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Roma, 22 luglio 2005
Circolare n. 84/2005
Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato
strada-ferrovia – Scadenza del 19 settembre 2005 – Circolare Ministero
Infrastrutture e Trasporti n.DGTF/707/div3 del 22 luglio 2005.
Fino al 19 settembre 2005 sono aperti i termini per
presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le domande di ammissione agli incentivi per il trasporto combinato e
per il trasporto ferroviario di merci pericolose previsti dalla legge 166/2002.
Si richiama
l’attenzione sulla circostanza che non ci saranno altre occasioni per poter accedere alle agevolazioni che, com’è noto, si riferiscono
al periodo 2004-2006: le istanze vanno presentate ora, sia per i trasporti già
effettuati nel periodo dall’1 gennaio 2004 fino alla data di presentazione
della domanda, sia per quelli che si prevede di effettuare d’ora in poi, dalla
data di presentazione della domanda fino alla fine del 2006.
In particolare,
anche le imprese che fino ad oggi non hanno effettuato
trasporti combinati o trasporti ferroviari di merci pericolose, se prevedono di
effettuarne in futuro devono comunque presentare ora la domanda, indicando i
volumi di traffico che contano di realizzare.
Contributi all’esercizio (articolo 38, comma 5 della legge
166) – Le domande
devono essere redatte in carta da bollo, secondo lo schema fornito
nell’allegato 1 della circolare ministeriale e consistono sostanzialmente in
una serie di autodichiarazioni
da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
In particolare:
·
vanno dichiarati il numero dei treni completi realizzati e il
numero di chilometri realizzati con i suddetti treni completi (punto 4 della
domanda);
·
per treno completo s’intende quello caricato dalla stessa impresa per
almeno il 30% della lunghezza massima ammessa dalla linea, ovvero per almeno il
30% della massa trainabile ammessa dal locomotore;
·
sono ammessi al beneficio anche i treni-km percorsi per il ritorno o il riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei
carri cisterna, degli autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo
trattore;
·
nel dichiarare i volumi di traffico che si intendono realizzare nel
futuro, occorre tener presente che gli incentivi verranno riconosciuti se sarà
raggiunto almeno il 90% del traffico dichiarato e che – per contro – saranno
riconosciuti incentivi anche sui volumi di traffico eccedenti quello dichiarato,
fino ad un massimo del 30%;
·
rispetto all’incentivo base di 2 euro a treno-km, sono previste
maggiorazioni per i trasporti combinati di breve distanza (da 50 a 400 km),
nonchè per le relazioni di traffico che presentano un bilanciamento tra i
viaggi di andata e ritorno pari almeno al 75%; a tal fine le imprese interessate
devono specificare il numero di treni-km che danno diritto alle maggiorazioni
(punto 4 della domanda); è previsto inoltre un incentivo premiante per le
imprese che nel 2005 e nel 2006 aumentino i volumi di traffico rispetto al
2004, rispettivamente del 5 e del 10%; il contributo premiante è pari a 1,5
euro per ogni treno/Km eccedente, e dovrà essere richiesto a consuntivo;
·
alla domanda devono essere allegate le copie dei contratti stipulati con
le imprese ferroviarie;
·
i richiedenti diversi dai proprietari delle merci devono presentare lo
schema tariffario applicato con l’indicazione delle riduzioni tariffarie
riconosciute ai clienti per effetto degli incentivi; tale riduzione deve essere
pari almeno a 2 euro a treno-km tenendo conto della variazione dei costi
intervenuta: in altre parole vanno scontati di 2 euro non le originarie
tariffe, ma quelle aggiornate in conseguenza della variazione dei costi;
·
una volta che il Ministero avrà verificato la regolarità e la completezza
delle istanze e della documentazione allegata, le imprese saranno chiamate a
perfezionare le istanze stesse con la sottoscrizione dell’atto di impegno,
riportato nell’allegato 2 alla circolare indicata in oggetto.
Contributi agli investimenti (articolo 13 del DPR 340/04) – Le domande di ammissione
ai contributi per gli investimenti in materiale rotabile e attrezzature devono
essere redatte in bollo, secondo lo schema fornito nell’allegato 3 della
circolare indicata in oggetto. Com’è noto, l’importo dei contributi varia a seconda della tipologia dell’investimento, secondo il
seguente schema.
Categoria di beni |
Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione |
Limite del contributo per categoria di bene e per impresa (migliaia di euro) |
Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero leasing numero di anni dalla data di acquisto |
Locomotori per trazione |
7,5-15 |
5.125 |
10 |
Locomotori per manovra |
7,5-15 |
600 |
10 |
Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato |
7,5-15 |
5.250 |
7 |
Carri cisterna per merci pericolose |
7,5-15 |
2.125 |
7 |
Casse mobili UIC/CEN |
30 |
25.500 |
7 |
Tank container per merci pericolose |
30 |
8.750 |
7 |
Gru semoventi per la movimentazione di UTI |
30 |
3.250 |
5 |
Gru a portale |
30 |
7.250 |
7 |
In particolare si sottolinea che:
·
sono ammessi ai benefici i beni già acquistati alla data di presentazione
della domanda e quelli che s’intendono acquistare entro la fine del 2006, anche
mediante leasing; in quest’ultimo caso la durata del
contratto deve estendersi per l’intero periodo di inalienabilità del bene
indicato nello schema i beni devono essere nuovi di fabbrica;
·
a garanzia del vincolo di inalienabilità, l’impresa deve stipulare una
polizza fidejussoria per l’ammontare pari al
contributo spettante;
·
la richiesta di contributi per l’acquisto di locomotori e di carri
ferroviari può essere effettuata solo dalle piccole e medie imprese (imprese
con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 40 milioni di euro che
non siano partecipate per oltre il 25% da un’impresa di grandi dimensioni);
·
per i beni non ancora acquisiti, l’erogazione dei contributi avverrà solo
dopo l’acquisto e l’avvenuto pagamento del prezzo;
·
i beni ammessi al beneficio devono essere utilizzati prevalentemente, ancorchè non esclusivamente, nel trasporto di merci per
ferrovia sul territorio nazionale;
·
una volta accolte le domande di ammissione ai benefici da parte del
Ministero, le imprese interessate dovranno stipulare un’apposita convenzione
con lo stesso Ministero (riportata nell’allegato 4 della circolare indicata in
oggetto);
·
le imprese potranno optare tra la corresponsione dei benefici in forma
di contributi pluriennali in 15 anni, oppure in un’unica soluzione, secondo le
modalità di erogazione previste nell’allegato 5 della circolare indicata in
oggetto.
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti rammenta che le
informazioni sulla presentazione delle domande possono essere richieste
telefonicamente ai numeri 0641583444/3463 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
13,30, nonchè per posta elettronica all’indirizzo contributitrenotir@infrastrutturetrasporti.it.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.82/2005
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Allegato uno
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D/d
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Circolare Prot.
DGTF/707/div3 del 22/07/2005
Attuazione
art. 38 legge 166/2002: circolare esplicativa e modulistica per la
presentazione delle domande
1. L’articolo 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 introduce
un sistema di incentivi al trasporto di merci per
ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato. Gli interventi in
questione sono finanziati a valere sulle risorse stanziate, in forma di limiti di impegno quindicennali, sul fondo istituito dal comma 6
del medesimo articolo ("Fondo per la contribuzione agli investimenti per
lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al
trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade viaggianti").
2. Le misure previste sono le seguenti:
2.1 -
comma 5 dell’art. 38: incentivi, per i treni*km
effettuati sul territorio italiano, alle imprese che si impegnano
contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo
annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, con il
vincolo di dover realizzare almeno il 90% dell’impegno contrattuale per
accedere all’attribuzione degli incentivi;
2.2 -
comma 7 dell’art. 38: contributi per i treni*km
effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i
Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il
trasporto combinato e accompagnato delle merci.
