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Roma, 27 luglio 2005

 

Circolare n. 89/2005

 

Oggetto: Lavoro – Contratti F/L – Regime transitorio – Recupero delle agevolazioni - Circolare INPS n. 75 del 13.6.2005.

 

Come è noto, il DLGVO n. 251/2004 ha disciplinato il regime transitorio dei contratti di F/L, a seguito della soppressione disposta dalla legge Biagi (DLGVO 276/2003). In particolare, è stata riconosciuta alle aziende la possibilità di usufruire, per i contratti approvati entro il 23 ottobre 2003 e stipulati da tale data sino al 31 ottobre 2004, dei vecchi benefici contributivi previa autorizzazione dell’INPS; nelle more di tale autorizzazione il versamento dei contributi sarebbe dovuto avvenire in misura piena.

 

Con la circolare in oggetto l’INPS, dopo aver comunicato nei mesi scorsi direttamente alle aziende interessate l’ammissione al regime transitorio, ha dettato le modalità operative per il recupero delle agevolazioni non godute che dovrà avvenire entro il 16 settembre prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.55/2005 e 105/2004 

 

Allegato uno

 

Lo/lo

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INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

 

CIRCOLARE  N. 75 DEL 13 GIUGNO 2005

 

Oggetto: Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro. Agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro ammessi dall’Istituto ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.  Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO: Istruzioni operative per la fruizione, da parte delle aziende autorizzate dall’INPS, dei benefici contributivi previsti dal regime transitorio dei CFL.

 

Premessa

L’articolo 14 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (allegato 1), correttivo del D. Lgs. n. 276/2003 in materia di occupazione e di mercato del lavoro, ha introdotto un apposito regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il 23 ottobre 2003.

La citata disposizione ha, tra l’altro, previsto esplicitamente una procedura di autorizzazione per l’accesso ai benefici contributivi di cui alla disciplina previgente al decreto n. 276/2003.

Con riferimento ai lavoratori assunti con CFL secondo la disciplina transitoria, è stato chiarito (1) che, stante l’impianto legislativo, nelle more del completamento della suddetta procedura i datori di lavoro erano tenuti a versare la contribuzione in misura intera, senza poter operare alcuna forma di riduzione.

Come reso noto con un recente messaggio (2), l’Istituto ha ora portato a termine le necessarie operazioni e ha inoltrato ai datori di lavoro interessati la comunicazione ufficiale dell’esito delle domande di ammissione ai benefici contributivi in oggetto.

Con la presente circolare si forniscono, quindi, le modalità operative alle quali i datori di lavoro autorizzati dovranno attenersi per il recupero della maggiore contribuzione versata.

 

1. Misura e durata dei benefici contributivi.

Per espressa previsione di legge, ai datori di lavoro autorizzati dall’Istituto si applicano i benefici contributivi in materia di contratti di formazione e lavoro previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 (3).

Al riguardo, si ricorda in primo luogo che - secondo gli orientamenti comunitari come recepiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la legittimità degli aiuti concessi in misura superiore al 25% è subordinata al verificarsi di talune condizioni in capo al lavoratore assunto con CFL (4).

 Fatto salvo il principio sopra esposto, si ricorda che la misura dell’agevolazione contributiva è variabile, in funzione del settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e dell’ubicazione territoriale.

In sintesi, l’articolazione delle misure della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro risulta così determinata:

 

 

Natura del datore di lavoro

 

 

Ubicazione territoriale (5)

 

Misura dell’agevolazione

 

Datori di lavoro non aventi natura di impresa

 

Centro – Nord

 

 

25% contribuzione a carico d.l.

 

 

Mezzogiorno

 

 

50% contribuzione a carico d.l.

 

 

 

Imprese

Centro - Nord

 

 

25% contribuzione a carico d.l.

 

Mezzogiorno

 

 

contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti

 

 

 

 

 

Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti

 

Centro – Nord

 

 

40% contribuzione a carico d.l.

 

Mezzogiorno

 

 

contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti

 

 

 

 

Imprese artigiane

Ovunque ubicate

contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti

 

 

Il beneficio contributivo compete per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro, il quale al massimo può essere stipulato per un periodo pari a ventiquattro mesi.

Nei territori dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 (6), i datori di lavoro che, a seguito dell’avvenuta trasformazione del CFL di durata non inferiore a 24 mesi in contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato un incremento occupazionale, hanno inoltre titolo alla fruizione dell’ulteriore beneficio contributivo annuo previsto dall’art. 15 della legge n. 196/1997.

2. Istruzioni operative.Si comunica che, al più presto, l’archivio delle aziende interessate sarà messo a disposizione delle Sedi.

Alle posizioni interessate dalle agevolazioni in esame sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga “maggio 2005”, il codice di autorizzazione “0J”, che assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso alle agevolazioni ex art. 14 D. Lgs. n. 251/2004”.

2.1. Modalità di compilazione del DM10/2.

Per l’esposizione mensile dei dati relativi ai lavoratori assunti con CFL secondo la disciplina transitoria, i datori di lavoro opereranno secondo le modalità già previste per i contratti di formazione e lavoro.

