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Roma, 27 luglio 2005
Circolare n. 87/2005
Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato
strada-ferrovia – Chiarimenti.
Com’è noto, le imprese
diverse dai proprietari delle merci devono allegare alla domanda per gli
incentivi al trasporto combinato uno schema tariffario
da cui risultino le riduzioni tariffarie applicate ai clienti per effetto degli
incentivi stessi; in particolare la riduzione deve essere pari almeno
all’ammontare dell’incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo
conto della variazione delle componenti di costo (articolo 9 comma 3 lettera h
DPR 340/2004).
A seguito delle
richieste di chiarimento pervenute su questo aspetto
si precisa che lo sconto praticato dagli operatori ferroviari alla clientela
terrà preventivamente conto dei maggiori costi intervenuti. Pertanto gli
incentivi saranno utilizzati tanto per coprire gli incrementi di costo quanto
per riconoscere lo sconto alla clientela.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.84/2005
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