2.3 - è
inoltre prevista la possibilità di erogare fondi per contributi agli
investimenti finalizzati al trasporto di merci per ferrovia, derivante
direttamente dall’istituzione del fondo di cui al comma 6
dell’articolo 38.
3.
Il periodo di
riferimento per gli interventi di cui ai commi 5 e 7 è il triennio 2004-2006,
come sancito dall’art. 38 modificato -da ultimo-
dall’art. 7 del d.l. n. 355 del 24.12.2003 convertito in legge 27 febbraio 2004
n. 47.
4.
Il D.P.R. 22.12.2004 n.
340, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14.3.2005 (d’ora in avanti:
D.P.R. o regolamento) costituisce il regolamento governativo che dà attuazione
agli strumenti di incentivazione citati, come previsto
dal comma 4 dell’art. 38.
5.
Il Decreto interministeriale
n. 14/T del 20 maggio 2005 (d’ora in avanti: D.i.) individua la misura degli incentivi nonché le
categorie di beni di investimento ammissibili a contributi, ai sensi dell’art.
38 comma 5 e degli articoli 8 e 13 del D.P.R..
6.
Al fine di consentire
l’attuazione quanto più semplificata ed uniforme delle misure in questione, appare
utile fornire la modulistica di riferimento nonché
alcune indicazioni esplicative delle disposizioni recate dalle norme di cui sopra,
per quanto riguarda gli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo 38 e i
contributi agli investimenti, atteso che le misure di cui al comma 7
dell’articolo 38 –per come disciplinate dall’articolo 14 del D.P.R.- richiedono il preventivo espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica di selezione dei progetti. Qualora, in sede di attuazione delle misure, emerga la necessità di fornire
ulteriori informazioni, il Direttore della Direzione Generale del trasporto ferroviario
potrà provvedere ad emanare successive comunicazioni.
7.
Prima di procedere
all’esame delle singole misure, si evidenzia che taluni requisiti relativi a entrambe le misure di cui ai commi 5 e 6
dell’art. 38 sono autodichiarati dai richiedenti.
Corre l’obbligo di evidenziare, al riguardo, che il dichiarante è responsabile della
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. L’articolo 75 dispone che “Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”. L’articolo 76 reca “Norme penali” ed in
particolare dispone, al comma 1, che “chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”. Come previsto dall’articolo 17 comma 2 del D.P.R., l’Amministrazione effettua controlli -anche a
campione ed eventualmente avvalendosi del supporto previsto dall’articolo 38
comma 8 della legge n. 166/2002- sulla veridicità delle autocertificazioni
prodotte e delle informazioni rese per accedere ai benefici previsti dal
Decreto stesso; l’eventuale accertamento della non veridicità delle
informazioni rese comporta pertanto l’applicazione degli articoli sopra citati.
L’impresa è tenuta a predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire
all’Amministrazione, all’atto del controllo, la veridicità delle dichiarazioni
rese.
8.
Sa fa infine presente
che la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti referente
per le misure in questione è la Direzione Generale del trasporto ferroviario;
informazioni sulla documentazione da produrre e, in generale, sulle misure
possono essere richieste ai numeri telefonici: 06 4158 3444/ 3463 (dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,30 alle 13,30), ovvero
all’indirizzo di posta elettronica contributitrenotir@infrastrutturetrasporti.it;
per quanto attiene, invece, alla procedura relativa all’erogazione delle
risorse, di competenza della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,
si riportano i relativi recapiti, forniti dalla Cassa stessa: Direzione
Gestione e Supporto Politiche di Sviluppo – Settore Gestioni Speciali, tel.
06.4221.4318, fax 06.4221.5520, indirizzo di posta elettronica vincenzo.ferro@cassaddpp.it
9.
Della presente
circolare sarà data la più ampia divulgazione, mediante pubblicazione sul sito
internet del Ministero nonché mediante l’invio alle
associazioni di categoria e alle imprese ferroviarie.
****
INCENTIVI DI CUI AL COMMA 5
DELL’ARTICOLO 38
(ARTICOLI DA 8 A 12 DEL REGOLAMENTO)
10.
I contributi relativi alla incentivazione del trasporto sono erogabili,
nell’ambito dei vincoli e con le modalità previste nel regolamento, per i treni
completi di trasporto combinato o di merci pericolose, rispondenti ai requisiti
dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. e realizzati dalle imprese a partire dal 1 gennaio
2004.
11.
Possono accedere agli incentivi le imprese (singolarmente o
associate in consorzio) come individuate nell’art. 2 dello schema di D.P.R., semprechè le stesse:
a.
presentino al Ministero delle infrastrutture apposita istanza ai
sensi dell’art. 9, recante i contenuti e la documentazione ivi indicati e
redatta secondo il modello allegato (all. 1), entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del D.i., ovvero entro il 19 settembre 2005.
L’istanza deve essere presentata in bollo, mentre i
documenti allegati seguono il rispettivo regime fiscale.
b.
sottoscrivano, una volta che il Ministero abbia valutato la regolarità
e la completezza dell’istanza e della documentazione allegata, un atto
qualificato dal regolamento (art. 9 comma 2) come “atto d’obbligo”, il cui
schema è allegato alla presente comunicazione (all. 2).
12.
Tra i requisiti e la
documentazione a corredo dell’istanza per la
stipulazione dell’atto d’obbligo (art. 9 c. 3), si richiamano in particolare:
12.1 l’obbligo di indicazione del numero di treni completi e di treni*km per i quali l’impresa intende impegnarsi, distinti
per ciascuno degli anni del triennio (articolo 9 comma 3 lettera d.). Tale
disposizione va peraltro letta in combinato disposto con
l’articolo 16 (“Norme transitorie”) commi 1 e 2, che disciplinano l’applicazione
retroattiva degli incentivi. Al riguardo, i servizi prodotti dal 1° gennaio
2004 fino alla stipulazione dell’atto d’obbligo sono ammessi ai benefici
secondo un regime semplificato, essendo sufficiente che l’impresa produca un
contratto stipulato con una o più imprese ferroviarie, e che sia in condizione
di dimostrare il numero di treni completi e di treni*km
effettuati (incluse le diverse articolazioni previste dalla legge e/o dal D.P.R.: trasporto combinato /
merci pericolose; trasporto bilanciato e/o per brevi distanze). Qualora non
ricorra quest’ultima condizione, e dunque l’impresa
non possa essere ammessa agli incentivi per i servizi prodotti dal 1°.1.2004,
essa potrà comunque accedere ai benefici per il
periodo residuo del triennio (decorrente dalla data di stipulazione dell’atto
d’obbligo);
12.2 i contratti
stipulati con le imprese ferroviarie, che dovranno rispettare i punti e) ed f) del comma 3 dell’art 9 dello schema di regolamento.
Pertanto, fermo restando il regime semplificato di cui all’articolo 16 comma 1,
detti contratti dovranno contenere gli impegni delle imprese ferroviarie sugli
standard di qualità del servizio fornito, nonché i
correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di
mancato raggiungimento dello standard. Inoltre, l’istanza
dovrà contenere la dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del
contratto con l’impresa ferroviaria previo espletamento di indagine di mercato
secondo quanto previsto dal citato art. 9 comma 3 lettera f) del D.P.R.. I treni completi (e i corrispondenti treni*km) per cui l’impresa intende impegnarsi nell’atto
d’obbligo possono essere anche in quantità inferiore a quella contrattualizzata con l’impresa ferroviaria. Inoltre, anche
nel caso in cui l’impresa abbia stipulato contratti con più di un’impresa
ferroviaria, l’atto d’obbligo sarà tuttavia unico e includerà la somma dei
servizi (ovvero un sottoinsieme) oggetto dei molteplici contratti;
12.3 le prescrizioni
previste dall’art. 9 comma 3 lettera h) a carico delle imprese che non siano
utenti del trasporto (ovvero, che non siano proprietarie della merce
trasportata, ex art. 2 comma 1 del D.P.R.), relative
alle riduzioni tariffarie da applicare ai clienti, nella misura e alle
condizioni previste nel citato art. 9 c. 3 lettera h). In relazione
all’adempimento alle prescrizioni in parola, le imprese interessate
potranno ricorrere all’autocertificazione, mantenendo una chiara evidenza
documentale utilizzabile per il controllo che il Ministero potrà effettuare ai
fini dell’erogazione degli incentivi;
12.4 le prescrizioni a
carico delle imprese soggette ad un’influenza dominante da parte di un’impresa
ferroviaria, che dovranno predisporre un’evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto d’incentivazione (art. 9
comma 3 lettera i. dello schema di D.P.R.).
