12.4 le prescrizioni a carico delle imprese soggette ad un’influenza dominante da parte di un’impresa ferroviaria, che dovranno predisporre un’evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto d’incentivazione (art. 9 comma 3 lettera i. dello schema di D.P.R.).

13.   Perché possa essere perfezionata la procedura di determinazione dei benefici, l’impresa dovrà produrre –a corredo dell’istanza o dell’atto d’obbligo ovvero con la tempistica ivi prevista, secondo quanto indicato nei rispettivi modelli (all. 1 e 2)- alcuni documenti. In particolare, in aggiunta alle certificazioni o alle dichiarazioni di assenza di condizioni ostative nonché alla copia del contratto con le imprese ferroviarie, si richiama l’obbligo di produrre la documentazione comprovante:

13.1 che i servizi per i quali sono richiesti i benefici consistono in

a.       treni completi (ex art. 2 del D.P.R.);

b.       di trasporto combinato e/o di merci pericolose;

c.       eventualmente, treni bilanciati e/o su brevi distanze (art. 2 del D.P.R., art. 2 e all. 1 del D.i.). Si richiama, al riguardo, che l’incentivo spettante è modificato in aumento:

• nel caso di bilanciamento delle unità di carico intermodale o di ferrocisterne trasportate nei due sensi, almeno pari al 75%;

• per trasporti che –incluso l’eventuale percorso su rete estera- coprano una distanza totale compresa tra 50 e 400 chilometri, fermo restando che è incentivata soltanto la quota di percorso effettuata su territorio nazionale;

13.2 Per le imprese non utenti del trasporto ai sensi del precedente punto 8.3:

a.       Lo schema tariffario applicato prima della stipulazione dell’atto d’obbligo;

b.       Le conseguenti riduzioni tariffarie che l’impresa si obbliga ad applicare. Anche in questo caso il Ministero potrà, a seguito del raggiungimento di almeno il 90% dei servizi oggetto dell’atto d’obbligo, procedere a un controllo a campione per verificare che l’impresa abbia adempiuto correttamente a tale onere;

13.3 La rendicontazione dei servizi effettuati, sia su base mensile (ex art. 11 del D.P.R.) con allegate le lettere di vettura, sia su base annuale ai fini della determinazione degli incentivi spettanti. Peraltro, soltanto per i servizi prestati anteriormente alla stipulazione dell’atto d’obbligo, l’articolo 16 del D.P.R. sancisce la necessità di dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni*km effettuati, ma non sancisce l’obbligo di inviare anche le lettere di vettura.

14.   Il riconoscimento degli incentivi è subordinato all’effettuazione di almeno il 90% dei treni completi e dei treni*km costituenti oggetto dell’atto d’obbligo, quali risultano dal consuntivo di ciascun anno del triennio (art. 10 c. 2). Peraltro è previsto che siano incentivati anche treni e treni*km ulteriori rispetto alle quantità individuate nell’atto d’obbligo, entro il limite del 30% in più rispetto a queste ultime (art. 10 comma 1 del D.P.R.). Fermo restando il duplice vincolo (raggiungimento di almeno il 90% dell’impegno; eccedenza dei servizi effettuati rispetto all’impegno minimo assunto), tuttavia il parametro alla stregua del quale è computato l’incentivo è comunque costituito dal numero dei treni*km. Inoltre si evidenzia che l’eccedenza dei servizi prodotti rispetto a quelli indicati nell’atto d’obbligo deve trovare riscontro documentale nei rapporti con le imprese ferroviarie: l’eccedenza prodotta può anche essere riferita al contratto allegato all’atto d’obbligo qualora detto contratto rechi un quantitativo di servizi superiore a quello contenuto nell’atto d’obbligo stesso, ovvero può essere riferita ad un ulteriore contratto relativo ai rapporti con le imprese ferroviarie.

 

****

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.P.R.

15.   L’art. 13 del D.P.R. disciplina il riconoscimento di contributi ai beni di investimento da utilizzare in Italia per lo sviluppo del trasporto di merci per ferrovia. Le categorie di beni contribuibili sono individuati nel D.i. che individua altresì la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l’ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonché un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.

 

16.   Sono ammissibili a contribuzione i beni acquisiti sia mediante contratto d’acquisto sia mediante leasing finanziario. In quest’ultimo caso, dovranno risultare verificate le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 13, ovvero:

a.       la durata del leasing dovrà estendersi per l’intero periodo di non alienabilità del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potrà prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell’operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;

b.       l’entità dei canoni anticipati nel triennio, al netto della quota interessi, non potrà essere inferiore all’importo del contributo.

Possono richiedere i contributi tutte le imprese (sia in forma singola che in associazione consortile) aventi titolo ad accedere ai benefici di cui al comma 5 dell’articolo 38 e le imprese ferroviarie. Per i locomotori ed i carri il contributo sarà limitato alle piccole ed alle medie imprese come definite dal regolamento CE 70/2001.

17.   Per accedere ai contributi, gli operatori interessati devono presentare istanza entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.i., ovvero entro il 19 settembre 2005. L’istanza sarà redatta secondo il modello allegato (all. 3). L’istanza deve essere presentata in bollo, mentre i documenti allegati seguono il rispettivo regime fiscale. Se l’istanza è accolta, si procede alla stipulazione di una convenzione tra il Ministero e l’operatore, il cui modello è riportato in allegato 4 alla presente circolare.

