Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 26 luglio 2005

 

Circolare n. 86/2005

 

Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – Avviso 1/05 di FORTE per piani individuali – Accordo Confetra/OO.SS. dell’11.7.2005.

 

Il FORTE (Fondo per la formazione continua di quadri, impiegati e operai) ha emanato il secondo avviso per le richieste di finanziamento che potranno essere presentate sino al 30 settembre 2005.

 

A differenza del precedente che era destinato al finanziamento di piani formativi aziendali, cioè riguardanti tutti o parte dei dipendenti dell’im­presa richiedente, il secondo avviso finanzierà invece piani formativi individuali, cioè riguardanti singoli lavoratori.

 

Anche in questo caso l’avviso sarà sostenuto da risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro (pari per il settore dei trasporti a poco più di 340mila euro), in attesa che sia finalmente accreditato al Fondo il gettito dello 0,30% dei contributi INPS versati dalle aziende iscritte (art. 118 della legge n. 388/2000). In considerazione della natura pubblica della risorse continueranno ad applicarsi le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato; conseguentemente l’entità dei finanziamenti sarà diversamente modulata a seconda della dimensione dei beneficiari, dell’area geografica di ubicazione e del tipo di formazione impartita.

 

Si evidenziano di seguito gli aspetti principali dell’avviso (disponibile, unitamente alla modulistica da utilizzare, sul sito del Fondo www.fondoforte.it).

 

Richiedenti – Potranno accedere ai finanziamenti esclusivamente le imprese già iscritte al FORTE , ovvero quelle che aderiranno al momento della richiesta. Trattandosi di piani individuali non sarà quindi ammesso, come nel primo avviso, presentare la richiesta tramite altri organismi (associazioni di categoria, enti bilaterali, ecc.).

La domanda dovrà contenere la descrizione di uno o più progetti di formazione destinati a singoli lavoratori; il numero dei progetti presentabile varierà a seconda della dimensione aziendale (10 progetti per le aziende con oltre 250 dipendenti; 7 per quelle da 50 a 250 dipendenti e 5 per quelle più piccole).

 

Accordo sindacaleCome è noto, conformemente alla citata legge 388/2000, qualsiasi richiesta di finanziamento al FORTE deve essere corredata da un accordo sindacale. Allo scopo di agevolare il soddisfacimento di tale requisito, l’11 luglio scorso la Confetra ha sottoscritto con i sindacati un accordo quadro a cui le aziende dovranno far riferimento al momento della presentazione della richiesta. In base all’accordo le aziende dovranno comunicare il progetto formativo alle RSA/RSU (o, in caso di assenza, ai sindacati territoriali) che avranno 7 giorni di tempo per esprimere il proprio consenso; in caso di mancata risposta il consenso si intenderà comunque acquisito; qualora invece sulla questione dovessero insorgere contestazioni la stessa sarà rinviata a livello nazionale per la definitiva soluzione.

 

Contributi – Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto individuale sarà pari a 2 mila euro. Fermi restando i maggiori vincoli di cofinanziamento derivanti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (di cui è riportata una scheda in appendice all’avviso), le imprese dovranno accollarsi almeno il 30% del valore del progetto; tale quota potrà tuttavia essere soddisfatta dal costo del lavoro del dipendente in formazione.

 

Procedure – Le domande dovranno essere presentate sia per via cartacea che on-line. Sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’avviso sarà redatta una graduatoria delle domande ammesse che saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

Si coglie l’occasione per rammentare che fino al 30 novembre p.v. (termine di presentazione della denuncia INPS di ottobre) c’è tempo, per le aziende che non lo avessero ancora fatto, per iscriversi sia al FORTE che al FONDIR (dirigenti). Com’è noto, l’adesione deve essere comunicata all’INPS attraverso l’ordinaria denuncia contributiva mensile (modello DM10/2); in particolare nel modello devono essere indicati i codici relativi a FORTE e a FONDIR (rispettivamente FITE e FODI) seguiti dal numero dei dipendenti in forza. L’iscrizione comporta per l’INPS l’obbligo di girare ai Fondi una parte dei contributi incassati (pari allo 0,30%); in caso di mancata iscrizione detto contributo continuerà ad essere incamerato dall’INPS senza alcun ritorno per le aziende.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.126/2004

 

Allegati due

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA

FORMAZIONE CONTINUA PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO

FOR.TE.