13.
Perché possa essere
perfezionata la procedura di determinazione dei benefici, l’impresa dovrà produrre
–a corredo dell’istanza o dell’atto d’obbligo ovvero
con la tempistica ivi prevista, secondo quanto indicato nei rispettivi modelli
(all. 1 e 2)- alcuni documenti. In particolare, in aggiunta alle certificazioni
o alle dichiarazioni di assenza di condizioni ostative
nonché alla copia del contratto con le imprese ferroviarie, si richiama
l’obbligo di produrre la documentazione comprovante:
13.1 che i servizi per
i quali sono richiesti i benefici consistono in
a.
treni completi (ex art. 2 del D.P.R.);
b.
di trasporto combinato e/o di merci pericolose;
c.
eventualmente, treni bilanciati e/o su brevi distanze (art. 2 del D.P.R., art. 2 e all. 1 del D.i.). Si richiama, al riguardo, che l’incentivo
spettante è modificato in aumento:
• nel caso di
bilanciamento delle unità di carico intermodale o di ferrocisterne trasportate nei due sensi, almeno pari al
75%;
• per trasporti che
–incluso l’eventuale percorso su rete estera- coprano
una distanza totale compresa tra 50 e 400 chilometri, fermo restando che è
incentivata soltanto la quota di percorso effettuata su territorio nazionale;
13.2 Per le imprese non
utenti del trasporto ai sensi del precedente punto 8.3:
a.
Lo schema tariffario
applicato prima della stipulazione dell’atto d’obbligo;
b.
Le
conseguenti riduzioni tariffarie che l’impresa si obbliga ad applicare. Anche in questo caso il Ministero potrà, a seguito del
raggiungimento di almeno il 90% dei servizi oggetto dell’atto d’obbligo,
procedere a un controllo a campione per verificare che
l’impresa abbia adempiuto correttamente a tale onere;
13.3 La rendicontazione dei servizi effettuati, sia su base mensile
(ex art. 11 del D.P.R.) con allegate le lettere di vettura, sia su base annuale
ai fini della determinazione degli incentivi spettanti. Peraltro, soltanto per
i servizi prestati anteriormente alla stipulazione
dell’atto d’obbligo, l’articolo 16 del D.P.R. sancisce la necessità di
dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni*km
effettuati, ma non sancisce l’obbligo di inviare anche le lettere di vettura.
14.
Il riconoscimento degli
incentivi è subordinato all’effettuazione di almeno il 90% dei treni completi e
dei treni*km costituenti
oggetto dell’atto d’obbligo, quali risultano dal consuntivo di ciascun anno del
triennio (art. 10 c. 2). Peraltro è previsto che siano incentivati anche treni
e treni*km
ulteriori rispetto alle quantità individuate nell’atto d’obbligo, entro
il limite del 30% in più rispetto a queste ultime (art. 10 comma 1 del D.P.R.).
Fermo restando il duplice vincolo (raggiungimento di almeno il 90%
dell’impegno; eccedenza dei servizi effettuati rispetto all’impegno minimo
assunto), tuttavia il parametro alla stregua del quale è computato l’incentivo
è comunque costituito dal numero dei treni*km.
Inoltre si evidenzia che l’eccedenza dei servizi prodotti rispetto a quelli
indicati nell’atto d’obbligo deve trovare riscontro documentale nei rapporti
con le imprese ferroviarie: l’eccedenza prodotta può anche essere riferita al
contratto allegato all’atto d’obbligo qualora detto contratto rechi un quantitativo di servizi superiore a quello contenuto
nell’atto d’obbligo stesso, ovvero può essere riferita ad un ulteriore contratto
relativo ai rapporti con le imprese ferroviarie.
****
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
D.P.R.
15. L’art. 13 del D.P.R. disciplina il riconoscimento di
contributi ai beni di investimento da utilizzare in
Italia per lo sviluppo del trasporto di merci per ferrovia. Le categorie di beni contribuibili sono individuati nel D.i. che individua altresì la percentuale massima
contribuibile del prezzo del bene di investimento, l’ammontare di risorse
destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonché un limite
per soggetto richiedente e per categoria di beni.
16. Sono ammissibili a contribuzione i beni acquisiti sia
mediante contratto d’acquisto sia mediante leasing
finanziario. In quest’ultimo caso, dovranno risultare verificate le condizioni di cui al comma 4
dell’articolo 13, ovvero:
a.
la durata del leasing dovrà estendersi per l’intero periodo
di non alienabilità del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia
potrà prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del
contributo si impegni al rinnovo dell’operazione
finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;
b.
l’entità dei canoni anticipati nel triennio, al netto della
quota interessi, non potrà essere inferiore all’importo del contributo.
Possono richiedere i contributi tutte le imprese (sia in forma singola che in
associazione consortile) aventi titolo ad accedere ai benefici di cui al comma
5 dell’articolo 38 e le imprese ferroviarie. Per i locomotori ed i carri il contributo sarà limitato alle piccole ed alle medie
imprese come definite dal regolamento CE 70/2001.
17.
Per accedere
ai contributi, gli operatori interessati devono presentare istanza entro 60
giorni dall’entrata in vigore del D.i., ovvero entro
il 19 settembre 2005. L’istanza sarà redatta secondo
il modello allegato (all. 3). L’istanza deve essere
presentata in bollo, mentre i documenti allegati seguono il rispettivo regime
fiscale. Se l’istanza è accolta, si procede alla
stipulazione di una convenzione tra il Ministero e l’operatore, il cui modello
è riportato in allegato 4 alla presente circolare.
18.
Per i beni ancora non
acquisiti, l’erogazione avrà luogo dopo che il contratto di acquisto
o di leasing sarà perfezionato e, in ogni caso, potrà avvenire soltanto a
seguito dell’avvenuto pagamento da parte dell’operatore. Si evidenzia che
dovranno risultare verificate le condizioni previste
dall’articolo 13 del D.P.R. per come declinate nella convenzione, ed in
particolare:
a.
dovranno essere state espletate idonee indagini di mercato;
b.
dovrà essere dichiarato l’impegno all’utilizzo del bene ai fini
dello sviluppo del trasporto di merci in Italia. Tale vincolo è da intendersi
come utilizzo –prevalente, ancorché non esclusivo- del bene per il trasporto di
merci per ferrovia su territorio nazionale. Detto utilizzo dovrà essere attestato
dall’impresa nel consuntivo previsto dall’articolo 3 comma 3
del D.i. nonchè dalla convenzione;
c.
il bene non dovrà essere alienato per la durata minima del
vincolo di inalienabilità di cui al D.i..
19.
Possono essere ammessi
a contribuzione anche i beni acquisiti dal 1° gennaio 2004. Anche in questo
caso, dovranno risultare verificate le condizioni
previste nell’articolo 13 del regolamento per come declinate nella convenzione,
ed in particolare:
a.