18.   Per i beni ancora non acquisiti, l’erogazione avrà luogo dopo che il contratto di acquisto o di leasing sarà perfezionato e, in ogni caso, potrà avvenire soltanto a seguito dell’avvenuto pagamento da parte dell’operatore. Si evidenzia che dovranno risultare verificate le condizioni previste dall’articolo 13 del D.P.R. per come declinate nella convenzione, ed in particolare:

a.       dovranno essere state espletate idonee indagini di mercato;

b.       dovrà essere dichiarato l’impegno all’utilizzo del bene ai fini dello sviluppo del trasporto di merci in Italia. Tale vincolo è da intendersi come utilizzo –prevalente, ancorché non esclusivo- del bene per il trasporto di merci per ferrovia su territorio nazionale. Detto utilizzo dovrà essere attestato dall’impresa nel consuntivo previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.i. nonchè dalla convenzione;

c.       il bene non dovrà essere alienato per la durata minima del vincolo di inalienabilità di cui al D.i..

19.   Possono essere ammessi a contribuzione anche i beni acquisiti dal 1° gennaio 2004. Anche in questo caso, dovranno risultare verificate le condizioni previste nell’articolo 13 del regolamento per come declinate nella convenzione, ed in particolare:

a.       Dovranno essere state espletate idonee indagini di mercato;

b.       dovrà essere dichiarato l’utilizzo (anche nel periodo già decorso dall’acquisto) del bene ai fini dello sviluppo del trasporto di merci in Italia. Tale vincolo è da intendersi come utilizzo –prevalente, ancorché non esclusivo- del bene per il trasporto di merci per ferrovia su territorio nazionale. Detto utilizzo dovrà essere attestato dall’impresa nel consuntivo previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.i. nonchè dalla convenzione;

c.       il bene non dovrà essere stato, nel frattempo, alienato, attesa la durata minima del vincolo di inalienabilità di cui al D.i..

20.   A seguito della stipulazione della convenzione (all. 4) e della verifica della completezza e correttezza della documentazione, i contributi spettanti saranno riconosciuti secondo le modalità e la tempistica previste nella convenzione stessa.

21.   Le prescrizioni riportate in 18.b, 18.c, 19.b e 19.c dovranno non solo risultare verificate al momento della presentazione dell’istanza, ma anche persistere per il periodo indicato, a seconda del bene, nel D.i.; dovrà altresì essere conservata idonea documentazione atta a comprovare l’adempimento a tali prescrizioni. Gli effetti derivanti dall’eventuale inadempienza sono indicati nella convenzione.

 

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI

22.   L’ammontare spettante è definito in funzione dei valori unitari individuati nel D.I. che, per quanto riguarda le misure di cui al comma 5 dell’articolo 38, determina il valore attuale dell’incentivo e, in riferimento ai contributi agli investimenti di cui all’articolo 13 del D.P.R., individua la percentuale massima erogabile rispetto al costo di acquisizione previsto o già sostenuto dall’impresa. Pertanto l’Amministrazione provvederà a determinare l’ammontare spettante rispettivamente in funzione dei treni-km effettuati e/o dei beni acquisiti.

23.   In ragione della natura degli stanziamenti (limiti di impegno quindicennali) per come disciplinati dalla normativa vigente (art. 4 comma 177 della legge finanziaria per il 2004 modificata, da ultimo, dall’art. 16 della legge 21.3.2005 n. 39), una volta determinati i valori spettanti, questi ultimi verranno altresì espressi nella forma del corrispondente contributo quindicennale, in funzione dei tassi vigenti alla data di emanazione del provvedimento di determinazione degli incentivi/contributi spettanti.

24.   L’impresa potrà optare tra la corresponsione dell’ammontare in forma di contributo pluriennale (in quindici anni) oppure in soluzione unica, mediante l’attualizzazione del contributo pluriennale senza oneri a carico del beneficiario. In entrambi i casi è la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) che provvede, ai sensi dell’articolo 9 del d.l. 315/2004 convertito con legge n. 21/2005, all’erogazione delle risorse.

25.   Nel caso di attualizzazione, il soggetto delega la CDP ad incassare, per suo conto e in sua vece, dal Ministero le somme spettanti a titolo di contributi pluriennali.

26.   Le modalità di erogazione degli incentivi/contributi sono riportate in allegato alla presente circolare (all. 5).

 

IL MINISTRO

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

                                                                       Al         Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                              Dipartimento per i trasporti terrestri

                                                                              Direzione Generale del trasporto ferroviario

                                                                              Via G. Caraci, 36

                                                                              00157 ROMA

Istanza di ammissione agli incentivi di cui all'articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto 2002 n. 166

Il sottoscritto ................................... nato a ................................. il......................................... residente in ...............................via ................................... - C.F. ..................................., in qualità di legale rappresentante dell'impresa ...................................  (d'ora in avanti: l'Impresa), con sede in ................................... , alla via... ................................... ovvero del Consorzio ....................................., con

sede in ..................................., alla via ...................................

