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Roma, 1 agosto 2005
Circolare n.91/2005
Oggetto: Previdenza Complementare –
Conferimento del TFR – Schema di Decreto Legislativo - Punto della situazione.
Presieduta dal
Ministro del Lavoro Maroni, si è tenuta mercoledì 27 luglio una riunione delle
parti sociali per la definizione degli emendamenti da apportare allo schema di
decreto legislativo di attuazione della legge 243/04
sulla riforma della previdenza complementare, attualmente all’esame delle
Commissioni Lavoro di Camera e Senato per il parere di rito.
Come
è noto, il
problema più spinoso rimasto da sciogliere è il ruolo da riconoscere alla contrattazione collettiva sia per la
destinazione del TFR, sia per la sussistenza dell’obbligo di contribuzione a
carico del datore di lavoro.
Al riguardo, mentre
il mondo bancario e quello assicurativo premono per attribuire il massimo della
libertà decisionale al singolo lavoratore (che potrebbe comunque e sempre
decidere di convogliare TFR e contribuzione verso forme assicurative), le altre
parti sociali chiedono che venga privilegiata su questa materia la volontà espressa
attraverso la contrattazione collettiva.
Il Ministro Maroni,
che fino a ora era orientato verso l’impostazione
della “scelta individuale” cara a
banche e assicurazioni, è sembrato convincersi dell’opportunità di valorizzare,
su una materia così socialmente rilevante, la centralità della contrattazione
collettiva.
Su questo argomento, così come su quello altrettanto importante
delle compensazioni da riconoscere al datore di lavoro per la perdita del TFR,
tutte le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali hanno presentato e
illustrato al Ministro un documento congiunto di osservazioni.
Il ministro Maroni
ha confermato che il decreto legislativo entrerà in vigore l’1 gennaio 2006,
data dalla quale decorreranno i 6 mesi entro i quali i lavoratori potranno
scegliere (con
tutti i dubbi sopra espressi) la destinazione del TFR, dopodiché scatterà il cosiddetto
“silenzio assenso”.
La riunione è stata
aggiornata dal Ministro al 31 agosto prossimo, per la definitiva messa a punto
degli emendamenti da apportare allo schema di decreto legislativo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati tre |
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L/n |
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G.U. n. 222 del
21.9.2004 (fonte Guritel)
LEGGE 23 agosto 2004, n. 243
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno
dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi
statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II
della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
*** OMISSIS ***
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita' dei
flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari,
collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa dal
lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso
anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche' sulla
facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in
materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative che gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di
fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi
dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle
regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in base alle
lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di
non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato la facolta' di scelta in favore di una delle forme
medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del
presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza
complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi
ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del
numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera
adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della
previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in
particolare alla comparabilita' dei costi, alla trasparenza e
portabilita', al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in
forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il riconoscimento
al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una
forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle
quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa
proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite
dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti
per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione
nonche' l'incentivazione dell'attivita' di eventuali organismi di
sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di
forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote
del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita' con i
propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il
trattamento di fine rapporto cui e' tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalita' di
riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi
rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine
rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le
imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni
in termini di facilita' di accesso al credito, in particolare per le
piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del
lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del
fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento
tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione
del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza
complementare a vincoli in tema di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita' analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
*** OMISSIS ***
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo
da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai
soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilita'
fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari,
collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore
assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e
l'applicazione di quello piu' favorevole all'interessato, anche con
la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei
livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il
condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di cui
all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la
tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche
rendendone piu' favorevole il trattamento in ragione della finalita'
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la
ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di
rendita in quello che eroga le prestazioni;
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali Schema di Decreto Legislativo
“TESTO UNICO
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
Attuazione
della delega conferita dall’art.1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto
2004, n. 243.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto
legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto
s’intendono per:
a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le
forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a
g), e 12 del presente decreto che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività da parte della COVIP e di cui all’articolo 20 iscritte
all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o
individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) “forme pensionistiche complementari individuali”: le forme di cui all’articolo 13 che hanno ottenuto
l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile
destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) “COVIP”: la Commissione di
vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita ai sensi
dell’articolo 18 del presente decreto, di seguito definita
“COVIP”.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi
fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo
pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire
in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici,
anche secondo il criterio di appartenenza alla
medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di
lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio, ivi compresi i lavoratori
autonomi impiegati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) i soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1,
lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in
regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma
1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di
prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
Art. 3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite da:
a) contratti e accordi collettivi,
anche aziendali, lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti
collettivi nazionali di lavoro; ovvero, in mancanza, accordi fra accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle
organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi, compresi i
collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, o fra liberi professionisti,
promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende;
d) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi anche da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
e) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o associazioni di
rilievo almeno regionale;
f) gli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo
della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui
alle lettere a) e b);
g) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1,
limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;
h) i soggetti di cui all’articolo
13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III
del medesimo decreto legislativo. Per il personale
dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo le
forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme
dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.