Dovranno essere state espletate idonee indagini di mercato;
b.
dovrà essere dichiarato l’utilizzo (anche nel periodo già
decorso dall’acquisto) del bene ai fini dello sviluppo del trasporto di merci
in Italia. Tale vincolo è da intendersi come utilizzo –prevalente, ancorché non
esclusivo- del bene per il trasporto di merci per ferrovia su territorio
nazionale. Detto utilizzo dovrà essere attestato dall’impresa nel consuntivo
previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.i. nonchè dalla convenzione;
c.
il bene non dovrà essere stato, nel frattempo, alienato,
attesa la durata minima del vincolo di inalienabilità di cui al D.i..
20.
A seguito della
stipulazione della convenzione (all. 4) e della verifica della completezza e
correttezza della documentazione, i contributi spettanti saranno riconosciuti
secondo le modalità e la tempistica previste nella
convenzione stessa.
21.
Le prescrizioni
riportate in 18.b, 18.c, 19.b e 19.c dovranno non solo
risultare verificate al momento della presentazione dell’istanza, ma anche persistere
per il periodo indicato, a seconda del bene, nel D.i.;
dovrà altresì essere conservata idonea documentazione atta a comprovare
l’adempimento a tali prescrizioni. Gli effetti derivanti dall’eventuale inadempienza
sono indicati nella convenzione.
DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI
22.
L’ammontare spettante è
definito in funzione dei valori unitari individuati nel D.I. che, per quanto
riguarda le misure di cui al comma 5 dell’articolo 38, determina il valore
attuale dell’incentivo e, in riferimento ai contributi
agli investimenti di cui all’articolo 13 del D.P.R.,
individua la percentuale massima erogabile rispetto al costo di acquisizione
previsto o già sostenuto dall’impresa. Pertanto l’Amministrazione provvederà a determinare l’ammontare spettante rispettivamente
in funzione dei treni-km effettuati e/o dei beni acquisiti.
23.
In ragione della natura
degli stanziamenti (limiti di impegno quindicennali)
per come disciplinati dalla normativa vigente (art. 4 comma 177 della legge
finanziaria per il 2004 modificata, da ultimo, dall’art. 16 della legge
21.3.2005 n. 39), una volta determinati i valori spettanti, questi ultimi verranno altresì espressi nella forma del corrispondente
contributo quindicennale, in funzione dei tassi vigenti alla data di emanazione
del provvedimento di determinazione degli incentivi/contributi spettanti.
24.
L’impresa potrà optare tra la corresponsione dell’ammontare in forma di
contributo pluriennale (in quindici anni) oppure in soluzione unica, mediante
l’attualizzazione del contributo pluriennale senza
oneri a carico del beneficiario. In entrambi i casi è
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) che provvede, ai sensi dell’articolo
9 del d.l. 315/2004 convertito con legge n. 21/2005, all’erogazione delle
risorse.
25.
Nel caso di attualizzazione, il soggetto
delega la CDP ad incassare, per suo conto e in sua vece, dal Ministero le somme
spettanti a titolo di contributi pluriennali.
26.
Le modalità di erogazione degli incentivi/contributi sono riportate in
allegato alla presente circolare (all. 5).
IL
MINISTRO
Allegato
1
Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Dipartimento
per i trasporti terrestri
Direzione
Generale del trasporto ferroviario
Via
G. Caraci, 36
00157 ROMA
Istanza di
ammissione agli incentivi di cui all'articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto
2002 n. 166
Il sottoscritto ...................................
nato a ................................. il.........................................
residente in ...............................via ...................................
- C.F. ..................................., in qualità
di legale rappresentante dell'impresa ................................... (d'ora in avanti: l'Impresa), con sede in ...................................
, alla via... ................................... ovvero del Consorzio
....................................., con
sede in ...................................,
alla via ...................................
PREMESSO
-
che
l'Impresa svolge sul territorio italiano l'attività di ...................................;
-
che
l'Impresa intende avvalersi delle incentivazioni previste dall'articolo 38
comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
-
che con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 2004 (d'ora in
avanti: D.P.R. o Regolamento), è stato emanato - ai sensi dell'articolo 38
comma 4 della legge 166/2002 - il regolamento di attuazione delle suddette
incentivazioni nonché i criteri e le modalità per l'erogazione delle connesse
contribuzioni pubbliche, e che con tale Decreto sono stati fissati termini e
modalità per l'erogazione degli incentivi da parte del Ministero a fronte dell'adempimento
da parte di ciascun beneficiario agli obblighi ed impegni di legge;
-
che con
Decreto Interministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 è stata individuata la
misura unitaria degli incentivi;
-
che
l'Impresa ha realizzato, dal 1° gennaio 2004, treni completi di
...................................[1] ai
sensi dell'articolo 2 del Regolamento, e che intende effettuare, nel 2005 e nel
2006, treni completi di ...................................[2],
secondo quanto più oltre specificato;
CHIEDE
che l'Impresa sia ammessa agli incentivi
previsti all'art 9 del Regolamento per la tipologia di trasporti sopra evidenziata
ed a tal fine, consapevole degli effetti di legge per dichiarazioni mendaci, in
nome e per conto dell'Impresa formula le seguenti dichiarazioni ed allega la
seguente documentazione:
1. dichiara di non trovarsi
nelle condizioni di cui all'art.11, comma 1 del decreto
legislativo 24.7.1992, n. 358;
2. dichiara
di essere in regola per quanto attiene al rispetto dei contratti di lavoro ed
alla normativa riguardante la sicurezza sul lavoro;
3. dichiara,
ai sensi dell'art. 8, VII co. del Regolamento, che,
per i medesimi servizi di trasporto oggetto degli incentivi di cui al suddetto
articolo, non fruisce né prevede di fruire di altre incentivazioni istituite da
diverse disposizioni di legge vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni
fiscali di tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti
dall'art. 38 della Legge 1/8/2002 n. 166;
4. dichiara di aver
realizzato, dal 1° gennaio 2004 alla data di sottoscrizione della presente istanza, servizi di ................................[3] per
un totale di treni completi pari a .......................................... e
di treni*km pari a .................., ammissibili
agli incentivi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 comma 1 del
Regolamento;
- in alternativa:
dichiara che, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del Regolamento, non intende
chiedere l'ammissione agli incentivi in quanto non in grado di fornire
dimostrazione dei servizi effettuati dal 1° gennaio 2004 ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 16 comma 1 del Regolamento;
5. dichiara di impegnarsi a
realizzare, ai sensi dell'art. 9, I co.
del Regolamento e fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 9., un
quantitativo minimo di treni completi di .........................................[4] pari
a treni*km ......................................... per
il restante periodo del 2005, e di treni completi di.........................................[5] pari
a treni*km per il 2006;
6. dichiara di aver proceduto
alla stipulazione del contratto con l'impresa ferroviaria, per i servizi di cui
al precedente punto 5., previo espletamento di indagine di mercato tra le
imprese ferroviarie operative sul mercato, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del
Regolamento;
7. dichiara,
in riferimento ai servizi di cui al precedente punto 5., di essere utente del
trasporto come definito dall'articolo 2 comma 1 del Regolamento;
-In alternativa:
dichiara, in riferimento ai servizi di cui al precedente punto 6., di non
essere utente del trasporto come definito dall'articolo 2 comma 1 del
Regolamento. Pertanto dichiara che lo schema tariffario applicato alla clientela
è quello allegato alla presente, che individua altresì
le riduzioni tariffarie che l'Impresa si obbliga a praticare nei confronti
della clientela quale effetto degli incentivi, ai sensi dell'articolo 9 comma 3
del Regolamento;
8. dichiara di attenersi alle
prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare
a quelle in materia di concorrenza tra le imprese;
9. dichiara di non essere
soggetta all'influenza dominante di un'impresa ferroviaria;
- in alternativa:
dichiara di essere soggetta all'influenza dominante dell'impresa ferroviaria .................................;
pertanto si obbliga, ove l'Impresa sia ammessa alla stipulazione dell'atto d'obbligo
di cui sopra, a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività
oggetto di incentivazione;
10. dichiara che provvederà,
qualora l'Impresa sia ammessa alla stipulazione dell'atto d'obbligo, a quantificare
definitivamente i servizi di cui ai precedenti punti 4. e
5. in funzione della data di sottoscrizione dell'atto
d'obbligo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 16 commi 1 e 2 del
Regolamento.