PREMESSO

-         che l'Impresa svolge sul territorio italiano l'attività di ...................................;

-         che l'Impresa intende avvalersi delle incentivazioni previste dall'articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

-         che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 2004 (d'ora in avanti: D.P.R. o Regolamento), è stato emanato - ai sensi dell'articolo 38 comma 4 della legge 166/2002 - il regolamento di attuazione delle suddette incentivazioni nonché i criteri e le modalità per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche, e che con tale Decreto sono stati fissati termini e modalità per l'erogazione degli incentivi da parte del Ministero a fronte dell'adempimento da parte di ciascun beneficiario agli obblighi ed impegni di legge;

-         che con Decreto Interministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 è stata individuata la misura unitaria degli incentivi;

-         che l'Impresa ha realizzato, dal 1° gennaio 2004, treni completi di ...................................[1] ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, e che intende effettuare, nel 2005 e nel 2006, treni completi di ...................................[2], secondo quanto più oltre specificato;

CHIEDE

che l'Impresa sia ammessa agli incentivi previsti all'art 9 del Regolamento per la tipologia di trasporti sopra evidenziata ed a tal fine, consapevole degli effetti di legge per dichiarazioni mendaci, in nome e per conto dell'Impresa formula le seguenti dichiarazioni ed allega la seguente documentazione:

1. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.11, comma 1 del decreto legislativo 24.7.1992, n. 358;

2. dichiara di essere in regola per quanto attiene al rispetto dei contratti di lavoro ed alla normativa riguardante la sicurezza sul lavoro;

3. dichiara, ai sensi dell'art. 8, VII co. del Regolamento, che, per i medesimi servizi di trasporto oggetto degli incentivi di cui al suddetto articolo, non fruisce né prevede di fruire di altre incentivazioni istituite da diverse disposizioni di legge vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'art. 38 della Legge 1/8/2002 n. 166;

4. dichiara di aver realizzato, dal 1° gennaio 2004 alla data di sottoscrizione della presente istanza, servizi di ................................[3] per un totale di treni completi pari a .......................................... e di treni*km pari a .................., ammissibili agli incentivi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 comma 1 del Regolamento;

- in alternativa: dichiara che, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del Regolamento, non intende chiedere l'ammissione agli incentivi in quanto non in grado di fornire dimostrazione dei servizi effettuati dal 1° gennaio 2004 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 comma 1 del Regolamento;

5. dichiara di impegnarsi a realizzare, ai sensi dell'art. 9, I co. del Regolamento e fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 9., un quantitativo minimo di treni completi di .........................................[4] pari a treni*km ......................................... per il restante periodo del 2005, e di treni completi di.........................................[5] pari a treni*km per il 2006;

6. dichiara di aver proceduto alla stipulazione del contratto con l'impresa ferroviaria, per i servizi di cui al precedente punto 5., previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Regolamento;

7. dichiara, in riferimento ai servizi di cui al precedente punto 5., di essere utente del trasporto come definito dall'articolo 2 comma 1 del Regolamento;

-In alternativa: dichiara, in riferimento ai servizi di cui al precedente punto 6., di non essere utente del trasporto come definito dall'articolo 2 comma 1 del Regolamento. Pertanto dichiara che lo schema tariffario applicato alla clientela è quello allegato alla presente, che individua altresì le riduzioni tariffarie che l'Impresa si obbliga a praticare nei confronti della clientela quale effetto degli incentivi, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Regolamento;

8. dichiara di attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare a quelle in materia di concorrenza tra le imprese;

9. dichiara di non essere soggetta all'influenza dominante di un'impresa ferroviaria;

- in alternativa: dichiara di essere soggetta all'influenza dominante dell'impresa ferroviaria .................................; pertanto si obbliga, ove l'Impresa sia ammessa alla stipulazione dell'atto d'obbligo di cui sopra, a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione;

10. dichiara che provvederà, qualora l'Impresa sia ammessa alla stipulazione dell'atto d'obbligo, a quantificare definitivamente i servizi di cui ai precedenti punti 4. e 5. in funzione della data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 16 commi 1 e 2 del Regolamento.

11. dichiara che i recapiti presso i quali chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni sono i seguenti: ................................. (indirizzo, tel., fax e indirizzo di posta elettronica).

 

Allega:

a. qualora non sia utente del trasporto ai sensi del precedente punto 7: schema tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni che l'impresa si obbliga a praticare nei confronti della clientela quale effetto degli incentivi (all. 1 );

b. certificato di iscrizione presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della L. 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni, dal quale risulti la qualità di legale rappresentante del sottoscritto (ali. 2);

- per le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea ovvero in Svizzera:

·     certificato rilasciato da................................[6], dal quale risulti la qualità di legale rappresentante del sottoscritto;

·     traduzione giurata, in lingua italiana, del certificato di cui al punto precedente;

c. copia dei contratti stipulati con le imprese ferroviarie contenente -per i servizi di cui al punto 5.- anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi di qualità garantiti al contraente, nonché i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard (ali. 3); .

d. prospetto descrittivo degli effetti derivanti dall'erogazione degli incentivi, in termini di utilizzo del trasporto di merci con le modalità di cui all'articolo 38, comma 5 della legge n. 166/2002 rispetto al 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Regolamento (ali. 4).