Art. 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio
1. I Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi
dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tal
caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue
al provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la
tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi
adempimenti.
2. I Fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettere f), g) e h), possono essere costituiti altresì nell'ambito
della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione,
separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli
effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a)
a g), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo
a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta
giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta
documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione
eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la
COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione
dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini
per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta
giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonché
gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio,
con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli
iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con
particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del
responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai
criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo
stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli
statuti;
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto
senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000
euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state
destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie,
comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto
riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono
prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni
per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato
la propria attività, ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa
minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo e responsabilità
1. La composizione degli organi di amministrazione
e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui
agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei
lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio
rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.
I componenti dei primi organi collegiali sono nominati
in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e
criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione
di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della
forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per
il quale non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza così come
previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. Il responsabile della
forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente
riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica
complementare relativamente ai risultati dell’attività
svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile della
forma pensionistica può essere conferito anche ad uno degli amministratori
della forma stessa.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che
la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle
previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle
direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attività
complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. In particolare vigila sul
rispetto dei limiti di investimento, complessivamente
e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto
di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela
degli iscritti.
4. I fondi pensione aperti di cui all’articolo 12
prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori dei
fondi stessi, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per
i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal
decreto di cui all’articolo 4, comma 3. La partecipazione all’organismo di sorveglianza
è incompatibile con la carica di amministratore o di
componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di
lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d’opera continuativa, presso
i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da
questi controllate o che li controllano. I componenti
dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o
titolari di altri diritti – anche indirettamente o per conto terzi –
relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi
pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano.
La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita
dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno
solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio che sarà
dichiarata ai sensi del comma 8.
5. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi
degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione complessiva del
fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle
informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo
riferisce agli organi di amministrazione del fondo e
alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.
6. Nei confronti dei componenti
degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si
applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice
civile.
7. Nei confronti dei componenti
degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del
codice civile.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta della COVIP, possono essere
sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti
dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della
forma pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 16;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 7 e 13;
d) non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
9. I componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili
della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o
documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni salvo che il
fatto costituisca più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di
onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 2.600 euro a 15.500 euro.
10. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative
competenze alla COVIP e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non
si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
11. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si
applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti
all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso
alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso
decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con
sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni,
ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi
aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni
o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni
anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera
e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 11, ma comunque
non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie,
sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare
con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la
costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la
maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle
attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP
ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite
convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata
alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento
alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi
demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi
in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di
sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi
autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza
almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco
temporale non inferiore a quindici anni.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese
assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 3, 4,
e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione
dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della
pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione
nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad
identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai
fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie
di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su
di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali
minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai
soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto
secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque
in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate,
nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in
ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo
dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione
e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali
possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee
di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di
investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i
fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la
possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio
patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della
comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione
della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori
mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi
di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi
con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia
di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori
di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni
costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al
quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti
dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali
che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda
di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati
ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni
prova soggetto documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta
previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei
risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilità delle diverse convenzioni.
11. I criteri di individuazione e
di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere
indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP
, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il
finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento
nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai
soggetti gestori di cui al presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle
autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse,
possono gestire direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque
assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una
stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore
nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse
dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né
comunque, azioni o quote con diritto di voto per un
ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla
società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per
interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da
rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione
di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera
precedente, i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una
determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti
finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per
cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad
esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni
periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse si
siano presi in considerazione aspetti sociali, etici
ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti
dalla titolarità dei valori in portafoglio.