11. dichiara che i recapiti
presso i quali chiede che siano trasmesse eventuali
comunicazioni sono i seguenti: ................................. (indirizzo, tel., fax e indirizzo di posta elettronica).
Allega:
a.
qualora non sia utente del trasporto ai sensi del precedente punto 7: schema
tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni che
l'impresa si obbliga a praticare nei confronti della clientela quale effetto
degli incentivi (all. 1 );
b.
certificato di iscrizione presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai
sensi della L. 19.3.1990, n. 55 e successive
modificazioni, dal quale risulti la qualità di legale rappresentante del
sottoscritto (ali. 2);
- per le imprese aventi sede
in altri Stati dell'Unione europea ovvero in Svizzera:
·
certificato
rilasciato da................................[6], dal
quale risulti la qualità di legale rappresentante del sottoscritto;
·
traduzione
giurata, in lingua italiana, del certificato di cui al punto precedente;
c. copia dei contratti stipulati con le
imprese ferroviarie contenente -per i servizi di cui al punto 5.- anche gli
impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi di qualità
garantiti al contraente, nonché i correlati sistemi risarcitori
da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard (ali. 3); .
d. prospetto descrittivo degli effetti
derivanti dall'erogazione degli incentivi, in termini di utilizzo del trasporto
di merci con le modalità di cui all'articolo 38, comma 5 della legge n.
166/2002 rispetto al 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del
Regolamento (ali. 4).
Data,
Firma[7]
Allegato 2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione
Generale del Trasporto Ferroviario
ATTO D'OBBLIGO
per la
concessione degli incentivi di cui all'articolo 38. comma
5. della legge 1° agosto 2002 n. 166
Il sottoscritto ...................................
nato a ................................. il.........................................
residente in ...............................via ...................................
- C.F. ..................................., in qualità
di legale rappresentante dell'impresa ................................... (d'ora in avanti: l'Impresa), con sede in ...................................
, alla via... ................................... ovvero del Consorzio (d’ora
in avanti: il Consorzio)..................................... costituito dalle
imprese ............................................,avente sede in ...................................,
alla via ...................................
premesso
-che l'Impresa/il Consorzio
svolge sul territorio italiano l'attività di ...........................................dal
...........................................;
-che l'Impresa intende avvalersi delle
incentivazioni previste dall'articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto 2002, n.
166;
-che con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 2004 (d'ora in avanti: Regolamento),
è stato emanato - ai sensi dell'articolo 38 comma 4 della legge 166/2002 - il
regolamento di attuazione delle suddette
incentivazioni nonché i criteri e le modalità per l'erogazione delle connesse
contribuzioni pubbliche, e che con tale Decreto sono stati fissati termini e
modalità per l'erogazione degli incentivi da parte del Ministero a fronte
dell'adempimento da parte di ciascun beneficiario agli obblighi ed impegni di
legge;
-che con Decreto Interministeriale n. 14/T
del 20 maggio 2005 è stata individuata la misura unitaria degli incentivi;
-che ai fini di cui sopra, ai
sensi dell'articolo 9 comma 3 del Regolamento, in data ...........................................
l'Impresa ha presentato al Ministero istanza di
ammissione agli incentivi, allegata al presente atto ed i cui contenuti sono
integralmente qui richiamati e confermati;
con il presente atto, consapevole degli
effetti di legge derivanti da dichiarazioni mendaci in particolare ai sensi
degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a nome dell'Impresa
formula le seguenti dichiarazioni ed assume i seguenti impegni ed obblighi:
1. Dichiara:
a. ai sensi dell'art. 8, VII co. del
Regolamento, che, per i medesimi servizi di trasporto oggetto degli incentivi
di cui al suddetto articolo, non beneficia di altre incentivazioni previste da
diverse disposizioni di legge vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni
fiscali di tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti
dall'art. 38 della Legge 1/8/2002 n. 166;
b. ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del
regolamento, di aver realizzato, dal 1 ° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 n. ...........................................
treni completi di trasporto combinato/di merci pericolose[8] per
complessivi ........................................... treni*km
e dal 1° gennaio 2005 fino alla data di stipulazione del presente atto
d'obbligo, n. ...........................................treni completi di
trasporto combinato/di merci pericolose2[9] per,
complessivi ........................................... treni*km,
come da documentazione che l'Impresa si obbliga a produrre entro sette giorni
dalla stipulazione del presente atto d'obbligo ed in coerenza con i contratti
stipulati con le imprese ferroviarie ...........................................;
c. di
aver espletato, ai fini dell'individuazione dell'impresa ferroviaria cui
affidare la trazione per i. servizi di cui al successivo
punto 2.a, idonea indagine di mercato ai sensi dell'articolo 9 comma 3 lettera
f del Regolamento;
2. Si impegna:
a. a realizzare,
ai sensi dell'art. 9, 3 co. letto d) del Regolamento,
un quantitativo minimo di treni completi pari a........................................... per complessivi treni*km ...........................................dalla data di sottoscrizione del presente
atto d'obbligo al 31.12.2005, e un quantitativo minimo annuo di treni completi
pari a ........................................... per complessivi treni*km dal 1.1.2006 al 31.12.2006, in conformità con il
contratto stipulato con le imprese ferroviarie ...........................................
e che è allegato in copia e parte integrante del presente atto. Ai sensi
dell'articolo 38, comma 5,della legge n. 166/2002
nonché dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento, il diritto all'attribuzione
degli incentivi decade qualora, a consuntivo di ciascun anno, l'impegno assunto
dall'impresa non sia onorato per almeno il 90%, corrispondente a ...........................................