Si ricapitolano, in breve, quelle rivolte alla generalità dei datori di lavoro:

- codice tipo contribuzione “53” e codici “S140” e “S150” per le imprese artigiane ovunque ubicate o prese operanti nel Mezzogiorno;

- codice tipo contribuzione “54” e codice del quadro D “L158” per i datori non strutturati in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno (7);

-codice tipo contribuzione “57” e codice del quadro D “L173” per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti (8);

-codice tipo contribuzione “56” e codice del quadro D “L172” per i datori di lavoro in genere ubicati nel centro-nord (9);

-codice tipo contribuzione “65” e codice del quadro D “L525” per i datori di lavoro, diversi da quelli indicati al precedente punto, aventi comunque titolo alla riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% (imprese artigiane ovunque ubicate, datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno, imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti) (10);

- codice tipo contribuzione “69” e codici del quadro D “L900”, “L950” e “L940” per i datori di lavoro ovunque operanti che accedono al beneficio contributivo “pienamente agevolato” secondo la regola “de minimis” (10);

- codici tipo contribuzione “46” e “47” e codici “L210” e “L211” per la fruizione del beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997 (11).

 Con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo Volo e/o alla gestione separata degli ex Enti pubblici creditizi, si confermano le specifiche modalità già previste al riguardo.

 2.2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Per il recupero dei benefici relativi a periodi già scaduti, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

-determineranno l’ammontare del beneficio spettante;

-riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del mod. DM10/2, con il codice di nuova istituzione “L208”avente il significato di “arr. agevolaz. CFL ex art. 14 D.Lgs. 251/2004”.

I datori di lavoro che hanno diritto al versamento dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti effettueranno il recupero delle differenze contributive al netto della quota di contribuzione a loro carico.

I datori di lavoro, che avessero già operato le agevolazioni in difformità rispetto ai criteri sopra esposti ovvero rispetto alle autorizzazioni concesse, provvederanno alla restituzione del beneficio indebito.

A tal fine, riporteranno l’importo dell’agevolazione da restituire nel quadro “B-C” del DM10/2, facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “M208” avente il significato di “rest. agevolaz. CFL ex art. 14 D.Lgs. 251/2004”.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.

Le operazioni di regolarizzazione sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (12).

3. Istruzioni contabili.

Gli oneri derivanti dai benefici contributivi di che trattasi, relativi a periodi pregressi, i cui importi sono evidenziati nei modd. DM 10/2  con il codice “L208”, devono essere imputati al conto GAW 37/105, mentre le somme recuperate a carico delle aziende e contraddistinte, sempre nei modd. DM 10/2, con il codice “M208”, devono essere rilevate al conto GAW 24/105.

Per la movimentazione dei suddetti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento “95”.

Nell’allegato n. 2 vengono riportati i citati conti GAW 24/105 e GAW 37/105, di nuova istituzione.

 

                                                                                                          Il Direttore Generale

Crecco

 

 

(1) Vedi i messaggi n. 31319 del 6 ottobre 2004 e n. 34188 del 25 ottobre 2004.

(2) Messaggio n. 17847 del 6 maggio 2005.

(3) Data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(4) La disciplina dei contratti di formazione secondo i citati orientamenti è stata illustrata con la circolare n. 85 del 9 aprile 2001 e con la circolare n. 133 del 3 luglio 2001.

(5) La normativa fa riferimento all’art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Latina e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Si intende quindi per Centro - Nord ogni area geografica non ricompresa nell’elencazione legislativa sopra riportata.

(6) I territori in questione sono quelli delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

(7) Vedi circolare n. 164 del 21 luglio 1988.

(8) Vedi circolare n. 25 del 31 gennaio 1991.

(9) Vedi circolare n. 261 del 7 dicembre 1990.

(10) Vedi circolare n. 85 del 9 aprile 2001.

(11) Vedi circolare n. 174 del 31 luglio 1997.

(12) Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26.3.1993.

 

 

Allegato 1

 

Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251

G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2004

Art. 14

1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo è inserito il seguente:

«Art. 59-bis - Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro

 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.

 2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla stipula, domanda all’INPS contenente l’indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.

 3. L’INPS ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l’accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della data della stipula del  contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali».

 2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell’articolo 59 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

 

Allegato 2

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW 24/105

Denominazione completa

Entrate varie – Recuperi e reintroiti delle agevolazioni contributive derivanti dai contratti di formazione e lavoro non riconosciute ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2004

Denominazione abbreviata

E.V.-RECUP.AGEVOLAZ.CTR/VE CFL ART.14 D.LGS.251/04

 

Tipo variazione

 

I

Codice conto

 

GAW 37/105

Denominazione completa

 

Oneri relativi a periodi pregressi per agevolazioni contributive derivanti dai contratti di formazione e lavoro ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2004

Denominazione abbreviata

 

ON.PREGRESSI AGEV.CTR/VE CFL ART.14 D.LGS.251/2004