Art. 7
Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono
depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i
sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità
riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Art. 8
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del
lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento
del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti
il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante
contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai
titolari di reddito di lavoro o d’impresa il
finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei
confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di
determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti la misura minima
della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del
lavoratore stesso sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche
aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti di enti o aziende; gli accordi
fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico
degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche
complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti,
in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con
riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di
lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia
del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il
calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta
precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti
in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti
alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
lavoro o committente alle forme di previdenza complementare sono
deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi
di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo
non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di
previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei
contributi versati che non hanno fruito della
deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica
alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo
a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla
data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non
sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone
indicate nell’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto
nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per
l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo
complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data
di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente
ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,
è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali
forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di
5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i
contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro
annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche
complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene secondo:
a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima
assunzione il lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando ad
una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di
tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale
scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR
maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui
il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima alcuna
volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei
propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o
contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia
intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la
destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1,
comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo
deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e
personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui
al n. 1) alle quali l’azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad
una di esse, individuata in accordo tra le parti; in
caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella delle predette
forme pensionistiche alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero
di lavoratori;
3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di
una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o
contratti collettivi della quale i lavoratori siano
destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma
pensionistica complementare istituita presso l’INPS;
c) con riferimento ai lavoratori già assunti
antecedentemente alla data del 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora
risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere,
entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo TFR maturando
presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui
non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale
gli stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino
iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla
predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di
lavoro, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità
di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in
cui non esprimano alcuna volontà,si applica quanto previsto alla lettera b).
8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento
di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale.
9. L’adesione a una forma
pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del
TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del
datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte
della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche
in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica
al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il
datore può a sua volta decidere, anche in assenza di accordi
collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i
lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il
lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo
o regolamento. Nel caso in cui il lavoratore intenda
contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad
un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali,
regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.
10. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari può proseguire volontariamente fino ad un massimo di sette anni
oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione continuativa a
favore delle forme di previdenza complementare. E’ fatta salva la facoltà del
soggetto che decida di proseguire volontariamente la
contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
11. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione
di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce
la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso
la forma pensionistica complementare medesima.
12. Fermo restando che non è consentito contribuire
contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare, gli statuti
e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le
modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all’interno
della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può
trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.
Art. 9
Istituzione e disciplina delle forma pensionistica
complementare residuale presso l’INPS
1. Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione
definita prevista dall’articolo 1 comma 2, lettera e),
n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di
TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n.
3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del
presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è
amministrata da un comitato composto da tre membri che
abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza
complementare. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono
possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma
pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui
all’articolo 10, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta,
ovvero viene trasferita alla forma pensionistica collettiva alla quale
l’azienda aderisca, previa informazione diretta e personale da parte del datore
di lavoro al lavoratore almeno trenta giorni prima del trasferimento della
posizione stessa.
Art. 10
Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al
quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale
importo è elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal
versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della
legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando
l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito
un Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito, in particolare per le
piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo e la cui
dotazione finanziaria è stabilita con successivo provvedimento legislativo.
Art. 11
Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i
requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni
nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce
al momento della maturazione dei requisiti di accesso
alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita
possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un
massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo
dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a
titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto
al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla
conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50
per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in
caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche
siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un
anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle
prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A miglior tutela dell’aderente, gli schemi per
l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare
della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso
indicati del montante residuo o, in alternativa,
l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi
collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in
forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le
prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono
imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se determinabili.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque
erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per
cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel
caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica
complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso
necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai
redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al
75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è
applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione,
per un importo non superiore al 50 per cento, per l’acquisto della prima casa
di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’art. 3
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto
dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta
del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione,
per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta
del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione,
che complessivamente non possono mai eccedere il cinquanta per cento della
posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi di
cui al comma 7, lettera a), che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto
del 50 per cento, qualsiasi ulteriore anticipazione relativamente ai casi di cui
alle lettere b) e c), possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in
qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di
5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle
anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta
pari all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria
per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni
pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo
stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e
rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli
stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria previsti dall’articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935
n. 1827 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e
le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono
assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità
e pignorabilità.
Art. 12
Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali è
consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, possono
istituire e gestire direttamente, forme pensionistiche complementari mediante
la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo
4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente
decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a
carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto,
nonché le quote del trattamento di fine rapporto.
2. L’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre
che su base individuale, anche su base collettiva mediante contratti e accordi
collettivi, anche aziendali, accordi fra soli lavoratori, ovvero mediante
regolamenti di enti o aziende.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento
tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, d’intesa con le rispettive
autorità di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente
approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui
al presente decreto.
Art. 13
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente
decreto in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate
mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione
sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio
dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2.
3. I contratti di assicurazione
di cui al comma 1, lettera b) sono corredati da un regolamento, redatto in base
alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei
termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le
modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso
altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione
e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità
di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma
pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte
integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono
essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro
applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono
patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2.