treni completi e ........................................... treni*km per la restante parte del 2005 ed a ...........................................treni
completi e ........................................... treni*km
per il 2006;
b. in quanto non utente del trasporto ai
sensi dell'articolo 2 del Regolamento: ad applicare alla clientela - pena la
decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi per l'anno di riferimento
- una riduzione tariffaria almeno pari all'ammontare dell'incentivo base,
tenendo conto della variazione dei costi; a tal fine dichiara che
l'assolvimento di tale obbligo sarà comprovato da idonea documentazione che
sarà messa a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c. ad
attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa
vigente, in particolare a quelle in materia di concorrenza tra le imprese,
nonché, in quanto soggetta a un'influenza dominante da parte dell'impresa
ferroviaria ..........................................., a tenere evidenza
contabile separata -pena la decadenza dal diritto di attribuzione degli
incentivi - in relazione alle attività oggetto di incentivazione, ai sensi
dell'articolo 9 comma 3 del Regolamento, impegnandosi a trasmettere al
Ministero copia delle pertinenti risultanze contabili;
d. a
trasmettere al Ministero la documentazione di cui all'art. 11 del Regolamento
entro la scadenza ivi prevista nonché l'eventuale documentazione ai sensi
dell'articolo 10 comma 3 del Regolamento. La dichiarazione mensile contenente
il riepilogo di tutti i treni effettuati dovrà essere
trasmessa anche per via telematica utilizzando l'apposita area riservata
all'interno del sito internet del Ministero e la modulistica messa a
disposizione secondo le medesime modalità;
e. a trasmettere al Ministero, entro e non
oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la
rendicontazione dei freni completi e dei corrispondenti treni*km
realizzati nell'anno, unitamente alla richiesta di attribuzione degli incentivi
spettanti;
f. a
fornire tempestivamente al Ministero i dati e le informazioni che possano
essere richiesti dal Ministero stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del
Regolamento nonché ai sensi del successivo punto 6.;
g. ad
agevolare il Ministero nell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 17
comma 2 del Regolamento;
h. a
comunicare tempestivamente al Ministero eventuali operazioni societarie di
fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda, ai fini e per gli
effetti di cui all'articolo 11 comma 2 del Regolamento;
i. qualora si avvrrà della facoltà di
risoluzione anticipata del rapporto in essere con l'impresa ferroviaria: a
stipulare -pena la decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi-,
previo espletamento dell'indagine di mercato di cui all'art. 9 comma 3, lettera
f del Regolamento, un nuovo contratto con altra impresa ferroviaria, valevole
per il periodo residuo, che preveda la realizzazione del medesimo quantitativo
minimo annuo di treni completi e di treni*chilometro
di cui al precedente punto 2.a;
j. a
comunicare tempestivamente al Ministero la rinuncia 'agli incentivi spettanti,
qualora acceda ad altri benefici previsti da diverse disposizioni di legge
vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale nonché
gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'art. 38 della legge 1/8/2002
n. 166;
3. Dichiara di essere a
conoscenza, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal presente atto
d'obbligo, di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
4. L'Impresa prende atto:
-che
qualora non adempia correttamente agli impegni di cui
sopra, il Ministero può disporre la decadenza dal diritto di attribuzione degli
incentivi, anche ove non espressamente prevista nei punti precedenti del
presente atto d'obbligo;
-che il Ministero darà corso agli obblighi di legge sopra richiamati. In particolare, ai fini dell'erogazione
degli ammontari spettanti da parte dei
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il Ministero
autorizza l'erogazione dei contributi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alle condizioni e secondo le modalità richiamate
nella circolare ministeriale del............... Il Ministero procederà
all'autorizzazione di cui sopra:
a. per i servizi di cui al punto 1.b,
previa verifica della completezza e congruità della documentazione fornita. Il
Ministero provvederà, qualora necessario, ad acquisire presso l'Impresa
integrazioni o chiarimenti, che l'Impresa è tenuta a
fornire tempestivamente;
b. per i servizi di cui al precedente punto
2.a, semprechè l'Impresa abbia regolarmente trasmesso
la documentazione di cui ai punti 2.d e 2.e nonché adempiuto agli altri impegni
assunti con il presente atto d'obbligo, e previa verifica della completezza e
congruità della documentazione fornita. Il Ministero provvederà, qualora
necessario, ad acquisire presso l'Impresa integrazioni o chiarimenti, che l'Impresa è tenuta a fornire.
Data
Firma[10]
Allegato
3
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI
TRASPORTI
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE
GENERALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
Via G.
Caraci, 36
00157
ROMA
Istanza per
l’ammissione ai contributi agli investimenti ai sensi dell’articolo 13 del
D.P.R. 22.12.2004 n.340
Il sottoscritto ...................................
nato a ................................. il.........................................
residente in ...............................via ...................................
- C.F. ..................................., in qualità
di legale rappresentante dell'impresa denominata
................................... (d'ora
in avanti: l'Impresa), con sede in ..................................., alla
via ...................................... ovvero del Consorzio (d’ora in
avanti: il Consorzio)..................................... costituito dalle
imprese ............................................, avente sede in ...................................,
alla via ...................................
PREMESSO
- che l'Impresa/il Consorzio
svolge sul territorio nazionale l'attività di ...........................................
...........................................,
- che
l'Impresa/il Consorzio intende avvalersi dei contributi per gli investimenti in
materia di trasporto ferroviario merci con particolare riferimento al trasporto
combinato, accompagnato e di merci pericolose previsti dall'articolo 38 della
Legge 1 agosto 2002, n.166;
- che il medesimo articolo 38
della Legge 1 agosto 2002, n.166 ha demandato al
Governo, su proposta del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, ~'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma
2 della Legge 23 agosto 1988 n.400, per disciplinare
i criteri e le modalità per l'erogazione di detti contributi per gli investimenti;
- che con Decreto del
Presidente della Repubblica del 22.12.2004 n 340 (d'ora in avanti: D.P.R. o Regolamento),
è stato emanato il suddetto regolamento, con cui sono stati fissati termini e
modalità per l'erogazione dei contributi di cui trattasi da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte dell'assunzione da parte di cias,cun
beneficiario degli obblighi ed impegni di legge;
- che con Decreto
Interministeriale 14/T del 20.5.2005 (d'ora in avanti: Decreto) sono stati
individuati i beni per i quali possono essere richiesti i contributi di cui
trattasi nonché i limiti di contribuzione;
- che !'Impresa intende effettuare, con i beni per i quali presenta quest'istanza, la tipologia di trasporti meglio specificata
nella documentazione allegata;
CHIEDE
che l'Impresa/il Consorzio sia ammessa ai
contributi previsti dall'articolo 13 del Regolamento e dall'articolo 3 del Decreto
per i beni di cui all'allegato piano pluriennale di attività; a tal fine,
consapevole degli effetti di legge per dichiarazioni mendaci ed in particolare
consapevole di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, formula, in nome e per conto dell'Impresa, le seguenti dichiarazioni:
1. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 1 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358; per le
imprese aventi sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in
Svizzera, si applica il comma 3 del citato articolo;
2. dichiara di essere in regola con la normativa
vigente in materia di contratti di lavoro e sicurezza sul lavoro;
3. dichiara, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del
Regolamento, che, per i medesimi beni di investimento per i quali chiede
l'ammissione ai contributi di cui trattasi, l'Impresa/il Consorzio non usufruisce
di altri contributi previsti da diverse disposizioni di legge vigenti in
Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.
Allega la seguente documentazione:
1.
certificato di
iscrizione dell'Impresa/del Consorzio presso la Camera di commercio I.A.A., rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modifiche, da cui risulti la qualifica di legale rappresentante
del sottoscritto (all. 1);
- per le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea ovvero
in Svizzera:
·
certificato
rilasciato da ..............................[11] da
cui risulti la qualifica di legale rappresentante del sottoscritto;
·
.traduzione giurata, in lingua italiana del certificato di
cui al punto precedente;
2.
piano
pluriennale di attività, contenente anche l'indicazione degli investimenti
programmati per i quali è richiesta la contribuzione, ai sensi dell'articolo 13
del Regolamento e dell'articolo 3 del Decreto, nonché le previsioni di
utilizzo, ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per ferrovia su territorio
italiano (all. 2);
3.
documentazione
contenente i costi di acquisizione dei beni per i quali è richiesta la
contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato (all. 3);
4.
documentazione da
cui risulti, qualora oggetto dei contributi richiesti sia l'acquisto di
locomotori o carri ferroviari, l'appartenenza alla categoria "piccole e
medie imprese" come definita dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 ed alle condizioni ed entro i limiti
previsti dall'articolo 4 di detto Regolamento (all. 4);
5.
per i
beni che, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Regolamento, siano stati
acquistati tra il 1° gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del
Regolamento stesso: copia del contratto di acquisto, ovvero copia del contratto
di leasing nel caso in cui l'acquisizione dei beni d'investimento di cui trattasi
avvenga mediante operazione di leasing finanziario (all. 5).
Chiede che ogni comunicazione
relativa al presente procedimento sia trasmessa al seguente
recapito: ................................. (indirizzo, n. tel.,
n. fax, indirizzo di posta elettronica)
Data
Firma[12]
Allegato
4
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL
D.P.R. 22.12.2004 N. 340
TRA
il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale del Trasporto ferroviario, con sede in Roma, via
G. Caraci n. 36, d'ora in avanti denominato
"Ministero", nella persona del ..............................,
in attuazione del D.P.R. n. 340 del 22.12.2004 e del Decreto interministeriale
14/T del 20.5.2005,
E
L'Impresa/il Consorzio (C.F.