 

AVVISO 1/05

INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE CONTINUA

___________

 

1. PREMESSA

For.Te., Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2002 è stato istituito a seguito dell’accordo interconfederale del 12 settembre 2002, tra Confcommercio, Abi, Ania, Confetra, e Cgil, Cisl, Uil. Tale accordo è stato stipulato a seguito di quanto disposto dall’art. 118 della Legge 388/2000.

For.Te. intende promuovere Piani formativi, aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Operativo delle Attività (POA) per il 2004-2005. I Piani sono finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità e della capacità competitiva delle imprese nei comparti del Commercio-Turismo-Servizi, Creditizio-Finanziario, Assicurativo e della Logistica- Spedizioni-Trasporti.

For.Te. opera nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 della Legge 388/2000, dall’art. 48 della Legge 289/2002 e del comma 151 art. 1 della Legge 311/2004, nonché nel rispetto della Circolare n.36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 e dei relativi allegati.

2. I PIANI INDIVIDUALI

Il presente Avviso finanzia Piani individuali di formazione continua concordati tra le Parti Sociali.

I Piani individuali possono essere composti da uno o più Progetti di formazione continua. Tali Piani hanno come obiettivo l’aggiornamento, la riqualificazione professionale e/o l’adeguamento e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici.

3. RISORSE

Per il finanziamento dei Piani individuali, il presente Avviso stanzia risorse pari a € 2.835.908,76.

Le risorse sono suddivise tra i quattro comparti, così come di seguito indicato:

·            Commercio-Turismo-Servizi € 1.417.954,38

·            Creditizio-Finanziario € 794.054,45

·            Assicurativo € 283.590,88

·            Logistica-Spedizioni-Trasporti340.309,05

4. SOGGETTI PRESENTATORI

I soggetti che possono presentare un Piano, a seconda del Comparto di riferimento, sono indicati in Appendice 1.

5. DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici [1]delle imprese aderenti a For.Te.

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei comparti Commercio-Turismo-Servizi e Logistica-Spedizioni-Trasporti, sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche i lavoratori stagionali[2] che nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Piano abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed iscritte al Fondo.

L’impresa dovrà indicare il Comparto al quale il Piano afferisce.

Ogni impresa, pena l’esclusione dal finanziamento, potrà presentare un solo Piano. Il numero ammissibile di Progetti per Piano, a seconda del comparto di riferimento, è indicato in Appendice 1.

Ogni Progetto formativo è relativo ad un solo lavoratore.

6. SOGGETTI EROGATORI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

L’impresa che presenta il Piano, a seconda del Comparto di riferimento, dovrà individuare i corsi formativi per il lavoratore e la lavoratrice fra l’offerta formativa dei soggetti individuati in Appendice 1. Le attività formative devono essere da questi erogate.

7. DURATA DEI PIANI E CONTRIBUTI CONCESSI

Le azioni previste nel Piano formativo individuale dovranno concludersi ed essere rendicontate entro il 5 dicembre 2005.

Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale è indicato, per il relativo Comparto, in Appendice 1.

Le imprese che presentano i Piani debbono cofinanzarli, secondo quando indicato in Appendice 1, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato (Appendice 2).

8. REGIMI DI AIUTO

Gli interventi di Formazione continua da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, secondo quanto indicato in Appendice 2.

Le imprese dovranno scegliere per quale regime optare tra:

- Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;

- Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 1860/2004.

9. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI

Il Piano di Formazione continua deve essere presentato dal 20 luglio al 30 settembre 2005. Il Piano deve essere corredato da autodichiarazione, secondo lo schema di cui all’Allegato 1, e da:

- formulario di presentazione del Piano redatto on-line (il facsimile è riportato all’Allegato 2) contente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto;

- Accordo tra le Parti Sociali.

10. PROCEDURE DI SELEZIONE

For.Te. procede alla verifica dei criteri di ammissibilità dei Piani individuali che viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non saranno considerati ammissibili i Piani:

a) pervenuti a For.Te. oltre il 30 settembre 2005;

b) non compilati on-line attraverso l’Area riservata For.Te. Avviso 1/05 presente sul sito www.fondoforte.it;

c) i cui destinatari non corrispondano a quelli indicati al punto 4; 

d) i cui presentatori siano diversi dai soggetti indicati in Appendice 1;

e) i cui erogatori della formazione siano diversi dai soggetti indicati in Appendice 1;

f) il cui contributo richiesto sia superiore a quanto indicato in Appendice 1;

g) privi della documentazione prevista al punto 8;

h) il cui numero di Progetti all’interno del Piano sia superiore a quanto previsto in Appendice 1.