La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui
al comma 1, lettera b), del presente articolo, avviene secondo le regole
d’investimento di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura
fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente
variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote
dell’accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto e le contribuzioni
del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5.Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera
età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
Art. 14
Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei
requisiti di partecipazione e portabilità
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalità di esercizio
relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle
posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o
totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente
articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento
della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di
lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata
per i casi di invalidità permanente e a seguito di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere
esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in
questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.
3. In caso di morte dell’aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi
ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati,
siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali
soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è
operata una ritenuta a titolo di imposta con
l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui
all’articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di
partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha
facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono
esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto
alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque
inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano
l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più
elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi
costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio
della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il
lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta
del TFR maturando nonché delle contribuzioni a carico del datore di lavoro o
del committente in precedenza godute.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal
presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti
delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma
pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra
forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente
articolo devono essere effettuati entro il termine
massimo di due mesi dall’esercizio stesso.
Art. 15
Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende
concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in
essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli
altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell’attività o di
sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito
un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali nomina, su proposta della
COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e
2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di
incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli
organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono
comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari
alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la
disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze
esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
Art. 16
Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione
ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di
tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a
previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme
a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza
pensionistica complementare di cui all’articolo 1 del presente decreto
legislativo, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del
10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di
garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione
delle prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso
o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura
di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, a
incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449; a tal fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la
spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS.
Art. 17
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per
cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993,
sia direttamente investito in immobili relativamente alla
restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di
cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario della capitalizzazione, il risultato si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno
solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,aumentato delle erogazioni effettuate
per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti
a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di cui ai commi da
1 a 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio
stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a
formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto
del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il
credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto
dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio
alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del
patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante
dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in
diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso
gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di
investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto
dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale
può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta
successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma
pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta
corrispondente all’11% di tale importo.”.
3. Le ritenute operate sui redditi di
capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta.
Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché
le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal
comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a
titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite,
per le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20,
comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,
il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in
via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati
nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi
capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento
del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione
abbia optato per la libera determinazione dei canoni
di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta
sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se
costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso
alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L’ imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti,
dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli
enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio
di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta
sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari
termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti
nell'ambito del patrimonio di società ed enti la
dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri
della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme
pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la
dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi
pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
10. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di
registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di
esse.
Art. 18
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza
sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali volte a
determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli
iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza
complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da un
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa
e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una
sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di
incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. E’ previsto
un apposito ruolo del personale dipendente della
COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie
di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende
all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente
della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli tra-smette le notizie ed i
dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito
regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di
trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento
degli uffici la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni, al
numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico
del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono
osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di
legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze e sono esecutive decorsi venti
giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano
formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico
complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente
carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco
è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello
spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei Conti esercita il
controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo
funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di
vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla COVIP per
assolvere i compiti di cui all’articolo 19 sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
Art. 19
Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine
rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o
enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle
rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6,
comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni
di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il
rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme
pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell’ambito di applicazione del presente decreto ed
essere iscritte all’albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificandola ricorrenza dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto
e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere
generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri
regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio
dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di
autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e
l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di
modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni
normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11, e 13 dell'articolo
6;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari,
i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle
risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo
della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione
delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d) del
presente comma;
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro
redditività, nonché per la determinazione della
consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme
stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le
forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le
contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione;
detta disposizioni per la tenuta delle cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni,
scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica
complementare nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri
contabili, il prospetto della attraverso la contabilizzazione
secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24febbraio 1998, n.
58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale
della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono
considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621
del codice civile; g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine
di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il
diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme
pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire
la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in
materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al
pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte
all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari,
sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella
concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al
fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a
tal fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative,
i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte
le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche
da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette
disposizioni nonché, in generale, sull’attuazione dei principi di trasparenza
nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà
di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con
le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel
rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti,
se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché
le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei
valori in portafoglio;
i) esercita il controllo sulla
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche
complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali formulando anche proposte di modifiche legislative in materia
di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza
dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, le forme pensionistiche
complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la
cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché
ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli
accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione
e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari,
fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la COVIP ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.
I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal
codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un
pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo
di riferire alla COVIP tutte le irregolarità
constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
COVIP, le Autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui
all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di
favorire lo scambio di informazioni e di accrescere
l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività
svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le
linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette
detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
Art. 20
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Fino alla emanazione del
decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto
previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117
del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro,
devono essere dotate di strutture gestionali amministrative
e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e
i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche
caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sentita la COVIP, da emanarsi entro 180 giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto. Le operazioni
necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono
esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui ai commi
1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma
1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non
concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto
conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette
operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore
degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di
cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di
attività differenziati temporalmente anche con
riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette
forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di
cui al comma 1, successivamente alla data del 28
aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto e, per
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste
prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono
prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,
è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in
via prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario
della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già
state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario
derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo
n. 124/93, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a
derogare agli articoli 8 e 11 del presente decreto. Ai relativi contributi
versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario
previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7, debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il bilancio tecnico nonché documentazione
idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al
precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti
gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni,
nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo
allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta
la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al
comma 1 continuano a essere validamente adottate
secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo
referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza
previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Art. 21
Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) dell’articolo 52
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è
sostituita dalla seguente:
“ d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett.
h-bis) del comma 1, dell’articolo 50, comunque erogate,
si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23,
comma 6, del decreto legislativo recante testo unico della previdenza
complementare”.
2. La lettera e-bis) del comma 1,
dell’articolo 10, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni è sostituita dalla seguente:
“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo recante testo unico della
previdenza complementare, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo
11 del medesimo decreto;”
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2,
dell’articolo 10;
b) la lettera a-bis) dell’articolo 17;
c) l’articolo 20;
d) la lettera d-ter)
dell’articolo 52
4. Il comma 3 dell’articolo 105
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n.
917 è sostituito dal seguente: “3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista
dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo recante testo unico della
previdenza complementare.”.
5. All’articolo 24 del DPR 29
settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma: “1-quater Sulla parte
imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo
50, comma 1, lettera h-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita
con l’articolo 11 del decreto legislativo recante testo unico della previdenza
complementare.”.
6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2, dell’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del dlgs 27 gennaio 1992, n. 80.
8. E’ abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Ai fine di realizzare gli
obiettivi di cui al presente decreto, volti al rafforzamento della vigilanza
sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne
informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme
pensionistiche complementari è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17
milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente
decreto, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto, all’articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2006,
salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli
articoli 16, comma 2, lettera b), 18 e 19, che entrano il vigore il
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, la COVIP
emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti
del presente decreto. Entro 3 mesi dall’emanazione delle predette direttive:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla
base delle citate direttive, alle norme del presente decreto.
b) le imprese di assicurazione,
per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data
mediante contratti di assicurazione sulla vita provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di
cui dell’articolo 13, comma 3, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di
proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del
regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, solo le forme
pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e
hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione, anche tramite procedura
di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono
ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del trattamento di fine rapporto.
4. Per i soggetti che risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore
del presente decreto le disposizioni concernenti la deducibilità
dei premi e contributi versati e in regime di tassazione delle prestazioni
erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per i medesimi
soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino
a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti
ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per le prestazioni erogate anteriormente
alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a
tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà
luogo all’attività di riliquidazione prevista dal
medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico.
5. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della
legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applica esclusivamente ed integralmente la previgente
normativa.
6. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile
1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari istituite al momento dell’entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31
dicembre 2005 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) alle prestazioni pensionistiche maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della
intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore
attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31
dicembre 2005 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per
l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.
7. Ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento
del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei
mesi ivi previsto decorre del 1° gennaio 2006.
FINE TESTO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
DOCUMENTO DELLE PARTI SOCIALI SULLO
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sottoscritto da:
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO,
CONFARTIGIANATO, CONFAPI, CONFSERVIZI, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE,
LEGACOOP, AGCI, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, COPAGRI, CIA, CONFETRA,
CGIL, CISL, UIL, UGL
PREMESSA
Lo schema del provvedimento approvato dal Consiglio dei
Ministri il 1° luglio propone, in più passaggi, interventi per la revisione del sistema di previdenza complementare non
rispondenti alle soluzioni prospettate dalle parti sociali nel documento comune
sottoscritto lo scorso febbraio e per di più non conformi ai principi di
delega.
La condivisione con le forze sociali delle scelte e del
sistema di previdenza complementare che si va a configurare è invece essenziale
per assicurare l’effettiva attuazione della riforma e lo sviluppo del sistema.
L’ASSETTO DEL SISTEMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Lo schema
di provvedimento ridefinisce completamente il sistema, disconoscendo per più
profili la centralità fino ad oggi attribuita dalla
normativa speciale alla dimensione contrattuale e collettiva della previdenza
complementare.
L’equiparazione
tra forme di natura collettiva e forme di natura
individuale rende la previdenza complementare non coerente con le
caratteristiche proprie del rapporto di lavoro dipendente e si realizza a scapito
del ruolo e delle competenze della contrattazione collettiva.
L’assetto
strutturale adottato dal decreto legislativo 124/93, va riconfermato e non vanno modificati, perché non previsti esplicitamente dalla
Legge Delega 243/04 istituti che regolano diritti ed opportunità per i
lavoratori e le imprese.
Riteniamo,
ad esempio, non accettabile la limitazione dei diritti per gli aderenti ai
fondi in materia di anticipazioni e di riscatto della
posizione individuale in occasione di cessazione del rapporto di lavoro; modifiche
normative che vanno ad incidere non solo sulla condizione dei nuovi aderenti ma
anche sul contratto stipulato con il fondo di adesione dai lavoratori già
iscritti.
Tali
scelte costituiscono una compromissione del sistema
di relazioni industriali.
IL CONFERIMENTO DEL TFR E IL MECCANISMO DEL SILENZIO - ASSENSO
Nel documento di
febbraio, le parti sociali avevano considerato necessaria la scelta di
utilizzare il TFR per rafforzare il finanziamento del sistema di previdenza complementare ma avevano altresì chiesto che le modalità di
destinazione dei flussi, soprattutto in caso di conferimento tacito, venissero
definite in maniera chiara. Solo in questo modo, infatti, è possibile assicurare
al lavoratore una informativa adeguata a garantire la
consapevolezza della scelta che – sia pure tacitamente – andrà a compiere.
Riguardo alla
soluzione di affidare comunque alla contrattazione
collettiva la decisione ultima circa la destinazione del TFR per i lavoratori
“silenti”, resta importante eliminare ogni dubbio circa il fatto che, in caso
di pluralità di forme potenzialmente in grado di acquisire i flussi di TFR, la
decisione venga assunta mediante accordi tra datori di lavoro e rappresentanze
sindacali dei lavoratori. Il termine “parti” utilizzato nel testo di decreto
resta infatti equivoco non identificando con certezza
il soggetto o i soggetti abilitati al raggiungimento dell’accordo.
Per analoghi fini di
chiarezza, è altresì opportuno che, nel disciplinare la destinazione dei flussi
alla forma complementare istituita presso l’INPS, venga
eliminata la condizione del “mancato accordo tra le parti”: fattispecie che –
anche alla luce di quanto indicato nei punti precedenti – non ha alcun rilievo,
in virtù del fatto che il trasferimento del TFR verso il fondo residuale opera
solo in caso di assenza di una forma pensionistica collettiva promossa dalle
rappresentanze sindacali e dai datori di lavoro.
GESTIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
ISTITUITO PRESSO L’INPS
Le parti sociali ribadiscono la necessità che il Fondo da istituire presso
l’INPS ai fini della devoluzione del TFR non altrimenti destinato sia
sottoposto a regole gestionali identiche a quelle esistenti nella previdenza
complementare di natura negoziale a partire dal coinvolgimento delle parti
sociali medesime.
LE MISURE DI COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE
Il conferimento del
TFR, secondo quanto espressamente previsto dalla legge delega, deve avvenire
“senza oneri per le imprese” ed è pertanto la stessa legge a stabilire che esso
sia subordinato alla individuazione di misure
compensative, prefigurate nelle seguenti forme:
facilitazione in
tema di accesso al credito, in particolare per le
piccole e medie imprese;
equivalente riduzione
del costo del lavoro;
eliminazione del
contributo al fondo di garanzia del TFR.
Su tale aspetto, il
provvedimento prevede:
l’innalzamento al 4%
(6% per le imprese con meno di 50 addetti) della aliquota
di deducibilità dal reddito di impresa dei flussi di
TFR destinati alla previdenza complementare;
l’esonero dal
versamento del contributo al fondo di garanzia istituito presso l’INPS, in
proporzione al flusso di TFR destinato alla previdenza complementare;
l’istituzione di un fondo di garanzia per facilitare l’acceso al
credito da parte delle imprese, in particolare medie e piccole.
Tali misure non
costituiscono, nel loro complesso, una soluzione soddisfacente.
Quanto al fondo di
garanzia per l’accesso al credito, infatti, restano non definite le modalità di
funzionamento e quindi la effettiva capacità di
intervento; si rende necessario costruire apposite misure di garanzia in grado
di assicurare operatività immediata e trasparenza affidando la gestione a
strutture già operanti con efficienza nell’erogazione di garanzie di natura
pubblica. La deducibilità dal reddito di impresa, poi, elevata di appena un punto percentuale
rispetto a quanto già oggi disposto, oltre a non avere un impatto
finanziariamente rilevante per le aziende, ha anche il vistoso limite di non
trovare applicazione per le realtà produttive che non conseguano utili o che
producano redditi diversi da quelli di impresa.