............................. ), d'ora in poi
denominata "l'Impresa", con sede in............................. in
via ............................., nella persona del Sig
..............................nato a ............................. il
............................., e residente in............................. in
via ............................., in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa;
PREMESSO
- che l'Impresa svolge sul
territorio nazionale l'attività di .............................;
- che in
data............................. l'Impresa ha presentato istanza
per essere ammessa ai contributi di cui all'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre
2004 n. 340 (d'ora in avanti: D.P.R. o regolamento), come determinati dal
Decreto interministeriale n. 14/T del 20.5.2005 (d'ora in avanti: Decreto);
- che con nota
............................. del ............................. il Ministero ha
comunicato l'esito positivo dell'istanza;
- che l'Impresa ha già acquistato / intende e acquistare beni di
investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi
di trasporto ferroviario meglio specificati negli allegati alla presente convenzione;
TUTTO CIÒ’ PREMESSO .
Le parti come sopra
costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono
e stipulano quanto segue.
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono
parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
Normativa di riferimento
1. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, relativamente
all'acquisizione dei beni di investimento da destinare ed utilizzare in
Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario ed alle spettanti
forme di incentivazione, fanno riferimento alle disposizioni della legge 1 agosto
2002, n. 166 art. 38, del Regolamento e del Decreto come declinate nella
circolare ministeriale n. del , che, sebbene non allegate, formano
parte integrante e sostanziale del presento atto.
2. L'istanza
di cui alle premesse, la documentazione relativa al programma di acquisizione
ed ogni altro documento connesso sono conservati presso la competente struttura
della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario e costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 3
Oggetto
1. La convenzione regola, ai
sensi dell'art. 38 comma 6 della Legge 10.8.2002 n.
166 e dell'art. 13 comma 9 del DPR 22.12.2004 n. 340, l'attribuzione all'Impresa dei contributi agli investimenti
per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento
al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade viaggianti.
2. Ai sensi del precedente
comma 1, l'impresa si impegna ad attuare il programma
di acquisizione dei beni di investimento, nuovi di fabbrica, di cui
all'allegato 1 (all. 1). L'onere complessivo per la realizzazione della
proposta di acquisto di cui all"allegato
1 è determinato, dall'Impresa, in Euro L'importo complessivo del contributo a
carico del Ministero corrisponde, sulla base di quanto indicato dall'Impresa e
alle condizioni e secondo le modalità previste dai successivi articoli, a Euro
I ripartiti tra i diversi beni e corrispondenti ad un limite di contribuzione
come di seguito indicato:
a) ...
b) ...
Art. 4
Durata
1. La convenzione ha validità
dal ............................. a
l.............................
Art. 5
Determinazione ed erogazione dei contributi
1. Fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 2, il provvedimento di determinazione dei
contributi spettanti è emanato previa presentazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio di ciascun annQ, della documentazione
comprovante i pagamenti effettuati nell'anno precedente.
2. Per i beni acquisiti tra
il 1° gennaio 2004 e la data di stipulazione della presente ,c
convenzione, il provvedimento di determinazione dei contributi spettanti è
emanato previa ; verifica istruttoria della documentazione allegata alla presente
convenzione (ali. 2), attestante i pagamenti effettuati.
3. Ai fini dell'erogazione
dei contributi determinati ai sensi del presente
articolo, si applica la procedura prevista nella circolare ministeriale del...
Art. 6
Garanzie
finanziarie
1. Ai fini del riconoscimento
dei contributi oggetto della presente convenzione, ed a garanzia del completamento
dell'acquisizione dei beni nonché dell'ottemperanza al
vincolo di inalienabilità e di utilizzo di cui all'articolo 3 comma 3 del
Decreto, l'Impresa dovrà produrre polizza fideiussoria
rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo, per l'ammontare pari al
contributo spettante.
2. La restituzione della
polizza fideiussoria avrà luogo al termine del
periodo di inalienabilità e del vincolo di utilizzo di
cui sopra, a seguito della ricezione dell'ultima rendicontazione di cui
all'articolo 9 comma 2.
Art. 7
Varianti
1. L'Impresa deve comunicare
al Ministero, con lettera raccomandata, !'eventuale necessità di apportare
varianti rispetto alla natura dei beni o alla tempistica prevista nel programma
di acquisizione, indicando le relative cause. Il Ministero,
valutata l'ammissibilità delle varianti richieste tramite esame istruttorio,
adotta le proprie determinazioni, comunicandole all'Impresa. :
2. In caso di
accettazione delle varianti proposte, queste dovranno essere inserite
nel programma di acquisizione che, così aggiornato, dovrà essere trasmesso e al
Ministero.
3. Qualora
tali varianti comportino maggiori oneri, questi non saranno oggetto di
contribuzione e saranno sostenuti esclusivamente dall'Impresa.
Art. 8
Controllo
1. Ai fini della verifica del
corretto adempimento, da parte dell'impresa, delle prescrizioni previste dalle
norme e dalla presente convenzione, il controllo sarà effettuato a cura del
Ministero, anche avvalendosi del supporto di cui all'articolo
38 comma 8 della legge 1° agosto 2002 n. 166.
2. Ai fini del controllo di
cui al presente articolo, l'Impresa renderà disponibile la documentazione ed
ogni supporto necessario, i cui oneri saranno a carico
dell'impresa stessa.
Art. 9
Ulteriori
obblighi
1. Per i beni acquisiti in
leasing e qualora la durata del leasing sia inferiore al periodo di non
alienabilità e del vincolo di utilizzo di cui
all'articolo 3 del Decreto, !'impresa si impegna al rinnovo dell'operazione,
alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.
2. Ai sensi dell'articolo 3
comma 3 del Decreto, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a
quello di riferimento, !'Impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un consuntivo contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo
dei beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno,
nel piano pluriennale di attività di cui all'articolo
13 del D.P.R.. Nel consuntivo l'Impresa dovrà altresì
dichiarare l'adempimento- semprechè sussistente- al
vincolo di inalienabilità di cui all'articolo 3 del D.i.
20.5.2005 n. 14/T.
3. Per i beni acquisiti tra
il 1° gennaio 2004 e la data della stipulazione della presente convenzione, !'impresa
si impegna, entro 30 giorni dalla stipulazione della
presente convenzione, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il consuntivo di cui al precedente comma 1 in riferimento al periodo
compreso tra la data di acquisizione e la data della stipulazione della
presente convenzione.
Art. 10
Risoluzione della convenzione
1. Nel caso previsto
dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o qualora l'impresa non adempia al divieto di alienazione di cui all'articolo 3
comma 3 del Decreto interministeriale 20.5.2005 n. 14/T owero
al vincolo, ivi previsto, di utilizzo dei beni ai fini
dello sviluppo del trasporto ferroviario di merci in Italia, la convenzione è
risolta di diritto e l'impresa è tenuta alla restituzione dei contributi percepiti,
oltre interessi legali.
2. Fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 1, qualora, in relazione ai
beni di cui alla presente convenzione, si verifichino inadempienze rispetto
alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, il Ministero comunica
all'impresa un termine per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, la
presente convenzione è risolta di diritto e l'impresa è tenuta alla
restituzione dei contributi percepiti, oltre interessi legali.
Art. 11
Responsabilità
1. L'impresa esonera e tiene
indenne il Ministero da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi
titolo possa derivare dalla realizzazione del
programma di acquisizione.
Art. 12
Definizione delle controversie
1. In caso di dissenso in
merito alla gestione ed all'esecuzione della Convenzione, le parti sono tenute
ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione extragiudiziale del
contrasto. .
2. Per la definizione
giudiziale di ogni eventuale controversia, si conviene
di eleggere Il Foro di Roma.
Art. 13
Registrazione e oneri fiscali
1. La presente convenzione
sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, del DPR 26
ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese
della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato
dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.
Data
PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
........................................................................................
PER L'IMPRESA[13]
.......................................................................................
Allegato
5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
MODALITA 'DI EROGAZIONEDEGLI INCENTIVI
1 L'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni,
dalla 28 febbraio 2005, n.21, affida alla CDP
l'erogazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 38, Comma 6, della
legge n. 166/2002. Le modalità di erogazione,
disciplinate con apposita convenzione tra il Ministero e
la CDP, sono qui di seguito illustrate. I soggetti che, al termine delle procedure descritte nella presente
circolare, siano stati individuati dal Ministero come beneficiari degli
incentivi previsti dall'art.
38 della citata legge,
dovranno avanzare apposita istanza alla CDP,
utilizzando il
modello che sarà reso disponibile sul sito
internet della stessa, al fine di ottenere l'erogazione di quanto attribuito a
ciascuno di essi.
Nell'istanza
il soggetto beneficiario dovrà manifestare l'opzione tra:
a) l'erogazione plUriennale (quindicennale) del contributo;
b)
l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione, mediante attualizzazione
dell'importo in uno specifico prestito.
1.1 Erogazione pluriennale
L'erogazione del contributo
avviene in due soluzioni annuali, per quindici anni, entro il mese Successivo
alla messa a disposizione di CDP delle risorse (30 giugno e 31 dicembre).
Le erogazioni sono
subordinate all' acquisizione del provvedimento
ministeriale di assegnazione delle risorse e dell'atto d'obbligo o della
convenzione, nonché all'autorizzazione rilasciata di volta in volta dal
Ministero.
1.2 Erogazione in
unica soluzione (prestito).
Qualora il soggetto beneficiario
opti per l' erogazione in unica soluzione, si dovrà
procedere all' attualizzazione dei contributi
attraverso un finanzIamento. Di seguito sono descritte le fasi in cui si
articola la relativa procedUra e le condizioni
generali dei prestiti.
1.2.1 Istruttoria e
affidamento.
La CDP, sulla base dell'istanza del soggetto beneficiario, del provvedimento
ministeriale di assegnazione delle risorse e dell'atto d'obbligo o della
convenzione, procede alI "'affidamento" del beneficiario da parte del
Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo delegato dal Consiglio
medesimo. L'affidamento è comunicato al soggetto beneficiario mediante l'invio,
via telefax, della "Comunicazione di fine istruttoria" con la quale
la CDP richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del
contratto di prestito, che consiste nella proposta contrattuale e nell'atto di
delega all'incasso.
1.2.2. Perfezionamento del contratto.
Ottenuto l'affidamento, il
soggetto beneficiario deve inoltrare alla CDP, preferibilmente mediante
telefax, entro 21 giorni effettivi dalla data di ricevimento della
"Comunicazione di fine istruttoria" (il, momento
dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di ricezione positivo del
telefax rileva ai fini del computo del termine di 21 giorni), la seguente
documentazione:
a. la proposta contrattuale, per la quale deve
essere utilizzato il modello predisposto e reso disponibile sul sito internet
della CDP correttamente compilato e sottoscritto;
b. l'atto di delega all'incasso, rilasciato ai
sensi dell'art. 4, Comma 177, della L. n. 350/03,
come modificato dall'art. 16 della L. n. 39/05,
redatto utilizzando il modello reso disponibile sul sito internet della CDP (ai
fini del perfezionamento del contratto di prestito,
l'atto di delega all'incasso deve essere accettato dal Ministero, secondo le modalità
previste nello stesso modello).
La proposta contrattuale non
può e non deve essere modificata, deve essere
completata mediante la mera compilazione degli spazi appositamente predisposti
e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di firma.
In seguito all'accertamento
della regolarità della documentazione contrattuale,
il funzionario incaricato dalla CDP, munito
della necessaria delega ad negotia, provvede a
sottoscrivere il contratto per accettazione da parte della CDP.
Il contratto di prestito,
completo del relativo piano di ammortamento, viene
inviato al Ministero e al soggetto beneficiano mediante telefax, al recapito
indicato da quest'ultimo nel contratto.
Il momento dell'acquisizione
da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo
del telefax al soggetto beneficiario sancisce il perfezionamento del contratto.
Successivamente, entro i termini stabiliti in contratto
devono essere inviati per posta gli originali dell'atto di delega all'incasso
e, in doppia copia, della proposta contrattuale.
Una
volta ricevuti i
documenti in originale, la CDP provvede a restituire un originale del contratto
sottoscritto per accettazione.
1.2.3. Condizioni generali dei prestiti.
1.2.3.1. Ammortamento.
I prestiti, di durata
quindicennale, sono a rate semestrali, costanti (metodo
francese), posticipate, con applicazione del
tasso fisso praticato, al momento della stipula, sui prestiti quindicennali
della gestione separata della CDP.
L'ammortamento dei prestiti
decorre dallo gennaio dell'anno successivo alla
conclusione del relativo contratto, ovvero. dal lO
luglio per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.
1.2.3.2. Atto di delega all'incasso.
Con l'atto di delega
all'incasso, il soggetto delega irrevocabilmente la CDP ad incassare, per suo
conto e in sua vece, dal Ministero le Somme spettanti
a titolo di contributi, necessarie al rimborso del capitale e degli interessi
del prestito.
1.2.3.3. Provvedimento ministeriale di assegnazione
delle risorse e delega all'incasso: atti definitivi
Ove tra la data del
provvedimento provvisorio di determinazione degli incentivi e la data di accensione del prestito (attualizzazione)
con CDP siano intervenute modifiche nei tassi di interesse, l'Amministrazione
provvederà a rideterminare il contributo pluriennale
al fine di non modificare il valore degli incentivi spettanti.
Il provvedimento ministeriale
e le relativa delega all'incasso trasmessi ai fini del
perfezionamento del contratto devono essere riprodotti, pena la non erogabilità dei prestiti, nei casi in cui i piani di ammortamento
prevedano, a causa del tasso praticato al momento del perfezionamento, rate di
importo superiore agli importi originariamente contenuti nei predetti atti.
1.2.3.4. Erogazione e interessi di preammortamento.
L'erogazione dei prestiti viene disposta dalla CDP entro i 15 giorni lavorativi
successivi all'inizio dell' ammortamento.
E' facoltà dei soggetti
beneficiari richiedere l'erogazione, parziale o totale, dei prestiti in data
anteriore all'inizio dell'ammortamento; in tal caso i relativi interessi di preammortamento gravano sugli stessi soggetti beneficiari e
sono compensati all'atto dell' erogazione sul capitale
da somministrare.
Gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dalla data dell'
erogazione fino al giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.
Le erogazioni sono disposte
previa autorizzazione del Ministero.
1.2.4. Responsabilità per il recupero di somme e per
il contenzioso.
E' di esclusiva
competenza e a carico del Ministero il recupero di somme, nonché l'eventuale
connesso contenzioso, che SI rendessero necessarI m seguito alla decadenza o
revoca, per qualsiasi causa, dai benefici di'legge.
La CDP resta dunque estranea
ai rapporti intercorrenti tra Ministero e soggetto beneficiario dei contributi
in dipendenza dei predetti eventi.
FINE TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE
[1] Specificare se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose
[2] Specificare
se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose
[3] Specificare
se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose
[4] Specificare
se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose
[5] Specificare
se si tratta di trasporto combinato e/o di merci pericolose
[6] Indicare
l'organismo equivalente alla Camera di Commercio I.A.A
[7] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
[8] Cancellare la voce che non ricorre
[9] Cancellare la voce che non ricorre
[10] Allegare copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
[11] I Indicare l'organismo equivalente alla
Camera di Commercio I.A.A
[12] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
[13] Allegare
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità