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Roma, 27 luglio 2005

 

Circolare n. 87/2005

 

Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato strada-ferrovia – Chiarimenti.

 

Com’è noto, le imprese diverse dai proprietari delle merci devono allegare alla domanda per gli incentivi al trasporto combinato uno schema tariffario da cui risultino le riduzioni tariffarie applicate ai clienti per effetto degli incentivi stessi; in particolare la riduzione deve essere pari almeno all’ammontare dell’incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti di costo (articolo 9 comma 3 lettera h DPR 340/2004).

 

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute su questo aspetto si precisa che lo sconto praticato dagli operatori ferroviari alla clientela terrà preventivamente conto dei maggiori costi intervenuti. Pertanto gli incentivi saranno utilizzati tanto per coprire gli incrementi di costo quanto per riconoscere lo sconto alla clientela.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.84/2005

 

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