Inoltre non è ammissibile la presentazione di più di un Piano da parte della medesima impresa.

I Piani sono valutati dai rispettivi Comitati di Comparto del Fondo.

La valutazione dei Piani formativi è fatta, a seconda del Comparto, sulla base dei criteri indicati in Appendice 1.

I Comitati di Comparto procedono all’assegnazione del punteggio sulla base del peso dei singoli indicatori di valutazione e al termine redigono quattro graduatorie, una per ogni comparto, sulla base del punteggio globale attribuito a ciascun Piano. I Piani sono finanziati in ordine al punteggio acquisito, fino ad esaurimento delle risorse.

In caso di non approvazione del Piano, l’impresa che lo ha presentato potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di For.Te. entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutti i ricorsi inoltrati. In caso di accoglimento, For.Te. provvederà al finanziamento dei Piani riesaminati fino ad esaurimento delle risorse appositamente accantonate, come previsto nel Piano operativo di attività di For.Te.

Qualora la richiesta complessiva delle risorse dei Piani individuali ammessi a finanziamento sia inferiore alle disponibilità dell’Avviso 1/05, For.Te. si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione dei Piani.

Nel caso in cui la richiesta complessiva delle risorse dei Piani individuali ammessi a finanziamento superi la disponibilità economica del presente Avviso, For.Te. si riserva la possibilità di finanziare con altre risorse, a scorrimento e nel rispetto di quanto previsto dal POA, i Piani presenti in graduatoria.

11. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AMMESSA AL FINANZIAMENTO

 L’impresa dovrà recapitare a For.Te. con raccomandata A/R, entro il 5 dicembre 2005, pena la revoca del contributo, il rendiconto delle spese sostenute. Non fa fede il timbro postale.

I contributi saranno erogati in un’unica soluzione previa presentazione della seguente documentazione:

·            copia conforme del giustificativo di spesa emesso dal Soggetto erogatore in cui siano evidenziati i costi per singolo allievo;

·            documentazione, prodotta dal Soggetto erogatore, da cui si evinca in maniera chiara e univoca il possesso dei requisiti di cui al punto 6;

·            attestato di partecipazione del lavoratore o della lavoratrice rilasciato dal Soggetto erogatore.

L’impresa dopo l’inoltro del Piano individuale a For.Te. potrà, eventualmente, far frequentare al lavoratore e alla lavoratrice, il corso prescelto. Solo a seguito dell’autorizzazione al finanziamento del Piano, saranno riconosciute le spese sostenute dall’inizio dell’attività formativa nella misura indicata dal Fondo, sempre che siano state rispettate le disposizioni richiamate nel presente Avviso.

12. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

L’attività formativa finanziata dal Fondo è soggetta a controlli.

Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento.

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 36 del 18 novembre 2003 del Ministero del Lavoro, le imprese sono responsabili dell’attività amministrativa e sono tenute a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La documentazione di cui al punto 9, necessaria per la presentazione del Piano, dovrà pervenire in busta chiusa, in originale e copia, a For.Te., Via Nazionale 89/A - 00184 Roma, a partire dal 20 luglio 2005 e fino al 30 settembre 2005.

Il Piano formativo individuale dovrà essere compilato on line sul sito www.fondoforte.it.[3]

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua – For.Te. Piano di Formazione continua individuale – Avviso 01/05 - Comparto ___________”.

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 17.00 del 30 settembre 2005.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto saranno dichiarate inammissibili.

14. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente Avviso è disponibile sul sito internet del Fondo www.fondoforte.it. For.Te. potrà fornire, attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@fondoforte.it, ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente Avviso.

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico sulla privacy decreto legislativo 196/03, come successivamente modificato dalla legge 188/04, nell’ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, For.Te. informa che:

a) i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. La banca dati è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;

b) le principali finalità della raccolta dei dati sono relative alla:

- raccolta, valutazione, selezione dei piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese partecipanti dei comparti commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto, creditizio-finanziario e assicurativo;

- gestione dei piani formativi finanziati;

- formazione dell’indirizzario per l’invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;

c) il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei piani formativi. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il soggetto presentatore e/o l’impresa aderente comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;

d) i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

e) i dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati (INPS, INAIL) o presso archivi pubblici.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: For.Te., Via Nazionale, 89/a 00184 Roma, tel. 06.47.42.193, fax 06.47.43.846, e-mail:  segreteria@fondoforte.it.

Roma, 20 luglio 2005

 

Il Vice Presidente

Dott.ssa Maria Antonietta

Nofroni Franceschini

Il Presidente

Dott. Sergio Billè

 

 

 

 

 

 

Appendice 1

Erogatori, numero di Progetti e massimali, criteri di Valutazione

 

*** OMISSIS ***

Comparto Logistica/Spedizioni/Trasporti

Possono PRESENTARE i Piani formativi:

Datori di lavoro iscritti al Fondo alla data di presentazione delle domande di finanziamento, per i propri dipendenti.

I lavoratori e le lavoratrici possono essere iscritti dall’Azienda ai corsi organizzati da:

a) università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;

b) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane,

c) soggetti accreditati presso FORTE, secondo il Regolamento,

d) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;

e) società di consulenza e formazione con 5 anni di esperienza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell’ultimo bilancio approvato.

Numero massimo di Progetti individuali presentabili dall’azienda:

·          grande impresa (oltre 250 dipendenti) – 10 Progetti individuali

·          media impresa (da 50 a 250 dipendenti) – 7 Progetti individuali

·          piccola impresa (da 25 a 49 dipendenti) – 5 Progetti individuali

·          piccolissima impresa (da 1 a 24 dipendenti) – 5 Progetti individuali

ACCORDO SINDACALE

Accordo tra le Parti sociali sottoscritto in data 11 luglio 2005.

Il CONTRIBUTO MASSIMO CONCESSO per ogni singolo Progetto individuale:

 Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 inclusi eventuali oneri fiscali non deducibili.

 Le imprese coinvolte nel percorso formativo devono garantire il finanziamento di almeno il 30% del costo del Progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di stato. Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di FOR.TE.; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento delle imprese.

CRITERI DI VALUTAZIONE dei Progetti:

 

 

Coerenza tra motivazioni aziendali, profilo professionale e programma corsuale

q      Coerente                                  fino a 70 punti

q      Non coerente                        (non finanziabile)

 

L’impresa ha beneficiato di finanziamenti erogati a valere con l’Avviso 1/04

q      No                                                     10 punti

q      Si                                                        0 punti

 

Dimensione dell’impresa

q      Da 1 a 24 dipendenti:                          20 punti

q      Da 25 a 49 dipendenti:                        15 punti

q      Da 50 a 250 dipendenti:                      10 punti

q      Oltre 250 dipendenti:                            5 punti

 

 

Appendice 2

Normativa relativa agli aiuti di Stato

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l’applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito.

Regime di aiuti alla formazione (Regolamento 68/01 sugli aiuti alla formazione, modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004).

L’aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell’impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell’impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:

Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera a) del Trattato

 

 

Per progetti di Formazione generale[4]

Per progetti di Formazione specifica[5]

GRANDI IMPRESE

60 %

35 %

PMI[6]

80 %

45 %

Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera c) del Trattato

 

Per progetti di Formazione generale

Per progetti di Formazione specifica

GRANDI IMPRESE

55%

30 %

PMI

75 %

40 %

Altre aree

 

Per progetti di Formazione generale

Per progetti di Formazione specifica

GRANDI IMPRESE

50 %

25 %

PMI

70 %

35 %

 Con riferimento al destinatario finale, le intensità di cui al riquadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori e lavoratrici svantaggiati[7].

Quando l’aiuto riguarda il settore del trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto non è un membro attivo dell’equipaggio, ma soprannumerario;

- la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Aiuti di importanza minore (“de minimis”)

Il Soggetto proponente può optare per l’erogazione dell’aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore, così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 1860/2004 (“de minimis”). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell’attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti[8];

- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;

- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

L’impresa che intenda avvalersi del regime “de minimis” allegherà al progetto apposita dichiarazione dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell’ultimo triennio consentono l’applicazione del regime in questione[9].