E’ invece necessario
che le compensazioni siano certe e fruibili da tutte le imprese,
indipendentemente dalle dimensioni, dal settore e dallo stato di salute. A tal
fine, in considerazione della importanza di assicurare
il conferimento del TFR al sistema di previdenza complementare in condizioni di
neutralità economica per le aziende, è essenziale dare corso al principio di
delega che prevede compensazioni mediante forme di “riduzione del costo del
lavoro”.
LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO
Lo schema di
provvedimento prefigura a carico dei datori di lavoro l’obbligo a versare il contributo
previsto da contratti o accordi istitutivi di forme negoziali
collettive qualunque sia la forma di adesione scelta dal lavoratore, seppure
non collegando in modo automatico il conferimento del TFR al contributo del lavoratore
e del datore di lavoro.
Le parti sociali
rilevano come, contrariamente a quanto richiesto nel citato documento comune,
lo schema del provvedimento disconosca la natura contrattuale
del contributo. Ciò avviene nelle seguenti fattispecie:
ove si afferma
espressamente che le misure fissate nei contratti o accordi collettivi
istitutivi di forme di previdenza complementare rappresentano il “livello
minimo della contribuzione”;
ove si consente ai
datori di lavoro di decidere autonomamente di
finanziare forme di previdenza complementare cui il lavoratore decida di
aderire, fissando liberamente la misura dei versamenti, attraverso regolamenti
aziendali posti sullo stesso piano della contrattazione collettiva;
ove si stabilisce
che, nel caso in cui il lavoratore decida di finanziare con parte della propria
retribuzione una forma di previdenza complementare diversa da quella promossa
dai contratti o accordi collettivi, i datori di lavoro nei confronti dei quali
trovino applicazione detti contratti o accordi siano
obbligati a versare il contributo contrattualmente dovuto alla forma prescelta
dal dipendente;
ove si stabilisce
che, nel caso in cui il lavoratore, decorso il periodo minimo di permanenza
richiesto, decida di trasferire ad altra forma la propria posizione
individuale, lo stesso conservi il diritto al versamento del contributo aziendale
previsto dai contratti o accordi collettivi.
Tutte le fattispecie
sopra indicate negano palesemente la natura contrattuale della
contribuzione, che finisce per essere impropriamente assimilata ad una sorta di elemento “retributivo”. La fissazione del livello di finanziamento
delle forme di previdenza complementare e la sussistenza dell’obbligo di
contribuzione a carico del datore di lavoro sono invece
elementi essenziali della contrattazione.
Per tali motivi, le
parti sociali non possono condividere una simile significativa
ingerenza, che finisce con l’affidare a disposizioni di legge la regolazione di
elementi qualificanti del contenuto dei contratti e degli accordi istitutivi di
forme di previdenza complementare.
In tale sede,
pertanto, le parti sociali confermano la loro competenza a definire in
autonomia i livelli di contribuzione e ribadiscono la
loro disponibilità a regolare, in sede contrattuale, la “portabilità” del contributo
datoriale a favore di forme pensionistiche anche diverse da quelle istituite
dalla medesima contrattazione, che, nello spirito “collettivo” della previdenza
complementare, adottino adeguate regole di trasparenza e modalità di gestione
coerenti con i criteri di governance definiti
d’intesa con le parti sociali stesse.
LE REGOLE DI GOVERNANCE E TRASPARENZA
In un sistema di
previdenza che intenda valorizzare la libertà del
lavoratore di scegliere la forma complementare cui aderire, è essenziale
assicurare standard di trasparenza uniformi ed in grado di garantire la
adozione di scelte consapevoli.
Le parti sociali
ritengono necessario determinare un effettivo allineamento degli standard di informazione e trasparenza delle polizze assicurative con
finalità previdenziale a quelli già in vigore per i fondi pensione.
Parimenti, anche
rispetto all’impegno per impedire che i meccanismi di caricamento dei costi
iniziali da parte di alcuni operatori di fatto
ostacolino o pregiudichino l’esercizio del diritto al trasferimento o al riscatto
della posizione individuale, si rileva che tale misura non rimuove le
differenze di costi e di trattamenti che gravano sugli aderenti alle diverse
forme di previdenza complementare.
E’ altresì necessario
che tutte le forme complementari chiamate a gestire i flussi di TFR dei
lavoratori dipendenti prevedano la unicità dei sistemi
di governance.
Su questo punto è
oggetto di valutazione molto critica la scelta in tema di composizione
dell’organismo di sorveglianza nei fondi pensione
aperti di natura collettiva. Le modalità proposte nel testo del decreto - vale
a dire la designazione, in modo diretto ed autonomo, da parte delle stesse
società istitutrici dei fondi aperti – oltre a non poter palesemente costituire
una valida risposta alle esigenze di tutela e partecipazione di
aziende e lavoratori, non sono nemmeno in linea con le previsioni
contenute nella legge delega. Tale legge, infatti, richiama espressamente i
criteri dettati per gli organi collegiali dei fondi
pensione negoziali e quindi impone il rispetto del principio di pariteticità tra rappresentanti dei datori di lavoro e
rappresentanti degli iscritti, e, per la nomina di questi ultimi,
l’applicazione del metodo elettivo.
E’ pertanto
essenziale che il decreto delegato attui tali principi in modo corretto ed
integrale.
LA DISCIPLINA FISCALE
Le proposte in
materia di riforma della disciplina fiscale intendono realizzare un complessivo
regime di favore per il risparmio destinato a finalità previdenziali. Tale
obiettivo va quindi consolidato. E’ tuttavia necessario che gli interventi si
concentrino su quelle soluzioni effettivamente in grado di favorire l’accumulo
di risorse.
A questo fine, si ribadisce la necessità che le misure fiscali, anche in base
ai principi contenuti nella delega prevista dalla legge 243/04, operino
prioritariamente sui seguenti punti:
una revisione del regime di deducibilità
dei contributi previdenziali, ripristinando, accanto al limite in misura fissa
di 5.164,57 euro, il limite in misura percentuale del reddito complessivo e
prevedendo l’applicazione del regime più favorevole al lavoratore;
l’abrogazione
dell’imposta sostitutiva sui rendimenti delle forme pensionistiche
complementari in ragione della finalità previdenziale, in analogia alla gran
parte dei regimi fiscali della previdenza complementare esistenti nell’UE;
l’assoggettamento
delle prestazioni pensionistiche complementari ad un sistema di
aliquote privilegiate che tenga conto della progressività fiscale,
armonizzando il quadro normativo.
Anche in
considerazione della “stratificazione” della normativa fiscale realizzatasi in
questi anni e dell’aggravio di oneri gestionali che ne
è conseguito, le parti sociali ribadiscono la essenzialità che il nuovo
intervento normativo tenga conto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti amministrativi e burocratici, sia per i fondi che per i lavoratori
e per le imprese.
IL SISTEMA DI VIGILANZA
Pur in presenza delle modifiche che stanno caratterizzando il
percorso del disegno di legge sulla riforma del risparmio, le parti sociali
ribadiscono la necessità di concentrare in capo alla COVIP, Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, i poteri di vigilanza su tutte le forme di
previdenza complementare, rafforzando i profili di autonomia nell’esercizio della
vigilanza, rendendo la COVIP un’ autorità effettivamente rispondente al pari
delle altre con le quali è chiamata ad interloquire.
Tutte le forme
pensionistiche complementari, comprese quelle individuali (attivate mediante
adesione a fondi aperti o mediante stipula di contratti di assicurazione
sulla vita con finalità previdenziale) dovranno ottenere un’autorizzazione
specifica, da parte della COVIP, al fine di acquisire quote di TFR, sia individualmente
che collettivamente.
LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE
In relazione a quanto prospettato dal Ministro del
Lavoro in occasione degli incontri passati, si auspica che venga quanto prima
avviata la discussione sulle modalità e sui contenuti dell’informazione
preliminare alla decorrenza del semestre in cui i lavoratori saranno chiamati a
decidere circa il conferimento del TFR.
Non v’è infatti dubbio che, accanto alla Covip,
cui è stato ora assegnato un ruolo centrale nella predisposizione della
campagna di informazione, sarà determinante il contributo di altre istituzioni,
delle associazioni di rappresentanza e degli operatori tutti.
Le parti sociali si
dicono fin d’ora disponibili al confronto, reputando
tuttavia imprescindibile che vengano chiaramente definite le norme di
funzionamento del sistema. Nessuna campagna informativa, per quanto attenta e
capillare, potrà infatti garantire la piena libertà,
consapevolezza ed autonomia delle scelte da parte del lavoratore ove non si
attivi in attuazione di un sistema di regole semplici e chiare, soprattutto
laddove – come nel caso del silenzio-assenso – dette scelte possano avvenire in
forma tacita.
Sui principi
richiamati verranno presentate le proposte di modifica
al testo che verranno illustrate nel corso del prossimo incontro
Roma, 25 luglio 2005