Data,

Firma[7]

 

 

 

Allegato 2

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

ATTO D'OBBLIGO

per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 38. comma 5. della legge 1° agosto 2002 n. 166

Il sottoscritto ................................... nato a ................................. il......................................... residente in ...............................via ................................... - C.F. ..................................., in qualità di legale rappresentante dell'impresa ...................................  (d'ora in avanti: l'Impresa), con sede in ................................... , alla via... ................................... ovvero del Consorzio (d’ora in avanti: il Consorzio)..................................... costituito dalle imprese ............................................,avente sede in ..................................., alla via ...................................

premesso

-che l'Impresa/il Consorzio svolge sul territorio italiano l'attività di ...........................................dal ...........................................;

-che l'Impresa intende avvalersi delle incentivazioni previste dall'articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

-che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 2004 (d'ora in avanti: Regolamento), è stato emanato - ai sensi dell'articolo 38 comma 4 della legge 166/2002 - il regolamento di attuazione delle suddette incentivazioni nonché i criteri e le modalità per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche, e che con tale Decreto sono stati fissati termini e modalità per l'erogazione degli incentivi da parte del Ministero a fronte dell'adempimento da parte di ciascun beneficiario agli obblighi ed impegni di legge;

-che con Decreto Interministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 è stata individuata la misura unitaria degli incentivi;

-che ai fini di cui sopra, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Regolamento, in data ........................................... l'Impresa ha presentato al Ministero istanza di ammissione agli incentivi, allegata al presente atto ed i cui contenuti sono integralmente qui richiamati e confermati;

con il presente atto, consapevole degli effetti di legge derivanti da dichiarazioni mendaci in particolare ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a nome dell'Impresa formula le seguenti dichiarazioni ed assume i seguenti impegni ed obblighi:

1. Dichiara:

a. ai sensi dell'art. 8, VII co. del Regolamento, che, per i medesimi servizi di trasporto oggetto degli incentivi di cui al suddetto articolo, non beneficia di altre incentivazioni previste da diverse disposizioni di legge vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'art. 38 della Legge 1/8/2002 n. 166;

b. ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del regolamento, di aver realizzato, dal 1 ° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 n. ........................................... treni completi di trasporto combinato/di merci pericolose[8] per complessivi ........................................... treni*km e dal 1° gennaio 2005 fino alla data di stipulazione del presente atto d'obbligo, n. ...........................................treni completi di trasporto combinato/di merci pericolose2[9] per, complessivi ........................................... treni*km, come da documentazione che l'Impresa si obbliga a produrre entro sette giorni dalla stipulazione del presente atto d'obbligo ed in coerenza con i contratti stipulati con le imprese ferroviarie ...........................................;

c. di aver espletato, ai fini dell'individuazione dell'impresa ferroviaria cui affidare la trazione per i. servizi di cui al successivo punto 2.a, idonea indagine di mercato ai sensi dell'articolo 9 comma 3 lettera f del Regolamento;

2. Si impegna:

a. a realizzare, ai sensi dell'art. 9, 3 co. letto d) del Regolamento, un quantitativo minimo di treni completi pari a........................................... per complessivi treni*km ...........................................dalla data di sottoscrizione del presente atto d'obbligo al 31.12.2005, e un quantitativo minimo annuo di treni completi pari a ........................................... per complessivi treni*km dal 1.1.2006 al 31.12.2006, in conformità con il contratto stipulato con le imprese ferroviarie ........................................... e che è allegato in copia e parte integrante del presente atto. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5,della legge n. 166/2002 nonché dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento, il diritto all'attribuzione degli incentivi decade qualora, a consuntivo di ciascun anno, l'impegno assunto dall'impresa non sia onorato per almeno il 90%, corrispondente a ........................................... treni completi e ........................................... treni*km per la restante parte del 2005 ed a ...........................................treni completi e ........................................... treni*km per il 2006;

b. in quanto non utente del trasporto ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento: ad applicare alla clientela - pena la decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi per l'anno di riferimento - una riduzione tariffaria almeno pari all'ammontare dell'incentivo base, tenendo conto della variazione dei costi; a tal fine dichiara che l'assolvimento di tale obbligo sarà comprovato da idonea documentazione che sarà messa a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c. ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare a quelle in materia di concorrenza tra le imprese, nonché, in quanto soggetta a un'influenza dominante da parte dell'impresa ferroviaria ..........................................., a tenere evidenza contabile separata -pena la decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi - in relazione alle attività oggetto di incentivazione, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Regolamento, impegnandosi a trasmettere al Ministero copia delle pertinenti risultanze contabili;

d. a trasmettere al Ministero la documentazione di cui all'art. 11 del Regolamento entro la scadenza ivi prevista nonché l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Regolamento. La dichiarazione mensile contenente il riepilogo di tutti i treni effettuati dovrà essere trasmessa anche per via telematica utilizzando l'apposita area riservata all'interno del sito internet del Ministero e la modulistica messa a disposizione secondo le medesime modalità;

e. a trasmettere al Ministero, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la rendicontazione dei freni completi e dei corrispondenti treni*km realizzati nell'anno, unitamente alla richiesta di attribuzione degli incentivi spettanti;

f. a fornire tempestivamente al Ministero i dati e le informazioni che possano essere richiesti dal Ministero stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del Regolamento nonché ai sensi del successivo punto 6.;

g. ad agevolare il Ministero nell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 17 comma 2 del Regolamento;

h. a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 11 comma 2 del Regolamento;

i. qualora si avvrrà della facoltà di risoluzione anticipata del rapporto in essere con l'impresa ferroviaria: a stipulare -pena la decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi-, previo espletamento dell'indagine di mercato di cui all'art. 9 comma 3, lettera f del Regolamento, un nuovo contratto con altra impresa ferroviaria, valevole per il periodo residuo, che preveda la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni*chilometro di cui al precedente punto 2.a;

j. a comunicare tempestivamente al Ministero la rinuncia 'agli incentivi spettanti, qualora acceda ad altri benefici previsti da diverse disposizioni di legge vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'art. 38 della legge 1/8/2002 n. 166;

3. Dichiara di essere a conoscenza, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal presente atto d'obbligo, di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Impresa prende atto:

-che qualora non adempia correttamente agli impegni di cui sopra, il Ministero può disporre la decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi, anche ove non espressamente prevista nei punti precedenti del presente atto d'obbligo;

-che il Ministero darà corso agli obblighi di legge sopra richiamati. In particolare, ai fini dell'erogazione degli ammontari spettanti da parte dei Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il Ministero autorizza l'erogazione dei contributi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alle condizioni e secondo le modalità richiamate nella circolare ministeriale del............... Il Ministero procederà all'autorizzazione di cui sopra:

a. per i servizi di cui al punto 1.b, previa verifica della completezza e congruità della documentazione fornita. Il Ministero provvederà, qualora necessario, ad acquisire presso l'Impresa integrazioni o chiarimenti, che l'Impresa è tenuta a fornire tempestivamente;

b. per i servizi di cui al precedente punto 2.a, semprechè l'Impresa abbia regolarmente trasmesso la documentazione di cui ai punti 2.d e 2.e nonché adempiuto agli altri impegni assunti con il presente atto d'obbligo, e previa verifica della completezza e congruità della documentazione fornita. Il Ministero provvederà, qualora necessario, ad acquisire presso l'Impresa integrazioni o chiarimenti, che l'Impresa è tenuta a fornire.

Data

 

Firma[10]

 

 

 

 

Allegato 3

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Via G. Caraci, 36

00157 ROMA

 

Istanza per l’ammissione ai contributi agli investimenti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 22.12.2004 n.340

Il sottoscritto ................................... nato a ................................. il......................................... residente in ...............................via ................................... - C.F. ..................................., in qualità di legale rappresentante dell'impresa denominata ...................................  (d'ora in avanti: l'Impresa), con sede in ..................................., alla via ...................................... ovvero del Consorzio (d’ora in avanti: il Consorzio)..................................... costituito dalle imprese ............................................, avente sede in ..................................., alla via ...................................

PREMESSO

- che l'Impresa/il Consorzio svolge sul territorio nazionale l'attività di ........................................... ...........................................,

- che l'Impresa/il Consorzio intende avvalersi dei contributi per gli investimenti in materia di trasporto ferroviario merci con particolare riferimento al trasporto combinato, accompagnato e di merci pericolose previsti dall'articolo 38 della Legge 1 agosto 2002, n.166;

- che il medesimo articolo 38 della Legge 1 agosto 2002, n.166 ha demandato al Governo, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ~'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988 n.400, per disciplinare i criteri e le modalità per l'erogazione di detti contributi per gli investimenti;

- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.2004 n 340 (d'ora in avanti: D.P.R. o Regolamento), è stato emanato il suddetto regolamento, con cui sono stati fissati termini e modalità per l'erogazione dei contributi di cui trattasi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte dell'assunzione da parte di cias,cun beneficiario degli obblighi ed impegni di legge;

- che con Decreto Interministeriale 14/T del 20.5.2005 (d'ora in avanti: Decreto) sono stati individuati i beni per i quali possono essere richiesti i contributi di cui trattasi nonché i limiti di contribuzione;

- che !'Impresa intende effettuare, con i beni per i quali presenta quest'istanza, la tipologia di trasporti meglio specificata nella documentazione allegata;

CHIEDE

che l'Impresa/il Consorzio sia ammessa ai contributi previsti dall'articolo 13 del Regolamento e dall'articolo 3 del Decreto per i beni di cui all'allegato piano pluriennale di attività; a tal fine, consapevole degli effetti di legge per dichiarazioni mendaci ed in particolare consapevole di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, formula, in nome e per conto dell'Impresa, le seguenti dichiarazioni:

1.       dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358; per le imprese aventi sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in Svizzera, si applica il comma 3 del citato articolo;

2.       dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia di contratti di lavoro e sicurezza sul lavoro;

3.       dichiara, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento, che, per i medesimi beni di investimento per i quali chiede l'ammissione ai contributi di cui trattasi, l'Impresa/il Consorzio non usufruisce di altri contributi previsti da diverse disposizioni di legge vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.

 

Allega la seguente documentazione:

1.       certificato di iscrizione dell'Impresa/del Consorzio presso la Camera di commercio I.A.A., rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, da cui risulti la qualifica di legale rappresentante del sottoscritto (all. 1);

- per le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea ovvero in Svizzera:

·          certificato rilasciato da ..............................[11] da cui risulti la qualifica di legale rappresentante del sottoscritto;

·          .traduzione giurata, in lingua italiana del certificato di cui al punto precedente;

2.       piano pluriennale di attività, contenente anche l'indicazione degli investimenti programmati per i quali è richiesta la contribuzione, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento e dell'articolo 3 del Decreto, nonché le previsioni di utilizzo, ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per ferrovia su territorio italiano (all. 2);

3.       documentazione contenente i costi di acquisizione dei beni per i quali è richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato (all. 3);

4.       documentazione da cui risulti, qualora oggetto dei contributi richiesti sia l'acquisto di locomotori o carri ferroviari, l'appartenenza alla categoria "piccole e medie imprese" come definita dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 4 di detto Regolamento (all. 4);

5.       per i beni che, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Regolamento, siano stati acquistati tra il 1° gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del Regolamento stesso: copia del contratto di acquisto, ovvero copia del contratto di leasing nel caso in cui l'acquisizione dei beni d'investimento di cui trattasi avvenga mediante operazione di leasing finanziario (all. 5).

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente procedimento sia trasmessa al seguente recapito: ................................. (indirizzo, n. tel., n. fax, indirizzo di posta elettronica)

Data

Firma[12]

 

 

 

Allegato 4

 

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL

D.P.R. 22.12.2004 N. 340

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale del Trasporto ferroviario, con sede in Roma, via G. Caraci n. 36, d'ora in avanti denominato "Ministero", nella persona del .............................., in attuazione del D.P.R. n. 340 del 22.12.2004 e del Decreto interministeriale 14/T del 20.5.2005,

E

L'Impresa/il Consorzio (C.F. ............................. ), d'ora in poi denominata "l'Impresa", con sede in............................. in via ............................., nella persona del Sig ..............................nato a ............................. il ............................., e residente in............................. in via ............................., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa;

PREMESSO

- che l'Impresa svolge sul territorio nazionale l'attività di .............................;

- che in data............................. l'Impresa ha presentato istanza per essere ammessa ai contributi di cui all'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 2004 n. 340 (d'ora in avanti: D.P.R. o regolamento), come determinati dal Decreto interministeriale n. 14/T del 20.5.2005 (d'ora in avanti: Decreto);

- che con nota ............................. del ............................. il Ministero ha comunicato l'esito positivo dell'istanza;

- che l'Impresa ha già acquistato / intende e acquistare beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario meglio specificati negli allegati alla presente convenzione;

TUTTO CIÒ’ PREMESSO .

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, relativamente all'acquisizione dei beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario ed alle spettanti forme di incentivazione, fanno riferimento alle disposizioni della legge 1 agosto 2002, n. 166 art. 38, del Regolamento e del Decreto come declinate nella circolare ministeriale n.    del        , che, sebbene non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presento atto.

2. L'istanza di cui alle premesse, la documentazione relativa al programma di acquisizione ed ogni altro documento connesso sono conservati presso la competente struttura della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 3

Oggetto

1. La convenzione regola, ai sensi dell'art. 38 comma 6 della Legge 10.8.2002 n. 166 e dell'art. 13 comma 9 del DPR 22.12.2004 n. 340, l'attribuzione all'Impresa dei contributi agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti.

2. Ai sensi del precedente comma 1, l'impresa si impegna ad attuare il programma di acquisizione dei beni di investimento, nuovi di fabbrica, di cui all'allegato 1 (all. 1). L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di acquisto di cui all"allegato 1 è determinato, dall'Impresa, in Euro L'importo complessivo del contributo a carico del Ministero corrisponde, sulla base di quanto indicato dall'Impresa e alle condizioni e secondo le modalità previste dai successivi articoli, a Euro I ripartiti tra i diversi beni e corrispondenti ad un limite di contribuzione come di seguito indicato:

a) ...

b) ...

Art. 4

Durata

1. La convenzione ha validità dal ............................. a l.............................

Art. 5

Determinazione ed erogazione dei contributi

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, il provvedimento di determinazione dei contributi spettanti è emanato previa presentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio di ciascun annQ, della documentazione comprovante i pagamenti effettuati nell'anno precedente.

2. Per i beni acquisiti tra il 1° gennaio 2004 e la data di stipulazione della presente ,c convenzione, il provvedimento di determinazione dei contributi spettanti è emanato previa ; verifica istruttoria della documentazione allegata alla presente convenzione (ali. 2), attestante i pagamenti effettuati.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi determinati ai sensi del presente articolo, si applica la procedura prevista nella circolare ministeriale del...

Art. 6

Garanzie finanziarie

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi oggetto della presente convenzione, ed a garanzia del completamento dell'acquisizione dei beni nonché dell'ottemperanza al vincolo di inalienabilità e di utilizzo di cui all'articolo 3 comma 3 del Decreto, l'Impresa dovrà produrre polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo, per l'ammontare pari al contributo spettante.

2. La restituzione della polizza fideiussoria avrà luogo al termine del periodo di inalienabilità e del vincolo di utilizzo di cui sopra, a seguito della ricezione dell'ultima rendicontazione di cui all'articolo 9 comma 2.