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

 

 

 

Allegato 2

 

Avviso 1/05

 

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI FORMAZIONE INDIVIDUALI

*** OMISSIS ***

 

FINE TESTO AVVISO 1/05

 

 

 

 

 

 

 

 

Addì, 11 luglio 2005 in Roma,

 

tra

Confetra

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UIL TRASPORTI

 

considerato che

§                      il FOR.TE (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua per le Imprese del Terziario) finanzia, tramite l’Avviso 1/05, progetti formativi aziendali individuali presentati da datori di lavoro del comparto trasporto, logistica, spedizioni;

§                      ai sensi del suddetto Avviso tale attività formativa deve essere preceduta da un accordo sindacale quadro stipulato tra le organizzazioni di cui sopra,

convengono

            di promuovere l’operatività dell’Avviso 1/05 del FOR.TE di cui si condividono finalità, contenuti e criteri di ammissibilità delle richieste di finanziamento; conseguentemente i soggetti presentatori dei progetti formativi aziendali individuali, all’atto della presentazione degli stessi, dovranno far riferimento all’accordo in questione.

Il progetto contenente l’individuazione delle figure e dei lavoratori interessati dovrà essere preventivamente comunicato dal legale rappresentante dell’impresa, o suo delegato, alla RSU/RSA o alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Consenso al progetto dovrà essere dato da tutte le RSA di CGIL CISL e UIL.

Nel caso in cui nella RSU non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL le imprese comunicheranno l’individuazione delle figure e dei lavoratori interessati alle Organizzazioni Sindacali Territoriali competenti assenti.

Le RSA di CGIL CISL e UIL o le Organizzazioni Sindacali Territoriali competenti in caso di assenza in azienda avranno 7 giorni di tempo dalla presentazione per esprimere il proprio consenso al progetto formativo aziendale individuale. In caso di mancata risposta, trascorso suddetto periodo il consenso si intende acquisito. In caso di esplicito dissenso non componibile la questione sarà rinviata al Comitato di Comparto che potrà o meno autorizzare lo svolgimento del piano formativo.

In caso di mancata comunicazione il progetto non potrà essere finanziato.

 

 

CONFETRA                                                                               FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI



[1] Si tratta dei lavoratori per i quali le imprese sono tenute a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni. Sono da considerarsi come imprese tutti i datori di lavoro che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria.

[2] Ivi compresi i lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza, i lavoratori assunti con contratto a termine a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

[3] La sua completa compilazione fornirà la versione cartacea da allegare all’autocertificazione.

[4] Per  «formazione generale», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,

— è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,

— è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

 

[5] Per «formazione specifica», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente

 

[6]La Raccomandazione n. 1422 del 6 maggio 2003 della Commissione Europea ha determinato i requisiti sulla base dei quali un'impresa può essere definita "PMI".

La nuova definizione, che decorre a partire dal 1º gennaio 2005, sostituisce la precedente raccomandazione 96/280/Ce.

Ai sensi della nuova Raccomandazione, la Piccola e media Impresa è distinta in: impresa di medie dimensioni, impresa di piccole dimensioni, impresa di piccolissime dimensioni.

L’ impresa di media dimensione e' quella che ha:

-      un numero inferiore a 250 dipendenti;

-      un fatturato annuale minore o pari a 50 milioni di euro (era 40 milioni nel 1996);

-      un totale di bilancio che non supera i 43 milioni di euro (27 milioni nel 1996).

L’ impresa di piccole dimensioni è quelle che ha :

-      meno di 50 dipendenti;

-      un fatturato minore o pari a 10 milioni di euro (era 7 milioni nel 1996);

-      un totale di bilancio sempre di 10 milioni (era di 5 milioni nel 1996).

Si considera di piccolissime dimensioni l'impresa che ha:

-      meno di 10 dipendenti,

-      un fatturato inferiore o pari a 2 milioni di euro (cifra in passato non definita),

-     la stessa cifra indicata anche per il totale di bilancio annuale.

[7] I lavoratori svantaggiati sono così definiti in base all’articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001:

-          qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto);

-          qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;

-          qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato  all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

-          durante i primi sei mesi dall’assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

-          qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;

-          durante i primi sei mesi dall’assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

[8] In attesa del Regolamento comunitario che estende anche a questo settore i benefici del “de minimis”.

[9] Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.