Art. 7

Varianti

1. L'Impresa deve comunicare al Ministero, con lettera raccomandata, !'eventuale necessità di apportare varianti rispetto alla natura dei beni o alla tempistica prevista nel programma di acquisizione, indicando le relative cause. Il Ministero, valutata l'ammissibilità delle varianti richieste tramite esame istruttorio, adotta le proprie determinazioni, comunicandole all'Impresa. :

2. In caso di accettazione delle varianti proposte, queste dovranno essere inserite nel programma di acquisizione che, così aggiornato, dovrà essere trasmesso e al Ministero.

3. Qualora tali varianti comportino maggiori oneri, questi non saranno oggetto di contribuzione e saranno sostenuti esclusivamente dall'Impresa.

Art. 8

Controllo

1. Ai fini della verifica del corretto adempimento, da parte dell'impresa, delle prescrizioni previste dalle norme e dalla presente convenzione, il controllo sarà effettuato a cura del Ministero, anche avvalendosi del supporto di cui all'articolo 38 comma 8 della legge 1° agosto 2002 n. 166.

2. Ai fini del controllo di cui al presente articolo, l'Impresa renderà disponibile la documentazione ed ogni supporto necessario, i cui oneri saranno a carico dell'impresa stessa.

Art. 9

Ulteriori obblighi

1. Per i beni acquisiti in leasing e qualora la durata del leasing sia inferiore al periodo di non alienabilità e del vincolo di utilizzo di cui all'articolo 3 del Decreto, !'impresa si impegna al rinnovo dell'operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.

2. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Decreto, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento, !'Impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un consuntivo contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano pluriennale di attività di cui all'articolo 13 del D.P.R.. Nel consuntivo l'Impresa dovrà altresì dichiarare l'adempimento- semprechè sussistente- al vincolo di inalienabilità di cui all'articolo 3 del D.i. 20.5.2005 n. 14/T.

3. Per i beni acquisiti tra il 1° gennaio 2004 e la data della stipulazione della presente convenzione, !'impresa si impegna, entro 30 giorni dalla stipulazione della presente convenzione, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il consuntivo di cui al precedente comma 1 in riferimento al periodo compreso tra la data di acquisizione e la data della stipulazione della presente convenzione.

Art. 10

Risoluzione della convenzione

1. Nel caso previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o qualora l'impresa non adempia al divieto di alienazione di cui all'articolo 3 comma 3 del Decreto interministeriale 20.5.2005 n. 14/T owero al vincolo, ivi previsto, di utilizzo dei beni ai fini dello sviluppo del trasporto ferroviario di merci in Italia, la convenzione è risolta di diritto e l'impresa è tenuta alla restituzione dei contributi percepiti, oltre interessi legali.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, qualora, in relazione ai beni di cui alla presente convenzione, si verifichino inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, il Ministero comunica all'impresa un termine per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, la presente convenzione è risolta di diritto e l'impresa è tenuta alla restituzione dei contributi percepiti, oltre interessi legali.

Art. 11

Responsabilità

1. L'impresa esonera e tiene indenne il Ministero da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare dalla realizzazione del programma di acquisizione.

Art. 12

Definizione delle controversie

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione della Convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione extragiudiziale del contrasto. .

2. Per la definizione giudiziale di ogni eventuale controversia, si conviene di eleggere Il Foro di Roma.

Art. 13

Registrazione e oneri fiscali

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Data

 

 

PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

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PER L'IMPRESA[13]

 

.......................................................................................

 

 

 

 

 

Allegato 5

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti terrestri

MODALITA 'DI EROGAZIONEDEGLI INCENTIVI

1 L'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla 28 febbraio 2005, n.21, affida alla CDP l'erogazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 38, Comma 6, della legge n. 166/2002. Le modalità di erogazione, disciplinate con apposita convenzione tra il Ministero e

la CDP, sono qui di seguito illustrate. I soggetti che, al termine delle procedure descritte nella presente circolare, siano stati individuati dal Ministero come beneficiari degli incentivi previsti dall'art.

38 della citata legge, dovranno avanzare apposita istanza alla CDP, utilizzando il

modello che sarà reso disponibile sul sito internet della stessa, al fine di ottenere l'erogazione di quanto attribuito a ciascuno di essi.

Nell'istanza il soggetto beneficiario dovrà manifestare l'opzione tra:

a) l'erogazione plUriennale (quindicennale) del contributo;

b) l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione, mediante attualizzazione dell'importo in uno specifico prestito.

1.1 Erogazione pluriennale

L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni annuali, per quindici anni, entro il mese Successivo alla messa a disposizione di CDP delle risorse (30 giugno e 31 dicembre).

Le erogazioni sono subordinate all' acquisizione del provvedimento ministeriale di assegnazione delle risorse e dell'atto d'obbligo o della convenzione, nonché all'autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Ministero.

1.2 Erogazione in unica soluzione (prestito).

Qualora il soggetto beneficiario opti per l' erogazione in unica soluzione, si dovrà procedere all' attualizzazione dei contributi attraverso un finanzIamento. Di seguito sono descritte le fasi in cui si articola la relativa procedUra e le condizioni generali dei prestiti.

1.2.1 Istruttoria e affidamento.

La CDP, sulla base dell'istanza del soggetto beneficiario, del provvedimento ministeriale di assegnazione delle risorse e dell'atto d'obbligo o della convenzione, procede alI "'affidamento" del beneficiario da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo delegato dal Consiglio medesimo. L'affidamento è comunicato al soggetto beneficiario mediante l'invio, via telefax, della "Comunicazione di fine istruttoria" con la quale la CDP richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di prestito, che consiste nella proposta contrattuale e nell'atto di delega all'incasso.

1.2.2. Perfezionamento del contratto.

Ottenuto l'affidamento, il soggetto beneficiario deve inoltrare alla CDP, preferibilmente mediante telefax, entro 21 giorni effettivi dalla data di ricevimento della "Comunicazione di fine istruttoria" (il, momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di ricezione positivo del telefax rileva ai fini del computo del termine di 21 giorni), la seguente documentazione:

a.       la proposta contrattuale, per la quale deve essere utilizzato il modello predisposto e reso disponibile sul sito internet della CDP correttamente compilato e sottoscritto;

b.       l'atto di delega all'incasso, rilasciato ai sensi dell'art. 4, Comma 177, della L. n. 350/03, come modificato dall'art. 16 della L. n. 39/05, redatto utilizzando il modello reso disponibile sul sito internet della CDP (ai fini del perfezionamento del contratto di prestito, l'atto di delega all'incasso deve essere accettato dal Ministero, secondo le modalità previste nello stesso modello).

La proposta contrattuale non può e non deve essere modificata, deve essere completata mediante la mera compilazione degli spazi appositamente predisposti e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di firma.

In seguito all'accertamento della regolarità della documentazione contrattuale,

il funzionario incaricato dalla CDP, munito della necessaria delega ad negotia, provvede a sottoscrivere il contratto per accettazione da parte della CDP.

Il contratto di prestito, completo del relativo piano di ammortamento, viene inviato al Ministero e al soggetto beneficiano mediante telefax, al recapito indicato da quest'ultimo nel contratto.

Il momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax al soggetto beneficiario sancisce il perfezionamento del contratto.

Successivamente, entro i termini stabiliti in contratto devono essere inviati per posta gli originali dell'atto di delega all'incasso e, in doppia copia, della proposta contrattuale.

Una volta ricevuti i documenti in originale, la CDP provvede a restituire un originale del contratto sottoscritto per accettazione.

1.2.3. Condizioni generali dei prestiti.

1.2.3.1. Ammortamento.

I prestiti, di durata quindicennale, sono a rate semestrali, costanti (metodo

francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso praticato, al momento della stipula, sui prestiti quindicennali della gestione separata della CDP.

L'ammortamento dei prestiti decorre dallo gennaio dell'anno successivo alla conclusione del relativo contratto, ovvero. dal lO luglio per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.

1.2.3.2. Atto di delega all'incasso.

Con l'atto di delega all'incasso, il soggetto delega irrevocabilmente la CDP ad incassare, per suo conto e in sua vece, dal Ministero le Somme spettanti a titolo di contributi, necessarie al rimborso del capitale e degli interessi del prestito.

1.2.3.3. Provvedimento ministeriale di assegnazione delle risorse e delega all'incasso: atti definitivi

Ove tra la data del provvedimento provvisorio di determinazione degli incentivi e la data di accensione del prestito (attualizzazione) con CDP siano intervenute modifiche nei tassi di interesse, l'Amministrazione provvederà a rideterminare il contributo pluriennale al fine di non modificare il valore degli incentivi spettanti.

Il provvedimento ministeriale e le relativa delega all'incasso trasmessi ai fini del perfezionamento del contratto devono essere riprodotti, pena la non erogabilità dei prestiti, nei casi in cui i piani di ammortamento prevedano, a causa del tasso praticato al momento del perfezionamento, rate di importo superiore agli importi originariamente contenuti nei predetti atti.

1.2.3.4. Erogazione e interessi di preammortamento.

L'erogazione dei prestiti viene disposta dalla CDP entro i 15 giorni lavorativi successivi all'inizio dell' ammortamento.

E' facoltà dei soggetti beneficiari richiedere l'erogazione, parziale o totale, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento; in tal caso i relativi interessi di preammortamento gravano sugli stessi soggetti beneficiari e sono compensati all'atto dell' erogazione sul capitale da somministrare.

Gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dalla data dell' erogazione fino al giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Le erogazioni sono disposte previa autorizzazione del Ministero.

1.2.4. Responsabilità per il recupero di somme e per il contenzioso.

E' di esclusiva competenza e a carico del Ministero il recupero di somme, nonché l'eventuale connesso contenzioso, che SI rendessero necessarI m seguito alla decadenza o revoca, per qualsiasi causa, dai benefici di'legge.

La CDP resta dunque estranea ai rapporti intercorrenti tra Ministero e soggetto beneficiario dei contributi in dipendenza dei predetti eventi.

 

FINE TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE



[1] Specificare se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose

[2] Specificare se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose

[3] Specificare se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose

[4] Specificare se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose

[5] Specificare se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose

[6] Indicare l'organismo equivalente alla Camera di Commercio I.A.A

[7] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

[8] Cancellare la voce che non ricorre

[9] Cancellare la voce che non ricorre

[10] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

[11] I Indicare l'organismo equivalente alla Camera di Commercio I.A.A

[12] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

[13] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità